Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 9 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 11/2024, alle ore 11,05 è comparso l'Avv. Giovanni Finocchiaro, per parte appellante, nonché l'Avv. Fortunata Grasso per parte appellata, i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 11/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Piazza Duomo, 32A C.F._1
presso lo studio dell'Avv. FINOCCHIARO GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- appellante -
e
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina Piazza Unione Europea presso l'Avvocatura comunale rappresentato e difeso dall'Avv. Grasso Fortunata, giusta procura in atti;
- Appellato -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada) – fase di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, il sig. proponeva davanti a Parte_1 questo Tribunale, appello avverso il capo relativo alle spese della sentenza n. 888/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23/05/2023, con cui era stata accolta l'opposizione dallo stesso proposta al verbale n. 1058940 e al verbale collegato n.
10558939, entrambi elevati dalla Polizia Municipale di Messina in data 03/07/2022 per violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S., per “sosta nella suddetta località (Via dell'Uccelliera 1, n.d.r.) sprovvista della copertura assicurativa valida per il periodo in corso”.
L'odierno appellante riferiva di avere presentato richiesta di annullamento in autotutela e successivamente in via giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace, rilevando come l'assicurazione del veicolo oggetto della sanzione (una Mini Innocenti tg. ME209767) era stata pagata con bonifico effettuato il 10 giugno 2022, ma evidentemente non era stata acquisita dal sistema.
Il Giudice di Pace accoglieva la spiegata opposizione e compensava le spese di giudizio motivando tale decisione sulla base del fatto che l'ente opposto avesse, in base ai dati in suo possesso al momento dell'accertamento, ritrovato l'autovettura contravvenzionata sulla strada pubblica priva di assicurazione obbligatoria e pertanto la verbalizzazione era un atto dovuto. Rilevava inoltre il Giudice di Pace di non aver rinvenuto in atti la richiesta di annullamento in autotutela.
L'appello veniva presentato dunque solo relativamente al capo sulle spese, ritenendo violato l'art. 92 c.p.c. e pertanto, a parziale riforma della sentenza, l'appellante chiedeva la condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
Si costituiva l'appellato, il quale, ritenendo insussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c., chiedeva la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa, involge la richiesta di volta ad ottenere la Parte_1 riforma della sentenza n. 888/2023 emessa in data 23/05/2023 dal Giudice di Pace di Messina, cin la quale era stata accolta l'opposizione dallo stesso proposta al verbale n.
1058940/2022 elevato dalla Polizia Municipale di Messina in data 03/07/2022 di contravvenzione al Codice Stradale, compensando le spese del giudizio;
con l'unico motivo di appello, lo stesso contesta la detta statuizione nella parte in cui con essa sono state compensate integralmente le spese del giudizio, pur, come detto, in presenza dell'accoglimento totale del ricorso.
Come è noto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione 'ratione temporis' applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del
2018 della Corte costituzionale (si rammenti che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019, n.4696).
Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019,
n.12633).
Nel caso di specie, il al momento della comminazione della sanzione, aveva CP_1 la convinzione, basata sulle informazioni estratte dalla banca dati, che i veicoli non fossero assicurati. Tuttavia, tale situazione non era dovuta ad una responsabilità del il quale, peraltro aveva presentato via PEC in data 26/07/2022 istanza di Pt_1 annullamento delle sanzioni e dei verbali di sequestro dei mezzi, allegando prova sia della vigenza dell'assicurazione, sia del pagamento della stessa avvenuto in data 12/06/2022 anteriormente quindi rispetto all'accertamento. Tali prove sono state versate in atti dall'odierno appellante sin dal procedimento dinanzi al Giudice di Pace
Il è stato messo dunque nella condizione di porre rimedio al suo Controparte_1 errore in autotutela, evitando così l'onere di agire giudizialmente;
nonostante ciò, tuttavia, lo stesso ha comunque adottato l'atto in contestazione, non agendo in autotutela come avrebbe dovuto.
Da parte sua, il Giudice di Pace nel motivare la compensazione delle spese non ha ritenuto in debito conto la presenza del materiale probatorio e specificatamente della richiesta in autotutela inviata dal al in data 26 luglio 2022 Pt_1 Controparte_1 via PEC.
Dalle considerazioni suesposte, in applicazione del principio della soccombenza, a parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dello spiegato appello, la statuizione di prime cure va riformata sul punto, ed il va Controparte_1 condannato -dunque- alla rifusione delle spese del primo giudizio in favore di
[...]
. Parte_1
La misura delle stesse va individuata alla luce del DM n. 55/14 e del valore della causa, in € 346,00 cui vanno aggiunti € 43,00 per contributo unificato, ed oltre iva e cassa, spese generali come per legge.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono pure la soccombenza e si pongono a carico del e in favore di . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da ed, a parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, n. 888/2023 emessa il 23/05/2023 dal Giudice di Pace di Messina, condanna il alla rifusione in favore dello stesso delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio che si liquidano in € 346,00, cui va aggiunto il rimborso del
CU di € 43,00, oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge;
- condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 662,00 cui va aggiunto il rimborso del CU di € 65,45, oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Così deciso in Messina, il 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.