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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere EL termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c. ELla seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2351 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2021 con
OGGETTO: contratto di appalto e vertente
TRA
(c.f. con sede legale in Torino al Largo Regio Parco n. 11 - quale società Parte_1 P.IVA_1
incorporante la che, a sua volta, incorporava la - in persona EL procuratore Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Elisabetta Rubini (c.f. Controparte_3 [...]
) e ND BA LA ER (c.f. ) in virtù di procura alle liti C.F._1 CodiceFiscale_2
prodotta in sede di iscrizione telematica ELla causa a ruolo e con loro elettivamente domiciliata in Casalnuovo
alla via Cicerone n. 15, Parco Leone, lotto 2, presso lo studio ELl'avv. Filomena Piccolo.
APPELLANTE
E
(P.I. - fall.to n. 283/2011), in persona EL Curatore , Controparte_4 CP_5 P.IVA_2 Controparte_6
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via F. Caracciolo n. 13 presso l'avv. Piergiuseppe Di Nola (c.f.
[...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta depositata telematicamente.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 38 PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni avversa eccezione, istanza,
domanda, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, così giudicare: Nel merito: In riforma ELla sentenza appellata (sentenza n. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Napoli…e pubblicata il giorno 8.03.2021), accertare e dichiarare che nulla è dovuto da . (Curatela Controparte_7 Controparte_8
fallimentare ELla e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte in primo grado da CP_4 CP_5
parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Rigettare e/o dichiarare inammissibili tutti i motivi di appello incidentale proposti dal , per le ragioni esposte e tutto Controparte_4 Controparte_8
quanto dedotto da nell'atto di appello, negli atti e nelle note di trattazione dalla stessa Parte_1
depositati nel giudizio di appello, nonché negli atti depositati nel giudizio di primo grado da medesima;
Pt_1
conseguentemente, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Accertare e dichiarare che il è tenuto a restituire a Controparte_4 Controparte_8 Parte_1
la somma ricevuta pari a euro 468.968,60 in forza ELla provvisoria esecutività ELla sentenza EL
[...]
Tribunale di Napoli (sentenza n. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, il 7-8.03.2021 e pubblicata il giorno 8.03.2021) e non dovuta e conseguentemente condannare il a Controparte_4 Controparte_8
corrispondere l'importo di euro 468.968,60 a con maggiorazione di interessi dall'ottobre Parte_1
2023 al giorno di effettiva restituzione. Condannare altresì il . a Controparte_4 Controparte_8
rimborsare a quanto versato a titolo di tassa di registro sulla suindicata sentenza di primo Parte_1
grado pari a euro 5.682,00. In via istruttoria rigettare l'avversa domanda di rinnovazione ELla CTU già
disposta nel giudizio di primo grado, per le ragioni esposte in particolare nelle note di trattazione depositate da per l'udienza ELl'8.10.2021, richiamato tutto quanto dedotto da nell'atto Parte_1 Parte_1
di appello, negli atti dalla stessa depositati nel presente giudizio di appello e nel giudizio di primo grado. Con
vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio ed integrale ristoro ELle spese di consulenza tecnica d'ufficio. Si produce sotto la lettera…F1) documento che precisa le somme versate al Fallimento nell'ottobre
2023 da tramite l'Istituto di credito Banca Intesa Sanpaolo”. Parte_1
PER Il FALLIMENTO META.MER. In ossequio all'ordinanza EL 31.01.2025, con la quale la Corte d'Appello
di Napoli, Sez. VIII civile, disponeva lo svolgimento ELl'udienza EL 12.12.2025 con la modalità cartolare,
confermata dal provvedimento EL 18.07.2025, con le presenti note l'Avv. Piergiuseppe Di Nola precisa le conclusioni EL fallimento come formulate con la comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Collegio
pagina 2 di 38 trattenga la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito ELle
conclusionali e ELle repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2014 il ha instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Parte_2 Controparte_8
due distinti giudizi, poi riuniti, rispettivamente nei confronti e di - ora Controparte_1 CP_9
entrambe incorporate in - con cui ha chiesto accertarsi l'illegittimità ELla risoluzione dei Parte_1
contratti conclusi con le parti convenute ed aventi per oggetto la costruzione ELla rete di distribuzione EL gas metano nel Comune di IA EL SI nonché nei Comuni di e di . Controparte_10 Controparte_11
Più in particolare con la prima citazione, notificata in data 11.11.2014 ed iscritta al n. 28882/2014 R.G., il
. ha convenuto in giudizio la deducendo di Parte_2 Controparte_8 Controparte_1
avere eseguito per conto ELla stessa una serie di opere dirette alla realizzazione ELle reti di distribuzione EL gas metano nel territorio EL Comune di IA EL SI, in virtù di contratto di appalto stipulato il 18.04.2007,
e che tale rapporto si interrompeva a seguito di una illegittima comunicazione con cui, in data 18.11.2010, la aveva unilateralmente risolto il contratto. CP_1
L'istante chiedeva pertanto di: “a) accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale unilaterale ELla
relativamente al contratto di appalto stipulato con la per la costruzione Controparte_1 CP_4 CP_8
ELla rete di distribuzione di gas metano nel Comune di IA EL SI;
b) accertare e dichiarare la natura di contratto pubblico ELl'appalto concluso tra le parti;
c) accertare dichiarare la violazione EL divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 ELla legge n. 192 EL 1998 da parte ELla Controparte_1
relativamente al contratto di appalto stipulato con la per la costruzione ELla rete di CP_4 CP_8
distribuzione di gas metano nel Comune di IA EL SI;
d) per l'effetto, in virtù ELla riqualificazione
ELl'appalto in senso pubblico, condannare la al pagamento, in favore EL Controparte_1 CP_4
d.1) ELla somma non inferiore ad € 1.128.779,99 per i lavori eseguiti, fatturati e non pagati
[...] CP_8
dalla committente ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà in virtù
ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
d.2) ELla somma dovuta per i lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto, non pagati, nella misura che l'invocata c.t.u. quantificherà in virtù ELla
riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
d.3) ELla somma dovuta a titolo di mancato utile maturato per effetto ELla illegittima risoluzione ELla nella misura che l'invocata c.t.u. quantificherà in Controparte_1
pagina 3 di 38 virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
e) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice
ritenesse di non dover riqualificare l'appalto in senso pubblico, condannare al pagamento Controparte_1
in favore EL . e.1) ELla somma dovuta per i lavori eseguiti, fatturati e non pagati Controparte_4 CP_8
dalla committente nella misura di € 55.831,79 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà; e.2) ELla somma dovuta per i lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto,
non pagati, nella misura che l'invocata c.t.u. quantificherà; e.3) ELla somma di € 130.401,74 dovuta a titolo di mancato utile maturato (pari al 26,5% ELl'importo dovuto a termini di contratto) per effetto ELla illegittima risoluzione ELla ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. Controparte_1
quantificherà; f) infine, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione ELl'appalto in senso pubblico o privato,
condannare la in favore EL fallimento f.1) al pagamento ELla somma di Controparte_1 CP_4 CP_8
€ 21.222,65 pari al 3% ELl'importo fatturato dalla Meta. e trattenuto a garanzia dalla committente “per CP_8
acquisizione obiettivo”; f.2) al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute alla fallita, sin dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
f.3) al pagamento EL danno subito dalla fallita per effetto
ELla maggiore esposizione debitoria accumulata dalla Meta nei confronti degli istituti bancari, degli CP_8
enti previdenziali ed assistenziali e dei fornitori, pari alla somma risultante dallo stato passivo esecutivo EL
fallimento attore”.
Con il secondo atto, notificato sempre in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 28883/2014 R.G., il CP_4
ha poi convenuto in giudizio la deducendo di aver eseguito, per
[...] Controparte_8 CP_9
conto ELla stessa, opere volte alla realizzazione ELle reti di distribuzione EL gas metano nei Comuni di CP_10
e di in virtù dei contratti di appalto nn. 3 e 4 EL 28.01.2008.
[...] Controparte_11
Tale rapporto, al pari di quello di cui al primo giudizio, era caratterizzato da una totale subordinazione
ELla lla committente ed era terminato allorquando, in data 18.11.2010, la aveva risolto CP_4 CP_8 CP_9
unilateralmente sia il contratto relativo ai lavori nel Comune di che il contratto relativo ai lavori Controparte_10
nel Comune di adducendo in entrambi i casi, a motivazione ELlo scioglimento EL vincolo Controparte_11
negoziale, i pretesi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei pagamenti dovuti ai fornitori nonché la mancata consegna ELla cartografia informatizzata.
Il concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare che la risoluzione CP_4
contrattuale unilaterale ELla relativamente ai contratti di appalto stipulati con la CP_9 CP_4 CP_8
pagina 4 di 38 per la costruzione ELla rete di distribuzione di gas metano nei Comuni di e di Controparte_11 CP_10
, è illegittima e priva di giusta causa;
b) accertare e dichiarare la natura di contratti pubblici degli
[...]
appalti conclusi tra le parti;
c) accertare dichiarare la violazione EL divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 ELla legge n. 192 EL 1998 da parte ELla relativamente ai contratti di appalto stipulati CP_9
con la per la costruzione ELla rete di distribuzione di gas metano nei Comuni di CP_4 CP_8 CP_11
e di;
d) per l'effetto, relativamente al contratto di appalto dei lavori nel comune di
[...] Controparte_10
, in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico, condannare la in Controparte_10 CP_9
favore EL fallimento d.1) al pagamento ELla somma non inferiore ad € 1.453.118,62 per i CP_4 CP_8
lavori eseguiti, fatturati e non pagati dalla committente ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
d.2) al pagamento dei lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto, non pagati, nella misura che l'invocata c.t.u.
quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
d.3) al pagamento ELla somma dovuta a titolo di mancato utile maturato per effetto ELla illegittima risoluzione ELla nella misura CP_9
che l'invocata CTU quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
e) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di non dover riqualificare l'appalto in senso pubblico,
condannare la in favore EL . e.1) al pagamento ELla somma dovuta per CP_9 Controparte_4 CP_8
i lavori eseguiti, fatturati e non pagati dalla committente nella misura di € 432.892,92 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà; e.2) al pagamento dei lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto, non pagati, nella misura che l'invocata CTU quantificherà; e.3) al pagamento ELla somma dovuta a titolo di mancato utile maturato (pari al 26,5% ELl'importo dovuto a termini di contratto) per effetto ELla illegittima risoluzione ELla ovvero nella diversa misura, maggiore o CP_9
minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà; f) infine, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione ELl'appalto in senso pubblico o privato, condannare la in favore EL fallimento f.1) al CP_9 CP_4 CP_8
pagamento ELla somma di € 21.222,65 pari al 3% ELl'importo fatturato dalla Meta. e trattenuto a CP_8
garanzia dalla committente “per acquisizione obiettivo”; f.2) al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 sulle somme dovute alla fallita, sin dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
f.3) al pagamento EL danno subito dalla fallita per effetto ELla maggiore esposizione debitoria accumulata ELla Meta. nei CP_8
confronti degli istituti bancari, degli enti previdenziali ed assistenziali e dei fornitori, pari alla somma risultante pagina 5 di 38 dallo stato passivo esecutivo EL fallimento attore;
g) per l'effetto relativamente al contratto di appalto dei lavori nel Comune di , in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico, Controparte_11
condannare la in favore EL fallimento g.1) al pagamento, ELla somma non CP_9 CP_4 CP_8
inferiore ad € 1.213.313,74 per i lavori eseguiti, fatturati e non pagati dalla committente ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
g.2) al pagamento dei lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto, non pagati,
nella misura che l'invocata CTU quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in senso pubblico;
g.3) al pagamento ELla somma dovuta a titolo di mancato utile maturato per effetto ELla illegittima risoluzione
ELla nella misura che l'invocata c.t.u. quantificherà in virtù ELla riqualificazione ELl'appalto in CP_9
senso pubblico. h) nella denegata ipotesi in cui l'adìto Giudice ritenesse di non dover riqualificare l'appalto in senso pubblico, condannare la in favore EL . h.1) al pagamento ELla CP_9 Controparte_4 CP_8
somma dovuta per i lavori eseguiti, fatturati e non pagati dalla committente nella misura di € 380.550,40 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata CTU quantificherà; h.2) al pagamento dei lavori eseguiti ma non fatturati dalla fallita e, soprattutto, non pagati, nella misura che l'invocata CTU quantificherà;
h.3) al pagamento ELla somma dovuta a titolo di mancato utile maturato (pari al 26,5 % ELl'importo dovuto a termini di contratto) per effetto ELl'illegittima risoluzione ELla ovvero nella diversa misura, CP_9
maggiore o minore, che l'invocata c.t.u. quantificherà; i) infine, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione
ELl'appalto in senso pubblico o privato, condannare la in favore EL fallimento CP_9 CP_4 CP_8
i.1) al pagamento ELla somma di € 20.607,65 pari al 3% ELl'importo fatturato dalla Meta. e trattenuto a CP_8
garanzia dalla committente “per acquisizione obiettivo”; i.2) al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 sulle somme dovute alla fallita, sin dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
i.3) al pagamento EL danno subito dalla fallita per effetto ELla maggiore esposizione debitoria accumulata ELla Meta. nei CP_8
confronti degli istituti bancari, degli enti previdenziali ed assistenziali e dei fornitori, pari alla somma risultante dallo stato passivo esecutivo EL fallimento attore. Con condanna ELla convenuta alla refusione ELle spese,
anche generali, diritti ed onorari, gravati di IVA e CPA come per legge”.
Nei propri atti introduttivi, parte attrice ha lamentato l'assenza di ragioni idonee ad integrare il grave inadempimento e tali da giustificare la risoluzione EL contratto ad opera ELla committenza. La Curatela
fallimentare ha inoltre sostenuto per un verso la natura pubblica dei contratti conclusi tra le parti, chiedendo pagina 6 di 38 perciò l'adeguamento dei compensi pattuiti alla diversa disciplina dei contratti pubblici, e per altro verso la ravvisabilità di una situazione di abuso di posizione dominante da parte ELla da cui, ai sensi CP_1
ELl'art. 9 L. n. 192/1998, deriverebbe una pretesa risarcitoria, ragguagliata al guadagno che la società fallita avrebbe conseguito per effetto ELla regolare esecuzione EL contratto, così individuando in tale abuso un ulteriore elemento per l'accoglimento ELla domanda di risarcimento EL danno derivato dalla risoluzione EL
contratto.
In entrambi i giudizi riuniti si è costituita la avendo incorporato per fusione la CP_1 CP_9
chiedendo il rigetto ELle domande proposte in suo danno ed eccependo, in via riconvenzionale,
[...]
l'esistenza di propri controcrediti, opposti in compensazione, per la denegata ipotesi di accoglimento ELle
pretese attoree. Nel prosieguo la è stata incorporata per fusione nella che, CP_1 Parte_1
stante il proprio subentro nei rapporti facenti capo alla società incorporata, è intervenuta nei giudizi riuniti facendo proprie le difese ELla propria dante causa.
Il Tribunale, espletata una consulenza d'ufficio, con sentenza n. 2155/2021 pubblicata in data 08.03.2021
e non notificata ha accolto parzialmente la domanda così statuendo:
“1) condanna la in persona EL legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore ELla Parte_1
Curatela fallimentare . in persona EL curatore p.t., ELla somma di 358.713,60 euro, oltre Parte_2 CP_8
interessi ex D. Lgs 231/2003, nonché 8.444,24 euro, oltre gli ulteriori interessi ex D. Lgs 231/2003 dal 17-10-
2019 sulla somma di 4.852,72 euro;
2) condanna la in persona EL legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento, in favore ELla Curatela fallimentare ELla in persona EL curatore p.t., ELla CP_4 CP_8
metà ELle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi 23.600,00 euro così suddivisi: 20.000,00 per compenso avvocato e 3.600,00 euro per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, e che dichiara compensate per la residua metà, ponendo a carico di entrambe le parti, in quote uguali, le spese di c.t.u. nella complessiva misura di 7.384,00 euro oltre Iva e CPA”.
Detta sentenza è stata così motivata: “Procedendo per gradi, compito di questo giudicante è quello di verificare, innanzitutto, se possa ravvisarsi quella illegittimità ELla risoluzione prospettata dalla parte attrice e,
all'esito, procedere alla quantificazione EL risarcimento derivante dalla stessa, valutando anche, per il caso in cui tale illegittimità non dovesse ravvisarsi nell'ambito dei normali risvolti ELla dinamica contrattuale,
l'esistenza o meno di un tratto qualificante i rapporti in oggetto come manifestazione di abuso di dipendenza pagina 7 di 38 economica, fonte anch'essa di un diritto risarcitorio in capo alla società attrice.
Procedendo nella valutazione dei tre differenti contratti sottoposti all'attenzione di questo Giudicante, e relativi ai due giudizi che sono stati riuniti con ordinanza EL 19/20-3-2015, ed iniziando dal contratto concluso per la realizzazione degli impianti di IA EL SI, rappresentando le diverse prospettazioni ELle parti in ordine alle ragioni che sarebbero state utilizzate dalla committente per giustificare la risoluzione EL
contratto, si rileva che parte attrice ha individuato tra le violazioni contestatele, da un lato, quella ELla
mancata consegna nei tempi previsti di una cartografia informatizzata, e dall'altro, l'esistenza di talune contestazioni circa i lavori eseguiti.
Per quanto attiene alla prima, parte attrice rilevava da un lato il ritardo nella consegna ELla cartografia informatizzata da parte ELla in attesa ELl'imminente aggiornamento EL software previsto per il 30- Pt_3
1-2010, e dall'altro sosteneva di avere comunque provveduto alla consegna ELla cartografia di base, in attesa
EL perfezionamento di quella informatizzata.
Per quanto attiene, invece, alle altre contestazioni rivoltele in sede di risoluzione EL contratto, l'attrice evidenziava, da un lato, che il legale ELla società avrebbe ben rappresentato alla Committente CP_4 CP_8
l'esistenza di talune difficoltà nella realizzazione ELle opere, dovute a cause imputabili al committente stesso,
quali l'anomalo contenuto ELle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Caserta, e dall'altro, il contenuto
ELlo stato finale di contabilità trasmesso dalla committente che attesterebbe la “buona esecuzione dei lavori”,
così disattendendo e di fatto smentendo le censure inerenti le lavorazioni.
Inoltre, conclusivamente, parte attrice deduceva la strumentalità di talune contestazioni, inerenti a dei modesti tratti di strada, e il mancato rilascio ELle autorizzazioni da parte ELla Provincia di Caserta che avrebbe dovuto acquisire la committente e che pure le sarebbero state imputate arbitrariamente quali espressioni di inadempimento grave. Conclusivamente, sul punto, parte attrice, chiedeva al Tribunale di effettuare, in applicazione EL principio di buona fede e di correttezza, un giudizio di ponderazione ELle
reciproche condotte quanto più sensibile alla esigenza di proporzione in relazione alla incidenza apprezzabile sulla economia EL rapporto.
La convenuta, chiamata a rispondere a tali contestazioni circa l'illegittimità ELla risoluzione applicata nell'ambito EL contratto concluso per la esecuzione dei lavori di IA EL SI, eccepiva, di contro,
innanzitutto, che tra le parti era stato prevista con precisione la tempistica di consegna ELla cartografia pagina 8 di 38 informatizzata, che era stata oggetto di una specifica disposizione contrattuale, ribadita nell'atto Aggiuntivo, in forza ELla quale essa doveva essere consegnata con frequenza almeno trimestrale a partire dal primo SAL, ai sensi ELl'art. 6 EL contratto di Appalto e ELl'art. 11 ELl'Atto Aggiuntivo.
La convenuta precisava, altresì, che valenza alcuna potrebbe attribuirsi alla derivazione di tale ritardo dal ritardo ELla non potendo tale dato sottrarre valenza all'obbligo contrattuale assunto, da Pt_3
rispettarsi in via diretta o tramite la condotta diligente degli ausiliari individuati.
Parte convenuta contestava, poi, i rilievi circa la mancanza ELl'autorizzazione provinciale evidenziando che, a norma ELl'art.
3.7. EL Contratto di Appalto, la stessa sarebbe di competenza ELl'Appaltatore e non EL
Committente. Inoltre, parte convenuta dichiarava di essere stata pienamente collaborativa, avendo accettato di sottoscrivere un Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto, malgrado il verificarsi di talune inadempienze, e proprio al fine di vedere accolti i rilievi e perfezionate le lavorazioni.
Conclusivamente, parte convenuta esplicitava, poi, il contenuto ELl'art.
6.4 EL Contratto di Appalto e la clausola risolutiva espressa in esso contenuta in forza ELla quale “l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto costituisce motivo per la committente per l'applicazione ELla clausola di risoluzione EL presente contratto (punto 6.2 EL Capitolato Generale di Appalto) per mancanza di requisiti tecnici soggettivi richiesti dall'appaltatore per l'adempimento ELle opere affidategli”. Pertanto la convenuta,
richiamando il contenuto EL menzionato art.
6.2 ed elencando e riscontrando analiticamente le violazioni riscontrate nella condotta contrattuale ELla controparte, sottolineava la legittimità ELla risoluzione da essa dichiarata in applicazione ELl'art. 1456 c.c., che prevede, peraltro, che la stessa si verifichi di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi ELla clausola risolutiva, così sottraendo al Giudice ogni indagine circa la gravità ELl'inadempimento.
Premesso che tale profilo appare obiettivamente meritevole di condivisione, non sussistendo dubbi nella
Giurisprudenza, in ordine al fatto che, per l'ipotesi in cui le parti abbiano previsto una clausola risolutiva espressa, deve ritenersi che le stesse abbiano preventivamente valutato l'importanza di un adempimento,
accelerando la risoluzione ed eliminando la necessità di indagini specifiche (Cass.29301/2019 ; Cass.
20818/2006, Cass. 4659/1992), occorre verificare il contenuto dei dati contrattuali in relazione alle fattispecie obiettivamente verificatesi, onde accertare se nella condotta contrattuale ELla possano CP_4 CP_8
ravvisarsi elementi tali da indurre a ritenere in atto la manifestazione di condotte integranti l'adempimento.
pagina 9 di 38 Al proposito, a fronte ELle censure rappresentate dalla parte attrice, la evidenziava Controparte_1
che la CP_4 CP_8
1) Non consegnava entro la data EL 31-7-2010 stabilita nell'art. 11 ELl'atto aggiuntivo né successivamente la cartografia informatizzata sollecitata dal Direttore dei Lavori con lettera EL 21-9-2010.
2) Non si conformava all'ordine di servizio n. 4 EL 28-9-2010 per la realizzazione di prove di tenuta ELle
tubazioni posate e rispristini necessari alla messa in sicurezza dei cantieri, imponendo alla Committente
l'esecuzione con altra ditta come risulta dalla contestazione n 11439 EL 1-10-2010,
3) Non riprendeva i lavori per il completamento degli allacciamenti interrati, come risulta dalla nota di contestazione n. 11480 EL 1-10-2010,
4) Non consegnava il cronoprogramma dei lavori che si era impegnata a consegnare entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione ELl'accordo integrativo, come risulta dal verbale riunione ELl'11-10-2010,
5) Non riprendeva i lavori di posa ELle tubazioni di trasporto metano di cui alla lettera n. 12971 ELl'8-11-
2010,
6) Non consegnava la documentazione integrativa, le certificazioni ed attestazioni sollecitate con lettera ELl'11-
11-2010 in relazione alle carenze rilevate nella tracciabilità dei flussi relativi al conferimento rifiuti a discarica di cui alla comunicazione EL C.S.E EL 4-9-2010
7) Non pagava numerose fatture per forniture materiali, esponendo la committente al pagamento di ingentissime spese a terzi in quanto garante, ai sensi ELl'art. 5 EL Contratto di Appalto, presso i fornitori dei materiali acquistati dall'appaltatore attraverso il sistema ELl'E-Procurement per i pagamenti ELle relative fatture.
Dalla documentazione in atti, e dalle lettere allegate agli atti EL 5-6-7-8-9-10, si evidenzia che le osservazioni di cui ai rilievi sopra indicati sono coerenti con la documentazione in atti, e non sufficientemente e puntualmente contraddette dalle opposte ricostruzioni di parte attrice, con la conseguenza che, letto l'art. 6.2
EL Capitolato Generale di Appalto, che prevede la risoluzione “ipso jure per inadempienze imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, possono senz'altro dirsi sussistenti i lamentati inadempimenti, sì da giustificare la risoluzione ipso jure, laddove unico potere EL Giudice, stante la preventiva valutazione di rilievo attribuita ai detti inadempimenti tra le parti, è quello di constatarne l'esistenza, non potendosi entrare nel merito ELla relativa gravità.
Né tanto meno può disattendersi quanto previsto dall'art.
3.7 EL Contratto di Appalto che includeva tra pagina 10 di 38 le opere e le attività a carico ELl'appaltatore “ La gestione dei permessi e ELle autorizzazioni necessarie richieste dalla Committente per gli interventi da eseguire nonché il sollecito ottenimento presso gli Enti
competenti”, sì da smentire l'assunto di parte attrice in ordine all'obbligo ELla di acquisire CP_1
l'autorizzazione ai lavori ELla Provincia.
A fronte di tale quadro, le problematiche inseritesi nella dinamica contrattuale in ordine al concordamento dei nuovi prezzi, indicate dalla Meta. come giustificatrici EL ritardo, non appaiono CP_8
sufficienti per sminuire la valenza degli inadempimenti fino ad ora citati.
Ad analoghe considerazioni e conclusioni si perviene relativamente alle fattispecie inerenti i contratti relativi ai Comuni di e di , laddove, alle medesime violazioni già riportate e Controparte_11 Controparte_10
constatate relativamente al contratto concluso per il , si aggiungeva una CP_12 Parte_4
ulteriore violazione rappresentata dal mancato pagamento dei dipendenti, la quale aveva conseguentemente esposto la Committente al pagamento di somme in sostituzione ELl'Appaltatore.
Sussistendo anche per tali contratti adeguata documentazione giustificativa ELl'inadempimento, può dirsi legittima la risoluzione EL contratto posta in essere dalla Committente, anche per la circostanza che la
Committente prima di risolvere ha, di contro, dimostrato di volere eseguire il contratto malgrado ELle carenze,
con la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo, così non potendosi leggere a priori una volontà EL Committente di risolvere il contratto.
Ciò premesso, riscontrata l'esistenza di inadempimenti sussumibili nell'ambito ELle ipotesi idonee a dar luogo ad una risoluzione ipso jure, e nascenti anche dalla mancata consegna ELla cartografia informatizzata, il cui inadempimento da parte ELla non può riverberarsi nei rapporti con la committente, la domanda Pt_3
volta a dichiarare la illegittimità ELla risoluzione va rigettata in quanto infondata relativamente ad entrambe le azioni proposte dalla risultando, di contro dimostrato l'inadempimento ELla società CP_4 CP_8
appaltatrice, nelle forme e misure idonee ad integrare la risoluzione EL contratto.
Restano poi da esaminare le ulteriori domande aventi ad oggetto la domanda di risarcimento EL danno per condotta espressiva di dipendenza economica, quella di riqualificazione EL contratto privatistico come pubblico, con applicazione dei differenti parametri economici, e quella avente ad oggetto il pagamento in favore
ELl'attrice di forniture rese, fatturate e non.
Quanto alla qualificazione dei contratti conclusi dalle parti come pubblici, così come invocato da parte pagina 11 di 38 attrice, fondata sull'affermazione ELla natura pubblicistica ELl'ente committente e ELla natura ELla
prestazione, va osservato che parte attrice fa discendere tale considerazione dal disposto ELl'art. 3 comma 11
EL D. Lgs 163/2006 a norma EL quale “I contratti o i contratti pubblici sono i contratti di appalto o concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti, aggiudicatari, dai soggetti aggiudicatori”, valorizzando,
innanzitutto, la natura pubblica EL contraente e la prestazione di un servizio, al di fuori ELla necessarietà ELla
pubblica amministrazione quale contraente.
Parte attrice, ha sottolineato, poi, l'avvenuta conclusione mediante uno schema privatistico, in violazione
ELle normative, sostenendo di averlo segnalato anche all'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, al fine di segnalarne gli abusi, la quale, tuttavia, pur rifiutando una istruttoria per carenza documentale, avrebbe evidenziato che la è controllata direttamente dall' che è una impresa pubblica come CP_1 CP_13
tale soggetta all'applicazione ELle norme di cui alla parte III EL D. Lgs 136/06.
Al proposito deve rilevarsi che, come già la stessa attrice sottolinea, e come emerge anche dalle riflessioni EL c.t.u., i contratti conclusi tra le parti sono stati posti in essere nelle forme privatistiche, senza i formalismi tipici dei pubblici sistemi di contrattazione, perché appaiono forniti di elasticità, quanto ai prezzi,
con variazioni degli stessi approvate attraverso meri Atti Aggiuntivi e modificativi, e senza riserva alcuna da parte ELl'appaltatrice, malgrado in sede contrattuale i prezzi fossero stati dichiarati fissi ed inamovibili per tutta la durata contrattuale, laddove i prezzi risultano variati in corso di rapporto e rapportati al prezzario ELle
opere pubbliche ELla Campania EL 2008, che pur essendo pubblico ed ufficiale, non è quello ELl'attuale
(all'epoca e/o Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas s.p.a.). Pt_1 CP_9
Pertanto, ciò premesso, nell'assenza di una chiara affermazione ELl'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), pur chiamata ad esprimersi, non sono sussistenti i presupposti per l'accoglimento ELla
domanda di riqualificazione EL contratto come pubblico, tanto per la mancanza di prova circa la natura ELlo
stesso, che si è atteggiato con forme e modalità EL tutto differenti, quanto perché appare tutto da dimostrare che l'effetto derivante dalla violazione ELla disciplina formale pubblicistica possa sic et simpliciter comportare un vantaggio riqualificatorio in favore ELl'attore, e non piuttosto una sanzione di invalidità ELla
contrattazione, non potendo derivare dalla natura pubblica eventualmente affermata il vantaggio economico richiesto ed auspicato dall'attrice, in forza di una mera riqualificazione a posteriori EL contratto.
pagina 12 di 38 Ulteriore domanda proposta dalla parte attrice è, poi, quella che sottende l'esistenza, nelle contrattazioni in oggetto, di un abuso di dipendenza economica sanzionato, ai sensi ELla legge 192/1998, con la nullità dei patti e con un regime risarcitorio, previsto dalla norma per i contratti di subfornitura ma estensibile a situazioni di dipendenza contrattuale esprimenti le stesse valenze di condizionamento. Parte attrice ha ravvisato tale abuso in una serie di pattuizioni intervenute tra le parti che rivelerebbero, nel loro complesso, una violazione ELla
libertà contrattuale con abuso ELla posizione dominante EL committente, individuando tali violazioni nelle seguenti pattuizioni:
Con 1) L'obbligo, ovviamente non formalizzato, di avvalersi ELla appartenente al gruppo Parte_5
quale unica società cessionaria di factoring di riferimento, con le conseguenti lungaggini che comportava nell'ottenimento EL pagamento spettante;
2) L'obbligo di avvalersi di fornitori eccessivamente dispendiosi, in quanto imposti dalla appaltante con il c.d.
E-Procurement;
3) L'obbligo di sottostare alla direzione dei lavori esterna, imposta dalla Seteap, una direzione che comportava per la costi eccessivi ed evidenti difficoltà operative nella redazione ELla contabilità e nella CP_4 CP_8
emissione dei certificati di pagamento. . rappresentava, poi, l'esistenza di comportamenti non CP_14 CP_8
collaborativi nello svolgimento dei lavori, attraverso l'obbligo imposto ad essa appaltatrice di accettare condizioni contrattuali ELeterie per l'economia ELla società, chiedendo di tenere conto ELl'ormai ampio panorama giurisprudenziale che prevede l'applicabilità ELla fattispecie ad altri contratti assimilabili alla subfornitura secondo lo schema che prevede da un lato una impresa committente e dall'altro una impresa fornitrice/cliente.
Di chiaro interesse, ai fini ELla questione in esame è la recente pronuncia intervenuta nella materia
(Cass. 1184/2020) che prevede, in tema di contratto di fornitura, che l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 ELla legge 192/1998 è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione ELla causa concreta ELla singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, ELla liceità ELl'interesse in vista EL quale il comportamento è stato tenuto. Nell'applicazione ELla norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza ELla situazione di
"dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi ELle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a pagina 13 di 38 differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all' "abuso", indagare la condotta arbitraria, contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse ELl'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi EL margine di profitto altrui. Ciò premesso, valutando gli aspetti indiziari ricostruiti dalla parte attrice, quale espressione EL citato abuso di dipendenza economica, può rilevarsi, avuto riguardo alla documentazione agli atti, che anche la domanda in esame non possa dirsi fondata e vada rigettata.
Ciò in quanto risulta documentazione agli atti dalla quale si evince che proprio la dopo CP_4 CP_8
Con avere sottolineato di intrattenere rapporti commerciali con la società EL gruppo da oltre Parte_5
25 anni, già affidataria per un conto anticipi, abbia richiesto di poter cedere anche il credito derivante dal contratto in favore ELla detta società, instando per una specifica autorizzazione in tale senso. Vi è agli atti, poi,
documentazione EL 29-4-2009 proveniente dalla di autorizzazione di quanto richiesto in Controparte_1
deroga a quanto previsto dall'art 16 EL contratto regolante i rapporti tra le parti.
Sebbene questo Giudicante non ignori le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 [...]
, che hanno riferito che la era solita vietare la cessione EL credito, ai sensi EL Tes_2 Controparte_1
citato art. 16, consentendola soltanto nei confronti ELla ciò nondimeno la descritta Parte_5
corrispondenza allegata agli atti - ove è proprio la attrice ad instare per la cessione EL credito al detto soggetto
- non preceduta da altra richiesta di cessione EL credito ad altra società, ma anzi supportata dalla premessa di lunga precedente vigenza EL rapporto di collaborazione con la e di un affidamento già in Parte_5
atto, impedisce di trarre le conseguenze indicate dalla attrice in ordine ad un palese condizionamento e pressione in tal senso.
Analogamente, per quanto riguarda la questione EL procacciamento di forniture attraverso il metodo
ELl'E-Procurement, non coglie nel segno la natura indiziaria di tale sistema ai fini di disvelare un rapporto abusivo di dipendenza economica, ove si rifletta, da un lato, sul fatto che il ricorso a questa modalità di fornitura era già prevista in sede contrattuale all'atto ELla gara, laddove i prezzi dei materiali erano legati alla quotazione di riferimento EL momento, e, dall'altro, sul fatto che la Committenza ha, peraltro, in un secondo momento, adeguato taluni prezzi con Atto aggiuntivo a fronte ELla richiesta ELl'Appaltatore, così smentendo pagina 14 di 38 che tale circostanza possa essere stata utilizzata come oggetto di pressione o di condizionamento. Né sufficiente da sola può dirsi, ai fini desiderati dall'attore, la circostanza per la quale la nomina dei Direttori Lavori sia ricaduta su soggetto esterno, imposto dalla attesa la peculiarità ELle lavorazioni oggetto di CP_9
contratto e ELla loro importanza. Infine, quanto all'appartenenza ELla e ELla CP_9 CP_1
Con al gruppo dalla quale sono tuttavia distinte come soggetti, non può rilevare ai fini ELla
[...]
configurazione di un abuso di dipendenza economica, nemmeno ove si rifletta sul fatto che la circostanza per cui l'appaltatore è solito lavorare nel settore di costruzioni e manutenzioni rete gas, essendo soggetto specializzato in tal senso, di per sé stessa non può da sola giustificare un abuso di dipendenza.
Discriminante, ai fini EL rigetto ELla ricostruzione offerta dalla parte attrice, è proprio la ricostruzione offerta dalla citata pronuncia di Cassazione, la quale vede, quale punto qualificante ELla fattispecie,
unitamente alla sussistenza o meno di alternative sul mercato per l'appaltatore - circostanza di cui si potrebbe discutere nella fattispecie de qua - anche “una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse ELl'impresa dominante”. E di tale vessazione volontaria non può dirsi sussistente traccia nel caso che ci occupa.
Restano da esaminare le questioni inerenti alle voci creditorie ancora rivendicate dalla parte attrice nei confronti ELla Committente in relazione a fatture relative a lavori non pagati e in ordine a lavorazioni non ancora fatturate, eppur non pagate. Al proposito vanno prese in considerazione le domande proposte relativamente ai tre contratti in esame, nonché l'ausilio fornito sul punto dal c.t.u. Ing. , le cui Persona_1
considerazioni e il cui esame dei documenti è risultato particolarmente attento e scrupoloso e per questo condivisibile.
Partendo dal contratto concluso per la realizzazione ELl'impianto di IA Del SI, parte attrice ha richiesto:
a) il pagamento ELla somma dovuta per i lavori eseguiti ma non fatturati e non pagati nella misura di 55.831,79
euro, o nella misura maggiore o minore emergente dalla c.t.u., b) il pagamento ELla somma dovuta per i lavori eseguiti fatturati e non fatturati dalla società e soprattutto non pagati, nella misura indicata dalla c.t.u., c) il pagamento ELla somma di 130.401,74 euro dovuta a titolo di mancato utile maturato (pari al 26,5 %
ELl'importo dovuto a termini di contratto) per effetto ELl'illegittima risoluzione ELla Controparte_1
pagina 15 di 38 ovvero nella diversa maggiore o minore misura indicata dal c.t.u., d) il pagamento ELla somma di 21.222.65
pari al 3% ELl'importo fatturato dalla e trattenuto a garanzia dalla committente per CP_4 CP_8
“acquisizione obiettivo”, e) il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute alla fallita, sin dal dovuto e fino al soddisfo, i) il pagamento EL danno subito dalla fallita per effetto ELla maggiore
Cont esposizione debitoria accumulata dalla Meta. nei confronti degli istituti bancari, degli enti previdenziali ed assistenziali e dei fornitori, pari alla somma risultante dallo stato passivo esecutivo EL fallimento.
Procedendo nella ELibazione di tale domanda, utilizzando la documentazione allegata nonché le valutazioni tecniche poste in essere dal c.t.u. Ing. , non è risultato adeguatamente provato il Persona_1
credito vantato da parte attrice, in virtù di carenza di documentazione relativa a pagamenti e lavorazioni nonché a fatturazioni relative ai lavori posti in essere, con la sola eccezione ELl'importo residuo spettante alla per il solo contratto di , nella misura di 4.852,72 euro, dato dalla differenza tra CP_4 CP_8 Controparte_10
gli importi dovuti di 1.174.908,26 euro e gli importi già ricevuti in 1.166.806,89 euro.
A tale somma devono, tuttavia, aggiungersi, in forza di mancata contestazione, le somme indicate dalla parte attrice nella propria domanda, ovvero: per il in 55.831,79 euro e Parte_6
380.550,40 euro per il e di 432.892,92 euro per il , avendo la Controparte_15 CP_16
convenuta eccepito in modo assolutamente generico l'infondatezza di tale capo di domanda, senza tuttavia,
contestare l'esistenza ELle fatture per un tale ammontare, emesse non pagate, limitandosi nel dettaglio,
piuttosto, a sostenere di avere un proprio credito di gran lunga maggiore in compensazione. Vanno quindi riconosciuti in favore ELl'attrice 869.275,11 euro.
Non altrettanto può dirsi per la lavorazioni relative a fatture non emesse e non pagate, mancando adeguati elementi di supporto in ordine a tali voci di spesa.
Non meritevole è, poi, il riconoscimento ELla percentuale EL 3% a titolo di conseguimento obiettivo, non risultando l'obiettivo raggiunto, né tanto meno la somma richiesta a titolo di mancato utile maturato dalla illegittima risoluzione, discendendo ciò dal rigetto ELla domanda in questione.
Vanno riconosciuti, quindi, in ordine alla domanda di pagamento, gli importi di 4.852,72 euro oltre interessi moratori, ex D. Lgs 231/2002, che alla data ELla redazione ELla perizia EL 17-10-2019 risultavano essere 3.591,52 euro, per un totale di 8.444,24 euro, cui vanno quindi aggiunti gli ulteriori interessi, nonché
869.275,11 euro oltre interessi ex D. Lgs 231/2003.
pagina 16 di 38 Al proposito, tuttavia, deve considerarsi che la ha proposto eccezione Controparte_1
riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa vantata dalla parte attrice, chiedendo il riconoscimento a sua volta, per l'ipotesi di accoglimento ELla domanda attorea, ELle seguenti voci:
1) per il contratto di IA EL SI: a) valorizzazione ELla penale in applicazione ELl'art.
6.2 EL
Capitolato Generale d'appalto (33.357,41 euro); b) valorizzazione EL maggior danno prodotto a seguito EL
riappalto ELle opere di completamento EL progetto a condizioni più sfavorevoli per la Committente, ovvero
188.845,58 euro quale differenza tra l'importo per i lavori di completamento netti EL nuovo appalto come da computo metrico redatto dalla DL di euro 1.208.844,34 euro e l'importo per i lavori di completamento netti alle condizioni contrattuali originariamente risolte ovvero 1.019,988,76 euro;
c) mancata realizzazione ELla
cartografia informatizzata ELle lavorazioni eseguite dall'appaltatore: euro 7.604,76; d) oneri per la mancata realizzazione di prove di tenuta ELle tubazioni posate e ripristini necessari alla messa in sicurezza dei cantieri:
Euro 44.106,13; e) oneri sostenuti per materiali acquistati con sistema di E-procurement dall'appaltatore non pagati: euro 83.590,55, f) mancato incasso contributi allacciamento EL , euro 5.194,80, per Parte_6
totali 362.699,42 che, a volerli compensare con i pagamenti vantati in forza di fatture emesse (55.831,80 euro),
lascerebbero residuare un credito in favore ELla convenuta di 306.867,62.
2) per il contratto di e di : a) valorizzazione ELla penale in applicazione Controparte_11 Controparte_10
ELl'art.
6.2 EL Capitolato Generale d'appalto (96.166,26 euro per e 126.623,38 per CP_16 [...]
); b) valorizzazione EL maggior danno prodotto a seguito EL riappalto ELle opere di Controparte_15
completamento EL progetto a condizioni più sfavorevoli per la Committente, ovvero 145.777,23 euro per il e 182.199,63 euro per il;
c) mancata realizzazione ELla cartografia CP_16 CP_15
informatizzata ELle lavorazioni eseguite dall'appaltatore: euro 6.542,03 euro per il Comune di e 7.329,15 CP_4
CP_1 per il Comune di;
d) oneri sostenuti dalla Committente a valle ELla risoluzione contrattuale per ripristini necessari alla messa in sicurezza dei cantieri: euro 1.125,00 per il Comune di e 2.719,00 euro per il CP_4
Comune di Piano;
e) oneri per la mancata realizzazione di prove di tenuta ELle tubazioni posate e ripristini necessari alla messa in sicurezza dei cantieri: Euro 29.871,96 per il Comune di e 45.994,25 per il Comune CP_4
CP_1 di;
f) penali per mancata consegna di cartografia informatizzata: 1.300,00 euro per e CP_16
1.300,00 euro per;
g) mancato incasso contributi di allacciamento: 6.792,94 euro per CP_15 CP_12
e 3.102,40 euro per;
h) oneri sostenuti per materiali acquistati con sistema di E- CP_10 CP_15
pagina 17 di 38 procurement dall'appaltatore non pagati: euro 64.611,16; i) mancato pagamento dei dipendenti: 53.259,39
euro, per totali 7774,973,91 che a volerli compensare con i pagamenti vantati in forza di fatture emesse
(39.903,84 euro), lascerebbero residuare un credito in favore ELla convenuta di 375.019,85 euro.
Non può discutersi in ordine alla ammissibilità nei confronti EL Fallimento ELl'eccezione riconvenzionale proposta, trovando l'eccezione di compensazione ingresso nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare per l'accertamento di un proprio credito e la relativa condanna, come ribadito dalla Suprema
Corte nella pronuncia n. 32940/2017 ove è stabilito che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito EL fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento EL passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento ELl'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”.
Pertanto, una volta accertato il diritto di parte attrice nella indicata misura di 869.275,11 euro, oltre interessi legali ex art. 231/2003, nonché 8.444,24 euro, oltre gli ulteriori interessi ex D. Lgs 2312003 dal 17-10-
2019 sulla somma di 4.852,72 euro, deve procedersi alla ELibazione in ordine alla eccezione riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, e precisata nei limiti di quanto sopra esposto. Procedendo, nella ricostruzione,
avvalendosi ELla dettagliata ed analitica ricostruzione offerta dal c.t.u. Ing. avuto riguardo alle Persona_1
varie voci eccepite in compensazione, condividendosi in buona parte le motivazioni in esso contenute, deve riconoscersi:
a) per il , in applicazione ELla penale articolo 6.2. EL capitolato di appalto, la Controparte_15
somma di 126.623,42 euro, nonché a titolo di oneri per il ripristino ELla messa in sicurezza l'importo di
2.719,41 euro, di oneri per le prove di tenuta ELle tubazioni 45.994,25 euro, 1.300,00 euro per il ritardo nella consegna ELla cartografia informatizzata, per un totale di 176.637,08 euro;
b) per il , in applicazione ELla penale articolo 6.2. EL capitolato di appalto, la somma di CP_16
28.536,20 euro nonché, a titolo di oneri per il ripristino ELla messa in sicurezza, l'importo di 2.719,41, di oneri per le prove di tenuta ELle tubazioni 44.106,13 euro, 1.300,00 euro per il ritardo nella consegna ELla
cartografia informatizzata, per un totale di 73.942,33 euro;
pagina 18 di 38 c) per il 1.125,00 euro e per il 2.719,00 euro per ripristino CP_16 Controparte_15
necessario alla sicurezza;
d) per entrambi i contratti 64.611,36 euro per i materiali acquistati dall'appaltatore e non pagati ai fornitori e
53.259,39 euro per il mancato pagamento ai dipendenti;
e) per il , in applicazione ELla penale articolo 6.2. EL capitolato di appalto, la Parte_6
somma di 28.536,20 euro nonché, a titolo di oneri per il ripristino ELla messa in sicurezza, l'importo di
2.719,41 euro, di oneri per le prove di tenuta ELle tubazioni 44.106,13 euro, 1.300, 00 euro per il ritardo nella consegna ELla cartografia informatizzata, per un totale di 73.942,33 euro;
f) per la mancata realizzazione ELle cartografie informatizzate: 6.542,03 euro per il , 7.329,15 CP_16
euro per il , 7.604,96 euro per il dovute in applicazione ELla CP_15 Parte_6
penale;
g) Contributi di allacciamento per gli importi di 5.194,80 euro per il , 6.792,94 Parte_6
euro per il e 3.102,40 euro per il , come da documentazione affoliata ai CP_16 CP_12 CP_11
numeri 16, 39 e 40.
Vanno anche riconosciuti, malgrado non siano stati considerati dal c.t.u. 27.758,74 euro per oneri sostenuti per materiali acquistati con il sistema E-Procurement, risultando agli atti una diffida EL 25-2-2011,
successiva alle risoluzione EL 18-11-2010, che testimonia che tali importi non sono stati stornati.
Infine, conviene, in linea di principio, questo Giudicante con la legittimità ELla richiesta avanzata da parte convenuta in ordine al diritto al risarcimento EL danno, escluso dalla ricostruzione EL c.t.u., avente ad oggetto il maggior costo ELle opere da parte di impresa appaltatrice nominata in sostituzione EL contraente originario. Tale importo risulta quantificato dalla convenuta in misura di 145.777,23 euro per il CP_16
ed in 182.199,63 euro per il , nonché di 188.845,58 euro, somme che rappresenterebbero
[...] CP_15
la differenza tra l'originario prezzo ELl'appalto e quello concordato con altra Impresa dopo la risoluzione EL
contratto. Parte convenuta fa discendere tale computo dalla documentazione allegata ai numeri 25 e 26 ELla
produzione relativa al contratto di IA EL SI e dalla documentazione allegata ai numeri 35 ELla
produzione allegata all'altra procedura che, tuttavia, non offre un riscontro chiaro ed inequivoco in ordine alla differenza dei costi complessivi relativi alle opere da ultimarsi offrendo soltanto, e solo per quanto riguarda il contratto di IA EL SI, il computo metrico estimativo dei lavori di completamento.
pagina 19 di 38 Procedendo iniziando dal contratto di IA EL SI, si osserva che, pur risultando agli atti il contratto concluso tra le parti in data 18-4-2007, ove risulta concordato il prezzo 834.677,00 euro, risulta dato acquisito che vi siano stati accordi aggiuntivi soprattutto nella forma di concordamento di nuovi prezzi, senza che sia possibile, dagli atti a disposizione EL processo, comprendere con esattezza quale sia il prezzo definitivo dei lavori e quanti di essi siano stati eseguiti. Mancando tale base di calcolo, indispensabile per valutare i prezzi di partenza, e mancando anche un chiaro riferimento analitico alla parte ELle lavorazioni che risultano effettuate, la presenza agli atti EL solo computo metrico estimativo dei lavori di completamento non può offrire un sufficiente dato ai fini EL calcolo ELle differenze di prezzo, che la parte convenuta vuole vedersi riconosciute come voci di danno.
La presenza agli atti dei quadri riepilogativi finali alla data ELla risoluzione non aiuta in tal senso, attesa la necessità ELle dette basi di calcolo.
CP_1
Analogamente per gli altri contratti conclusi con il Comune di e con il , non CP_16
accompagnandosi al dato relativo al costo dei lavori originari, previsto in contratto, un dato chiaro ed esaustivo dei lavori aggiuntivi, e EL nuovo concordamento di taluni prezzi, da utilizzarsi come base di calcolo ELle
lavorazioni intervenute, ai fini di una esatta comparazione con i lavori da effettuarsi che nemmeno risultano oggetto di un apposito e dettagliato computo metrico. Pertanto, attesa la carenza di adeguato supporto probatorio, la domanda proposta in ordine a tale voce di danno, in quanto eccedente la misura EL 10 % EL
valore presunto EL lavoro non eseguito, di cui all'art.
6.2. EL Capitolato Generale di Appalto, pur ammissibile e fondata in linea di principio, non risulta…provata, non meritando accoglimento, non potendosi utilizzare,
perché non tempestivamente depositate, le 18 cartelle consegnate in visione al c.t.u. in sede peritale e non potendosi accettare le somme conclusivamente indicate dalla convenuta senza adeguata rappresentazione di calcoli. Alla luce di tali riscontri, l'eccezione riconvenzionale può essere accolta fino all'ammontare di
510.561,51 euro.
Detraendo tale somma dalla somma riconosciuta all'attrice in complessivi 869.275,11 euro, oltre interessi ex art. 231/2003, nonché 8.444,24 euro, oltre gli ulteriori interessi ex D.lgs. 231/2003 dal 17-10-2019
sulla somma di 4.852,72 euro, la domanda di parte attrice merita accoglimento nella misura di 358.713,60 euro,
oltre interessi ex D.lgs. 231/2003, nonché 8.444,24 euro, oltre gli ulteriori interessi ex D.lgs. 231/2003 dal 17-
10-2019 sulla somma di 4.852,72 euro”.
pagina 20 di 38 §§§§§§
Con atto notificato il 20.05.2021 ed iscritto a ruolo il 26.05.2021 la ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 04.10.2021 e chiedendo a questa Corte, previa sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla decisione impugnata, di riformarla accertando che nulla è dovuto al . con conseguente rigetto di tutte le domande Parte_2 Controparte_8
proposte in primo grado da parte attrice, vittoria ELle spese dei due gradi di giudizio ed integrale ristoro ELle
spese di c.t.u.
Con comparsa depositata il 14.09.2021 si è tempestivamente costituito in giudizio il Parte_2
chiedendo il rigetto EL gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale.
[...] CP_5
La causa, rigettata l'istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla sentenza impugnata ed acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi ELl'art 281 sexies cpc concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere EL quale si provvede al deposito ELla presente sentenza.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la appellante principale, lamenta l'erronea Parte_1
applicazione EL principio di non contestazione sulla cui scorta il tribunale ha ritenuto dovuto al Parte_2
'importo totale di € 869.275,11 di cui € 55.831,79 per il lavori eseguiti nel Comune di IA EL
[...] CP_8
SI, € 380.550,40 per i lavori eseguiti nel Comune di e € 432.892,92 per i lavori eseguiti Controparte_11
nel Comune di . Controparte_10
Deduce in particolare la che, in forza ELl'art. 115 c.p.c., possono ritenersi non contestati - e perciò Pt_1
provati - i fatti espressamente ammessi dalla controparte, quelli su cui la stessa ha mantenuto il silenzio e quelli la cui negazione risulta incompatibile con le difese spiegate. Il presupposto logico ELl'operatività EL principio di non contestazione è poi rappresentato dalla puntuale allegazione dei fatti di causa, rispetto ai quali il convenuto è tenuto a prendere posizione, da opera di chi intende giovarsi EL richiamato principio.
Nel caso di specie, prosegue l'appellante, era onere EL fallimento allegare in modo puntuale e circostanziato i fatti posti a base ELla sua pretesa di pagamento, ossia la sussistenza di crediti ELl'appaltatore originati da singole fatture emesse nei confronti ELla e dalla ma rimaste impagate. CP_1 CP_9
Nelle citazioni con cui si è dato ingresso ai due giudizi riuniti, e nei successivi atti di causa, la curatela pagina 21 di 38 fallimentare non ha invece operato alcun richiamo alle fatture rimaste insolute, non indicando il loro numero, il loro importo, etc., e nemmeno le ha prodotte in giudizio limitandosi ad indicare nelle proprie conclusioni degli importi arbitrariamente individuati.
Tale carenza sul piano ELl'allegazione avrebbe nei fatti impedito a parte convenuta di procedere ad una contestazione precisa e circostanziata ELla pretesa attorea che, deduce la comunque è stata Parte_1
formulata. Ciò in quanto la prima e la poi, nei loro atti difensivi, non hanno ammesso CP_1 Pt_1
l'esistenza di fatture non pagate per gli importi richiesti né sono rimaste silente né hanno impostato la difesa su circostanze o argomenti incompatibili con il disconoscimento ELla circostanza medesima ma, al contrario,
hanno contrastato le pur generiche allegazioni ELl'attore in merito al credito originato da presunte fatture emesse nella vigenza dei tre contratti di appalto ed asseritamente non onorate dalle committenti.
Si evidenzia, al riguardo, come alle pagine 21 e 22 ELla comparsa di risposta depositata nel giudizio n.
28882/2014 R.G., relativo all'appalto per metanizzare il , la Parte_6 CP_1
scriveva: “Altrettanto prive di pregio, e dunque da rigettarsi, sono le seguenti domande ELl'Appaltatore,
formulate per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga di non riqualificare l'appalto in senso pubblico (cfr. paragrafi e1), e2) ed e3) ELle conclusioni in calce all'atto di citazione, pp. 24-25): i) “al pagamento ELla somma dovuta per i lavori eseguiti, fatturati e non pagati dalla committente nella misura di € 55.831,79 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'invocata CTU quantificherà” in quanto, come si è dimostrato, la Committente
vanta un credito ben più consistente nei confronti ELl'Appaltatore, con il quale ogni eventuale credito di quest'ultimo andrebbe in ogni caso compensato”. Identica dicitura era poi contenuta nelle pagine 29, 30, 31 e 32
ELla comparsa di risposta depositata nel giudizio n. 28883/2014 R.G., relativo ai contratti per la CP_9
metanizzazione dei Comuni di e di Meta, con cui venivano contestate le pretese di € Controparte_11
432.892,92 e di € 380.550,40 avanzate dal fallimento ELla CP_4 CP_8
A riprova ELl'operata contestazione, vengono infine riportati degli ulteriori passi contenuti nelle tre memorie ex art. ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nei giudizi riuniti, nelle note autorizzate depositate da il 29.11.2017, nella comparsa conclusionale e ELla memoria di replica. Parte_1
Resiste il . il quale sostiene che la prova dei lavori eseguiti dalla società Parte_2 CP_8
attualmente in stato di decozione emerge dagli atti di causa, essendo stati prodotti gli stati di consistenza finale
ELle opere, provenienti dalla stessa committenza, e che ad essere carente è piuttosto la prova dei pagamenti pagina 22 di 38 effettuati in corso d'opera dalle società appaltatrici.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato in quanto, a prescindere dall'applicazione EL principio di non contestazione e dalla mancata prova ELla fatturazione ELle somme reclamate dal , sono le stesse CP_4
regole in tema di distribuzione ELl'onere ELla prova a giustificare l'accoglimento ELla domanda ELla Curatela
fallimentare volta ad ottenere il pagamento EL corrispettivo residuo dei lavori eseguiti dalla er conto CP_4 CP_8
ELla e ELla . CP_1 CP_9
In corso di causa sono stati infatti prodotti gli stati di consistenza finale ELle opere redatti per conto ELle
stesse società committenti dai due direttori dei lavori nominati, ossia dall'ing. e dall'ing. Persona_2
. Persona_3
Iniziando dal , lo stato di consistenza al 30.09.2010 redatto dall'ing. Controparte_15 Per_2
indica un importo finale dei lavori realizzati pari a € 668.249,23 mentre nulla è riportato con riferimento ai pagamenti già effettuati per cui il c.t.u. nominato in prime cure non ha potuto individuare il credito tuttora vantato dalla ffermando testualmente quanto segue: CP_4 CP_8
“Tale costo non è presente nella documentazione…in quanto non vi sono…né certificati di pagamento né
documentazioni amministrative giustificative e lo stesso Direttore dei Lavori ing. , nell'allegato Persona_2
n. 14 EL fascicolo presente in atti, nel documento denominato “Quadro Riepilogativo allo Stato finale”,
indica…“N.B.: Da detto importo vanno detratti tutti gli acconti corrisposti dalla Committente in corso d'opera”
ad avallare come lo stesso non sia a conoscenza di quanto la Committente avesse versato all'Appaltatore alla data EL 30/09/2010. Nel corso degli accessi, infatti, ho più volte chiesto i certificati di pagamento ed i relativi bonifici e/o versamenti effettuati in modo da calcolarmi, per differenza, se l'Appaltatore vantasse un credito e/o un debito, ma nulla, né dall'attore né dal convenuto, mi è stato mai consegnato” (così a pag. 40 ELla ctu).
Appare a questo punto evidente come, a fronte ELla prova ELl'esecuzione di lavori per € 668.249,23 - e
ELla richiesta ELla curatela fallimentare di ricevere in relazione ai lavori realizzati a la somma Controparte_11
non pagata di € 380.550,40, incombeva sulla l'onere non assolto di dimostrare il pagamento totale o Pt_1
parziale ELl'importo contabilizzato dal D.L. trattandosi di fatto estintivo ELl'obbligazione rispetto al quale opera la previsione di cui all'art. 2697 co. 2 c.c.
Lo stesso è a dirsi per quel che concerne i lavori eseguiti nel Comune di il cui importo Controparte_10
pagina 23 di 38 finale netto, risultante dallo stato di consistenza al 18.11.2010 redatto dal D.L. ing. è di € Persona_3
703.770,05 con conseguente onere ELla di provare l'avvenuta corresponsione ELl'importo di € Parte_1
432.892,92 reclamato dalla Curatela Fallimentare.
Identica, infine, è la situazione per quel che concerne i lavori eseguiti nel Comune di IA EL SI
in quanto lo stato di consistenza al 30.06.2010 redatto dal D.L. ing. indica un importo finale dei Persona_2
lavori realizzati pari a € 549.315,40 mentre nulla è riportato in riferimento ai pagamenti già effettuati con la conseguenza che il c.t.u. non è stato in grado di quantificare il credito ELla affermando, ancora una CP_4 CP_8
volta, che: “Tale costo non è presente nella documentazione…in quanto non vi sono allegati…né certificati di pagamento né documentazioni amministrative giustificative e lo stesso Direttore dei Lavori ing. , Persona_2
nell'allegato n. 15 EL fascicolo presente in atti, nel documento denominato “Quadro Riepilogativo allo Stato
finale”, indica…“N.B.: Da detto importo vanno detratti tutti gli acconti corrisposti dalla Committente in corso d'opera” ad avallare come lo stesso non sia a conoscenza di quanto la Committente avesse versato all'Appaltatore almeno alla data EL 30/06/2010…Nel corso degli accessi, infatti, ho più volte chiesto i certificati di pagamento ed i relativi bonifici e/o versamenti effettuati in modo da calcolarmi, per differenza, se l'Appaltatore vantasse un credito e/o un debito, ma nulla, né dall'attore né dal convenuto, mi è stato mai consegnato” (così a pag. 44-45 ELla c.t.u.).
Gli “Atti aggiuntivi” ai contratti di appalto sottoscritti tra la e le società committenti in data CP_4 CP_8
17.06.10, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non provano poi in alcun modo che non vi erano a quella data posizioni debitorie di e di nei confronti ELl'impresa appaltatrice la quale, con CP_1 CP_9
dichiarazione a cui viene erroneamente attribuita efficacia di quietanza e di transazione estintiva di ogni sua pretesa, all'art. 8 dichiarava: “L'Appaltatore riconosce validi ed esaustivi i riconoscimenti in suo favore di cui agli articoli che precedono e con la sottoscrizione EL presente atto si ritiene soddisfatto di ogni sua richiesta, a qualsiasi titolo, sino ad oggi formulata e, conseguentemente, dichiara che con i suddetti riconoscimenti non avrà null'altro a pretendere per le lavorazioni già effettuate e per quelle da farsi”.
Tale dichiarazione va infatti correlata ai contenuti di quell'atto aggiuntivo con cui, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 10 EL contratto originario in tema di invariabilità dei prezzi, ed al solo fine “di venire incontro alle richieste ELl'Appaltatore motivate dall'andamento anomalo EL prezzo di mercato dei materiali in acciaio”, venivano concordati “de futuro” dei nuovi prezzi per la fornitura di tubazioni in acciaio e annessi.
pagina 24 di 38 Non è inoltre vero che il abbia riconosciuto che i crediti per cui è controversia furono ceduti CP_4
dalla soggetti terzi. CP_4 CP_8
La curatela, nei propri scritti difensivi, tratta infatti ELl'obbligo “de facto” imposto dalla committenza alla i rivolgersi alla per la cessione dei propri crediti al solo fine di supportare la CP_4 CP_8 Parte_5
tesi di una vessazione perpetrata ai danni ELla società fallita, abusando ELla sua posizione di dipendenza economica, ma mai ha affermato e tanto meno è dimostrato che i crediti azionati in questa sede furono ceduti alla con conseguente perdita di legittimazione ELl'appaltatore alla loro riscossione. Parte_5
Quanto, infine, alla condanna di al pagamento di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 è Pt_1
infondata la doglianza ELl'opponente secondo cui, in assenza di fatture e dei relativi termini di scadenza,
sarebbe impossibile procedere al loro computo. L'art. 4 co. 1 lett. b) D.lgs. cit., qualora non sia nota la data di ricevimento ELla fattura o ELla “richiesta equivalente di pagamento”, prevede infatti ugualmente un termine automatico di decorrenza degli interessi (individuato in trenta giorni “dalla data di prestazione dei servizi”) e,
qualora anche tale data non sia nota, la spettanza dei cd. interessi commerciali deve ritenersi comunque ancorata alla data di proposizione ELla domanda giudiziale vuoi alla luce di quanto previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c., vuoi perché la domanda rappresenta comunque una “richiesta equivalente di pagamento”. Questa, d'altro canto, è
l'interpretazione ELla decisione impugnata data dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4357/2025 EL
05.05.2025 che, decidendo la causa di opposizione a precetto proposta da ha ritenuto che il Parte_1
fallimento precettante “abbia indebitamente calcolato gli interessi dovuti facendoli decorrere dal 18.11.2010,
nonostante il titolo esecutivo non contenga alcuna precisazione relativa alla decorrenza degli stessi” ed ha affermato che, in assenza di diverse indicazioni, il riconoscimento degli interessi ex artt. 4 e 5 D. lgs. n.
231/2002 deve intendersi avvenuto con decorrenza dalla data ELla domanda giudiziale.
Era dunque eventualmente il fallimento ELla doversi dolere di tale statuizione reclamando la CP_4 CP_8
spettanza degli interessi commerciali da una data anteriore rispetto a quella di proposizione ELla domanda.
§§§§§§
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta l'erronea determinazione ELl'ammontare dei crediti opposti in compensazione da parte di che discenderebbe da un lato dal mancato Parte_1
riconoscimento EL cd. “danno da riappalto” e, d'altro lato, da un errore di calcolo nei conteggi effettuati.
Con riguardo alla prima di tali doglianze, si deduce che a torto il giudice di primo grado ha ritenuto privo pagina 25 di 38 di un adeguato supporto probatorio il danno rappresentato dal “maggior costo” che la e la CP_1 CP_9
hanno sostenuto per la remunerazione ELl'impresa appaltatrice nominata in sostituzione ELla a CP_4 CP_8
seguito ELla risoluzione dei contratti originariamente conclusi.
Tale danno, costituito dalla differenza tra il corrispettivo originario ELl'appalto e quello concordato con l'impresa nominata in sostituzione, doveva invece ritenersi provato nel suo ammontare in quanto il CP_4
non ha specificamente contestato gli importi indicati dalla parte convenuta nelle comparse di risposta e nei documenti depositati né ha prodotto in giudizio documenti a confutazione ELle allegazioni ELla convenuta.
Meta. on dava inoltre riscontro alle lettere inviatele il 25.05.2011 con cui , dopo la risoluzione CP_8 CP_9
dei contratti di appalto, le comunicava le proprie richieste economiche ricollegabili ai danni patiti tra cui il danno
CP_1 da riappalto di € 145.777,23, relativo al Comune di e di € 182.199,63 per il Comune di . CP_4
Neppure il consulente tecnico di parte attrice, dr. , durante le operazioni peritali svoltesi in Per_4
primo grado aveva poi avanzato contestazioni in merito ai conteggi elaborati dal c.t.p. di parte convenuta, ing.
, aventi ad oggetto le eccezioni di compensazione formulate dalla convenuta. Persona_5
Le tabelle di conto relative alle eccezioni di compensazione formulate dalla convenuta venivano infine acquisite dal c.t.u. il quale, pur non riconoscendo le somme quantificate a titolo di danno da “riappalto” per una valutazione di ordine giuridico non di sua competenza, non evidenziava alcuna anomalia o inesattezza negli elementi utilizzati per la quantificazione di tale voce di danno.
§§§§§§
Anche tale doglianza non può essere condivisa. Il giudice di primo grado ha infatti correttamente osservato che, pur essendo stati prodotti i contratti di appalto stipulati con da cui può evincersi il CP_4 CP_8
prezzo originariamente pattuito per l'esecuzione ELle commesse, risulta ugualmente documentato che vi sono stati degli accordi aggiuntivi - nella forma di concordamento di nuovi prezzi - senza che sia perciò possibile comprendere con esattezza, dagli atti a disposizione EL processo, quale sia il prezzo definitivo dei lavori appaltato. Tanto, rileva questa Corte, a maggior ragione se si considera che gli appalti in questione sono “a misura” sicché, non essendo stati portati a termini dalla Mer, non è dato stabilire la misura dal risparmio CP_4
che la committenza avrebbe realizzato in ipotesi di mancato “riappalto” avendo il prezzo indicato in contratto valore solo indicativo.
È pertanto condivisibile la conclusione EL tribunale secondo cui, non accompagnandosi al dato relativo al pagina 26 di 38 costo dei lavori originari un dato altrettanto chiaro relativo all'incremento di detti costi che il concordamento di nuovi prezzi ha determinato, mancano sufficienti elementi ai fini EL calcolo ELle differenze di prezzo che la vuole vedersi riconosciute come “danno da riappalto”. Pt_1
È d'altro canto evidente come, a fronte di un rapporto intercorso con un'impresa terza, nessuna rilevanza possa attribuirsi a pretesi comportamenti di “non contestazione” ELl'esistenza di un danno da riappalto e EL suo ammontare.
§§§§§§
È invece fondato quanto dedotto in merito all'esistenza di un refuso incorso nel riportare in sentenza l'importo relativo alla penale spettante alla ai sensi ELl'art.
6.2 EL Capitolato Generale di Appalto Parte_1
in riferimento al contratto di appalto per la metanizzazione EL Comune di . Controparte_10
Il tribunale ha infatti riconosciuto a tale titolo la somma di € 28.536,20 (cfr. pagina 16 ELla sentenza)
mentre il c.t.u., in riferimento a tale contratto, ha accertato la spettanza, in applicazione ELla penale,
ELl'importo di € 99.979,79, come emerge dal prospetto di riepilogo riportato a pagina 99 ELla relazione tecnica d'ufficio, avente ad oggetto le voci di danno accertate dal consulente per il contratto di appalto relativo al comune di . Controparte_10
È d'altro canto evidente che si tratti di un mero refuso poiché l'importo di € 28.536,20 che viene riportato in sentenza dal tribunale, al pari ELle altre somme indicate come spettanti alla in riferimento alla Pt_1
metanizzazione EL corrispondono esattamente agli importi che il consulente d'ufficio ha CP_16
invece individuato come dovuti all'appellante in relazione al contratto di IA EL SI, come chiaramente emerge dal prospetto di riepilogo riportato dall'Ing. a pagina 101 ELla relazione tecnica Per_1
d'ufficio ed anche dal riepilogo ELle voci di danno riferite al Contratto di IA EL SI riportato dallo stesso Giudice a pagina 16 ELla sentenza sotto la lettera e).
Ovviando a tale refuso, sono dunque dovuti alla , per il contratto di , complessivi € Pt_1 Controparte_10
132.223,02 di cui € 99.979,79 in applicazione ELla penale prevista dall'art.
6.2 EL capitolato generale d'appalto,
€ 1.125,27 a titolo di oneri per il ripristino ELla messa in sicurezza, € 29.871,96 per le prove di tenuta ELle
tubazioni posate dall'appaltatore prima ELla risoluzione contrattuale ed € 1.300,00 per la ritardata consegna
ELla cartografia informatizzata.
Con riferimento alle medesime voci, per quel che concerne il , è ancora Controparte_15
pagina 27 di 38 dovuto l'importo correttamente riportato in sentenza di complessivi € 176.637,08 (€ 126.623,42 per la penale ex art.
6.2 capitolato generale di appalto, € 2.719,41 per oneri ripristino messa in sicurezza, € 45.994,25 per prove di tenuta ELle tubazioni posate prima ELla risoluzione e € 1.300,00 per la ritardata consegna ELla cartografia informatizzata) e per il quello di € 73.942,33 (€ 28.536,20 per la penale ex art. Parte_6
6.2 capitolato generale di appalto, € 44.106,13 per le prove di tenuta ELle tubazioni ed € 1.300,00 per ritardata consegna ELla cartografia informatizzata) per un totale complessivo riferibile ai tre contratti di appalto di €
382.802,43.
In base a quanto stabilito dal Tribunale di Napoli vanno inoltre riconosciuti, in riferimento ai contratti di
CP_1 appalto relativi ai comuni di e , € 64.611,36 per i materiali acquistati dall'appaltatore ma Controparte_10
pagati dalla committenza ai fornitori ed € 53.259,39 per mancato pagamento ai dipendenti da parte
ELl'appaltatore per un importo totale di € 117.870,75.
Il tribunale, con riferimento al contratto di appalto relativo al Comune di IA EL SI, ha ancora
Cont riconosciuto € 27.758,74 per materiali acquistati dalla con il sistema E-Procurement. Per la mancata CP_4
realizzazione ELle cartografie informatizzate, in applicazione ELla relativa penale, sono stati poi riconosciuti €
6.542,03 euro per il € 7.329,15 per il ed € 7.604,96 per il CP_12 CP_10 CP_15 [...]
(in totale € 21.476,14). Parte_6
L'autore ELla sentenza impugnata ha infine ritenuto dovuti alla anche i danni da Parte_1
mancato incasso dei contributi di allacciamento quantificati in € 5.194,80 per il Comune di IA EL
SI, € 6.792,94 per il Comune di ed € 3.102,40 euro per il . CP_4 CP_15
Emendando l'errore materiale in cui è incorso il tribunale, la somma da portare in compensazione non è
dunque di € 510.561,61, come indicato nella sentenza impugnata, bensì di € 564.998,20. Il credito residuo vantato per i lavori eseguiti dall'appaltatore fallito non è perciò di € 358.713,60 ma di € 304.276,91 (€
869.275,11 - € 564.998,20 = € 304.276,91) in aggiunta all'ulteriore somma riconosciuta di euro 8.444,24 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
§§§§§§
Resta da esaminare l'appello incidentale proposto dal . che, con il primo motivo di Controparte_4 CP_8
gravame, lamenta “Violazione e falsa applicazione ELl'art. 1456 c.c.”. Afferma l'appellante che il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento ELl'illegittimità ELla risoluzione unilaterale dei contratti di appalto pagina 28 di 38 operata dalle società committenti ritenendo che, in considerazione ELl'esistenza di una clausola risolutiva espressa, fosse impedito al giudice di valutare la gravità degli inadempimenti contestati che sostanzialmente si risolverebbero nella mancata consegna ELla cartografia informatizzata e in alcuni ritardi sui lavori.
Viene quindi richiamata la sentenza ELla Suprema Corte n. 23868/2015 dalla quale si evincerebbe il principio secondo cui, perché operi la risoluzione EL contratto ex art. 1456 c.c., non è sufficiente che la condotta
EL debitore integri materialmente il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma occorre altresì
valutare se la condotta ELl'obbligato sia stata conforme a buona fede.
Ne conseguirebbe che, quando si è in presenza di una clausola risolutiva espressa, la colpa destinata a determinare la risoluzione non è la stessa che per l'art. 1218 c.c. dà luogo a responsabilità per inadempimento perché essa è caratterizzata anche dall'assenza di buona fede contrattuale e non è perciò esclusa unicamente al ricorrere di una causa non imputabile al debitore che, tradizionalmente, si riassume nel caso fortuito o nella forza maggiore.
La norma sull'inadempimento sarebbe, in altri termini, una norma più rigorosa che richiede una colpa più
lieve rispetto alla norma sulla risoluzione che prevede una specie più grave di colpa connotata anche da carenza di buona fede. Ci potrebbero perciò essere circostanze impreviste che possono determinare un inadempimento,
ma che non assurgono a colpa rilevante ai fini ELla risoluzione, dovendosi escludere che l'obbligato abbia contravvenuto al principio di buona fede. Tale necessaria indagine - prosegue l'appellante incidentale - non è
stata effettuata dal Tribunale il quale si è limitato a rilevare che, in presenza di una clausola risolutiva, la quale impediva la valutazione ELla gravità ELl'inadempimento, la risoluzione era stata legittimamente effettuata.
Viceversa, occorrerebbe aver riguardo alla circostanza che la mancata consegna ELla cartografia informatizzata non è un inadempimento ascrivibile alla he aveva demandato ad una società terza - la CP_4 CP_8
Geocom - il compito di informatizzare la cartografia già consegnata alle committenti in formato cartaceo.
Allo stesso modo occorreva poi considerare che taluni ritardi nei lavori erano ascrivibili alla mancanza di autorizzazioni comunali o, comunque, a lungaggini burocratiche. In mancanza di una volontà ELla i CP_4 CP_8
sottrarsi alle proprie obbligazioni, non era pertanto riscontrabile alcun comportamento EL debitore contrario al principio di buona fede che sovrintende al funzionamento ELla clausola risolutiva espressa. Quanto poi all'addebito relativo al mancato pagamento - da parte di - dei propri fornitori e dipendenti, che CP_4 CP_8
facevano valere le loro pretese nei confronti ELle committenti quali responsabili solidali, la difesa EL Fallimento
pagina 29 di 38 deduce che siffatte condotte non sono suscettibili di assumere rilevanza ai fini ELla clausola risolutiva espressa la quale deve contenere necessariamente la specifica indicazione ELle obbligazioni la cui violazione sarà causa di risoluzione. La clausola risolutiva presente nei contratti per cui è lite non contiene, invece, alcun riferimento a eventuali pendenze economiche ELla società appaltante con terzi soggetti ed a ben vedere - conclude l'appellante - essa ha una tale latitudine da indurre a dubitare ELla sua stessa validità prevedendo, EL tutto genericamente, che l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali costituisce motivo di risoluzione.
In tal modo la clausola, non descrivendo o individuando in nessun modo i contegni inadempienti concretamente idonei a determinare la risoluzione, era pertanto invocabile con riferimento a qualsivoglia inosservanza contrattuale.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. La pronunzia ELla Cassazione n. 23868/2015, al di là
degli equivoci a cui può dar luogo la formulazione ELla massima, non ha infatti inteso affermare in alcun modo che per il legittimo esercizio EL potere di risolvere unilateralmente il contrario non è sufficiente l'inadempimento colposo ELl'obbligo previsto dalla clausola risolutiva espressa ma occorre anche che il debitore sia in mala fede ponendo, in tal modo, un requisito ancor più stringente di quello ELla “non scarsa importanza” ELl'inadempimento richiesto in linea generale per la risoluzione.
Ciò, infatti, equivarrebbe a negare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la clausola con cui le parti convengono che una determinata inadempienza comporti di diritto la risoluzione EL contratto importa l'impossibilità di procedere a valutazione ELla entità ELla inadempienza, non potendo il giudice, in materia riservata alla libera determinazione dei contraenti, sostituirsi alle parti e ritenere quindi la inadempienza troppo lieve per la risoluzione EL contratto laddove le parti hanno manifestato espressamente la loro volontà nel senso che quella inadempienza avesse per effetto la risoluzione (cfr. in termini già cass. n. 470/1982). Allo stesso modo è indubbio che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la colpa si presume ai sensi ELl'art. 1218 c.c. (cfr. cass. n. 11717/2002) e che, in base a quanto stabilito dall'art. 1228 c.c., il debitore risponde anche dei fatti colposi degli ausiliari di cui si avvale per rendere la prestazione.
Ciò che invece la richiamata pronunzia ha inteso affermare è che, in ossequio al canone generale di buona fede, l'inadempimento, per poter condurre alla risoluzione, deve essere effettivo non potendosi accedere a interpretazioni EL tutto formalistiche ELla clausola risolutiva espressa che legittimino condotte abusive e pagina 30 di 38 cavillose EL creditore tese a dare rilevanza a inadempienze solo fittizie.
A riprova di quanto sopra è il caso di riportare per esteso la motivazione di quella pronuncia di legittimità,
ripresa anche da Cass. n. 8282/2023, che così testualmente si è espressa sul punto: “Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale ELla buona fede ed il divieto di abuso EL diritto, preservando l'uno gli interessi ELl'altro.
Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi ELla clausola risolutiva espressa, in particolare, è
necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base EL
dettato normativa come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione ELle
regole di azione per i contraenti in ogni fase EL rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione EL
contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito ELla fattispecie ELl'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia ELl'esistenza ELl'inadempimento, sia EL conseguente legittimo esercizio EL potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa
(ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento).
Dunque, pure in presenza ELla clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti EL rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553); e, se da tale valutazione risulti che la condotta EL debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio ELla buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza ELl'inadempimento tout court e, quindi,
dei presupposti per dichiarare la risoluzione EL contratto.
L'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo EL potere di provocare in via potestativa la risoluzione EL contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo ELla colpa, ma a quello oggettivo ELla condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa - secondo una lettura condotta alla stregua EL canone ELla buona fede - risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio EL diritto di risoluzione da pagina 31 di 38 parte ELl'altro contraente.
È inoltre vero quanto dedotto dall'appellante incidentale in merito al fatto che, per la configurabilità ELla
clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto EL contratto in conseguenza
ELl'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 c.c. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tal caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto e di esso deve essere valutata l'importanza in relazione all'economia EL contratto stesso, non essendo sufficiente la sussistenza
ELla sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa (cfr. ad es. cass. n.
1950 EL 27.01.2009 e cass. n. 32681 EL 12.12.2019).
Ciò che tuttavia l'appellante non considera è che, con gli atti modificativi dei contratti di appalto sottoscritti nel giugno 2010, gli obblighi la cui inadempienza è suscettibile di determinare la risoluzione EL
contratto sono stati specificati ponendosi l'attenzione sull'osservanza EL termine di ultimazione dei lavori che,
in quell'occasione, veniva prorogato stante lo sforamento ELl'originaria tempistica.
L'art. 10 ELl'atto aggiuntivo e modificativo EL contratto di appalto per la metanizzazione EL Comune di
IA EL SI EL 18.04.2007, sottoscritto il 17.06.2010 e che ha previsto l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31.03.2011, ha infatti stabilito quanto segue: “Il cronoprogramma, così come approvato ed autorizzato dalla Committente, sarà verificato, da quest'ultima, con cadenza mensile in relazione all'andamento dei lavori ed al rispetto dei tempi stabiliti in detto cronoprogramma. Il mancato rispetto anche di una sola scadenza indicata nel cronoprogramma che non sia dipesa da forza maggiore e/o da eventi non imputabili all'appaltatore, ad insindacabile giudizio ELla committente, comporterà la decadenza dai benefici concessi con il presente atto, l'immediata risoluzione EL Contratto d'Appalto per inadempienza ELl'Appaltatore, oltre all'applicazione ELle penali e di quanto già contrattualmente stabilito”.
Lo stesso è a dirsi per gli altri due contratti già facenti capo alla come emerge dall'atto aggiuntivo e CP_9
modificativo EL contratto di appalto per la metanizzazione EL Comune di EL 28.01.2008, Controparte_11
sottoscritto il 17.06.2010, che ha stabilito quale termine improrogabile per la fine dei lavori il 23.11.2011 per poi prevedere all'art. 10 che: “Il cronoprogramma di cui al precedente articolo 9, sarà verificato dalla Committente
con cadenza mensile in relazione all'andamento dei lavori, al rispetto dei tempi stabiliti e alla produzione mensile prevista in detto cronoprogramma. Il mancato rispetto EL cronoprogramma che non sia dipeso da forza pagina 32 di 38 maggiore e/o eventi non imputabili all'Appaltatore, ad insindacabile giudizio ELla Committente, comporterà la decadenza dai benefici concessi con il presente atto, l'immediata risoluzione EL Contratto per inadempienza
ELl'appaltatore, oltre all'applicazione ELle penali già contrattualmente previste”.
Non può pertanto dubitarsi EL fatto che inadempienze destinate ad incidere sui tempi di ultimazione dei lavori verificatesi dopo la stipula degli atti aggiuntivi nel giugno EL 2010 (quali sono la mancata consegna ELla
cartografia informatizzata nel termine stabilito EL 31-7-2010, la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n. 4
EL 28-9-2010 per la realizzazione di prove di tenuta ELle tubazioni posate, la mancata ripresa dei lavori per il completamento degli allacciamenti interrati di cui alla nota di contestazione n. 11480 EL 1-10-2010, la mancata ripresa dei lavori di posa in opera ELle tubazioni di trasporto EL gas metano di cui alla lettera n. 12971 ELl'8-
11-2010) legittimino l'applicazione ELla clausola risolutiva espressa non potendosi ritenere contrario a buona fede l'esercizio da parte EL creditore ELla facoltà di determinare in via potestativa la risoluzione EL contratto, a fronte di inadempimenti effettivi che incidono oggettivamente e significativamente sugli interessi ELla
committenza.
Tanto a maggior ragione se si considera il mancato pagamento da parte ELl'appaltatore ELle forniture di materiali e ELle proprie maestranze, venendo in esame ELle condotte omissive oggettivamente in grado di condurre al blocco degli approvvigionamenti e ELle lavorazioni così da porre il committente di fronte all'alternativa tra il farsi carico diretto di tali costi, destinati contrattualmente a gravare sull'impresa, pur di far proseguire i lavori o rassegnarsi alla loro mancata ultimazione nei termini pattuiti.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale deduce che la sentenza impugnata erroneamente non ha riconosciuto la natura pubblicistica dei rapporti di appalto per cui è lite con una motivazione solo apparente in quanto il tribunale si è limitato ad affermare che i contratti in questione sono stati conclusi dalle società committenti in forma privatistica, senza i formalismi tipici dei pubblici sistemi di contrattazione, e che mancano chiare indicazioni di senso opposto da parte ELl'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici.
Deduce l'appellante che l'Autorità di Vigilanza, non avendo a disposizione sufficienti elementi documentali, non ha effettuato alcuna istruttoria sui contratti in esame ma giammai ha affermato o negato la natura pubblica degli appalti per cui è controversia. In assenza di indicazioni da parte ELl'Autorità di Vigilanza -
pagina 33 di 38 che comunque non avrebbero avuto carattere vincolante per il giudice - era dunque dovere EL Tribunale
indagare sulla qualificazione EL contratto, oggetto di una specifica domanda formulata in primo grado dall'attore e rimasta in sostanza elusa.
Osserva inoltre l'appellante come l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pur non avendo potuto approfondire la natura EL rapporto, ha riconosciuto che le committenti sono società controllate direttamente dall' la quale è un'impresa pubblica, in quanto tale assoggettata all'applicazione ELle norme EL CP_13
Codice degli Appalti Pubblici, e, più precisamente, a quelle di cui alla parte III EL D.lgs. 136 EL 2006, vigente all'epoca dei fatti.
§§§§§§
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile difettando l'interesse ad agire, necessario anche ai fini
ELl'impugnazione. Il , infatti, non spiega come e perché la qualificazione come pubblici dei contratti CP_4
in questione possa influire, a posteriori, sulla misura dei corrispettivi spettanti all'impresa appaltatrice.
Ciò ad onta EL fatto che il tribunale ha affrontato espressamente tale punto affermando quanto segue in motivazione: “appare tutto da dimostrare che l'effetto derivante dalla violazione ELla disciplina formale pubblicistica possa sic et simpliciter comportare un vantaggio riqualificatorio in favore ELl'attore, e non piuttosto una sanzione di invalidità ELla contrattazione, non potendo derivare dalla natura pubblica eventualmente affermata il vantaggio economico richiesto ed auspicato dall'attrice, in forza di una mera riqualificazione a posteriori EL contratto”.
Occorre, di conseguenza, fare applicazione EL consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è
inammissibile, per difetto di interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ma che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande ed eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. ad es. cass. n.
5702/2001).
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini ELl'impugnazione, va infatti apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento EL gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (cfr. così cass. n. 1755/2006).
§§§§§§
pagina 34 di 38 Con il terzo e ultimo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta “Violazione e falsa applicazione
ELl'art. 9 L. 192/1998” censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un abuso ELla dipendenza economica consumato dalle committenti in danno
ELla fallita, affermando che tale abuso si configura al ricorrere di una condotta arbitraria e contraria a buona fede, ovvero in presenza di una vessazione intenzionale perpetrata sull'impresa in condizione di soggezione per fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale e che non sono retti da un apprezzabile interesse ELl'impresa dominante mentre di una tale vessazione volontaria non si ravvisa traccia nel caso di specie.
Deduce l'appellante che numerose erano invece le circostanze fattuali sintomatiche ELl'esistenza di tale abuso. Solo in ragione ELla situazione di dipendenza economica in cui si trovava nei confronti ELla
committente e ELla consapevolezza ELl'estrema difficoltà - se non ELl'impossibilità - di reperire diversamente gli appalti necessari a mantenere in vita la società, veva infatti accettato tutte le inique imposizioni CP_4 CP_8
ELla appaltante e cioè:
a) l'obbligo non formalizzato di avvalersi ELla quale esclusiva società di factoring;
b) Parte_5
l'obbligo di avvalersi di fornitori eccessivamente dispendiosi “imposti” dalla appaltante attraverso il sistema cd.
e-procurement che obbligava la fallita ad acquistare i materiali, a prezzi esorbitanti, solo presso le imprese
Cont
“certificate” dal gruppo c) l'obbligo di sottostare ad una direzione dei lavori “esterna”, imposta attraverso l'indicazione EL D.L. da parte ELla committente anziché dall'appaltatore a differenza di quanto normalmente accade, con conseguente aggravio di costi e lungaggini burocratiche;
d) la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente riconosciuta solo in favore ELle committenti e non anche in favore ELla società appaltatrice.
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Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile perché non conforme, dal punto di vista contenutistico, alle previsioni ELl'art. 342 c.p.c.
E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, che non costituisce un novum iudicium, la cognizione EL giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle ELl'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico ELle
prime, non essendo le statuizioni ELla sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, accanto alla parte volitiva, deve essere sempre presente, a pena di pagina 35 di 38 inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto ELl'eventuale acquiescenza ELla
controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice per la qual cosa non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì
necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione ELla sentenza impugnata (cfr.. da ultimo cass. n. 18932/2016 e cass. n. 21566/2017).
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro il motivo in esame. L'appellante si limita infatti a elencare nuovamente gli “indici” ELl'abuso ELla posizione di dipendenza economica individuati in prime cure senza tener conto minimamente conto ELle motivazioni per cui il tribunale non li ha ritenuti esistenti o comunque espressivi di un'arbitraria vessazione consumata ai danni ELl'impresa appaltatrice.
Quanto alla sussistenza di un obbligo non formalizzato di avvalersi ELla per ottenere Parte_5
l'autorizzazione alla cessione dei crediti maturati dall'impresa appaltatrice, il tribunale ha infatti osservato -
senza alcuna replica da parte ELl'appellante - che l'esistenza di una tale prassi è contraddetta dal fatto che nella
“corrispondenza allegata agli atti è proprio l'attrice ad instare per la cessione EL credito al detto soggetto, non preceduta da altra richiesta (n.d.r. non accolta) di cessione EL credito ad altra società, ma anzi supportata dalla premessa di lunga precedente vigenza EL rapporto di collaborazione con la e di un Parte_5
affidamento già in atti, (che) impedisce di trarre le conseguenze indicate dall'attrice in ordine ad un palese condizionamento e pressione in tal senso”.
Quanto poi all'obbligo di avvalersi di fornitori eccessivamente dispendiosi, imposti dall'appaltante attraverso il cd. e-procurement, il tribunale ha osservato (ancora una volta senza alcun rilievo da parte
ELl'appellante) che depone in senso contrario il fatto che “la committenza ha…in un secondo momento adeguato taluni prezzi con Atto aggiuntivo, a fronte ELla richiesta ELl'Appaltatore, così smentendo che tale circostanza possa essere stata utilizzata come oggetto di pressione o di condizionamento”.
Relativamente all'obbligo l'obbligo di sottostare ad una direzione dei lavori “esterna” (a parte il fatto che la regola è proprio questa essendo funzione EL D.L. quella di controllare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte ELl'appaltatore) il tribunale ha poi osservato - senza alcuna smentita - che la scelta in questione non è
espressiva di una vessazione stante la peculiarità e l'importanza ELle lavorazioni contrattuali.
L'attribuzione al solo committente, e non anche all'appaltatore, ELla facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, non è infine sintomatica ELl'abuso di una posizione dominante ma si pone piuttosto in linea con la pagina 36 di 38 natura “fiduciaria” ELl'appalto posto che l'art. 1671 c.c. riconosce al committente, anche in assenza di un inadempimento o di una giusta causa, la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente, anche ad opera iniziata, con il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore ELle spese sostenute, dei lavori eseguiti e EL
mancato guadagno.
§§§§§§
Le spese EL giudizio di appello, attesa la reciproca soccombenza, vengono dichiarate interamente compensate tra le parti. La non può infatti considerarsi nemmeno parzialmente vittoriosa, in ragione Parte_1
ELl'operata emenda ELl'errore di calcolo contenuto nella sentenza impugnata, venendo in esame un mero errore materiale suscettibile di correzione, anche senza ricorrere all'appello, mediante il ricorso all'apposita procedura prevista dagli artt. 287 e ss. c.p.c. e rispetto al quale non è configurabile alcuna soccombenza.
La Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha infatti chiarito che nella procedura di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretta a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere, non è possibile procedere alla liquidazione di spese perché non si configura una situazione di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (così Cass. S.U. n. 29432/2024).
Occorre infine dare atto ELl'applicabilità, a carico tanto ELl'appellante principale quanto ELl'appellante incidentale, ELla sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 la quale ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta tanto l'appello principale proposto dalla quanto l'appello incidentale proposto dal Parte_1
avverso la sentenza EL Tribunale di Napoli n. 2155/2021 pubblicata Parte_2 CP_8
l'08.03.2021 dichiarando le spese processuali interamente compensate tra le parti.
2) Corregge l'errore materiale contenuto nel capo 1) ELla sentenza impugnata, da leggersi come di seguito indicato: “Condanna la al pagamento in favore ELla Curatela fallimentare ELla Meta Parte_1 CP_8
pagina 37 di 38 s.r.l. ELla somma di € 304.276,91, oltre interessi ai sensi EL D. lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, e
ELl'ulteriore importo di € 8.444,24, oltre agli ulteriori interessi ex D. lgs. cit. maturati sulla somma di €
4.852,72 dal 17.10.2019 al saldo”, ordinando la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza da con gli interessi dal pagamento al saldo. Parte_1
3) Dà atto ELl'applicabilità, a carico ELla di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione ELl'appello principale.
4) Dà atto ELl'applicabilità, a carico EL di una sanzione pari al contributo Parte_2 CP_8
unificato dovuto per la proposizione ELl'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 22.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione ELl' dr.ssa Antonella Mauriello CP_17
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