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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2577/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Michele Iuppa ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù nella via Prestisimone
21/A, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Salvatore Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù in Via Gallizza n. 7;
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con la Controparte_1 qualifica di assistente bagnanti a far data dal 18.06.2021 al 18.08.2021, con orario di lavoro full-time, lamentava la mancata sottoscrizione del relativo contratto deduceva la nullità del termine apposto dal che ne derivava la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intervenuto tra le parti sia qualificato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione del CCNL di categoria, a far data dal 18.6.2021. -Per
l'effetto dire e dichiarare che il sig. è dipendente della Parte_1 CP_1
a tempo indeterminato a far data dal 18.6.2021. -Di conseguenza, condannare la
[...]
società al pagamento delle retribuzioni maturate a far data del Controparte_1
18.06.2021 fino alla data di effettiva assunzione defnitiva. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, della quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare, che l'Hotel UR (gestito dalla resistente) è una struttura ricettiva stagionale e che comunque dal 19.08.2021 il ricorrente è percettore di NASPI.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
27.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
L'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015, richiamato dal ricorrente, dispone: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi... Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento…4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali é stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione é necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi …”.
Il successivo art. 21 dispone: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 .
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Ed inoltre, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, spettava al ricorrente, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene, tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
Nel caso di specie, nonostante la mancata contestazione da parte resistente della esistenza di un rapporto di lavoro dal 18.06.2021 al 18.08.2021, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso qualsiasi articolazione di mezzi istruttori al fine sia di dimostrare la quantità e qualità del lavoro espletato nei periodi di riferimento indicati in ricorso, sia l'eventuale imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro e delle successive proroghe a carico della società resistente.
Senza tralasciare che, conformemente a quanto documentato dalla società resistente, a partire dal 19.08.2021, giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha regolarmente percepito la NASPI ( all.to 12 fascicolo parte resistente, forma di sostegno al reddito per i lavoratori in stato di disoccupazione, e che a far data dal 16.02.2022 ha sottoscritto ulteriori contratti di lavoro (all.to 25 fascicolo parte resistente).
L'art. 1 D.Lgs. n. 22/2015, con decorrenza dall'1.5.2018, ha istituito, in sostituzione delle prestazioni di cui all'art. 2 L. n. 92/2012, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 L. n. 88/1989, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il successivo art. 2 D.Lgs. n. 22/2015 prevede che “sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato…omissis…”.
E per godere dell'indennità è necessario “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida CP_1
in euro 3.600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A..
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2577/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Michele Iuppa ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù nella via Prestisimone
21/A, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Salvatore Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù in Via Gallizza n. 7;
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con la Controparte_1 qualifica di assistente bagnanti a far data dal 18.06.2021 al 18.08.2021, con orario di lavoro full-time, lamentava la mancata sottoscrizione del relativo contratto deduceva la nullità del termine apposto dal che ne derivava la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intervenuto tra le parti sia qualificato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione del CCNL di categoria, a far data dal 18.6.2021. -Per
l'effetto dire e dichiarare che il sig. è dipendente della Parte_1 CP_1
a tempo indeterminato a far data dal 18.6.2021. -Di conseguenza, condannare la
[...]
società al pagamento delle retribuzioni maturate a far data del Controparte_1
18.06.2021 fino alla data di effettiva assunzione defnitiva. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, della quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare, che l'Hotel UR (gestito dalla resistente) è una struttura ricettiva stagionale e che comunque dal 19.08.2021 il ricorrente è percettore di NASPI.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
27.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
L'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015, richiamato dal ricorrente, dispone: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi... Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento…4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali é stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione é necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi …”.
Il successivo art. 21 dispone: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 .
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Ed inoltre, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, spettava al ricorrente, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene, tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
Nel caso di specie, nonostante la mancata contestazione da parte resistente della esistenza di un rapporto di lavoro dal 18.06.2021 al 18.08.2021, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso qualsiasi articolazione di mezzi istruttori al fine sia di dimostrare la quantità e qualità del lavoro espletato nei periodi di riferimento indicati in ricorso, sia l'eventuale imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro e delle successive proroghe a carico della società resistente.
Senza tralasciare che, conformemente a quanto documentato dalla società resistente, a partire dal 19.08.2021, giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha regolarmente percepito la NASPI ( all.to 12 fascicolo parte resistente, forma di sostegno al reddito per i lavoratori in stato di disoccupazione, e che a far data dal 16.02.2022 ha sottoscritto ulteriori contratti di lavoro (all.to 25 fascicolo parte resistente).
L'art. 1 D.Lgs. n. 22/2015, con decorrenza dall'1.5.2018, ha istituito, in sostituzione delle prestazioni di cui all'art. 2 L. n. 92/2012, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 L. n. 88/1989, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il successivo art. 2 D.Lgs. n. 22/2015 prevede che “sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato…omissis…”.
E per godere dell'indennità è necessario “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida CP_1
in euro 3.600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A..
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo