Sentenza 28 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2004, n. 14184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14184 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG ET, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato ALDO BUONGIORNO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CAPUZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO RIZZIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 24899/01 proposto da:
HI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO RIZZIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TE FL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore TE OL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato ALDO BUONGIORNO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CAPUZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2012/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/04 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato ALBINI Carlo per delega dell'avvocato MANZI, difensore del resistente CH, che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso di HI e per il rigetto del ricorso UG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giorno 4 maggio 1990 SE IA conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Padova il perito industriale ME FU e la società F.LI ZA, e premesso:
che aveva conferito al primo l'incarico di redigere un progetto per la realizzazione di un impianto di riscaldamento condizionamento del fabbricato, ove avrebbe esercitato l'attività di medico dentista, e alla seconda l'esecuzione delle relative opere;
che queste erano state realizzate in modo non conforme al preventivo accettato, ed inoltre presentavano vizi e difetti che non le rendevano idonee all'uso;
che per tali ragioni erano necessari alcuni interventi l'eliminazione degli stessi e l'apporto di alcune modifiche;
tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il tribunale li condannasse alla esecuzione di tali lavori e al risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese.
I convenuti si costituivano con comparsa di risposta, eccependo in via preliminare la decadenza di controparte dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione, per carenza della denunzia dei pretesi vizi nel termine prescritto. Nel merito contestavano la sussistenza dei difetti lamentati. A loro volta proponevano domanda riconvenzionale, con cui chiedevsno la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per l'opera prestata da ciascuno. Con successivo altro atto di citazione IA conveniva in giudizio dinanzi allo stesso tribunale FU, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dente di esso per la somma di L. 13.098.137, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dal secondo per la progettazione dell'impianto e la direzione dei lavori. Chiedeva quindi la revoca del provvedimento monitorio, e insisteva nelle domande avanzate in precedenza.
Il convenuto si costituiva anche in quest'altro processo, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Entrambe le cause venivano riunite. Espletata l'istruttoria mediante l'esame dei testimoni addotti, l'acquisizione della documentazione offerta e l'espletamento di CTU, il tribunale rigettava le domande proposte dall'attore, che condannava al pagamento della somma di L. 26.414.151, oltre agli interessi, a favore della F.LI ZA, riducendo l'importo inizialmente richiesto per la sussistenza di alcuni difetti nella esecuzione delle opere.
Il giudice osservava che il committente era incorso nella decadenza dalla garanzia, per non avere denunziato i vizi nel temine previsto. Quanto alla sua posizione nei confronti del professionista rilevava che le domande proposte erano prive fondamento, condannando l'attore stesso al rimborso delle spese in favore dei convenuti solo per tre quarti, e compensando il resto.
Avverso la relativa decisione IA proponeva appello principale, e FU e la F.LI ZA proponevano appello incidentale dinanzi alla competente corte territoriale pi Venezia, la quale, con sentenza del 20 novembre 2000, in parziale riforma di quella impugnata, ha rigettato principale limitatamente alla posizione del direttore dei lavori e della società, osservando che IA era incorso nella decadenza dalla garanzia, per l'inutile decorso del termine. Quanto alla sua posizione nei riguardi di FU, la Corte ha rilevato che nessuna prova era stata fornita in ordine alla progettazione dell'impianto, e pertanto la somma già da lui ricevuta per l'importo di L.
4.000.000 prima ancora del sorgere della controversia era congrua, e perciò il committente nulla più gli doveva. Inoltre il giudice del riesame ha condannato FU e IA al rimborso delle spese.
Avverso questa sentenza entrambi hanno proposto separatamente ricorso per cassazione, sulla base di due motivi ciascuno, che IA ha illustrato con memoria.
A loro volta essi rispettivamente resistono con controricorso, e così pure la società F.LI ZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rileva che entrambi i ricorsi, di cui quello di IA è da considerare incidentale perché proposto successivamente al primo, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc, posto che con essi è stata impugnata la stessa sentenza. A.1) Con il secondo motivo, che viene esaminato prima, stante il carattere pregiudiziale del medesimo, il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cpc, con riferimento all'art. 360, n. 3 dello stesso codice, in quanto la corte di appello non ha considerato la sentenza doveva recare l'indicazione delle conclusioni degli appellati nella intestazione. Invece vi sono state riportate solamente quelle dell'appellante principale, sicché è verificata una violazione della relativa norma processuale, che comporta la nuLItà dell'atto.
Questo motivo non è fondato.
Infatti la doglianza in questione attiene solamente ad una irregolarità, che, in quanto tale, non implica la nuLItà dell'atto, in mancanza di una espressa previsione in tal senso. D'altronde la mancanza delle conclusioni di una parte nella intestazione della sentenza comporta la nuLItà di essa solamente quando attraverso tale omissione si deduca che il giudice non abbia preso in esame le richieste e considerazioni della parte. Il che ovviamente non si è verificato nella presente fattispecie (V. Cass. n. 12036 del 2000; n. 12475 del 1999).
A.2) Con il primo motivo il ricorrente principale FU denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 cc. E 115 cpc, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 dello stesso codice di rito, giacché la corte di merito non ha considerato che il professionista era stato già incaricato di redigere un progetto per l'impianto termico. Egli in realtà ne aveva redatti due, uno per il riscaldamento, e un altro per raffreddamento, per i quali era prevista la comunione dei mobiletti per la presa d'aria.
Successivamente invece il committente sceglieva altro progetto redatto da un diverso professionista, e che prevedeva l'unicità dell'impianto che funziona con la pompa di calore, e per il quale, installato dalla società F.LI ZA, FU si era limitato a svolgere il ruolo di direttore dei lavori. Del resto l'esecuzione dei progetti sopra indicati era dimostrata anche dai documenti allegati alla domanda di decreto ingiuntivo, cui era stata pure unita la parcella vistata dal competente collegio professionale. Anche questa censura non ha pregio.
Orbene la corte di appello esattamente ha messo in evidenza che durante tutta la durata del processo il professionista non aveva affatto fornito la prova dell'assunto, secondo cui avrebbe redatto il progetto dell'impianto termico poi realizzato dalla società appaltatrice, che aveva eseguito l'opera senza quello strumento, sicché erano state riscontrate diverse anomalie e imperfezioni, per come aveva accertato l'ing. OL assieme al perito ZO, e che era stato incaricato delle operazioni di veridica e di collaudo FU non aveva redatto nemmeno il progetto del fabbisogno energetico dell'immobile mediante anche i necessari calcoli. D'altra parte lo stesso ricorrente, anche se attraversi il proprio difensore, aveva ammesso di non avere mai eseguito "alcuna progettazione dell'impianto".
Invero, anche se si tratta di affermazione fatta dal procuratore della parte, sicché questa non può avere valore di confessione, tuttavia essa rileva come elemento indiziario circa la mancanza della voce rivendicata dal ricorrente. Nè la parcella vistata dal collegio professionale può mai costituire prova in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di processo a cognizione piena, nel quale il convenuto sostanzialmente aveva la qualità di attore, e quindi doveva fornire la prova di quanto domandava. Pertanto l'importo dell'onorario come liquidato dalla corte di appello non può non risultare congrue atteso che, detratta la voce della progettazione, esso sostanzialmente corrisponde a quanto indicato in parcella.
Si tratta comunque di valutazioni, peraltro articolate e corrette anche sotto il profilo giuridico, e per le quali non è possibile formulare censure in sede di legittimità.
Su questi punti dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. Ne deriva che questo ricorso va rigettato.
B.1) Quanto al ricorso incidentale, il controricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativamente all'art. 360, n. 5 cpc, posto che la corte territoriale non ha considerato che la denunzia dei vizi, riscontrati nell'impianto, alla società appaltatrice era stata tempestiva, per come è dato desumere dalle prove testimoniali e documentali acquisite. Infatti l'allacciamento dell'impianto con rete elettrica dell'Enel avveniva il giorno 6 dicembre 1989. Il successivo mese di gennaio 1990 incaricava l'ing. OL di prendere in consegna l'opera; di procedere alle operazioni di collaudo, e di verificare assieme al perito ZO se essa fosse esente da vizi. Solo dopo le necessarie verifiche dei tecnici egli veniva a conoscenza dei rilevanti difetti dell'impianto, ho stesso ZO in seguito rilevava ulteriori difetti, per i quali redigeva un'apposita relazione datata 30 aprile 1990, che trasmetteva all'ing. OL.
Questi informava IA e FU tra la fine di aprile e i primi di maggio dello stesso anno, mentre la citazione venivi notificata appena il 4 maggio 1990. Quindi il ricorrente non perdeva tempo per la relativa denunzia, e l'esercizio del L'azione, non appena avuta conoscenza, con un certo grado di certezza, dei gravi difetti enunciati in ricorso.
Quanto poi ai fotogrammi, essi venivano realizzati non per rilevare i difetti, che non potevano evidentemente riprendere appieno, ma solamente lo spessore della coibentazione, oltre che per localizzare le tubazioni e le relative diramazioni, atteso che non vi era stata una preventiva progettazione. Quindi tale appariva necessario, prima ancora che queste strutture venissero coperte dalla pavimentazione, che altrimenti avrebbe dovuto essere smantellata, ove mai fosse stato necessario localizzare il tracciato delle tubazioni. B.2) Col secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 1667 cc, con riferimento all'art. 360, n. 3 cpc, dal momento che la corte di appello ha ritenuto di farle decorrere il termine per la denunzia dei vizi dal giorno in cui venivano scattate le fotografie dell'impianto, senza considerare invece che esse semmai possono denotare l'insufficiente coibentazione e la sezione del rivestimento dei tubi, ma mai i vari difetti sopra enunciati. Il termine invece non poteva non farsi decorrere da quando l'interessato aveva conoscenza certa dell'esistenza dei vizi, che erano occulti;
e ciò si era verificato verso la fine di aprile, i primi di maggio 1990, dopo gli accurati accertamenti dei tecnici da lui incaricati. Queste censure, che vengono esaminate congiuntamente, state la loro intrinseca connessione, sono fondate.
Infatti la Corte di appello ha osservato che il termine per la denunzia dei vizi non poteva non farsi decorrere dalla data impressa sulle foto col datario, altrimenti non avrebbe avuto senso scattarle. Orbene, da esse non potevano essere dedotti i difetti addotti dal ricorrente, come la maggiore potenzialità frigorifera della pompa di calore rispetto a quella offerta in prevenivo;
i vizi della coibentazione;
la mancanza del by-pass sul filtro di alimentazione acqua dell'impianto; l'inferiorità delle caratteristiche della pompa "Grundfass" rispetto a quelle della serie offerta;
la mancanza dei giunti antivibranti, della valvola di taratura e dei manometri, di alcuni termostati, e quant'altro. Nè poi il giudice del riesame ha specificato per quale ragione ha ritenuto che l'esecuzione dei fotogrammi fosse finalizzata solo a rilevare i difetti e non invece l'andamento delle tubazioni dell'impianto.
Su questi punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo sufficiente e logicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso incidentale va accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla stessa corte di appello di Venezia, altra sezione, per quanto di ragione.
Quanto alle spese di questa fase, esse saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004