Articolo 1 della Legge 18 maggio 1973, n. 239
Articolo 2
Versione
10 giugno 1973
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Versione
22 gennaio 2011
Art. 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del ((quindici per cento)) il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2011