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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 440/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ) quale mandataria del (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MARINARO IGNAZIO P.IVA_2
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DORO GIUSEPPE
parte appellata
Oggetto: fideiussione
All'udienza del 19/7/2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Per le ragioni esposte, s'insiste nella richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Ogni contraria istanza eccezione deduzione e domanda respinta.
2) In accoglimento dell'appello proposto, in riforma della sentenza impugnata
rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in espositiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero condannando la sig.ra al pagamento della somma di € Controparte_1
31.868,85, oltre interessi ex lege e spese, o di quella veriore di Euro 25.000,00 oltre interessi ex lege e spese ovvero di 15.478,49 oltre interessi ex lege e spese, accertanda in corso di causa.
3) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, accessori di legge e maggiorazione forfetarie del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta:
A) dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
B) in via alternativa e/o subordinata, rigettare nel merito l'appello perché
infondato in fatto ed in diritto;
C) in entrambi i casi, confermare comunque in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
D) in via meramente subordinata e nella sola denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, accogliere l'appello incidentale e, in riforma dell'appellata sentenza, previa occorrenda dichiarazione di nullità dell'intero contratto di fideiussione in data 17.10.2012 ovvero delle singole clausole di cui ai nn. 2, 6, ed 8, accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1957 c.c. della garanzia fideiussoria, liberando da questa la sig.a , con revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 313/2021;
E) in tutti i casi, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, disponendo il pagamento di quelli riferiti al presente secondo grado in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto n. 313 del 2021 con Controparte_1
cui su istanza di mandataria del Controparte_2 [...]
le era stato ingiunto in solido con il pagamento Parte_2 Persona_1
della somma di euro 31.686,85, oltre interessi e spese, per lo scoperto di conto
Perso corrente intestato al e garantito dalla fideiussione dalla medesima prestata, in data 17/10/2012, fino alla concorrenza di euro 37.500,00.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue:
- dopo aver premesso di non aver avuto alcun margine di trattativa con la banca che le avrebbe imposto una fideiussione omnibus, eccepiva che l' aveva CP_3
Perso consentito al di esorbitare dai limiti dell'affidamento, pur conoscendone le difficoltà e senza informare il fideiussore, con la conseguenza della liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.
- eccepiva la nullità della garanzia per sproporzione genetica tra il debito garantito e l'importo fino al quale era stata prestata la fideiussione, peraltro estesa a due soggetti (essendo stata rilasciata anche fideiussione da parte di , sproporzione che si inserirebbe nella violazione dei doveri Parte_3
di correttezza e buona fede e del principio di proporzionalità delle garanzie creditizie;
-eccepiva, altresì, la nullità dell'intero contratto o delle singole clausole interessate (tra cui la deroga all'art. 1957 c.c.), siccome conforme allo schema
ABI, configurante un'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia, con conseguente decadenza non avendo il creditore coltivato le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla revoca degli affidamenti.
L'opposta, costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Sassari con sentenza 979/2022 dopo aver rigettato l'eccezione di nullità per violazione della legge antitrust accoglieva l'opposizione ritenendo la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la nella qualità di cui in Pt_1
epigrafe, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: i) omessa valutazione di una prova documentale decisiva, avendo il primo giudice omesso di considerare che il contratto di apertura di credito era stato prodotto in giudizio e dalla relativa scheda risultava la stipula nello stesso contesto temporale della fideiussione;
ii) omessa pronuncia sulle domande proposte in via subordinata dall'opposta, avendo il primo giudice omesso di considerare che lo scoperto di conto corrente costituiva non già oggetto di obbligazione futura, l'unica per la quale poteva operare il disposto dell'art. 1956 c.c., bensì di obbligazione già esistente, su cui il tribunale si sarebbe in ogni caso dovuto pronunciare.
Parimenti, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda almeno entro il più ridotto limite dell'apertura di credito concessa nell'ottobre 2012, dovendo ritenersi le condizioni economiche del coniuge ben note alla CP_1
si è costituita in giudizio, resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1
il rigetto e ha proposto impugnazione incidentale condizionata.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
A. Il motivo d'impugnazione sub ii)
Per ragioni di coerenza logica dev'essere esaminato il secondo motivo d'appello limitatamente alla garanzia relativa al debito in essere al momento del rilascio della fideiussione, pari allo scoperto di conto corrente che la banca quantificava in euro 15.487,49 al 31/10/2012. A quest'ultimo proposito la banca ha eccepito l'erroneità della decisione del primo giudice, avendo applicato il disposto dell'art. 1956 c.c., relativo alle sole obbligazioni future, anche all'obbligazione già esistente al momento del rilascio della fideiussione.
La doglianza è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei termini di seguito esposti.
Invero, alla data del 17/10/2012, il debito corrispondente allo scoperto di conto corrente del debitore principale era pari a ben vedere a euro Persona_1
11.424,89, somma che si ottiene escludendo dal computo gli importi relativi alle transazioni in uscita dal 18/10/2024 al 31/10/2024 (saldo al 31/10/2012 euro
15.478,49 – tot. uscite del periodo euro 2.132,40=13.346,09) ed escludendo,
altresì, gli importi relativi ai movimenti in entrata nello stesso periodo
(13.346,09- 1.921,20). Trattandosi di esposizione già esistente all'epoca del rilascio della fideiussione non poteva all'evidenza applicarsi il disposto dell'art. 1956 c.c., con la conseguenza che limitatamente all'importo su menzionato di euro 11.424,89 il fideiussore non poteva invocare la liberazione da tale norma contemplata ed erroneamente il tribunale la riconosceva.
Sull'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust si rimanda al paragrafo C, nel quale sarà esaminato l'appello incidentale condizionato dell'appellata.
Con riferimento al motivo dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla asserita sproporzione genetica per il rilascio di garanzie ultronee, tale domanda non è stata specificamente reiterata nel presente grado e deve, pertanto, ritenersi rinunciata (non senza osservare che, anche ove dovesse ritenersi reiterata, essa sarebbe infondata non derivando alcuna invalidità negoziale dalla violazione delle regole di buona fede e correttezza dedotte dall'opponente, per avere a suo dire la banca ottenuto due garanzie a copertura di un solo rapporto di conto corrente).
Sul restante importo relativo, invece, a obbligazione futura, valgano le considerazioni di cui al paragrafo che segue.
B. Il motivo d'appello sub i)
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto l'omessa produzione in giudizio del documento contenente l'apertura di credito che prevedeva sul c/c 3050693 una disponibilità di euro 25.000,00 a favore del laddove, invece, tale documento risultava Perso regolarmente prodotto e da esso si evinceva che la concessione della linea di credito era avvenuta lo stesso giorno del rilascio della garanzia fideiussoria.
Sempre a dire dell'appellante: a) l'apertura di credito riportava, come condizione della concessione da parte della banca, il contestuale rilascio della fideiussione da parte dell'appellata la quale aveva accettato di garantire l'ampliamento del credito concesso al coniuge;
b) la ben conosceva le condizioni CP_1
patrimoniali del garantito e comunque era tenuta e poteva agevolmente monitorare le condizioni economiche dell'azienda del marito almeno sino alla separazione;
c) il debito sul conto corrente 3050693 aveva raggiunto pressoché il limite di euro 25.000,00 nel novembre 2013, arco temporale durante il quale
Perso le condizioni economiche del erano rimaste immutate;
d) la non CP_1
aveva provato il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, né che la banca fosse a conoscenza del deterioramento delle condizioni economiche del garantito in un brevissimo lasso temporale. Di tali elementi, quindi, il tribunale avrebbe dovuto tenere conto al fine di rigettare l'opposizione o, quantomeno, di accogliere la domanda subordinata di condanna al pagamento della minor somma di euro 25.000,00 corrispondente alla linea di credito concessa nell'ottobre 2012.
La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati.
Il tribunale, invero, ometteva di valutare ai fini decisori l'avvenuta produzione in giudizio, a cura dell'opposta, del contratto di apertura di credito (all.2, comparsa di costituzione della banca in primo grado), dal quale era agevole ricavare che, in data 17/10/2012, a seguito di delibera del 16/10/2012, era stata accordata Perso al una linea di credito in conto corrente dell'importo di euro 25.000,00 in sostituzione della precedente di euro 15.000,00.
Ciò posto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio, al quale questa corte intende dare continuità, che il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cass., sez. 1, 22/05/2003, n. 8040;
Cass., sez. 1, 17/11/2016, n. 23422; Cass., sez. 3, 25/07/2022, n. 23065),
dimostrando che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, tali da ingenerare il fondato timore di un pericolo di insolvenza (v. Cass. n. 34685/2022; n. 26947/2021).
Quindi il garante deve dare prova sia della sussistenza del presupposto oggettivo della concessione di ulteriore credito (ed in sostanza dell'eccezione di mancata richiesta dell'autorizzazione per continuare a far credito) dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche del garantito rispetto alle condizioni esistenti al momento della costituzione del rapporto, sia della sussistenza di un presupposto soggettivo ovvero dell'acquisita consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto con riferimento al primo dei presupposti esaminati e tanto basta per escludere la liberazione del fideiussore e condurre al rigetto dell'opposizione, in riforma della sentenza impugnata. Intanto, occorre precisare che ai sensi dell'art. 1956 c.c. la concessione di credito si identifica con il singolo utilizzo dell'affidamento: pertanto, è dal pagamento che deriva l'obbligo accessorio del garante e non dal semplice accordo del fido, che costituisce solo un'autorizzazione preventiva ad operazioni concrete di finanziamento che il debitore sceglierà autonomamente come e quando effettuare. Dal che consegue che è a tale momento, ossia al momento dell'utilizzo dell'affidamento, e non alla data di stipula del contratto di apertura di credito (quando il credito è meramente potenziale), che si deve aver riguardo nel valutare il comportamento della banca ai fini dell'eventuale liberazione del fideiussore (per gli esposti principi cfr. Cass. Civ. 21092/2016 in parte motiva).
Tanto premesso, per giurisprudenza costante il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito secondo il chiaro tenore dell'art. 1956 c.c. (vd. ex aliis Cass. Civ. 34685/2022 in parte motiva).
Ebbene, nel caso di specie, se è vero che può ritenersi dimostrato che la banca aveva continuato a concedere credito al debitore come attestato dai saldi negativi del conto corrente, non è meno vero che il secondo presupposto, ossia l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, non può essere evinto dalla mera esistenza di un saldo negativo. È stato chiarito al riguardo che
“affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore
fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo” (sempre Cass. 34685 cit.).
Nella specie, sotto il profilo oggettivo, è mancata la prova del peggioramento delle condizioni economiche del garantito rilevante ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Perso
Il sin dal momento del rilascio della garanzia fideiussoria già presentava uno scoperto di conto di oltre euro 10.000,00 e la circostanza che nel giro di un biennio rispetto alla concessione dell'apertura di credito (come asserito dall'opponente nella prima memoria 183 co. cpc) esso fosse raddoppiato ben può spiegarsi con una momentanea difficoltà dell'impresa dal medesimo esercitata, tenuto conto, in particolare, che dai soli documenti in atti (ovvero gli estratti del conto corrente) si evince che in tale biennio l'impresa era operativa,
venendo contabilmente registrate dall'istituto operazioni di accredito per bonifici e versamento di assegni.
Non dissimili considerazioni valgono per il biennio successivo, durante il quale
Perso l'impresa del era senz'altro operativa e continuava a registrare sul conto,
pur presentante saldi negativi, versamenti di assegni e bonifici anche di somme cospicue (ad esempio di oltre 6.000,00 euro tra bonifici e assegni nel mese di agosto 2016).
Al proposito, invece, la difesa dell'opponente odierna appellata, dopo aver evidenziato che l'esposizione debitoria era raddoppiata in un biennio, si limitava a eccepire genericamente che la banca aveva consentito al debitore principale di operare sistematicamente allo scoperto, oltre l'affidamento, pur conoscendone le difficoltà economiche, senza, tuttavia, alcun riferimento specifico alla
Perso situazione patrimoniale del Non solo: la circostanza che sarebbe stato
Perso consentito al di operare sistematicamente extra-fido veniva smentita dalle stesse allegazioni contenute nella prima memoria 183 co. 6 cpc di parte opponente, nella quale venivano riportati i saldi risultanti dagli estratti conto in atti, e da cui si evinceva che nei due anni successivi al rilascio della garanzia personale il saldo negativo del conto aveva raggiunto l'importo di euro
23.258,94, certamente inferiore al nuovo limite massimo della linea di credito concessa ed era rimasto sostanzialmente stabile in prossimità di tale limite fino al 31.10.2016 (quando era stato raggiunto un saldo negativo di poco superiore al limite dell'ampliata linea di credito e pari nel dettaglio a euro 25.393,04, importo sul quale erano stati poi addebitati gli interessi di mora).
Nessun elemento è stato offerto da cui desumere la prova del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente al momento in cui erano stati concessi i finanziamenti (rectius utilizzata la linea di credito come ampliata), rispetto al momento della prestazione della garanzia (2012): non sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi, dalle quali si sarebbe potuta desumere la situazione Perso reddituale del e indirettamente quella dell'impresa; inoltre, come peraltro è dato leggere anche nella sentenza impugnata, la consistenza degli immobili del debitore era rimasta invariata nei vari momenti di utilizzo della linea di credito
Perso rispetto al momento del rilascio della garanzia, essendo il rimasto titolare
(in ragione del 50%) di un terreno gravato da ipoteca sin dal 2008, senza che risulti che fosse stato sottoposto a esecuzione;
neppure risultano segnalazioni alla Centrale Rischi.
In definitiva, la circostanza del mero incremento dell'esposizione debitoria del
Perso nell'arco del biennio dalla concessione della garanzia (rimasta sostanzialmente stabile nel biennio successivo) non costituisce di per sé sola elemento sintomatico del deterioramento delle condizioni rilevante ai fini del
1956 c.c., in difetto di ulteriori elementi idonei a far luce sulla situazione patrimoniale del debitore, che sarebbe stato onere della parte opponente odierna appellata produrre, di talché in presenza di simili carenze probatorie non è dato comprendere se la condizione del debitore fosse divenuta tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Neppure è del tutto corretta l'affermazione che in epoca successiva al
31/10/2016 sarebbe stata registrata la pressoché totale assenza di movimenti in entrata e in uscita, salvo gli addebiti degli interessi moratori, posto che la disamina degli estratti conto posteriori a tale data restituisce l'accredito di somme, sia pure di modesta entità, a titolo di emolumenti da parte del Ministero
delle Finanze. A ogni modo, se anche è vero che nel periodo successivo all'ottobre 2016 si registra una riduzione dei movimenti in entrata sul conto corrente, nessuna allegazione e prova è stata offerta in ordine all'effettiva consistenza della situazione patrimoniale ed economica del debitore a quell'epoca, non essendo state allegate dall'opponente le dichiarazioni dei redditi né altra documentazione idonea a far luce sulle condizioni economiche e
Perso reddituali del (si è già detto che non risultano, ad esempio, esecuzioni a suo carico né segnalazioni alla Centrale Rischi). In presenza di simili carenze probatorie, non può dirsi soddisfatto, per il solo andamento negativo del conto corrente, l'onere, incombente sull'opponente odierna appellata, di comprovare quel deterioramento delle condizioni economiche tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito che solo potrebbe condurre alla liberazione del fideiussore.
Quanto sopra esonera questa corte dalla disamina degli ulteriori presupposti di cui all'art. 1956 c.c.
C. L'appello incidentale
Parte appellata ha proposto impugnazione incidentale condizionata avverso la pronuncia in disamina, deducendone l'erroneità per aver ritenuto che, per le fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 benché formalizzate mediante l'uso del medesimo modulo contrattuale contenente le clausole dichiarate nulle, ricada sul fideiussore l'onere di provare che la fideiussione è frutto della perdurante intesa illecita tra le banche o di un nuovo accordo collusivo tra esse e per aver escluso l'avvenuto assolvimento di tale onere da parte della CP_1
Ha ad ogni modo, evidenziato come, a suo dire, dalla disamina della giurisprudenza di merito menzionata nell'impugnata sentenza e da quella allegata da essa opponente in primo grado sarebbe agevole ricavare la dimostrazione della circostanza che i modelli di fideiussione omnibus adottati dai principali istituti bancari successivi all'anno 2005 sarebbero sempre stati identici a quelli emendati dalla Banca d'Italia: tali pronunce denoterebbero una enorme mole di contenzioso instaurato dinanzi ai vari tribunali nazionali dai consumatori sottoscrittori di fideiussione formata su moduli conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 di cui chiedevano la dichiarazione di nullità, a riprova del fatto che l'uso dello schema contrattuale emendato sarebbe assolutamente pianificato, diffuso e condiviso fra quasi tutte le banche operanti in Italia. Da tanto discenderebbe, altresì, la nullità della clausola derogativa dell'onere imposto alla banca creditrice dall'art. 1957 c.c. di proporre (giudizialmente) e di coltivare le sue istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi, con l'ulteriore conseguenza della liberazione del fideiussore, nella fattispecie in esame, non avendo l'istituto di credito osservato tale prescrizione.
Ad ogni modo, l'onere di provare che la singola fideiussione non sarebbe espressione dell'intesa illecita a monte ricadrebbe sulla banca, secondo l'assunto dell'appellante incidentale e tale onere non sarebbe stato assolto dalla banca.
L'appello incidentale è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La Suprema Corte, nel confermare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata col ricorso per cassazione, ha chiarito che “l'accertamento della
Banca d'Italia, effettuato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale” ed ha precisato che “sarebbe stato onere dell'appellante dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale predetta ancora ci fosse” nell'anno 2012 (per quanto di interesse ai fini della presente decisione), escludendo che tale prova potesse essere fornita in base al menzionato provvedimento precedente della Banca d'Italia, ed ha preteso che la parte onerata ne offrisse altra e specifica prova (in questi termini, in parte motiva:
8669/2025).
Chiarito, dunque, che il soggetto onerato di fornire la prova che la fideiussione dedotta in giudizio fosse frutto dell'intesa anticoncorrenziale è l'appellata- appellante incidentale come correttamente indicato nella sentenza appellata, reputa questa corte che tale prova non possa ritenersi raggiunta sulla scorta degli elementi acquisiti.
Intanto, l'istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire i modelli di fideiussione omnibus adottati dai principali istituti bancari in un certo arco di tempo condiviso dalla singola fideiussione oggetto del giudizio non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni davanti al tribunale ed era stata, quindi, ritenuta rinunciata, oltre che infondata per difetto di prova dell'impossibilità, per la parte istante, di procurarsi la documentazione e sul punto non è stato proposto appello.
Inoltre, le produzioni effettuate per la prima volta nel presente grado di giudizio devono essere dichiarate inutilizzabili in quanto tardive: non vale obiettare in contrario che si tratterebbe delle medesime pronunce richiamate nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo o nella sentenza appellata, posto che una cosa è il mero richiamo degli estremi delle pronunce per avvalorare le argomentazioni in diritto operato dalla parte o dal giudice, altro è la produzione integrale delle sentenze allo scopo di inferirne elementi di prova dalla disamina delle fattispecie concrete a esse sottese (e tale quindi da integrare il concetto di documento nuovo), senz'altro inammissibile ove effettuata per la prima volta nel presente grado, siccome in contrasto con il disposto dell'art. 345 cpc nel testo applicabile ratione temporis (non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per
causa a essa non imputabile).
Si ritiene, pertanto, di condividere la decisione con cui il tribunale rigettava la domanda di nullità.
D. Riforma della sentenza e spese di lite
In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza del tribunale di Sassari n. 979/2022 dev'essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale n.313/2021.
Tenuto conto della novità delle questioni relative alla nullità della fideiussione omnibus, l'appellata-appellante incidentale dev'essere condannata alla rifusione della metà delle spese di lite, che si liquidano per l'intero come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dei giudizi davanti al tribunale entro 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014 quanto al primo grado e dei parametri di cui al DM
147/2022 per i giudizi davanti alla Corte d'Appello entro 52.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione e istruttoria (stante la coincidenza degli elementi probatori rispetto a quelli del primo grado) quanto al secondo grado, e compensate per il residuo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza del tribunale di Sassari n. 979/2022 rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n.313/2021 emesso dallo stesso
[...]
Tribunale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida Controparte_1
per l'intero in euro 7.254,00 per compensi del primo grado, oltre spese generali, iva e cpa e in euro 805,00 per spese vive del secondo grado, euro 6738,00 per compensi del secondo grado oltre spese generali, iva e cpa, compensate per il residuo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari, il 1/7/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi