Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 768/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 768/2025, promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano (C.F. : ) C.F._1
residente in [...],
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] ( cittadina italiana CF: ) C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ombretta Carcano;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SE il 06/04/1974
(anno 1974 atto n. 81 Parte II, Serie A) dal quale sono nati i figli: nata il [...], Persona_1
nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti.
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/02/2025, richiedevano pronuncia ex art. 473bis.51 c.p.c. di separazione personale che veniva richiesta alle seguenti condizioni :
1) I coniugi vivranno separati di letto , mensa ed abitazione;
2) entrambi i coniugi rimarranno a vivere nella casa coniugale sita in Malnate (Va),
Via Ticino n. 7 descritta nella premessa del ricorso introduttivo posto che , per la conformazione dei locali che la compongono, sarà per loro possibile vivere in due appartamenti completamente separati ed indipendenti , e pertanto senza che ciò comporti in alcun modo la continuazione della loro convivenza .
A tale riguardo il Sig. dichiara espressamente che la Sig.ra Parte_1 Parte_2
peraltro titolare di quota di comproprietà dell'immobile, avrà diritto di abitare
[...]
a titolo gratuito nel predetto immobile , precisamente nell'unità immobiliare posta al piano secondo , escluso il godimento del giardino che resterà in capo al solo Sig. Pt_1
cui competeranno la sua manutenzione e cura , sino al momento in cui non si assumeranno diverse determinazioni in relazione ad eventuale scioglimento della comunione sul bene immobile.
Le spese per le utenze relative a tutto l'immobile (elettricità, acqua , gas e Tari) saranno sostenute al 50% dai coniugi : le bollette, sono e rimarranno intestate al Sig. che Pt_1
chiederà alla moglie la corresponsione della sua quota di competenza , impegnandosi la medesima a provvedere al rimborso entro 8 giorni dalla richiesta.
Eventuali spese per manutenzione straordinaria relative all'immobile verranno divise al
75% a carico del marito e 25 % a carico della moglie.
L'auto Ford Ecosport TG FL573VN resterà in proprietà esclusiva della moglie , alla quale risulta già intestata;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento;
6) Le spese del presente procedimento ed i compensi di Avvocato vengono sostenuti in via esclusiva dal Sig. Pt_1
7) il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
pagina2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di SE, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 06/04/1974 in SE, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SE (anno 1974, atto n. 81 Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in SE, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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