CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 220/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 99/2020 emessa dal Tribunale di Gela il 19.02.2020
e depositata il 21.02.2020
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in c.da Pilacane n. 2, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Annamaria Spinello per mandato in calce all'atto di appello,
presso il cui studio sito in Niscemi nella via V. Caruso n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]
domiciliato in Niscemi V.le Mario Gori, 106, presso lo studio dell'Avv. Concetta
1 Di Pietro C.F. che lo rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“insiste in tutto quanto dedotto, argomentato, eccepito e chiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio e successivi verbali di causa e, previo rigetto delle contestazioni avverse e dell'appello incidentale incoato, chiede accogliersi le conclusioni tutte formulate nell'atto di gravame, da intendere ivi reiterate e trascritte. Contesta la difesa avversa in quanto infondata in fatto e diritto e rileva l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello incidentale in quanto non contenente alcuna specifica, puntuale e logica contestazione della motivazione addotta dal giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta avversa di risarcimento del danno da mancato godimento del bene. Chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Per l'appellato: “si insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella
Comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, alle cui conclusioni interamente ci si riporta. Si contestano le avverse domande, eccezioni e richieste, poiché infondate in fatto ed in diritto e si insiste nel rigetto dell'atto di appello.
Pertanto, si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Salvjs
Juribus”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.4.2014
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2 Parte_1
assumendo di essere proprietario di un carro attrezzi Fiat Iveco modello
[...]
Dayl 35-10 tg. CM497PE e di averlo concesso, nel dicembre 2012, in uso al convenuto, su richiesta dello stesso stante l'attività di commerciante d'auto; che
2 dati i rapporti di amicizia tra le parti, l'uso del mezzo era stato concesso l'accordo che a fine utilizzo il mezzo sarebbe stato restituito nel mese di gennaio 2013; che alla scadenza prevista il mezzo non era stato restituito;
che senza esito era rimasta la diffida alla restituzione inviata nel giugno del 2013; che la mancata restituzione del mezzo aveva arrecato gravi danni alla propria attività.
Chiedeva pertanto la restituzione del mezzo, di essere risarcito del danno patito per la mancata restituzione del mezzo nella misura di € 21.250,00, oltre ad € 50,00 al giorno dalla data della domanda fino all'effettiva consegna, e in subordine, qualora fosse stata accertata l'impossibilità di restituzione del mezzo, la condannare del convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00 quale valore del bene al prezzo di mercato al momento della consegna al convenuto, da aggiungersi al risarcimento sopra indicato.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo l'inesistenza del contratto di comodato del bene tra le parti. Sosteneva che il bene era stato oggetto di compravendita per il corrispettivo di € 13.400,00, che sarebbe stato compensato con altro credito che il vantava nei confronti del a causa di Pt_1 CP_1
un rapporto di accollo del delle somme dovute dal alla Pt_1 CP_1
documentato da un atto di transazione che produceva. CP_3
Il convenuto proponeva altresì in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti del a titolo di inadempimento contrattuale poiché CP_1
il non aveva mai provveduto alla formalizzazione dell'atto di vendita CP_1
e di trasferimento del bene in suo favore. Fatto quest'ultimo che gli aveva impedito di poter successivamente formalizzare con altri la vendita del bene medesimo.
Sosteneva inoltre che nelle more il carro attrezzi era stato oggetto di furto.
Il convenuto concludeva chiedendo dichiararsi il trasferimento di proprietà del carro attrezzi a suo favore con condanna del a formalizzare il CP_1
trasferimento del bene con condanna ulteriore al risarcimento del danno per importo pari a € 14.500,00.
3 Esauritasi l'istruttoria, svoltasi con l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti, ed espletata la CTU disposta per quantificare il valore del mezzo in contestazione, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza 99/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Preliminarmente rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto stante la Parte_1
carenza di prova.
Accerta e dichiara che tra le parti in causa è intervenuto un contratto di comodato d'uso relativo al carro attrezzi di proprietà del . Controparte_1
Stante l'impossibilità della restituzione del mezzo oggetto di comodato, condanna parte convenuta a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di €.15.000,00 quale valore commerciale del mezzo alla data di
[...]
consegna al oltre interessi e rivalutazione come per legge dal gennaio Pt_1
2013 alla data di emissione della presente sentenza. Da tale ultima data dovranno essere corrisposti i soli interessi legali fino al soddisfo
Condanna parte convenuta alla rifusione dei compensi di Parte_1
giudizio che in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 vengono liquidati in complessivi €. 2.738,00 oltre alle spese di lite per C.U. e spese notifica documentate ponendone il pagamento a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte attrice.
Condanna al pagamento delle spese di CTU per come Parte_1
liquidate da separato decreto.
Sentenza esecutiva come per legge.”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame ancorato a tre motivi, così rubricati: 1) Mancata prova del contratto di comodato gratuito - Errore e/o vizio logico del Giudice di Primo Grado nella valutazione della prova testimoniale;
2. Sulle risultanze delle consulenza tecnica di ufficio – stima del mezzo;
3. Sull'illegittimità della condanna alle spese, e chiesto accogliersi le seguenti domande: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
4 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e da intendere ivi interamente reiterati e trascritti;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa sub 1, 2 e 3 il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 99/2020 (all. sub 3) pronunciata dal Tribunale di Gela, nella persona del Got. Avv. Vacirca in data 21.02.2020 nel procedimento iscritto al n. 593/2014 rg. e mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve.
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellato si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell'atto di appello.
Ha contestato gli avversi motivi di gravame e proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza del Tribunale laddove non aveva accolto la domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione di risarcimento della somma di Euro 29.750,00 quale danno conseguente al mancato uso del mezzo, e chiesto accogliersi le seguenti domande: “In Via Preliminare: dichiarare l'appello proposto inammissibile, improponibile e\o improcedibile;
Sempre in via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ex art 283 c.p.c, non sussistendo i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora";
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori ed assorbenti eccezioni, rigettare l'appello proposto da poichè infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
con la conferma dei capi appellati della Sentenza n. 99/2020 resa dal Tribunale di
Gela – Sez. Civile, il 19.02.2020, pubblicata il 21/02/2020 in relazione al Proc. n.
593/2014 R.G.
In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condannare alla somma di Euro 29.750,00 quale danno conseguente al Parte_1
mancato uso del mezzo, dalla data della consegna del mezzo fino alla data della domanda e\o in quella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi e\o che il
5 dovesse ritenere congrua anche in via equitativa, in accoglimento della CP_4
domanda formulata sul punto in via subordinata nell'atto di citazione ed in accoglimento della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
La Corte all'udienza del 27/6/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
3. Sull'appello principale.
3.1 Con il proposto gravame l'appellante, con il primo motivo, deduce che l'azione promossa dal non avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto il CP_1
fatto costitutivo della domanda in ordine alla sussistenza del contratto di comodato tra le parti non aveva trovato riscontro nelle prove testimoniali assunte ed era stata smentita dalle prove documentali prodotte da esso appellante e dalle prove orali assunte.
Sostiene che il Giudice di primo grado, ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attorea, aveva attribuito rilevanza determinante alla testimonianza resa dal teste , della cui ammissibilità e attendibilità doveva Testimone_1
piuttosto dubitarsi non soltanto per aver dichiarato di avere interesse nella causa, ma anche e soprattutto perché legato da un rapporto di parentela all'attore, essendone il figlio, e che la testimonianza del era risultata smentita CP_1
dalla prova orale acquisita con il teste , ignorato dal Testimone_2
Decidente, e non era stata nemmeno confermata dal teste . Tes_3
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante l'espletata istruttoria consente di ritenere comprovata la circostanza che il bbe a concedere in comodato Pt_1
d'uso temporaneo al il carro attrezzi per cui è causa, perché se ne CP_1
servisse per un periodo limitato. Detto assunto, infatti, è stato comprovato dalla testimonianza resa da , figlio dell'appellato, che nel corso Testimone_1
della sua deposizione ebbe a dichiarare, alla domanda n. 1 di parte attrice avente Con ad oggetto la richiesta di prestito del carroattrezzi avanzata dal al Pt_1
6 : “Quando è stata fatta la richiesta da parte del ad avere in CP_1 Pt_1
prestito il carro attrezzi eravamo tutti presso l'autolavaggio del .. Pt_2
eravamo verso la tarda mattinata o le prime ore del pomeriggio, era il mese di dicembre ….. eravamo io, il sig. mio padre e il sig. ; alla Tes_3 Pt_1
successiva domanda n. 2, circa la richiesta di restituzione del carro attrezzi da parte del , ha dichiarato: “…. Si è vero;
anche in tale circostanza ero con CP_1
mio padre quando vi è stata la richiesta di restituzione del carroattrezzi;
specifico che tale richiesta è avvenuta presso l'autosalone del sig. .. verso le ore Pt_1
tre del pomeriggio”; e ancora: “Preciso che la richiesta di restituzione è stata effettuata per più di una volta .. il i è formalmente rifiutato di consegnare Pt_1
il mezzo a mio padre”.
Deposizione che non può essere inficiata di inattendibilità, non rilevando il rapporto di parentela del teste con l'appellato, né la dichiarata la non indifferenza alle sorti del giudizio il primo giudice, correttamente ritenuta dal primo giudice frutto “di una mancata comprensione della specifica domanda posta dal giudice prima dell'inizio della testimonianza. Appare indubbio infatti che la semplice locuzione “no”, trascritta nella parte preliminare alle dichiarazioni del
[...]
, non sia da sola sufficiente a escludere l'attendibilità del teste Testimone_1
stante la percezione da parte del giudice della mancata comprensione della domanda posta al teste”, ed in considerazione del fatto che “…alcune delle dichiarazioni rese dal teste non sono assolutamente incompatibili con CP_1
quanto affermato dagli ulteriori testi escussi nel corso dell'istruzione probatoria il cui esito non è certo favorevole alle tesi difensive del (pag.
2-3 sentenza Pt_1
Tribunale) (pag.
2-3 sentenza Tribunale).
Al riguardo, è principio consolidato in Giurisprudenza che: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
7 attendibili. La valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purché adeguatamente motivata, non esistendo nell'ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni “ ( Cass. 10 ottobre 2011, n. 20802 Cass. 2 aprile 2004, n. 6519; Cass. lav. 1 settembre 2003, n. 12747; Cass. 9 maggio 2003, n. 7058; Cass. lav., 9 novembre 2001, n. 13910 ), così come è avvenuto nel caso in esame.
Né d'altra parte le dichiarazioni rese dal suddetto teste risultano essere state smentite dai testi e essendosi il primo Testimone_2 Tes_3
limitato a riferire di avere assistito ad una discussione intercorsa tra il ed Pt_1
il “ sul pagamento di una somma di € 5.000,00”, di avere assistito ad CP_1
una discussione tra il ed il avente ad oggetto una Pt_1 CP_1
compensazione e che gli stessi poi si erano recati presso l'autolavaggio del dove non sa cosa fosse accaduto, in quanto egli era rimasto Tes_3
nell'autosalone, mentre il a solo dichiarato di aver assistito alla consegna Tes_3
del mezzo da parte del al e di non conoscere il motivo per CP_1 Pt_1 cui il aveva consegnato al la somma di € 5.000,00 in Pt_1 CP_1
contanti. Dichiarazioni che non smentiscono affatto quanto dichiarato dal teste
[...]
e non provano che tra le parti in causa fosse stata stipulata la Testimone_1
vendita del carro attrezzi.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante censura l'operato del primo giudice nell'aver utilizzato nella valutazione del carro attrezzi la stima effettuata dal CTU, condannandolo per l'effetto al pagamento della somma di € 15.000,00 in favore dell'attore, atteso che lo stesso CTU nella propria relazione aveva ammesso che non era stato possibile determinare i valori richiesti dal giudice al momento in cui il carro attrezzi venne consegnato al , ed in quanto la Parte_1
8 determinazione del valore era stata effettuata sulla base delle foto del mezzo prodotte da parte attrice, da esso appellante puntualmente contestate.
La censura non coglie nel segno.
Premesso che la Consulenza tecnica disposta per accertare il valore di mercato del carro attrezzi “con riferimento al momento in cui lo stesso venne consegnato dal al in considerazione dello stato d'uso e delle condizioni CP_1 Pt_1
generali di efficienza del mezzo in detto preciso momento”, è stata espletata sulla base dei soli elementi presenti agli atti di causa, e tra essi le foto del mezzo prodotte dall'attore, esente da censure si appalesa la pronuncia del Tribunale nell'aver utilizzato e fatto proprie le seguenti conclusioni del CTU in risposta al quesito, pronunciatosi nei seguenti termini: “il valore commerciale indicativo del veicolo di parte attrice risulta essere di euro 15.000,00. Tale mia valutazione del valore commerciale indicativo, viene effettuata anche sulla base di un sondaggio di mercato con riferimento all'anno 2012 del mese di Dicembre Considerando anche lo stato d'uso Buone condizioni del mezzo avente caratteristiche o similari di quello di proprietà di parte attrice avente le stesse caratteristiche o similari di quelle di proprietà di parte attrice” (pag 5 relazione CTU).
3.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna alle spese di lite. Sostiene che la soccombenza in giudizio aveva investito anche l'attore, non avendo trovato accoglimento la domanda dallo stesso proposta di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del mezzo, ragion per cui il primo giudice avrebbe dovuto compensare integralmente tra le parti le spese di lite oppure disporre una compensazione parziale. In ogni caso avrebbe dovuto procedere a dimezzare le spese di lite poste a suo carico, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio delle spese a carico dello Stato.
Tale motivo è infondato in quanto correttamente il Giudice di prime cure ha posto le spese di lite a carico integrale dell'attuale appellante alla luce della sua prevalente e sostanziale soccombenza, ciò in linea con la giurisprudenza della
Suprema Corte che ha più volte affermato che “parte obbligata a rimborsare alle
9 altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”. (cfr Cass.
n. 7182/ 2000; Cass. n.15483/08 conf. tra le tante: Cass. n. 19456/2008; n.
7625/2010; Cass. n. 3438/16), ed in quanto la quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Anche in tal caso, infatti, il giudice civile applica gli ordinari criteri di liquidazione, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato, così come chiarito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64/2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico- giuridico seguito dal primo giudice e la sua piena rispondenza alle evidenze probatorie in atti, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
4. Sull'appello incidentale.
Con il proposto gravame censura l'operato del Controparte_1
primo giudice nel non avere accolto la domanda risarcitoria in ordine al mancato utilizzo del carro attrezzi sul rilievo che non fosse stata fornita la prova circa il danno subito, riproponendo “…alla Corte di Appello le considerazioni già espresse in primo grado” (pag. 25 Comparsa di costituzione e risposta e Appello incidentale).
Osserva il Collegio che tale motivo di censura è inammissibile dal momento che la doglianza formulata è priva del sufficiente grado di specificità, necessario ex art. 342 c.p.c.
Ed, invero, il Supremo Collegio ha avuto modo di evidenziare come nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario, pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le
10 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, pertanto, con la motivazione della sentenza impugnata
(Cass. n. 3130/2012), rilevando come ai fini della specificità dei motivi, richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con chiarezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 1282/12).
Orbene, rileva questa Corte che, secondo quanto si desume dal contenuto dell'atto d'appello l'appellante, senza fare alcun riferimento alla rilevata circostanza, dedotta dal primo giudice, si è limitato a ribadire, genericamente, le considerazioni già espresse in primo grado, laddove il primo giudice (v. sent. pag 4) ha motivato analiticamente le ragioni del proprio convincimento, rilevando che parte attrice non aveva “fornito prova alcuna circa il danno subito dalla mancata disponibilità del mezzo comodato al (leggasi fatture e/o documentazione equipollente Pt_1
attestante il ricorso ad altro mezzo sostitutivo per il trasporto di autovetture e/o dati documentali certi, tali da costituire parametro di riferimento ai fini di una valutazione anche equitativa del risarcimento in questione)”.
Ove, comunque, residuassero margini di ammissibilità di tale motivo di impugnazione, lo stesso andrebbe comunque respinto, non essendo stata detta lacuna probatoria colmata in questo grado.
L'appello incidentale proposto da va pertanto Controparte_1
rigettato.
5. In conseguenza del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ritiene la Corte sussistere giustificate ragioni per dichiararsi compensate tra e le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado.
11 6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellate principale e dell'appellante incidentale, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 99/21 emessa dal Tribunale civile di Gela Controparte_1
in data 19.02.2020 e depositata il 21.02.2020 che conferma in ogni sua statuizione.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 18 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 220/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 99/2020 emessa dal Tribunale di Gela il 19.02.2020
e depositata il 21.02.2020
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in c.da Pilacane n. 2, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Annamaria Spinello per mandato in calce all'atto di appello,
presso il cui studio sito in Niscemi nella via V. Caruso n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]
domiciliato in Niscemi V.le Mario Gori, 106, presso lo studio dell'Avv. Concetta
1 Di Pietro C.F. che lo rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“insiste in tutto quanto dedotto, argomentato, eccepito e chiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio e successivi verbali di causa e, previo rigetto delle contestazioni avverse e dell'appello incidentale incoato, chiede accogliersi le conclusioni tutte formulate nell'atto di gravame, da intendere ivi reiterate e trascritte. Contesta la difesa avversa in quanto infondata in fatto e diritto e rileva l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello incidentale in quanto non contenente alcuna specifica, puntuale e logica contestazione della motivazione addotta dal giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta avversa di risarcimento del danno da mancato godimento del bene. Chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Per l'appellato: “si insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella
Comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, alle cui conclusioni interamente ci si riporta. Si contestano le avverse domande, eccezioni e richieste, poiché infondate in fatto ed in diritto e si insiste nel rigetto dell'atto di appello.
Pertanto, si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Salvjs
Juribus”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.4.2014
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2 Parte_1
assumendo di essere proprietario di un carro attrezzi Fiat Iveco modello
[...]
Dayl 35-10 tg. CM497PE e di averlo concesso, nel dicembre 2012, in uso al convenuto, su richiesta dello stesso stante l'attività di commerciante d'auto; che
2 dati i rapporti di amicizia tra le parti, l'uso del mezzo era stato concesso l'accordo che a fine utilizzo il mezzo sarebbe stato restituito nel mese di gennaio 2013; che alla scadenza prevista il mezzo non era stato restituito;
che senza esito era rimasta la diffida alla restituzione inviata nel giugno del 2013; che la mancata restituzione del mezzo aveva arrecato gravi danni alla propria attività.
Chiedeva pertanto la restituzione del mezzo, di essere risarcito del danno patito per la mancata restituzione del mezzo nella misura di € 21.250,00, oltre ad € 50,00 al giorno dalla data della domanda fino all'effettiva consegna, e in subordine, qualora fosse stata accertata l'impossibilità di restituzione del mezzo, la condannare del convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00 quale valore del bene al prezzo di mercato al momento della consegna al convenuto, da aggiungersi al risarcimento sopra indicato.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo l'inesistenza del contratto di comodato del bene tra le parti. Sosteneva che il bene era stato oggetto di compravendita per il corrispettivo di € 13.400,00, che sarebbe stato compensato con altro credito che il vantava nei confronti del a causa di Pt_1 CP_1
un rapporto di accollo del delle somme dovute dal alla Pt_1 CP_1
documentato da un atto di transazione che produceva. CP_3
Il convenuto proponeva altresì in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti del a titolo di inadempimento contrattuale poiché CP_1
il non aveva mai provveduto alla formalizzazione dell'atto di vendita CP_1
e di trasferimento del bene in suo favore. Fatto quest'ultimo che gli aveva impedito di poter successivamente formalizzare con altri la vendita del bene medesimo.
Sosteneva inoltre che nelle more il carro attrezzi era stato oggetto di furto.
Il convenuto concludeva chiedendo dichiararsi il trasferimento di proprietà del carro attrezzi a suo favore con condanna del a formalizzare il CP_1
trasferimento del bene con condanna ulteriore al risarcimento del danno per importo pari a € 14.500,00.
3 Esauritasi l'istruttoria, svoltasi con l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti, ed espletata la CTU disposta per quantificare il valore del mezzo in contestazione, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza 99/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Preliminarmente rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto stante la Parte_1
carenza di prova.
Accerta e dichiara che tra le parti in causa è intervenuto un contratto di comodato d'uso relativo al carro attrezzi di proprietà del . Controparte_1
Stante l'impossibilità della restituzione del mezzo oggetto di comodato, condanna parte convenuta a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di €.15.000,00 quale valore commerciale del mezzo alla data di
[...]
consegna al oltre interessi e rivalutazione come per legge dal gennaio Pt_1
2013 alla data di emissione della presente sentenza. Da tale ultima data dovranno essere corrisposti i soli interessi legali fino al soddisfo
Condanna parte convenuta alla rifusione dei compensi di Parte_1
giudizio che in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 vengono liquidati in complessivi €. 2.738,00 oltre alle spese di lite per C.U. e spese notifica documentate ponendone il pagamento a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte attrice.
Condanna al pagamento delle spese di CTU per come Parte_1
liquidate da separato decreto.
Sentenza esecutiva come per legge.”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame ancorato a tre motivi, così rubricati: 1) Mancata prova del contratto di comodato gratuito - Errore e/o vizio logico del Giudice di Primo Grado nella valutazione della prova testimoniale;
2. Sulle risultanze delle consulenza tecnica di ufficio – stima del mezzo;
3. Sull'illegittimità della condanna alle spese, e chiesto accogliersi le seguenti domande: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
4 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e da intendere ivi interamente reiterati e trascritti;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa sub 1, 2 e 3 il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 99/2020 (all. sub 3) pronunciata dal Tribunale di Gela, nella persona del Got. Avv. Vacirca in data 21.02.2020 nel procedimento iscritto al n. 593/2014 rg. e mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve.
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellato si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell'atto di appello.
Ha contestato gli avversi motivi di gravame e proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza del Tribunale laddove non aveva accolto la domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione di risarcimento della somma di Euro 29.750,00 quale danno conseguente al mancato uso del mezzo, e chiesto accogliersi le seguenti domande: “In Via Preliminare: dichiarare l'appello proposto inammissibile, improponibile e\o improcedibile;
Sempre in via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ex art 283 c.p.c, non sussistendo i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora";
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori ed assorbenti eccezioni, rigettare l'appello proposto da poichè infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
con la conferma dei capi appellati della Sentenza n. 99/2020 resa dal Tribunale di
Gela – Sez. Civile, il 19.02.2020, pubblicata il 21/02/2020 in relazione al Proc. n.
593/2014 R.G.
In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condannare alla somma di Euro 29.750,00 quale danno conseguente al Parte_1
mancato uso del mezzo, dalla data della consegna del mezzo fino alla data della domanda e\o in quella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi e\o che il
5 dovesse ritenere congrua anche in via equitativa, in accoglimento della CP_4
domanda formulata sul punto in via subordinata nell'atto di citazione ed in accoglimento della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
La Corte all'udienza del 27/6/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
3. Sull'appello principale.
3.1 Con il proposto gravame l'appellante, con il primo motivo, deduce che l'azione promossa dal non avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto il CP_1
fatto costitutivo della domanda in ordine alla sussistenza del contratto di comodato tra le parti non aveva trovato riscontro nelle prove testimoniali assunte ed era stata smentita dalle prove documentali prodotte da esso appellante e dalle prove orali assunte.
Sostiene che il Giudice di primo grado, ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attorea, aveva attribuito rilevanza determinante alla testimonianza resa dal teste , della cui ammissibilità e attendibilità doveva Testimone_1
piuttosto dubitarsi non soltanto per aver dichiarato di avere interesse nella causa, ma anche e soprattutto perché legato da un rapporto di parentela all'attore, essendone il figlio, e che la testimonianza del era risultata smentita CP_1
dalla prova orale acquisita con il teste , ignorato dal Testimone_2
Decidente, e non era stata nemmeno confermata dal teste . Tes_3
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante l'espletata istruttoria consente di ritenere comprovata la circostanza che il bbe a concedere in comodato Pt_1
d'uso temporaneo al il carro attrezzi per cui è causa, perché se ne CP_1
servisse per un periodo limitato. Detto assunto, infatti, è stato comprovato dalla testimonianza resa da , figlio dell'appellato, che nel corso Testimone_1
della sua deposizione ebbe a dichiarare, alla domanda n. 1 di parte attrice avente Con ad oggetto la richiesta di prestito del carroattrezzi avanzata dal al Pt_1
6 : “Quando è stata fatta la richiesta da parte del ad avere in CP_1 Pt_1
prestito il carro attrezzi eravamo tutti presso l'autolavaggio del .. Pt_2
eravamo verso la tarda mattinata o le prime ore del pomeriggio, era il mese di dicembre ….. eravamo io, il sig. mio padre e il sig. ; alla Tes_3 Pt_1
successiva domanda n. 2, circa la richiesta di restituzione del carro attrezzi da parte del , ha dichiarato: “…. Si è vero;
anche in tale circostanza ero con CP_1
mio padre quando vi è stata la richiesta di restituzione del carroattrezzi;
specifico che tale richiesta è avvenuta presso l'autosalone del sig. .. verso le ore Pt_1
tre del pomeriggio”; e ancora: “Preciso che la richiesta di restituzione è stata effettuata per più di una volta .. il i è formalmente rifiutato di consegnare Pt_1
il mezzo a mio padre”.
Deposizione che non può essere inficiata di inattendibilità, non rilevando il rapporto di parentela del teste con l'appellato, né la dichiarata la non indifferenza alle sorti del giudizio il primo giudice, correttamente ritenuta dal primo giudice frutto “di una mancata comprensione della specifica domanda posta dal giudice prima dell'inizio della testimonianza. Appare indubbio infatti che la semplice locuzione “no”, trascritta nella parte preliminare alle dichiarazioni del
[...]
, non sia da sola sufficiente a escludere l'attendibilità del teste Testimone_1
stante la percezione da parte del giudice della mancata comprensione della domanda posta al teste”, ed in considerazione del fatto che “…alcune delle dichiarazioni rese dal teste non sono assolutamente incompatibili con CP_1
quanto affermato dagli ulteriori testi escussi nel corso dell'istruzione probatoria il cui esito non è certo favorevole alle tesi difensive del (pag.
2-3 sentenza Pt_1
Tribunale) (pag.
2-3 sentenza Tribunale).
Al riguardo, è principio consolidato in Giurisprudenza che: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
7 attendibili. La valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purché adeguatamente motivata, non esistendo nell'ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni “ ( Cass. 10 ottobre 2011, n. 20802 Cass. 2 aprile 2004, n. 6519; Cass. lav. 1 settembre 2003, n. 12747; Cass. 9 maggio 2003, n. 7058; Cass. lav., 9 novembre 2001, n. 13910 ), così come è avvenuto nel caso in esame.
Né d'altra parte le dichiarazioni rese dal suddetto teste risultano essere state smentite dai testi e essendosi il primo Testimone_2 Tes_3
limitato a riferire di avere assistito ad una discussione intercorsa tra il ed Pt_1
il “ sul pagamento di una somma di € 5.000,00”, di avere assistito ad CP_1
una discussione tra il ed il avente ad oggetto una Pt_1 CP_1
compensazione e che gli stessi poi si erano recati presso l'autolavaggio del dove non sa cosa fosse accaduto, in quanto egli era rimasto Tes_3
nell'autosalone, mentre il a solo dichiarato di aver assistito alla consegna Tes_3
del mezzo da parte del al e di non conoscere il motivo per CP_1 Pt_1 cui il aveva consegnato al la somma di € 5.000,00 in Pt_1 CP_1
contanti. Dichiarazioni che non smentiscono affatto quanto dichiarato dal teste
[...]
e non provano che tra le parti in causa fosse stata stipulata la Testimone_1
vendita del carro attrezzi.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante censura l'operato del primo giudice nell'aver utilizzato nella valutazione del carro attrezzi la stima effettuata dal CTU, condannandolo per l'effetto al pagamento della somma di € 15.000,00 in favore dell'attore, atteso che lo stesso CTU nella propria relazione aveva ammesso che non era stato possibile determinare i valori richiesti dal giudice al momento in cui il carro attrezzi venne consegnato al , ed in quanto la Parte_1
8 determinazione del valore era stata effettuata sulla base delle foto del mezzo prodotte da parte attrice, da esso appellante puntualmente contestate.
La censura non coglie nel segno.
Premesso che la Consulenza tecnica disposta per accertare il valore di mercato del carro attrezzi “con riferimento al momento in cui lo stesso venne consegnato dal al in considerazione dello stato d'uso e delle condizioni CP_1 Pt_1
generali di efficienza del mezzo in detto preciso momento”, è stata espletata sulla base dei soli elementi presenti agli atti di causa, e tra essi le foto del mezzo prodotte dall'attore, esente da censure si appalesa la pronuncia del Tribunale nell'aver utilizzato e fatto proprie le seguenti conclusioni del CTU in risposta al quesito, pronunciatosi nei seguenti termini: “il valore commerciale indicativo del veicolo di parte attrice risulta essere di euro 15.000,00. Tale mia valutazione del valore commerciale indicativo, viene effettuata anche sulla base di un sondaggio di mercato con riferimento all'anno 2012 del mese di Dicembre Considerando anche lo stato d'uso Buone condizioni del mezzo avente caratteristiche o similari di quello di proprietà di parte attrice avente le stesse caratteristiche o similari di quelle di proprietà di parte attrice” (pag 5 relazione CTU).
3.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna alle spese di lite. Sostiene che la soccombenza in giudizio aveva investito anche l'attore, non avendo trovato accoglimento la domanda dallo stesso proposta di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del mezzo, ragion per cui il primo giudice avrebbe dovuto compensare integralmente tra le parti le spese di lite oppure disporre una compensazione parziale. In ogni caso avrebbe dovuto procedere a dimezzare le spese di lite poste a suo carico, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio delle spese a carico dello Stato.
Tale motivo è infondato in quanto correttamente il Giudice di prime cure ha posto le spese di lite a carico integrale dell'attuale appellante alla luce della sua prevalente e sostanziale soccombenza, ciò in linea con la giurisprudenza della
Suprema Corte che ha più volte affermato che “parte obbligata a rimborsare alle
9 altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”. (cfr Cass.
n. 7182/ 2000; Cass. n.15483/08 conf. tra le tante: Cass. n. 19456/2008; n.
7625/2010; Cass. n. 3438/16), ed in quanto la quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Anche in tal caso, infatti, il giudice civile applica gli ordinari criteri di liquidazione, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato, così come chiarito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64/2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico- giuridico seguito dal primo giudice e la sua piena rispondenza alle evidenze probatorie in atti, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
4. Sull'appello incidentale.
Con il proposto gravame censura l'operato del Controparte_1
primo giudice nel non avere accolto la domanda risarcitoria in ordine al mancato utilizzo del carro attrezzi sul rilievo che non fosse stata fornita la prova circa il danno subito, riproponendo “…alla Corte di Appello le considerazioni già espresse in primo grado” (pag. 25 Comparsa di costituzione e risposta e Appello incidentale).
Osserva il Collegio che tale motivo di censura è inammissibile dal momento che la doglianza formulata è priva del sufficiente grado di specificità, necessario ex art. 342 c.p.c.
Ed, invero, il Supremo Collegio ha avuto modo di evidenziare come nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario, pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le
10 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, pertanto, con la motivazione della sentenza impugnata
(Cass. n. 3130/2012), rilevando come ai fini della specificità dei motivi, richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con chiarezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 1282/12).
Orbene, rileva questa Corte che, secondo quanto si desume dal contenuto dell'atto d'appello l'appellante, senza fare alcun riferimento alla rilevata circostanza, dedotta dal primo giudice, si è limitato a ribadire, genericamente, le considerazioni già espresse in primo grado, laddove il primo giudice (v. sent. pag 4) ha motivato analiticamente le ragioni del proprio convincimento, rilevando che parte attrice non aveva “fornito prova alcuna circa il danno subito dalla mancata disponibilità del mezzo comodato al (leggasi fatture e/o documentazione equipollente Pt_1
attestante il ricorso ad altro mezzo sostitutivo per il trasporto di autovetture e/o dati documentali certi, tali da costituire parametro di riferimento ai fini di una valutazione anche equitativa del risarcimento in questione)”.
Ove, comunque, residuassero margini di ammissibilità di tale motivo di impugnazione, lo stesso andrebbe comunque respinto, non essendo stata detta lacuna probatoria colmata in questo grado.
L'appello incidentale proposto da va pertanto Controparte_1
rigettato.
5. In conseguenza del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ritiene la Corte sussistere giustificate ragioni per dichiararsi compensate tra e le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado.
11 6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellate principale e dell'appellante incidentale, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 99/21 emessa dal Tribunale civile di Gela Controparte_1
in data 19.02.2020 e depositata il 21.02.2020 che conferma in ogni sua statuizione.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 18 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12