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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11467 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5022/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5022/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Raffaele
RN presso il cui studio è elett.te dom.to in Ischia alla Via Delle Terme nr. 3;
Opponente
E
, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milano, in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., C.F. e per essa P.IVA_1 CP_2
, con sede sociale in Verona alla Via dell'Agricoltura nr. 7, c.f.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fioretti ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Lungotevere Arnaldo da
Brescia 9 pec: Email_1
Opposta contumace
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – fideiussione
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le
- 1 - ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo pec in data 28/02/2022, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9571/2021 (RG n.
27169/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2022, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto di pagare a quest'ultima, in qualità CP_1 di fideiussore della società Holidays Srl, , la somma di euro 257.307,22 oltre interessi e spese, così specificata e determinata nel ricorso monitorio:
<- € 116.431,53= quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza
n. 62030739, acceso in data 03.10.2014 presso l'Agenzia Ischia De Luca della di Ischia, sul quale è stato accordato alla Società Controparte_1 debitrice un affidamento per elasticità di cassa pari ad € 100.000,00, al netto dell'escussione del pegno in Titoli di Stato per nominali € 41.000,00 costituito in favore dell'Istintuto con scrittura del 14.11.2017; (doc.ti 2, 3, 4); - €
108.128,85= quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n.
105003605, acceso in data 13.11.2017 presso la filiale Business Center
Napoli Centro della di Napoli (doc.ti 5, 6); - € 50.747,34= Controparte_1 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 105003665, acceso in data 13.11.2017 presso la filiale Business Center Napoli Centro della di Napoli, al netto degli incassi registrati Controparte_1 dall'escussione della garanzia Mediocredito Centrale S.p.A. (doc.ti 7, 8)>>.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: la nullità delle clausole di cui agli art. 3 e 5 della fidejussione per contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) e conseguente decadenza ex art 1957 c.c.;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010; la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria per non avere la banca prodotto gli estratti conto;
l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a dimostrare il credito azionato;
l'assenza di contratto in forma scritta regolante l'apertura di credito;
- 2 - l'illegittima appostazione di somme per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per carenza di prova scritta e, per l'effetto, revocarlo e, comunque rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione. Nel merito: - accertare e dichiarare, che la clausola di cui all'articolo 5 del contratto di fidejussione, drogatrice dell'art. 1957 cc, è nulla e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla banca per l'effetto del rilascio Parte_2 della fidejussione, essendo ampiamente trascorsi i termini di cui all'art. 1957 cc. In via subordinata, accertare e dichiarare quanto eventualmente dovuto dal sig. per effetto della fidejussione rilasciata alla Parte_1 luce di tutte le eccezioni fatte e che si faranno in relazione alle per i rapporti di cui è causa, la - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta o quantificare la somma dovuta legittimamente come dovesse emergere in corso di giudizio. In ogni caso, condannare la ricorrente
, odierna opposta, alla refusione delle spese processuali in CP_1 favore degli opponenti, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario>>.
, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento emesso dal giudice precedente titolare del fascicolo all'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.9.2022, ove la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.1.2024.
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.11.2025, la causa, all'esito della discussione, è stata riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della disposizione richiamata.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ritiene lo scrivente che la presente causa, giusta il principio della
- 3 - “ragione più liquida”, possa essere decisa sulla base della questione, di merito, che appare di più agevole soluzione, senza la necessità di esaminare previamente altre questioni, anche di rito. (Sotto quest'ultimo aspetto, peraltro, va evidenziato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente appare infondata alla luce del principio di cui a Cass.
26821/2024 che ha ritenuto estraneo all'obbligo di mediazione il contratto di fideiussione anche qualora questo sia sottoscritto a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto bancario tipico).
Come è noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass.
6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Nella fattispecie, pertanto, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, sia in riferimento alla sua titolarità della posizione soggettiva attiva, sia in riferimento alla sussistenza del credito vantato.
Sotto tale ultimo aspetto, che appare assorbente, va rilevato che la parte opposta ha versato in atti, in sede monitoria, l'estratto conto ex art. 50
TUB per ciascuno dei due rapporti di conto posti a fondamento della pretesa creditoria, ma, nel presente giudizio di opposizione (essendo peraltro rimasta contumace), ha omesso di produrre gli estratti conto in serie continua.
Sennonché, è principio pacifico che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento
- 4 - dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione. La produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (Cass. 23313/2018; 21092/2016;
4102/2018), atteso che diversamente, laddove il primo estratto conto prodotto rechi un saldo iniziale a debito del cliente, esso non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustificano l'addebito. Nella fattispecie, del resto, non si pone alcuna questione di applicabilità o meno del saldo zero ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto di dare/avere, atteso che gli estratti conto mancano del tutto.
Né è idonea alla dimostrazione della pretesa creditoria azionata la certificazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in sede monitoria.
Come ribadito dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 29577/2020), ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. che non contenga, come nella presente fattispecie, un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio, una volta effettuata la contestazione dell'opponente circa la pretesa creditoria così avanzata, “si applicherà il noto principio secondo cui l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'articolo 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n.
9695)”.
La Corte ha altresì evidenziato l'inidoneità dell'estratto conto ex art 50
- 5 - t.u.b. all'ottenimento dello stesso decreto ingiuntivo, laddove, nel limitarsi ad una mera indicazione del saldo debitore del conto (senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato) non si sostanzi invece (sempre come nella presente fattispecie) in un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere. Come si legge in motivazione: “...Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere»
(Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935;
Cass. 23 maggio 2017, n. 12936). ... sembra preferibile ritenere che la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”.
D'altronde, posta la contestazione del credito vantato dalla banca da parte dell'opponente, e posto che la mancata produzione degli estratti conto per tutto il periodo del rapporto non ha consentito all'opponente medesimo di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni, nemmeno potrebbe assumere valenza l'argomento secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, ex art. 1832 c.c., renderebbe vincolanti gli estratti conto, atteso il principio pacifico secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Invero, “la decadenza semestrale, prevista dal II
- 6 - co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso
(errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto;
e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass. 21092/2016).
Da quanto sopra, in definitiva, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché, in relazione alla pretesa creditoria in discorso, non
è stata fornita dalla banca la prova dei fatti costitutivi del credito di cui ai contratti di conto corrente posti a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'effettiva attività prestata
(mancanza di fase istruttoria e forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione all'avv. Raffaele RN, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
9571/2021 (RG n. 27169/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data
26.1.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
406,50 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.12.2025 Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5022/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Raffaele
RN presso il cui studio è elett.te dom.to in Ischia alla Via Delle Terme nr. 3;
Opponente
E
, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milano, in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., C.F. e per essa P.IVA_1 CP_2
, con sede sociale in Verona alla Via dell'Agricoltura nr. 7, c.f.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fioretti ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Lungotevere Arnaldo da
Brescia 9 pec: Email_1
Opposta contumace
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – fideiussione
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le
- 1 - ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo pec in data 28/02/2022, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9571/2021 (RG n.
27169/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2022, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto di pagare a quest'ultima, in qualità CP_1 di fideiussore della società Holidays Srl, , la somma di euro 257.307,22 oltre interessi e spese, così specificata e determinata nel ricorso monitorio:
<- € 116.431,53= quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza
n. 62030739, acceso in data 03.10.2014 presso l'Agenzia Ischia De Luca della di Ischia, sul quale è stato accordato alla Società Controparte_1 debitrice un affidamento per elasticità di cassa pari ad € 100.000,00, al netto dell'escussione del pegno in Titoli di Stato per nominali € 41.000,00 costituito in favore dell'Istintuto con scrittura del 14.11.2017; (doc.ti 2, 3, 4); - €
108.128,85= quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n.
105003605, acceso in data 13.11.2017 presso la filiale Business Center
Napoli Centro della di Napoli (doc.ti 5, 6); - € 50.747,34= Controparte_1 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 105003665, acceso in data 13.11.2017 presso la filiale Business Center Napoli Centro della di Napoli, al netto degli incassi registrati Controparte_1 dall'escussione della garanzia Mediocredito Centrale S.p.A. (doc.ti 7, 8)>>.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: la nullità delle clausole di cui agli art. 3 e 5 della fidejussione per contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) e conseguente decadenza ex art 1957 c.c.;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010; la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria per non avere la banca prodotto gli estratti conto;
l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a dimostrare il credito azionato;
l'assenza di contratto in forma scritta regolante l'apertura di credito;
- 2 - l'illegittima appostazione di somme per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per carenza di prova scritta e, per l'effetto, revocarlo e, comunque rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione. Nel merito: - accertare e dichiarare, che la clausola di cui all'articolo 5 del contratto di fidejussione, drogatrice dell'art. 1957 cc, è nulla e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla banca per l'effetto del rilascio Parte_2 della fidejussione, essendo ampiamente trascorsi i termini di cui all'art. 1957 cc. In via subordinata, accertare e dichiarare quanto eventualmente dovuto dal sig. per effetto della fidejussione rilasciata alla Parte_1 luce di tutte le eccezioni fatte e che si faranno in relazione alle per i rapporti di cui è causa, la - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta o quantificare la somma dovuta legittimamente come dovesse emergere in corso di giudizio. In ogni caso, condannare la ricorrente
, odierna opposta, alla refusione delle spese processuali in CP_1 favore degli opponenti, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario>>.
, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento emesso dal giudice precedente titolare del fascicolo all'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.9.2022, ove la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.1.2024.
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.11.2025, la causa, all'esito della discussione, è stata riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della disposizione richiamata.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Ritiene lo scrivente che la presente causa, giusta il principio della
- 3 - “ragione più liquida”, possa essere decisa sulla base della questione, di merito, che appare di più agevole soluzione, senza la necessità di esaminare previamente altre questioni, anche di rito. (Sotto quest'ultimo aspetto, peraltro, va evidenziato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente appare infondata alla luce del principio di cui a Cass.
26821/2024 che ha ritenuto estraneo all'obbligo di mediazione il contratto di fideiussione anche qualora questo sia sottoscritto a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto bancario tipico).
Come è noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass.
6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Nella fattispecie, pertanto, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, sia in riferimento alla sua titolarità della posizione soggettiva attiva, sia in riferimento alla sussistenza del credito vantato.
Sotto tale ultimo aspetto, che appare assorbente, va rilevato che la parte opposta ha versato in atti, in sede monitoria, l'estratto conto ex art. 50
TUB per ciascuno dei due rapporti di conto posti a fondamento della pretesa creditoria, ma, nel presente giudizio di opposizione (essendo peraltro rimasta contumace), ha omesso di produrre gli estratti conto in serie continua.
Sennonché, è principio pacifico che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento
- 4 - dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione. La produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (Cass. 23313/2018; 21092/2016;
4102/2018), atteso che diversamente, laddove il primo estratto conto prodotto rechi un saldo iniziale a debito del cliente, esso non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustificano l'addebito. Nella fattispecie, del resto, non si pone alcuna questione di applicabilità o meno del saldo zero ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto di dare/avere, atteso che gli estratti conto mancano del tutto.
Né è idonea alla dimostrazione della pretesa creditoria azionata la certificazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in sede monitoria.
Come ribadito dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 29577/2020), ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. che non contenga, come nella presente fattispecie, un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio, una volta effettuata la contestazione dell'opponente circa la pretesa creditoria così avanzata, “si applicherà il noto principio secondo cui l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'articolo 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n.
9695)”.
La Corte ha altresì evidenziato l'inidoneità dell'estratto conto ex art 50
- 5 - t.u.b. all'ottenimento dello stesso decreto ingiuntivo, laddove, nel limitarsi ad una mera indicazione del saldo debitore del conto (senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato) non si sostanzi invece (sempre come nella presente fattispecie) in un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere. Come si legge in motivazione: “...Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere»
(Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935;
Cass. 23 maggio 2017, n. 12936). ... sembra preferibile ritenere che la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”.
D'altronde, posta la contestazione del credito vantato dalla banca da parte dell'opponente, e posto che la mancata produzione degli estratti conto per tutto il periodo del rapporto non ha consentito all'opponente medesimo di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni, nemmeno potrebbe assumere valenza l'argomento secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, ex art. 1832 c.c., renderebbe vincolanti gli estratti conto, atteso il principio pacifico secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Invero, “la decadenza semestrale, prevista dal II
- 6 - co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso
(errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto;
e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass. 21092/2016).
Da quanto sopra, in definitiva, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché, in relazione alla pretesa creditoria in discorso, non
è stata fornita dalla banca la prova dei fatti costitutivi del credito di cui ai contratti di conto corrente posti a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'effettiva attività prestata
(mancanza di fase istruttoria e forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione all'avv. Raffaele RN, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
9571/2021 (RG n. 27169/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data
26.1.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
406,50 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.12.2025 Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
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