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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 429/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 429/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio proposta da nata il [...] ad [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BECCARIA GALVAGNO CARLA come da procura allegata;
- parte attrice -
contro nato il [...] a [...] CP_1
- parte convenuta contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniug e Parte_1
ad ogni effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M. "Nulla oppone".
MOTIVI DELLA DECISIONE I sig.ri e ontraevano matrimonio a Fes (Marocco) in data Parte_1 CP_1
3.12.2013 trascritto in data 4.12.2013 al n. 350 foglio 275 registro di matrimonio 235. In data
14.1.2014 il matrimonio veniva trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba al n. 1 Parte - Serie - Anno 2014. Dall'unione non nascevano figli.
In data 23.9.2022 il Tribunale di Asti con sent. n. 673/2022 pubblicata in data 29/09/2022, pronunciava la separazione e da quel momento interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 1.7.2024, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e, acquisite le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
E' provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non vi sono richieste di carattere economico.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fes (Marocco) in data 3.12.2013 trascritto in data 4.12.2013 al n. 350 foglio 275 registro di matrimonio 235, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba al n. 1 Parte - Serie - Anno 2014.
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10 luglio 2024
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 429/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio proposta da nata il [...] ad [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BECCARIA GALVAGNO CARLA come da procura allegata;
- parte attrice -
contro nato il [...] a [...] CP_1
- parte convenuta contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniug e Parte_1
ad ogni effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M. "Nulla oppone".
MOTIVI DELLA DECISIONE I sig.ri e ontraevano matrimonio a Fes (Marocco) in data Parte_1 CP_1
3.12.2013 trascritto in data 4.12.2013 al n. 350 foglio 275 registro di matrimonio 235. In data
14.1.2014 il matrimonio veniva trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba al n. 1 Parte - Serie - Anno 2014. Dall'unione non nascevano figli.
In data 23.9.2022 il Tribunale di Asti con sent. n. 673/2022 pubblicata in data 29/09/2022, pronunciava la separazione e da quel momento interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 1.7.2024, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e, acquisite le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
E' provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non vi sono richieste di carattere economico.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fes (Marocco) in data 3.12.2013 trascritto in data 4.12.2013 al n. 350 foglio 275 registro di matrimonio 235, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba al n. 1 Parte - Serie - Anno 2014.
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10 luglio 2024
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini