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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3346/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
LUSTRO, 29, 71121, FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO AVV. ANDREA (indirizzo
PEC: , che lo rappresenta e difende come da Email_1 delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) elettivamente domiciliata in Milano, Corso Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Mocci (indirizzo PEC:
e NN NI (indirizzo PEC: Email_2
che la rappresentano e difendono, come da delega in Email_3 atti.
APPELLATA pagina 1 di 15 Oggetto: Mutuo.
Conclusioni
Per LA IA:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per Controparte_2
“in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
- dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità delle nuove domande formulate dall'appellante
In via principale:
- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con e del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e, in via pagina 2 di 15 subordinata, la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB, nonché la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con Controparte_2 distrazione in favore del difensore antistatario.
1.1) A sostegno della domanda proposta, l'originario ricorrente ex art. 281-decies c.p.c. esponeva e deduceva quanto segue:
- di aver stipulato, in data 13 settembre 2006, con la un contratto di finanziamento per CP_2
l'acquisto di un elettrodomestico tramite il quale era stata, altresì, concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving collocata tramite un venditore appartenente alla grande distribuzione;
- che tale contratto doveva ritenersi nullo per violazione della disciplina prevista dall'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999, in virtù del quale il collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari era riservata a coloro i quali rivestono la qualità di agente in attività finanziaria, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli maggiorate dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
- che, inoltre, doveva ritenersi la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. giacché il contratto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare “come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”;
- di aver attivato il procedimento di mediazione nonostante la controversia avesse ad oggetto un “rapporto di finanziamento al consumo” il quale, non essendo riconducibile ai “contratti bancari”, non ricadeva nelle materie per le quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prevedeva la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
2) Nel costituirsi in giudizio, la società chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo e abusivo frazionamento dello strumento processuale ovvero per carenza di interesse ovvero in ragione dell'intervenuta prescrizione di ogni pretesa restitutoria pagina 3 di 15 antecedente al 15 novembre 2013; in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate e, in subordine, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
2.1) In particolare, la società resistente deduceva:
- che il ricorrente aveva negli anni utilizzato ripetutamente la carta per prelievi e acquisti, e, inoltre, aveva richiesto ed ottenuto nel tempo diversi aumenti del massimale di utilizzo;
- che il rapporto relativo alla carta si era estinto, su richiesta del ricorrente, in data 21 dicembre 2018, come risultava anche dall'estratto conto;
- che doveva essere affermata la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto il contratto era estinto e, pertanto, in assenza di una domanda di ripetizione, il ricorrente non aveva alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
- che era già maturata la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 15 novembre 2013 (ossia dieci anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
- che doveva ritenersi infondata la domanda di nullità del contratto in questione per contrarietà all' art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 perché la linea di credito era stata CP_3 collocata da in qualità di soggetto abilitato, mentre “il Convenzionato ha agito proprio ed CP_2 esclusivamente da distributore, limitandosi a sottoporre al cliente il contratto predisposto da
senza intavolare alcuna trattativa con quest'ultimo circa il merito e il contenuto del CP_2 contratto di finanziamento o di utilizzo della carta” e che, in ogni caso, nella specie, avrebbe trovato applicazione la fattispecie derogatoria prevista dall'art. 2 del D.M. 485/2001 che prescrive: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- che a sostegno della correttezza di tale conclusione militava la circostanza che “soltanto con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 il rilascio di carte di credito sia stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di
pagina 4 di 15 prestiti finalizzati” e dunque “l'espresso divieto introdotto successivamente con il d.lgs. n.
141/2010 conferma l'esistenza di una deroga per il periodo antecedente”;
- che, in ogni caso, la violazione delle regole delineate non sarebbe stata idonea a determinare la nullità del contratto;
- che era infondata la doglianza relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse in quanto parte ricorrente aveva “accettato un TAN del 17,80%” e “nel tempo, poi, come risulta dai documenti di sintesi periodici e sugli estratti conto tempo per tempo inviati da mai CP_2 contestati da parte ricorrente, ha anche applicato un tasso inferiore”. CP_2
3) Il Tribunale di Milano, avendo disposto, nel corso del giudizio, l'espletamento della procedura di mediazione, con la sentenza n. 9180/2024, pubblicata in data 24.10.2024, impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
- ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente “posto che CP_2 la domanda svolta dalla ricorrente al fine di accertare la nullità del contratto è imprescrittibile,
l'ulteriore domanda di accertamento relativa agli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. Cass. n. 3858/2021 con riferimento al contratto di conto corrente)”;
- ha, poi, rigettato l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda di nullità per illegittimo frazionamento “in quanto sin d'ora essa rappresenta la prima ed unica domanda avanzata riguardo a tale contratto”;
- ha ritenuto che ratione temporis non fosse applicabile il D.lgs. 141/2010 che impone il
“divieto di collocamento delle carte revolving tramite i rivenditori dei beni finanziati” atteso che tale previsione era entrata in vigore nell'ottobre del 2010, mentre il contratto oggetto di causa era stato concluso nel 2006;
- ha ritenuto che fosse infondata la domanda di nullità del contratto alla stregua dell'art. 3 del
D.lgs. 374/1999, giacché la violazione di tale disposizione era idonea a determinare la responsabilità disciplinare del collocatore, ma era inidonea ad inficiare la validità del contratto da questi stipulato in difetto della qualifica soggettiva ivi richiesta;
“Inoltre l'art. 2 del
Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, all. 3) precisa come non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione
e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente
pagina 5 di 15 per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- ha, infine, rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse “perché il contratto specifica chiaramente i tassi applicabili indicati alla prima pagina dello stesso: TAN (17,80 %) e TAEG (19,33 %)”.
- ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni in favore della resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in ragione dell'insistenza Controparte_2 nella domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi anche a fronte “dei chiarimenti forniti in udienza dal procuratore di parte resistente”.
4) Contro tale pronuncia, ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.”.
ii) “Erronea e falsa applicazione dell'art. 117 TUB”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo”. iv) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.”.
5) Si è costituita l'appellata chiedendo: Controparte_2
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. nonché di inammissibilità di nuove domande;
- in via principale il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza in ragione del corretto governo, da parte del Tribunale, della disciplina alla base del rigetto delle domande spiegate in primo grado;
6) In comparsa conclusionale di replica, l'appellata ha, poi, sollevato una questione di CP_2 illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77
Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal Sig. deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata non ha reiterato in questa sede Controparte_2 le eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal Sig. per violazione del Pt_1 divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire.
In ogni caso, si osserva che, posto che, il rapporto relativo alla carta revolving associata al contratto per cui è causa si è estinto, su richiesta del cliente, in data 21 novembre 2018 (vd.si doc. 6 del fascicolo di primo grado della resistente), deve ritenersi, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione in capo al Sig. potendosi Pt_1 richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025, n. 10703).
9) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminato il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving per cui è causa, domanda che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espressamente svolta “in via principale” rispetto pagina 7 di 15 all'ulteriore domanda di declaratoria di nullità della sola clausola di determinazione del tasso di interesse, ivi svolta in via subordinata.
In proposito, è solo il caso di chiarire che, per quanto nella presente sede di appello, l'odierno appellante pare aver invertito l'ordine delle proprie domande, avendo qui richiesto (a differenza del primo grado) “in via principale” la dichiarazione di nullità della sola clausola sugli interessi e “in via subordinata” la dichiarazione di nullità dell'intero contratto, tuttavia, tenuto conto del carattere assorbente di tale seconda domanda, pare necessaria la trattazione prioritaria delle questioni poste da detta domanda, alle quali è dedicato, come detto, il primo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_4 alla grande distribuzione.
Va sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass civ., Sent. n. 12838/25).
pagina 8 di 15 Ciò posto, neppure può ritenersi, come vorrebbe che la fattispecie in questione CP_2 ricada nell'ambito di operatività dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, secondo il quale, “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla nella specie, il venditore CP_2 non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
pagina 9 di 15 Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_2 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_4
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla Parte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione Controparte_2 del contratto dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha chiesto di Pt_1 rilevare d'ufficio la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB ed in relazione al quale l'appellata ha svolto eccezione di inammissibilità ex art. 345 CP_2
c.p.c., nonché il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig. ha censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, altresì, il quarto motivo di gravame con il quale il Sig. ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha configurato nei suoi confronti la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. Sotto quest'ultimo profilo, è solo il caso di richiamare che, in ragione dell'accoglimento dell'appello e della integrale riforma della sentenza quivi impugnata, non può che conseguire il venir meno della situazione di soccombenza dell'originario ricorrente, che rappresentava il presupposto della responsabilità aggravata in questione.
11) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di comparsa conclusionale di replica alla CP_2 comparsa avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero
pagina 10 di 15 dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996.
Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che “nel caso di specie, si verta in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
11.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo
pagina 11 di 15 della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza
pagina 12 di 15 disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.”, norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D.Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente pagina 13 di 15 giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9180/2024 pubblicata in data 24.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1
pagina 14 di 15 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela Musillo.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3346/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
LUSTRO, 29, 71121, FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO AVV. ANDREA (indirizzo
PEC: , che lo rappresenta e difende come da Email_1 delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) elettivamente domiciliata in Milano, Corso Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Mocci (indirizzo PEC:
e NN NI (indirizzo PEC: Email_2
che la rappresentano e difendono, come da delega in Email_3 atti.
APPELLATA pagina 1 di 15 Oggetto: Mutuo.
Conclusioni
Per LA IA:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per Controparte_2
“in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
- dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità delle nuove domande formulate dall'appellante
In via principale:
- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con e del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e, in via pagina 2 di 15 subordinata, la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB, nonché la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con Controparte_2 distrazione in favore del difensore antistatario.
1.1) A sostegno della domanda proposta, l'originario ricorrente ex art. 281-decies c.p.c. esponeva e deduceva quanto segue:
- di aver stipulato, in data 13 settembre 2006, con la un contratto di finanziamento per CP_2
l'acquisto di un elettrodomestico tramite il quale era stata, altresì, concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving collocata tramite un venditore appartenente alla grande distribuzione;
- che tale contratto doveva ritenersi nullo per violazione della disciplina prevista dall'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999, in virtù del quale il collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari era riservata a coloro i quali rivestono la qualità di agente in attività finanziaria, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli maggiorate dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
- che, inoltre, doveva ritenersi la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. giacché il contratto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare “come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”;
- di aver attivato il procedimento di mediazione nonostante la controversia avesse ad oggetto un “rapporto di finanziamento al consumo” il quale, non essendo riconducibile ai “contratti bancari”, non ricadeva nelle materie per le quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prevedeva la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
2) Nel costituirsi in giudizio, la società chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo e abusivo frazionamento dello strumento processuale ovvero per carenza di interesse ovvero in ragione dell'intervenuta prescrizione di ogni pretesa restitutoria pagina 3 di 15 antecedente al 15 novembre 2013; in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate e, in subordine, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
2.1) In particolare, la società resistente deduceva:
- che il ricorrente aveva negli anni utilizzato ripetutamente la carta per prelievi e acquisti, e, inoltre, aveva richiesto ed ottenuto nel tempo diversi aumenti del massimale di utilizzo;
- che il rapporto relativo alla carta si era estinto, su richiesta del ricorrente, in data 21 dicembre 2018, come risultava anche dall'estratto conto;
- che doveva essere affermata la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto il contratto era estinto e, pertanto, in assenza di una domanda di ripetizione, il ricorrente non aveva alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
- che era già maturata la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 15 novembre 2013 (ossia dieci anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
- che doveva ritenersi infondata la domanda di nullità del contratto in questione per contrarietà all' art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 perché la linea di credito era stata CP_3 collocata da in qualità di soggetto abilitato, mentre “il Convenzionato ha agito proprio ed CP_2 esclusivamente da distributore, limitandosi a sottoporre al cliente il contratto predisposto da
senza intavolare alcuna trattativa con quest'ultimo circa il merito e il contenuto del CP_2 contratto di finanziamento o di utilizzo della carta” e che, in ogni caso, nella specie, avrebbe trovato applicazione la fattispecie derogatoria prevista dall'art. 2 del D.M. 485/2001 che prescrive: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- che a sostegno della correttezza di tale conclusione militava la circostanza che “soltanto con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 il rilascio di carte di credito sia stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di
pagina 4 di 15 prestiti finalizzati” e dunque “l'espresso divieto introdotto successivamente con il d.lgs. n.
141/2010 conferma l'esistenza di una deroga per il periodo antecedente”;
- che, in ogni caso, la violazione delle regole delineate non sarebbe stata idonea a determinare la nullità del contratto;
- che era infondata la doglianza relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse in quanto parte ricorrente aveva “accettato un TAN del 17,80%” e “nel tempo, poi, come risulta dai documenti di sintesi periodici e sugli estratti conto tempo per tempo inviati da mai CP_2 contestati da parte ricorrente, ha anche applicato un tasso inferiore”. CP_2
3) Il Tribunale di Milano, avendo disposto, nel corso del giudizio, l'espletamento della procedura di mediazione, con la sentenza n. 9180/2024, pubblicata in data 24.10.2024, impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
- ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente “posto che CP_2 la domanda svolta dalla ricorrente al fine di accertare la nullità del contratto è imprescrittibile,
l'ulteriore domanda di accertamento relativa agli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. Cass. n. 3858/2021 con riferimento al contratto di conto corrente)”;
- ha, poi, rigettato l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda di nullità per illegittimo frazionamento “in quanto sin d'ora essa rappresenta la prima ed unica domanda avanzata riguardo a tale contratto”;
- ha ritenuto che ratione temporis non fosse applicabile il D.lgs. 141/2010 che impone il
“divieto di collocamento delle carte revolving tramite i rivenditori dei beni finanziati” atteso che tale previsione era entrata in vigore nell'ottobre del 2010, mentre il contratto oggetto di causa era stato concluso nel 2006;
- ha ritenuto che fosse infondata la domanda di nullità del contratto alla stregua dell'art. 3 del
D.lgs. 374/1999, giacché la violazione di tale disposizione era idonea a determinare la responsabilità disciplinare del collocatore, ma era inidonea ad inficiare la validità del contratto da questi stipulato in difetto della qualifica soggettiva ivi richiesta;
“Inoltre l'art. 2 del
Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, all. 3) precisa come non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione
e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente
pagina 5 di 15 per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- ha, infine, rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse “perché il contratto specifica chiaramente i tassi applicabili indicati alla prima pagina dello stesso: TAN (17,80 %) e TAEG (19,33 %)”.
- ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni in favore della resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in ragione dell'insistenza Controparte_2 nella domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi anche a fronte “dei chiarimenti forniti in udienza dal procuratore di parte resistente”.
4) Contro tale pronuncia, ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.”.
ii) “Erronea e falsa applicazione dell'art. 117 TUB”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo”. iv) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.”.
5) Si è costituita l'appellata chiedendo: Controparte_2
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. nonché di inammissibilità di nuove domande;
- in via principale il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza in ragione del corretto governo, da parte del Tribunale, della disciplina alla base del rigetto delle domande spiegate in primo grado;
6) In comparsa conclusionale di replica, l'appellata ha, poi, sollevato una questione di CP_2 illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77
Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal Sig. deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata non ha reiterato in questa sede Controparte_2 le eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal Sig. per violazione del Pt_1 divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire.
In ogni caso, si osserva che, posto che, il rapporto relativo alla carta revolving associata al contratto per cui è causa si è estinto, su richiesta del cliente, in data 21 novembre 2018 (vd.si doc. 6 del fascicolo di primo grado della resistente), deve ritenersi, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione in capo al Sig. potendosi Pt_1 richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025, n. 10703).
9) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminato il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving per cui è causa, domanda che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espressamente svolta “in via principale” rispetto pagina 7 di 15 all'ulteriore domanda di declaratoria di nullità della sola clausola di determinazione del tasso di interesse, ivi svolta in via subordinata.
In proposito, è solo il caso di chiarire che, per quanto nella presente sede di appello, l'odierno appellante pare aver invertito l'ordine delle proprie domande, avendo qui richiesto (a differenza del primo grado) “in via principale” la dichiarazione di nullità della sola clausola sugli interessi e “in via subordinata” la dichiarazione di nullità dell'intero contratto, tuttavia, tenuto conto del carattere assorbente di tale seconda domanda, pare necessaria la trattazione prioritaria delle questioni poste da detta domanda, alle quali è dedicato, come detto, il primo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_4 alla grande distribuzione.
Va sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass civ., Sent. n. 12838/25).
pagina 8 di 15 Ciò posto, neppure può ritenersi, come vorrebbe che la fattispecie in questione CP_2 ricada nell'ambito di operatività dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, secondo il quale, “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla nella specie, il venditore CP_2 non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
pagina 9 di 15 Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_2 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_4
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla Parte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione Controparte_2 del contratto dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha chiesto di Pt_1 rilevare d'ufficio la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB ed in relazione al quale l'appellata ha svolto eccezione di inammissibilità ex art. 345 CP_2
c.p.c., nonché il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig. ha censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, altresì, il quarto motivo di gravame con il quale il Sig. ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha configurato nei suoi confronti la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. Sotto quest'ultimo profilo, è solo il caso di richiamare che, in ragione dell'accoglimento dell'appello e della integrale riforma della sentenza quivi impugnata, non può che conseguire il venir meno della situazione di soccombenza dell'originario ricorrente, che rappresentava il presupposto della responsabilità aggravata in questione.
11) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di comparsa conclusionale di replica alla CP_2 comparsa avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero
pagina 10 di 15 dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996.
Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che “nel caso di specie, si verta in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
11.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo
pagina 11 di 15 della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza
pagina 12 di 15 disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.”, norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D.Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente pagina 13 di 15 giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9180/2024 pubblicata in data 24.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1
pagina 14 di 15 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela Musillo.
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