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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5066/2024, con ordinanza del
16.5.2025, questa Corte così disponeva: “Dichiara la contumacia degli appellati.
Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 13.6.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 4.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Lette le note depositate dall'appellante il 2.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di causa, questa Corte decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5066/2024, pendente: tra (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Cipullo (CF: , giusta procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado;
appellante e
(C.F.: Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t.; P.IVA_1 appellato contumace nonché
, (P. IVA: Controparte_2
, in persona dell'omonimo socio accomandatario;
P.IVA_2 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso che l'arch. , con citazione notificata in data Parte_1
11/11/2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 3583/2024 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 2.10.2024, ad esso notificata il 10.10.2024, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni, per vizi delle opere appaltate, proposta dal nei confronti dell'appaltatrice, Controparte_1 [...]
nonché del medesimo professionista, quale direttore dei Controparte_2 lavori, e disposta la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 17.818,60, oltre accessori e spese processuali;
- rilevato che, con provvedimento del 30.4.2025 ritualmente comunicato all'appellante, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di prima comparizione, mediante la concessione del termine fino al 16.5.2025 per il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti appellate, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, omettevano di costituirsi;
- rilevato che, nelle note depositate il 15.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante, premesso che le parti avevano transatto la lite, come pag. 2/5 comprovato dall'atto dallo stesso allegato, dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello e chiedeva volersi adottare declaratoria di estinzione del processo;
- rilevato, altresì, che, nelle note scritte depositate il 2.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'appellante deduceva testualmente: “Si rileva che con precedente dichiarazione dell'arch. versata in atti, lo stesso rappresentava la Pt_1 propria volontà alla non prosecuzione del giudizio di gravame con rinuncia all'impugnazione, che può configurarsi altresì quale rinuncia agli atti del giudizio. Tale rinuncia può considerarsi anche tacitamente accettata dalle controparti, che non hanno proposto impugnazioni, non hanno formulato domande e sono rimaste contumaci, non sopportando, a differenza dell'appellante, spese del presente grado di giudizio. L'intervenuta transazione tra tutte le parti ha determinato l'integrale risoluzione di ogni rapporto tra le stesse relativo alla sentenza oggetto di impugnazione e ha tenuto in considerazione tutti gli aspetti del giudizio e le statuizioni. Insiste pertanto affinché sia dichiarata l'estinzione senza porre spese a carico del rinunciante in ragione della contumacia degli appellati”;
- rilevato che, nella specie, stante la contumacia delle appellate, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione delle controparti;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia delle appellate;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
pag. 3/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 4.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione Cont dell'addetta all dott. ). Persona_1
pag. 4/5 pag. 5/5
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5066/2024, con ordinanza del
16.5.2025, questa Corte così disponeva: “Dichiara la contumacia degli appellati.
Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 13.6.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 4.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Lette le note depositate dall'appellante il 2.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di causa, questa Corte decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5066/2024, pendente: tra (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Cipullo (CF: , giusta procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado;
appellante e
(C.F.: Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t.; P.IVA_1 appellato contumace nonché
, (P. IVA: Controparte_2
, in persona dell'omonimo socio accomandatario;
P.IVA_2 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso che l'arch. , con citazione notificata in data Parte_1
11/11/2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 3583/2024 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 2.10.2024, ad esso notificata il 10.10.2024, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni, per vizi delle opere appaltate, proposta dal nei confronti dell'appaltatrice, Controparte_1 [...]
nonché del medesimo professionista, quale direttore dei Controparte_2 lavori, e disposta la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 17.818,60, oltre accessori e spese processuali;
- rilevato che, con provvedimento del 30.4.2025 ritualmente comunicato all'appellante, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di prima comparizione, mediante la concessione del termine fino al 16.5.2025 per il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti appellate, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, omettevano di costituirsi;
- rilevato che, nelle note depositate il 15.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante, premesso che le parti avevano transatto la lite, come pag. 2/5 comprovato dall'atto dallo stesso allegato, dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello e chiedeva volersi adottare declaratoria di estinzione del processo;
- rilevato, altresì, che, nelle note scritte depositate il 2.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'appellante deduceva testualmente: “Si rileva che con precedente dichiarazione dell'arch. versata in atti, lo stesso rappresentava la Pt_1 propria volontà alla non prosecuzione del giudizio di gravame con rinuncia all'impugnazione, che può configurarsi altresì quale rinuncia agli atti del giudizio. Tale rinuncia può considerarsi anche tacitamente accettata dalle controparti, che non hanno proposto impugnazioni, non hanno formulato domande e sono rimaste contumaci, non sopportando, a differenza dell'appellante, spese del presente grado di giudizio. L'intervenuta transazione tra tutte le parti ha determinato l'integrale risoluzione di ogni rapporto tra le stesse relativo alla sentenza oggetto di impugnazione e ha tenuto in considerazione tutti gli aspetti del giudizio e le statuizioni. Insiste pertanto affinché sia dichiarata l'estinzione senza porre spese a carico del rinunciante in ragione della contumacia degli appellati”;
- rilevato che, nella specie, stante la contumacia delle appellate, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione delle controparti;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia delle appellate;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
pag. 3/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 4.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione Cont dell'addetta all dott. ). Persona_1
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