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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
09.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 16/04/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BARBARITO DIEGO e dall'avv. CASTAGNINO GIANLUCA con studio in VIALE PREMUDA, 23 20129 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], con ultima CP_1 C.F._2
residenza conosciuta in Ponte San Pietro (BG), Via Francesco Baracca n. 4, ORA IRREPERIBILE
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: in via principale e nel merito:
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e Parte_1
in data 17.11.2012, presso il Comune di TR SA con atto trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del predetto Comune (anno 2012, atto n. 13, parte I), ordinando all'Ufficiale di stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese legali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in TR Parte_1 CP_1
SA (MI) il 17/11/2012, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TR SA (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli,
i coniugi si sono separati con accordo ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 162 del 2014, concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TR SA in data 24.8.2019, confermato in data 24.9.2019, con ricorso depositato in data 31.10.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio senza Pt_1
ulteriori condizioni, allegando che a far data dalla separazione non aveva più avuto contatti con la moglie e di non sapere neanche ove ella si trovasse, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti con decreto del 23.11.2024 e successivamente confermata con decreto del 26.3.2025, con la quale veniva sostituito anche il precedente giudice assegnatario per impedimento dello stesso, tenutasi in data 09.04.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. .in data 5.12.2024, veniva dichiarata la contumacia della non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di CP_1
conciliazione vista la mancata comparizione della predetta e veniva sentita liberamente la parte pagina 2 di 4 ricorrente che dichiarava: “non vedo mia moglie dalla separazione, inizialmente ci parlavamo al telefono poi non l'ho più sentita. Credo che sia tornata in Cina a fare la nonna”. Pertanto, il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa del ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento della domanda di divorzio, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con accordo ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 162 del 2014, concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TR SA in data 24.8.2019, confermato in data 24.9.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 31.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato visto il tempo trascorso e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in TR SA (MI) in data 17/11/2012 iscritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di ZA SA (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TR SA (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 16/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
09.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 16/04/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BARBARITO DIEGO e dall'avv. CASTAGNINO GIANLUCA con studio in VIALE PREMUDA, 23 20129 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], con ultima CP_1 C.F._2
residenza conosciuta in Ponte San Pietro (BG), Via Francesco Baracca n. 4, ORA IRREPERIBILE
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: in via principale e nel merito:
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e Parte_1
in data 17.11.2012, presso il Comune di TR SA con atto trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del predetto Comune (anno 2012, atto n. 13, parte I), ordinando all'Ufficiale di stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese legali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in TR Parte_1 CP_1
SA (MI) il 17/11/2012, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TR SA (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli,
i coniugi si sono separati con accordo ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 162 del 2014, concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TR SA in data 24.8.2019, confermato in data 24.9.2019, con ricorso depositato in data 31.10.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio senza Pt_1
ulteriori condizioni, allegando che a far data dalla separazione non aveva più avuto contatti con la moglie e di non sapere neanche ove ella si trovasse, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti con decreto del 23.11.2024 e successivamente confermata con decreto del 26.3.2025, con la quale veniva sostituito anche il precedente giudice assegnatario per impedimento dello stesso, tenutasi in data 09.04.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. .in data 5.12.2024, veniva dichiarata la contumacia della non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di CP_1
conciliazione vista la mancata comparizione della predetta e veniva sentita liberamente la parte pagina 2 di 4 ricorrente che dichiarava: “non vedo mia moglie dalla separazione, inizialmente ci parlavamo al telefono poi non l'ho più sentita. Credo che sia tornata in Cina a fare la nonna”. Pertanto, il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa del ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento della domanda di divorzio, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con accordo ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 162 del 2014, concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TR SA in data 24.8.2019, confermato in data 24.9.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 31.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato visto il tempo trascorso e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in TR SA (MI) in data 17/11/2012 iscritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di ZA SA (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TR SA (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 16/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4