Articolo 1 della Legge 3 agosto 1949, n. 508
Articolo 2
Versione
1 settembre 1949
Art. 1.
E' autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, numero 1108 , di lire 20 miliardi da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il finanziamento delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria privata e delle reti di trasporti urbani esercitate da aziende municipalizzate o in maggioranza di proprieta' del Comune, nonche' per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprieta' dello Stato concesse in sola costruzione o in corso di completamento da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Di tale somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro per i trasporti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare, integrando la somma stessa con altre lire 1.500.000.000 che l'Amministrazione stessa prelevera' dalla parte straordinaria del proprio bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo, assegnate a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in concessione e le reti di trasporti urbani specificate al precedente comma, con destinazione di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare.
Entrata in vigore il 1 settembre 1949