Art. 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del ((quindici per cento)) il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del ((quindici per cento)) il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.