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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5393/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv. Nunzi sost.
Avv. FIORE SIMONE
Appellato/i
Controparte_1
AVV. GIANNETTI MARINA Avv. D'Orso sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Daniele Berardi che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Simone Fiore giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore avv. Marina Giannetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.12/2020 resa in data 13.01.2020 dal Tribunale di
Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 16.10.2020 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.12/2020 pubblicata in data 13.01.2020 dal Tribunale di Frosinone, resa a
2 definizione del procedimento civile avente r.g.n.3339/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti del Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, sig. , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Frosinone il in persona del Sindaco p.t., chiedendo la condanna dell'ente Controparte_1 convenuto al risarcimento dei danni, quantificato nella misura di € 32.259,00, subiti in conseguenza del sinistro stradale accaduto in data 25/07/1997, alle ore 8.30 circa in via Vado La Lena (oggi via
Enrico Fermi) nel Comune . CP_1
Assumeva parte attrice che, mentre percorreva la suddetta via a velocità moderata alla guida della propria vespa Piaggio, tg: 53957, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, ricoperta di fogliame e da liquido di natura oleosa, non segnalata ed in evidente stato di abbandono, posta nella direzione di marcia del motociclo. A seguito della caduta, l'istante veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di ove gli veniva diagnosticata CP_1 la frattura dell'omero sinistro e un trauma contusivo del ginocchio sinistro. Secondo la difesa di parte attrice, la responsabilità della caduta e quindi delle lesioni riportate deve essere ascritta al convenuto, proprietario-custode della strada, per la mancata e/omessa manutenzione della CP_1
res pubblica e, in particolare, per la presenza di una buca insidiosa, non segnalata.
Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto azionato Controparte_1
dall'attore, posto il tempo trascorso tra il fatto, avvenuto nel febbraio 1997 e la data di notificazione della citazione, avvenuta nell'ottobre 2016, senza la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione
e contestando nel merito la fondatezza della domanda. Escusso un teste, espletata la c.t.u. medico- legale, all'udienza dell'1/10/2019 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite, anche quelle della c.t.u., liquidate con separato provvedimento”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del si osserva che, contrariamente a quanto asserito CP_1
negli atti difensivi del circa l'insussistenza di atti interruttivi da parte dell'attore, dal CP_1
fascicolo di parte si possono rinvenire diverse missive di messa in mora, idonee ad interrompere la prescrizione, in particolare quelle del 25/11/97, del 9/09/98, del 28/04/2000, del 18/04/2002, del
15/03/2004, del 2/03/2006, del 20/02/2008, dell'11/02/2010, del 30/01/2012, del 9/01/2014, del
20/11/2015 e, infine, del 28/04/2016, mentre la notifica citazione è del 17/10/2016.
Appare, dunque, evidente, come il termine prescrizionale di due anni di all'art. 2947 c.c., decorrente dalla data del sinistro, sia stato rispettato, che il decorso della stessa prescrizione risulta
3 puntualmente interrotto nei termini di legge.
Quanto al merito, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 applicabile in via astratta anche alle P.A, come sostenuto da un recente orientamento giurisprudenziale.
Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res
e l'evento dannoso. La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.
Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.
Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, sussiste un comportamento colposo da parte del conducente del mezzo e ciò alla luce di quanto risulta dalle emergenze processuali.
Tale netta conclusione si fonda sulla considerazione che la presenza della buca sul manto stradale, così come si evince dalla visione delle foto in atto, era ampiamente visibile e prevedibile.
A tale riguardo, è stata raggiunta sia la prova della visibilità dello stato dei luoghi, essendo il fatto avvenuto in una condizione di piena luce naturale (mattino del mese di luglio), circostanza che poteva permettere all'attore di evitare la buca, considerando anche l'ampiezza della strada in quel punto, sia la prova circa la prevedibilità dell'evento, posto che l'attore conosce i luoghi ove è caduto, sia perché residente nello stesso Comune, sia perché con ogni probabilità ha avuto modo di transitare altre volte su quella strada anche per ragioni lavorative, trattandosi della zona industriale di
ove si trova l'azienda (Klopman) nella quale ha lavorato fino al 2014 (cfr. consulenza CP_1
medica della dott.ssa . Persona_1
In sostanza, una condotta più accorta da parte dell'attore avrebbe potuto scongiurare il verificarsi dell'evento e quindi le lesioni.
In punto di diritto, si deve osservare che la visibilità e la conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscono un elemento indiziario della sussistenza del caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro dal fatto dello stesso danneggiato o del terzo, i quali, con il proprio comportamento, hanno di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente: anche nella cosa (cfr. Trib. Frosinone, sentenza n. 497 del 29/05/2015, dott. A. Masone).
Anche la Cassazione, con ordinanza dei 4/10/2013 sez. 6°, è intervenuta sulla questione, affermando che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente ex art. 2051 c.c., è richiesta una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa in custodia che l'utente medio non è in grado di prevedere o evitare, facendo uso della normale diligenza. La recentissima sentenza della Cassazione del 13/1/2015 n. 287
4 ha chiarito ulteriormente i termini della questione, statuendo che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
In questo contesto, le perplessità manifestate dalla difesa del circa la dubbia attendibilità CP_1
del teste sentito, , per aver questi riferito in maniera lucida e con assoluta precisione Testimone_1
fatti avvenuti molti anni addietro, non spostano i termini della vicenda oggetto di causa e quindi le conclusioni cui questo Tribunale è giunto.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite in considerazione della qualità delle parti”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente nel senso in motivazione indicato l'impugnata sentenza del
Tribunale di Frosinone di primo grado avente n.12/2020, statuendo:
1) preliminarmente che il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie de qua risulta individuabile in cinque anni e non nei due indicati in primo grado, ex art. 2947 c. 1 e 3 c.c.;
2) nel merito, in via principale, l'integrale responsabilità dell'appellato nella Controparte_1
persona del L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è causa, ex artt. 2051 ed in subordine, 2043 c.c., come sopra meglio motivato e per l'effetto condannarlo ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059
c.c., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante, quantificato complessivamente in €. 25.526/25, sulla base delle risultanze del
C.T.U. incaricato, oltre alle spese mediche sostenute, debitamente congruite dal C.T.U. incaricato, nella misura di €. 248/93, nonché alla spesa per il 50% della C.T.U., pari ad €. 300/00 (IVA inclusa) ed a quella per le C.T.P. stragiudiziale ed in sede di C.T.U. pari ad €. 732/00, entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Ecc.mo
Collegio, oltre le spese e compensi di lite di primo grado come da notula allora depositata e sulla base del D.M. 55/14, da distrarsi;
3) in subordine, la parziale responsabilità dell'appellato nella persona del Controparte_1
L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è causa, ex artt. 2051, 2043 e 1227 c.c. per prevedibilità dell'evento da parte del custode e per l'effetto condannarlo pro quota al risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante come sopra quantificato in modo complessivo, oltre alle integrali spese di lite - 50% della C.T.U., pari ad €.
300/00 (IVA inclusa) ed a quella per le C.T.P. stragiudiziale ed in sede di C.T.U. pari ad €. 732/00 -
5 entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Ecc.mo Collegio ed ai compensi di primo grado sulla base del minor decisum.
Rivalutazione monetaria sulle differenze secondo gli indici Istat e gli interessi legali sino dal fatto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, compensi ed accessori dell'attuale grado di giudizio da distrarsi in favore dei patrocinatori antistatari. Salvis Iuribus”.
§ 6. - Il costituitosi con comparsa depositata il 7.01.2021 ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello adito voglia respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “ERRATA STATUIZIONE SUL TERMINE
PRESCRIZIONALE” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che ai sensi dell'art.2947 c.c. il termine prescrizionale fosse di due anni a decorrere dalla data del sinistro, anziché di cinque anni, non trattandosi di sinistro stradale ma di responsabilità extracontrattuale del custode, oltre che di richiesta di ristoro di lesioni fisiche, richiamando a riguardo
Cass. SS.UU. sentenza n.27337/2008.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRATA STATUIZIONE DI RIGETTO
INTEGRALE DELLA DOMANDA, violazione e falsa applicazione degli artt.2051 ed in subordine,
2043 c.c., difformità alla giurisprudenza di legittimità ed alle prove maturate in contraddittorio” parte appellante deduceva che il Tribunale aveva errato nel rigettare la domanda ritenendo che la presenza della buca sul manto stradale, fosse ampiamente visibile e prevedibile, argomentando dalle fotografie presenti in atti.
Deduceva a fondamento del motivo che dalle dichiarazioni del testimone sig. , si giungeva ad Tes_1
una conclusione opposta rispetto a quella maturata dal Tribunale di Frosinone evidenziando che la buca era ricoperta da fogliame e/o olio come allegato in atti e riferito dal teste e pertanto non era visibile mentre le fotografie prodotte erano state scattate non nell'immediatezza del sinistro ma solo in un secondo momento.
Soggiungeva che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in presenza di
“olio” sulla carreggiata, la S.C. aveva evidenziato che competeva al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito (S.C. Sez III, Sent. n. 7361/19), spettando viceversa al eliminare CP_1
gli elementi pericolosi, non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
Deduceva quindi che la responsabilità poteva ritenersi esclusa solo nel caso in cui l'ente non avesse
6 avuto tempo sufficiente a neutralizzare l'imprevisto mentre nel caso di specie, non era stato dimostrato da quanto tempo l'olio giacesse sulla strada e, quindi, spettava alla P.A. dimostrare se avesse avuto o meno il tempo di rispettare l'obbligo di vigilanza che avrebbe imposto di agire al fine di prevenire/rimuovere eventuali pericoli (Cass. 6703/2018; Cass. 9631/2018).
Sosteneva che, non avendo la P.A. fornito alcuna prova liberatoria, il danneggiato doveva unicamente dimostrare la custodia del bene e la riconducibilità dell'evento al bene stesso non necessitando, ai fini risarcitori, la presenza degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. dell'insidia, del trabocchetto e della non conoscenza dello stato dei luoghi.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare la responsabilità del ex artt. 2051 Controparte_1 ed in subordine, 2043 c.c. e per l'effetto, condannarlo, ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059
c.c., all'integrale risarcimento del danno (non patrimoniale e patrimoniale) derivante dalle lesioni patite, quantificato complessivamente in euro 25.526,25, oltre spese mediche, di c.t.p. e c.t.u. tenuto conto delle risultanze della consulenza medico-legale disposta in primo grado, con vittoria di spese di lite.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “OMESSA NECESSARIA INDAGINE IN ORDINE
ALLA PREVEDIBILITA' DEL CUSTODE, in subordine, CIRCA IL VERIFICARSI
DELL'EVENTO AI FINI DI UNA RESPONSABILITA' CONCORSUALE DELLA P.A.” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era mancato di indagare in ordine alla prevedibilità per il custode dell'evento, necessario ai fini di un riconoscimento anche concorsuale nel sinistro ex art. 1227 c.c..
Evidenziava che la S.C. aveva osservato che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integrava il caso fortuito per i fini di cui all'art.2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, era tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016 e Sez. 3, Sentenza
n. 9547 del 12/05/2015).
§ 9. – Tali i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione e le conclusioni delle parti, osserva il Collegio - irrilevante il motivo relativo alla prescrizione (avendo il primo giudice rigettato nel merito) - che l'appello non è fondato atteso che l'appellante a fronte delle contestazioni svolte dal sin dalla propria costituzione in giudizio, non ha dato Controparte_1
prova del nesso causale, tantomeno risulta aver confutato le argomentazioni del primo giudice circa la visibilità della buca e l'attribuzione dell'occorso alla condotta dello stesso danneggiato secondo il principio di cd. auto-responsabilità.
Il teste sentito in primo grado ( ) ha infatti dichiarato di aver visto l'appellante a Testimone_1
bordo della sua Vespa procedere lentamente, quindi accostatosi l'appellante sulla destra, dichiarava di averlo visto letteralmente volare all'altezza della buca, buca ricoperta o da olio o da fogliame, indi
7 evidenziava che pur non vedendosi la buca era comunque di grandi dimensioni.
Orbene, esaminando la testimonianza in relazione alle fotografie prodotte dallo stesso appellante, raffiguranti la buca presente sul manto stradale, risulta del tutto indimostrata l'efficienza causale della stessa, tantomeno la presenza di fogliame o di olio non essendo presenti nella zona alberi di sorta, non ricordando evidentemente il teste presenza di altro sulla carreggiata, tantomeno non avendo affatto descritto la presenza di una buca piena di liquido oleoso, stando alla prospettazione attorea (circostanza invero anomala e singolare, indicata nella corrispondenza ante causam e come tale certamente idonea a destare attenzione e il ricordo negli eventuali passanti incluso il testimone escusso).
Il teste inoltre aveva riferito che l'appellante procedeva lentamente e pertanto aveva avuto certamente tempo e modo per rendersi conto della buca, né appare compatibile con tale andatura vieppiù in procinto di accostarsi sulla destra, l'essere addirittura volato sulla strada (stando alla rappresentazione della caduta data dal teste).
Da quanto precede non può quindi ritenersi affatto dimostrato l'occorso, tantomeno la presenza di olio o fogliame sulla strada e l'unica testimonianza assunta in corso di causa - ad oltre vent'anni dall'occorso - non costituisce prova attendibile tale da poter fondare la decisione in punto di prova del nesso causale tra la res e la caduta secondo la prospettazione attorea, trattandosi in ogni caso, prima di qualsivoglia esame dell'eventuale prova liberatoria a carico del custode, di prova di cui risultava comunque onerato ex art.2697 c.c. il danneggiato.
La S.C. ha, infatti osservato, che mentre grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, per altro verso, incombe sul custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi ossia dal fatto dello stesso danneggiato (come condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado), orientamento, questo, di recente ulteriormente ribadito anche dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n.
20943/2022).
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa
8 un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
La responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, con motivazioni pienamente confacenti al caso in esame che, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e
9 superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675).
Muovendo da tali precedenti giurisprudenziali e fermo quanto sopra osservato deve osservarsi che in ogni caso il primo giudice risulta aver fatto corretta applicazione del principio di cd. auto- responsabilità dovendosi ascrivere comunque l'occorso – a volersi ritenere accaduta la caduta – al fatto dello stesso danneggiato, avendo evidenziato che il fatto era avvenuto in una condizione di piena luce naturale (mattino del mese di luglio) circostanza che poteva comunque permettere allo di Pt_1 evitare la buca considerando anche l'ampiezza della strada in quel punto (come desumibile dalle fotografie in atti) e la conoscenza dei luoghi da parte dell'appellante ivi transitando per recarsi al lavoro.
Ne consegue che nel caso in esame, la cosa si era atteggiata a mera occasione e non a causa del danno, da ricondursi in via esclusiva al fatto colposo del danneggiato ed al principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., senza alcuna sostenibilità di un concorso del custode atteso che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele
– come evidenziato in sentenza dal primo giudice - tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della
10 strada e l'evento dannoso.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro
567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
956,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 16.10.2020 avverso la sentenza n.12/2020 resa in data 13.01.2020 dal
Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
1) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
appellata che liquida complessivamente in euro 2.906,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 30.04.2025
Il consigliere est.
dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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