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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10780/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Terranova, d'intesa con l'avv. C.F._1
Loredana Zappalà ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Catania via Aloi n. 26, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE-
CONTRO in persona del Sindaco in carica pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania via G. Simili n. 14, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Massimo Vallone che lo rappresenta e difende, per procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente l'8.11.2022, in breve,
[...]
ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che con determinazione del 28.05.2020 n. 177 il ha approvato il bando Controparte_1
per il concorso pubblico per soli titoli finalizzato all'assunzione a tempo pieno e determinato
(mesi tre) di quattro “agenti di polizia municipale” di categoria C, posizione economica C1 ex
CCNL 21/05/2018, da impiegare presso l'area 5 del Corpo di Polizia Municipale del
[...]
CP_1
- che il 9.03.2021 la Commissione del concorso, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, ha redatto una graduatoria di merito, successivamente approvata con determinazione dell'1.04.2021 n. 23, nell'ambito della quale la stessa si è collocata in nona posizione, stipulando il 22.06.2021 con l'ente resistente un contratto di lavoro individuale a tempo determinato con impiego a tempo pieno verticale (36 ore settimanali), efficace dal 24 giugno
2021 fino al 24 settembre 2021, in forza del quale ha provveduto all'espletamento di attività lavorativa riconducibile nel profilo di istruttore area di vigilanza categoria C – posizione economica C1;
- che, tuttavia, nel mese di giugno del 2022, l'amministrazione ha ravvisato ancora la necessità di servirsi di personale con la qualifica di agenti di polizia da assumere a tempo determinato per la stagione estiva e, piuttosto che riproporre alla stessa e ai soggetti collocati tra i primi posti in graduatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto a termine per ulteriori tre mesi, ha ritenuto di scorrere la predetta graduatoria, sì assumendo soggetti collocati rispettivamente alla diciassettesima e ventitreesima posizione;
- che, in merito al lavoro stagionale, la circolare del 21.11.2013 n. 5 ha chiarito che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
- che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel d.l. 31.08.2013 n.101, “per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei”;
- che ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la mancata assunzione a causa dell'illegittimo scorrimento della graduatoria pari alla perdita della retribuzione per tre mesi di lavoro unitamente alle chances di maturare ulteriore anzianità di servizio presso la p.a., quest'ultimi quantificabili in via equitativa in euro 8.000,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto di “… dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 104 del 28 giugno 2022 (con il quale) il Comune di … – tramite CP_1
Pagina 2 scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 23 dell'1 aprile 2021 (nella quale la ricorrente era collocata alla nona posizione, …) – ha stabilito di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di mesi tre a far data dal 4 luglio
2022, anziché la (stessa) ricorrente i sig.ri (CF. ) e Parte_2 C.F._2
(CF. ), collocati rispettivamente alla diciassettesima e Persona_1 C.F._3 ventitreesima posizione in graduatoria. … dichiarare il (suo) diritto … all'assunzione per n. mesi 3 presso il a far data dal 4 luglio 2022; - … dichiarare il (suo) diritto Controparte_1
… al risarcimento delle retribuzioni perse nel periodo sopra indicato per un importo pari a €
5.418,51 (€ 1806,17 lordi mese x 3 mesi), oltre interessi e rivalutazioni;
- … dichiarare il (suo) diritto … al risarcimento delle somme che la stessa avrebbe maturato, durante i citati mesi, per effetto di straordinari e ulteriori turnazioni retribuite;
- … dichiarare il (suo) diritto … al risarcimento per la quota di TFR che sarebbe maturata nel predetto periodo per un ammontare complessivo di circa € 1.000 (v. infatti cedolino di settembre 2021); - per l'effetto, condannare
l'amministrazione convenuta a risarcir(le) … tutti i danni subiti e subendi, anche da perdita di chance, per la mancata stipula del contratto di lavoro di cui in narrativa, da quantificarsi in €
8.000, o nella diversa misura che sarà determinata di giustizia, maggiorati di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condannare, altresì, l'amministrazione convenuta a risarcir(le) … il danno professionale/curriculare da egli sofferto nella misura richiesta, o nella diversa misura che sarà determinata di giustizia, maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: condannare l'amministrazione convenuta alla refusione di spese e compensi del giudizio”.
In data 3.03.2023 si è ritualmente costituito il depositando nel fascicolo Controparte_1
telematico memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha eccepito:
- che l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 come modificato dal d.l. n.101/2013 consente alle amministrazioni di assumere a tempo determinato senza effettuare specifiche selezioni attingendo alle graduatorie a tempo indeterminato ancora valide e la circolare n.5/2013 si limita a regolamentare il reclutamento dei lavoratori a tempo determinato stagionali, laddove la ricorrente non è stata inserita tra coloro indicati come vincitori nella graduatoria di merito di concorso a tempo determinato bensì solo tra gli idonei per cui non ha maturato alcun diritto all'assunzione né, secondo la prospettazione assertiva di quest'ultima, a monte, potrebbe ritenersi legittima, la prima assunzione;
- che la ricorrente non ha dimostrato di avere alcun interesse o posizione giuridicamente tutelata che le consenta di poter concretamente vantare il diritto all'assunzione, tutt'al più esercitabile da coloro che si sono collocati ai primi quattro posti della graduatoria di merito;
Pagina 3 - che il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione al dipendente, perché la percezione del trattamento retributivo comunque presuppone l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che è sinallagmaticamente rapportato all'effettivo svolgimento dell'attività di servizio, nella specie non attuata dalla lavoratrice, per cui quest'ultima non può vedersi riconosciuta l'intera retribuzione ma tutt'al più una somma liquidata in via equitativa ove restasse accertata l'illegittimità della condotta della pubblica amministrazione;
- che è infondata la pretesa risarcitoria da perdita di chance e curriculare, non costituendo profili di danno in re ipsa, ma, in quanto voci inerenti al danno conseguenza, devono essere allegati e provati dalla ricorrente.
In considerazione delle superiori deduzioni, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza, tenutasi il 15.03.2023, parte ricorrente ha precisato che “la domanda di cui a pag. 12 tesa a conseguire il diritto della ricorrente all'assunzione per n. mesi 3 presso il
Comune di … non è volta ad ottenere la stipulazione di un contratto ma CP_1
semplicemente è stata formulata quale premessa logica per l'accoglimento della domanda risarcitoria, sicché non si pone in discussione il diritto di altri candidati alla costituzione di un effettivo rapporto di lavoro”.
Il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_____________________
In punto di fatto, è provato che con determinazione del 28.05.2020 n. 177 è stato approvato il “Bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assunzione, a tempo pieno e stagionale
(mesi tre), di quattro “Agenti di polizia municipale” (categoria C, posizione economica C1 ex ccnl 31/3/99), con riserva di un posto nei confronti dei militari in congedo”.
Per quanto interessa in questa sede, dalla lettura del bando in parola resta accertato che “La presentazione della domanda e l'ammissione alla selezione non comporta alcun diritto all'assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dar corso alla copertura dei posti di che trattasi”, precisando l'art. 14 che “
1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio che gli verrà comunicato, la dichiarazione di disponibilità alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
Pagina 4 tempo pieno e determinato ed ogni altro documento che verrà ritenuto necessario. … 3. I vincitori dovranno seguire un corso obbligatorio di formazione, con le modalità che saranno loro comunicate, della durata massima di 20 ore, seguito da prova finale. La stipula del contratto di lavoro è subordinata al superamento di tale prova finale”.
A norma del successivo art. 16, “1. La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, comporta l'implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell'avviso stesso 2. Il presente avviso di selezione non produce alcun diritto all'assunzione presso il (CT) L'Amministrazione comunale si Controparte_1
riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare la procedura o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione. 3. Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari”.
Con verbale del 9.03.2021 n.14 la Commissione del concorso pubblico in parola, sulla base dei punteggi attribuiti al singolo candidato, ha provveduto alla redazione della graduatoria di merito ove la ricorrente ha occupato la posizione 9, mentre i candidati e Parte_2
, rispettivamente, le posizioni 17 e 23. Persona_1
Dalla lettura della determinazione del 28.07.2021 n.72 si apprende che i primi 4 candidati indicati in graduatoria come idonei hanno comunicato “di non essere disponibili ad accettare
l'incarico”, sicché il resistente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria CP_1 convocando (militare in congedo); Persona_2 Parte_1 CP_2
; ”, i quali, avendo accettato l'incarico, sono stati assunti presso
[...] Controparte_3
detto ente per un periodo di tre mesi a tempo determinato.
Segnatamente, è provato che in data 22.06.2021 la ricorrente ha sottoscritto con l'Amministrazione locale il contratto di lavoro a tempo determinato, efficace per il periodo ricompreso dal 24.06.2021 al 24.09.2021.
Con determinazione del 28.06.2022 n.104, l'Amministrazione Comunale, stante che la predetta graduatoria era ancora attiva, ha proceduto allo scorrimento dei candidati disponibili dichiarati idonei all'assunzione e, “dato atto che con le note prot. n.13820, 13822, 13826,
13828, 13829, 13831, 13832, 13833, 13834, 13835, del 21.06.2022, si chiedeva la disponibilità
Pagina 5 ad accettare l'incarico ai candidati idonei”, in attuazione del disposto dell'art.1 della l. n.
160/2019, ha determinato “di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di mesi tre a far data dal 4/07/2022, e Parte_3 Persona_1
…per la copertura del posto di categoria C e profilo professionale VV.UU. approvata con determina del Responsabile Area Affari Generali n. 23 del 01.04.2021”, considerando, tra l'altro, “che l'art. 40 D. Lgs. 120/2010, a modifica dell'art. 208 L 285/1992, comma 5 bis, statuisce che la quota dei proventi di cui alla lettera c), comma 4, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro” ed altresì che “le risorse destinate a tale fine e riportate nella delibera
G.M. sopra indicata, ammontano ad euro 25.000,00, risultando quindi sufficienti a coprire i costi delle assunzioni de quo”.
In particolare, dalla disamina delle note prot. n.13820, 13822, 13826, 13828, 13829, 13831,
13832, 13833, 13834, 13835, del 21.06.2022 risulta che l'assunzione di e di è Pt_4 Per_1
effettivamente avvenuta dopo che il ha interpellato nuovamente dall'inizio Controparte_1
i primi 25 candidati indicati nella richiamata graduatoria come idonei e ciò nondimeno nel 2021 non rimasti destinatari di assunzione per non aver comunicato la propria disponibilità ad accettare l'offerta di lavoro di cui al predetto bando entro la data stabilita ovvero in quanto collocati in graduatoria in posizione posteriore rispetto a coloro che nel 2021 hanno concluso il contratto di lavoro con l'Amministrazione comunale.
Ricostruito il contesto fattuale di riferimento, in punto di diritto va rilevato che l'art. 35 del d.lgs. 30.01.2001 n.165, rubricato “reclutamento del personale”, nel testo vigente ratione temporis, all'art. 1 lett. a), consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti individuali di lavoro “tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”, mentre all'art. 1 lett. b) di concludere contratti di lavoro a seguito di “avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo …”, precisando ai commi 4 e 5 che l'avvio di procedure di reclutamento, anche a tempo determinato, sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del citato d.lgs. e “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Secondo il disposto del comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001, intitolato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, nel testo come novellato dal d.lgs.
Pagina 6 25.05.2017 n.75, “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30
e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. …”, specificando al comma 5
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”.
Pagina 7 Inoltre, al comma 5 quater dell'art. 36 in esame è testualmente prescritto che “I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.
E' bene evidenziare che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del
21.11.2013 n.5 risulta adottata nell'ottica di fornire gli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato alla luce delle pregresse modifiche che erano state apportate alle disposizioni dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 dal d.l. 31.08.2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.10.2013 n.125 chiarendo che “Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. L'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa si che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure …
La finalità dichiarata dalla norma introdotta dal decreto legge è quella di prevenire i fenomeni di precariato e, pertanto, le amministrazioni ne devono fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato. È auspicabile, al riguardo, che si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
Il vincitore o l'idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato, eventualmente anche da altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato
Per completezza di quadro normativo si aggiunge, in merito al lavoro stagionale, che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Inoltre, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative
Pagina 8 graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.
Resta fermo che le assunzioni a tempo determinato si svolgono, sotto l'aspetto ordinamentale, tenendo conto della disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e sotto l'aspetto finanziario nei limiti di spesa dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge. Si ricorda che il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Se non ché, le disposizioni interpretative della richiamata circolare invocate dalla ricorrente nell'atto introduttivo assumono quale referente le situazioni già in essere all'entrata in vigore delle modifiche del 2013 a favore dei soli vincitori, laddove l'art. 50 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 afferma espressamente che “Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”.
Occorre sottolineare che il d.lgs. 25.05.2017 n.75 ha abrogato il comma 5 bis dell'art. 36 del citato d.lgs. n.165/2001 secondo cui “Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater, 4- quinquies e 4-sexies del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), del presente decreto” e all'art. 9 comma 1 lett. b) ha novellato il comma 2 del richiamato art. 36 riservando, come si è detto, in caso di sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il diritto di precedenza al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lettera b) del citato decreto, in tal modo consapevolmente derogando in forza del disposto dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n.165/2001 a quanto statuito dal comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n.81/2015.
Nel contesto fattuale e giuridico considerato, costituisce questione controversa tra le parti la legittimità dello scorrimento della graduatoria per come attuato dalla parte convenuta.
Al riguardo, innanzitutto, la Suprema Corte ha precisato che la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per “scorrimento” postula pur sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, senza che sussista un obbligo in senso assoluto di avvalersi di una graduatoria;
nel caso in cui l'ente pubblico si determini ad avvalersi di una graduatoria ancora efficace e formata nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 deve procedere allo scorrimento nel dar corso
Pagina 9 alla copertura del posto disponibile vacante in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata (Cass. 21.03.2018 n. 7054).
Infatti, “La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e
n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205
e n. 81 del 2006). In particolare, con le sentenze nr. 110/2017 e nr. 73/2013 il giudice delle leggi ha chiarito essere in contrasto con l'art. 97 Cost. l'utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all'esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato ma anche quando
l'intendimento è quello di instaurare (o prorogare) contratti a tempo determinato. …
Non sarebbe conforme ai suddetti principi operare la scelta dei destinatari della assunzione
a tempo determinato senza osservare un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile” (Cass. 16.11.2020 n. 25986).
Nella fattispecie concreta, dall'esame della documentazione in atti emerge che tutta la procedura selettiva avviata il 28.05.2020 con il bando di concorso pubblico per soli titoli sopra detto, è stata finalizzata, sin dall'origine, all'assunzione a tempo determinato, per le esigenze del settore interessato già spiegate, di n. 4 unità di personale di polizia municipale.
Le assunzioni operate nel 2022 dal trovano legittimazione nella Controparte_1 determinazione adottata dall' di coprire, avvalendosi delle risultanze della Controparte_4 graduatoria azionata dalla ricorrente, due posti di agenti di polizia municipale stagionali “vista
l'approssimarsi della stagione estiva, che prevede un notevole flusso di turisti”.
In questa prospettiva, le varie determine e la pluralità di note adottate dall'ente comunale e versate nel fascicolo telematico dalla parte convenuta in sede di costituzione e il 3.05.2023 confermano che la procedura selettiva in questione non ha dato luogo all'assunzione di un certo numero di vincitori, ma, a ben vedere, alla mera predisposizione di un elenco di idonei costituito da un numero non predeterminato di soggetti, cui attingere per successive, eventuali assunzioni.
Non a caso, la determinazione del 28.07.2021 n.72, nel richiamare espressamente “la determinazione n. 23 in data 01.04.2021, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito a conclusione della procedura di selezione”, non attesta la sussistenza di alcun vincitore ma che “da tale graduatoria risultano aver ottenuto il maggiore punteggio valido per
Pagina 10 l'assunzione i sig.ri: RE (militare in congedo) GIORDA Controparte_5 Per_3
; B;
D'A roprio perché i predetti non hanno
[...] Controparte_6 CP_7
comunicato alcuna disponibilità ad accettare l'incarico, la ricorrente è potuta subentrare per scorrimento nella rosa dei destinatari di una valida proposta contrattuale, senza che neppure sussiste allegazione che la stessa –e, invero, neppure , , e Per_2 CP_2 CP_8 Pt_4
sia stata sottoposta ad una prova finale, stante che la sottoscrizione del contratto a Per_4 termine risulta operata soltanto “attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla selezione per la copertura del posto di categoria C e profilo professionale VV.UU. approvata con determina del Responsabile Area Affari Generali n. 23 del 01.04.2021”, a seguito di “accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione” (v. determinazioni del 28.07.2021 n.72 e del 28.06.2022 n.104).
Non diversamente, le due assunzioni di agenti di polizia locale attuate nel 2022 sono state volte a soddisfare esigenze temporanee temporalmente circoscritte al periodo estivo e sono state attuate tra soggetti che, al pari della ricorrente, sono “non vincitori” ma meramente
“idonei” nell'ambito non di una graduatoria a tempo indeterminato bensì costituita all'esito di procedura selettiva ab origine diretta alla formazione di una graduatoria di “idonei” cui attingere, in caso di necessità, per assunzioni a tempo determinato pieno e stagionale, della durata di tre mesi di agenti di polizia municipale di categoria C, posizione economica C1 ex
C.C.N.L. n 1 31.03.1999.
Nel dare applicazione allo scorrimento della graduatoria è provato che l'Amministrazione ha tenuto conto con rigore –sin dalla prima posizione- dell'ordine di collocazione riportata dagli idonei in seno ad essa, curando di evitare il consolidamento di posizioni di precariato dando attuazione al disposto dall'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 per come novellato dal d.lgs. n.75/2017 visto che il pregresso rapporto di lavoro intrattenuto con la ricorrente, idonea non vincitrice, non si era perfezionato a norma dell'art. 35 comma 1 lett. b) ma a norma dell'art. 35 comma 1 lett. a), per come è oggettivamente verificabile dagli atti di causa.
Del resto, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che non sussiste in ambito normativo in favore degli idonei già destinatari di assunzione a termine un diritto permanente a fruire dello scorrimento ogni qualvolta il contratto a tempo determinato giunga in scadenza, in quanto l'Amministrazione, quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato, è pur sempre tenuta a garantire la copertura di posti a tempo determinato osservando criteri predeterminati ed oggettivi nel rispetto della legge (tra le varie, Corte di Appello Sassari Sez.
Lav. sent. 14.12.2022).
Pagina 11 In considerazione di quanto precede, non essendo in discussione tra le parti la necessità temporanea dell'ente resistente di assumere nuovo personale da adibire allo svolgimento dei servizi di polizia locale in conseguenza di un prevedibile afflusso di turisti nel corso della sola stagione estiva dell'anno 2022, la condotta tenuta dal va mandata esente da Controparte_1 censura e, per l'effetto, le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente vanno rigettate.
Le spese processuali sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, perciò, poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favore dell'Amministrazione resistente tenendo conto dell'oggetto e del valore della causa, del mancato svolgimento di istruttoria orale e alla complessiva attività difensiva svolta, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
CONDANNA a rifondere le spese processuali sostenute dal Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese
[...]
forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, 5.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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