Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5137 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- n.q. di Genitore Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore, , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Antonio Abate, Ambito 32 - Regione Campania - Ufficio di Piano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Sicignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti richiesto con istanza del 12 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antonio Abate e dell’ Ambito 32 - Regione Campania - Ufficio di Piano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in data 12.06.2024 presentava al Comune di Sant’Antonio Abate ed all’Ente Ambito 32 una istanza di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss l. 241/90, chiedendo, in particolare di voler fornire copia della Scheda S.Va.M.A. mod. A – B- C - e verbale S.Va.M.A. – mod. D relativi al proprio figlio minore, disabile gravissimo, in ragione della mancata inclusione dello stesso nell’elenco dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura e, contestualmente, formalizzando diffida alla erogazione di detto beneficio.
Le Amministrazioni intimate non hanno dato riscontro all’accesso e di qui la proposizione del ricorso in esame in cui la ricorrente deduce la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
All’odierna camera di consiglio il procuratore costituito di parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione in quanto, medio tempore, è stato riconosciuto a favore del minore l’assegno di cura.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.