Ordinanza cautelare 8 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2017, proposto da Farmacia Gamba del Dr. Luigi Bertozzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Rocchetti, Cristina Lamacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e/o declaratoria di nullità, dell'atto n. 2252 del 21 settembre 2017 emesso dal Comune di Fano e notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Ditta Farmacia Gamba Richiesta Installazione croce verde bifacciale luminosa su via Aldo Moro (nuova Interquartieri) conclusione negativa del procedimento amministrativo ” e di ogni altro atto comunque collegato o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso all’esame si evidenzia che nel 2017 il Comune di Fano ha modificato la viabilità cittadina, mediante l’apertura della strada c.d. " Interquartieri" - Via Aldo Moro, in conseguenza di ciò la Farmacia Gamba, di cui il ricorrente è titolare, è da allora risultata meno visibile, a causa del minor traffico veicolare circolante nella viabilità di quartiere.
Si dice, poi, che all’incrocio tra Via Aldo Moro con Viale Italia – che conduce alla Farmacia in parola – non vi è alcuna indicazione né del nome della via, né della presenza di una farmacia, ciò che ne causa una difficile reperibilità.
Pertanto, il 28 marzo 2017 il ricorrente presentava al Comune di Fano istanza per ottenere l’autorizzazione all’istallazione di un’insegna di esercizio ex art. 47 comma 1 D.PR. 595/1992, più precisamente una " croce verde bifacciale luminosa su palo " in Via Aldo Moro, all’intersezione con Viale Italia, al fine di agevolare l’utenza nel rintracciare la farmacia.
Il 19 aprile 2017 il Comune di Fano comunicava a mezzo raccomandata il preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/1990, al quale seguivano le osservazioni del ricorrente, in data 8 maggio 2017.
Il Comune di Fano nulla comunicava in merito alla questione de qua nei termini di rito, cosicché in data 21 agosto 2017 il ricorrente depositava istanza di accesso agli atti volta a visionare l'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
A seguito di detta richiesta il Comune di Fano, il 25 agosto 2017, notificava a mezzo PEC un altro preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/1990, in cui sollecitava anche l’emissione di pareri endoprocedimentali da parte dei competenti uffici interni.
Le nuove osservazioni presentate dal ricorrente al nuovo preavviso di rigetto non sortivano effetto, per cui in data 21 settembre 2017 il Comune notificava la conclusione negativa del procedimento attraverso l’atto n. 2522 recante medesima data, qui gravato con i seguenti motivi in diritto.
Primo motivo. Eccesso di potere – travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si afferma che l’atto impugnato si fonda sull’erroneo assunto secondo il quale la croce verde della farmacia debba considerarsi impianto pubblicitario bifacciale luminoso e in virtù di ciò non possa essere posizionato nel punto richiesto, poiché in violazione dell’art. 23 C.d.S.
Viceversa l'installazione di una croce verde su palo è da ritenersi relativa ad un servizio pubblico essenziale, come è la Farmacia, ed in tali termini è stata presentata ed argomentata l'istanza avanzata. A sostegno della propria tesi richiama il disposto dell’art. 5 del D.lgs. 153/2009 e dell’art.16, comma 2 della Legge regionale Marche n. 4 del 16 febbraio 2015, che recita: " All’esterno di ciascuna farmacia deve essere posizionata un’insegna costituita da una croce verde luminosa, nel rispetto della normativa statale vigente ".
Si dice che nel caso di specie, la richiesta di installazione di croce verde indicante un servizio pubblico essenziale in Via Aldo Moro, al punto di intersezione con Viale Italia, risulta essere strumento necessario per l’individuazione della farmacia, specie durante il servizio di turno notturno in cui il cittadino ha necessità di una pronta individuazione della stessa.
Secondo motivo. Violazione di legge per carente e/o insufficiente motivazione e/o difetto di istruttoria e/o violazione del giusto procedimento.
L’atto gravato trova il suo fondamento su pareri endoprocedimentali redatti dal Suap e dalla polizia municipale, che per stessa ammissione della P.A. sono stati definiti imprescindibili per l'emissione dell'impugnato atto.
Tali pareri, si dice, sono sprovvisti di motivazione e il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento ad essi.
Il parere della polizia municipale non fa riferimento alla situazione reale del luogo, né evidenzia profili normativi. Anche il parere Suap non apporta alcun elemento né in fatto né in diritto, ma si limita ad affermare che l’istallazione richiesta sarebbe un impianto pubblicitario che non si configura come insegna di esercizio.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata rigettata con ordinanza n. 38/2018.
Dopo lo scambio di memorie e repliche il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 7 maggio 2025.
All’approfondito esame, proprio della fase di merito, il mezzo di gravame si palesa fondato, per le seguenti ragioni.
Occorre evidenziare che il Comune motiva la propria decisione nei seguenti termini: il procedimento è durato 132 giorni per l’esigenza di acquisire pareri endoprocedimentali (emessi da uffici appartenenti alla stessa amministrazione comunale), l’art. 23 del codice della strada osta all’istallazione richiesta, in vista della sicurezza della circolazione veicolare e dell’esigenza di non distrarre i conducenti, sussiste giurisprudenza ostativa (relativa ad insegne di esercizio di un supermercato).
In accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento del secondo, va rilevata l’insufficienza della motivazione e il travisamento di fatto emergente dall’atto gravato.
Occorre premettere che non è possibile giustificare il notevole mancato rispetto dei termini procedimentali mediante il tautologico richiamo all’esigenza di ottenere pareri, peraltro interni allo stesso ente procedente, anche alla luce di quanto dispone l’art. 16 L. 241/1990.
Nel merito, non emerge l’analisi della particolare situazione di fatto che in concreto, nel luogo della richiesta istallazione, determinerebbe insicurezza per la circolazione stradale.
In particolare, l’art. 23 del codice della strada (rubricato “ Pubblicità sulle strade e sui veicoli ”), nella parte qui di interesse, prevede che “ 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica ”.
Avuto riguardo alla condizione concreta dei luoghi (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), va rilevato , in primo luogo che l’intersezione dove il ricorrente chiede di installare la tipica croce verde indicante l’ubicazione di una farmacia, non pare possa definirsi isola di traffico di intersezione canalizzata (art. 3 codice della strada: “ 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico; 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione ”).
Inoltre, la definizione del codice della strada è inequivoca nel pretendere che l’istallazione (“ pubblicitaria ”, vista la rubrica dell’articolo 23 del codice della strada) non insista sull’isola, intesa come parte della strada non transitabile, mentre nel caso di specie la richiesta del ricorrente è quella di posizionare la croce verde sul palo della pubblica illuminazione già presente all’incrocio tra Via Aldo Moro e Viale Italia.
Tale richiesta non contrasta, poi, nemmeno con l’art. 51 comma 3 lett. a) del DPR 495/1992, che vieta il posizionamento di mezzi pubblicitari “ sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue”.
Infatti, la croce verde inerente una farmacia non può ridursi a mera insegna o istallazione pubblicitaria, in considerazione della funzione di servizio pubblico che svolge, dato che la farmacia dispensa, tra l’altro, farmaci e dispositivi anche essenziali alla sopravvivenza delle persone.
Per tale ragione il richiamo fatto nell’atto gravato alla giurisprudenza inerente le insegne dei supermercati, non pare nella specie pertinente.
La peculiarità di molti dei prodotti e servizi commercializzati, il regime pubblicistico inerente l’aperura e la gestione degli esercizi abilitati alla distribuzione di farmaci, che sono parti integranti del servizio sanitario pubblico, la particolare forma di individuazione dell’esercizio commerciale ( i.e. la croce verde, fatta oggetto di privativa da specifiche norme di legge), la fede pubblica circa la qualificazione professionale di chi vi opera, sono di fondamentale rilevanza per la salute delle persone e portano a ribadire quanto già affermato condivisibilmente in giurisprudenza in merito alla “ insussistenza della natura pubblicitaria di tale insegna, che assume invece una valenza informativa in favore dell'utenza, così come dimostra l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della collocazione di un'ulteriore insegna in prossimità dell'entrata della farmacia, atteso che la stessa è evidentemente visibile solo da coloro che vi transitano di fronte, e non invece dagli utenti che percorrono le vie adiacenti ” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9/12/2015, n. 2600, non appellata).
L’istallazione, nel particolare caso concreto, non pare, dunque, possa ingenerare insicurezza stradale, pertanto il provvedimento gravato risulta viziato per difetto di motivazione, non avendo la p.a. procedente adeguatamente bilanciato gli interessi relativi alla circolazione stradale, di sicuro rilievo, con quelli relativi all’efficienza del servizio pubblico sanitario, parimenti di sicuro rilievo e non essendosi fatta carico dell’individuazione della migliore soluzione volta a contemperare i due interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, entrambi presidiati dall’ente comunale (cfr. art. 11 D.L. 1/2012 e art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000).
In conclusione, per le esposte ragioni il ricorso va accolto, per l’effetto va annullato l’atto gravato con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento, di legge o regolamento, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento, di legge o regolamento, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO