TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2383 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2383 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dell'udienza del 16 ottobre
2025, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Paola Palloni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Pieri, elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Bonanni ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Controparte_5 C.F._6
EL ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA con l'intervento di
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Moreno Sarti, ed CP_6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
1 ER TO
E di
(P.IVA ), in persona del Controparte_7 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RZ HI
OGGETTO: Rivendica e servitù.
Conclusioni
Per “come da memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ossia: - rigettare tutte le domande Parte_1 avversarie, per intervenuta prescrizione quanto alle domande ex art. 2932 c.c. e a tutte le richieste di adempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura del 22/07/11, e comunque per infondatezza in fatto ed in diritto;
e in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare i confini tra la proprietà dell'attrice e quelle dei sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
come indicate in premessa con particolare riferimento alla particella 897 (oggi 956 nella porzione interessata)
[...] di proprietà - condannare i convenuti, ognuno per quanto di propria spettanza e/o in solido tra loro, a loro Parte_1 spese, a demolire e rimuovere ogni costruzione, manufatto, opera ed accessori insistenti sulla proprietà ed Parte_1 in particolare sulla particella 897 (oggi 956 nella parte interessata); - condannare i convenuti al rilascio in favore dell'attrice delle aree indebitamente occupate;
- accertare i confini e la consistenza dell'area di cui alle originarie particelle 894, 896 e 897, meglio identificata nell'allegato B al contratto di permuta do ut facias del 15/09/2008 ai rogiti del Notaio (rep. N.194300 – fascicolo n. 9238) gravata da servitù di passo, pedonale e carrabile, e di Persona_1 sola sosta e quindi dichiarare l'insussistenza di diritto di parcheggio sulla medesima area, con espressa previsione di facoltà dell'attrice di delimitazione con rete, picchetti o altro termine a confine con l'ulteriore proprietà piena ed esclusiva della medesima;
- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, ivi comprese tutte le spese subite e subende necessarie a fini tecnico-, amministrativi, catastali e di pubblicità immobiliare e quant'altro da porsi a carico delle parti convenute, da quantificarsi nella somma che risulterà di giustizia”;
Per e : come da memoria ex art. 183, co. Controparte_1 Controparte_2
6 n. 1, c.p.c., ossia: “a) In tesi: rigettare tutte le domande attoree nei confronti degli odierni convenuti in quanto ritenute infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte evidenziate nel presente atto (comparsa si costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo). Firmato Da: PIERI VALENTINA Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata
Serial#: 538fbe6755498458 6 b) In via riconvenzionale: previa dichiarazione di voler beneficiare ex art. 1411 c.c. della convenzione integrativa del 22.07.2011 quale contratto a favore di terzo e per l'effetto condannare ex art. 2932 c.c. la sig.ra e la ad ottemperare a quanto disposto in sede di Parte_1 Parte_2 convenzione integrativa del 22.07.2011, compiendo quanto necessario alla regolarizzazione dello stato attuale degli immobili anche mediante trasferimento diretto in favore dei sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 proprietà esclusiva, per quanto in ordine all'immobile di proprietà degli stessi per le aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, come dettagliate in nota tecnica di parte (oggi ricomprese nella particella 956), nonché alla costituzione della destinazione condominiale della strada di accesso nella sua attuale conformazione con assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, anch'essa come dettagliata in nota tecnica di parte, con spese
2 integralmente a carico della c) In denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_2 attorea, disporre il trasferimento ex art. 938 c.c. in favore dei sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 proprietà esclusiva ed in parti uguali fra loro, le aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, come dettagliate in nota tecnica di parte per un importo complessivo pari al doppio dell'importo di € 830,00, (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) condannando altresì la Parte_2
[... a rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme che quest'ultimi dovessero Controparte_2 Controparte_1 essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro per il predetto trasferimento. d) Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, costituire a favore dei sigg.ri
e servitù coattiva di passo pedonale e carrabile e di sosta sulla particella n. Controparte_2 Controparte_1
952 da quantificarsi in via economica nel valore complessivo di € 2.000,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) pro quota con gli altri proprietari odierni convenuti, condannando altresì la
[...]
rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
(compreso il risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro, per la costituzione della predetta servitù. e)
Nell'ancor più denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in tutto o in parte le domande attoree nei confronti dei sigg.ri e , ci chiede che la terza chiamata in causa Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 sia condannata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1480 – 1484 c.c.: I) alla restituzione/riduzione di
[...] parte del prezzo della compravendita corrispondente al minor valore del bene a causa dell'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia;
II) al risarcimento di tutti i danni comprese le spese relative all'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia. III) in ogni caso a rilevare completamente indenne gli odierni esponenti in relazione a tutte le somme che il Tribunale adito dovesse ritenere dovute dai sigg.ri e Controparte_2 [...]
. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio da porre a carico dell'attrice nel CP_1 caso di rigetto delle domande dalla stessa proposte e di accoglimento della riconvenzionale formulata nei suoi confronti,
e a carico del chiamato in causa in caso di accoglimento delle domande poste nei confronti di quest'ultimo”; per e : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: Controparte_3 Controparte_4
“2) Nel merito a) In tesi: rigettare tutte le domande attoree nei confronti degli odierni convenuti in quanto ritenute infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte evidenziate nel presente atto. b) In via riconvenzionale: previa dichiarazione di voler beneficiare ex art. 1411 c.c. della convenzione integrativa del 22.07.2011 quale contratto a favore di terzo e per l'effetto condannare ex art. 2932 c.c. la sig.ra e la Parte_1 Parte_2
[... ad ottemperare a quanto disposto in sede di convenzione integrativa del 22.07.2011, compiendo quanto necessario alla regolarizzazione dello stato attuale degli immobili anche mediante trasferimento diretto in favore dei sigg.ri CP_3
e in proprietà esclusiva, in parti uguali fra loro, le aree relative alla porzione di scala, area
[...] Controparte_4 accesso alla scala, area accesso all'autorimessa, porzione resede esterno come meglio come meglio descritta nella nota tecnica allegata , nonché alla costituzione della destinazione condominiale della strada di accesso nella sua attuale conformazione con assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, anch'essa come dettagliata in nota tecnica di parte, con spese integralmente a carico del dante causa c) In denegata ipotesi di accoglimento della CP_6 domanda attorea, disporre il trasferimento ex art. 938 c.c. in favore dei sigg.ri e in Controparte_3 Controparte_4 proprietà esclusiva e in parti uguali fra loro, le aree relative alla porzione di scala, area accesso alla scala, area accesso all'autorimessa, porzione resede esterno come meglio come meglio descritta nella nota tecnica allegata, per un importo complessivo pari al doppio dell'importo di € 2.050,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
3 o accertata) condannando altresì il chiamato in causa a rilevare indenne i sigg.ri e CP_6 Controparte_3
da tutte le somme (compreso il risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi Controparte_4 dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro per il predetto trasferimento. d) Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, costituire a favore dei sigg.ri
e servitù coattiva di passo pedonale e carrabile e di sosta sulla particella n. 952 da Controparte_3 Controparte_4 quantificarsi in via economica nel valore complessivo di € 2.000,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) pro-quota con gli altri proprietari odierni convenuti, condannando altresì il chiamato in causa
a rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme (compreso il risarcimento CP_6 Controparte_3 Controparte_4 di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche
a titolo di spese notarili e quant'altro, per la costituzione della predetta servitù. e) Nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in tutto o in parte le domande attoree nei confronti dei sigg.ri CP_3
e , si chiede che il sig. sia condannato ai sensi del combinato disposto degli artt.
[...] Controparte_4 CP_6
1480-1484 c.c. I) alla restituzione/ riduzione di parte del prezzo della compravendita corrispondente al minor valore del bene a causa dell'arretramento 20 dell'immobile dei convenuti, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia.; II) al risarcimento di tutti i danni comprese le spese relative all'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia. III) in ogni caso a rilevare completamente indenne gli odierni esponenti in relazione a tutte le somme che il Tribunale adito dovesse ritenere dovute dai sigg.ri e all'attrice. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze del presente Controparte_3 Controparte_4 giudizio da porre a carico dell'attrice nel caso di rigetto delle domande dalla stessa proposte e/o di accoglimento della riconvenzionale formulata nei suoi confronti, e a carico del chiamato in causa in caso di accoglimento delle domande poste nei confronti di quest'ultimo”
Per : come in comparsa di costituzione e risposta, ossia: ““Voglia il Tribunale adito, Controparte_5 contrariis reiectis, In via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della società che aveva venduto al convenuto l'immobile, c.f. Controparte_8 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8, qui oggetto di CP_9 contestazione e contestualmente provveda a differire la data della prima udienza allo stato indicata per il giorno 3.2.2022 onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. affinchè la suddetta Cooperativa possa rilevare indenne il convenuto da qualsivoglia pregiudizio possa incorrergli dalle azioni Controparte_5 promosse nei suoi confronti dall'attrice nonché provvedere a risarcirlo/indennizzarlo come indicato Parte_1 in premessa al paragrafo A) e come meglio precisato di seguito nelle conclusioni;
In tesi nel merito, respingere le domande avanzate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, chiedendo formalmente a parte attrice quale “promittente” (e per quanto occorrer possa e Parte_1 debba anche alla – a seguito della dichiarazione in atti del di Controparte_8 Controparte_5 volere profittare dell'accordo stipulato in suo favore in data 22.7.2011 – di adempiere agli accordi ivi indicati tesi a regolarizzare con la cessione in via esclusiva del suolo su cui si estende il muretto scala, area fronte scala e area accesso autorimessa del secondo l'attuale conformazione degli immobili, oltre alla cessione in quota parte in CP_5 CP_10 del piazzale antistante e della strada e l'assegnazione dei parcheggi a tutolo gratuito;
in ogni caso, avanzando domanda di accertamento giudiziale ex art. 2932 c.c. in caso di rifiuto immotivato di adempimento degli accordi indicati in convenzione nel senso che segue: - accertato l'impegno assunto da parte attrice nella convenzione del 22.7.2011, eseguito un rilievo strumentale per individuare con precisione il confine dell'area condominiale e per l'individuazione delle aree
a sosta in modo da assegnarle proporzionalmente tra gli odierni convenuti, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato ai sensi
4 dell'art. 2932 c.c. condannare la sig.ra (e per quanto occorrer possa e debba anche alla Parte_1 [...]
ad ottemperare alla convenzione e con ciò: a) a trasferire gratuitamente al convenuto Controparte_8 CP_5
in via esclusiva la parte della particella 956 relativa al suolo su cui si estende il muretto scala, area fronte
[...] scala e area accesso autorimessa del proprio immobile come da relazione tecnica;
b) a trasferire gratuitamente al convenuto quota parte pari ad ¼ di proprietà (pari al numero delle villette interessate alla Controparte_5 comproprietà), o quanto stabilito di giustizia, delle particelle relative al piazzale antistante l'immobile ed alla strada di accesso come da relazione tecnica che oggi si identificano nel n. 948, 950, 956, 961 e 967 (relative alle vecchie 894, 896
e 897), nonché nella particella 952 (quale porzione della vecchia n. 895) comprese nel foglio 10 del Comune di
Carmignano; c) a trasferire gratuitamente al convenuto la proprietà di ¼ o quanto stabilito di Controparte_5 giustizia, delle particelle n. 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972 (relative alle vecchie
894, 896 e 897) come da relazione tecnica in modo da vedersi assegnare area proporzionale per relativi posti auto;
ponendo il costo dell'accertamento a carico della c.f. Parte_2 Controparte_8 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8; In denegata ipotesi ed CP_9 in ogni caso, accertato l'impegno assunto da parte attrice nella convenzione sottoscritta con la Controparte_8 in data 22.7.2011, si dispiega eccezione riconvenzionale per il rigetto delle domande ex adverso
[...] avanzate poiché contrarie al precedente impegno assunto trattandosi di un mero errore tecnico;
in ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento ex adverso avanzata in quanto generica ed infondata In tesi nel merito, respingere la richiesta di risarcimento ex adverso avanzata in quanto generica ed infondata per i motivi già espressi, in particolare quella relativa al risarcimento per abbattimento degli ulivi per mancanza di titolarità; In ulteriore ipotesi denegata di accoglimento delle domande di parte attrice e rifiuto della volontà di adempiere alla convenzione del 22.7.2011 ovvero mancato accoglimento in subordine della domanda di condanna all'adempimento ex art. 2932 c.p.c. indicata nel merito:
- Voglia l'adito Tribunale in via riconvenzionale mediata attribuire giudizialmente le parti di suolo, su cui si estende il muretto scala, fronte scala e accesso autorimessa sconfinati sulla particella 956 di proprietà attorea come da relazione tecnica cui ci si riporta, al sig. disponendone il trasferimento a favore convenuto ai sensi del principio Controparte_5 della c.d. “accessione invertita” ex art. 938 c.c., indicando la somma da corrispondere a parte attrice quale indennizzo pari ad € 1.100,00 ovvero la somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta di giustizia;
con condanna della
c.f. in persona del legale rapp.te protempore Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
, sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8 a rilevare indenne parte convenuta da tale somma e dalle eventuali spese
[...] accessorie di passaggio;
e/o - qualora sia accolta la domanda di parte attrice di delimitare “con rete e picchetti o altro termine” il confine che circoscrive la particella 952 (di sua proprietà esclusiva) dalla particella 956 (di proprietà ma gravata da servitù di passo del convenuto), accertato lo stato di fondo parzialmente intercluso per Parte_1
l'accesso alla proprietà Voglia l'adito Tribunale in via riconvenzionale mediata costituire contro la sig.ra CP_5
ed a favore del diritto di servitù coattiva di passaggio carrabile su fondo di sua Parte_1 Controparte_5 proprietà evidenziato nella particella 952, indicando la somma da corrispondere a parte attrice quale indennizzo ex art.
1053 pari ad € 500,00 ovvero la somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta di giustizia;
con condanna della
c.f. in persona del legale rapp.te pro-tempore Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
, sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8 a rilevare indenne parte convenuta da tale somma e dalle eventuali spese
[...] accessorie di passaggio;
e/o − in ogni caso rigettare la domanda ex adverso avanzata di delimitazione delle originarie particelle 894, 896 e 897, con espressa previsione di facoltà dell'attrice di delimitazione con rete, picchetti o altro termine
a confine per dichiarare l'insussistenza di diritto di parcheggio sulla medesima area per i motivi espressi in narrativa circa la presenza del diritto di sosta a favore del convenuto;
− in ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento in quanto
5 generica ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi già delineati, ferma la carenza di titolarità del convenuto già esplicata in relazione al presunto “abbattimento di 15 piante di ulivo”; in via riconvenzionale, in virtù di quanto esposto in narrativa al punto G, accertato che l'abitazione di proprietà della sig.ra fuoriesce dalla particella di Parte_1 terreno di sua esclusiva proprietà andando ad invadere, occupandola, la proprietà di terreno del sig. Controparte_5 per la particella 913 nella sua quota di proprietà, Voglia l'adito Tribunale condannare la sig.ra alla Parte_1 riduzione in pristino, demolizione e rimozione di ogni manufatto, opera ed accessorio insistenti sul fondo di proprietà del convenuto, oltre al rilascio dell'area indebitamente occupata;
In denegatissima ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e completo rigetto delle domande del convenuto, ferme le richieste già avanzate contro la Cooperativa nei paragrafi precedenti, Voglia l'adito Tribunale di Prato condannare la Controparte_8
[.. c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8: P.IVA_1 CP_9
1) a rimborsare al convenuto il prezzo relativo alla parte oggetto di rivendica da parte dell'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia e/o; 2) a risarcire tutti i danni occorsi al convenuto ivi compreso il costo delle operazioni di ripristino ed il deprezzamento dell'immobile dovuto all'eventuale suo arretramento ed anche in ragione dell'eventuale cessazione del diritto di sosta, presenza di fondo intercluso e tutti i danni derivanti dalle azioni avanzata da parte attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia e/o; 3) in ogni caso a rilevare indenne il convenuto in ordine a tutte le somme il Tribunale dovesse ritenere dovute dal sig. CP_5
nei confronti dell'attrice; 4) a rimborsare al convenuto le spese di giudizio oltre alle somme da corrispondere
[...]
a parte attrice;
In ulteriore e denegatissima ipotesi, compensare le rispettive poste;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.;
Per “1) in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in ipotesi, CP_6 in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti chiamanti e , disporre CP_3 CP_4 che le relative spese di trasferimento vengano poste a carico dell'attrice e/o della Controparte_7 in persona del l.r.p.t. (p.i. ) e, comunque, non a carico di 3) in ulteriore ipotesi subordinata, P.IVA_1 CP_6 in caso di accoglimento della domanda attrice, accogliere altresì le domande proposte ai punti sub c) e d) delle conclusioni dei convenuti chiamanti e , e condannare la in CP_3 CP_4 Controparte_7 persona del l.r.p.t. (p.i. a rilevare indenne il sig. da ogni somma, eventualmente anche a P.IVA_1 CP_6 titolo risarcitorio, che lo stesso fosse tenuto a pagare a favore dei sig.ri e per il trasferimento dei CP_3 CP_4 beni oggetto di tali domande;
4) in ulteriore ipotesi subordinata e gradata, in caso di accoglimento della domanda proposte al punto e) delle conclusioni dei convenuti chiamanti e , condannare la CP_3 CP_4 [...] in persona del l.r.p.t. (p.i. a rilevare indenne il sig. da ogni somma Controparte_7 P.IVA_1 CP_6 che lo stesso fosse tenuto a corrispondere per i titoli di cui al suddetto capo delle domande citate. Vinte in ogni caso le spese”;
Per come in comparsa di costituzione, ossia: Controparte_7
“Voglia il Tribunale adito - Rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via Per riconvenzionale IN TESI, ed a corretta esecuzione del contratto notaio del 16/9/2008 previo accertamento della esatta collocazione nello spazio e degli esatti ingombri del compendio immobiliare nel rispetto del progetto e successive varianti sottoscritte dalla parte venditrice, accertare e dichiarare le aree occupate dai manufatti come facenti parte del Per terreno ceduto con rogito Notaio del 16/9/2008; SEMPRE IN TESI ed in esecuzione della Convenzione del 22/7/2011, dichiarare la particella 952 (quale porzione della particella 895) destinata per accordo delle parti alla area asservita funzionale alla realizzazione del progetto edilizio;
accertare la corretta estensione della servitù di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, così come oggi di fatto esercitata e comunque determinarne l'estensione tenendo conto della
6 planimetria ALLEGATO “C” della Convenzione, e della valenza meramente indicativa della stessa come voluta dalle parti, quindi attuando eventuali correttivi ed estensioni strettamente finalizzate al più comodo esercizio della servitù con il minor sacrificio del fondo servente. IN IPOTESI disporre l'accessione invertita ex art. 938 c.c. delle aree occupate dall'edificio senza riconoscimento alcuno di indennità e/o risarcimento danni, in quanto aree che la parte venditrice Per avrebbe dovuto trasferire a corretta esecuzione del contratto Notaio 16/9/2008; IN IPOTESI e sempre in esecuzione della Convenzione 22/7/2011 emettere sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'area così determinata nei limiti e termini di cui al § 3 detta Convenzione in favore dei convenuti;
Vittoria di spese ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
chiedendo di: accertare i confini tra la sua proprietà e quella dei
[...] Controparte_5 convenuti, con particolare riferimento alla particella 897 (oggi 956 nella porzione interessata), con condanna a demolire ogni opera o manufatto insistente sulla sua proprietà e al rilascio delle aree occupate;
di accertare la consistenza dell'area di cui alle originarie particelle 894, 896 e 897, dichiarando l'insussistenza di una servitù di parcheggio e la facoltà dell'attrice di delimitare il confine con la sua proprietà; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere proprietaria dell'immobile in Carmignano, via
Pucci e Verdini 19, e dei terreni circostanti, in forza della compravendita stipulata il 19 aprile 2000, della permuta stipulata il 16 settembre 2008 con la e Controparte_8 degli atti di trasferimento perfezionati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con che era venuta a conoscenza che la sagoma delle tre villette costruite sul Parte_3 lotto ceduto in forza della permuta fuoriusciva dal perimetro assegnato, invadendo la sua proprietà; che esse avrebbero dovuto, infatti, insistere sulla particella 898 (oggi 913) del foglio di mappa 10, di
450 mq, ceduta alla;
che con lo stesso atto la particella 897, di 279 mq, (oggi CP_8 particella 956 per la porzione interessata) era stata gravata da servitù perpetua di passo, pedonale e carrabile e sosta a favore delle unità immobiliari da edificare sulla particella 898; che, invece, la sagoma delle villette e relative pertinenze insisteva, in parte, sulla proprietà dell'attrice, e, in particolare, sull'area gravata da servitù di passo, cosicché la stessa veniva esercitata al di fuori dell'area di spettanza, su ulteriori spazi di proprietà esclusiva della che al fine di Parte_1 delimitare l'area di esercizio della servitù, come da atto costitutivo e contratto, l'attrice aveva posto a terra, tramite il proprio tecnico, picchetti in ferro con cappello di protezione in plastica, che di fatto venivano sistematicamente oltrepassati dai titolari della servitù; che dalla consultazione dell'accatastamento delle tre villette era emerso che nelle planimetrie catastali e nell'elaborato planimetrico ad esse era annesso un resede di circa 2 ml antistante le scale esterne delle villette;
che qualcuno dei proprietari aveva apposto accessori sui muri perimetrali e i proprietari dell'unità
7 immobiliare all'indirizzo di via Pucci e Verdini 19/c int. 3 avevano installato una cancellata ancorata a terra sul terreno della i proprietari delle tre villette ed i loro ospiti parcheggiavano Parte_1 in prossimità delle proprie abitazioni, facoltà non inclusa nel titolo, ove era prevista esclusivamente la sosta;
non aveva avuto successo il tentativo di mediazione, al quale aveva partecipato anche la e al quale era stato invitato anche dante causa di CP_8 CP_6 CP_3
e , che però non era intervenuto;
dalla descritta situazione erano
[...] Controparte_4 derivati danni da mancato godimento della proprietà (seppur gravata da servitù di passo), dall'assoggettamento di fatto ad un passo corrispondente ad alcun diritto sulla proprietà esclusiva, dall'abbattimento di 15 piante di ulivo, dalla necessità di regolarizzare i propri diritti.
Si è costituito chiedendo, in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_5 la , e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice e Controparte_8 la cessione a titolo gratuito, anche ex art. 2932 c.c., del suolo su cui era posto il muretto scala, area fronte scala e area accesso alla propria autorimessa, oltre alla quota parte in condominio del piazzale antistante e della strada, con assegnazione dei parcheggi;
in via subordinata ha chiesto l'assegnazione di tali aree ex art. 938 c.c. e, in ipotesi di accoglimento della domanda di delimitazione dei confini, la costituzione di una servitù coattiva di passo carrabile a favore della sua proprietà, con determinazione dell'indennizzo da corrispondere all'attrice; in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a ridurre in pristino e a rimuovere ogni manufatto posto sulla particella 913; in ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice e rigetto di quelle del convenuto, la condanna della al rimborso della parte di prezzo relativa all'area oggetto di rivendica, al Controparte_8 risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalle operazioni di riduzione in pristino e dal deprezzamento della sua proprietà per arretramento e cessazione del diritto di sosta, rilevando il convenuto indenne dal danno patrimoniale derivante da eventuali condanne nei confronti dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: l'immobile sito in Carmignano, via Pucci e Verdini,
29/c int. 2 e relative pertinenze, gli era stato assegnato, nel medesimo stato in cui si trova attualmente, dalla costruttrice , come risulta dall'atto di assegnazione Controparte_8 del 5 settembre 2018, il quale contemplava espressamente la “scala esterna” e il “resede frontale e pertinenziale”, prevedendo, tra l'altro che “Le parti si danno inoltre atto che, come precisato nell'atto autenticato dal notaio in data 16 settembre 2008, infra citato, l'accesso al Persona_1 complesso immobiliare, di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto, avviene tramite proprietà di terzi gravata da una servitù perpetua di passo pedonale e carrabile, oltre che di sosta e, precisamente, sull'area costituente il prolungamento della strada interna che si dirama da Via
Pistoiese fino sul fronte delle unità immobiliari, ed è individuata con le particelle 210, 390, 386 e
392 del foglio di mappa 10, per il primo tratto, con le particelle 946, 952, 956, 961 e 967 del foglio
8 di mappa 10, per l'ultimo tratto. Si precisa che la servitù di sosta grava sulle particelle 957, 958,
959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972 di proprietà dei signori
[...]
e derivanti da tipi di frazionamento n. 20925 del 19 febbraio 2008, Parte_3 Parte_1
n. 60364 del 7 giugno 2011 e n. 74831 del 25 luglio 2011”; la aveva garantito “di CP_8 quanto trasferito la piena proprietà e disponibilità” nonché la libertà da qualsivoglia peso o onere
“volendo essere tenuta all'evizione a norma di legge”; la e l'allora coniuge Parte_1 on atto di permuta/appalto del 16 settembre 2008 avevano ceduto le aree ivi indicate Parte_3 alla , a titolo di corrispettivo per l'edificazione di un'unità immobiliare sull'area di CP_8 propria competenza;
nel corso dell'esecuzione dell'appalto erano state richieste dai cedenti opere extra-capitolato, con la necessità di redigere un disciplinare integrativo;
era stata così conclusa il 22 luglio 2011 una “convenzione privata integrativa del contratto di permuta/appalto del 16 settembre
2008” dove era stato precisato che la avrebbe presentato la variante finale “In cui CP_8 verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica” e che “al fine di agevolare la regolamentazione dei diritti sulla strada di accesso e sul piazzale posto di fronte alle villette, le parti si impegnano a trasformare la servitù perpetua di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, di cui alle particelle 896, 897, 894 e porzione della particella 895, tutte comprese nel foglio 10 del Comune di Carmignano, come rappresentato a titolo indicativo nella planimetria allegata (allegato C) e colorate in blu, in aree di proprietà condominiale funzionale alle proprietà delle villette ivi esistenti. Prima del passaggio di proprietà dovrà essere eseguito un rilievo strumentale, con spese a carico della , per individuare con precisione il confine Controparte_8 dell'area condominiale e per l'individuazione delle aree a sosta in modo da assegnare proporzionalmente tra i proprietari così come previsto nel contratto Notaio Dr. , Persona_1
Registrato a Prato il 16 settembre 2008 al n. 12095”, così si dava anche atto che: “i sig.ri Parte_3
e quale proprietari dell'area ove insiste la suddetta servitù di passo con destinazione Parte_1 condominiale, rilasciano fin da adesso irrevocabile consenso, formalizzato con procura notarile a favore del Sig. a rendere contitolari di detta area, i futuri acquirenti delle Persona_2 limitrofe villette di proprietà della;
la Controparte_8 Controparte_8
si impegna a rendere edotti i terzi acquirenti della necessità di acquisire detta area
[...] condominiale, senza che ciò comporti per loro alcun aggravio economico ulteriore ed i sig.ri
e si rendono disponibili ad intervenire al contratto per il trasferimento a titolo Parte_1 Parte_3 gratuito delle suddette aree senza alcuna spesa a loro carico”; in tal modo, la i era Parte_1 dunque obbligata a regolarizzare la situazione edilizia e cedere agli intestatari delle villette la quota parte della particella del piazzale antistante le loro abitazioni e delle particelle limitrofe relative alla strada di accesso e ai parcheggi;
nella pianta planimetrica depositata in Comune, parte attrice aveva
9 dato atto, durante la fase di costruzione, di effettuare una “variante in corso d'opera” aggiungendo alle villette le scale esterne nella parte prospicente il piazzale esterno, invadendo la sua particella;
contestualmente alla stipula della convenzione del 2011 dalle particelle 896, 879, 894 e (parte della)
895 erano state frammentate al fine di creare i singoli posti macchina a pettine, individuati dalle particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972, oltre che allo scopo di conformare lo stato dei luoghi scaturito dall'edificazione delle villette, del piazzale e della strada, con realizzazione della particella 952; la delimitazione dei confini richiesta dall'attrice avrebbe creato uno stato di parziale interclusione del fondo del convenuto, in quanto il passo per accedere al proprio garage sarebbe rimasto bloccato;
le piante di ulivo non erano state abbattute dal convenuto, quanto piuttosto dalla edificatrice;
era emerso, poi, che la villetta della CP_8 Parte_1 fuoriusciva dall'area di sua proprietà invadendo quella del convenuto per 24 metri quadrati.
Si sono costituiti anche e , chiedendo in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare la chiamata in causa della e, nel merito, il Controparte_8 rigetto delle domande dell'attrice, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna ad ottemperare a quanto previsto dalla scrittura del 2011, o, in denegata ipotesi, l'assegnazione, ex art. 938, c.c., delle aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, condannando la a CP_8 tenere indenne i convenuti dagli esborsi necessari, e, sempre in ipotesi, la costituzione di servitù coattiva di passo pedonale e carrabile sulla particella 952, con condanna della a CP_8 tenerli indenni dagli esborsi necessari e, in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna della terza chiamata alla restituzione di parte del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, in ragione del suo minor valore, al risarcimento dei danni e a rilevare indenni i convenuti dal danno patrimoniale derivante dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: lo sconfinamento lamentato da parte attrice riguardava circa 10,00 mq riferiti ad una piccola parte di muretto per circa 1,00 mq, fronte scala per circa 2,50 e resede antistante l'abitazione per circa 6,50 mq, sul quale era stata installata la cancellata oggetto della domanda di demolizione;
durante l'esecuzione dell'appalto affidato dalla alla erano state apportate varianti al Parte_1 Controparte_8 progetto iniziale relativamente alla realizzazione delle superfici oggetto della contestazione;
con la convenzione integrativa all'uopo stipulata le parti avevano anche previsto che la strada di accesso e il piazzale posto sul fronte delle villette fosse trasformato in area condominiale, previo rilevamento strumentale al fine di assegnare ad ogni singola unità abitativa la propria area di sosta/parcheggio; nella medesima scrittura, oltre ad identificare le aree relative alla strada di accesso in conformità con il reale ad attuale stato dei luoghi, le parti avevano convenuto che la avrebbe CP_8 presentato una variante finale riportando la situazione edilizia attuale, con la regolarizzazione di ogni
10 modifica;
tale scrittura era stata redatta quando le villette erano state ormai tutte realizzate nella conformazione attuale, cosicché la volontà delle parti non poteva che essere quella di conformare gli atti di trasferimento all'attuale stato dei luoghi;
la servitù di sosta contemplata negli atti di provenienza non poteva che comprendere anche il parcheggio;
il danno derivante dall'estirpazione delle piante di olivo non poteva essere imputato ai convenuti.
Si sono poi costituiti e , chiedendo, in via preliminare la Controparte_3 Controparte_4 chiamata in causa del proprio dante causa, nel merito, il rigetto delle domande di CP_6 parte attrice, in via riconvenzionale la regolarizzazione dello stato attuale degli immobili, anche mediante trasferimento in loro favore delle aree relative alla porzione di scala, all'area accesso alla scala, all'area accesso all'autorimessa, alla porzione di resede esterno, oltre che alla destinazione della strada di accesso con assegnazione di posti auto alle singole unità abitative;
in CP_11 caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto il trasferimento ex art. 938 c.c. delle stesse aree e la costituzione di servitù coattiva di passo carrabile sulla particella 952, condannando CP_6 tenerli indenni dagli esborsi necessari;
in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna del
[...] terzo chiamato alla riduzione del prezzo in considerazione del deprezzamento dell'immobile e al risarcimento dei danni, con condanna a tenerli indenni dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza in favore dell'attrice.
A fondamento della difesa, hanno esposto che: lo sconfinamento riguardava 26,50 mq riferiti ad una porzione di scala, area di accesso alla scala, area di accesso all'autorimessa, riferiti alla particella 897, di proprietà dell'attrice, ma gravata da servitù; quest'ultima era dunque traslata su un'ulteriore porzione di proprietà esclusiva della la quale aveva apposto dei picchetti a Parte_1 delimitazione dell'area di sua esclusiva competenza;
la dante Controparte_8 causa di e la vevano concordato con una scrittura redatta in corso CP_6 Parte_1
d'opera di regolarizzare la situazione di fatto, oltre che la trasformazione del viale di accesso in area condominiale e l'assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, previo rilievo strumentale;
la destinazione del viale a sosta non poteva che comprendere anche la facoltà di parcheggio;
l'abbattimento degli alberi di olivo non poteva essere imputato ai convenuti;
nel contratto di compravendita concluso con questi aveva garantito la piena proprietà del bene CP_6 compravenduto, prestando la garanzia per evizione.
Disposto lo spostamento dell'udienza, si è costituito domandando, preliminarmente, CP_6 la chiamata in causa della , il rigetto delle domande Controparte_8 dell'attrice e, in ipotesi di accoglimento di quelle dei convenuti, di porre le spese dei trasferimenti a carico della stessa o, in ipotesi subordinata, la condanna di quest'ultima a tenerlo CP_8 indenne dall'eventuale soccombenza nei confronti dei convenuti.
11 A sostegno della difesa, ha dedotto che gli sconfinamenti ipotizzati dall'attrice erano il frutto degli accordi intercorsi con la dapprima nel contratto di permuta e Controparte_8 successivamente nella scrittura integrativa del 2011.
Si è costituita anche la , domandando, in via principale, Controparte_8 il rigetto delle domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, in tesi, l'accertamento che le aree occupate costituiscono parte del terreno ceduto con l'atto di permuta e che la particella 952 (quale porzione della particella 895) era stata destinata per accordo tra le parti alla realizzazione del progetto edilizio, l'accertamento dell'estensione dell'area di esercizio della servitù di passo pedonale e carrabile, oltre che di sosta, e, in ipotesi, il trasferimento delle aree occupate ex art. 938 c.c., senza riconoscimento di risarcimenti o indennità, o, in ipotesi, in esecuzione della Convenzione del 2011, trasferire l'area di cui al paragrafo 3 ai convenuti.
A sostegno della difesa, ha fatto presente che: con il contratto di permuta del 2008 le parti non avevano concordato la semplice cessione di un appezzamento di terreno con corrispettivo determinato dall'appalto di costruzione, sul residuo, dell'unità immobiliare dell'attrice, ma avevano negoziato un vero e proprio progetto edilizio, già realizzato dai venditori e oggetto della concessione edilizia rilasciata 5 anni prima e successiva variante ottenuta tre anni prima del rogito, come esplicitato ai punti 3 e 4 delle premesse: “i sig. e hanno inoltrato al Parte_3 Parte_1
Comune di Carmignano domanda di concessione edilizia in data 4/3/1999 pratica Edilizia n. 239/99 per la realizzazione sui terreni sopra descritti al punto 1 lettera a) ed al punto 2 lettera b) di un fabbricato per civile abitazione Concessione rilasciata in data 9/4/2003 con il n. 13 e successiva variante per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari per civile abitazione rilasciata in data 8/6/2005
n. 33, nonché variante in corso d'opera n. 8 rilasciata in data 13/3/2007; […] si è addivenuti alla concorde decisione di trasferire da parte dei primi due a favore della terza il terreno sopradescritto al punto 1) lettera a) a titolo di permuta, terreno sul quale dovranno essere edificate n. 3 unità immobiliari abitative, come sopra precisato, mentre la Soc. Coop. Edif. sempre a titolo di CP_8 permuta intende impegnarsi ad edificare una quarta unità abitativa e annessi sul restante terreno di proprietà dei sig.ri sopra descritto al punto due lett. b)”; l'oggetto della permuta era Parte_3 dunque la porzione di terreno necessaria e sufficiente per la realizzazione delle unità abitative già oggetto del progetto la cui estensione al punto 1) lettera a) era stata quantificata in 450,00 mq;
pertanto l'area trasferita e tradotta nella particella 898 avrebbe dovuto essere adeguata, in modo da contenere tre delle quattro villette previste dal progetto edilizio oggetto di concessione, indipendentemente dalle dimensioni indicate nel contratto;
come esplicato nel punto 6 delle premesse “in forza di pregressi accordi è stato concesso alla la facoltà di iniziare i lavori di costruzione degli edifici di Parte_2 cui sopra prima della stipula del rogito notarile”; i lavori erano, infatti, iniziati il 16 febbraio 2004,
12 come da dichiarazione di inizio lavori;
pertanto, la sagoma del fabbricato era già stata realizzata prima del frazionamento, in conformità alle indicazioni del D.L. incaricato da Persona_3
la convenzione del 2011 era stata espressamente qualificata come Parte_3
“integrativa” della permuta del 2008 e alla clausola 2 la si era assunta Controparte_8
l'impegno di presentare “attraverso il Direttore dei Lavori, la variante finale alla DIA 141/09 in cui verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica almeno 30 giorni prima della presentazione della fine lavori indicata al successivo punto 4”; l'allegato B indicato quale parte integrante della Convenzione era composto da 10 tavole planimetriche, depositate a corredo della variante finale;
in particolare la tavola n. 4 riportava le planimetrie dell'originario progetto e dello stato variato, alla luce del quale gli sconfinamenti erano addirittura ridotti;
con riferimento all'area asservita a passo carrabile e sosta, le parti si erano impegnate a trasformare l'area assoggettata a servitù in bene condominiale, ivi compresa la particella 895, non indicata nel contratto del 2008, oggi tradotta nella particella 952; la facoltà di sosta era comprensiva anche della possibilità di parcheggiare.
Con note depositate per l'udienza cartolare del 13 settembre 2022, parte attrice ha eccepito la prescrizione delle obbligazioni di cui alla scrittura del 2011.
Con memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., parte attrice ha ribadito l'eccezione di prescrizione, osservando come la scrittura del 22 luglio 2011 avesse contenuto meramente obbligatorio, non prevedendo alcun trasferimento di diritti, e che la consistenza delle proprietà delle parti avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell'atto di permuta del 2008; l'attrice e l'ex coniuge non avevano mai sottoscritto la variante finale presentata dal geometra né la CP_12 dichiarazione di fine lavori presentata dal geometra i quali, del resto, erano professionisti Per_3 scelti dalla;
né avevano sottoscritto alcun frazionamento successivo a Controparte_8 quello del 2008; nel giudizio promosso da concluso con sentenza n. 150/2020 emessa CP_6 dal Tribunale di Prato era stato accertato che il frazionamento non era mai stato eseguito, essendosi i tecnici rifiutati di sottoscrivere la relativa proposta in quanto prevedeva l'assoggettamento a servitù
(e poi il trasferimento) di aree non comprese in alcun accordo;
il diritto di parcheggio era incompatibile con il diritto di passo, con la conseguenza che la facoltà di sosta non poteva comprenderlo;
in ogni caso, l'eventuale accoglimento della pretesa ex art. 938 avrebbe dovuto portare al riconoscimento di un'indennità pari al doppio del valore dei beni;
la pretesa del non CP_5 poteva essere accolta, avendo egli accettato l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della compravendita;
a tal proposito, la linea di confine catastale che separa la proprietà alla proprietà on era stata creata con il frazionamento del 2008, con il Parte_1 CP_5
13 quale era stato delimitato esclusivamente il confine frontale delle villette, ma dal tipo mappale 49943 del 2010; i fondi dei convenuti non potevano essere considerati interclusi.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e da un Controparte_3 Controparte_4 lato e e dall'altro hanno contestato l'eccezione di Controparte_2 Controparte_1 prescrizione, rilevando di essere stati messi nelle condizioni di sollevarla solo allorché la li aveva resi edotti della scrittura del 2011. CP_8
Parimenti, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha osservato di Controparte_5 avere avuto conoscenza dei problemi dell'immobile soltanto dopo che esserne stato messo al corrente;
ha poi fatto presente che l'eccezione di prescrizione non poteva operare rispetto alla sua eccezione riconvenzionale.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la ha a sua volta Controparte_8 contestato l'eccezione di prescrizione, facendo presente che l'attrice aveva essa stessa invocato la scrittura del 2011 nel giudizio iscritto al N. RG. 4756/2014 e aveva fatto valere l'inadempimento del geometra rispetto agli obblighi di cui alla permuta del 2008 e alle successive CP_12 integrazioni, così riconoscendo la portata vincolante della scrittura del 2011.
La causa è stata istruita mediante CTU e successiva integrazione.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
1. Sul confine tra la particella 913 e la particella 956.
L'attrice ha innanzitutto domandato l'accertamento del confine tra la sua proprietà e quella dei convenuti, con condanna alla demolizione delle opere edificate al di fuori dell'area di loro competenza e al rilascio dei terreni occupati.
L'azione di regolamento dei confini ha ad oggetto l'accertamento dell'effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione, a differenza di quanto avviene per l'azione di rivendica, i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà: ed in effetti la contestazione non verte sui titoli di proprietà dei contendenti, bensì sull'estensione dei rispettivi fondi, la cui linea di confine è incerta.
La difficoltà di distinguere la domanda di rivendica dall'actio finium regundorum emerge non appena si consideri che anche la porzione controversa tra i due confinanti è in realtà anch'essa identificabile come “fondo” e che entrambe le parti hanno interesse a vederne dichiarata la proprietà in proprio favore.
14 Dunque, vi è un'evidente (ancorché parziale) identità di scopo tra rivendicazione e regolamento, perché in entrambi i casi si tratta di accertare la proprietà di un bene in via definitiva e, se del caso, ottenere la restituzione di quanto illegittimamente posseduto dal convenuto.
Secondo la soluzione prevalente, se sorge un conflitto di titoli, l'azione deve essere qualificata come rivendica, se, invece, sorge un conflitto di fondi si tratta di un'actio finium. In altri termini, se tra le parti sorge contestazione circa la validità del titolo di proprietà del fondo confinante, allora l'azione
è una rivendica;
se invece si tratta semplicemente di determinare l'estensione di due proprietà di cui non si pone in discussione la validità dei rispettivi titoli d'acquisto, ma soltanto la loro interpretazione, allora l'azione corrisponde allo schema del regolamento di confini (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
13/10/2020, n. 22095, rv. 659399-01: “Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini”).
Nel caso di specie, la lite si incentra in effetti sull'esistenza di una cessione delle aree in contestazione: secondo l'attrice, infatti, tali aree non erano mai state trasferite alla , dante Controparte_8 causa del del e della e del mentre alla luce della CP_5 CP_2 CP_1 CP_6 ricostruzione operata dalla tali aree dovevano ritenersi comprese nel progetto CP_8 edilizio concordato con gli allora coniugi Parte_1 Parte_3
Si tratta, dunque, di un conflitto tra titoli e non di un conflitto tra fondi, con conseguente inquadramento della domanda nell'ambito dell'art. 948 c.c.
Venendo all'onere della prova incombente sull'attore, in via generale si afferma che nel giudizio di revindica egli deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, ben potendo egli avere acquistato a non domino. Pertanto, il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è munito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti
15 danti causa (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/09/2018, n. 21940, rv. 650080-01; Cass. civ. Sez. II Sent.,
04/12/2014, n. 25643, rv. 633752).
Tanto premesso, la più recente giurisprudenza afferma anche che l'onere della prova nell'azione di rivendica deve essere calibrato sulle difese sollevate dal convenuto. Si ritiene infatti che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa, fino a trovare un acquisto a titolo originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.
Il limite della esigenza probatoria a carico di quest'ultimo non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2021, n. 28865).
In particolare, si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando risulti che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore.
Così si ammette che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 17/04/2002, n. 5487, secondo cui l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore).
È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione se il titolo dell'attore stesso o di uno dei suoi danti causa sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica.
Nel caso di specie, a fondamento del proprio diritto dominicale, le parti convenute invocano innanzitutto la compravendita dalla , a sua volta avente causa dalla Controparte_8 avendo, dunque, i convenuti fondato il proprio acquisto su quello della Parte_1
l'onere della probatio diabolica in capo a quest'ultima può considerarsi superato, Parte_1 considerato che l'attrice ha prodotto anche il titolo del proprio acquisto (doc. 1).
Venendo dunque ad esaminare il titolo che i convenuti invocano sulle aree oggetto di rivendica, viene fatto riferimento, oltre che alle compravendite stipulate con la (e, nel caso Controparte_8 del e della , a quella conclusa con il agli atti conclusi tra CP_3 CP_4 CP_6 quest'ultima e l'attrice.
16 In particolare, con l'atto di permuta del 2008: “I signori e Parte_3 Parte_1
a titolo di permuta, congiuntamente cedono e trasferiscono alla società “COOPERATIVA
[...]
EDIFICATRICE GIULIA – SOC. COOP. A R.L.” che, rappresentata come sopra è detto, allo stesso titolo accetta ed acquista l'appezzamento di terreno descritto al punto 1), lettera a) delle premesse”, ossia: “porzione di terreno posto in Comune di Carmignano, località I Renacci, all'interno della via
Pistoiese, a destinazione edificabile, di forma irregolare e della superficie catastale di mq. 450, distinta al N.C.T. del detto Comune in Foglio di Mappa 10, M.N. 898, qualità uliveto, C1. 3, di mq.
450”. Segue un preciso riferimento alla particella 898: “Per la storia catastale si precisa che la particella 898 deriva dalla particella 862”.
Dalla lettura dell'atto di permuta risulta parimenti chiaro che invece la particella 897 sarebbe rimasta in proprietà alla parte venditrice: recita il punto 2 del contratto che la “si obbliga CP_8 ad edificare sul terreno descritto al punto 2), lettera b) delle premesse, di residua proprietà dei signori e , che allo stesso titolo accettano, una Parte_3 Parte_1 delle quattro unità immobiliari”. Al punto 2, lettera b) delle premesse si legge che la parte venditrice
è proprietaria di una porzione di terreno di circa 2.850 mq, distinta al N.C.T. del Comune di
Carmignano, tra le altre, al foglio 10, particella 897. Ancora, l'art. 1 del contratto dispone che su tale particella grava servitù di passo a vantaggio dell'area oggetto di cessione.
Successivamente, con la convenzione del 22 luglio 2011 era stato concordato l'obbligo della
“a presentare attraverso il Direttore dei lavori la variante finale alla DIA 141/09 CP_8 in cui verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica, almeno 30 giorni prima della presentazione della fine lavori indicata al successivo punto 4”.
È evidente che l'unico atto contenente un trasferimento di diritti reali immobiliari è quello del 2008, considerato che la scrittura privata del 2011, nella parte che qui rileva, ha natura esclusivamente obbligatoria, riguardando la presentazione della documentazione necessaria a regolarizzare la situazione edilizia originata dallo svolgimento dei lavori e, perciò, non rappresenta titolo dominicale invocabile dai convenuti sull'area contesa. Pertanto, non hanno rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del contratto del 2008 gli allegati alla scrittura del 2011, i quali non sono sorretti da alcun atto dispositivo.
I convenuti si sono altresì difesi attribuendo alla scrittura del 2011 il significato di impegnare la parte venditrice a “regolarizzare” la situazione di fatto venutasi a creare, risolvendo, dunque, anche il problema relativo allo sconfinamento delle villette.
In realtà, a ben vedere, con la scrittura privata la si era impegnata Controparte_8 ad eseguire opere extra capitolato e a depositare una variante finale, senza che dalla lettura del
17 disciplinare integrativo risulti la volontà dei committenti di cedere ulteriori aree. Dunque, da essa non può trarsi né la volontà di alienare né tantomeno l'impegno ad alienare in futuro.
Perciò, al fine di individuare l'area ceduta dai coniugi e alla Parte_3 Parte_1
, assume rilevanza soltanto il contratto di permuta del 2008. CP_8
A tal proposito, va premesso che la prova del confine può essere data con ogni mezzo, e in astratto in singoli mezzi non sono graduati secondo un ordine di prevalenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 17/11/2021,
n. 34825, rv. 662864-01). Al giudice è rimessa la loro libera valutazione, anche se deve comunque essere accordata preferenza ai titoli di acquisto, ove dalla loro interpretazione sia possibile evincere in maniera piana il percorso del confine (Cass. civ. Sez. II, 09/10/2006, n. 21686, rv. 592564).
Il ricorso alle mappe catastali ha, in linea di principio, carattere residuale (Cass. 22298/2010; Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 07/04/2021, 17-11-2021, n. 34825).
Tuttavia, l'uso della mappa si rivela tutt'altro che residuale qualora queste siano richiamate nei titoli di acquisto ai fini della determinazione dell'estensione della proprietà ceduta. In tal caso, il loro valore probatorio diviene preponderante per il regolamento dei confini, potendo finanche prevalere sulla prova della situazione possessoria e sulle risultanze di altre prove documentali o costituende (Cass. civ. Sez. II, 05/07/2006, n. 15304: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti”).
In proposito si osserva che le schede di accatastamento, fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono di norma dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali (con valore, dunque, solo indiziario e sussidiario), ma come fonte dei dati medesimi e, come tali, idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio.
D'altro canto, il tipo di frazionamento allegato ai contratti, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, se ben calibrato, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi: in altri termini, in dette circostanze, le piante allegate perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio traslativo (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 23/06/2020, n. 12327, rv. 658462-01).
Nel caso in esame, dalla documentazione contrattuale allegata risulta evidente la volontà delle parti di rendere oggetto del trasferimento l'allora particella 898 (oggi 913): ciò si evince dal testo
18 contrattuale, sopra riportato, nonché da quanto aggiunto dalle parti al punto 1 del contratto stesso, ossia: “per una migliore identificazione della porzione di terreno trasferita si allega al presente atto sotto la lettera “A” una planimetria, debitamente sottoscritta dalle parti e da me Notaio […] nella quale la porzione oggetto di trasferimento alla società “COOPERATIVA EDIFICATRICE GIULIA
– SOC. COOP. A R.L.” risulta contornata di colore rosso, mentre la porzione che residuerà in proprietà alla parte alienante, di cui al successivo art. 2) […] risulta contornata di colore blu”.
Peraltro, come evidenziato dal tecnico incaricato dal Tribunale “La geometria della particella 898
(oggi 913) rappresentata sull'estratto di mappa allegato, risulta essere quella scaturita dal Tipo di
Frazionamento Prot. n. 20925 del 19/02/2008” (CTU, pag. 7) “con il quale venivano istituite le dividenti di confine fra le attuali P.lle 913 […] 956, […], con lo scopo di suddividere le originarie particelle in funzione degli accordi contrattuali” (CTU, pag. 5).
La conformità del tipo di frazionamento agli accordi contrattuali e la circostanza che esso fosse stato evidentemente predisposto a tale scopo (come si evince dalla prossimità della data a quella di conclusione del rogito) consente di utilizzare quest'ultimo per determinare il confine tra la particella
913 (ex 898) e la particella 956 (ex 897), senza che possano avere rilievo le eventuali discrepanze con le risultanze catastali.
Sul punto, non è condivisibile la tesi della , secondo cui l'oggetto della Controparte_8 permuta era dunque la porzione di terreno “necessaria e sufficiente” per la realizzazione delle unità abitative oggetto del complesso progetto edilizio concepito dalle parti. Nella specie, secondo la terza chiamata, al fine di determinare l'oggetto del contratto sarebbe necessario valorizzare il punto 3 delle premesse, dove si legge: “i signori e hanno Parte_3 Parte_1 inoltrato al Comune di Carmignano domanda di Concessione Edilizia in data 4 marzo 1999, Pratica
Edilizia n. 239/1999, per la realizzazione, sui terreni sopra descritti al punto 1, lettera a) ed al punto
2) lettera b), di un fabbricato per civile abitazione, Concessione rilasciata in data 9 aprile 2003 con il n. 13 e successiva Variante, per la realizzazione di n. quattro unità immobiliari per civile abitazione rilasciata in data 8 giugno 2005 n. 33, nonché Variante in corso d'opera n. 8 rilasciata in data 13 marzo 2007”.
A giudizio della terza chiamata: “Posto l'oggetto contrattuale così, nei sui corretti termini, appare evidente che la corretta interpretazione del negozio che tenga debito conto della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c, ed in applicazione del principio ermeneutico di buona fede ex art. 1366
c.c., permette di concludere che l'area trasferita dalla parte venditrice e tradotta nella particella n.
898, deve essere necessariamente adeguata a contenere tre delle quattro villette previste nel progetto edilizio oggetto di Concessione, e ciò a prescindere dalle dimensioni indicate nel contratto. In tal modo viene determinata l'entità della obbligazione assunta da parte venditrice, al punto che se detta
19 area non dovesse essere sufficiente a contenere il compendio immobiliare costituito dalle tre villette, la venditrice risulterebbe decisamente inadempiente”.
In primo luogo, si osserva come l'interpretazione della terza chiamata parta da una premessa sbagliata, e cioè assumendo la natura obbligatoria del contratto di permuta, che, avendo contenuto traslativo, ha invece effetti reali e, riguardando diritti reali immobiliari, è altresì soggetto alla forma solenne di cui all'art. 1350 c.c., la quale impone che l'oggetto del trasferimento sia precisamente identificato in forma scritta.
Sotto questo aspetto, occorre considerare che le parti hanno chiaramente determinato l'oggetto del contratto sia nelle premesse sia nelle disposizioni contrattuali che le richiamano, identificandolo con quello descritto al punto 1 lett. a) delle premesse stesse e specificando che l'allora particella 897 sarebbe rimasta di titolarità dei venditori;
dall'altro che anche le stesse premesse valorizzate dalla richiamano i punti 1 lettera a) e 2 lettera b) al fine di descrivere l'area di insistenza CP_8 delle unità immobiliari da costruire. L'eventuale incongruenza tra le aree descritte nel testo contrattuale e quelle identificate nei titoli edilizi richiamati nelle premesse non può essere risolta facendo prevalere questi ultimi sulla parte dispositiva del negozio, considerato che le premesse contrattuali possono essere utilizzate solo a fini interpretativi, ossia allo scopo di chiarire, in caso di dubbio, la portata delle prescrizioni negoziali. Laddove queste ultime siano espresse chiaramente, come nel caso in esame, non possono essere valorizzate al fine di alterarne la portata. Nel caso in esame, dal punto 3 delle premesse contrattuali si trae lo scopo dell'operazione, ma certamente non possono essere valorizzati gli atti di natura amministrativa ivi richiamati per modificare l'oggetto precisamente descritto nel contratto.
Inoltre, non può tenersi conto nel determinare l'oggetto del contratto del fatto che al momento della sua conclusione i lavori erano già stati avviati;
ciò che rileva, infatti, al fine della corretta identificazione dell'oggetto del trasferimento e degli assetti dominicali, in forza del carattere formale delle cessioni immobiliari, sono unicamente le disposizioni contrattuali che lo descrivono;
nel caso di specie il contratto non contiene alcuna menzione dello stato di fatto risultante dai lavori intrapresi in precedenza.
2. Sul rilascio del fondo, sulla rimozione delle opere ivi realizzate e sul diritto di delimitare il fondo.
Stabiliti i confini tra la particella 913, di proprietà delle parti convenute, e la particella 956
(coincidenti con i confini esistenti tra la particella 898 e la particella 897 di allora), appartenente all'attrice, occorre verificare se vi sia stata l'occupazione denunciata dalla Parte_1
In merito, dai rilievi svolti dal CTU è emerso che “L'analisi delle misure, considerando i Punti
Fiduciali di primo perimetro sul quale il rilievo si è appoggiato, omologhi per tutti i successivi atti
20 di aggiornamento che hanno interessato il lotto, pongono le linee di frazionamento in posizione ben diversa rispetto a quanto inserito graficamente sulla mappa, in fase di presentazione del Tipo di
Frazionamento […] i rilievi eseguiti in loco rappresentano porzioni di fabbricato apparentemente di uso privato, quali scale, recinzioni e porzioni di resede, edificati sulla P.lla 956, non in disponibilità delle parti convenute, se non per la sola servitù di transito e sosta. Le planimetrie catastali presenti in banca dati dell'Agenzia delle Entrate e corrispondenti a quelle allegate agli atti di causa, con particolare riferimento ai Subb. 2 e 500 , riportano sul piano terra la presenza CP_2 CP_5 di un ulteriore piccolo resede esclusivo, posto frontalmente alle scale di accesso all'unità immobiliare, anch'esso ricadente al di fuori del perimetro di confine” (CTU, pag. 6-7).
In particolare, risulta che sulla particella 956 dell'attrice siano state realizzate le seguenti opere: “-
Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,32 - Proprietà - Porzione di scala con struttura in c.a., CP_5 comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28 - Proprietà ; - Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro CP_13 di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub. 6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla
956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73 - Proprietà
Cappelli/Martorana. Per completezza di informazione, quest'ultimo resede, si estende verso sud, per una superficie pari a mq 20,40, sulla P.lla 960, sempre di proprietà di parte attrice” (pag. 11 CTU).
Sul punto, i convenuti hanno rilevato che, essendo stato documentato che i lavori erano iniziati ben prima dell'atto di permuta, non sarebbe possibile parlare di sconfinamento, considerato che al momento dell'edificazione il fondo era interamente di proprietà dell'attrice. L'osservazione, tuttavia, non è sufficiente a compromettere la fondatezza della domanda di rilascio, considerato che si tratta di opere che insistono sul suolo dell'attrice e delle quali la stessa ha diritto ad ottenere l'eliminazione in quanto proprietaria del fondo, indipendentemente dalla configurabilità di una condotta illecita da parte dell'occupante. Si tratta, in effetti, di una pretesa di carattere reale che può essere paralizzata soltanto dalla produzione di un titolo che fondi il diritto del terzo ad occupare il fondo altrui, che, nel caso di specie, manca.
21 Segnatamente, alla luce del combinato disposto degli artt. 934 e 936 c.c., le opere realizzata da un terzo sul suolo altrui appartengono al proprietario, il quale ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
La ratio legis è tutelare l'autonomia patrimoniale del fondo dall'illecita invadenza altrui e, insieme, di incoraggiare il proprietario a conservare gli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore, considerato che il proprietario è del tutto estraneo al fatto dell'incorporazione,
e ciò giustifica che gli venga accordata la scelta tra ritenere la cosa incorporata o pretendere che questa sia rimossa.
Si tratta, dunque, di un'applicazione del principio di accessione, sancito in via generale dall'art. 934
c.c., con attribuzione al proprietario della facoltà di scegliere tra l'esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell'opera con l'obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Nel caso di specie, peraltro, si verte nell'ipotesi particolare descritta dall'art. 938 c.c., invocato dalle parti convenute al fine di ottenere l'attribuzione delle aree occupate.
La norma dispone che: “se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato”; in tale ipotesi, il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata.
Dal tenore letterale della disposizione si trae chiaramente che essa presuppone innanzitutto la
“costruzione di un edificio”, e sottintende l'esigenza di salvaguardare la costruzione realizzata dal pregiudizio che deriverebbe dalla demolizione della parte poggiante sul suolo altrui. Pertanto, si ritiene che per “edificio” debba intendersi un complesso strutturale unitario dal punto di vista funzionale o costruttivo, tale che la parte sconfinante risulti inseparabile senza grave danno all'opera costruita.
Sul punto, la giurisprudenza è rigorosa, ravvisando gli estremi della fattispecie in presenza di una struttura murale complessa (cioè, idonea alla permanenza al suo interno di persone o cose) costituente parte essenziale ed integrante dell'edificio in cui sia stabilmente incorporata, ed escludendone l'applicazione in presenza della realizzazione, ad esempio, di una strada (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 16/09/2019, n. 22997, rv. 655241-01; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/12/2012, n. 23018, rv. 624730; Cass. civ. Sez. II, 04/03/2003, n. 3189).
È evidente, perciò, che l'accessione invertita non trovi terreno di elezione per quanto riguarda i resedi e le recinzioni. Rientra, invece, nella fattispecie la scala esterna, in quanto “struttura muraria
22 costituente parte essenziale ed integrante dell'edificio in cui è stabilmente incorporata, quale una scala esterna di accesso all'edificio medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/02/1998, n. 1504).
Tuttavia, manca il presupposto dell'occupazione in buona fede da parte del costruttore, considerato che il confine tra il fondo dell'attrice e quello ceduto alla era ben definito dall'atto CP_8 di permuta, come già evidenziato.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Per l'accensione invertita di edifici costruiti parzialmente su suolo altrui, la buona fede del costruttore non è presunta e dev'essere rigorosamente provata. Tale buona fede consiste nel ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo e non può essere valutata solo sulla base di autorizzazioni edilizie o sanatorie rilasciate dagli enti locali, che non implicano la legittimità dell'occupazione del suolo sotto il profilo della proprietà” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/03/2025, n. 6918).
In tal senso, la prova della buona fede della , che deve essere data e offerta dalle CP_8 parti convenute, non può trarsi semplicemente dagli allegati al disciplinare del 2011, considerato che, come già visto, mediante tale atto non è stato modificato l'assetto della proprietà dei fondi, che è sempre rimasto quello configurato con la permuta del 2008. La , dunque, non poteva CP_8 ignorare al momento della condotta, sulla base di tale atto (peraltro intervenuto in epoca avanzata rispetto all'inizio dei lavori), che l'attività di edificazione delle opere a vantaggio delle proprie unità immobiliari stava avvenendo su suolo di proprietà altrui.
Non può essere valorizzata, poi, la circostanza che i lavori avevano avuto inizio quattro anni prima del rogito con cui erano stati definiti i confini tra il fondo della proprietà dell'attrice e quello di proprietà della , considerato che non è mai stato allegato né provato quale fosse lo CP_8 stato di avanzamento dei lavori a tale data e dunque se le opere di cui oggi l'attrice chiede la rimozione fossero state realizzate prima della permuta. Peraltro, nell'atto di permuta del 2008 sia l'unità immobiliare dell'attrice che quelle oggi dei convenuti sono descritte come immobili ancora da edificare, ancorché sia stata menzionata la facoltà della di dare inizio ai lavori prima CP_8 della stipula del rogito notarile. L'onere di dimostrare la buona fede avrebbe dunque imposto alle parti convenute di provare specificamente la data di edificazione delle singole opere sconfinate sul suolo dell'attrice e, laddove antecedente alla separazione dei fondi, il conferimento di un incarico al costruttore contenente l'autorizzazione (anche implicita) a realizzarle nella posizione in cui oggi si trovano.
In mancanza di tale prova, non vi sono gli estremi per l'accoglimento della domanda ex art. 938 c.c.
e i convenuti, ciascuno per quanto di sua spettanza, devono dunque essere condannati a rimuovere le opere descritte dal CTU realizzate senza titolo sulla particella 956, in particolare le recinzioni, le pavimentazioni e i corpi di scala, rilasciando le aree occupate in favore dell'attrice.
23 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nell'ipotesi di sconfinamento prevista dall'art 938 cod. civ., qualora non si verifichi l'accessione invertita a favore del costruttore, il proprietario del suolo non è vincolato all'osservanza del termine indicato dall'art 936, ultimo comma, cod. civ. per l'esercizio dello
"ius tollendi". Ne consegue che, dovendo l'inerzia del proprietario della porzione di fondo occupata, protratta per oltre tre mesi dall'inizio della costruzione, concorrere con la buona fede del costruttore al fine di attribuire a quest'ultimo la proprietà dell'edificio e del suolo, è sufficiente che manchi uno di tali due elementi perché l'accessione invertita non si realizzi e rimanga, perciò, integro il diritto del proprietario della superficie occupata ad ottenere la demolizione dell'opera ivi illegittimamente eseguita (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/06/2012, n. 9052, rv. 622657).
Premesso che la scadenza del termine decadenziale non è stata eccepita dalla Parte_1
l'assenza della prova della buona fede della consente all'attrice di pretendere la CP_8 rimozione delle opere realizzate sul proprio fondo in difetto di autorizzazione.
Non vi sono perciò dubbi circa la fondatezza dell'azione di rimessione in pristino.
Venendo all'ulteriore domanda della il diritto dell'attrice di delimitare il proprio Parte_1 fondo discende poi direttamente dall'art. 841 c.c., salvo quanto previsto dall'art. 1064 co. 2 c.c. (“se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciare libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”).
3. Sul diritto di servitù e sulle domande ex art. 2932 c.c.
In merito a tali particelle, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'estensione dell'area gravata da servitù di passo, ai sensi del contratto di permuta, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di parcheggio e il riconoscimento della facoltà di delimitare la proprietà mediante recinzioni.
Dal canto proprio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto della domanda;
Controparte_2
, e e la hanno Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_8 chiesto altresì ex art. 2932 c.c. la costituzione della comunione sull'area in esame.
La , poi, ha chiesto l'accertamento dell'estensione della servitù di passo pedonale e CP_8 carrabile oltre che di sosta, tenendo conto della planimetria ALLEGATO “C” della Convenzione del
2011, attuando eventuali correttivi ed estensioni finalizzate al più comodo esercizio della servitù con il minor sacrificio del fondo servente.
L'ordinata trattazione delle questioni impone di principiare dalle domande dirette ad accertare la portata attuale del diritto di servitù, per poi verificare se ricorrano i presupposti per costituire in comunione ex art. 2932 c.c. l'area rappresentata dal fondo servente.
A tal proposito, va ribadito che l'unico negozio ad effetti reali è la permuta del 2008, mentre la scrittura del 2011 ha soltanto effetti obbligatori e non può essere utilizzata per modificare gli assetti dominicali già definiti.
24 Alla luce del titolo del 2008 e del frazionamento conseguentemente depositato, l'area su cui insiste il diritto di servitù di passo corrisponde, alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, alle particelle 961,
967 e 956, mentre la servitù di sosta riguarda le particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965,
966, 968, 969, 970, 971 e 972.
Chiedendo di verificare l'inesistenza del diritto di servitù di parcheggio sulle particelle 894, 896 e
897 (oggi 961, 967 e 956), ha esercitato l'actio negatoria di cui all'art. 949 Parte_1
c.c.
Dal punto di vista probatorio, ove l'attore, sostenendo di essere proprietario di un fondo, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di servitù sul medesimo, e quest'ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga un autonomo diritto di servitù, l'azione va qualificata come negatoria servitutis, ed incombe a chi invoca l'esistenza del diritto reale limitato dimostrarne l'esistenza (arg. da Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 10/01/2019, 04-07-2019, n. 18028).
I convenuti, al riguardo, hanno invocato l'atto di permuta del 2008 da cui risulta la costituzione di una servitù di sosta sulle particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e
972.
A ben vedere, come confermato anche dal CTU, la servitù di sosta riguarda dunque aree ben diverse da quelle identificate dalle particelle 961, 967 e 956, su cui l'attrice ha chiesto di accertarne l'insussistente. Si legge infatti nel titolo fatto valere: “Per una migliore individuazione delle porzioni di terreno, come sopra asservite, si allega al presente atto sotto la lettera “B” una planimetria, debitamente sottoscritta dalle parti e da me Notaio, nella quale vengono evidenziate le aree di esercizio del solo diritto di passo e quelle riservate alla sosta”. Dall'analisi dell'allegato, il CTU ha concluso che le ex particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956) sono gravate dal solo diritto di passo e transito e non anche da quello di sosta, che invece investe particelle differenti, ossia le particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972.
Né si può condividere l'osservazione della secondo cui, trattandosi di servitù costituita CP_8 per destinazione del padre di famiglia, la stessa non potrebbe subire limitazioni in forza di quanto disposto dall'allegato B: le Sezioni Unite hanno recentemente ammesso l'esistenza della servitù di parcheggio soltanto ove sorta per convenzione, dovendosi necessariamente trarre dal titolo la natura personale o reale della facoltà concessa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/02/2024, n. 3925, rv.
670197-01).
Non avendo dunque i convenuti prodotto un titolo da cui risulti il diritto invocato, deve essere accolta l'actio negatoria dell'attrice.
La ha speso la medesima argomentazione per sostenere che la servitù di passo anche CP_8 carrabile avrebbe un'estensione maggiore rispetto a quella descritta nel contratto di permuta, dovendosi,
25 a tal proposito considerare da un lato l'allegato “C” alla scrittura del 2011 e, dall'altro, la circostanza che la portata del passo secondo le pattuizioni del 2008 sarebbe insufficiente, alla luce dell'attuale stato dei luoghi, a garantire l'accesso alle unità immobiliari di proprietà dei convenuti.
In ordine al primo aspetto, occorre ribadire che la scrittura del 2011 non ha alcun contenuto traslativo, costitutivo o modificativo dei diritti reali esistenti, limitandosi a definire gli impegni delle parti al fine del completamento del progetto edilizio;
d'altro canto, la circostanza che l'atto notarile del 2008 menzionasse la presenza di una servitù di passo costituita per destinazione del padre di famiglia non comporta l'automatico adeguamento della medesima al mutamento dello stato dei luoghi, al fine di consentire in ogni tempo e in qualunque situazione al proprietario del fondo dominante di esercitarla nel modo più comodo anche su fondi diversi da quelli asserviti.
A tal proposito, del resto, è pacifico che il mutamento dello stato dei luoghi è imputabile alla realizzazione di opere sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante e, in particolare, allo sconfinamento delle villette sulla particella 956, come mostrato nell'allegato “A” alla CTU.
Valgono, dunque, le prescrizioni dell'art. 1067 c.c., secondo cui mentre il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo
(comma 2), il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (comma 1).
Perciò, i proprietari del fondo dominante non possono pretendere di estendere l'esercizio della servitù su particelle differenti da quelle indicate nell'atto del 2008 (non essendo, del resto, stata dimostrata un'estensione diversa della servitù costituita per destinazione del buon padre di famiglia) e, in particolare, sulla particella 952, mentre hanno diritto ad ottenere l'eliminazione delle opere edificate sul fondo servente che limitano l'esercizio della servitù. Poiché, tuttavia, tali opere sono state costituite a vantaggio delle rispettive proprietà, tale diritto non può essere invocato nei confronti dell'attrice, la quale, come visto, ne ha preteso essa stessa l'eliminazione in qualità di proprietaria della particella 956.
Quindi, l'estensione del diritto di servitù non può che essere quella delineata dall'atto notarile del 2008, mentre l'“asservimento” della particella 952 al progetto edilizio, di cui la ha chiesto CP_8
l'accertamento, deve essere circoscritto agli impegni presi dalle parti nel 2011 che, tuttavia, in difetto della previsione di effetti reali, non comportano una modifica dei diritti costituiti e descritti nell'atto di permuta del 2008.
Del resto, la domanda diretta ad accertare tale “asservimento” risulta inammissibile in quanto diretta ad accertare un “fatto”, ossia l'inclusione della particella 952 nel “progetto edilizio”, e non i diritti che ne derivano. Oggetto della tutela di mero accertamento possono essere solo diritti, situazioni giuridiche concrete e non meri fatti (anche se giuridicamente rilevanti). Ciò discende, in primo luogo, dalla necessità di tutelare il diritto di difesa del convenuto che, per poterlo concretamente esercitare
26 deve essere messo in condizioni di sapere quale sia il bene della vita richiesto dall'attore e quale sia il danno che possa derivargli dall'accoglimento della domanda. Un fatto storico, dal canto proprio, è fonte di una serie indefinita di fattispecie e, come tale, può essere rilevante ai fini dei più numerosi e diversi effetti giuridici. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, dunque, “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20/12/2006, n. 27187, rv.
594267; in applicazione di tali principi v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 12/12/2016, n. 25395, rv.
642282-01).
Così determinata l'estensione dei diritti di servitù, va esaminata la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., considerato che il suo accoglimento comporterebbe la costituzione della comproprietà sui terreni in esame.
Sul punto, le parti convenute e la terza chiamata hanno nuovamente richiamato la scrittura privata del
22 luglio 2011, con la quale e da un lato e la Parte_3 Parte_1
dall'altro: “Al fine di agevolare la regolamentazione dei diritti sulla Controparte_8 strada di accesso e sul piazzale posto sul fronte delle villette […] si impegnano a trasformare la servitù perpetua di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, di cui alle particelle 896, 897, 894
e porzione della particella 895, tutte comprese nel foglio 10 del Comune di Carmignano, coma rappresentato e titolo indicativo nella planimetria allegata (allegato C) e colorate in blu, in area di proprietà condominiale […] a tale effetto i sig.ri e quale proprietari dell'area Parte_3 Parte_1 ove insiste la suddetta servitù di passo con destinazione condominiale, rilasciano fino ad adesso irrevocabile consenso, formalizzato con procura notarile a favore del Sig. a Persona_2 rendere contitolari di detta area, i futuri acquirenti delle limitrofe villette di proprietà della
”. Controparte_8
I promittenti i sono dunque obbligati nei confronti dello stipulante Parte_1 Parte_3
(la ) a concludere un futuro contratto con terze persone (gli assegnatari degli CP_8 immobili edificati); si tratta altresì di un preliminare unilaterale poiché né lo stipulante né i terzi si obbligano, ma solo il promittente. Tale figura risulta ammissibile, non essendo configurabili, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1411 c.c., limiti al contenuto della prestazione a favore del terzo.
27 Va aggiunto che la designazione del terzo può anche essere eventuale: il destinatario di una prestazione può anche essere una persona indeterminata, purché quantomeno determinabile, dunque, il terzo può anche non essere individuato alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ove i terzi sono individuabili quali i futuri assegnatari degli immobili edificati dalla . CP_8
È bene precisare che nella figura del contratto a favore del terzo congegnata dall'art. 1411, c.c., il terzo, proprio perché tale, non acquista mai la qualità di parte, ma solo il diritto alla prestazione del promittente. Il terzo, dunque, restando estraneo al contratto, non si sostituisce mai nella qualità di contraente, né ex tunc (come nel contratto per persona da nominare), né ex nunc (come nell'ipotesi di cessione del contratto). In ogni caso, il terzo, quale titolare del diritto alla prestazione promessa, può chiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud.
09/07/1997, 09/07/1997, n. 6206). In effetti, obbligandosi a “rendere contitolari” delle aree in questione i futuri acquirenti delle villette edificate dalla , i promittenti si sono CP_8 impegnati a stipulare contratti definitivi di trasferimento con coloro che avrebbero in futuro acquistato diritti dalla . Ciò è confermato anche dal prosieguo del testo della convenzione, CP_8 laddove gli oggi ex coniugi dichiarano di rendersi disponibili a “intervenire al contratto per il trasferimento a titolo gratuito delle suddette aree”.
Nel caso di specie, l'azione 2932 c.c. è stata svolta da e da Controparte_5 Controparte_2
e , oltre che da e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
La domanda, tuttavia, risulta infondata con riferimento alla posizione di e Controparte_2
, nonché a quella di e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Quanto ai primi deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'attrice, considerato che la convenzione risale al 22 luglio 2011, mentre la domanda di trasferimento coattivo
è stata formulata soltanto il 14 gennaio 2022.
Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento
("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e
2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14463; v. anche Cass. civ. Sez. II Sent.,
22/03/2018, n. 7180, rv. 647863-0; Cass. civ. Sez. II, 29/07/1992, n. 9086).
L'assenza della previsione di un termine per l'adempimento non esclude perciò il corso della prescrizione, stante l'art. 1183 c.c.
28 Sul punto, va precisato che nel contratto a favore di terzo, la prescrizione del diritto del terzo non corre finché questi non è messo in condizione di poterne profittare (Sez. 3, Ordinanza n. 29636 del
12/12/2017, Rv. 646717 - 01); nel caso in esame, i terzi si identificano con i futuri proprietari delle costruzioni edificate dalla , con la conseguenza che il termine di prescrizione nei CP_8 loro confronti non può decorrere se non dal momento della conclusione dei rispettivi atti di acquisto;
segnatamente, il contratto con il quale e sono Controparte_2 Controparte_1 divenuti proprietari della villetta edificata dalla è stato concluso il 5 dicembre 2011, CP_8 con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta essere decorso anche prendendo come riferimento tale data.
Né i convenuti possono giovarsi della mancata conoscenza della scrittura al fine di spostare in avanti il termine iniziale del corso della prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tradizionalmente, si ritiene che le uniche circostanze che rilevano ai fini del decorso del termine sono quelle di diritto;
si pensi in particolare al mancato decoroso di un termine o al mancato avveramento di una condizione;
in questo contesto non vi sarebbe spazio per un'autonoma considerazione di eventuali impedimenti di fatto, quali l'ignoranza, la tardiva pubblicazione di un testamento olografo, la forza maggiore, la mancata fissazione di un termine, l'impugnazione di un provvedimento di esproprio, il ritardo della pubblica amministrazione nell'effettuare un accertamento, la mancata comunicazione di un bando, l'incertezza nell'individuazione del debitore, il dubbio sull'esistenza di un diritto, il mutamento del soggetto tenuto al pagamento, il mutamento della titolarità di un diritto, la pendenza di una controversia, il sequestro penale di titoli, un accertamento in corso, la pattuizione di una clausola arbitrale, la difficoltà di integrale contabilizzazione di un credito, il riconoscimento di un diritto alla retribuzione da parte della CGUE,
l'omessa informativa circa i rischi da parte del datore di lavoro, l'emanazione di una legge che proibisce di edificare, la prosecuzione di una comunione, la mancata determinazione dell'importo dovuto da parte del debitore.
La certezza del diritto e dei termini di prescrizione potrebbe, infatti, essere minata dalla possibilità di prendere in considerazione circostanze di fatto;
di qui l'irrilevanza di tali circostanze al di fuori del casi di sospensione specificamente previsti dalla legge.
Un'indicazione utile al fine di risolvere il più difficile dei problemi posti dall'interpretazione dell'art. 2935 è contenuta nella Relazione al libro della tutela dei diritti, laddove si afferma che la formula impiegata dal Legislatore – “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – deve essere intesa
“con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul corso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”.
29 Alla stregua di tale indicazione il significato generale attribuito alla norma in commento, su cui concordano giurisprudenza e dottrina, è che le cause ostative al decorso della prescrizione siano costituite esclusivamente da impedimenti di natura legale, per lo più circoscritti alle ipotesi in cui l'efficacia del fatto costitutivo (del diritto) sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/06/2007, n. 14576, rv. 598982).
Pertanto, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che le impossibilità di natura diversa da quelle meramente legali (condizione sospensiva non ancora verificatasi, termine non ancora scaduto, ecc.), come ad esempio l'ignoranza del proprio diritto, non incidono sul decorso della prescrizione, con conseguente irrilevanza degli ostacoli di mero fatto e degli impedimenti soggettivi.
In particolare, non assume rilievo alcuno, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il titolare venga a trovarsi (Cass. civ., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451, rv. 565367). Sicché non può essere considerata vigente nel nostro ordinamento la regola espressa dal noto brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio. Ostacolo di fatto irrilevante è anche l'ignoranza del titolare del diritto pur se non imputabile, sull'esistenza o pertinenza del diritto stesso o del soggetto passivo di esso, a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14249, rv. 575694).
Il diritto di e di di divenire contitolari delle aree Controparte_2 Controparte_1 indicate dalla convenzione del 2011 deve ritenersi perciò prescritto.
Né sul punto riveste importanza che in un precedente giudizio avesse Parte_1 invocato, a diversi fini, la scrittura del 2011. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
il riconoscimento non richiede l'impiego di formule particolari, ma deve tuttavia consistere in una ricognizione di debito chiara e specifica del diritto altrui e soprattutto univoca e sorretta dalla volontà di operare il riconoscimento
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 15/06/2018, n. 15893, rv. 649389-01). Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto menzionato dalla non emerge alcuna identificazione del diritto CP_8 delle parti oggi convenute alla costituzione della comunione sulle aree interessate.
Ancora, non può essere presa in considerazione l'interruzione della prescrizione in conseguenza dell'esercizio del diritto ex art. 2943, co. 2, c.c., considerato che le circostanze a tal proposito rilevanti sono state allegate dalla soltanto nella memoria di replica, incorrendo nelle CP_8 preclusioni assertive.
Venendo alla posizione di e di questi risultano Controparte_4 Controparte_3 innanzitutto privi della legittimazione ad invocare il rimedio dell'esecuzione in forma specifica, considerato che gli stessi non hanno acquistato la proprietà della loro villetta dalla , CP_8 ma da non potendo considerarsi inclusi tra i “futuri acquirenti delle limitrofe villette CP_6
30 di proprietà della ”; d'altro canto, anche con riferimento alla loro Controparte_8 posizione, risulta fondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'acquisto del loro dante causa,
risale al 22 settembre 2011, mentre la domanda è stata formulata il 14 gennaio 2022. CP_6
La domanda ex art. 2932 c.c.. risulta, dunque, fondata unicamente con riferimento alla posizione di che ha acquistato la propria villetta il 5 settembre 2018, correndo, dunque, la Controparte_5 prescrizione soltanto da tale data, a partire dalla quale il terzo è stato messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.
L'art. 2932 c.c. consente di conseguire una sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso, sempre che ciò non sia stato escluso dal titolo e che l'attore abbia eseguito la propria controprestazione o si sia offerto di eseguirla. Il diritto al trasferimento dell'area oggetto di causa è espressamente previsto dalla convenzione del 2011 sopra riportata;
come rilevato dal CTU, sulla base dell'atto e della planimetria allegata sub “c” “era intenzione della parti procede ad annettere alle aree in disponibilità del condominio, oltre alle particelle già gravate da servitù (ex 894, ex 896, ex
897, oggi rispettivamente 961, 967 e 956), anche porzioni delle particelle 895 e 893, area ad oggi identificabile con le particelle 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione”.
Così definito l'oggetto del contratto preliminare e venendo all'esame dei presupposti per l'accoglimento della domanda, l'art. 2932 c.c. dispone che la sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso può essere emessa solo “qualora sia possibile”.
Segnatamente, la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce gli effetti corrispondenti al programma negoziale definito dalle parti nel contratto preliminare, che deve essere completo in ogni sua parte. Ne consegue che l'esecuzione del contratto è possibile soltanto, da un lato, se ne sono stati determinati dalle parti gli elementi essenziali e se tali elementi siano rimasti invariati (salva la possibilità di ottenere una parziale modifica delle condizioni contrattuali a causa di vizi o difformità che incidano sul valore del bene o su secondarie modalità di godimento, ipotesi in cui il promissario acquirente può chiedere contestualmente all'esecuzione in forma specifica del contratto, anche la riduzione del prezzo pattuito, cfr. Cass. civ., 27/02/1985, n. 1720 e giurisprudenza successiva: Cass. civ. Sez. II Ord., 27/05/2020, n. 9953, rv. 657754-01; Cass. civ. Sez. I Sent., 15/04/2016, n. 7584, rv.
639308; Cass. civ. Sez. II, 14/01/2010, n. 477, rv. 612378), e, dall'altro, se ricorrono i presupposti di legge per conseguire l'effetto giuridico pianificato dalle parti.
Quanto al primo aspetto, ne consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, l'art. 2932 c.c. postula che la determinatezza del contenuto del preliminare sia tale da consentire al giudice di recepirlo con la pronuncia costitutiva.
Nel caso di specie, nella convenzione del 2011 sono stati sufficientemente descritte e puntualmente identificate le aree da rendere comuni ed esplicitata la causa del trasferimento, sicché il contenuto del
31 negozio può certamente essere recepito in una sentenza di natura costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo.
Venendo al secondo profilo, il CTU ha valutato positivamente la trasferibilità dell'area, salvi gli aggiornamenti catastali che si renderanno necessari in conformità della destinazione d'uso che sarà effettivamente impressa dai condomini.
Infine, l'ultimo presupposto cui la legge subordina l'ammissibilità della domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. è che il promissario acquirente abbia pagato il corrispettivo o abbia formulato offerta in tal senso.
Nel caso in esame non vi è necessità di verificare tale condizione, non essendo stato previsto alcun corrispettivo a fronte del trasferimento.
La mancata predisposizione del frazionamento da parte della , poi, non si atteggia CP_8 quale controprestazione del diritto alla costituzione della comunione, il cui difetto renderebbe fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c., quanto piuttosto come comportamento della parte oblata strumentale ad ottenere la prestazione promessa. Pertanto, la mancata cooperazione da parte della CP_8 non è di ostacolo in questa sede all'accoglimento della domanda posta dai terzi. Nemmeno l'assenza di un inadempimento imputabile da parte della regiudica la statuizione ex art. 2932 Parte_1
c.c., che richiede, semplicemente, che l'adempimento non si sia verificato.
Pertanto, pacifica la mancata esecuzione della scrittura del 2011, ricorrono le condizioni per pronunciare la costituzione della comunione sulle particelle 961, 967 e 956, 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il
26 maggio 2025, in favore di e rispettivamente per la Controparte_5 Parte_1 quota di ¼ e di ¾.
4. Sul risarcimento dei danni.
L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti a ristorarla dei danni patiti, consistenti nel “mancato godimento della proprietà, seppur gravata da servitù di passo, da parte della sig.ra Parte_1 nell'assoggettamento di fatto ad un passo non corrispondente ad alcun diritto su proprietà esclusiva, proprietà peraltro da ciò danneggiata a seguito dell'abbattimento di 15 piante di ulivo”.
Va premesso che la Corte di Cassazione - anche a Sezioni Unite - ha avuto più volte modo di affermare che il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno-evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008).
32 Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740; Cass.,
15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n.
24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n.
7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In merito alle limitazioni al godimento della proprietà, derivante dall'occupazione del suolo e dall'esercizio sullo stesso di una servitù di passo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno recentemente chiarito che la perdita della possibilità concreta di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, su di un bene, va risarcito, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. e, quando non può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del valore locativo di mercato (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., ud. 11/10/2022, 15-11-2022, n. 33645).
Il riconoscimento del risarcimento, tuttavia, presuppone l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, del resto, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
L'attrice, nell'odierno giudizio, non ha allegato la possibilità di un concreto di godimento del bene, né diretto, né indiretto, con la conseguenza che mancano i presupposti per l'accoglimento della tutela risarcitoria.
Parimenti non può essere riconosciuto il danno da abbattimento degli ulivi, non essendo stata data o offerta la prova che tale condotta sia riferibile agli odierni convenuti, nei cui confronti è indirizzata la domanda risarcitoria.
5. Sulla domanda di costituzione di servitù coattiva.
I convenuti hanno chiesto che in ipotesi di riconoscimento del diritto dell'attrice di delimitare la sua proprietà sia costituita in loro favore una servitù di passaggio carrabile ex art. 1051 c.c., invocando l'interclusione “parziale” del proprio fondo, in quanto non vi sarebbe spazio sufficiente per consentire alle proprie vetture di raggiungerlo.
Presupposto fondamentale per la costituzione della servitù prevista dal 1°comma dell'articolo 1051
c.c. è l'interclusione del fondo, intesa come la situazione di necessità determinata dalla mancanza di accesso alla via pubblica: l'interclusione è assoluta quando il fondo, qualsiasi estensione lo stesso
33 possa avere, non confina con alcuno dei suoi lati con la via pubblica, in relazione alla quale non ha un'uscita nemmeno indiretta, essendo interamente circondato da fondi altrui;
secondo presupposto dell'interclusione assoluta è che il proprietario del fondo non abbia alcun diritto di passare attraverso uno dei fondi che circondano il suo per raggiungere una via pubblica.
L'interclusione è, invece, relativa quando il fondo ha un lato confinante con la via pubblica, ma, ugualmente, non ha pratica possibilità di uscita sulla stessa, perché, a causa della situazione dei luoghi, l'uscita in questione sarebbe impossibile o, quanto meno, eccessivamente dispendiosa o disagevole per il proprietario medesimo;
in giurisprudenza il concetto di interclusione relativa è inteso con una certa larghezza, in quanto si ritiene ravvisabile quando l'accesso che ha il fondo sulla via pubblica, pur strutturalmente possibile, è inadatto o insufficiente ai bisogni del medesimo o si renda necessario un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021, Rv. 663364 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4610 del 22/03/2012, Rv. 622023 – 01;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20997 del 30/09/2009, Rv. 609960 - 01).
La giurisprudenza ha precisato che non ricorre né l'interclusione assoluta, né quella relativa, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 23/05/2013, Rv. 626473 - 01). Tanto è previsto dalla norma, laddove specifica che presupposto dell'interclusione è che il fondo sia “circondato da fondi altrui”. Con l'inciso “e che non ha uscita sulla pubblica via”, deve pertanto intendersi non l'uscita diretta, quella che stabilisce il collegamento tra la pubblica via e il fondo, senza attraversare alcun fondo intermedio, ma l'uscita indiretta, che consente di raggiungere la pubblica via attraversando una località intermedia tra questa e il fondo.
A tal proposito, il CTU ha osservato che “qualora fosse accolta la richiesta di parte attrice di delimitare la p.lla 956 (ex 897), verrebbe a concretizzarsi una notevole limitazione all'accesso carrabile alle unità immobiliari ad uso autorimessa (subb. 501, 5 e 6 della p.lla 913), riducendone lo spazio di manovra al punto da renderla impossibile ad un autoveicolo”.
Dagli atti di causa si evince come i fondi di proprietà dei convenuti non abbiano un accesso autonomo sulla pubblica via, essendo stata costituita servitù di passo pedonale e carrabile, tra le altre, sulla particella 956, confinante con la particella 952 di proprietà dell'attrice. Va osservato che la consistenza della particella 956 è stata ridotta dallo sconfinamento delle opere edificate sulla particella 913, di proprietà dei convenuti, come mostra l'elaborato grafico alla pagina finale della
CTU, oltre che l'allegato A della relazione integrativa. Pertanto, la situazione di interclusione non è imputabile alla conformazione del fondo su cui la servitù viene esercitata, ma al fatto che lo stesso sia stato reso insufficiente a causa della presenza di opere realizzate a vantaggio dei convenuti stessi,
34 con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva. Infatti, se il fondo ritenuto intercluso dispone di un accesso alla pubblica via attraverso un fondo diverso appartenente ad altri, ma gravato da servitù di passo anche carrabile a vantaggio del proprietario del fondo supposto intercluso, non vi è giustificazione all'imposizione di un sacrificio a carico di terzi.
Tale, infatti, non può essere la maggiore comodità del fondo preteso dominante di raggiungere la pubblica via passando per un fondo altrui piuttosto che per quello gravato da servitù, la cui consistenza, peraltro, sia stata alterata da opere realizzate per i vantaggi degli stessi fondi ritenuti interclusi.
Ne consegue che la domanda non è meritevole di accoglimento.
6. Sulla domanda di rilascio delle opere edificate sulla particella 913. ha chiesto la condanna dell'attrice a rilasciare la parte della particella 913 che Controparte_5 ella avrebbe occupato. Secondo il convenuto, la sagoma della villetta della finisce Parte_1 per invadere la particella 913, sconfinando per 24 metri quadri in area di competenza del convenuto.
L'azione proposta dall'attore, che assume di essere proprietario di un bene nei confronti del convenuto, onde conseguirne il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo alla sua restituzione.
L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento dell'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto, per effetto di una sentenza di condanna.
Incombe, perciò, su il medesimo onere probatorio soddisfatto dall'attrice in Controparte_14 rivendica.
Il convenuto ha prodotto l'atto di assegnazione del 6 settembre 2018 da cui risulta il trasferimento in suo favore dell'“unità immobiliare per civile abitazione disposta su tre piani fuori terra collegati tra loro mediante scala interna […] detti immobili sono attualmente rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano, come segue: - 500 […] – 501 […] e graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate a corredo della denunzia di variazione prot. N. PO0029376 dell'11 luglio
2018 […] La consistenza immobiliare in oggetto si intende trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
L'onere incombente sul convenuto deve dunque considerarsi assolto, considerato che il suo titolo trae fondamento dalla compravendita stipulata con la , a sua volta avente causa della CP_8 tessa, nei cui confronti è rivolta l'azione di rivendica. Parte_1
35 Nel merito, i rilievi del tecnico del Tribunale hanno confermato le osservazioni offerte in replica dall'attrice, ossia che “Lo sconfinamento rilevato ed accertato sulla P.lla 913, in realtà non sembra configurare una diminuzione delle aree in disponibilità di in quanto la consistenza che CP_5 quest'ultimo ha acquistato per mezzo di atto di assegnazione del 5 settembre 2018, rogato Notaio
, Rep. n. 35257, Racc. n. 19655, registrato a Prato il 6 settembre 2018 al n. 9828, non risulta Per_4 ridotta”. Infatti, secondo il tecnico, lo sconfinamento si è realizzato al momento dell'edificazione, quando la particella 913 era di proprietà della e non assegnata ai singoli proprietari, CP_8 con conseguente asimmetria tra i confini scaturiti dagli aggiornamenti del Catasto Terreni e quanto indicato al Catasto Fabbricati (CTU pag. 19). In altre parole, dagli atti di causa (in particolare dall'elaborato tecnico allegato alla CTU, pag. 40), emerge che lo sconfinamento sulla particella 913
è stato effettuato su una porzione della stessa non ricompreso nell'atto di assegnazione in favore del
CP_5
Ne consegue che il on ha offerto un titolo che gli attribuisca diritti sull'area rivendicata, CP_5 con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
7. Sulle domande nei confronti della . CP_8
Infine, devono essere esaminate le domande spiegate da ed Controparte_2 Controparte_1
e da nei confronti della , chiamata in causa allo scopo
[...] Controparte_5 CP_8 di tenerli indenni dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di parte attrice.
Allo stesso modo e hanno agito nei confronti del loro Controparte_4 Controparte_3 dante causa, il quale, a propria volta, ha spiegato domanda nei confronti della CP_6
. CP_8
In primo luogo, i proprietari delle unità immobiliari edificate sulla particella 913 hanno chiesto il rimborso del prezzo relativo alle parti oggetto di rivendica da parte dell'attrice, invocando l'art. 1480
c.c. che consente di ottenere una riduzione di prezzo oltre che il risarcimento del danno.
In tema di riduzione del prezzo, si ritiene che vadano considerati il valore delle aree e dei manufatti rispettivamente da rilasciare e da demolire. A tale scopo, considerato che il CTU non ha preso in considerazione l'eliminazione dei vani scale, che tuttavia dovranno essere rimossi, al fine di rilasciare il fondo all'attrice, si ritiene, in mancanza di rilievi sollevati dalla terza chiamata, di utilizzare i parametri scelti dal tecnico di parte convenuta (v. nota tecnica allegata alle costituzioni dei convenuti), così attribuendo un valore di euro 550,00 a di euro 830,00 a Controparte_5 [...]
ad , di euro 2.050,00 a somma che egli CP_2 Controparte_1 CP_6 dovrà corrispondere al medesimo titolo in favore di e di . Controparte_3 Controparte_4
36 La domanda risarcitoria non può essere accolta, considerato che non sono stati allegati né provati danni ulteriori e che dunque le parti convenute non hanno soddisfatto gli oneri assertivi e probatori su di loro incombenti.
Peraltro, quanto al minor valore della proprietà derivante dalla demolizione delle opere in esame, la domanda risarcitoria non merita accoglimento, considerato che i titoli di acquisto rappresentati dagli atti di assegnazione (e quanto al caso di e dalla Controparte_3 Controparte_4 compravendita conclusa con non coprono le porzioni della particella 956 occupate CP_6 con le opere da demolire. Ne discende che il diritto di proprietà dei convenuti non ha subito alcuna menomazione.
Venendo ai costi di ripristino, gli stessi non sono stati né allegati né provati dai convenuti, e la lacuna, assertiva e probatoria, non può essere colmata mediante il ricorso ad una CTU. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Nemmeno sono stati descritti o provati i pregiudizi derivati dalla “cessazione della sosta”; del resto, come nell'atto di permuta del 2008, anche negli atti di assegnazione successivi sono state esattamente richiamate le particelle destinate al passo e quelle destinate alla sosta, di talché non può essere riconosciuto il danno derivante dalla cessazione di una condotta esercitata sulla proprietà altrui senza alcun titolo.
Non risulta risarcibile nemmeno il cosiddetto “danno da interclusione”, considerato che le opere che sconfinando sulla particella 956 ne diminuiscono l'estensione, pregiudicando il passo carrabile
37 menzionato negli atti di assegnazione anche sulla particella 952, dovranno essere demolite, in conformità a quanto statuito sopra.
Le spese derivanti dalla partecipazione al presente giudizio dovranno essere sopportate dalla a titolo di risarcimento, e, per quanto riguarda Controparte_8 CP_3
da che dovrà essere a sua volta manlevato dalla
[...] Controparte_4 CP_6
. CP_8
8. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, deve essere accertato che il confine tra la particella 913 e la particella 956 del foglio di mappa 10 del Comune di Carmignano corrisponde al confine tra la particella 897 e la particella
898 del medesimo foglio, soppresse con il tipo frazionamento n. 20925 del 19 febbraio 2008.
Pertanto, deve essere condannato a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di Controparte_5 scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla
913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,32”; e devono essere condannati a Controparte_2 Controparte_1 rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla
956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28”; e Controparte_3
devono essere condannati a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala Controparte_4 con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub.
6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73”.
Deve essere poi costituita la comunione in favore di e Parte_1 Controparte_5 rispettivamente per la quota di ¾ e 1/4, sulle particelle 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il 26 maggio 2025.
Va accertato il diritto dell'attrice di delimitare il proprio fondo ex art. 841 c.c. e deve essere accolta l'actio negatoria esercitata in riferimento alle particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956).
Dal canto proprio, la deve essere condannata a rimborsare la somma di euro 550,00 CP_8
a di euro 830,00 a ad , di euro Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
2.050,00 a somma che egli dovrà corrispondere al medesimo titolo in favore di CP_6
e di . Trattandosi di un debito di valuta, sulle somme Controparte_3 Controparte_4
38 dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora
(14 gennaio 2022, data del deposito delle comparse di costituzione) sino al saldo, mentre alcunché spetta ai convenuti a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n.
14158, rv. 658371-01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
La deve essere altresì condannata a coprire le spese di soccombenza di CP_8 CP_5
; parimenti dovrà coprire
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_6 le medesime spese di e e sarà a sua volta manlevato dalla Controparte_3 Controparte_4
, in accoglimento dell'azione di manleva. Sono comprese nella domanda di manleva CP_8 le spese di CTP, che si liquidano, in base alla nota spese, in euro 527,00 ciascuno per Parte_4
, e
[...] Persona_5 CP_5
Infine, devono essere respinte le domande di risarcimento del danno spiegate dalla parte attrice e dalle parti convenute e di servitù coattiva formulata da e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, e , nonché la domanda di rivendica CP_4 Controparte_2 Controparte_1 di Controparte_5
Venendo al regime delle spese, quanto al rapporto processuale tra Controparte_5 CP_3
, e con
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 [...] in ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, devono essere poste a loro Parte_1 carico nella misura di 3/4 con compensazione delle spese residue. Le stesse si liquidano in euro
15.111,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 e 25-bis del D.M. 55/2014 e successive modifiche, con riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità elevata;
il tutto oltre ai 2/3 degli esborsi (euro 786,00), IVA cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Vanno compensate le spese, ivi comprese quelle di CTP, relative al rapporto processuale tra CP_5
e con la , nonché tra
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_8
e e oltre che tra quest'ultimo e la Controparte_3 Controparte_4 CP_6
, in ragione della mancata opposizione dei soggetti chiamati in manleva CP_8 all'accoglimento della domanda.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, tenuto conto della soccombenza reciproca dell'attrice e dei convenuti, nonché dell'obbligo di manleva incombente sulla , CP_8 devono essere poste nella misura rispettivamente del 25% e del 75% a carico di
[...]
e della terza chiamata, con obbligo di rimborso, in relazione alla propria quota, di Parte_1 quanto versato dalle altre parti a tale titolo.
P.Q.M.
39 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA che il confine tra la particella 913 e la particella 956, in proprietà di
[...] corrisponde al confine esistente tra l'allora particella 897 e l'allora particella 898; Parte_1
2. ND a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala con Controparte_5 struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq
0,32”;
3 ND e a rimuovere i seguenti manufatti: Controparte_2 Controparte_1
“Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28”;
4. ND e a rimuovere i seguenti manufatti: Controparte_3 Controparte_4
“Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub. 6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73”;
5. COSTITUISCE in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. la comunione in favore di
[...] er la quota di ¾ e per la quota di 1/4 sulle particelle 948, 950, Parte_1 Controparte_5
952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il 26 maggio 2025;
6. ACCERTA il diritto dell'attrice di delimitare il proprio fondo ex art. 841 c.c.;
7. ACCERTA che sulle particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956) insiste servitù di passo e transito mentre DICHIARA insussistente la servitù di sosta sulle medesime;
7. ND la a rimborsare la somma di euro di Controparte_8 euro 550,00 a di euro 830,00 a e ad Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
, di euro 2.050,00 a oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
[...] CP_6
14 gennaio 2022 sino al saldo;
8. ND a rimborsare la somma di euro 2.050,00 in favore di CP_6 CP_3
e , oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 14
[...] Controparte_4 gennaio 2022 sino al saldo;
40
9. ND la a coprire le spese processuali Controparte_8 sostenute e/o da sostenere in favore delle parti vittoriose (spese di soccombenza) da parte di CP_5
e e comprese le spese di
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_6
CTP, per euro 527,00 ciascuno;
10. ND a coprire tutte le spese di e CP_6 Controparte_3 [...]
a titolo di spese processuali sostenute e/o da sostenere in favore delle parti vittoriose CP_4
(spese di soccombenza), ivi comprese quelle di CTP, nella misura di euro 527,00;
11. ND a coprire tutti i costi che Controparte_8 CP_6 ovrà sostenere in ottemperanza al punto 10;
[...]
12. RESPINGE le ulteriori domande risarcitorie delle parti convenute;
13. RESPINGE la domanda risarcitoria dell'attrice;
14. RESPINGE la domanda di servitù coattiva spiegata da Controparte_5 Controparte_3
e , ; Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
15. RESPINGE la domanda di rivendica di Controparte_5
16. ND e , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 [...]
a rimborsare a i ¾ delle spese del CP_2 Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che si liquidano per l'intero in euro 14.103; il tutto oltre i ¾ degli esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
17. DICHIARA compensate le spese relative al rapporto processuale tra Controparte_5
e on la;
Controparte_1 Controparte_2 CP_8
18. DICHIARA compensate le spese nell'ambito del rapporto processuale tra Controparte_3
e con Controparte_4 CP_6
19. DICHIARA compensate le spese relative al rapporto processuale tra e la CP_6
; CP_8
20. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di e della Parte_1
, nella misura rispettivamente del 25% e del 75% con Controparte_8
l'obbligo di rifondere alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2383 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dell'udienza del 16 ottobre
2025, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Paola Palloni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Pieri, elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Bonanni ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Controparte_5 C.F._6
EL ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA con l'intervento di
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Moreno Sarti, ed CP_6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
1 ER TO
E di
(P.IVA ), in persona del Controparte_7 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RZ HI
OGGETTO: Rivendica e servitù.
Conclusioni
Per “come da memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ossia: - rigettare tutte le domande Parte_1 avversarie, per intervenuta prescrizione quanto alle domande ex art. 2932 c.c. e a tutte le richieste di adempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura del 22/07/11, e comunque per infondatezza in fatto ed in diritto;
e in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare i confini tra la proprietà dell'attrice e quelle dei sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
come indicate in premessa con particolare riferimento alla particella 897 (oggi 956 nella porzione interessata)
[...] di proprietà - condannare i convenuti, ognuno per quanto di propria spettanza e/o in solido tra loro, a loro Parte_1 spese, a demolire e rimuovere ogni costruzione, manufatto, opera ed accessori insistenti sulla proprietà ed Parte_1 in particolare sulla particella 897 (oggi 956 nella parte interessata); - condannare i convenuti al rilascio in favore dell'attrice delle aree indebitamente occupate;
- accertare i confini e la consistenza dell'area di cui alle originarie particelle 894, 896 e 897, meglio identificata nell'allegato B al contratto di permuta do ut facias del 15/09/2008 ai rogiti del Notaio (rep. N.194300 – fascicolo n. 9238) gravata da servitù di passo, pedonale e carrabile, e di Persona_1 sola sosta e quindi dichiarare l'insussistenza di diritto di parcheggio sulla medesima area, con espressa previsione di facoltà dell'attrice di delimitazione con rete, picchetti o altro termine a confine con l'ulteriore proprietà piena ed esclusiva della medesima;
- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, ivi comprese tutte le spese subite e subende necessarie a fini tecnico-, amministrativi, catastali e di pubblicità immobiliare e quant'altro da porsi a carico delle parti convenute, da quantificarsi nella somma che risulterà di giustizia”;
Per e : come da memoria ex art. 183, co. Controparte_1 Controparte_2
6 n. 1, c.p.c., ossia: “a) In tesi: rigettare tutte le domande attoree nei confronti degli odierni convenuti in quanto ritenute infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte evidenziate nel presente atto (comparsa si costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo). Firmato Da: PIERI VALENTINA Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata
Serial#: 538fbe6755498458 6 b) In via riconvenzionale: previa dichiarazione di voler beneficiare ex art. 1411 c.c. della convenzione integrativa del 22.07.2011 quale contratto a favore di terzo e per l'effetto condannare ex art. 2932 c.c. la sig.ra e la ad ottemperare a quanto disposto in sede di Parte_1 Parte_2 convenzione integrativa del 22.07.2011, compiendo quanto necessario alla regolarizzazione dello stato attuale degli immobili anche mediante trasferimento diretto in favore dei sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 proprietà esclusiva, per quanto in ordine all'immobile di proprietà degli stessi per le aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, come dettagliate in nota tecnica di parte (oggi ricomprese nella particella 956), nonché alla costituzione della destinazione condominiale della strada di accesso nella sua attuale conformazione con assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, anch'essa come dettagliata in nota tecnica di parte, con spese
2 integralmente a carico della c) In denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_2 attorea, disporre il trasferimento ex art. 938 c.c. in favore dei sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 proprietà esclusiva ed in parti uguali fra loro, le aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, come dettagliate in nota tecnica di parte per un importo complessivo pari al doppio dell'importo di € 830,00, (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) condannando altresì la Parte_2
[... a rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme che quest'ultimi dovessero Controparte_2 Controparte_1 essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro per il predetto trasferimento. d) Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, costituire a favore dei sigg.ri
e servitù coattiva di passo pedonale e carrabile e di sosta sulla particella n. Controparte_2 Controparte_1
952 da quantificarsi in via economica nel valore complessivo di € 2.000,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) pro quota con gli altri proprietari odierni convenuti, condannando altresì la
[...]
rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
(compreso il risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro, per la costituzione della predetta servitù. e)
Nell'ancor più denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in tutto o in parte le domande attoree nei confronti dei sigg.ri e , ci chiede che la terza chiamata in causa Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 sia condannata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1480 – 1484 c.c.: I) alla restituzione/riduzione di
[...] parte del prezzo della compravendita corrispondente al minor valore del bene a causa dell'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia;
II) al risarcimento di tutti i danni comprese le spese relative all'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia. III) in ogni caso a rilevare completamente indenne gli odierni esponenti in relazione a tutte le somme che il Tribunale adito dovesse ritenere dovute dai sigg.ri e Controparte_2 [...]
. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio da porre a carico dell'attrice nel CP_1 caso di rigetto delle domande dalla stessa proposte e di accoglimento della riconvenzionale formulata nei suoi confronti,
e a carico del chiamato in causa in caso di accoglimento delle domande poste nei confronti di quest'ultimo”; per e : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: Controparte_3 Controparte_4
“2) Nel merito a) In tesi: rigettare tutte le domande attoree nei confronti degli odierni convenuti in quanto ritenute infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte evidenziate nel presente atto. b) In via riconvenzionale: previa dichiarazione di voler beneficiare ex art. 1411 c.c. della convenzione integrativa del 22.07.2011 quale contratto a favore di terzo e per l'effetto condannare ex art. 2932 c.c. la sig.ra e la Parte_1 Parte_2
[... ad ottemperare a quanto disposto in sede di convenzione integrativa del 22.07.2011, compiendo quanto necessario alla regolarizzazione dello stato attuale degli immobili anche mediante trasferimento diretto in favore dei sigg.ri CP_3
e in proprietà esclusiva, in parti uguali fra loro, le aree relative alla porzione di scala, area
[...] Controparte_4 accesso alla scala, area accesso all'autorimessa, porzione resede esterno come meglio come meglio descritta nella nota tecnica allegata , nonché alla costituzione della destinazione condominiale della strada di accesso nella sua attuale conformazione con assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, anch'essa come dettagliata in nota tecnica di parte, con spese integralmente a carico del dante causa c) In denegata ipotesi di accoglimento della CP_6 domanda attorea, disporre il trasferimento ex art. 938 c.c. in favore dei sigg.ri e in Controparte_3 Controparte_4 proprietà esclusiva e in parti uguali fra loro, le aree relative alla porzione di scala, area accesso alla scala, area accesso all'autorimessa, porzione resede esterno come meglio come meglio descritta nella nota tecnica allegata, per un importo complessivo pari al doppio dell'importo di € 2.050,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
3 o accertata) condannando altresì il chiamato in causa a rilevare indenne i sigg.ri e CP_6 Controparte_3
da tutte le somme (compreso il risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi Controparte_4 dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche a titolo di spese notarili e quant'altro per il predetto trasferimento. d) Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, costituire a favore dei sigg.ri
e servitù coattiva di passo pedonale e carrabile e di sosta sulla particella n. 952 da Controparte_3 Controparte_4 quantificarsi in via economica nel valore complessivo di € 2.000,00 (salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata) pro-quota con gli altri proprietari odierni convenuti, condannando altresì il chiamato in causa
a rilevare indenne i sigg.ri e da tutte le somme (compreso il risarcimento CP_6 Controparte_3 Controparte_4 di eventuali danni subiti dall'attrice) che quest'ultimi dovessero essere condannati a corrispondere e/o a sostenere, anche
a titolo di spese notarili e quant'altro, per la costituzione della predetta servitù. e) Nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in tutto o in parte le domande attoree nei confronti dei sigg.ri CP_3
e , si chiede che il sig. sia condannato ai sensi del combinato disposto degli artt.
[...] Controparte_4 CP_6
1480-1484 c.c. I) alla restituzione/ riduzione di parte del prezzo della compravendita corrispondente al minor valore del bene a causa dell'arretramento 20 dell'immobile dei convenuti, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia.; II) al risarcimento di tutti i danni comprese le spese relative all'arretramento dell'immobile dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia. III) in ogni caso a rilevare completamente indenne gli odierni esponenti in relazione a tutte le somme che il Tribunale adito dovesse ritenere dovute dai sigg.ri e all'attrice. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze del presente Controparte_3 Controparte_4 giudizio da porre a carico dell'attrice nel caso di rigetto delle domande dalla stessa proposte e/o di accoglimento della riconvenzionale formulata nei suoi confronti, e a carico del chiamato in causa in caso di accoglimento delle domande poste nei confronti di quest'ultimo”
Per : come in comparsa di costituzione e risposta, ossia: ““Voglia il Tribunale adito, Controparte_5 contrariis reiectis, In via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della società che aveva venduto al convenuto l'immobile, c.f. Controparte_8 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8, qui oggetto di CP_9 contestazione e contestualmente provveda a differire la data della prima udienza allo stato indicata per il giorno 3.2.2022 onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. affinchè la suddetta Cooperativa possa rilevare indenne il convenuto da qualsivoglia pregiudizio possa incorrergli dalle azioni Controparte_5 promosse nei suoi confronti dall'attrice nonché provvedere a risarcirlo/indennizzarlo come indicato Parte_1 in premessa al paragrafo A) e come meglio precisato di seguito nelle conclusioni;
In tesi nel merito, respingere le domande avanzate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, chiedendo formalmente a parte attrice quale “promittente” (e per quanto occorrer possa e Parte_1 debba anche alla – a seguito della dichiarazione in atti del di Controparte_8 Controparte_5 volere profittare dell'accordo stipulato in suo favore in data 22.7.2011 – di adempiere agli accordi ivi indicati tesi a regolarizzare con la cessione in via esclusiva del suolo su cui si estende il muretto scala, area fronte scala e area accesso autorimessa del secondo l'attuale conformazione degli immobili, oltre alla cessione in quota parte in CP_5 CP_10 del piazzale antistante e della strada e l'assegnazione dei parcheggi a tutolo gratuito;
in ogni caso, avanzando domanda di accertamento giudiziale ex art. 2932 c.c. in caso di rifiuto immotivato di adempimento degli accordi indicati in convenzione nel senso che segue: - accertato l'impegno assunto da parte attrice nella convenzione del 22.7.2011, eseguito un rilievo strumentale per individuare con precisione il confine dell'area condominiale e per l'individuazione delle aree
a sosta in modo da assegnarle proporzionalmente tra gli odierni convenuti, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato ai sensi
4 dell'art. 2932 c.c. condannare la sig.ra (e per quanto occorrer possa e debba anche alla Parte_1 [...]
ad ottemperare alla convenzione e con ciò: a) a trasferire gratuitamente al convenuto Controparte_8 CP_5
in via esclusiva la parte della particella 956 relativa al suolo su cui si estende il muretto scala, area fronte
[...] scala e area accesso autorimessa del proprio immobile come da relazione tecnica;
b) a trasferire gratuitamente al convenuto quota parte pari ad ¼ di proprietà (pari al numero delle villette interessate alla Controparte_5 comproprietà), o quanto stabilito di giustizia, delle particelle relative al piazzale antistante l'immobile ed alla strada di accesso come da relazione tecnica che oggi si identificano nel n. 948, 950, 956, 961 e 967 (relative alle vecchie 894, 896
e 897), nonché nella particella 952 (quale porzione della vecchia n. 895) comprese nel foglio 10 del Comune di
Carmignano; c) a trasferire gratuitamente al convenuto la proprietà di ¼ o quanto stabilito di Controparte_5 giustizia, delle particelle n. 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972 (relative alle vecchie
894, 896 e 897) come da relazione tecnica in modo da vedersi assegnare area proporzionale per relativi posti auto;
ponendo il costo dell'accertamento a carico della c.f. Parte_2 Controparte_8 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8; In denegata ipotesi ed CP_9 in ogni caso, accertato l'impegno assunto da parte attrice nella convenzione sottoscritta con la Controparte_8 in data 22.7.2011, si dispiega eccezione riconvenzionale per il rigetto delle domande ex adverso
[...] avanzate poiché contrarie al precedente impegno assunto trattandosi di un mero errore tecnico;
in ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento ex adverso avanzata in quanto generica ed infondata In tesi nel merito, respingere la richiesta di risarcimento ex adverso avanzata in quanto generica ed infondata per i motivi già espressi, in particolare quella relativa al risarcimento per abbattimento degli ulivi per mancanza di titolarità; In ulteriore ipotesi denegata di accoglimento delle domande di parte attrice e rifiuto della volontà di adempiere alla convenzione del 22.7.2011 ovvero mancato accoglimento in subordine della domanda di condanna all'adempimento ex art. 2932 c.p.c. indicata nel merito:
- Voglia l'adito Tribunale in via riconvenzionale mediata attribuire giudizialmente le parti di suolo, su cui si estende il muretto scala, fronte scala e accesso autorimessa sconfinati sulla particella 956 di proprietà attorea come da relazione tecnica cui ci si riporta, al sig. disponendone il trasferimento a favore convenuto ai sensi del principio Controparte_5 della c.d. “accessione invertita” ex art. 938 c.c., indicando la somma da corrispondere a parte attrice quale indennizzo pari ad € 1.100,00 ovvero la somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta di giustizia;
con condanna della
c.f. in persona del legale rapp.te protempore Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
, sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8 a rilevare indenne parte convenuta da tale somma e dalle eventuali spese
[...] accessorie di passaggio;
e/o - qualora sia accolta la domanda di parte attrice di delimitare “con rete e picchetti o altro termine” il confine che circoscrive la particella 952 (di sua proprietà esclusiva) dalla particella 956 (di proprietà ma gravata da servitù di passo del convenuto), accertato lo stato di fondo parzialmente intercluso per Parte_1
l'accesso alla proprietà Voglia l'adito Tribunale in via riconvenzionale mediata costituire contro la sig.ra CP_5
ed a favore del diritto di servitù coattiva di passaggio carrabile su fondo di sua Parte_1 Controparte_5 proprietà evidenziato nella particella 952, indicando la somma da corrispondere a parte attrice quale indennizzo ex art.
1053 pari ad € 500,00 ovvero la somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta di giustizia;
con condanna della
c.f. in persona del legale rapp.te pro-tempore Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
, sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8 a rilevare indenne parte convenuta da tale somma e dalle eventuali spese
[...] accessorie di passaggio;
e/o − in ogni caso rigettare la domanda ex adverso avanzata di delimitazione delle originarie particelle 894, 896 e 897, con espressa previsione di facoltà dell'attrice di delimitazione con rete, picchetti o altro termine
a confine per dichiarare l'insussistenza di diritto di parcheggio sulla medesima area per i motivi espressi in narrativa circa la presenza del diritto di sosta a favore del convenuto;
− in ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento in quanto
5 generica ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi già delineati, ferma la carenza di titolarità del convenuto già esplicata in relazione al presunto “abbattimento di 15 piante di ulivo”; in via riconvenzionale, in virtù di quanto esposto in narrativa al punto G, accertato che l'abitazione di proprietà della sig.ra fuoriesce dalla particella di Parte_1 terreno di sua esclusiva proprietà andando ad invadere, occupandola, la proprietà di terreno del sig. Controparte_5 per la particella 913 nella sua quota di proprietà, Voglia l'adito Tribunale condannare la sig.ra alla Parte_1 riduzione in pristino, demolizione e rimozione di ogni manufatto, opera ed accessorio insistenti sul fondo di proprietà del convenuto, oltre al rilascio dell'area indebitamente occupata;
In denegatissima ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e completo rigetto delle domande del convenuto, ferme le richieste già avanzate contro la Cooperativa nei paragrafi precedenti, Voglia l'adito Tribunale di Prato condannare la Controparte_8
[.. c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore , sedente in Prato (PO), via Ferrucci 71/8: P.IVA_1 CP_9
1) a rimborsare al convenuto il prezzo relativo alla parte oggetto di rivendica da parte dell'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia e/o; 2) a risarcire tutti i danni occorsi al convenuto ivi compreso il costo delle operazioni di ripristino ed il deprezzamento dell'immobile dovuto all'eventuale suo arretramento ed anche in ragione dell'eventuale cessazione del diritto di sosta, presenza di fondo intercluso e tutti i danni derivanti dalle azioni avanzata da parte attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia e/o; 3) in ogni caso a rilevare indenne il convenuto in ordine a tutte le somme il Tribunale dovesse ritenere dovute dal sig. CP_5
nei confronti dell'attrice; 4) a rimborsare al convenuto le spese di giudizio oltre alle somme da corrispondere
[...]
a parte attrice;
In ulteriore e denegatissima ipotesi, compensare le rispettive poste;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.;
Per “1) in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in ipotesi, CP_6 in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti chiamanti e , disporre CP_3 CP_4 che le relative spese di trasferimento vengano poste a carico dell'attrice e/o della Controparte_7 in persona del l.r.p.t. (p.i. ) e, comunque, non a carico di 3) in ulteriore ipotesi subordinata, P.IVA_1 CP_6 in caso di accoglimento della domanda attrice, accogliere altresì le domande proposte ai punti sub c) e d) delle conclusioni dei convenuti chiamanti e , e condannare la in CP_3 CP_4 Controparte_7 persona del l.r.p.t. (p.i. a rilevare indenne il sig. da ogni somma, eventualmente anche a P.IVA_1 CP_6 titolo risarcitorio, che lo stesso fosse tenuto a pagare a favore dei sig.ri e per il trasferimento dei CP_3 CP_4 beni oggetto di tali domande;
4) in ulteriore ipotesi subordinata e gradata, in caso di accoglimento della domanda proposte al punto e) delle conclusioni dei convenuti chiamanti e , condannare la CP_3 CP_4 [...] in persona del l.r.p.t. (p.i. a rilevare indenne il sig. da ogni somma Controparte_7 P.IVA_1 CP_6 che lo stesso fosse tenuto a corrispondere per i titoli di cui al suddetto capo delle domande citate. Vinte in ogni caso le spese”;
Per come in comparsa di costituzione, ossia: Controparte_7
“Voglia il Tribunale adito - Rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via Per riconvenzionale IN TESI, ed a corretta esecuzione del contratto notaio del 16/9/2008 previo accertamento della esatta collocazione nello spazio e degli esatti ingombri del compendio immobiliare nel rispetto del progetto e successive varianti sottoscritte dalla parte venditrice, accertare e dichiarare le aree occupate dai manufatti come facenti parte del Per terreno ceduto con rogito Notaio del 16/9/2008; SEMPRE IN TESI ed in esecuzione della Convenzione del 22/7/2011, dichiarare la particella 952 (quale porzione della particella 895) destinata per accordo delle parti alla area asservita funzionale alla realizzazione del progetto edilizio;
accertare la corretta estensione della servitù di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, così come oggi di fatto esercitata e comunque determinarne l'estensione tenendo conto della
6 planimetria ALLEGATO “C” della Convenzione, e della valenza meramente indicativa della stessa come voluta dalle parti, quindi attuando eventuali correttivi ed estensioni strettamente finalizzate al più comodo esercizio della servitù con il minor sacrificio del fondo servente. IN IPOTESI disporre l'accessione invertita ex art. 938 c.c. delle aree occupate dall'edificio senza riconoscimento alcuno di indennità e/o risarcimento danni, in quanto aree che la parte venditrice Per avrebbe dovuto trasferire a corretta esecuzione del contratto Notaio 16/9/2008; IN IPOTESI e sempre in esecuzione della Convenzione 22/7/2011 emettere sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'area così determinata nei limiti e termini di cui al § 3 detta Convenzione in favore dei convenuti;
Vittoria di spese ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
chiedendo di: accertare i confini tra la sua proprietà e quella dei
[...] Controparte_5 convenuti, con particolare riferimento alla particella 897 (oggi 956 nella porzione interessata), con condanna a demolire ogni opera o manufatto insistente sulla sua proprietà e al rilascio delle aree occupate;
di accertare la consistenza dell'area di cui alle originarie particelle 894, 896 e 897, dichiarando l'insussistenza di una servitù di parcheggio e la facoltà dell'attrice di delimitare il confine con la sua proprietà; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere proprietaria dell'immobile in Carmignano, via
Pucci e Verdini 19, e dei terreni circostanti, in forza della compravendita stipulata il 19 aprile 2000, della permuta stipulata il 16 settembre 2008 con la e Controparte_8 degli atti di trasferimento perfezionati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con che era venuta a conoscenza che la sagoma delle tre villette costruite sul Parte_3 lotto ceduto in forza della permuta fuoriusciva dal perimetro assegnato, invadendo la sua proprietà; che esse avrebbero dovuto, infatti, insistere sulla particella 898 (oggi 913) del foglio di mappa 10, di
450 mq, ceduta alla;
che con lo stesso atto la particella 897, di 279 mq, (oggi CP_8 particella 956 per la porzione interessata) era stata gravata da servitù perpetua di passo, pedonale e carrabile e sosta a favore delle unità immobiliari da edificare sulla particella 898; che, invece, la sagoma delle villette e relative pertinenze insisteva, in parte, sulla proprietà dell'attrice, e, in particolare, sull'area gravata da servitù di passo, cosicché la stessa veniva esercitata al di fuori dell'area di spettanza, su ulteriori spazi di proprietà esclusiva della che al fine di Parte_1 delimitare l'area di esercizio della servitù, come da atto costitutivo e contratto, l'attrice aveva posto a terra, tramite il proprio tecnico, picchetti in ferro con cappello di protezione in plastica, che di fatto venivano sistematicamente oltrepassati dai titolari della servitù; che dalla consultazione dell'accatastamento delle tre villette era emerso che nelle planimetrie catastali e nell'elaborato planimetrico ad esse era annesso un resede di circa 2 ml antistante le scale esterne delle villette;
che qualcuno dei proprietari aveva apposto accessori sui muri perimetrali e i proprietari dell'unità
7 immobiliare all'indirizzo di via Pucci e Verdini 19/c int. 3 avevano installato una cancellata ancorata a terra sul terreno della i proprietari delle tre villette ed i loro ospiti parcheggiavano Parte_1 in prossimità delle proprie abitazioni, facoltà non inclusa nel titolo, ove era prevista esclusivamente la sosta;
non aveva avuto successo il tentativo di mediazione, al quale aveva partecipato anche la e al quale era stato invitato anche dante causa di CP_8 CP_6 CP_3
e , che però non era intervenuto;
dalla descritta situazione erano
[...] Controparte_4 derivati danni da mancato godimento della proprietà (seppur gravata da servitù di passo), dall'assoggettamento di fatto ad un passo corrispondente ad alcun diritto sulla proprietà esclusiva, dall'abbattimento di 15 piante di ulivo, dalla necessità di regolarizzare i propri diritti.
Si è costituito chiedendo, in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_5 la , e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice e Controparte_8 la cessione a titolo gratuito, anche ex art. 2932 c.c., del suolo su cui era posto il muretto scala, area fronte scala e area accesso alla propria autorimessa, oltre alla quota parte in condominio del piazzale antistante e della strada, con assegnazione dei parcheggi;
in via subordinata ha chiesto l'assegnazione di tali aree ex art. 938 c.c. e, in ipotesi di accoglimento della domanda di delimitazione dei confini, la costituzione di una servitù coattiva di passo carrabile a favore della sua proprietà, con determinazione dell'indennizzo da corrispondere all'attrice; in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a ridurre in pristino e a rimuovere ogni manufatto posto sulla particella 913; in ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice e rigetto di quelle del convenuto, la condanna della al rimborso della parte di prezzo relativa all'area oggetto di rivendica, al Controparte_8 risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalle operazioni di riduzione in pristino e dal deprezzamento della sua proprietà per arretramento e cessazione del diritto di sosta, rilevando il convenuto indenne dal danno patrimoniale derivante da eventuali condanne nei confronti dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: l'immobile sito in Carmignano, via Pucci e Verdini,
29/c int. 2 e relative pertinenze, gli era stato assegnato, nel medesimo stato in cui si trova attualmente, dalla costruttrice , come risulta dall'atto di assegnazione Controparte_8 del 5 settembre 2018, il quale contemplava espressamente la “scala esterna” e il “resede frontale e pertinenziale”, prevedendo, tra l'altro che “Le parti si danno inoltre atto che, come precisato nell'atto autenticato dal notaio in data 16 settembre 2008, infra citato, l'accesso al Persona_1 complesso immobiliare, di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto, avviene tramite proprietà di terzi gravata da una servitù perpetua di passo pedonale e carrabile, oltre che di sosta e, precisamente, sull'area costituente il prolungamento della strada interna che si dirama da Via
Pistoiese fino sul fronte delle unità immobiliari, ed è individuata con le particelle 210, 390, 386 e
392 del foglio di mappa 10, per il primo tratto, con le particelle 946, 952, 956, 961 e 967 del foglio
8 di mappa 10, per l'ultimo tratto. Si precisa che la servitù di sosta grava sulle particelle 957, 958,
959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972 di proprietà dei signori
[...]
e derivanti da tipi di frazionamento n. 20925 del 19 febbraio 2008, Parte_3 Parte_1
n. 60364 del 7 giugno 2011 e n. 74831 del 25 luglio 2011”; la aveva garantito “di CP_8 quanto trasferito la piena proprietà e disponibilità” nonché la libertà da qualsivoglia peso o onere
“volendo essere tenuta all'evizione a norma di legge”; la e l'allora coniuge Parte_1 on atto di permuta/appalto del 16 settembre 2008 avevano ceduto le aree ivi indicate Parte_3 alla , a titolo di corrispettivo per l'edificazione di un'unità immobiliare sull'area di CP_8 propria competenza;
nel corso dell'esecuzione dell'appalto erano state richieste dai cedenti opere extra-capitolato, con la necessità di redigere un disciplinare integrativo;
era stata così conclusa il 22 luglio 2011 una “convenzione privata integrativa del contratto di permuta/appalto del 16 settembre
2008” dove era stato precisato che la avrebbe presentato la variante finale “In cui CP_8 verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica” e che “al fine di agevolare la regolamentazione dei diritti sulla strada di accesso e sul piazzale posto di fronte alle villette, le parti si impegnano a trasformare la servitù perpetua di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, di cui alle particelle 896, 897, 894 e porzione della particella 895, tutte comprese nel foglio 10 del Comune di Carmignano, come rappresentato a titolo indicativo nella planimetria allegata (allegato C) e colorate in blu, in aree di proprietà condominiale funzionale alle proprietà delle villette ivi esistenti. Prima del passaggio di proprietà dovrà essere eseguito un rilievo strumentale, con spese a carico della , per individuare con precisione il confine Controparte_8 dell'area condominiale e per l'individuazione delle aree a sosta in modo da assegnare proporzionalmente tra i proprietari così come previsto nel contratto Notaio Dr. , Persona_1
Registrato a Prato il 16 settembre 2008 al n. 12095”, così si dava anche atto che: “i sig.ri Parte_3
e quale proprietari dell'area ove insiste la suddetta servitù di passo con destinazione Parte_1 condominiale, rilasciano fin da adesso irrevocabile consenso, formalizzato con procura notarile a favore del Sig. a rendere contitolari di detta area, i futuri acquirenti delle Persona_2 limitrofe villette di proprietà della;
la Controparte_8 Controparte_8
si impegna a rendere edotti i terzi acquirenti della necessità di acquisire detta area
[...] condominiale, senza che ciò comporti per loro alcun aggravio economico ulteriore ed i sig.ri
e si rendono disponibili ad intervenire al contratto per il trasferimento a titolo Parte_1 Parte_3 gratuito delle suddette aree senza alcuna spesa a loro carico”; in tal modo, la i era Parte_1 dunque obbligata a regolarizzare la situazione edilizia e cedere agli intestatari delle villette la quota parte della particella del piazzale antistante le loro abitazioni e delle particelle limitrofe relative alla strada di accesso e ai parcheggi;
nella pianta planimetrica depositata in Comune, parte attrice aveva
9 dato atto, durante la fase di costruzione, di effettuare una “variante in corso d'opera” aggiungendo alle villette le scale esterne nella parte prospicente il piazzale esterno, invadendo la sua particella;
contestualmente alla stipula della convenzione del 2011 dalle particelle 896, 879, 894 e (parte della)
895 erano state frammentate al fine di creare i singoli posti macchina a pettine, individuati dalle particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972, oltre che allo scopo di conformare lo stato dei luoghi scaturito dall'edificazione delle villette, del piazzale e della strada, con realizzazione della particella 952; la delimitazione dei confini richiesta dall'attrice avrebbe creato uno stato di parziale interclusione del fondo del convenuto, in quanto il passo per accedere al proprio garage sarebbe rimasto bloccato;
le piante di ulivo non erano state abbattute dal convenuto, quanto piuttosto dalla edificatrice;
era emerso, poi, che la villetta della CP_8 Parte_1 fuoriusciva dall'area di sua proprietà invadendo quella del convenuto per 24 metri quadrati.
Si sono costituiti anche e , chiedendo in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare la chiamata in causa della e, nel merito, il Controparte_8 rigetto delle domande dell'attrice, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna ad ottemperare a quanto previsto dalla scrittura del 2011, o, in denegata ipotesi, l'assegnazione, ex art. 938, c.c., delle aree relative al muretto, fronte scala e area accesso autorimessa, condannando la a CP_8 tenere indenne i convenuti dagli esborsi necessari, e, sempre in ipotesi, la costituzione di servitù coattiva di passo pedonale e carrabile sulla particella 952, con condanna della a CP_8 tenerli indenni dagli esborsi necessari e, in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna della terza chiamata alla restituzione di parte del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, in ragione del suo minor valore, al risarcimento dei danni e a rilevare indenni i convenuti dal danno patrimoniale derivante dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: lo sconfinamento lamentato da parte attrice riguardava circa 10,00 mq riferiti ad una piccola parte di muretto per circa 1,00 mq, fronte scala per circa 2,50 e resede antistante l'abitazione per circa 6,50 mq, sul quale era stata installata la cancellata oggetto della domanda di demolizione;
durante l'esecuzione dell'appalto affidato dalla alla erano state apportate varianti al Parte_1 Controparte_8 progetto iniziale relativamente alla realizzazione delle superfici oggetto della contestazione;
con la convenzione integrativa all'uopo stipulata le parti avevano anche previsto che la strada di accesso e il piazzale posto sul fronte delle villette fosse trasformato in area condominiale, previo rilevamento strumentale al fine di assegnare ad ogni singola unità abitativa la propria area di sosta/parcheggio; nella medesima scrittura, oltre ad identificare le aree relative alla strada di accesso in conformità con il reale ad attuale stato dei luoghi, le parti avevano convenuto che la avrebbe CP_8 presentato una variante finale riportando la situazione edilizia attuale, con la regolarizzazione di ogni
10 modifica;
tale scrittura era stata redatta quando le villette erano state ormai tutte realizzate nella conformazione attuale, cosicché la volontà delle parti non poteva che essere quella di conformare gli atti di trasferimento all'attuale stato dei luoghi;
la servitù di sosta contemplata negli atti di provenienza non poteva che comprendere anche il parcheggio;
il danno derivante dall'estirpazione delle piante di olivo non poteva essere imputato ai convenuti.
Si sono poi costituiti e , chiedendo, in via preliminare la Controparte_3 Controparte_4 chiamata in causa del proprio dante causa, nel merito, il rigetto delle domande di CP_6 parte attrice, in via riconvenzionale la regolarizzazione dello stato attuale degli immobili, anche mediante trasferimento in loro favore delle aree relative alla porzione di scala, all'area accesso alla scala, all'area accesso all'autorimessa, alla porzione di resede esterno, oltre che alla destinazione della strada di accesso con assegnazione di posti auto alle singole unità abitative;
in CP_11 caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto il trasferimento ex art. 938 c.c. delle stesse aree e la costituzione di servitù coattiva di passo carrabile sulla particella 952, condannando CP_6 tenerli indenni dagli esborsi necessari;
in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna del
[...] terzo chiamato alla riduzione del prezzo in considerazione del deprezzamento dell'immobile e al risarcimento dei danni, con condanna a tenerli indenni dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza in favore dell'attrice.
A fondamento della difesa, hanno esposto che: lo sconfinamento riguardava 26,50 mq riferiti ad una porzione di scala, area di accesso alla scala, area di accesso all'autorimessa, riferiti alla particella 897, di proprietà dell'attrice, ma gravata da servitù; quest'ultima era dunque traslata su un'ulteriore porzione di proprietà esclusiva della la quale aveva apposto dei picchetti a Parte_1 delimitazione dell'area di sua esclusiva competenza;
la dante Controparte_8 causa di e la vevano concordato con una scrittura redatta in corso CP_6 Parte_1
d'opera di regolarizzare la situazione di fatto, oltre che la trasformazione del viale di accesso in area condominiale e l'assegnazione dei posti auto alle singole unità abitative, previo rilievo strumentale;
la destinazione del viale a sosta non poteva che comprendere anche la facoltà di parcheggio;
l'abbattimento degli alberi di olivo non poteva essere imputato ai convenuti;
nel contratto di compravendita concluso con questi aveva garantito la piena proprietà del bene CP_6 compravenduto, prestando la garanzia per evizione.
Disposto lo spostamento dell'udienza, si è costituito domandando, preliminarmente, CP_6 la chiamata in causa della , il rigetto delle domande Controparte_8 dell'attrice e, in ipotesi di accoglimento di quelle dei convenuti, di porre le spese dei trasferimenti a carico della stessa o, in ipotesi subordinata, la condanna di quest'ultima a tenerlo CP_8 indenne dall'eventuale soccombenza nei confronti dei convenuti.
11 A sostegno della difesa, ha dedotto che gli sconfinamenti ipotizzati dall'attrice erano il frutto degli accordi intercorsi con la dapprima nel contratto di permuta e Controparte_8 successivamente nella scrittura integrativa del 2011.
Si è costituita anche la , domandando, in via principale, Controparte_8 il rigetto delle domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, in tesi, l'accertamento che le aree occupate costituiscono parte del terreno ceduto con l'atto di permuta e che la particella 952 (quale porzione della particella 895) era stata destinata per accordo tra le parti alla realizzazione del progetto edilizio, l'accertamento dell'estensione dell'area di esercizio della servitù di passo pedonale e carrabile, oltre che di sosta, e, in ipotesi, il trasferimento delle aree occupate ex art. 938 c.c., senza riconoscimento di risarcimenti o indennità, o, in ipotesi, in esecuzione della Convenzione del 2011, trasferire l'area di cui al paragrafo 3 ai convenuti.
A sostegno della difesa, ha fatto presente che: con il contratto di permuta del 2008 le parti non avevano concordato la semplice cessione di un appezzamento di terreno con corrispettivo determinato dall'appalto di costruzione, sul residuo, dell'unità immobiliare dell'attrice, ma avevano negoziato un vero e proprio progetto edilizio, già realizzato dai venditori e oggetto della concessione edilizia rilasciata 5 anni prima e successiva variante ottenuta tre anni prima del rogito, come esplicitato ai punti 3 e 4 delle premesse: “i sig. e hanno inoltrato al Parte_3 Parte_1
Comune di Carmignano domanda di concessione edilizia in data 4/3/1999 pratica Edilizia n. 239/99 per la realizzazione sui terreni sopra descritti al punto 1 lettera a) ed al punto 2 lettera b) di un fabbricato per civile abitazione Concessione rilasciata in data 9/4/2003 con il n. 13 e successiva variante per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari per civile abitazione rilasciata in data 8/6/2005
n. 33, nonché variante in corso d'opera n. 8 rilasciata in data 13/3/2007; […] si è addivenuti alla concorde decisione di trasferire da parte dei primi due a favore della terza il terreno sopradescritto al punto 1) lettera a) a titolo di permuta, terreno sul quale dovranno essere edificate n. 3 unità immobiliari abitative, come sopra precisato, mentre la Soc. Coop. Edif. sempre a titolo di CP_8 permuta intende impegnarsi ad edificare una quarta unità abitativa e annessi sul restante terreno di proprietà dei sig.ri sopra descritto al punto due lett. b)”; l'oggetto della permuta era Parte_3 dunque la porzione di terreno necessaria e sufficiente per la realizzazione delle unità abitative già oggetto del progetto la cui estensione al punto 1) lettera a) era stata quantificata in 450,00 mq;
pertanto l'area trasferita e tradotta nella particella 898 avrebbe dovuto essere adeguata, in modo da contenere tre delle quattro villette previste dal progetto edilizio oggetto di concessione, indipendentemente dalle dimensioni indicate nel contratto;
come esplicato nel punto 6 delle premesse “in forza di pregressi accordi è stato concesso alla la facoltà di iniziare i lavori di costruzione degli edifici di Parte_2 cui sopra prima della stipula del rogito notarile”; i lavori erano, infatti, iniziati il 16 febbraio 2004,
12 come da dichiarazione di inizio lavori;
pertanto, la sagoma del fabbricato era già stata realizzata prima del frazionamento, in conformità alle indicazioni del D.L. incaricato da Persona_3
la convenzione del 2011 era stata espressamente qualificata come Parte_3
“integrativa” della permuta del 2008 e alla clausola 2 la si era assunta Controparte_8
l'impegno di presentare “attraverso il Direttore dei Lavori, la variante finale alla DIA 141/09 in cui verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica almeno 30 giorni prima della presentazione della fine lavori indicata al successivo punto 4”; l'allegato B indicato quale parte integrante della Convenzione era composto da 10 tavole planimetriche, depositate a corredo della variante finale;
in particolare la tavola n. 4 riportava le planimetrie dell'originario progetto e dello stato variato, alla luce del quale gli sconfinamenti erano addirittura ridotti;
con riferimento all'area asservita a passo carrabile e sosta, le parti si erano impegnate a trasformare l'area assoggettata a servitù in bene condominiale, ivi compresa la particella 895, non indicata nel contratto del 2008, oggi tradotta nella particella 952; la facoltà di sosta era comprensiva anche della possibilità di parcheggiare.
Con note depositate per l'udienza cartolare del 13 settembre 2022, parte attrice ha eccepito la prescrizione delle obbligazioni di cui alla scrittura del 2011.
Con memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., parte attrice ha ribadito l'eccezione di prescrizione, osservando come la scrittura del 22 luglio 2011 avesse contenuto meramente obbligatorio, non prevedendo alcun trasferimento di diritti, e che la consistenza delle proprietà delle parti avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell'atto di permuta del 2008; l'attrice e l'ex coniuge non avevano mai sottoscritto la variante finale presentata dal geometra né la CP_12 dichiarazione di fine lavori presentata dal geometra i quali, del resto, erano professionisti Per_3 scelti dalla;
né avevano sottoscritto alcun frazionamento successivo a Controparte_8 quello del 2008; nel giudizio promosso da concluso con sentenza n. 150/2020 emessa CP_6 dal Tribunale di Prato era stato accertato che il frazionamento non era mai stato eseguito, essendosi i tecnici rifiutati di sottoscrivere la relativa proposta in quanto prevedeva l'assoggettamento a servitù
(e poi il trasferimento) di aree non comprese in alcun accordo;
il diritto di parcheggio era incompatibile con il diritto di passo, con la conseguenza che la facoltà di sosta non poteva comprenderlo;
in ogni caso, l'eventuale accoglimento della pretesa ex art. 938 avrebbe dovuto portare al riconoscimento di un'indennità pari al doppio del valore dei beni;
la pretesa del non CP_5 poteva essere accolta, avendo egli accettato l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della compravendita;
a tal proposito, la linea di confine catastale che separa la proprietà alla proprietà on era stata creata con il frazionamento del 2008, con il Parte_1 CP_5
13 quale era stato delimitato esclusivamente il confine frontale delle villette, ma dal tipo mappale 49943 del 2010; i fondi dei convenuti non potevano essere considerati interclusi.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e da un Controparte_3 Controparte_4 lato e e dall'altro hanno contestato l'eccezione di Controparte_2 Controparte_1 prescrizione, rilevando di essere stati messi nelle condizioni di sollevarla solo allorché la li aveva resi edotti della scrittura del 2011. CP_8
Parimenti, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha osservato di Controparte_5 avere avuto conoscenza dei problemi dell'immobile soltanto dopo che esserne stato messo al corrente;
ha poi fatto presente che l'eccezione di prescrizione non poteva operare rispetto alla sua eccezione riconvenzionale.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la ha a sua volta Controparte_8 contestato l'eccezione di prescrizione, facendo presente che l'attrice aveva essa stessa invocato la scrittura del 2011 nel giudizio iscritto al N. RG. 4756/2014 e aveva fatto valere l'inadempimento del geometra rispetto agli obblighi di cui alla permuta del 2008 e alle successive CP_12 integrazioni, così riconoscendo la portata vincolante della scrittura del 2011.
La causa è stata istruita mediante CTU e successiva integrazione.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
1. Sul confine tra la particella 913 e la particella 956.
L'attrice ha innanzitutto domandato l'accertamento del confine tra la sua proprietà e quella dei convenuti, con condanna alla demolizione delle opere edificate al di fuori dell'area di loro competenza e al rilascio dei terreni occupati.
L'azione di regolamento dei confini ha ad oggetto l'accertamento dell'effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione, a differenza di quanto avviene per l'azione di rivendica, i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà: ed in effetti la contestazione non verte sui titoli di proprietà dei contendenti, bensì sull'estensione dei rispettivi fondi, la cui linea di confine è incerta.
La difficoltà di distinguere la domanda di rivendica dall'actio finium regundorum emerge non appena si consideri che anche la porzione controversa tra i due confinanti è in realtà anch'essa identificabile come “fondo” e che entrambe le parti hanno interesse a vederne dichiarata la proprietà in proprio favore.
14 Dunque, vi è un'evidente (ancorché parziale) identità di scopo tra rivendicazione e regolamento, perché in entrambi i casi si tratta di accertare la proprietà di un bene in via definitiva e, se del caso, ottenere la restituzione di quanto illegittimamente posseduto dal convenuto.
Secondo la soluzione prevalente, se sorge un conflitto di titoli, l'azione deve essere qualificata come rivendica, se, invece, sorge un conflitto di fondi si tratta di un'actio finium. In altri termini, se tra le parti sorge contestazione circa la validità del titolo di proprietà del fondo confinante, allora l'azione
è una rivendica;
se invece si tratta semplicemente di determinare l'estensione di due proprietà di cui non si pone in discussione la validità dei rispettivi titoli d'acquisto, ma soltanto la loro interpretazione, allora l'azione corrisponde allo schema del regolamento di confini (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
13/10/2020, n. 22095, rv. 659399-01: “Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini”).
Nel caso di specie, la lite si incentra in effetti sull'esistenza di una cessione delle aree in contestazione: secondo l'attrice, infatti, tali aree non erano mai state trasferite alla , dante Controparte_8 causa del del e della e del mentre alla luce della CP_5 CP_2 CP_1 CP_6 ricostruzione operata dalla tali aree dovevano ritenersi comprese nel progetto CP_8 edilizio concordato con gli allora coniugi Parte_1 Parte_3
Si tratta, dunque, di un conflitto tra titoli e non di un conflitto tra fondi, con conseguente inquadramento della domanda nell'ambito dell'art. 948 c.c.
Venendo all'onere della prova incombente sull'attore, in via generale si afferma che nel giudizio di revindica egli deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, ben potendo egli avere acquistato a non domino. Pertanto, il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è munito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti
15 danti causa (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/09/2018, n. 21940, rv. 650080-01; Cass. civ. Sez. II Sent.,
04/12/2014, n. 25643, rv. 633752).
Tanto premesso, la più recente giurisprudenza afferma anche che l'onere della prova nell'azione di rivendica deve essere calibrato sulle difese sollevate dal convenuto. Si ritiene infatti che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa, fino a trovare un acquisto a titolo originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.
Il limite della esigenza probatoria a carico di quest'ultimo non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2021, n. 28865).
In particolare, si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando risulti che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore.
Così si ammette che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 17/04/2002, n. 5487, secondo cui l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore).
È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione se il titolo dell'attore stesso o di uno dei suoi danti causa sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica.
Nel caso di specie, a fondamento del proprio diritto dominicale, le parti convenute invocano innanzitutto la compravendita dalla , a sua volta avente causa dalla Controparte_8 avendo, dunque, i convenuti fondato il proprio acquisto su quello della Parte_1
l'onere della probatio diabolica in capo a quest'ultima può considerarsi superato, Parte_1 considerato che l'attrice ha prodotto anche il titolo del proprio acquisto (doc. 1).
Venendo dunque ad esaminare il titolo che i convenuti invocano sulle aree oggetto di rivendica, viene fatto riferimento, oltre che alle compravendite stipulate con la (e, nel caso Controparte_8 del e della , a quella conclusa con il agli atti conclusi tra CP_3 CP_4 CP_6 quest'ultima e l'attrice.
16 In particolare, con l'atto di permuta del 2008: “I signori e Parte_3 Parte_1
a titolo di permuta, congiuntamente cedono e trasferiscono alla società “COOPERATIVA
[...]
EDIFICATRICE GIULIA – SOC. COOP. A R.L.” che, rappresentata come sopra è detto, allo stesso titolo accetta ed acquista l'appezzamento di terreno descritto al punto 1), lettera a) delle premesse”, ossia: “porzione di terreno posto in Comune di Carmignano, località I Renacci, all'interno della via
Pistoiese, a destinazione edificabile, di forma irregolare e della superficie catastale di mq. 450, distinta al N.C.T. del detto Comune in Foglio di Mappa 10, M.N. 898, qualità uliveto, C1. 3, di mq.
450”. Segue un preciso riferimento alla particella 898: “Per la storia catastale si precisa che la particella 898 deriva dalla particella 862”.
Dalla lettura dell'atto di permuta risulta parimenti chiaro che invece la particella 897 sarebbe rimasta in proprietà alla parte venditrice: recita il punto 2 del contratto che la “si obbliga CP_8 ad edificare sul terreno descritto al punto 2), lettera b) delle premesse, di residua proprietà dei signori e , che allo stesso titolo accettano, una Parte_3 Parte_1 delle quattro unità immobiliari”. Al punto 2, lettera b) delle premesse si legge che la parte venditrice
è proprietaria di una porzione di terreno di circa 2.850 mq, distinta al N.C.T. del Comune di
Carmignano, tra le altre, al foglio 10, particella 897. Ancora, l'art. 1 del contratto dispone che su tale particella grava servitù di passo a vantaggio dell'area oggetto di cessione.
Successivamente, con la convenzione del 22 luglio 2011 era stato concordato l'obbligo della
“a presentare attraverso il Direttore dei lavori la variante finale alla DIA 141/09 CP_8 in cui verrà riportata la situazione edilizia attuale, regolarizzando quindi ogni modifica, almeno 30 giorni prima della presentazione della fine lavori indicata al successivo punto 4”.
È evidente che l'unico atto contenente un trasferimento di diritti reali immobiliari è quello del 2008, considerato che la scrittura privata del 2011, nella parte che qui rileva, ha natura esclusivamente obbligatoria, riguardando la presentazione della documentazione necessaria a regolarizzare la situazione edilizia originata dallo svolgimento dei lavori e, perciò, non rappresenta titolo dominicale invocabile dai convenuti sull'area contesa. Pertanto, non hanno rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del contratto del 2008 gli allegati alla scrittura del 2011, i quali non sono sorretti da alcun atto dispositivo.
I convenuti si sono altresì difesi attribuendo alla scrittura del 2011 il significato di impegnare la parte venditrice a “regolarizzare” la situazione di fatto venutasi a creare, risolvendo, dunque, anche il problema relativo allo sconfinamento delle villette.
In realtà, a ben vedere, con la scrittura privata la si era impegnata Controparte_8 ad eseguire opere extra capitolato e a depositare una variante finale, senza che dalla lettura del
17 disciplinare integrativo risulti la volontà dei committenti di cedere ulteriori aree. Dunque, da essa non può trarsi né la volontà di alienare né tantomeno l'impegno ad alienare in futuro.
Perciò, al fine di individuare l'area ceduta dai coniugi e alla Parte_3 Parte_1
, assume rilevanza soltanto il contratto di permuta del 2008. CP_8
A tal proposito, va premesso che la prova del confine può essere data con ogni mezzo, e in astratto in singoli mezzi non sono graduati secondo un ordine di prevalenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 17/11/2021,
n. 34825, rv. 662864-01). Al giudice è rimessa la loro libera valutazione, anche se deve comunque essere accordata preferenza ai titoli di acquisto, ove dalla loro interpretazione sia possibile evincere in maniera piana il percorso del confine (Cass. civ. Sez. II, 09/10/2006, n. 21686, rv. 592564).
Il ricorso alle mappe catastali ha, in linea di principio, carattere residuale (Cass. 22298/2010; Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 07/04/2021, 17-11-2021, n. 34825).
Tuttavia, l'uso della mappa si rivela tutt'altro che residuale qualora queste siano richiamate nei titoli di acquisto ai fini della determinazione dell'estensione della proprietà ceduta. In tal caso, il loro valore probatorio diviene preponderante per il regolamento dei confini, potendo finanche prevalere sulla prova della situazione possessoria e sulle risultanze di altre prove documentali o costituende (Cass. civ. Sez. II, 05/07/2006, n. 15304: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti”).
In proposito si osserva che le schede di accatastamento, fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono di norma dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali (con valore, dunque, solo indiziario e sussidiario), ma come fonte dei dati medesimi e, come tali, idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio.
D'altro canto, il tipo di frazionamento allegato ai contratti, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, se ben calibrato, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi: in altri termini, in dette circostanze, le piante allegate perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio traslativo (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 23/06/2020, n. 12327, rv. 658462-01).
Nel caso in esame, dalla documentazione contrattuale allegata risulta evidente la volontà delle parti di rendere oggetto del trasferimento l'allora particella 898 (oggi 913): ciò si evince dal testo
18 contrattuale, sopra riportato, nonché da quanto aggiunto dalle parti al punto 1 del contratto stesso, ossia: “per una migliore identificazione della porzione di terreno trasferita si allega al presente atto sotto la lettera “A” una planimetria, debitamente sottoscritta dalle parti e da me Notaio […] nella quale la porzione oggetto di trasferimento alla società “COOPERATIVA EDIFICATRICE GIULIA
– SOC. COOP. A R.L.” risulta contornata di colore rosso, mentre la porzione che residuerà in proprietà alla parte alienante, di cui al successivo art. 2) […] risulta contornata di colore blu”.
Peraltro, come evidenziato dal tecnico incaricato dal Tribunale “La geometria della particella 898
(oggi 913) rappresentata sull'estratto di mappa allegato, risulta essere quella scaturita dal Tipo di
Frazionamento Prot. n. 20925 del 19/02/2008” (CTU, pag. 7) “con il quale venivano istituite le dividenti di confine fra le attuali P.lle 913 […] 956, […], con lo scopo di suddividere le originarie particelle in funzione degli accordi contrattuali” (CTU, pag. 5).
La conformità del tipo di frazionamento agli accordi contrattuali e la circostanza che esso fosse stato evidentemente predisposto a tale scopo (come si evince dalla prossimità della data a quella di conclusione del rogito) consente di utilizzare quest'ultimo per determinare il confine tra la particella
913 (ex 898) e la particella 956 (ex 897), senza che possano avere rilievo le eventuali discrepanze con le risultanze catastali.
Sul punto, non è condivisibile la tesi della , secondo cui l'oggetto della Controparte_8 permuta era dunque la porzione di terreno “necessaria e sufficiente” per la realizzazione delle unità abitative oggetto del complesso progetto edilizio concepito dalle parti. Nella specie, secondo la terza chiamata, al fine di determinare l'oggetto del contratto sarebbe necessario valorizzare il punto 3 delle premesse, dove si legge: “i signori e hanno Parte_3 Parte_1 inoltrato al Comune di Carmignano domanda di Concessione Edilizia in data 4 marzo 1999, Pratica
Edilizia n. 239/1999, per la realizzazione, sui terreni sopra descritti al punto 1, lettera a) ed al punto
2) lettera b), di un fabbricato per civile abitazione, Concessione rilasciata in data 9 aprile 2003 con il n. 13 e successiva Variante, per la realizzazione di n. quattro unità immobiliari per civile abitazione rilasciata in data 8 giugno 2005 n. 33, nonché Variante in corso d'opera n. 8 rilasciata in data 13 marzo 2007”.
A giudizio della terza chiamata: “Posto l'oggetto contrattuale così, nei sui corretti termini, appare evidente che la corretta interpretazione del negozio che tenga debito conto della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c, ed in applicazione del principio ermeneutico di buona fede ex art. 1366
c.c., permette di concludere che l'area trasferita dalla parte venditrice e tradotta nella particella n.
898, deve essere necessariamente adeguata a contenere tre delle quattro villette previste nel progetto edilizio oggetto di Concessione, e ciò a prescindere dalle dimensioni indicate nel contratto. In tal modo viene determinata l'entità della obbligazione assunta da parte venditrice, al punto che se detta
19 area non dovesse essere sufficiente a contenere il compendio immobiliare costituito dalle tre villette, la venditrice risulterebbe decisamente inadempiente”.
In primo luogo, si osserva come l'interpretazione della terza chiamata parta da una premessa sbagliata, e cioè assumendo la natura obbligatoria del contratto di permuta, che, avendo contenuto traslativo, ha invece effetti reali e, riguardando diritti reali immobiliari, è altresì soggetto alla forma solenne di cui all'art. 1350 c.c., la quale impone che l'oggetto del trasferimento sia precisamente identificato in forma scritta.
Sotto questo aspetto, occorre considerare che le parti hanno chiaramente determinato l'oggetto del contratto sia nelle premesse sia nelle disposizioni contrattuali che le richiamano, identificandolo con quello descritto al punto 1 lett. a) delle premesse stesse e specificando che l'allora particella 897 sarebbe rimasta di titolarità dei venditori;
dall'altro che anche le stesse premesse valorizzate dalla richiamano i punti 1 lettera a) e 2 lettera b) al fine di descrivere l'area di insistenza CP_8 delle unità immobiliari da costruire. L'eventuale incongruenza tra le aree descritte nel testo contrattuale e quelle identificate nei titoli edilizi richiamati nelle premesse non può essere risolta facendo prevalere questi ultimi sulla parte dispositiva del negozio, considerato che le premesse contrattuali possono essere utilizzate solo a fini interpretativi, ossia allo scopo di chiarire, in caso di dubbio, la portata delle prescrizioni negoziali. Laddove queste ultime siano espresse chiaramente, come nel caso in esame, non possono essere valorizzate al fine di alterarne la portata. Nel caso in esame, dal punto 3 delle premesse contrattuali si trae lo scopo dell'operazione, ma certamente non possono essere valorizzati gli atti di natura amministrativa ivi richiamati per modificare l'oggetto precisamente descritto nel contratto.
Inoltre, non può tenersi conto nel determinare l'oggetto del contratto del fatto che al momento della sua conclusione i lavori erano già stati avviati;
ciò che rileva, infatti, al fine della corretta identificazione dell'oggetto del trasferimento e degli assetti dominicali, in forza del carattere formale delle cessioni immobiliari, sono unicamente le disposizioni contrattuali che lo descrivono;
nel caso di specie il contratto non contiene alcuna menzione dello stato di fatto risultante dai lavori intrapresi in precedenza.
2. Sul rilascio del fondo, sulla rimozione delle opere ivi realizzate e sul diritto di delimitare il fondo.
Stabiliti i confini tra la particella 913, di proprietà delle parti convenute, e la particella 956
(coincidenti con i confini esistenti tra la particella 898 e la particella 897 di allora), appartenente all'attrice, occorre verificare se vi sia stata l'occupazione denunciata dalla Parte_1
In merito, dai rilievi svolti dal CTU è emerso che “L'analisi delle misure, considerando i Punti
Fiduciali di primo perimetro sul quale il rilievo si è appoggiato, omologhi per tutti i successivi atti
20 di aggiornamento che hanno interessato il lotto, pongono le linee di frazionamento in posizione ben diversa rispetto a quanto inserito graficamente sulla mappa, in fase di presentazione del Tipo di
Frazionamento […] i rilievi eseguiti in loco rappresentano porzioni di fabbricato apparentemente di uso privato, quali scale, recinzioni e porzioni di resede, edificati sulla P.lla 956, non in disponibilità delle parti convenute, se non per la sola servitù di transito e sosta. Le planimetrie catastali presenti in banca dati dell'Agenzia delle Entrate e corrispondenti a quelle allegate agli atti di causa, con particolare riferimento ai Subb. 2 e 500 , riportano sul piano terra la presenza CP_2 CP_5 di un ulteriore piccolo resede esclusivo, posto frontalmente alle scale di accesso all'unità immobiliare, anch'esso ricadente al di fuori del perimetro di confine” (CTU, pag. 6-7).
In particolare, risulta che sulla particella 956 dell'attrice siano state realizzate le seguenti opere: “-
Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,32 - Proprietà - Porzione di scala con struttura in c.a., CP_5 comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28 - Proprietà ; - Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro CP_13 di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub. 6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla
956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73 - Proprietà
Cappelli/Martorana. Per completezza di informazione, quest'ultimo resede, si estende verso sud, per una superficie pari a mq 20,40, sulla P.lla 960, sempre di proprietà di parte attrice” (pag. 11 CTU).
Sul punto, i convenuti hanno rilevato che, essendo stato documentato che i lavori erano iniziati ben prima dell'atto di permuta, non sarebbe possibile parlare di sconfinamento, considerato che al momento dell'edificazione il fondo era interamente di proprietà dell'attrice. L'osservazione, tuttavia, non è sufficiente a compromettere la fondatezza della domanda di rilascio, considerato che si tratta di opere che insistono sul suolo dell'attrice e delle quali la stessa ha diritto ad ottenere l'eliminazione in quanto proprietaria del fondo, indipendentemente dalla configurabilità di una condotta illecita da parte dell'occupante. Si tratta, in effetti, di una pretesa di carattere reale che può essere paralizzata soltanto dalla produzione di un titolo che fondi il diritto del terzo ad occupare il fondo altrui, che, nel caso di specie, manca.
21 Segnatamente, alla luce del combinato disposto degli artt. 934 e 936 c.c., le opere realizzata da un terzo sul suolo altrui appartengono al proprietario, il quale ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
La ratio legis è tutelare l'autonomia patrimoniale del fondo dall'illecita invadenza altrui e, insieme, di incoraggiare il proprietario a conservare gli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore, considerato che il proprietario è del tutto estraneo al fatto dell'incorporazione,
e ciò giustifica che gli venga accordata la scelta tra ritenere la cosa incorporata o pretendere che questa sia rimossa.
Si tratta, dunque, di un'applicazione del principio di accessione, sancito in via generale dall'art. 934
c.c., con attribuzione al proprietario della facoltà di scegliere tra l'esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell'opera con l'obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Nel caso di specie, peraltro, si verte nell'ipotesi particolare descritta dall'art. 938 c.c., invocato dalle parti convenute al fine di ottenere l'attribuzione delle aree occupate.
La norma dispone che: “se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato”; in tale ipotesi, il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata.
Dal tenore letterale della disposizione si trae chiaramente che essa presuppone innanzitutto la
“costruzione di un edificio”, e sottintende l'esigenza di salvaguardare la costruzione realizzata dal pregiudizio che deriverebbe dalla demolizione della parte poggiante sul suolo altrui. Pertanto, si ritiene che per “edificio” debba intendersi un complesso strutturale unitario dal punto di vista funzionale o costruttivo, tale che la parte sconfinante risulti inseparabile senza grave danno all'opera costruita.
Sul punto, la giurisprudenza è rigorosa, ravvisando gli estremi della fattispecie in presenza di una struttura murale complessa (cioè, idonea alla permanenza al suo interno di persone o cose) costituente parte essenziale ed integrante dell'edificio in cui sia stabilmente incorporata, ed escludendone l'applicazione in presenza della realizzazione, ad esempio, di una strada (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 16/09/2019, n. 22997, rv. 655241-01; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/12/2012, n. 23018, rv. 624730; Cass. civ. Sez. II, 04/03/2003, n. 3189).
È evidente, perciò, che l'accessione invertita non trovi terreno di elezione per quanto riguarda i resedi e le recinzioni. Rientra, invece, nella fattispecie la scala esterna, in quanto “struttura muraria
22 costituente parte essenziale ed integrante dell'edificio in cui è stabilmente incorporata, quale una scala esterna di accesso all'edificio medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/02/1998, n. 1504).
Tuttavia, manca il presupposto dell'occupazione in buona fede da parte del costruttore, considerato che il confine tra il fondo dell'attrice e quello ceduto alla era ben definito dall'atto CP_8 di permuta, come già evidenziato.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Per l'accensione invertita di edifici costruiti parzialmente su suolo altrui, la buona fede del costruttore non è presunta e dev'essere rigorosamente provata. Tale buona fede consiste nel ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo e non può essere valutata solo sulla base di autorizzazioni edilizie o sanatorie rilasciate dagli enti locali, che non implicano la legittimità dell'occupazione del suolo sotto il profilo della proprietà” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/03/2025, n. 6918).
In tal senso, la prova della buona fede della , che deve essere data e offerta dalle CP_8 parti convenute, non può trarsi semplicemente dagli allegati al disciplinare del 2011, considerato che, come già visto, mediante tale atto non è stato modificato l'assetto della proprietà dei fondi, che è sempre rimasto quello configurato con la permuta del 2008. La , dunque, non poteva CP_8 ignorare al momento della condotta, sulla base di tale atto (peraltro intervenuto in epoca avanzata rispetto all'inizio dei lavori), che l'attività di edificazione delle opere a vantaggio delle proprie unità immobiliari stava avvenendo su suolo di proprietà altrui.
Non può essere valorizzata, poi, la circostanza che i lavori avevano avuto inizio quattro anni prima del rogito con cui erano stati definiti i confini tra il fondo della proprietà dell'attrice e quello di proprietà della , considerato che non è mai stato allegato né provato quale fosse lo CP_8 stato di avanzamento dei lavori a tale data e dunque se le opere di cui oggi l'attrice chiede la rimozione fossero state realizzate prima della permuta. Peraltro, nell'atto di permuta del 2008 sia l'unità immobiliare dell'attrice che quelle oggi dei convenuti sono descritte come immobili ancora da edificare, ancorché sia stata menzionata la facoltà della di dare inizio ai lavori prima CP_8 della stipula del rogito notarile. L'onere di dimostrare la buona fede avrebbe dunque imposto alle parti convenute di provare specificamente la data di edificazione delle singole opere sconfinate sul suolo dell'attrice e, laddove antecedente alla separazione dei fondi, il conferimento di un incarico al costruttore contenente l'autorizzazione (anche implicita) a realizzarle nella posizione in cui oggi si trovano.
In mancanza di tale prova, non vi sono gli estremi per l'accoglimento della domanda ex art. 938 c.c.
e i convenuti, ciascuno per quanto di sua spettanza, devono dunque essere condannati a rimuovere le opere descritte dal CTU realizzate senza titolo sulla particella 956, in particolare le recinzioni, le pavimentazioni e i corpi di scala, rilasciando le aree occupate in favore dell'attrice.
23 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nell'ipotesi di sconfinamento prevista dall'art 938 cod. civ., qualora non si verifichi l'accessione invertita a favore del costruttore, il proprietario del suolo non è vincolato all'osservanza del termine indicato dall'art 936, ultimo comma, cod. civ. per l'esercizio dello
"ius tollendi". Ne consegue che, dovendo l'inerzia del proprietario della porzione di fondo occupata, protratta per oltre tre mesi dall'inizio della costruzione, concorrere con la buona fede del costruttore al fine di attribuire a quest'ultimo la proprietà dell'edificio e del suolo, è sufficiente che manchi uno di tali due elementi perché l'accessione invertita non si realizzi e rimanga, perciò, integro il diritto del proprietario della superficie occupata ad ottenere la demolizione dell'opera ivi illegittimamente eseguita (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/06/2012, n. 9052, rv. 622657).
Premesso che la scadenza del termine decadenziale non è stata eccepita dalla Parte_1
l'assenza della prova della buona fede della consente all'attrice di pretendere la CP_8 rimozione delle opere realizzate sul proprio fondo in difetto di autorizzazione.
Non vi sono perciò dubbi circa la fondatezza dell'azione di rimessione in pristino.
Venendo all'ulteriore domanda della il diritto dell'attrice di delimitare il proprio Parte_1 fondo discende poi direttamente dall'art. 841 c.c., salvo quanto previsto dall'art. 1064 co. 2 c.c. (“se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciare libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”).
3. Sul diritto di servitù e sulle domande ex art. 2932 c.c.
In merito a tali particelle, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'estensione dell'area gravata da servitù di passo, ai sensi del contratto di permuta, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di parcheggio e il riconoscimento della facoltà di delimitare la proprietà mediante recinzioni.
Dal canto proprio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto della domanda;
Controparte_2
, e e la hanno Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_8 chiesto altresì ex art. 2932 c.c. la costituzione della comunione sull'area in esame.
La , poi, ha chiesto l'accertamento dell'estensione della servitù di passo pedonale e CP_8 carrabile oltre che di sosta, tenendo conto della planimetria ALLEGATO “C” della Convenzione del
2011, attuando eventuali correttivi ed estensioni finalizzate al più comodo esercizio della servitù con il minor sacrificio del fondo servente.
L'ordinata trattazione delle questioni impone di principiare dalle domande dirette ad accertare la portata attuale del diritto di servitù, per poi verificare se ricorrano i presupposti per costituire in comunione ex art. 2932 c.c. l'area rappresentata dal fondo servente.
A tal proposito, va ribadito che l'unico negozio ad effetti reali è la permuta del 2008, mentre la scrittura del 2011 ha soltanto effetti obbligatori e non può essere utilizzata per modificare gli assetti dominicali già definiti.
24 Alla luce del titolo del 2008 e del frazionamento conseguentemente depositato, l'area su cui insiste il diritto di servitù di passo corrisponde, alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, alle particelle 961,
967 e 956, mentre la servitù di sosta riguarda le particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965,
966, 968, 969, 970, 971 e 972.
Chiedendo di verificare l'inesistenza del diritto di servitù di parcheggio sulle particelle 894, 896 e
897 (oggi 961, 967 e 956), ha esercitato l'actio negatoria di cui all'art. 949 Parte_1
c.c.
Dal punto di vista probatorio, ove l'attore, sostenendo di essere proprietario di un fondo, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di servitù sul medesimo, e quest'ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga un autonomo diritto di servitù, l'azione va qualificata come negatoria servitutis, ed incombe a chi invoca l'esistenza del diritto reale limitato dimostrarne l'esistenza (arg. da Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 10/01/2019, 04-07-2019, n. 18028).
I convenuti, al riguardo, hanno invocato l'atto di permuta del 2008 da cui risulta la costituzione di una servitù di sosta sulle particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e
972.
A ben vedere, come confermato anche dal CTU, la servitù di sosta riguarda dunque aree ben diverse da quelle identificate dalle particelle 961, 967 e 956, su cui l'attrice ha chiesto di accertarne l'insussistente. Si legge infatti nel titolo fatto valere: “Per una migliore individuazione delle porzioni di terreno, come sopra asservite, si allega al presente atto sotto la lettera “B” una planimetria, debitamente sottoscritta dalle parti e da me Notaio, nella quale vengono evidenziate le aree di esercizio del solo diritto di passo e quelle riservate alla sosta”. Dall'analisi dell'allegato, il CTU ha concluso che le ex particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956) sono gravate dal solo diritto di passo e transito e non anche da quello di sosta, che invece investe particelle differenti, ossia le particelle 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971 e 972.
Né si può condividere l'osservazione della secondo cui, trattandosi di servitù costituita CP_8 per destinazione del padre di famiglia, la stessa non potrebbe subire limitazioni in forza di quanto disposto dall'allegato B: le Sezioni Unite hanno recentemente ammesso l'esistenza della servitù di parcheggio soltanto ove sorta per convenzione, dovendosi necessariamente trarre dal titolo la natura personale o reale della facoltà concessa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/02/2024, n. 3925, rv.
670197-01).
Non avendo dunque i convenuti prodotto un titolo da cui risulti il diritto invocato, deve essere accolta l'actio negatoria dell'attrice.
La ha speso la medesima argomentazione per sostenere che la servitù di passo anche CP_8 carrabile avrebbe un'estensione maggiore rispetto a quella descritta nel contratto di permuta, dovendosi,
25 a tal proposito considerare da un lato l'allegato “C” alla scrittura del 2011 e, dall'altro, la circostanza che la portata del passo secondo le pattuizioni del 2008 sarebbe insufficiente, alla luce dell'attuale stato dei luoghi, a garantire l'accesso alle unità immobiliari di proprietà dei convenuti.
In ordine al primo aspetto, occorre ribadire che la scrittura del 2011 non ha alcun contenuto traslativo, costitutivo o modificativo dei diritti reali esistenti, limitandosi a definire gli impegni delle parti al fine del completamento del progetto edilizio;
d'altro canto, la circostanza che l'atto notarile del 2008 menzionasse la presenza di una servitù di passo costituita per destinazione del padre di famiglia non comporta l'automatico adeguamento della medesima al mutamento dello stato dei luoghi, al fine di consentire in ogni tempo e in qualunque situazione al proprietario del fondo dominante di esercitarla nel modo più comodo anche su fondi diversi da quelli asserviti.
A tal proposito, del resto, è pacifico che il mutamento dello stato dei luoghi è imputabile alla realizzazione di opere sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante e, in particolare, allo sconfinamento delle villette sulla particella 956, come mostrato nell'allegato “A” alla CTU.
Valgono, dunque, le prescrizioni dell'art. 1067 c.c., secondo cui mentre il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo
(comma 2), il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (comma 1).
Perciò, i proprietari del fondo dominante non possono pretendere di estendere l'esercizio della servitù su particelle differenti da quelle indicate nell'atto del 2008 (non essendo, del resto, stata dimostrata un'estensione diversa della servitù costituita per destinazione del buon padre di famiglia) e, in particolare, sulla particella 952, mentre hanno diritto ad ottenere l'eliminazione delle opere edificate sul fondo servente che limitano l'esercizio della servitù. Poiché, tuttavia, tali opere sono state costituite a vantaggio delle rispettive proprietà, tale diritto non può essere invocato nei confronti dell'attrice, la quale, come visto, ne ha preteso essa stessa l'eliminazione in qualità di proprietaria della particella 956.
Quindi, l'estensione del diritto di servitù non può che essere quella delineata dall'atto notarile del 2008, mentre l'“asservimento” della particella 952 al progetto edilizio, di cui la ha chiesto CP_8
l'accertamento, deve essere circoscritto agli impegni presi dalle parti nel 2011 che, tuttavia, in difetto della previsione di effetti reali, non comportano una modifica dei diritti costituiti e descritti nell'atto di permuta del 2008.
Del resto, la domanda diretta ad accertare tale “asservimento” risulta inammissibile in quanto diretta ad accertare un “fatto”, ossia l'inclusione della particella 952 nel “progetto edilizio”, e non i diritti che ne derivano. Oggetto della tutela di mero accertamento possono essere solo diritti, situazioni giuridiche concrete e non meri fatti (anche se giuridicamente rilevanti). Ciò discende, in primo luogo, dalla necessità di tutelare il diritto di difesa del convenuto che, per poterlo concretamente esercitare
26 deve essere messo in condizioni di sapere quale sia il bene della vita richiesto dall'attore e quale sia il danno che possa derivargli dall'accoglimento della domanda. Un fatto storico, dal canto proprio, è fonte di una serie indefinita di fattispecie e, come tale, può essere rilevante ai fini dei più numerosi e diversi effetti giuridici. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, dunque, “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20/12/2006, n. 27187, rv.
594267; in applicazione di tali principi v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 12/12/2016, n. 25395, rv.
642282-01).
Così determinata l'estensione dei diritti di servitù, va esaminata la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., considerato che il suo accoglimento comporterebbe la costituzione della comproprietà sui terreni in esame.
Sul punto, le parti convenute e la terza chiamata hanno nuovamente richiamato la scrittura privata del
22 luglio 2011, con la quale e da un lato e la Parte_3 Parte_1
dall'altro: “Al fine di agevolare la regolamentazione dei diritti sulla Controparte_8 strada di accesso e sul piazzale posto sul fronte delle villette […] si impegnano a trasformare la servitù perpetua di passo pedonale e carrabile oltre che di sosta, di cui alle particelle 896, 897, 894
e porzione della particella 895, tutte comprese nel foglio 10 del Comune di Carmignano, coma rappresentato e titolo indicativo nella planimetria allegata (allegato C) e colorate in blu, in area di proprietà condominiale […] a tale effetto i sig.ri e quale proprietari dell'area Parte_3 Parte_1 ove insiste la suddetta servitù di passo con destinazione condominiale, rilasciano fino ad adesso irrevocabile consenso, formalizzato con procura notarile a favore del Sig. a Persona_2 rendere contitolari di detta area, i futuri acquirenti delle limitrofe villette di proprietà della
”. Controparte_8
I promittenti i sono dunque obbligati nei confronti dello stipulante Parte_1 Parte_3
(la ) a concludere un futuro contratto con terze persone (gli assegnatari degli CP_8 immobili edificati); si tratta altresì di un preliminare unilaterale poiché né lo stipulante né i terzi si obbligano, ma solo il promittente. Tale figura risulta ammissibile, non essendo configurabili, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1411 c.c., limiti al contenuto della prestazione a favore del terzo.
27 Va aggiunto che la designazione del terzo può anche essere eventuale: il destinatario di una prestazione può anche essere una persona indeterminata, purché quantomeno determinabile, dunque, il terzo può anche non essere individuato alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ove i terzi sono individuabili quali i futuri assegnatari degli immobili edificati dalla . CP_8
È bene precisare che nella figura del contratto a favore del terzo congegnata dall'art. 1411, c.c., il terzo, proprio perché tale, non acquista mai la qualità di parte, ma solo il diritto alla prestazione del promittente. Il terzo, dunque, restando estraneo al contratto, non si sostituisce mai nella qualità di contraente, né ex tunc (come nel contratto per persona da nominare), né ex nunc (come nell'ipotesi di cessione del contratto). In ogni caso, il terzo, quale titolare del diritto alla prestazione promessa, può chiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud.
09/07/1997, 09/07/1997, n. 6206). In effetti, obbligandosi a “rendere contitolari” delle aree in questione i futuri acquirenti delle villette edificate dalla , i promittenti si sono CP_8 impegnati a stipulare contratti definitivi di trasferimento con coloro che avrebbero in futuro acquistato diritti dalla . Ciò è confermato anche dal prosieguo del testo della convenzione, CP_8 laddove gli oggi ex coniugi dichiarano di rendersi disponibili a “intervenire al contratto per il trasferimento a titolo gratuito delle suddette aree”.
Nel caso di specie, l'azione 2932 c.c. è stata svolta da e da Controparte_5 Controparte_2
e , oltre che da e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
La domanda, tuttavia, risulta infondata con riferimento alla posizione di e Controparte_2
, nonché a quella di e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Quanto ai primi deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'attrice, considerato che la convenzione risale al 22 luglio 2011, mentre la domanda di trasferimento coattivo
è stata formulata soltanto il 14 gennaio 2022.
Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento
("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e
2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14463; v. anche Cass. civ. Sez. II Sent.,
22/03/2018, n. 7180, rv. 647863-0; Cass. civ. Sez. II, 29/07/1992, n. 9086).
L'assenza della previsione di un termine per l'adempimento non esclude perciò il corso della prescrizione, stante l'art. 1183 c.c.
28 Sul punto, va precisato che nel contratto a favore di terzo, la prescrizione del diritto del terzo non corre finché questi non è messo in condizione di poterne profittare (Sez. 3, Ordinanza n. 29636 del
12/12/2017, Rv. 646717 - 01); nel caso in esame, i terzi si identificano con i futuri proprietari delle costruzioni edificate dalla , con la conseguenza che il termine di prescrizione nei CP_8 loro confronti non può decorrere se non dal momento della conclusione dei rispettivi atti di acquisto;
segnatamente, il contratto con il quale e sono Controparte_2 Controparte_1 divenuti proprietari della villetta edificata dalla è stato concluso il 5 dicembre 2011, CP_8 con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta essere decorso anche prendendo come riferimento tale data.
Né i convenuti possono giovarsi della mancata conoscenza della scrittura al fine di spostare in avanti il termine iniziale del corso della prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tradizionalmente, si ritiene che le uniche circostanze che rilevano ai fini del decorso del termine sono quelle di diritto;
si pensi in particolare al mancato decoroso di un termine o al mancato avveramento di una condizione;
in questo contesto non vi sarebbe spazio per un'autonoma considerazione di eventuali impedimenti di fatto, quali l'ignoranza, la tardiva pubblicazione di un testamento olografo, la forza maggiore, la mancata fissazione di un termine, l'impugnazione di un provvedimento di esproprio, il ritardo della pubblica amministrazione nell'effettuare un accertamento, la mancata comunicazione di un bando, l'incertezza nell'individuazione del debitore, il dubbio sull'esistenza di un diritto, il mutamento del soggetto tenuto al pagamento, il mutamento della titolarità di un diritto, la pendenza di una controversia, il sequestro penale di titoli, un accertamento in corso, la pattuizione di una clausola arbitrale, la difficoltà di integrale contabilizzazione di un credito, il riconoscimento di un diritto alla retribuzione da parte della CGUE,
l'omessa informativa circa i rischi da parte del datore di lavoro, l'emanazione di una legge che proibisce di edificare, la prosecuzione di una comunione, la mancata determinazione dell'importo dovuto da parte del debitore.
La certezza del diritto e dei termini di prescrizione potrebbe, infatti, essere minata dalla possibilità di prendere in considerazione circostanze di fatto;
di qui l'irrilevanza di tali circostanze al di fuori del casi di sospensione specificamente previsti dalla legge.
Un'indicazione utile al fine di risolvere il più difficile dei problemi posti dall'interpretazione dell'art. 2935 è contenuta nella Relazione al libro della tutela dei diritti, laddove si afferma che la formula impiegata dal Legislatore – “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – deve essere intesa
“con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul corso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”.
29 Alla stregua di tale indicazione il significato generale attribuito alla norma in commento, su cui concordano giurisprudenza e dottrina, è che le cause ostative al decorso della prescrizione siano costituite esclusivamente da impedimenti di natura legale, per lo più circoscritti alle ipotesi in cui l'efficacia del fatto costitutivo (del diritto) sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/06/2007, n. 14576, rv. 598982).
Pertanto, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che le impossibilità di natura diversa da quelle meramente legali (condizione sospensiva non ancora verificatasi, termine non ancora scaduto, ecc.), come ad esempio l'ignoranza del proprio diritto, non incidono sul decorso della prescrizione, con conseguente irrilevanza degli ostacoli di mero fatto e degli impedimenti soggettivi.
In particolare, non assume rilievo alcuno, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il titolare venga a trovarsi (Cass. civ., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451, rv. 565367). Sicché non può essere considerata vigente nel nostro ordinamento la regola espressa dal noto brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio. Ostacolo di fatto irrilevante è anche l'ignoranza del titolare del diritto pur se non imputabile, sull'esistenza o pertinenza del diritto stesso o del soggetto passivo di esso, a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14249, rv. 575694).
Il diritto di e di di divenire contitolari delle aree Controparte_2 Controparte_1 indicate dalla convenzione del 2011 deve ritenersi perciò prescritto.
Né sul punto riveste importanza che in un precedente giudizio avesse Parte_1 invocato, a diversi fini, la scrittura del 2011. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
il riconoscimento non richiede l'impiego di formule particolari, ma deve tuttavia consistere in una ricognizione di debito chiara e specifica del diritto altrui e soprattutto univoca e sorretta dalla volontà di operare il riconoscimento
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 15/06/2018, n. 15893, rv. 649389-01). Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto menzionato dalla non emerge alcuna identificazione del diritto CP_8 delle parti oggi convenute alla costituzione della comunione sulle aree interessate.
Ancora, non può essere presa in considerazione l'interruzione della prescrizione in conseguenza dell'esercizio del diritto ex art. 2943, co. 2, c.c., considerato che le circostanze a tal proposito rilevanti sono state allegate dalla soltanto nella memoria di replica, incorrendo nelle CP_8 preclusioni assertive.
Venendo alla posizione di e di questi risultano Controparte_4 Controparte_3 innanzitutto privi della legittimazione ad invocare il rimedio dell'esecuzione in forma specifica, considerato che gli stessi non hanno acquistato la proprietà della loro villetta dalla , CP_8 ma da non potendo considerarsi inclusi tra i “futuri acquirenti delle limitrofe villette CP_6
30 di proprietà della ”; d'altro canto, anche con riferimento alla loro Controparte_8 posizione, risulta fondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'acquisto del loro dante causa,
risale al 22 settembre 2011, mentre la domanda è stata formulata il 14 gennaio 2022. CP_6
La domanda ex art. 2932 c.c.. risulta, dunque, fondata unicamente con riferimento alla posizione di che ha acquistato la propria villetta il 5 settembre 2018, correndo, dunque, la Controparte_5 prescrizione soltanto da tale data, a partire dalla quale il terzo è stato messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.
L'art. 2932 c.c. consente di conseguire una sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso, sempre che ciò non sia stato escluso dal titolo e che l'attore abbia eseguito la propria controprestazione o si sia offerto di eseguirla. Il diritto al trasferimento dell'area oggetto di causa è espressamente previsto dalla convenzione del 2011 sopra riportata;
come rilevato dal CTU, sulla base dell'atto e della planimetria allegata sub “c” “era intenzione della parti procede ad annettere alle aree in disponibilità del condominio, oltre alle particelle già gravate da servitù (ex 894, ex 896, ex
897, oggi rispettivamente 961, 967 e 956), anche porzioni delle particelle 895 e 893, area ad oggi identificabile con le particelle 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione”.
Così definito l'oggetto del contratto preliminare e venendo all'esame dei presupposti per l'accoglimento della domanda, l'art. 2932 c.c. dispone che la sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso può essere emessa solo “qualora sia possibile”.
Segnatamente, la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce gli effetti corrispondenti al programma negoziale definito dalle parti nel contratto preliminare, che deve essere completo in ogni sua parte. Ne consegue che l'esecuzione del contratto è possibile soltanto, da un lato, se ne sono stati determinati dalle parti gli elementi essenziali e se tali elementi siano rimasti invariati (salva la possibilità di ottenere una parziale modifica delle condizioni contrattuali a causa di vizi o difformità che incidano sul valore del bene o su secondarie modalità di godimento, ipotesi in cui il promissario acquirente può chiedere contestualmente all'esecuzione in forma specifica del contratto, anche la riduzione del prezzo pattuito, cfr. Cass. civ., 27/02/1985, n. 1720 e giurisprudenza successiva: Cass. civ. Sez. II Ord., 27/05/2020, n. 9953, rv. 657754-01; Cass. civ. Sez. I Sent., 15/04/2016, n. 7584, rv.
639308; Cass. civ. Sez. II, 14/01/2010, n. 477, rv. 612378), e, dall'altro, se ricorrono i presupposti di legge per conseguire l'effetto giuridico pianificato dalle parti.
Quanto al primo aspetto, ne consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, l'art. 2932 c.c. postula che la determinatezza del contenuto del preliminare sia tale da consentire al giudice di recepirlo con la pronuncia costitutiva.
Nel caso di specie, nella convenzione del 2011 sono stati sufficientemente descritte e puntualmente identificate le aree da rendere comuni ed esplicitata la causa del trasferimento, sicché il contenuto del
31 negozio può certamente essere recepito in una sentenza di natura costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo.
Venendo al secondo profilo, il CTU ha valutato positivamente la trasferibilità dell'area, salvi gli aggiornamenti catastali che si renderanno necessari in conformità della destinazione d'uso che sarà effettivamente impressa dai condomini.
Infine, l'ultimo presupposto cui la legge subordina l'ammissibilità della domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. è che il promissario acquirente abbia pagato il corrispettivo o abbia formulato offerta in tal senso.
Nel caso in esame non vi è necessità di verificare tale condizione, non essendo stato previsto alcun corrispettivo a fronte del trasferimento.
La mancata predisposizione del frazionamento da parte della , poi, non si atteggia CP_8 quale controprestazione del diritto alla costituzione della comunione, il cui difetto renderebbe fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c., quanto piuttosto come comportamento della parte oblata strumentale ad ottenere la prestazione promessa. Pertanto, la mancata cooperazione da parte della CP_8 non è di ostacolo in questa sede all'accoglimento della domanda posta dai terzi. Nemmeno l'assenza di un inadempimento imputabile da parte della regiudica la statuizione ex art. 2932 Parte_1
c.c., che richiede, semplicemente, che l'adempimento non si sia verificato.
Pertanto, pacifica la mancata esecuzione della scrittura del 2011, ricorrono le condizioni per pronunciare la costituzione della comunione sulle particelle 961, 967 e 956, 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il
26 maggio 2025, in favore di e rispettivamente per la Controparte_5 Parte_1 quota di ¼ e di ¾.
4. Sul risarcimento dei danni.
L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti a ristorarla dei danni patiti, consistenti nel “mancato godimento della proprietà, seppur gravata da servitù di passo, da parte della sig.ra Parte_1 nell'assoggettamento di fatto ad un passo non corrispondente ad alcun diritto su proprietà esclusiva, proprietà peraltro da ciò danneggiata a seguito dell'abbattimento di 15 piante di ulivo”.
Va premesso che la Corte di Cassazione - anche a Sezioni Unite - ha avuto più volte modo di affermare che il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno-evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008).
32 Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740; Cass.,
15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n.
24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n.
7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In merito alle limitazioni al godimento della proprietà, derivante dall'occupazione del suolo e dall'esercizio sullo stesso di una servitù di passo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno recentemente chiarito che la perdita della possibilità concreta di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, su di un bene, va risarcito, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. e, quando non può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del valore locativo di mercato (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., ud. 11/10/2022, 15-11-2022, n. 33645).
Il riconoscimento del risarcimento, tuttavia, presuppone l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, del resto, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
L'attrice, nell'odierno giudizio, non ha allegato la possibilità di un concreto di godimento del bene, né diretto, né indiretto, con la conseguenza che mancano i presupposti per l'accoglimento della tutela risarcitoria.
Parimenti non può essere riconosciuto il danno da abbattimento degli ulivi, non essendo stata data o offerta la prova che tale condotta sia riferibile agli odierni convenuti, nei cui confronti è indirizzata la domanda risarcitoria.
5. Sulla domanda di costituzione di servitù coattiva.
I convenuti hanno chiesto che in ipotesi di riconoscimento del diritto dell'attrice di delimitare la sua proprietà sia costituita in loro favore una servitù di passaggio carrabile ex art. 1051 c.c., invocando l'interclusione “parziale” del proprio fondo, in quanto non vi sarebbe spazio sufficiente per consentire alle proprie vetture di raggiungerlo.
Presupposto fondamentale per la costituzione della servitù prevista dal 1°comma dell'articolo 1051
c.c. è l'interclusione del fondo, intesa come la situazione di necessità determinata dalla mancanza di accesso alla via pubblica: l'interclusione è assoluta quando il fondo, qualsiasi estensione lo stesso
33 possa avere, non confina con alcuno dei suoi lati con la via pubblica, in relazione alla quale non ha un'uscita nemmeno indiretta, essendo interamente circondato da fondi altrui;
secondo presupposto dell'interclusione assoluta è che il proprietario del fondo non abbia alcun diritto di passare attraverso uno dei fondi che circondano il suo per raggiungere una via pubblica.
L'interclusione è, invece, relativa quando il fondo ha un lato confinante con la via pubblica, ma, ugualmente, non ha pratica possibilità di uscita sulla stessa, perché, a causa della situazione dei luoghi, l'uscita in questione sarebbe impossibile o, quanto meno, eccessivamente dispendiosa o disagevole per il proprietario medesimo;
in giurisprudenza il concetto di interclusione relativa è inteso con una certa larghezza, in quanto si ritiene ravvisabile quando l'accesso che ha il fondo sulla via pubblica, pur strutturalmente possibile, è inadatto o insufficiente ai bisogni del medesimo o si renda necessario un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021, Rv. 663364 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4610 del 22/03/2012, Rv. 622023 – 01;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20997 del 30/09/2009, Rv. 609960 - 01).
La giurisprudenza ha precisato che non ricorre né l'interclusione assoluta, né quella relativa, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 23/05/2013, Rv. 626473 - 01). Tanto è previsto dalla norma, laddove specifica che presupposto dell'interclusione è che il fondo sia “circondato da fondi altrui”. Con l'inciso “e che non ha uscita sulla pubblica via”, deve pertanto intendersi non l'uscita diretta, quella che stabilisce il collegamento tra la pubblica via e il fondo, senza attraversare alcun fondo intermedio, ma l'uscita indiretta, che consente di raggiungere la pubblica via attraversando una località intermedia tra questa e il fondo.
A tal proposito, il CTU ha osservato che “qualora fosse accolta la richiesta di parte attrice di delimitare la p.lla 956 (ex 897), verrebbe a concretizzarsi una notevole limitazione all'accesso carrabile alle unità immobiliari ad uso autorimessa (subb. 501, 5 e 6 della p.lla 913), riducendone lo spazio di manovra al punto da renderla impossibile ad un autoveicolo”.
Dagli atti di causa si evince come i fondi di proprietà dei convenuti non abbiano un accesso autonomo sulla pubblica via, essendo stata costituita servitù di passo pedonale e carrabile, tra le altre, sulla particella 956, confinante con la particella 952 di proprietà dell'attrice. Va osservato che la consistenza della particella 956 è stata ridotta dallo sconfinamento delle opere edificate sulla particella 913, di proprietà dei convenuti, come mostra l'elaborato grafico alla pagina finale della
CTU, oltre che l'allegato A della relazione integrativa. Pertanto, la situazione di interclusione non è imputabile alla conformazione del fondo su cui la servitù viene esercitata, ma al fatto che lo stesso sia stato reso insufficiente a causa della presenza di opere realizzate a vantaggio dei convenuti stessi,
34 con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva. Infatti, se il fondo ritenuto intercluso dispone di un accesso alla pubblica via attraverso un fondo diverso appartenente ad altri, ma gravato da servitù di passo anche carrabile a vantaggio del proprietario del fondo supposto intercluso, non vi è giustificazione all'imposizione di un sacrificio a carico di terzi.
Tale, infatti, non può essere la maggiore comodità del fondo preteso dominante di raggiungere la pubblica via passando per un fondo altrui piuttosto che per quello gravato da servitù, la cui consistenza, peraltro, sia stata alterata da opere realizzate per i vantaggi degli stessi fondi ritenuti interclusi.
Ne consegue che la domanda non è meritevole di accoglimento.
6. Sulla domanda di rilascio delle opere edificate sulla particella 913. ha chiesto la condanna dell'attrice a rilasciare la parte della particella 913 che Controparte_5 ella avrebbe occupato. Secondo il convenuto, la sagoma della villetta della finisce Parte_1 per invadere la particella 913, sconfinando per 24 metri quadri in area di competenza del convenuto.
L'azione proposta dall'attore, che assume di essere proprietario di un bene nei confronti del convenuto, onde conseguirne il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo alla sua restituzione.
L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento dell'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto, per effetto di una sentenza di condanna.
Incombe, perciò, su il medesimo onere probatorio soddisfatto dall'attrice in Controparte_14 rivendica.
Il convenuto ha prodotto l'atto di assegnazione del 6 settembre 2018 da cui risulta il trasferimento in suo favore dell'“unità immobiliare per civile abitazione disposta su tre piani fuori terra collegati tra loro mediante scala interna […] detti immobili sono attualmente rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano, come segue: - 500 […] – 501 […] e graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate a corredo della denunzia di variazione prot. N. PO0029376 dell'11 luglio
2018 […] La consistenza immobiliare in oggetto si intende trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
L'onere incombente sul convenuto deve dunque considerarsi assolto, considerato che il suo titolo trae fondamento dalla compravendita stipulata con la , a sua volta avente causa della CP_8 tessa, nei cui confronti è rivolta l'azione di rivendica. Parte_1
35 Nel merito, i rilievi del tecnico del Tribunale hanno confermato le osservazioni offerte in replica dall'attrice, ossia che “Lo sconfinamento rilevato ed accertato sulla P.lla 913, in realtà non sembra configurare una diminuzione delle aree in disponibilità di in quanto la consistenza che CP_5 quest'ultimo ha acquistato per mezzo di atto di assegnazione del 5 settembre 2018, rogato Notaio
, Rep. n. 35257, Racc. n. 19655, registrato a Prato il 6 settembre 2018 al n. 9828, non risulta Per_4 ridotta”. Infatti, secondo il tecnico, lo sconfinamento si è realizzato al momento dell'edificazione, quando la particella 913 era di proprietà della e non assegnata ai singoli proprietari, CP_8 con conseguente asimmetria tra i confini scaturiti dagli aggiornamenti del Catasto Terreni e quanto indicato al Catasto Fabbricati (CTU pag. 19). In altre parole, dagli atti di causa (in particolare dall'elaborato tecnico allegato alla CTU, pag. 40), emerge che lo sconfinamento sulla particella 913
è stato effettuato su una porzione della stessa non ricompreso nell'atto di assegnazione in favore del
CP_5
Ne consegue che il on ha offerto un titolo che gli attribuisca diritti sull'area rivendicata, CP_5 con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
7. Sulle domande nei confronti della . CP_8
Infine, devono essere esaminate le domande spiegate da ed Controparte_2 Controparte_1
e da nei confronti della , chiamata in causa allo scopo
[...] Controparte_5 CP_8 di tenerli indenni dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di parte attrice.
Allo stesso modo e hanno agito nei confronti del loro Controparte_4 Controparte_3 dante causa, il quale, a propria volta, ha spiegato domanda nei confronti della CP_6
. CP_8
In primo luogo, i proprietari delle unità immobiliari edificate sulla particella 913 hanno chiesto il rimborso del prezzo relativo alle parti oggetto di rivendica da parte dell'attrice, invocando l'art. 1480
c.c. che consente di ottenere una riduzione di prezzo oltre che il risarcimento del danno.
In tema di riduzione del prezzo, si ritiene che vadano considerati il valore delle aree e dei manufatti rispettivamente da rilasciare e da demolire. A tale scopo, considerato che il CTU non ha preso in considerazione l'eliminazione dei vani scale, che tuttavia dovranno essere rimossi, al fine di rilasciare il fondo all'attrice, si ritiene, in mancanza di rilievi sollevati dalla terza chiamata, di utilizzare i parametri scelti dal tecnico di parte convenuta (v. nota tecnica allegata alle costituzioni dei convenuti), così attribuendo un valore di euro 550,00 a di euro 830,00 a Controparte_5 [...]
ad , di euro 2.050,00 a somma che egli CP_2 Controparte_1 CP_6 dovrà corrispondere al medesimo titolo in favore di e di . Controparte_3 Controparte_4
36 La domanda risarcitoria non può essere accolta, considerato che non sono stati allegati né provati danni ulteriori e che dunque le parti convenute non hanno soddisfatto gli oneri assertivi e probatori su di loro incombenti.
Peraltro, quanto al minor valore della proprietà derivante dalla demolizione delle opere in esame, la domanda risarcitoria non merita accoglimento, considerato che i titoli di acquisto rappresentati dagli atti di assegnazione (e quanto al caso di e dalla Controparte_3 Controparte_4 compravendita conclusa con non coprono le porzioni della particella 956 occupate CP_6 con le opere da demolire. Ne discende che il diritto di proprietà dei convenuti non ha subito alcuna menomazione.
Venendo ai costi di ripristino, gli stessi non sono stati né allegati né provati dai convenuti, e la lacuna, assertiva e probatoria, non può essere colmata mediante il ricorso ad una CTU. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Nemmeno sono stati descritti o provati i pregiudizi derivati dalla “cessazione della sosta”; del resto, come nell'atto di permuta del 2008, anche negli atti di assegnazione successivi sono state esattamente richiamate le particelle destinate al passo e quelle destinate alla sosta, di talché non può essere riconosciuto il danno derivante dalla cessazione di una condotta esercitata sulla proprietà altrui senza alcun titolo.
Non risulta risarcibile nemmeno il cosiddetto “danno da interclusione”, considerato che le opere che sconfinando sulla particella 956 ne diminuiscono l'estensione, pregiudicando il passo carrabile
37 menzionato negli atti di assegnazione anche sulla particella 952, dovranno essere demolite, in conformità a quanto statuito sopra.
Le spese derivanti dalla partecipazione al presente giudizio dovranno essere sopportate dalla a titolo di risarcimento, e, per quanto riguarda Controparte_8 CP_3
da che dovrà essere a sua volta manlevato dalla
[...] Controparte_4 CP_6
. CP_8
8. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, deve essere accertato che il confine tra la particella 913 e la particella 956 del foglio di mappa 10 del Comune di Carmignano corrisponde al confine tra la particella 897 e la particella
898 del medesimo foglio, soppresse con il tipo frazionamento n. 20925 del 19 febbraio 2008.
Pertanto, deve essere condannato a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di Controparte_5 scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla
913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,32”; e devono essere condannati a Controparte_2 Controparte_1 rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla
956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28”; e Controparte_3
devono essere condannati a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala Controparte_4 con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub.
6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73”.
Deve essere poi costituita la comunione in favore di e Parte_1 Controparte_5 rispettivamente per la quota di ¾ e 1/4, sulle particelle 948, 950, 952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il 26 maggio 2025.
Va accertato il diritto dell'attrice di delimitare il proprio fondo ex art. 841 c.c. e deve essere accolta l'actio negatoria esercitata in riferimento alle particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956).
Dal canto proprio, la deve essere condannata a rimborsare la somma di euro 550,00 CP_8
a di euro 830,00 a ad , di euro Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
2.050,00 a somma che egli dovrà corrispondere al medesimo titolo in favore di CP_6
e di . Trattandosi di un debito di valuta, sulle somme Controparte_3 Controparte_4
38 dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora
(14 gennaio 2022, data del deposito delle comparse di costituzione) sino al saldo, mentre alcunché spetta ai convenuti a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n.
14158, rv. 658371-01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
La deve essere altresì condannata a coprire le spese di soccombenza di CP_8 CP_5
; parimenti dovrà coprire
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_6 le medesime spese di e e sarà a sua volta manlevato dalla Controparte_3 Controparte_4
, in accoglimento dell'azione di manleva. Sono comprese nella domanda di manleva CP_8 le spese di CTP, che si liquidano, in base alla nota spese, in euro 527,00 ciascuno per Parte_4
, e
[...] Persona_5 CP_5
Infine, devono essere respinte le domande di risarcimento del danno spiegate dalla parte attrice e dalle parti convenute e di servitù coattiva formulata da e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, e , nonché la domanda di rivendica CP_4 Controparte_2 Controparte_1 di Controparte_5
Venendo al regime delle spese, quanto al rapporto processuale tra Controparte_5 CP_3
, e con
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 [...] in ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, devono essere poste a loro Parte_1 carico nella misura di 3/4 con compensazione delle spese residue. Le stesse si liquidano in euro
15.111,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 e 25-bis del D.M. 55/2014 e successive modifiche, con riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità elevata;
il tutto oltre ai 2/3 degli esborsi (euro 786,00), IVA cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Vanno compensate le spese, ivi comprese quelle di CTP, relative al rapporto processuale tra CP_5
e con la , nonché tra
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_8
e e oltre che tra quest'ultimo e la Controparte_3 Controparte_4 CP_6
, in ragione della mancata opposizione dei soggetti chiamati in manleva CP_8 all'accoglimento della domanda.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, tenuto conto della soccombenza reciproca dell'attrice e dei convenuti, nonché dell'obbligo di manleva incombente sulla , CP_8 devono essere poste nella misura rispettivamente del 25% e del 75% a carico di
[...]
e della terza chiamata, con obbligo di rimborso, in relazione alla propria quota, di Parte_1 quanto versato dalle altre parti a tale titolo.
P.Q.M.
39 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA che il confine tra la particella 913 e la particella 956, in proprietà di
[...] corrisponde al confine esistente tra l'allora particella 897 e l'allora particella 898; Parte_1
2. ND a rimuovere i seguenti manufatti: “Porzione di scala con Controparte_5 struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 500 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 1,01; porzione di resede pavimentato, delimitato da cordonato in calcestruzzo, attribuibile al Sub. 501 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq
0,32”;
3 ND e a rimuovere i seguenti manufatti: Controparte_2 Controparte_1
“Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, oltre vano contatori, attribuibile al Sub. 2 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 0,84; porzione di resede pavimentato delimitato da recinzione metallica, attribuibile al Sub. 5 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 2,28”;
4. ND e a rimuovere i seguenti manufatti: Controparte_3 Controparte_4
“Porzione di scala con struttura in c.a., comprensiva di muro di recinzione, attribuibile al Sub. 3 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 7,00; porzione di resede pavimentato, attribuibile al Sub. 6 della P.lla 913, superficie rilevata sulla P.lla 956 pari a mq 4,58; porzione di resede esterno, posto al piano primo, delimitato da muro di contenimento in c.a., rappresentato nella grafica del Sub. 3, delle dimensioni di mq 1,73”;
5. COSTITUISCE in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. la comunione in favore di
[...] er la quota di ¾ e per la quota di 1/4 sulle particelle 948, 950, Parte_1 Controparte_5
952, 945 per porzione e 951 per porzione, come evidenziato dall'allegato B all'integrazione di CTU depositata il 26 maggio 2025;
6. ACCERTA il diritto dell'attrice di delimitare il proprio fondo ex art. 841 c.c.;
7. ACCERTA che sulle particelle 894, 896 e 897 (oggi 961, 967 e 956) insiste servitù di passo e transito mentre DICHIARA insussistente la servitù di sosta sulle medesime;
7. ND la a rimborsare la somma di euro di Controparte_8 euro 550,00 a di euro 830,00 a e ad Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
, di euro 2.050,00 a oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
[...] CP_6
14 gennaio 2022 sino al saldo;
8. ND a rimborsare la somma di euro 2.050,00 in favore di CP_6 CP_3
e , oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 14
[...] Controparte_4 gennaio 2022 sino al saldo;
40
9. ND la a coprire le spese processuali Controparte_8 sostenute e/o da sostenere in favore delle parti vittoriose (spese di soccombenza) da parte di CP_5
e e comprese le spese di
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_6
CTP, per euro 527,00 ciascuno;
10. ND a coprire tutte le spese di e CP_6 Controparte_3 [...]
a titolo di spese processuali sostenute e/o da sostenere in favore delle parti vittoriose CP_4
(spese di soccombenza), ivi comprese quelle di CTP, nella misura di euro 527,00;
11. ND a coprire tutti i costi che Controparte_8 CP_6 ovrà sostenere in ottemperanza al punto 10;
[...]
12. RESPINGE le ulteriori domande risarcitorie delle parti convenute;
13. RESPINGE la domanda risarcitoria dell'attrice;
14. RESPINGE la domanda di servitù coattiva spiegata da Controparte_5 Controparte_3
e , ; Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
15. RESPINGE la domanda di rivendica di Controparte_5
16. ND e , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 [...]
a rimborsare a i ¾ delle spese del CP_2 Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che si liquidano per l'intero in euro 14.103; il tutto oltre i ¾ degli esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
17. DICHIARA compensate le spese relative al rapporto processuale tra Controparte_5
e on la;
Controparte_1 Controparte_2 CP_8
18. DICHIARA compensate le spese nell'ambito del rapporto processuale tra Controparte_3
e con Controparte_4 CP_6
19. DICHIARA compensate le spese relative al rapporto processuale tra e la CP_6
; CP_8
20. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di e della Parte_1
, nella misura rispettivamente del 25% e del 75% con Controparte_8
l'obbligo di rifondere alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
41