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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2992/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
con l'avv. Cinzia Eutizi CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022 vice Ispettore della Polizia Parte_1
di Stato, adiva il Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere rimasto vittima di una aggressione in data 22 settembre 2011 durante l'espletamento di un servizio regolarmente comandato di prevenzione e controllo su un convoglio ferroviario, presso la Stazione di Bracciano;
che con provvedimento Prot. Pt_2
Pag. 1 di 10 n. 559/C/72271/SG del 4 giugno 2020, il dell' gli aveva riconosciuto lo CP_1 CP_1
status di vittima del dovere ed il beneficio della speciale elargizione;
che con sentenza dello stesso Tribunale di Viterbo n. 140/2021 gli era stata riconosciuta una invalidità complessiva pari al 10%; di aver avanzato in data 7 marzo 2022 istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il t.f.r.
o altro trattamento equipollente;
che con nota del 24 marzo 2022 il Ministero dell'Interno aveva comunicato il proprio parere, precisando di ritenere l' quale ente CP_2
competente sia in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici che per la valutazione delle condizioni di legge per la concessione dei benefici richiesti;
che l' cui aveva CP_2
provveduto ad inoltrare copia degli atti, aveva omesso di pronunciarsi.
Tanto premesso, dedotta per effetto della legge n. 266/2005 e del d.P.R. n. 243/2006,
l'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, rivendicava, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004, il diritto all'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad incrementare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il t.f.r. o altro trattamento equipollente ed ha concluso quindi richiedendo di “Accertare e dichiarare il riconoscimento in favore del Vice Isp. dei benefici previsti dalla l. 3 Parte_1
agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il diritto all'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente ex art. 3, co.
1, l. 206/2004, oltre ad ogni altro conseguente beneficio di carattere assistenziale, previdenziale, pensionistico e fiscale comunque spettante. Per l'effetto, condannare parte resistente alla liquidazione di quanto dovuto in favore del ricorrente, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano, parimenti concludendo per l'infondatezza del ricorso, sia il , sia l' quest'ultimo anche Controparte_1 CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 247/2023, depositata il 14 giugno 2023, che, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del in ordine al t.f.r. e dell' in ordine alle altre prestazioni, respingeva il CP_1 CP_2
ricorso, anche condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pag. 2 di 10 Con atto depositato il 28 novembre 2023 l' impugnava la decisione, affidandosi ai Pt_1
seguenti motivi.
Con il primo lamentava la violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 243/2006 e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004 deducendo che il decreto presidenziale menzionato aveva espressamente esteso alle vittime del dovere, quale lui era pacificamente, i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Era dunque errata l'interpretazione del primo giudice, che aveva limitato tale estensione ai soli benefici e provvidenze previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998, ciò che trovava conferma nella disposizione di cui all'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che aveva esentato espressamente le vittime del dovere dall'IRPEF sulla pensione maturata con l'aumento figurativo dei dieci anni contributivi.
Con il secondo censurava la propria condanna al pagamento delle spese processuali, erronea per via dell'erroneità della decisione sul merito.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento del proprio diritto all'aumento figurativo contributivo indicato, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
richiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva anche l' deducendo a sua volta l'infondatezza dell'altrui gravame. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte a seguire.
Occorre premettere che sull'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni oggetto del giudizio e sulla legittimazione passiva dell' in CP_2
ordine al riconoscimento dell'aumento figurativo dei versamenti contributivi utili per l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione e del Controparte_1
limitatamente al t.f.r. si è formato il giudicato in assenza di impugnazione da parte degli enti appellati.
Si deve, inoltre, premettere che nel merito, è incontestato e comunque emerge dai documenti in atti che l' sia stato riconosciuto come vittima del dovere. Pt_1
Pag. 3 di 10 Tanto precisato, la controversia verte sulla spettanza o meno alla parte appellante dell'incremento contributivo previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004 sotto lo specifico profilo dell'equiparazione del beneficio tra vittime del terrorismo e vittime del dovere.
Come noto, con la legge n. 206/2004 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice” sono stati riconosciuti, in favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici, anche provvidenze di diversa natura quali, tra gli altri, per quanto qui di interesse, benefici sui trattamenti pensionistici, segnatamente un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto.
In particolare, gli artt. 1, 2 e 3 della legge citata stabiliscono rispettivamente quanto segue:
• art. 1 “1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1- bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché
l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.”;
• art. 2 “1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento”;
• art. 3 “1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
Pag. 4 di 10 stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004
e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione”.
L rivendica, dunque, l'aumento figurativo previsto dall'art. 3 affermandone Pt_1
l'estensione a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti a mente dell'art. 1, comma
562, della legge n. 266/2005 in combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. n. 243/2006, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005.
Orbene, su tale questione questa Corte si è già pronunciata con la recente sentenza n.
51/2025, che qui deve trovare continuità e viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nei seguenti precisi termini: “per quanto concerne la domanda relativa all'implementazione dell'ammontare del trattamento di fine rapporto deve rilevarsi che in punto di estensione alle vittime del dovere del beneficio (sul solo TFR) di cui all'art. 3
l. n. 206 del 2004, la giurisprudenza di merito è divisa, ciò che verrà tenuto presente per la regolazione delle spese di lite. Il beneficio spetta a chi ha subito una invalidità permanente di qualsiasi entità, al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, e in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento ed anche ai figli nati dopo l'evento (in assenza di figli, è riconosciuto ai genitori) e, in base alla lettera della legge istitutiva, spettava solo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e non anche alle vittime del dovere. Ad avviso di questo Collegio, non può dirsi che il beneficio sia stato sic et simpliciter esteso alle
Pag. 5 di 10 vittime del dovere con l'art. 34, comma primo, del D.L. n. 159/2007, poiché tale disposizione estende alle vittime del dovere i benefici di cui all'art. 5, commi primo e quinto, della legge n. 206/2004 e non anche il beneficio incrementativo del TFR di cui all'art. 3, disponendo: “1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno
2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
E nemmeno può dirsi che la fonte dell'estensione alle vittime del dovere sia di per sé solo il citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 266/05, poiché ivi si parla di mera
“progressiva estensione” dei benefici delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere, con stanziamento di fondi all'uopo. Si tratta di un aspetto, quello dell'adeguamento della dotazione finanziaria previsto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 266/05, che tuttavia non autorizza l'interprete ad estendere, di per sé, all'una categoria (vittime del dovere) le provvidenze ed i benefici previsti espressamente per l'altra (vittime del terrorismo). Si può, invece, giungere in via interpretativa a ritenere che il legislatore abbia voluto estendere alle vittime del dovere anche questo particolare beneficio in ragione del combinato disposto fra il comma 562 appena citato e l'art. 1 del
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, emanato in attuazione della legge n. 266/2005, il quale, fra le definizioni, prevede quanto segue: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”: in questo caso, come si legge, il richiamo è a tutta la legge n. 206/2004 e non solo ad alcune delle sue previsioni. Nello stesso senso la
Corte di Appello di Ancona n. 330/2023 che condivisibilmente osserva: “La fattispecie in esame rinviene il proprio titolo costitutivo di matrice legale nell'art. 1, commi 562,
563, 564 e 565, della legge n. 266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Come è evidente, non si tratta di
Pag. 6 di 10 erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell'adempimento di doveri che travalichino quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità. Orbene, l'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206
(recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007). È ragionevole ritenere che tale disposizione è diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi 563 e 564, della legge n.
266 del 2005. Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, della legge n. 266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564. La lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, della legge
23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua
Pag. 7 di 10 distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia
“progressiva”, ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge del resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) del DPR 7.07.2006, n. 243.” Argomenti interpretativi in questo senso si possono ricavare anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6214 del
24/02/2022: “1.1. A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la l. 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, stabilendo, al comma 563 (come già ricordato al punto sub 5.1. che precede) che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità» e precisando, al successivo comma 564, che:
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma
565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze (disciplina, dunque, unica per le indicate categorie). 8.12. È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in
Pag. 8 di 10 favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Controparte_3
di una graduatoria unica nazionale delle posizioni”. Tale decisione, pur dettata
[...]
con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell'art. 3 Cost. Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v.
Cass. Civ., sez. lav., 05/04/2022, n. 11015). Ne segue che la scelta ermeneutica del
Ministero creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall'aumento del TFR equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo”.
In ragione di quanto sopra l'appello va accolto dovendosi dunque dichiarare il diritto dell' al beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi Pt_1 utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 206/2004, in conformità con le conclusioni da questi rassegnate nell'atto di appello.
Quanto alle spese processuali, esse possono essere compensate in riferimento ad entrambi i gradi del presente giudizio in ragione dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale in materia, già evidenziato dalla precedente pronuncia di questa Corte, ampiamente richiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 28 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo
n. 247/2023, così provvede:
Pag. 9 di 10 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di al beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di Parte_1 versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge n.
206/2004;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2992/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
con l'avv. Cinzia Eutizi CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022 vice Ispettore della Polizia Parte_1
di Stato, adiva il Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere rimasto vittima di una aggressione in data 22 settembre 2011 durante l'espletamento di un servizio regolarmente comandato di prevenzione e controllo su un convoglio ferroviario, presso la Stazione di Bracciano;
che con provvedimento Prot. Pt_2
Pag. 1 di 10 n. 559/C/72271/SG del 4 giugno 2020, il dell' gli aveva riconosciuto lo CP_1 CP_1
status di vittima del dovere ed il beneficio della speciale elargizione;
che con sentenza dello stesso Tribunale di Viterbo n. 140/2021 gli era stata riconosciuta una invalidità complessiva pari al 10%; di aver avanzato in data 7 marzo 2022 istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il t.f.r.
o altro trattamento equipollente;
che con nota del 24 marzo 2022 il Ministero dell'Interno aveva comunicato il proprio parere, precisando di ritenere l' quale ente CP_2
competente sia in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici che per la valutazione delle condizioni di legge per la concessione dei benefici richiesti;
che l' cui aveva CP_2
provveduto ad inoltrare copia degli atti, aveva omesso di pronunciarsi.
Tanto premesso, dedotta per effetto della legge n. 266/2005 e del d.P.R. n. 243/2006,
l'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, rivendicava, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004, il diritto all'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad incrementare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il t.f.r. o altro trattamento equipollente ed ha concluso quindi richiedendo di “Accertare e dichiarare il riconoscimento in favore del Vice Isp. dei benefici previsti dalla l. 3 Parte_1
agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il diritto all'aumento figurativo di anni dieci dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente ex art. 3, co.
1, l. 206/2004, oltre ad ogni altro conseguente beneficio di carattere assistenziale, previdenziale, pensionistico e fiscale comunque spettante. Per l'effetto, condannare parte resistente alla liquidazione di quanto dovuto in favore del ricorrente, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano, parimenti concludendo per l'infondatezza del ricorso, sia il , sia l' quest'ultimo anche Controparte_1 CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 247/2023, depositata il 14 giugno 2023, che, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del in ordine al t.f.r. e dell' in ordine alle altre prestazioni, respingeva il CP_1 CP_2
ricorso, anche condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pag. 2 di 10 Con atto depositato il 28 novembre 2023 l' impugnava la decisione, affidandosi ai Pt_1
seguenti motivi.
Con il primo lamentava la violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 243/2006 e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004 deducendo che il decreto presidenziale menzionato aveva espressamente esteso alle vittime del dovere, quale lui era pacificamente, i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Era dunque errata l'interpretazione del primo giudice, che aveva limitato tale estensione ai soli benefici e provvidenze previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998, ciò che trovava conferma nella disposizione di cui all'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che aveva esentato espressamente le vittime del dovere dall'IRPEF sulla pensione maturata con l'aumento figurativo dei dieci anni contributivi.
Con il secondo censurava la propria condanna al pagamento delle spese processuali, erronea per via dell'erroneità della decisione sul merito.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento del proprio diritto all'aumento figurativo contributivo indicato, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
richiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva anche l' deducendo a sua volta l'infondatezza dell'altrui gravame. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte a seguire.
Occorre premettere che sull'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni oggetto del giudizio e sulla legittimazione passiva dell' in CP_2
ordine al riconoscimento dell'aumento figurativo dei versamenti contributivi utili per l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione e del Controparte_1
limitatamente al t.f.r. si è formato il giudicato in assenza di impugnazione da parte degli enti appellati.
Si deve, inoltre, premettere che nel merito, è incontestato e comunque emerge dai documenti in atti che l' sia stato riconosciuto come vittima del dovere. Pt_1
Pag. 3 di 10 Tanto precisato, la controversia verte sulla spettanza o meno alla parte appellante dell'incremento contributivo previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004 sotto lo specifico profilo dell'equiparazione del beneficio tra vittime del terrorismo e vittime del dovere.
Come noto, con la legge n. 206/2004 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice” sono stati riconosciuti, in favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici, anche provvidenze di diversa natura quali, tra gli altri, per quanto qui di interesse, benefici sui trattamenti pensionistici, segnatamente un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto.
In particolare, gli artt. 1, 2 e 3 della legge citata stabiliscono rispettivamente quanto segue:
• art. 1 “1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1- bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché
l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.”;
• art. 2 “1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento”;
• art. 3 “1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
Pag. 4 di 10 stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004
e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione”.
L rivendica, dunque, l'aumento figurativo previsto dall'art. 3 affermandone Pt_1
l'estensione a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti a mente dell'art. 1, comma
562, della legge n. 266/2005 in combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. n. 243/2006, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005.
Orbene, su tale questione questa Corte si è già pronunciata con la recente sentenza n.
51/2025, che qui deve trovare continuità e viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nei seguenti precisi termini: “per quanto concerne la domanda relativa all'implementazione dell'ammontare del trattamento di fine rapporto deve rilevarsi che in punto di estensione alle vittime del dovere del beneficio (sul solo TFR) di cui all'art. 3
l. n. 206 del 2004, la giurisprudenza di merito è divisa, ciò che verrà tenuto presente per la regolazione delle spese di lite. Il beneficio spetta a chi ha subito una invalidità permanente di qualsiasi entità, al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, e in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento ed anche ai figli nati dopo l'evento (in assenza di figli, è riconosciuto ai genitori) e, in base alla lettera della legge istitutiva, spettava solo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e non anche alle vittime del dovere. Ad avviso di questo Collegio, non può dirsi che il beneficio sia stato sic et simpliciter esteso alle
Pag. 5 di 10 vittime del dovere con l'art. 34, comma primo, del D.L. n. 159/2007, poiché tale disposizione estende alle vittime del dovere i benefici di cui all'art. 5, commi primo e quinto, della legge n. 206/2004 e non anche il beneficio incrementativo del TFR di cui all'art. 3, disponendo: “1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno
2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
E nemmeno può dirsi che la fonte dell'estensione alle vittime del dovere sia di per sé solo il citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 266/05, poiché ivi si parla di mera
“progressiva estensione” dei benefici delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere, con stanziamento di fondi all'uopo. Si tratta di un aspetto, quello dell'adeguamento della dotazione finanziaria previsto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 266/05, che tuttavia non autorizza l'interprete ad estendere, di per sé, all'una categoria (vittime del dovere) le provvidenze ed i benefici previsti espressamente per l'altra (vittime del terrorismo). Si può, invece, giungere in via interpretativa a ritenere che il legislatore abbia voluto estendere alle vittime del dovere anche questo particolare beneficio in ragione del combinato disposto fra il comma 562 appena citato e l'art. 1 del
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, emanato in attuazione della legge n. 266/2005, il quale, fra le definizioni, prevede quanto segue: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”: in questo caso, come si legge, il richiamo è a tutta la legge n. 206/2004 e non solo ad alcune delle sue previsioni. Nello stesso senso la
Corte di Appello di Ancona n. 330/2023 che condivisibilmente osserva: “La fattispecie in esame rinviene il proprio titolo costitutivo di matrice legale nell'art. 1, commi 562,
563, 564 e 565, della legge n. 266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Come è evidente, non si tratta di
Pag. 6 di 10 erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell'adempimento di doveri che travalichino quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità. Orbene, l'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206
(recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007). È ragionevole ritenere che tale disposizione è diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi 563 e 564, della legge n.
266 del 2005. Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, della legge n. 266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564. La lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, della legge
23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua
Pag. 7 di 10 distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia
“progressiva”, ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge del resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) del DPR 7.07.2006, n. 243.” Argomenti interpretativi in questo senso si possono ricavare anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6214 del
24/02/2022: “1.1. A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la l. 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, stabilendo, al comma 563 (come già ricordato al punto sub 5.1. che precede) che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità» e precisando, al successivo comma 564, che:
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma
565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze (disciplina, dunque, unica per le indicate categorie). 8.12. È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in
Pag. 8 di 10 favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Controparte_3
di una graduatoria unica nazionale delle posizioni”. Tale decisione, pur dettata
[...]
con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell'art. 3 Cost. Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v.
Cass. Civ., sez. lav., 05/04/2022, n. 11015). Ne segue che la scelta ermeneutica del
Ministero creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall'aumento del TFR equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo”.
In ragione di quanto sopra l'appello va accolto dovendosi dunque dichiarare il diritto dell' al beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi Pt_1 utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 206/2004, in conformità con le conclusioni da questi rassegnate nell'atto di appello.
Quanto alle spese processuali, esse possono essere compensate in riferimento ad entrambi i gradi del presente giudizio in ragione dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale in materia, già evidenziato dalla precedente pronuncia di questa Corte, ampiamente richiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 28 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo
n. 247/2023, così provvede:
Pag. 9 di 10 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di al beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di Parte_1 versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge n.
206/2004;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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