Art. 4.
Ai concorsi di cui all' art. 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.
La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma e' limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.
Ai concorsi di cui all' art. 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.
La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma e' limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.