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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6903 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FERRARI MASSIMO e dell'Avv. BORSANI
CATERINA che la rappresentano giusta procura in atti;
Ricorrente
e c.f. ) nato a [...] il 24 settembre Controparte_1 C.F._2
1981
Resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
PER LA RICORRENTE:
Affidare la minore a) in via rafforzata/super esclusiva alla madre, con collocamento presso la Per_1 stessa nella sua residenza per tutti i motivi indicati in narrativa e b) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di affido rafforzato/super esclusivo alla SI.ra , Pt_1 affidare la minore alla madre secondo la normativa sull'affidamento esclusivo, con collocamento presso la stessa nella sua residenza;
2) Regolare, in ogni caso, i diritti di visita e/o di frequentazione del padre secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportuno;
3) Disporre che il SI. versi in favore dell'attrice, l'importo mensile di Euro 400,00=; detto CP_1 importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle Spese Extra relative alla stessa, come meglio elencato nel Protocollo del Tribunale di Monza del 2018;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] per ottenere pronuncia in merito alla gestione della IA minore , nata dalla CP_1 Per_1 relazione more uxorio tra le parti il giorno 1agosto 2020.
La ricorrente ha riferito che la relazione sentimentale tra le parti è terminata ancor prima che Per_1 nascesse. La minore ha sempre vissuto con la madre, la quale si è occupata in via esclusiva della gestione della IA;
i rapporti tra e sono sempre stati sporadici: in Controparte_1 Per_1 particolare: negli anni 2020/2021 le poche visite sono avvenute nella casa materna, sempre alla presenza della madre;
nel 2022: ci sono stati alcuni scambi di messaggistica tra le parti ma gli incontri sono stati rarissimi e, da agosto, sostanzialmente nulli;
nel 2023: vi è stata una sola visita in data 2 agosto e pochi sms;
nel 2024 non si è svolto alcun incontro;
Per quanto riguarda l'aspetto economico, le parti avevano liberamente concordato che il padre versasse la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore;
Per_1 tale impegno, tuttavia, è stato adempiuto in maniera solo saltuaria.
All'udienza del 17 giugno 2025, la ricorrente ha confermato le proprie posizioni, evidenziando come la IA , pur avendo solo 5 anni, dimostri consapevolezza rispetto alla situazione familiare e Per_1 all'assenza della figura paterna. La minore risulta essere serena, regolarmente inserita nel contesto scolastico e sportivo, e molto legata al nucleo familiare materno.
ha inoltre riferito che il resistente ha lavorato come idraulico manutentore presso un Parte_1 hotel di Milano e che, solo a seguito della notifica del presente ricorso, ha iniziato a versare con maggiore regolarità l'importo concordato per il mantenimento della IA.
Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito nel presente giudizio e non è comparso in udienza.
All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 il giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
In punto affidamento e collocamento della minore:
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato condotte del resistente indicative di un sostanziale disinteresse nei confronti della IA minore. In particolare, i rapporti tra padre e IA risultano essere stati sporadici, se non del tutto assenti, e tra le parti non sussiste alcuna forma di comunicazione, neppure telefonica, circostanza che renderebbe certamente impraticabile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Alla luce di ciò, risulta conforme all'interesse prevalente della minore disporre l'affidamento super esclusivo alla madre, la quale potrà assumere autonomamente Per_1 le decisioni più importanti nell'interesse della minore (salute, residenza, istruzione ecc.);
La minore sarà collocata e avrà residenza, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna, figura genitoriale di riferimento.
In punto diritti di visita:
Considerata la sporadicità dei rapporti tra padre e IA, qualora il padre intenda riprendere le visite, tali incontri dovranno avvenire in modo graduale, previo accordo con la madre e, almeno in una fase iniziale, alla presenza di quest'ultima, tenuto conto anche della tenera età della minore;
In punto economico:
-La ricorrente lavora presso la società ABACO S.r.l. e percepisce un reddito mensile pari a € 1.750,00.
-Non essendosi il resistente costituito, non risultano elementi chiari in ordine alla sua attuale situazione economica;
risulta tuttavia che egli abbia lavorato come idraulico manutentore presso una struttura alberghiera di Milano, possedendo quindi una professionalità specifica e un'età che lasciano presumere una concreta idoneità al lavoro e una potenziale facile occupabilità.
Tenuto conto dei suddetti elementi e dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c. il Tribunale ritiene congruo porre a carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per la IA pari ad € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Monza;
Assegno unico
L'assegno unico ed universale per la prole verrà erogato interamente in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento esclusivo della IA;
Spese del procedimento
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
1. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento presso la Per_1 stessa;
2. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-IA avvenga in maniera graduale, previo accordo tra i genitori e, almeno inizialmente, alla presenza della figura materna;
3. Pone a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento per pari ad Per_1
€ 350 mensili, da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo Parte_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2026;
4. Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Monza;
5. L'assegno unico ed universale per la prole verrà erogato interamente in favore di Pt_1
;
[...]
6. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FERRARI MASSIMO e dell'Avv. BORSANI
CATERINA che la rappresentano giusta procura in atti;
Ricorrente
e c.f. ) nato a [...] il 24 settembre Controparte_1 C.F._2
1981
Resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
PER LA RICORRENTE:
Affidare la minore a) in via rafforzata/super esclusiva alla madre, con collocamento presso la Per_1 stessa nella sua residenza per tutti i motivi indicati in narrativa e b) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di affido rafforzato/super esclusivo alla SI.ra , Pt_1 affidare la minore alla madre secondo la normativa sull'affidamento esclusivo, con collocamento presso la stessa nella sua residenza;
2) Regolare, in ogni caso, i diritti di visita e/o di frequentazione del padre secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportuno;
3) Disporre che il SI. versi in favore dell'attrice, l'importo mensile di Euro 400,00=; detto CP_1 importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle Spese Extra relative alla stessa, come meglio elencato nel Protocollo del Tribunale di Monza del 2018;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] per ottenere pronuncia in merito alla gestione della IA minore , nata dalla CP_1 Per_1 relazione more uxorio tra le parti il giorno 1agosto 2020.
La ricorrente ha riferito che la relazione sentimentale tra le parti è terminata ancor prima che Per_1 nascesse. La minore ha sempre vissuto con la madre, la quale si è occupata in via esclusiva della gestione della IA;
i rapporti tra e sono sempre stati sporadici: in Controparte_1 Per_1 particolare: negli anni 2020/2021 le poche visite sono avvenute nella casa materna, sempre alla presenza della madre;
nel 2022: ci sono stati alcuni scambi di messaggistica tra le parti ma gli incontri sono stati rarissimi e, da agosto, sostanzialmente nulli;
nel 2023: vi è stata una sola visita in data 2 agosto e pochi sms;
nel 2024 non si è svolto alcun incontro;
Per quanto riguarda l'aspetto economico, le parti avevano liberamente concordato che il padre versasse la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore;
Per_1 tale impegno, tuttavia, è stato adempiuto in maniera solo saltuaria.
All'udienza del 17 giugno 2025, la ricorrente ha confermato le proprie posizioni, evidenziando come la IA , pur avendo solo 5 anni, dimostri consapevolezza rispetto alla situazione familiare e Per_1 all'assenza della figura paterna. La minore risulta essere serena, regolarmente inserita nel contesto scolastico e sportivo, e molto legata al nucleo familiare materno.
ha inoltre riferito che il resistente ha lavorato come idraulico manutentore presso un Parte_1 hotel di Milano e che, solo a seguito della notifica del presente ricorso, ha iniziato a versare con maggiore regolarità l'importo concordato per il mantenimento della IA.
Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito nel presente giudizio e non è comparso in udienza.
All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 il giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
In punto affidamento e collocamento della minore:
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato condotte del resistente indicative di un sostanziale disinteresse nei confronti della IA minore. In particolare, i rapporti tra padre e IA risultano essere stati sporadici, se non del tutto assenti, e tra le parti non sussiste alcuna forma di comunicazione, neppure telefonica, circostanza che renderebbe certamente impraticabile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Alla luce di ciò, risulta conforme all'interesse prevalente della minore disporre l'affidamento super esclusivo alla madre, la quale potrà assumere autonomamente Per_1 le decisioni più importanti nell'interesse della minore (salute, residenza, istruzione ecc.);
La minore sarà collocata e avrà residenza, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna, figura genitoriale di riferimento.
In punto diritti di visita:
Considerata la sporadicità dei rapporti tra padre e IA, qualora il padre intenda riprendere le visite, tali incontri dovranno avvenire in modo graduale, previo accordo con la madre e, almeno in una fase iniziale, alla presenza di quest'ultima, tenuto conto anche della tenera età della minore;
In punto economico:
-La ricorrente lavora presso la società ABACO S.r.l. e percepisce un reddito mensile pari a € 1.750,00.
-Non essendosi il resistente costituito, non risultano elementi chiari in ordine alla sua attuale situazione economica;
risulta tuttavia che egli abbia lavorato come idraulico manutentore presso una struttura alberghiera di Milano, possedendo quindi una professionalità specifica e un'età che lasciano presumere una concreta idoneità al lavoro e una potenziale facile occupabilità.
Tenuto conto dei suddetti elementi e dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c. il Tribunale ritiene congruo porre a carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per la IA pari ad € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Monza;
Assegno unico
L'assegno unico ed universale per la prole verrà erogato interamente in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento esclusivo della IA;
Spese del procedimento
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
1. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento presso la Per_1 stessa;
2. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-IA avvenga in maniera graduale, previo accordo tra i genitori e, almeno inizialmente, alla presenza della figura materna;
3. Pone a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento per pari ad Per_1
€ 350 mensili, da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo Parte_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2026;
4. Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Monza;
5. L'assegno unico ed universale per la prole verrà erogato interamente in favore di Pt_1
;
[...]
6. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti