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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N. 7008/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Prico presso il cui studio Parte_1
domicilia in Ottaviano alla via Sarno
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Mariafranca Palagano presso cui domicilia in Napoli alla via Cesare Rosaroll n. 7
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.12.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato , adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento della preventiva CP_ iscrizione ipotecaria relativa a degli avvisi di addebito dell' con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' con propria memoria Controparte_3
difensiva , impugnando e contestando le avverse conclusioni chiedendone il rigetto in quanto del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto Occorre preliminarmente evidenzia che nel ricorso introduttivo si evidenziava che gli atti prodomici alla preventiva iscrizione ipotecaria erano stati definiti in data antecedente aderendo alla rottamazione quater in riferimento ai carichi che ne
CP_ costituiscono oggetto ed in particolare agli avvisi di addebito dell'
In virtù di ciò occorre rilevare che i commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge n.
197/2022, Legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d rottamazione-quater. Gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-quater sono ben regolati al comma 240 della
Legge di Bilancio 2023.
In particolare, la presentazione dell'istanza :
sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 (l' Controparte_3
verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).
Ciò posto in virtù della legge di bilancio 2023 si evince , dalla documentazione allegata in atti , che il ricorrente alla data del 27.06.2023 ha presentato istanza per l' adesione alla rottamazione quater e ha anche pagato le prime due rate della stessa in data antecedente alla notifica della preventiva iscrizione ipotecaria. Pertanto era da inibirsi l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data.
Il Tribunale non può che prendere atto di tale provvedimento legislativo essendo il periodo temporale di riferimento contenuto negli avvisi di addebiti impugnati compreso nel periodo temporale indicato dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 240.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con annullamento della preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176 2022 00003496 000 notificata in data 06.11.2023 ,
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'
[...]
al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , le quali Controparte_3 vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4 ed una ulteriore riduzione di un terzo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176 2022 00003496 000
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_3
liquidano in euro 979,90 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Vincenzo Prisco
- Si comunichi
Nola lì . 10.04.2025
Il Got Lavoro
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N. 7008/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Prico presso il cui studio Parte_1
domicilia in Ottaviano alla via Sarno
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Mariafranca Palagano presso cui domicilia in Napoli alla via Cesare Rosaroll n. 7
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.12.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato , adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento della preventiva CP_ iscrizione ipotecaria relativa a degli avvisi di addebito dell' con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' con propria memoria Controparte_3
difensiva , impugnando e contestando le avverse conclusioni chiedendone il rigetto in quanto del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto Occorre preliminarmente evidenzia che nel ricorso introduttivo si evidenziava che gli atti prodomici alla preventiva iscrizione ipotecaria erano stati definiti in data antecedente aderendo alla rottamazione quater in riferimento ai carichi che ne
CP_ costituiscono oggetto ed in particolare agli avvisi di addebito dell'
In virtù di ciò occorre rilevare che i commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge n.
197/2022, Legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d rottamazione-quater. Gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-quater sono ben regolati al comma 240 della
Legge di Bilancio 2023.
In particolare, la presentazione dell'istanza :
sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 (l' Controparte_3
verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).
Ciò posto in virtù della legge di bilancio 2023 si evince , dalla documentazione allegata in atti , che il ricorrente alla data del 27.06.2023 ha presentato istanza per l' adesione alla rottamazione quater e ha anche pagato le prime due rate della stessa in data antecedente alla notifica della preventiva iscrizione ipotecaria. Pertanto era da inibirsi l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data.
Il Tribunale non può che prendere atto di tale provvedimento legislativo essendo il periodo temporale di riferimento contenuto negli avvisi di addebiti impugnati compreso nel periodo temporale indicato dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 240.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con annullamento della preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176 2022 00003496 000 notificata in data 06.11.2023 ,
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'
[...]
al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , le quali Controparte_3 vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4 ed una ulteriore riduzione di un terzo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176 2022 00003496 000
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_3
liquidano in euro 979,90 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Vincenzo Prisco
- Si comunichi
Nola lì . 10.04.2025
Il Got Lavoro
Dott. Aristide Perrino