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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 09/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7769/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via dello Statuto s.n.c. – c.f.: , rappresentata e difesa in CodiceFiscale_1 virtù di procura speciale allegata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Ernesto RUSSOMANDO ( ), presso il cui studio, C.F._2 in AN IA (SA) in Via Montegrappa n. 14 elettivamente domiciliano.
- OPPONENTE –
E
in persona del procuratore sig. , con sede Controparte_1 Persona_1 in Cuneo (CN) via Cascina Colombaro 36/A – P. Iva: , e per essa quale P.IVA_1 procuratore in persona del legale rappresentante elettivamente Parte_2 domiciliata in via Spartaco n. 36 – 20135 Milano (MI), presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo LONGO (c.f.: ) C.F._3
OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra onveniva in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1523/2021 Rg. Controparte_1
4708/2021 reso dal Tribunale di Salerno con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8936,67, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La controversia traeva origine dal presunto perdurare dello stato di inadempimento relativo al rapporto contrattuale n. 1362201 originariamente intrattenuto dalla sig.ra con Pt_1
. Brevemente va da atto che, si Controparte_2 Controparte_3
è resa cessionaria, mediante un contratto di cessione di crediti sottoscritto il
13/07/2016 di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco nella titolarità di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA. Successivamente, in data
29/09/2016, oggi acquistava da Controparte_4 Controparte_1 CP_3 [...] le ragioni di credito vantate dalla stessa in relazione alla già menzionata CP_3 operazione intercorsa con BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, tra cui rientrava la posizione della sig.ra Quest'ultima, si opponeva al decreto Pt_1 ingiuntivo per le seguenti ragioni: 1) improcedibilità della domanda per necessità del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) mancata e/o incompleta allegazione degli estratti conto, avendo allegato il solo estratto del conto ex art. 50 Controparte_1 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.); 3) applicazione di clausola di commissione di massimo scoperto da ritenersi invalida;
4) illegittima applicazione di
Commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni su fido accordato (CFA).
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale, dichiarare la propria incompetenza per valore ed in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per
l'effetto dichiarato inammissibile, indeterminato e nullo, e revocare il D. I. n. 1523/2021
(R.G.N. 4708/2021). Voglia, inoltre, l'Onorevole Tribunale disporre, a carico della parte opposta (l'onere di introdurre il tentativo di mediazione nel termine per legge statuito, così come previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. 28/2010. Nel merito si chiede, in ogni caso, la rideterminazione delle somme sulla scorta di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si richiede a codesto Ill.mo Tribunale, con disamina degli estratti conto non presentati in monitorio, scorporo delle somme non dovute per illegittime commissioni di massimo scoperto
(CMS), commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni su fido accordato (CFA).
Tutt'altro impugnato. Con riserva di dedurre ed eccepire ulteriormente nei termini di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. Voglia, inoltre, l'On.le Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario. Il valore della controversia è di €
8.936,67 il contributo unificato ai sensi delle leggi vigenti ammonta al momento del ricorso ad € 118,50.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.07.2022 si costituiva eccependo che, le risultanze dell'estratto conto a sostegno del Controparte_1 ricorso monitorio legittimavano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria. Chiedeva quindi di: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, confermandone la validità, essendo l'opposizione priva di fondamento e priva di immediata soluzione, e stante la ricorrenza dei presupposti ex. Art. 648 c.p.c. - Nel merito, ed in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della formulazione precedente, rigettare le domande proposte da parte attrice confermando il decreto ingiuntivo nell'importo di euro 8.932,67 oltre spese, iva e cpa;
- Nel merito, in via di primo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della formulazione precedente, rigettare le domande proposte da parte attrice confermando il decreto ingiuntivo nell'importo che il Giudice riterrà di giustizia;
- In via di estremo subordine, condannare la sig.ra l Parte_1 pagamento in favore dell'odierna convenuta al pagamento della Controparte_1 somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria espletata, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Instaurato il contradditorio, rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo, assegnati i termini ex art 183 co 6 cpc, senza svolgimento di attività istruttoria veniva fissata l'odierna udienza per la discussione e decisione l'udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'opponente deduceva, tra i motivi di opposizione, che parte opposta non provvedeva al deposito degli estratti conto relativi al rapporto contrattuale n.
1362201, il cui saldo creditore veniva azionato in via monitoria, non assolvendo così all'onere della prova su di esso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. (Cass. Civ.,
Sez. I, n. 310/2018); di talchè l'eventuale produzione parziale degli estratti conto o la mancanza degli stessi, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 11543/2019).
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che dalla documentazione in atti risulta che, parte opposta si è limitata a produrre il solo estratto conto certificato, ex art. 50 TUB non integrando la documentazione probatoria. Non risultano, infatti, depositati gli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. Ne consegue che non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sull'attore sostanziale né in ordine all'esistenza né alle modalità con cui si è formata la debitoria della sig.ra In virtù di quanto innanzi esposto Pt_1 consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo
n. 1523/2021 Rg. 4708/2021 va revocato.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM
55/2014 e successivi aggiornamenti in complessivi euro € 2.540 (di cui euro € 460 per la fase di studio, euro € 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro € 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opponente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1523/2021 del
22.06.2021. 2) Condanna parte opposta, , al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro € € 2.540 (di cui euro € 460 per la fase di studio, euro €
389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro € 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge, oltre euro 118,50 per C.U. da liquidare in favore della parte opponente con distrazione in favore dell'avv. Ernesto Russomando dichiaratosi antistatario
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 09/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7769/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via dello Statuto s.n.c. – c.f.: , rappresentata e difesa in CodiceFiscale_1 virtù di procura speciale allegata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Ernesto RUSSOMANDO ( ), presso il cui studio, C.F._2 in AN IA (SA) in Via Montegrappa n. 14 elettivamente domiciliano.
- OPPONENTE –
E
in persona del procuratore sig. , con sede Controparte_1 Persona_1 in Cuneo (CN) via Cascina Colombaro 36/A – P. Iva: , e per essa quale P.IVA_1 procuratore in persona del legale rappresentante elettivamente Parte_2 domiciliata in via Spartaco n. 36 – 20135 Milano (MI), presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo LONGO (c.f.: ) C.F._3
OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra onveniva in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1523/2021 Rg. Controparte_1
4708/2021 reso dal Tribunale di Salerno con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8936,67, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La controversia traeva origine dal presunto perdurare dello stato di inadempimento relativo al rapporto contrattuale n. 1362201 originariamente intrattenuto dalla sig.ra con Pt_1
. Brevemente va da atto che, si Controparte_2 Controparte_3
è resa cessionaria, mediante un contratto di cessione di crediti sottoscritto il
13/07/2016 di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco nella titolarità di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA. Successivamente, in data
29/09/2016, oggi acquistava da Controparte_4 Controparte_1 CP_3 [...] le ragioni di credito vantate dalla stessa in relazione alla già menzionata CP_3 operazione intercorsa con BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, tra cui rientrava la posizione della sig.ra Quest'ultima, si opponeva al decreto Pt_1 ingiuntivo per le seguenti ragioni: 1) improcedibilità della domanda per necessità del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) mancata e/o incompleta allegazione degli estratti conto, avendo allegato il solo estratto del conto ex art. 50 Controparte_1 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.); 3) applicazione di clausola di commissione di massimo scoperto da ritenersi invalida;
4) illegittima applicazione di
Commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni su fido accordato (CFA).
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale, dichiarare la propria incompetenza per valore ed in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per
l'effetto dichiarato inammissibile, indeterminato e nullo, e revocare il D. I. n. 1523/2021
(R.G.N. 4708/2021). Voglia, inoltre, l'Onorevole Tribunale disporre, a carico della parte opposta (l'onere di introdurre il tentativo di mediazione nel termine per legge statuito, così come previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. 28/2010. Nel merito si chiede, in ogni caso, la rideterminazione delle somme sulla scorta di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si richiede a codesto Ill.mo Tribunale, con disamina degli estratti conto non presentati in monitorio, scorporo delle somme non dovute per illegittime commissioni di massimo scoperto
(CMS), commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni su fido accordato (CFA).
Tutt'altro impugnato. Con riserva di dedurre ed eccepire ulteriormente nei termini di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. Voglia, inoltre, l'On.le Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario. Il valore della controversia è di €
8.936,67 il contributo unificato ai sensi delle leggi vigenti ammonta al momento del ricorso ad € 118,50.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.07.2022 si costituiva eccependo che, le risultanze dell'estratto conto a sostegno del Controparte_1 ricorso monitorio legittimavano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria. Chiedeva quindi di: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, confermandone la validità, essendo l'opposizione priva di fondamento e priva di immediata soluzione, e stante la ricorrenza dei presupposti ex. Art. 648 c.p.c. - Nel merito, ed in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della formulazione precedente, rigettare le domande proposte da parte attrice confermando il decreto ingiuntivo nell'importo di euro 8.932,67 oltre spese, iva e cpa;
- Nel merito, in via di primo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della formulazione precedente, rigettare le domande proposte da parte attrice confermando il decreto ingiuntivo nell'importo che il Giudice riterrà di giustizia;
- In via di estremo subordine, condannare la sig.ra l Parte_1 pagamento in favore dell'odierna convenuta al pagamento della Controparte_1 somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria espletata, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Instaurato il contradditorio, rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo, assegnati i termini ex art 183 co 6 cpc, senza svolgimento di attività istruttoria veniva fissata l'odierna udienza per la discussione e decisione l'udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'opponente deduceva, tra i motivi di opposizione, che parte opposta non provvedeva al deposito degli estratti conto relativi al rapporto contrattuale n.
1362201, il cui saldo creditore veniva azionato in via monitoria, non assolvendo così all'onere della prova su di esso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. (Cass. Civ.,
Sez. I, n. 310/2018); di talchè l'eventuale produzione parziale degli estratti conto o la mancanza degli stessi, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 11543/2019).
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che dalla documentazione in atti risulta che, parte opposta si è limitata a produrre il solo estratto conto certificato, ex art. 50 TUB non integrando la documentazione probatoria. Non risultano, infatti, depositati gli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. Ne consegue che non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sull'attore sostanziale né in ordine all'esistenza né alle modalità con cui si è formata la debitoria della sig.ra In virtù di quanto innanzi esposto Pt_1 consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo
n. 1523/2021 Rg. 4708/2021 va revocato.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM
55/2014 e successivi aggiornamenti in complessivi euro € 2.540 (di cui euro € 460 per la fase di studio, euro € 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro € 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opponente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1523/2021 del
22.06.2021. 2) Condanna parte opposta, , al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro € € 2.540 (di cui euro € 460 per la fase di studio, euro €
389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro € 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge, oltre euro 118,50 per C.U. da liquidare in favore della parte opponente con distrazione in favore dell'avv. Ernesto Russomando dichiaratosi antistatario
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara