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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 assistito e difeso dal rag. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023 dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce di aver estinto il debito per aver aderito alla c.d. “rottamazione cartelle “ di cui alla legge
145/2018, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, ed evidenzia che il contribuente aveva perso i benefici previsti per l'omesso pagamento della correzione rottamazione inviata dall'Ufficio.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico avendo esaminata la documentazione prodotta dalle parti in causa, evidenzia che il credito erariale contenuto nella intimazione di pagamento impugnata è stato definito ex art. 1 commi 194
e 185 legge 145/2018 (saldo e stralcio) per cui l'atto impugnato difetta di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva. Ne consegue che, l'intimazione di pagamento impugnata va annullata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009762160000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 assistito e difeso dal rag. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023 dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce di aver estinto il debito per aver aderito alla c.d. “rottamazione cartelle “ di cui alla legge
145/2018, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, ed evidenzia che il contribuente aveva perso i benefici previsti per l'omesso pagamento della correzione rottamazione inviata dall'Ufficio.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico avendo esaminata la documentazione prodotta dalle parti in causa, evidenzia che il credito erariale contenuto nella intimazione di pagamento impugnata è stato definito ex art. 1 commi 194
e 185 legge 145/2018 (saldo e stralcio) per cui l'atto impugnato difetta di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva. Ne consegue che, l'intimazione di pagamento impugnata va annullata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO