Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03071/2025REG.PROV.COLL.
N. 02735/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2022, proposto da R.P.N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 25/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Cagiano in sostituzione di Fortunato e De Vita in sostituzione di Criscuolo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. R.P.N. s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere:
- l’accertamento dell’intervenuta prescrizione e, comunque, della non debenza del “restante 50% della quota spettante delle opere di urbanizzazione nella misura pari ad € 82.751,40”, indicato all'art. 4 dell’atto di cessione in proprietà delle aree ricomprese nel lotto contraddistinto con la sigla n. 5 del P.I.P. “Località Casarzano” del Comune di Nocera Inferiore, sottoscritto in data 27 agosto 2008 (rep. n. 3021);
- la dichiarazione di nullità delle previsioni di cui al succitato art. 4 dell’atto di cessione e/o di qualsivoglia eventuale altro accordo e/o atto nella parte in cui è stato previsto il pagamento della somma di € 82.751,40, nonché delle previsioni di cui alle NN.TT.AA. del P.I.P. Località Casarzano, qualora avessero inteso prevedere, a carico dell'assegnataria, il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria in contrasto con l'art. 35 L. 865/1971 e/o, comunque, in contrasto con il regime legale di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001;
- per l’accertamento che non è dovuta alcuna somma da parte della ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione;
- nonché per l'accertamento e la relativa declaratoria d) dell’intervenuta inefficacia del P.I.P. Località Casarzano del Comune di Nocera Inferiore per decorso del relativo termine di efficacia ex art. 17 l. 1150/1942; nonché dell’intervenuta estinzione dell'obbligazione assunta per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. e, comunque, per sopravvenute circostanza di fatto e di diritto.
2. La società appellante presentava domanda per l’assegnazione del lotto n. 5 del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Nocera Inferiore per la località Casarzano, al fine di realizzare un opificio industriale in un’area di sua proprietà.
Dopo l’assegnazione del lotto nell’agosto 2008, stipulava la prescritta convenzione con l’ente comunale che all’art. 4 comportava l’obbligo del pagamento immediato del 50% degli oneri di urbanizzazione e quanto al resto il 25% nel termine di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori di urbanizzazione dell’area ed il residuo 25% entro i successivi sei mesi.
Il ricorso di primo grado veniva presentato per ottenere la declaratoria della prescrizione del residuo debito del 50% oltre alla declaratoria di nullità dell’art. 4 della convenzione con il Comune. Infine chiedeva anche l’accertamento dell’inefficacia del P.I.P. “località Casarzano” per decorso del relativo termine di efficacia ex art. 17 L. 1150/1942.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che non fosse maturata la prescrizione decennale che aveva cominciato a decorrere dalla data della notifica all’assegnatario dell’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione dell’area; dal momento che la società sostiene che tali opere non sono mai iniziate ed il Comune non ha fornito elementi per contrastare tale circostanza di fatto, il termine non potrebbe che decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, così come concordata in convenzione.
Poiché il permesso di costruire è stato integrato da una variante del 2013, il termine massimo per concludere i lavori è pari ai trentasei mesi successivi all’ultimo permesso di costruire ed il termine per far decorrere la prescrizione è la data del 21 maggio 2016 cosicché la prescrizione non era maturata.
4. L’appello si fonda su due motivi e sulla riproposizione di tre motivi presentati in primo grado e non valutati dal primo giudice.
4.1. Il primo lamenta che l’applicazione agli oneri di urbanizzazione del diverso regime prescrizionale applicabile all’ipotesi dei costi di produzione e comunque per aver ritenuto rilevante la variante al permesso di lievi variazioni all’interno del capannone” e sarebbe perciò irrilevante ai fini dell’entità degli oneri.
L’altra deduzione erronea riguarda l’esistenza di un obbligo in capo al Comune di ultimare le opere urbanistiche nel termine di 36 mesi dal rilascio del permesso, cosicché nessuno slittamento di 36 mesi andava operato al fine di computare il dies a quo della prescrizione. Da una lettura combinata delle norme il termine prescrizionale comincerebbe a decorrere soltanto dal momento del rilascio del permesso di costruire.
Infine il titolo in variante del 2013 non è mai stato prodotto in giudizio e non si è potuto rilevare che esso riguarda opere irrilevanti sotto il profilo degli oneri di urbanizzazione.
4.2. Il secondo motivo sottolinea l’impossibilità di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire alla statuizione per cui il termine di prescrizione vada computato in riferimento al permesso di costruire in variante.
4.3. Gli ulteriori tre motivi sono la riproposizione delle censure del ricorso di primo grado non esaminate dal giudice di prime cure, relativamente alla nullità della clausola di cui all’art. 4 della Convenzione, alla mancata realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali e all’inefficacia sopravvenuta del P.I.P. del Comune di Nocera.
5. Il comune di Nocera Inferiore si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità per acquiescenza poiché la comunicazione del 19 dicembre 2019 riconosce il debito e si limita a chiedere una rateizzazione.
6. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
7. L’appello è infondato cosicché può prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune.
7.1. Si possono affrontare congiuntamente i primi due motivi relativi al decorso della prescrizione del diritto a riscuotere gli oneri di urbanizzazione da parte del Comune.
L’art. 16 d.P.R. 380/2001 prevede che il costo di costruzione, determinato all’atto del rilascio del titolo edilizio, vada corrisposto non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
Gli oneri di urbanizzazione vanno corrisposti al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, salvo che non si richieda una rateizzazione.
Nel caso in esame il contenzioso riguarda la quota del 50% degli oneri indicati in convenzione la cui corresponsione era legata all’inizio dei lavori di urbanizzazione.
Il termine di prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere dall’inizio di tali lavori che non è stata mai comunicata e di conseguenza, come già sottolineato dal T.a.r., non si può tener conto del termine indicato in convenzione; in ogni caso trattandosi di un pagamento rateale degli oneri di urbanizzazione il termine iniziale per il decorso della prescrizione non può che essere quello della scadenza del termine per completare i lavori relativamente al primo titolo edilizio anche senza tener conto degli ulteriori provvedimenti rilasciati dal Comune per lo stesso immobile negli anni successivi al 2008, in mancanza di una comunicazione dell’intervenuta fine dei lavori.
La prescrizione, pertanto, sarebbe maturata nel dicembre 2021 dal momento che il permesso di costruire è datato 4 dicembre 2008 ed i lavori andavano ultimati in tre anni.
Pertanto la prescrizione non è maturata poiché vi sono richieste del Comune anteriore alla scadenza del termine e la stessa richiesta della società del 19 dicembre 2019 di conoscere le modalità concrete con cui pagare quanto richiesto attraverso una rateizzazione.
7.2. Il terzo motivo contesta l’efficacia dell’art. 4 della convenzione laddove prevede un termine per il pagamento degli oneri concessori totalmente dipendente dalle iniziative del Comune cosa che comporterebbe un assoggettamento sine die della società al obbligo del pagamento della quota residua degli oneri.
La doglianza è assorbita da quanto appena detto sulla decorrenza del termine di prescrizione. Il primo giudice ha statuito l’inapplicabilità della previsione dell’art. 4 della convenzione per non essere mai stato comunicato l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione. E’ stato, pertanto, necessario un altro termine per calcolare quando è iniziata a decorrere la prescrizione che è stato individuato nei termini indicati nel punto precedente con concorde valutazione del T.a.r. e del Collegio.
7.3. Il quarto ed il quinto motivo sostengono che sia venuto meno l’obbligo di corrispondere la residua parte degli oneri di urbanizzazione poiché il P.I.P. cui erano collegati è scaduto e non è ulteriormente prorogabile e le uniche opere infrastrutturali realizzate sono quelle già esistenti all’atto del rilascio del titolo abilitativo.
I motivi non sono fondati in quanto la scadenza del termine decennale fa venir meno solamente la possibilità di procedere agli espropri che nel caso in esame sono stati resi nuovamente possibili grazie all’approvazione del P.U.C. 2016 che ha rinnovato i vincoli espropriativi tanti è vero che il Comune nel 2019 ha iniziato le operazioni di esproprio. Anche dopo la scadenza la destinazione d'uso delle aree impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.
L’art. 27 l. 865/1977 non impone l'attuazione contestuale dell'intero piano: il Comune, nel termine decennale, è tenuto ad espropriare i lotti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione d'uso, non anche a procedere all'assegnazione di tutti i lotti espropriati. La ragione risiede nel fatto che gli interventi produttivi necessitano di essere graduati nel tempo, rispondendo alle normali evoluzioni ed alle effettive esigenze del mercato, anche nel corso del decennio e perché continuano ad avere efficacia la destinazione d'uso e la zonizzazione dell'area anche per effetto delle previsioni contenute nel Piano regolatore generale.
8. La particolarità della vicenda anche per l’adempimento tardivo del Comune alla realizzazione delle opere cui erano connessi gli oneri di urbanizzazione dell’appellante giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO