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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/09/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12851/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 11 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 12851/2024 R.G. promossa da:
nato a [...]/SP (Brasile) in data 24/03/1975 cittadino CP_1
brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 18/04/1975, cittadina brasiliana – in qualità
[...]
di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nata a [...]/SP (Brasile) il 18/04/2008; Persona_1
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/07/2005, Persona_2
cittadina brasiliana;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 26/01/1974, Persona_3
cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. , Controparte_3
nato a [...]/SP (Brasile) in data 09/12/1966, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 15/03/2008; Persona_4 , nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/03/1998, cittadino Parte_1
brasiliano;
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_2
01/01/1948, cittadina brasiliana;
, nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_3
20/06/1996, cittadino brasiliano;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_4
12/09/1981, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 06/07/1973, Parte_5
cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori nata a [...] Persona_5
(Mozambico) il 02/06/2010 e nata a [...] Parte_6
(Mozambico) il 23/10/2013;
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 05/03/1975, Controparte_4
cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_5
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 21/05/1971, cittadina
[...]
brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...]é/SP Persona_6
(Brasile) il 19/06/2006 e nato a [...]é/SP Persona_7
(Brasile) il 13/01/2015;
, nata a [...]é/SP (Brasile) in data Per_8 Controparte_5
10/07/2004, cittadina brasiliana;
nato a [...]/SP (Brasile) in data 02/08/1971, cittadino Parte_7
brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_8
nata Santa Isabel/SP in data 20/02/1978, cittadina brasiliana – in
[...]
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del loro figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 26/11/2012; Persona_9 , nato a [...]/SP (Brasile) in data 04/01/2005, Persona_10
cittadino brasiliano;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 23/03/1976, cittadina Parte_9
brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. Parte_10
nato a [...] – Queretaro (Messico) in data 05/12/1975,
[...]
cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori nata a [...] Controparte_6
(Messico) il 30.03.2009 e nata a [...] Controparte_7
(Messico) il 23/10/2014;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in Villaricca
(NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_8 Controparte_9
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia il Tribunale di Firenze nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: CP_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 24/03/1975 e del figlio minore
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il 18/04/2008; Persona_1 [...]
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/07/2005; Persona_2 [...] , nata a [...]/SP (Brasile) in data 26/01/1974, e del figlio minore Persona_3
nato a [...]/SP (Brasile) il 15/03/2008; Persona_4 Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/03/1998; Parte_3
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 20/06/1996,
[...] Parte_4
nata a [...]/SP (Brasile) in data 12/09/1981, e dei figli minori
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_5
nata a [...] il [...]; Parte_6
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 05/03/1975, e dei loro Controparte_4
figli minori nato a [...]é/SP (Brasile) il Persona_6
19/06/2006 e nato a [...]é/SP (Brasile) il Persona_7
13/01/2015; , nata a [...]é/SP (Brasile) in Controparte_10
data 10/07/2004; nato a [...]/SP (Brasile) in data 02/08/1971, Parte_7
e del loro figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 26/11/2012; Persona_9
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 04/01/2005, Pt_7 Persona_10
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 23/03/1976, e dei figli Parte_9
minori nata a [...] il [...] e Controparte_6
nata a [...] il [...]: stante la CP_7 Controparte_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure matrimonii – in favore della sig.ra Parte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 01/01/1948 (v. all. n. 39), stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa (matrimonio con cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 123/1983); per l'effetto,
ORDINARE al ed al in persona Controparte_8 Controparte_11
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero
K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del CP_8 Controparte_8
Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_11
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dalla ricorrente e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_11
nato a [...] in data [...], emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Nel medesimo ricorso la sig.ra cittadina brasiliana e Parte_2
coniuge di ha avanzato richiesta di ottenere la cittadinanza Parte_3
italiana iure matrimonii ex art. 10 comma 2 della l. 555/1912, avendo la stessa contatto matrimonio in epoca antecedente al 1983.
Con decreto del 21.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
11.07.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_8
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 10.07.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
,in epoca non precisata si univa in nozze con e Persona_11 Controparte_12
dalla loro unione nascevano in Italia due figli:
il giorno 4 aprile 1946 il sig. Parte_3
il giorno 6 ottobre 1952 la sig.ra Parte_11
In data 16 novembre 1968 a San Paolo/SP (Brasile), il sig. Parte_3
ontraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione
[...] Parte_2
coniugale nascevano due figli: -
a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 2 agosto 1971 il sig. Parte_7
a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 26 gennaio 1974 la sig.ra Persona_3
Dall' unione naturale tra il sig. la sig.ra Parte_7 Parte_12
asceva a Arujá/SP (Brasile), il giorno 20 giugno 1996 il sig.
[...] Pt_3
Parte_3
In data 9 febbraio 2002 a Santa Isabel/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_7
matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_8
coniugale nascevano due figli:
a Santa Isabel/SP (Brasile), il giorno 4 gennaio 2005 il sig. Persona_10 a Arujá/SP (Brasile), il giorno 26 novembre 2012 Persona_9
In data 3 dicembre 1994 a Arujá/SP (Brasile), la sig.ra ontraeva Persona_3
matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale nascevano Controparte_3
due figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 7 marzo 1998 il sig. Parte_1
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 marzo 2008 Persona_4
In data 7 luglio 2001 a Arujá/SP (Brasile), il sig. contraeva CP_1
matrimonio con la sig.ra , e dalla loro unione coniugale Controparte_2
nascevano due figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 24 luglio 2005 la sig.ra Persona_2
[...]
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 aprile 2008 Persona_1
In data 16 dicembre 1971 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra Parte_11
ontraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione
[...] Persona_12
coniugale nascevano tre figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 5 marzo 1975 il sig. Controparte_4
- a Guarulhos/SP (Brasile), il giorno 23 marzo 1976 la sig.ra Parte_9
[...]
- a Mogi Das Cruzes/SP (Brasile), il giorno 12 settembre 1981 la sig.ra Pt_4
[...]
In data 8 novembre 2002 a São Bernardo do Campo/SP (Brasile), il sig. CP_4
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro
[...] Controparte_5
unione coniugale nascevano tre figli: - a Santo André/SP (Brasile), il giorno 10 luglio 2004 la sig.ra CP_10
[...]
- a Santo André/SP (Brasile), il giorno 19 giugno 2006 il sig. Persona_6
[...]
- a Santo André/SP (Brasile), il giorno 13 gennaio 2015 Persona_7
[...]
In data 15 dicembre 2007 a UE (Messico), la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Parte_10
coniugale nascevano quattro figli:
- a UE (Messico), il giorno 30 marzo 2009 Controparte_6
- a UE (Messico), il giorno 23 ottobre 2014 Controparte_7
[...]
In data 4 marzo 2006 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra Parte_4
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Pt_5 Parte_5
coniugale nascevano due figlie:
- a Maputo (Mozambico), il giorno 2 giugno 2010 Persona_5
[...]
- a Maputo (Mozambico), il giorno 23 ottobre 2013 Parte_13
[...]
AD AGIRE
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_8
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_11
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Atteso il riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, deve parimenti trovare accoglimento la domanda di richiesta di cittadinanza jure matrimonii di cittadina brasiliana che si è coniugata con Parte_2 Parte_3
in data 16 novembre 1968 come comprovato documentalmente (si veda
[...]
documento 9); a tal riguardo si deve osservare che la legge 123/1983 stabilisce che le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno diritto all'acquisto automatico della cittadinanza italiana , ed essendo il matrimonio avvenuto in epoca anteriore al 1983 la domanda quindi deve trovare accoglimento.
Infine deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_11
E ciò senza che si registrino passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_8
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_14
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_8
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_8
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
CP_1
Persona_1
Persona_2
, Persona_3
CP_13
,
[...]
; Parte_3
, Parte_4 Controparte_14
;
[...]
[...]
Controparte_15
;
[...]
; Controparte_10
[...]
CP_16
; Persona_10
Controparte_17
[...] [...]
Controparte_7
sono cittadini italiani jure sanguinis
cittadina italiana jure matrimonii Parte_2 Parte_2
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_8
presente giudizio in favore dell'avv. Antonella Castellone, che si è dichiarata antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 11 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 12851/2024 R.G. promossa da:
nato a [...]/SP (Brasile) in data 24/03/1975 cittadino CP_1
brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 18/04/1975, cittadina brasiliana – in qualità
[...]
di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nata a [...]/SP (Brasile) il 18/04/2008; Persona_1
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/07/2005, Persona_2
cittadina brasiliana;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 26/01/1974, Persona_3
cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. , Controparte_3
nato a [...]/SP (Brasile) in data 09/12/1966, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 15/03/2008; Persona_4 , nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/03/1998, cittadino Parte_1
brasiliano;
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_2
01/01/1948, cittadina brasiliana;
, nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_3
20/06/1996, cittadino brasiliano;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_4
12/09/1981, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 06/07/1973, Parte_5
cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori nata a [...] Persona_5
(Mozambico) il 02/06/2010 e nata a [...] Parte_6
(Mozambico) il 23/10/2013;
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 05/03/1975, Controparte_4
cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_5
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 21/05/1971, cittadina
[...]
brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...]é/SP Persona_6
(Brasile) il 19/06/2006 e nato a [...]é/SP Persona_7
(Brasile) il 13/01/2015;
, nata a [...]é/SP (Brasile) in data Per_8 Controparte_5
10/07/2004, cittadina brasiliana;
nato a [...]/SP (Brasile) in data 02/08/1971, cittadino Parte_7
brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_8
nata Santa Isabel/SP in data 20/02/1978, cittadina brasiliana – in
[...]
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del loro figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 26/11/2012; Persona_9 , nato a [...]/SP (Brasile) in data 04/01/2005, Persona_10
cittadino brasiliano;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 23/03/1976, cittadina Parte_9
brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. Parte_10
nato a [...] – Queretaro (Messico) in data 05/12/1975,
[...]
cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori nata a [...] Controparte_6
(Messico) il 30.03.2009 e nata a [...] Controparte_7
(Messico) il 23/10/2014;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in Villaricca
(NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_8 Controparte_9
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia il Tribunale di Firenze nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: CP_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 24/03/1975 e del figlio minore
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il 18/04/2008; Persona_1 [...]
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/07/2005; Persona_2 [...] , nata a [...]/SP (Brasile) in data 26/01/1974, e del figlio minore Persona_3
nato a [...]/SP (Brasile) il 15/03/2008; Persona_4 Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/03/1998; Parte_3
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 20/06/1996,
[...] Parte_4
nata a [...]/SP (Brasile) in data 12/09/1981, e dei figli minori
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_5
nata a [...] il [...]; Parte_6
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 05/03/1975, e dei loro Controparte_4
figli minori nato a [...]é/SP (Brasile) il Persona_6
19/06/2006 e nato a [...]é/SP (Brasile) il Persona_7
13/01/2015; , nata a [...]é/SP (Brasile) in Controparte_10
data 10/07/2004; nato a [...]/SP (Brasile) in data 02/08/1971, Parte_7
e del loro figlio minore nato a [...]/SP (Brasile) il 26/11/2012; Persona_9
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 04/01/2005, Pt_7 Persona_10
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 23/03/1976, e dei figli Parte_9
minori nata a [...] il [...] e Controparte_6
nata a [...] il [...]: stante la CP_7 Controparte_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure matrimonii – in favore della sig.ra Parte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 01/01/1948 (v. all. n. 39), stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa (matrimonio con cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 123/1983); per l'effetto,
ORDINARE al ed al in persona Controparte_8 Controparte_11
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero
K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del CP_8 Controparte_8
Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_11
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dalla ricorrente e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_11
nato a [...] in data [...], emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Nel medesimo ricorso la sig.ra cittadina brasiliana e Parte_2
coniuge di ha avanzato richiesta di ottenere la cittadinanza Parte_3
italiana iure matrimonii ex art. 10 comma 2 della l. 555/1912, avendo la stessa contatto matrimonio in epoca antecedente al 1983.
Con decreto del 21.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
11.07.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_8
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 10.07.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
,in epoca non precisata si univa in nozze con e Persona_11 Controparte_12
dalla loro unione nascevano in Italia due figli:
il giorno 4 aprile 1946 il sig. Parte_3
il giorno 6 ottobre 1952 la sig.ra Parte_11
In data 16 novembre 1968 a San Paolo/SP (Brasile), il sig. Parte_3
ontraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione
[...] Parte_2
coniugale nascevano due figli: -
a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 2 agosto 1971 il sig. Parte_7
a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 26 gennaio 1974 la sig.ra Persona_3
Dall' unione naturale tra il sig. la sig.ra Parte_7 Parte_12
asceva a Arujá/SP (Brasile), il giorno 20 giugno 1996 il sig.
[...] Pt_3
Parte_3
In data 9 febbraio 2002 a Santa Isabel/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_7
matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_8
coniugale nascevano due figli:
a Santa Isabel/SP (Brasile), il giorno 4 gennaio 2005 il sig. Persona_10 a Arujá/SP (Brasile), il giorno 26 novembre 2012 Persona_9
In data 3 dicembre 1994 a Arujá/SP (Brasile), la sig.ra ontraeva Persona_3
matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale nascevano Controparte_3
due figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 7 marzo 1998 il sig. Parte_1
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 marzo 2008 Persona_4
In data 7 luglio 2001 a Arujá/SP (Brasile), il sig. contraeva CP_1
matrimonio con la sig.ra , e dalla loro unione coniugale Controparte_2
nascevano due figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 24 luglio 2005 la sig.ra Persona_2
[...]
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 aprile 2008 Persona_1
In data 16 dicembre 1971 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra Parte_11
ontraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione
[...] Persona_12
coniugale nascevano tre figli:
- a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 5 marzo 1975 il sig. Controparte_4
- a Guarulhos/SP (Brasile), il giorno 23 marzo 1976 la sig.ra Parte_9
[...]
- a Mogi Das Cruzes/SP (Brasile), il giorno 12 settembre 1981 la sig.ra Pt_4
[...]
In data 8 novembre 2002 a São Bernardo do Campo/SP (Brasile), il sig. CP_4
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro
[...] Controparte_5
unione coniugale nascevano tre figli: - a Santo André/SP (Brasile), il giorno 10 luglio 2004 la sig.ra CP_10
[...]
- a Santo André/SP (Brasile), il giorno 19 giugno 2006 il sig. Persona_6
[...]
- a Santo André/SP (Brasile), il giorno 13 gennaio 2015 Persona_7
[...]
In data 15 dicembre 2007 a UE (Messico), la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Parte_10
coniugale nascevano quattro figli:
- a UE (Messico), il giorno 30 marzo 2009 Controparte_6
- a UE (Messico), il giorno 23 ottobre 2014 Controparte_7
[...]
In data 4 marzo 2006 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra Parte_4
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Pt_5 Parte_5
coniugale nascevano due figlie:
- a Maputo (Mozambico), il giorno 2 giugno 2010 Persona_5
[...]
- a Maputo (Mozambico), il giorno 23 ottobre 2013 Parte_13
[...]
AD AGIRE
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_8
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_11
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Atteso il riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, deve parimenti trovare accoglimento la domanda di richiesta di cittadinanza jure matrimonii di cittadina brasiliana che si è coniugata con Parte_2 Parte_3
in data 16 novembre 1968 come comprovato documentalmente (si veda
[...]
documento 9); a tal riguardo si deve osservare che la legge 123/1983 stabilisce che le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno diritto all'acquisto automatico della cittadinanza italiana , ed essendo il matrimonio avvenuto in epoca anteriore al 1983 la domanda quindi deve trovare accoglimento.
Infine deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_11
E ciò senza che si registrino passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_8
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_14
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_8
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_8
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
CP_1
Persona_1
Persona_2
, Persona_3
CP_13
,
[...]
; Parte_3
, Parte_4 Controparte_14
;
[...]
[...]
Controparte_15
;
[...]
; Controparte_10
[...]
CP_16
; Persona_10
Controparte_17
[...] [...]
Controparte_7
sono cittadini italiani jure sanguinis
cittadina italiana jure matrimonii Parte_2 Parte_2
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_8
presente giudizio in favore dell'avv. Antonella Castellone, che si è dichiarata antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale