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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1357/2022 R. G. promossa da
c.f. con il patrocinio dell'Avv. Debora Parte_1 C.F._1
Chironi, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Candini-Chironi, sito in Cosenza, alla Via Luigi De Franco, n. 25 giusta procura in atti;
parte attrice in riassunzione contro
, c.f. in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Salvatore CP_1 P.IVA_1
Giammaria, nel cui studio in Bari, Via Garruba n.57 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: giudizio di merito opposizione esecuzione immobiliare rge 127/2021.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 17 dicembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/04/2022 all'esito della Parte_1
fase cautelare conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento esecutivo rge 172/2021 promosso dalla chiedendo all'intestato Tribunale CP_1
di Cosenza di «In accoglimento delle istanze eccezioni e deduzioni sopra articolate, dichiarare la sospensione del titolo vantato dalla parte creditrice, nonché, accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di pignoramento e del pignoramento stesso per i motivi esposti in narrativa;
nonché
l'inesistenza ed insussistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
Accertare e dichiarare la temerarietà ed illegittimità della procedura azionata con condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di tutti i creditori principale e terzi interventori, nonché, Accertare e dichiarare l' indeterminatezza del tasso di interesse applicato, nonché,
l'anatocismo ed usurarietà del tasso applicato e, per l'effetto, la nullità del contratto sottoscritto».
A sostegno delle domande, reiterando i motivi di opposizione spiegati nella fase sommaria, ha eccepito: la nullità della notifica del pignoramento immobiliare;
la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole del mutuo relative agli interessi per usurarietà;
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
la mancata trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario;
la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, “per non contenere una specificazione in ordine all'importo delle rate e al tasso di interesse di riferimento, nonché all'ammontare della rata originaria e al tasso applicato al momento della sottoscrizione del contratto sia per violazione di norme imperative di legge, per essere il tasso d'interesse in concreto applicato superiore al tasso soglia previsto dalla normativa antiusura”.
Ha resistito il creditore procedente, che ha contestato fermamente i motivi di opposizione, di cui ha stigmatizzato genericità ed infondatezza, concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto delle richieste di prova formulate da parte attrice in riassunzione in quanto meramente esplorative, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre u.s. con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve evidenziarsi che i motivi di opposizione formulati da parte opponente devono essere correttamente qualificati quali profili di opposizione all'esecuzione, ad eccezione del primo, da riqualificarsi quale profilo di opposizione agli atti esecutivi, avendo a che fare con presunte violazioni commesse momento della notifica del precetto e del pignoramento.
Orbene, con riguardo all'eccezione di nullità della notifica del pignoramento, deve stigmatizzarsene la irrimediabile tardività.
Invero, “La nullità della notifica dell'atto di pignoramento costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi che deve essere dedotto nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.” (vds. da ultimo Cass. Civ. n. 3722 del 14/02/2020) e dunque essa avrebbe dovuta essere fatta valere entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto di pignoramento, avvenuto il 20.9.2021, come evincibile dall'avviso di ricevimento di cui a pag. 5 del pignoramento allegato all'iscrizione a ruolo, laddove invece il ricorso è stato presentato ad oltre 45 giorni di distanza.
Ogni eventuale nullità deve in ogni caso considerarsi sanata dal raggiungimento dell'atto, non avendo peraltro travolto alcun atto successivo: la procedura giaceva infatti allo stato in attesa del primo provvedimento del Giudice, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; considerato infatti che sul punto la Suprema Corte è chiara nell'indicare che (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17349 del 18/08/2011) “la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima”.
Orbene nel caso di specie la paventata nullità della notifica non è indicata dall'opponente come prodromica ad altra eventuale nullità prodottasi a cascata: pertanto nessun danno può essere individuato, mentre può essere ritenuto pienamente operante il principio di cui all'art. 156 co.III cpc.
In ogni caso deve asseverarsi l'infondatezza nel merito del motivo di doglianza secondo cui la notifica del pignoramento immobiliare sarebbe avvenuta mediante deposito presso la Casa
Comunale di Luzzi “in assenza di qualsivoglia tentativo o ricerca di reperire il destinatario dell'atto” da parte del soggetto notificante, atteso che dalla relata di notifica apposta sull'atto di pignoramento l'ufficiale giudiziario ha depositato copia dell'atto presso la Casa Comunale di Luzzi perchè ha rinvenuto chiuso il domicilio del Sig. e non ha rinvenuto nessun'altra Parte_1
persona abilitata al ricevimento dello stesso.
Non diversa sorte meritano gli altri motivi di doglianza spiegati dall'esecutato, che possono esaminarsi complessivamente.
In ordine alle deduzioni di applicazione di interessi convenzionali usurai, mancata specificazione del tasso di interesse applicato ed omessa l'indicazione del TAEG, le stesse si profilano indimostrate.
Con riguardo al paventato superamento del tasso soglia, l'opponente – che non ha allegato neppure nel presente giudizio di merito una consulenza di parte, tantomeno i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia- non ha chiarito le ragioni e la misura di tale superamento, nonostante l'onere della prova su di sé ricadente.
Per tale motivo le deduzioni, sfornite di allegazioni nonché di precisazioni numeriche, appaiono delle mere petizioni di principio. D'altro canto, ove anche fosse stato dimostrato, il superamento da parte del solo tasso di mora convenuto del tasso soglia ratione temporis vigente, sarebbe stato necessario considerare comunque dovuti gli interessi corrispettivi ed escludere – eventualmente e salvo il ricalcolo al tasso di interesse legale – i soli interessi di mora, costituenti la minima parte della pretesa creditoria del procedente.
In ogni caso la Suprema Corte (vds Cass. 27442/2018) esclude l'applicabilità dell'art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori usurari, trattandosi di norma dettata per gli interessi corrispettivi, da ciò dovendosi desumere dunque che, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, la conseguenza sarebbe l'applicabilità di interessi al tasso legale.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 TUB per mancata indicazione del TAEG, deve rilevarsi che, contrariamente da quanto dedotto da parte attrice, dalla lettura del contratto di mutuo appare tale previsione essere integrata all'art. 4 del contratto di mutuo del 31/07/2009 nel seguente periodo;
“Il costo totale della presente operazione a carico del “Mutuatario” […] è rappresentato dall'ISC
(Indicatore sintetico del costo di credito) pari a 6,163%”.
Deve peraltro ritenersi condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 39169/2021; 4597/2023).
Sicchè, anche ove fosse stato fondato tale rilievo, la conseguenza sarebbe stata la necessità di rideterminare gli interessi al tasso legale, senza alcun effetto caducatorio del diritto del mutuante a procedere ad esecuzione forzata.
Deve ancora considerarsi che il calcolo del TEG non deve tenere conto della clausola di estinzione anticipata, dovendo ravvisarsi infatti l'eterogeneità, per natura e funzione, della penale per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi la prima costituendo un elemento accidentale del contratto –eventuale e non automatico- e legata all'indennizzo del mutuante per l'ipotesi di rimborso anticipato del credito, i secondi riguardanti la fisiologia di un ordinaria operazione di erogazione del credito (vds anche recentemente Tribunale Roma sez. XVII, 05/02/2019 secondo cui
“la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto”.
Deve peraltro osservarsi che non appare la stessa essere stata concretamente applicata.
Ancora deve asseverarsi la genericità dei rilievi relativi alla mancata trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario, rimasti apoditticamente formulati.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone il rigetto dell'opposizione formulata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (cause di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00) nei minimi alla luce della matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice in riassunzione.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale invero ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 3388/2017)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande;
condanna parte attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 29/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1357/2022 R. G. promossa da
c.f. con il patrocinio dell'Avv. Debora Parte_1 C.F._1
Chironi, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Candini-Chironi, sito in Cosenza, alla Via Luigi De Franco, n. 25 giusta procura in atti;
parte attrice in riassunzione contro
, c.f. in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Salvatore CP_1 P.IVA_1
Giammaria, nel cui studio in Bari, Via Garruba n.57 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: giudizio di merito opposizione esecuzione immobiliare rge 127/2021.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 17 dicembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/04/2022 all'esito della Parte_1
fase cautelare conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento esecutivo rge 172/2021 promosso dalla chiedendo all'intestato Tribunale CP_1
di Cosenza di «In accoglimento delle istanze eccezioni e deduzioni sopra articolate, dichiarare la sospensione del titolo vantato dalla parte creditrice, nonché, accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di pignoramento e del pignoramento stesso per i motivi esposti in narrativa;
nonché
l'inesistenza ed insussistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
Accertare e dichiarare la temerarietà ed illegittimità della procedura azionata con condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di tutti i creditori principale e terzi interventori, nonché, Accertare e dichiarare l' indeterminatezza del tasso di interesse applicato, nonché,
l'anatocismo ed usurarietà del tasso applicato e, per l'effetto, la nullità del contratto sottoscritto».
A sostegno delle domande, reiterando i motivi di opposizione spiegati nella fase sommaria, ha eccepito: la nullità della notifica del pignoramento immobiliare;
la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole del mutuo relative agli interessi per usurarietà;
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
la mancata trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario;
la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, “per non contenere una specificazione in ordine all'importo delle rate e al tasso di interesse di riferimento, nonché all'ammontare della rata originaria e al tasso applicato al momento della sottoscrizione del contratto sia per violazione di norme imperative di legge, per essere il tasso d'interesse in concreto applicato superiore al tasso soglia previsto dalla normativa antiusura”.
Ha resistito il creditore procedente, che ha contestato fermamente i motivi di opposizione, di cui ha stigmatizzato genericità ed infondatezza, concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto delle richieste di prova formulate da parte attrice in riassunzione in quanto meramente esplorative, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre u.s. con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve evidenziarsi che i motivi di opposizione formulati da parte opponente devono essere correttamente qualificati quali profili di opposizione all'esecuzione, ad eccezione del primo, da riqualificarsi quale profilo di opposizione agli atti esecutivi, avendo a che fare con presunte violazioni commesse momento della notifica del precetto e del pignoramento.
Orbene, con riguardo all'eccezione di nullità della notifica del pignoramento, deve stigmatizzarsene la irrimediabile tardività.
Invero, “La nullità della notifica dell'atto di pignoramento costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi che deve essere dedotto nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.” (vds. da ultimo Cass. Civ. n. 3722 del 14/02/2020) e dunque essa avrebbe dovuta essere fatta valere entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto di pignoramento, avvenuto il 20.9.2021, come evincibile dall'avviso di ricevimento di cui a pag. 5 del pignoramento allegato all'iscrizione a ruolo, laddove invece il ricorso è stato presentato ad oltre 45 giorni di distanza.
Ogni eventuale nullità deve in ogni caso considerarsi sanata dal raggiungimento dell'atto, non avendo peraltro travolto alcun atto successivo: la procedura giaceva infatti allo stato in attesa del primo provvedimento del Giudice, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; considerato infatti che sul punto la Suprema Corte è chiara nell'indicare che (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17349 del 18/08/2011) “la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima”.
Orbene nel caso di specie la paventata nullità della notifica non è indicata dall'opponente come prodromica ad altra eventuale nullità prodottasi a cascata: pertanto nessun danno può essere individuato, mentre può essere ritenuto pienamente operante il principio di cui all'art. 156 co.III cpc.
In ogni caso deve asseverarsi l'infondatezza nel merito del motivo di doglianza secondo cui la notifica del pignoramento immobiliare sarebbe avvenuta mediante deposito presso la Casa
Comunale di Luzzi “in assenza di qualsivoglia tentativo o ricerca di reperire il destinatario dell'atto” da parte del soggetto notificante, atteso che dalla relata di notifica apposta sull'atto di pignoramento l'ufficiale giudiziario ha depositato copia dell'atto presso la Casa Comunale di Luzzi perchè ha rinvenuto chiuso il domicilio del Sig. e non ha rinvenuto nessun'altra Parte_1
persona abilitata al ricevimento dello stesso.
Non diversa sorte meritano gli altri motivi di doglianza spiegati dall'esecutato, che possono esaminarsi complessivamente.
In ordine alle deduzioni di applicazione di interessi convenzionali usurai, mancata specificazione del tasso di interesse applicato ed omessa l'indicazione del TAEG, le stesse si profilano indimostrate.
Con riguardo al paventato superamento del tasso soglia, l'opponente – che non ha allegato neppure nel presente giudizio di merito una consulenza di parte, tantomeno i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia- non ha chiarito le ragioni e la misura di tale superamento, nonostante l'onere della prova su di sé ricadente.
Per tale motivo le deduzioni, sfornite di allegazioni nonché di precisazioni numeriche, appaiono delle mere petizioni di principio. D'altro canto, ove anche fosse stato dimostrato, il superamento da parte del solo tasso di mora convenuto del tasso soglia ratione temporis vigente, sarebbe stato necessario considerare comunque dovuti gli interessi corrispettivi ed escludere – eventualmente e salvo il ricalcolo al tasso di interesse legale – i soli interessi di mora, costituenti la minima parte della pretesa creditoria del procedente.
In ogni caso la Suprema Corte (vds Cass. 27442/2018) esclude l'applicabilità dell'art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori usurari, trattandosi di norma dettata per gli interessi corrispettivi, da ciò dovendosi desumere dunque che, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, la conseguenza sarebbe l'applicabilità di interessi al tasso legale.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 TUB per mancata indicazione del TAEG, deve rilevarsi che, contrariamente da quanto dedotto da parte attrice, dalla lettura del contratto di mutuo appare tale previsione essere integrata all'art. 4 del contratto di mutuo del 31/07/2009 nel seguente periodo;
“Il costo totale della presente operazione a carico del “Mutuatario” […] è rappresentato dall'ISC
(Indicatore sintetico del costo di credito) pari a 6,163%”.
Deve peraltro ritenersi condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 39169/2021; 4597/2023).
Sicchè, anche ove fosse stato fondato tale rilievo, la conseguenza sarebbe stata la necessità di rideterminare gli interessi al tasso legale, senza alcun effetto caducatorio del diritto del mutuante a procedere ad esecuzione forzata.
Deve ancora considerarsi che il calcolo del TEG non deve tenere conto della clausola di estinzione anticipata, dovendo ravvisarsi infatti l'eterogeneità, per natura e funzione, della penale per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi la prima costituendo un elemento accidentale del contratto –eventuale e non automatico- e legata all'indennizzo del mutuante per l'ipotesi di rimborso anticipato del credito, i secondi riguardanti la fisiologia di un ordinaria operazione di erogazione del credito (vds anche recentemente Tribunale Roma sez. XVII, 05/02/2019 secondo cui
“la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto”.
Deve peraltro osservarsi che non appare la stessa essere stata concretamente applicata.
Ancora deve asseverarsi la genericità dei rilievi relativi alla mancata trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario, rimasti apoditticamente formulati.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone il rigetto dell'opposizione formulata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (cause di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00) nei minimi alla luce della matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice in riassunzione.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale invero ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 3388/2017)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande;
condanna parte attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 29/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)