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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 804 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] Parte_1 C.F._1
GANZARIA (CT) il 26.10.1973 e residente in [...], 199 95040 SAN
MICHELE DI GANZARIA ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO
ROSSANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente
contro
, CF nat a GERMANIA Controparte_1 C.F._2
12/08/1977 residente in [...], 199 95040 SAN MICHELE DI
GANZARIA ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. DIELI MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
16.4.1998 , dalla cui unione erano nati due figli uno dei quali ancora minore .
Esponeva che con sentenza di questo Tribunale del 7.4.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva che, a modifica delle condizioni stabilite nella separazione il figlio minore fosse collocato presso esso ricorrente, atteso che, come dallo stesso ricorrente Per_1
sostenuto già nel lungo procedimento di separazione , la madre non si era dimostrata genitore idoneo ed affidabile , a causa dell'acuirsi delle sue precarie condizioni di salute mentale , che avevano infine determinato il ricovero della stessa presso il reparto di psichiatria.
Chiedeva che venisse conseguentemente revocata la statuizione relativa al suo obbligo di contribuire al mantenimento del minore, così come il capo di sentenza che poneva a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della moglie stante la sua abilità al lavoro.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio . Non si opponeva alla richiesta di collocamento del minore presso il padre con il quale lo stesso attualmente conviveva e formulava domanda di corresponsione di assegno divorzile rilevando che le sue precarie condizioni di salute, ben conosciute al ricorrente, le impedivano attualmente di trovare una collocazione lavorativa .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza , ascoltate le stesse, ritenuta superflua l'audizione del figlio minore della coppia stante l'accordo tra le parti in ordine al regime di affidamento e collocamento dello stesso, il Presidente , previa revoca della statuizione contenuta nella sentenza di separazione relativa all'obbligo di mantenimento in capo al padre e conferma del regime di affidamento condiviso formulava alle parti la seguente proposta conciliativa :
collocamento del figlio minore presso il padre, nessuna contribuzione da parte della madre al mantenimento dei figli, corresponsione da parte dell' di assegno Parte_2 CP_1
divorzile nella misura di € 250,00 mensili.
Tale proposta veniva accettata da entrambe le parti che chiedevano che la causa venisse decisa
Precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione previo parere del PM che veniva reso, in senso favorevole , in data 12.3.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile. Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale in data 7.4.2022.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni va qui ribadito che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Presidente all'esito della prima udienza di comparizione e , dunque, concordato nel regime di affidamento condiviso del figlio minore della coppia con collocamento dello stesso presso il padre, con il quale lo stesso attualmente convive stabilmente, e diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione delle parti.
Quanto agli aspetti economici , le parti hanno concordato che gli oneri di mantenimento dei figli, compreso quello maggiorenne non ancora autonomo dal punto di vista reddituale, gravino interamente sul padre senza previsione di alcun contributo in capo alla resistente , in favore della quale parte ricorrente ha accettato di versare un assegno divorzile parti a € 250.00 mensili .
Ritiene il Collegio di potere fare proprie queste condizioni apparendo le stesse conformi ai principi regolanti la materia della famiglia , valutati con riferimento alle circostanze specifiche del caso in esame e in particolare le condizioni di salute della resistente che allo stato non le consentono una adeguata sistemazione lavorativa.
La natura e l'esito della controversia giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
16.4.1998 atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di San
Michele di Ganzaria al n. 2 anno 1998 parte II serie A
2. AFFIDA il figlio minore delle parti ad entrambi i genitori collocandolo presso il padre lasciando alla libera determinazione delle parti l'esercizio del diritto di visita della madre
3. ASSEGNA al ricorrente la casa coniugale
4. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile l'importo di euro 2500,00,
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Michele di Ganzaria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 17.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 804 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] Parte_1 C.F._1
GANZARIA (CT) il 26.10.1973 e residente in [...], 199 95040 SAN
MICHELE DI GANZARIA ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO
ROSSANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente
contro
, CF nat a GERMANIA Controparte_1 C.F._2
12/08/1977 residente in [...], 199 95040 SAN MICHELE DI
GANZARIA ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. DIELI MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
16.4.1998 , dalla cui unione erano nati due figli uno dei quali ancora minore .
Esponeva che con sentenza di questo Tribunale del 7.4.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva che, a modifica delle condizioni stabilite nella separazione il figlio minore fosse collocato presso esso ricorrente, atteso che, come dallo stesso ricorrente Per_1
sostenuto già nel lungo procedimento di separazione , la madre non si era dimostrata genitore idoneo ed affidabile , a causa dell'acuirsi delle sue precarie condizioni di salute mentale , che avevano infine determinato il ricovero della stessa presso il reparto di psichiatria.
Chiedeva che venisse conseguentemente revocata la statuizione relativa al suo obbligo di contribuire al mantenimento del minore, così come il capo di sentenza che poneva a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della moglie stante la sua abilità al lavoro.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio . Non si opponeva alla richiesta di collocamento del minore presso il padre con il quale lo stesso attualmente conviveva e formulava domanda di corresponsione di assegno divorzile rilevando che le sue precarie condizioni di salute, ben conosciute al ricorrente, le impedivano attualmente di trovare una collocazione lavorativa .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza , ascoltate le stesse, ritenuta superflua l'audizione del figlio minore della coppia stante l'accordo tra le parti in ordine al regime di affidamento e collocamento dello stesso, il Presidente , previa revoca della statuizione contenuta nella sentenza di separazione relativa all'obbligo di mantenimento in capo al padre e conferma del regime di affidamento condiviso formulava alle parti la seguente proposta conciliativa :
collocamento del figlio minore presso il padre, nessuna contribuzione da parte della madre al mantenimento dei figli, corresponsione da parte dell' di assegno Parte_2 CP_1
divorzile nella misura di € 250,00 mensili.
Tale proposta veniva accettata da entrambe le parti che chiedevano che la causa venisse decisa
Precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione previo parere del PM che veniva reso, in senso favorevole , in data 12.3.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile. Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale in data 7.4.2022.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni va qui ribadito che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Presidente all'esito della prima udienza di comparizione e , dunque, concordato nel regime di affidamento condiviso del figlio minore della coppia con collocamento dello stesso presso il padre, con il quale lo stesso attualmente convive stabilmente, e diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione delle parti.
Quanto agli aspetti economici , le parti hanno concordato che gli oneri di mantenimento dei figli, compreso quello maggiorenne non ancora autonomo dal punto di vista reddituale, gravino interamente sul padre senza previsione di alcun contributo in capo alla resistente , in favore della quale parte ricorrente ha accettato di versare un assegno divorzile parti a € 250.00 mensili .
Ritiene il Collegio di potere fare proprie queste condizioni apparendo le stesse conformi ai principi regolanti la materia della famiglia , valutati con riferimento alle circostanze specifiche del caso in esame e in particolare le condizioni di salute della resistente che allo stato non le consentono una adeguata sistemazione lavorativa.
La natura e l'esito della controversia giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
16.4.1998 atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di San
Michele di Ganzaria al n. 2 anno 1998 parte II serie A
2. AFFIDA il figlio minore delle parti ad entrambi i genitori collocandolo presso il padre lasciando alla libera determinazione delle parti l'esercizio del diritto di visita della madre
3. ASSEGNA al ricorrente la casa coniugale
4. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile l'importo di euro 2500,00,
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Michele di Ganzaria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 17.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo