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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1130 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'8 gennaio 2025, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], c.da Piana n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Carlino, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Villamagna (CH), via Piana n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giancristofaro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta”, depositate in vista dell'udienza dell'8
gennaio 2025, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che il Tribunale Parte_1
intervenga per disciplinare le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore PE
, nata il [...] dalla relazione con il resistente terminata nel
[...] CP_1 maggio 2024. La ricorrente ha richiesto l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente o esclusivo presso la madre, motivando tale istanza con il fatto che la figlia ha sempre vissuto con lei e che la stessa si è occupata esclusivamente delle sue esigenze. La madre ha inoltre richiesto l'assegnazione della casa familiare nell'interesse della figlia oppure, in subordine, un contributo economico per le esigenze abitative pari ad € 300,00 mensili. In
relazione al mantenimento, la ricorrente ha chiesto che lo corrisponda un contributo CP_1
mensile di almeno € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e partecipi nella misura del 70% alle spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche. La
[...]
ha altresì chiesto che l'intero assegno unico spettante alla figlia venga percepito dalla Pt_1
madre e che siano regolamentati i diritti di visita del padre nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato integralmente le CP_1
accuse mosse dalla ricorrente, ritenendole in gran parte inconferenti rispetto al giudizio in corso. Ha respinto le dichiarazioni riguardanti una presunta dilapidazione patrimoniale e ha sostenuto che le questioni patrimoniali e immobiliari, incluse quelle relative alla casa familiare, debbano essere trattate separatamente. Il resistente ha dichiarato di condividere l'interesse superiore della minore e ha proposto una risoluzione consensuale della controversia, articolata in un regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. Ha chiesto che il diritto di visita venga regolamentato con week-end alternati, pernottamenti inclusi, e due pomeriggi settimanali. Inoltre, lo ha offerto un contributo di mantenimento pari ad € CP_1
400,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre alla partecipazione al 70% delle spese
2 straordinarie e alla devoluzione alla madre dell'intero assegno unico. Ha infine dichiarato di aver già contribuito al mantenimento della figlia durante il periodo di separazione e di essere disponibile a rispettare gli accordi pattuiti in via consensuale.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affido della minore e hanno chiesto l'omologa delle stesse da parte del Tribunale. In particolare, le parti hanno previsto che la minore sia affidata in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
Il Tribunale, esaminato l'accordo, osserva che le condizioni sono conformi all'interesse della minore e non sono contrarie a norme imperative, con la conseguenza che possono integralmente recepite.
Ne consegue che la minore deve essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e che le modalità dell'affido, sia personali sia patrimoniali, devono essere regolamentate in base all'accordo sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2025.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore , nata il [...], ad [...]
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che le modalità dell'affido siano disciplinate secondo l'accordo sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2025 e depositato in data 4 gennaio 2024;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
3 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1130 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'8 gennaio 2025, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], c.da Piana n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Carlino, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Villamagna (CH), via Piana n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giancristofaro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta”, depositate in vista dell'udienza dell'8
gennaio 2025, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che il Tribunale Parte_1
intervenga per disciplinare le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore PE
, nata il [...] dalla relazione con il resistente terminata nel
[...] CP_1 maggio 2024. La ricorrente ha richiesto l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente o esclusivo presso la madre, motivando tale istanza con il fatto che la figlia ha sempre vissuto con lei e che la stessa si è occupata esclusivamente delle sue esigenze. La madre ha inoltre richiesto l'assegnazione della casa familiare nell'interesse della figlia oppure, in subordine, un contributo economico per le esigenze abitative pari ad € 300,00 mensili. In
relazione al mantenimento, la ricorrente ha chiesto che lo corrisponda un contributo CP_1
mensile di almeno € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e partecipi nella misura del 70% alle spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche. La
[...]
ha altresì chiesto che l'intero assegno unico spettante alla figlia venga percepito dalla Pt_1
madre e che siano regolamentati i diritti di visita del padre nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato integralmente le CP_1
accuse mosse dalla ricorrente, ritenendole in gran parte inconferenti rispetto al giudizio in corso. Ha respinto le dichiarazioni riguardanti una presunta dilapidazione patrimoniale e ha sostenuto che le questioni patrimoniali e immobiliari, incluse quelle relative alla casa familiare, debbano essere trattate separatamente. Il resistente ha dichiarato di condividere l'interesse superiore della minore e ha proposto una risoluzione consensuale della controversia, articolata in un regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. Ha chiesto che il diritto di visita venga regolamentato con week-end alternati, pernottamenti inclusi, e due pomeriggi settimanali. Inoltre, lo ha offerto un contributo di mantenimento pari ad € CP_1
400,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre alla partecipazione al 70% delle spese
2 straordinarie e alla devoluzione alla madre dell'intero assegno unico. Ha infine dichiarato di aver già contribuito al mantenimento della figlia durante il periodo di separazione e di essere disponibile a rispettare gli accordi pattuiti in via consensuale.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affido della minore e hanno chiesto l'omologa delle stesse da parte del Tribunale. In particolare, le parti hanno previsto che la minore sia affidata in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
Il Tribunale, esaminato l'accordo, osserva che le condizioni sono conformi all'interesse della minore e non sono contrarie a norme imperative, con la conseguenza che possono integralmente recepite.
Ne consegue che la minore deve essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e che le modalità dell'affido, sia personali sia patrimoniali, devono essere regolamentate in base all'accordo sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2025.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore , nata il [...], ad [...]
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che le modalità dell'affido siano disciplinate secondo l'accordo sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2025 e depositato in data 4 gennaio 2024;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
3 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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