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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2024, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3917 / 2023, cui riunite ex art. 151 disp. att. cpc quelle iscritte ai numeri 3972, 3920, 3918, 3950, 4173, 4591 e 4629/2023 r.g. contenzioso vertenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , rappresentati e difesi dall' avv. DEL
[...] Parte_8
VECCHIO FABRIZIO
RICORRENTI
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MUSIO MASSIMILIANO CONVENUTO avente ad oggetto : risarcimento danni per servizio mensa o buoni pasto sostitutivi omessi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorsi depositati nel maggio 2023 i ricorrenti sopra epigrafati, taluni dipendenti della convenuta come impiegati addetti alla attività amministrativa di supporto inquadrati nel livello B del CCNL AIOP ( e , gli altri come Pt_1 Per_1 Parte_4 ausiliari sociosanitari livello A2, hanno dedotto che dall'inizio del loro rapporto di lavoro erano stati tenuti ad osservare, dal lunedì al venerdì un orario lavorativo dalle ore 8 alle 15.42 co mezz'ora di pausa dalle 14 alle 14.30 (gli impiegati) oppure (gli ausiliari) dal lunedì alla domenica su più turni (7-14; 14-21; 21-7) senza pause per la consumazione dei pasti, aggiungendo che essi non avevano mai visti riconoscersi il diritto alla mensa, né in forma diretta né con le modalità sostitutive del buono pasto.
Ciò premesso, richiamando l'art. 68 CCNL AIOP prevedesse come imprescindibile diritto del lavoratore che esegua un turno superiore alle sei ore o il servizio mensa o la modalità sostitutiva del buono pasto, come tale correlata al diritto, questo garantito dalla datrice di lavoro, di fruire di pause per turni eccedenti le sei ore consecutive, i ricorrenti hanno concluso per l'accertamento del loro diritto al risarcimento del danno, consistente nel valore di ogni buono pasto (euro 5,29) per ogni giornata di effettivo lavoro superiore alle sei ore giornaliere, oltre rivalutazione ed interessi legali e vinte le competenze di causa, da distrarsi ex art. 93 cpc. La resistente, costituitasi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. Depositate reciproche note difensive scritte, la causa, previa riunione ex art. 151 disp. att. cpc, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Le domande degli attori sono infondate e vanno respinte. Il presupposto, affermato pure dalle sentenze della S.C. prodotte da parte ricorrente (cfr. Cass. 21440/2024) è che il buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 31137/2019); proprio per la su indicata natura il diritto al buono pasto
è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. 22985/2020). Tanto premesso, va evidenziato non di meno che Cass.
21440/2024 ha statuito su fattispecie di applicazione al rapporto di lavoro del CCNL sanità pubblica, dunque diversa dalla quella concreta sottoposta all'esame del giudicante. Quanto a Cass. 8470/2023, è vero che essa ha deciso in senso favorevole alla tesi dei lavoratori una fattispecie in cui era applicabile il CCNL AIOP, sul presupposto però che la datrice di lavoro fosse una struttura sanitaria privata vera e propria e non già, come nella fattispecie concrete, una società partecipata a capitale interamente pubblico con attività non di diretta fornitura di assistenza medico ospedaliera o riabilitativa, ma di sola fornitura di servizi a favore di struttura sanitaria pubblica come o aziende ospedaliere pubbliche;
al riguardo, per economia CP_1 motivazionale, questo giudice fa proprie le argomentazioni delle sentenze di altri giudici di questo Tribunale versate in atti dalla resistente, nonché, in particolare, di
Tribunale Brindisi 28-6-2024 che, valorizzando il tenore dell'art. 1 del CCNL AIOP, perviene alla condivisibile conclusione per cui gli istituti previsti da tale contratto collettivo devono applicarsi pur sempre nei limiti di compatibilità con la tipologia sanitaria della struttura datrice di lavoro. In particolare detta sentenza ha evidenziato che il CCNL AIOP (nella sua interezza) si applica (art. 1) a tutti i lavoratori… che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad AIOP ed ARIS, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e per lungodegenza. E' dunque chiaro che l'art. 68 CCNL debba essere coordinato, quanto alla individuazione del datore di lavoro tenuto a darne applicazione, con quanto previsto dall'art.
1. Al di là dunque dell'eliminazione dell'inciso “sanitarie” nel corpo dell'art. 68, atteso che l'art. 1 del CCNL AIOP individua chiaramente nelle strutture sanitarie private i destinatari delle relative disposizioni, risulta comunque applicabile al caso di specie quanto osservato dalla
Corte di Appello di Lecce, con sentenza 403/2023 in atti, in fattispecie analoga alla presente, secondo cui la norma in questione, nel disciplinare l'obbligo di garantire il servizio mensa, fa riferimento alle strutture sanitarie di rilevanti dimensioni (più di 160 dipendenti) ovvero ad unità che espletano servizi sanitari ed assistenziali, attività che non svolge la società , società in house creata per garantire CP_1
l'internalizzazione di una serie di servizi strumentali alle attività istituzionale dell'ASL di Taranto, con esclusione di tutte le attività dirette di tutela della salute che sono poste obbligatoriamente in capo alle singole aziende o enti (cfr. visura camerale, in atti, in particolare oggetto sociale).
Pertanto ne consegue il rigetto del ricorso, ma la oggettiva complessità della vicenda costituisce grave motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 5-12-2024 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3917 / 2023, cui riunite ex art. 151 disp. att. cpc quelle iscritte ai numeri 3972, 3920, 3918, 3950, 4173, 4591 e 4629/2023 r.g. contenzioso vertenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , rappresentati e difesi dall' avv. DEL
[...] Parte_8
VECCHIO FABRIZIO
RICORRENTI
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MUSIO MASSIMILIANO CONVENUTO avente ad oggetto : risarcimento danni per servizio mensa o buoni pasto sostitutivi omessi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorsi depositati nel maggio 2023 i ricorrenti sopra epigrafati, taluni dipendenti della convenuta come impiegati addetti alla attività amministrativa di supporto inquadrati nel livello B del CCNL AIOP ( e , gli altri come Pt_1 Per_1 Parte_4 ausiliari sociosanitari livello A2, hanno dedotto che dall'inizio del loro rapporto di lavoro erano stati tenuti ad osservare, dal lunedì al venerdì un orario lavorativo dalle ore 8 alle 15.42 co mezz'ora di pausa dalle 14 alle 14.30 (gli impiegati) oppure (gli ausiliari) dal lunedì alla domenica su più turni (7-14; 14-21; 21-7) senza pause per la consumazione dei pasti, aggiungendo che essi non avevano mai visti riconoscersi il diritto alla mensa, né in forma diretta né con le modalità sostitutive del buono pasto.
Ciò premesso, richiamando l'art. 68 CCNL AIOP prevedesse come imprescindibile diritto del lavoratore che esegua un turno superiore alle sei ore o il servizio mensa o la modalità sostitutiva del buono pasto, come tale correlata al diritto, questo garantito dalla datrice di lavoro, di fruire di pause per turni eccedenti le sei ore consecutive, i ricorrenti hanno concluso per l'accertamento del loro diritto al risarcimento del danno, consistente nel valore di ogni buono pasto (euro 5,29) per ogni giornata di effettivo lavoro superiore alle sei ore giornaliere, oltre rivalutazione ed interessi legali e vinte le competenze di causa, da distrarsi ex art. 93 cpc. La resistente, costituitasi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. Depositate reciproche note difensive scritte, la causa, previa riunione ex art. 151 disp. att. cpc, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Le domande degli attori sono infondate e vanno respinte. Il presupposto, affermato pure dalle sentenze della S.C. prodotte da parte ricorrente (cfr. Cass. 21440/2024) è che il buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 31137/2019); proprio per la su indicata natura il diritto al buono pasto
è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. 22985/2020). Tanto premesso, va evidenziato non di meno che Cass.
21440/2024 ha statuito su fattispecie di applicazione al rapporto di lavoro del CCNL sanità pubblica, dunque diversa dalla quella concreta sottoposta all'esame del giudicante. Quanto a Cass. 8470/2023, è vero che essa ha deciso in senso favorevole alla tesi dei lavoratori una fattispecie in cui era applicabile il CCNL AIOP, sul presupposto però che la datrice di lavoro fosse una struttura sanitaria privata vera e propria e non già, come nella fattispecie concrete, una società partecipata a capitale interamente pubblico con attività non di diretta fornitura di assistenza medico ospedaliera o riabilitativa, ma di sola fornitura di servizi a favore di struttura sanitaria pubblica come o aziende ospedaliere pubbliche;
al riguardo, per economia CP_1 motivazionale, questo giudice fa proprie le argomentazioni delle sentenze di altri giudici di questo Tribunale versate in atti dalla resistente, nonché, in particolare, di
Tribunale Brindisi 28-6-2024 che, valorizzando il tenore dell'art. 1 del CCNL AIOP, perviene alla condivisibile conclusione per cui gli istituti previsti da tale contratto collettivo devono applicarsi pur sempre nei limiti di compatibilità con la tipologia sanitaria della struttura datrice di lavoro. In particolare detta sentenza ha evidenziato che il CCNL AIOP (nella sua interezza) si applica (art. 1) a tutti i lavoratori… che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad AIOP ed ARIS, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e per lungodegenza. E' dunque chiaro che l'art. 68 CCNL debba essere coordinato, quanto alla individuazione del datore di lavoro tenuto a darne applicazione, con quanto previsto dall'art.
1. Al di là dunque dell'eliminazione dell'inciso “sanitarie” nel corpo dell'art. 68, atteso che l'art. 1 del CCNL AIOP individua chiaramente nelle strutture sanitarie private i destinatari delle relative disposizioni, risulta comunque applicabile al caso di specie quanto osservato dalla
Corte di Appello di Lecce, con sentenza 403/2023 in atti, in fattispecie analoga alla presente, secondo cui la norma in questione, nel disciplinare l'obbligo di garantire il servizio mensa, fa riferimento alle strutture sanitarie di rilevanti dimensioni (più di 160 dipendenti) ovvero ad unità che espletano servizi sanitari ed assistenziali, attività che non svolge la società , società in house creata per garantire CP_1
l'internalizzazione di una serie di servizi strumentali alle attività istituzionale dell'ASL di Taranto, con esclusione di tutte le attività dirette di tutela della salute che sono poste obbligatoriamente in capo alle singole aziende o enti (cfr. visura camerale, in atti, in particolare oggetto sociale).
Pertanto ne consegue il rigetto del ricorso, ma la oggettiva complessità della vicenda costituisce grave motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 5-12-2024 Il giudice dott. Saverio Sodo