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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11574 /2024 R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Daniele Bianchi Presidente
Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 181-sexie, come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti 13/17 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadina del Marocco, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281- Parte_1 decies c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 0164523 in data
1 21/10/2024 notificato l'8/11/2024, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 17/1/2025 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino/Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che, pur provenendo la richiedente dall'Ucraina, la valutazione di eventuali rischi deve essere fatta con riferimento alla situazione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
la Commissione rileva poi che l'istante ha trascorso in Ucraina un periodo esiguo, tale da non comprovare un reale radicamento in tale Paese, e che la stessa è in Italia dal marzo 2022 e che, sulla base degli atti, non si possa ritenere che questa abbia raggiunto un'effettiva integrazione nel nostro Paese.,
In ricorso si evidenzia, tra l'altro, che nel periodo di tempo di circa due anni tra la domanda di protezione speciale(novembre 2022) e la notifica del provvedimento del Questore (novembre 2024) la ricorrente ha sfruttato in maniera proficua la sua permanenza in Italia e, anche grazie all'appoggio di alcuni parenti qui presenti, ha reperito regolare attività lavorativa che svolge tuttora con soddisfazione e ottime referenze da parte del datore di lavoro (prod. 3 lettera di assunzione, varie buste paga e una lettera di referenza ed apprezzamento redatta dal datore di lavoro); ha inoltre avviato la carriera universitaria, con l'iscrizione alla facoltà di ingegneria biomedica dell'Università di
Genova, in relazione alla quale ha già pagato le tasse richieste, ma non ha potuto ancora finalizzare l'iscrizione a causa dell'attuale mancanza di un titolo di soggiorno valido (prod. 4, ricevuta del pagamento predetto e la comunicazione pervenuta dalla segreteria dell'Università).
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando a tal proposito, in sintesi:
- che il Marocco è Paese considerato sicuro per provvedimento legislativo, e per la stessa istante, che era in condizioni economiche di soggiornare e studiare in Ucraina;
- che tra la domanda di permesso speciale e l'ingresso in Italia corrono solo pochi mesi;
- che l'art. 8 CEDU, per la giurisprudenza di Strasburgo, non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo è necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto.
Si è proceduto in questa sede ad ascolto della richiedente davanti al Giudice istruttore, sostenuta interamente in italiano
2
4. Sentita in questa sede, la richiedente, parlando un buon italiano, ha dichiarato (e documentato):
- di essersi trasferita in Ucraina nell'ottobre 2021 con l'intento di iscriversi alla facoltà di medicina, in quanto in Marocco i relativi costi erano proibitivi: Avrebbe dovuto frequentare un corso di lingua per un anno prima di potersi iscrivere all'Università, ma poi ha lasciato il Paese a causa della guerra con la Russia;
- di essere pertanto venuta in Italia con lo stesso desiderio, dove abitano tre zie materne, una delle quali a Genova, e con la quale ha vissuto per un primo periodo, prima di trasferirsi a vivere per conto suo una volta trovato lavoro;
- di essersi iscritta all'Università – Corso di laurea in Lingue e Culture moderne;
la sua iscrizione
è stata accettata con riserva in assenza di permesso di soggiorno, ma nel mese di giugno le è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di annullamento dell'iscrizione al corso di laurea, per mancanza del permesso di soggiorno (non rilasciato dalla Questura, nonostante la sospensione del provvedimento impugnato);
- di lavorare in una pasticceria, con orario part time (ma in realtà regolarizzata solo in parte, in quanto lavora a tempo pieno), frequentando l'Università compatibilmente con il lavoro.
5. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio
(relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 14/11/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o atrattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
3 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lungo tempo di assenza dal Marocco, delle aspirazioni a coltivare il diritto allo studio (fortemente limitate, per motivi economici, nel Paese di origine), rientrante nel diritto alla vita privata, e del successivo positivo percorso di integrazione, sotto ogni profilo (sociale - v. ad es. la buona conoscenza della lingua italiana -, culturale e lavorativo) intrapreso dalla ricorrente, come sopra ricostruito
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Marocco. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione
4 umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del
31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.
18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, non essendo in atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
nata in [...] il [...].
[...]
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Daniele Bianchi)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Daniele Bianchi Presidente
Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 181-sexie, come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti 13/17 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadina del Marocco, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281- Parte_1 decies c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 0164523 in data
1 21/10/2024 notificato l'8/11/2024, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 17/1/2025 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino/Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che, pur provenendo la richiedente dall'Ucraina, la valutazione di eventuali rischi deve essere fatta con riferimento alla situazione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
la Commissione rileva poi che l'istante ha trascorso in Ucraina un periodo esiguo, tale da non comprovare un reale radicamento in tale Paese, e che la stessa è in Italia dal marzo 2022 e che, sulla base degli atti, non si possa ritenere che questa abbia raggiunto un'effettiva integrazione nel nostro Paese.,
In ricorso si evidenzia, tra l'altro, che nel periodo di tempo di circa due anni tra la domanda di protezione speciale(novembre 2022) e la notifica del provvedimento del Questore (novembre 2024) la ricorrente ha sfruttato in maniera proficua la sua permanenza in Italia e, anche grazie all'appoggio di alcuni parenti qui presenti, ha reperito regolare attività lavorativa che svolge tuttora con soddisfazione e ottime referenze da parte del datore di lavoro (prod. 3 lettera di assunzione, varie buste paga e una lettera di referenza ed apprezzamento redatta dal datore di lavoro); ha inoltre avviato la carriera universitaria, con l'iscrizione alla facoltà di ingegneria biomedica dell'Università di
Genova, in relazione alla quale ha già pagato le tasse richieste, ma non ha potuto ancora finalizzare l'iscrizione a causa dell'attuale mancanza di un titolo di soggiorno valido (prod. 4, ricevuta del pagamento predetto e la comunicazione pervenuta dalla segreteria dell'Università).
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando a tal proposito, in sintesi:
- che il Marocco è Paese considerato sicuro per provvedimento legislativo, e per la stessa istante, che era in condizioni economiche di soggiornare e studiare in Ucraina;
- che tra la domanda di permesso speciale e l'ingresso in Italia corrono solo pochi mesi;
- che l'art. 8 CEDU, per la giurisprudenza di Strasburgo, non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo è necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto.
Si è proceduto in questa sede ad ascolto della richiedente davanti al Giudice istruttore, sostenuta interamente in italiano
2
4. Sentita in questa sede, la richiedente, parlando un buon italiano, ha dichiarato (e documentato):
- di essersi trasferita in Ucraina nell'ottobre 2021 con l'intento di iscriversi alla facoltà di medicina, in quanto in Marocco i relativi costi erano proibitivi: Avrebbe dovuto frequentare un corso di lingua per un anno prima di potersi iscrivere all'Università, ma poi ha lasciato il Paese a causa della guerra con la Russia;
- di essere pertanto venuta in Italia con lo stesso desiderio, dove abitano tre zie materne, una delle quali a Genova, e con la quale ha vissuto per un primo periodo, prima di trasferirsi a vivere per conto suo una volta trovato lavoro;
- di essersi iscritta all'Università – Corso di laurea in Lingue e Culture moderne;
la sua iscrizione
è stata accettata con riserva in assenza di permesso di soggiorno, ma nel mese di giugno le è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di annullamento dell'iscrizione al corso di laurea, per mancanza del permesso di soggiorno (non rilasciato dalla Questura, nonostante la sospensione del provvedimento impugnato);
- di lavorare in una pasticceria, con orario part time (ma in realtà regolarizzata solo in parte, in quanto lavora a tempo pieno), frequentando l'Università compatibilmente con il lavoro.
5. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio
(relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 14/11/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o atrattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
3 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lungo tempo di assenza dal Marocco, delle aspirazioni a coltivare il diritto allo studio (fortemente limitate, per motivi economici, nel Paese di origine), rientrante nel diritto alla vita privata, e del successivo positivo percorso di integrazione, sotto ogni profilo (sociale - v. ad es. la buona conoscenza della lingua italiana -, culturale e lavorativo) intrapreso dalla ricorrente, come sopra ricostruito
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Marocco. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione
4 umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del
31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.
18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, non essendo in atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
nata in [...] il [...].
[...]
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Daniele Bianchi)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.