Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2025, proposto da
TO EI e IA Di LI rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barra, Giandomenico Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2657/2023 resa dalla Corte di Appello di Napoli il 6/9.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 2657/2023 resa il 6/9.6.2023 e pubblicata il 9.6.2023, con la quale la IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli “a) in accoglimento dell’appello ed in forma dell’ordinanza impugnata, condanna il Comune di Marano di Napoli al pagamento, in favore di EI TO e Di LI IA, della somma di € 5.030,90, oltre rivalutazione secondo gli indici istat relativi all’aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dall’originaria domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza (solo interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo); b) condanna il Comune di Marano di Napoli alla refusione delle spese processuali in favore degli appellanti, con distrazione in favore dell’avv. to Giandomenico Fanelli, dichiaratosi antistatario, liquidate: - per il primo grado in € 1.800,00 per compensi ed € 270,00 per rimborso forfettario di spese generali al 15%, oltre IVA, c.p.a. e rimborso del contributo unificato ed effettivamente versato; - per il secondo grado in € 2000,00 per compensi ed € 300,00 per rimborso forfettario di spese generali al 15%, oltre IVA, c.p.a. e rimborso del contributo unificato ed effettivamente versato”;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 16.10.2018 il Comune di Marano di Napoli ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08.02.2019 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente e, da ultimo, in data 23 aprile 2021, si è insediata la nuova composizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
Rilevato che:
- con ordinanza della Sezione n. 6751/2025 le parti sono state invitate, ex art. 73, comma 3, c.p.a., a rassegnare memorie sulla prospettata questione dell’inammissibilità del ricorso atteso che “ nella fattispecie i crediti vantati dalla parte ricorrente nei confronti del Comune intimato trovano titolo nella cit. sentenza n. 2657/2023, pubblicata il 9/6/2023, per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto (si v. ricorso ex art. 702-bis c.p.c. allegato alla produzione di parte ricorrente), sicché essi rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e quindi non sono suscettibili di esecuzione individuale ”;
Considerato che:
- parte ricorrente, nella memoria depositata a riscontro dell’ordinanza, ha insistito per l’accoglimento del gravame negando rilevanza alla dichiarazione di dissesto, siccome depositata tardivamente, in violazione del termine perentorio ex art. 73 c.p.a. (“ l’eccepito stato di dissesto, che comunque si contesta, è una mera affermazione sfornita di prova, non essendo all’uopo utilizzabili i documenti depositati dal Comune di Marano di Napoli in data 23.09.2025, giorno precedente l’udienza camerale ”);
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 248, co. 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, rientrando i crediti che formano oggetto di ottemperanza nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, con la conseguenza che essi risultano insuscettibili di esecuzione individuale, come più ampiamente argomentato nella cit. ordinanza n. 6751/2025, alla quale si fa rinvio;
- l’asserita inutilizzabilità della delibera di dissesto, siccome tardivamente depositata, opposta dal ricorrente nella memoria, in disparte la natura di atto pubblico legalmente conoscibile rivestita dal “dissesto” (il decreto del Presidente della Repubblica che nomina l'Organo Straordinario di Liquidazione viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la delibera comunale sull’albo Pretorio), non assume rilevanza decisiva giacché, per un verso, questo T.A.R. è periodicamente informato dalle Prefetture sulle vicende riguardanti il dissesto degli enti locali e sull’adozione dei relativi atti amministrativi e, per altro verso, l’eccepita tardività non vale ad elidere il potere di questo Giudice di rilevare la sussistenza di una causa di inammissibilità ex lege che inibisce la proposizione del presente ricorso in ottemperanza (ex art. 248 cit.);
- le spese di giudizio, atteso l’esito in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US OS, Presidente FF
RA SO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SO | US OS |
IL SEGRETARIO