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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Elisabetta Sampaolesi Giudice dott. Elisabetta Arrigoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12711/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COCCI Parte_1 C.F._1
UMBERTO, del Foro di EZ, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scaratti
Irene del Foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), alla Via Codagli n. 1,
ATTRICE contro
c.f. ), con il patrocinio dell' CP_1 C.F._2 Controparte_2
stabilito presso il Foro di Milano, e dell'avv. Marina B. Pozzi del Foro di Milano, ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'abogado sito in Milano, alla via B. Lanino CP_2
n.6,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice
1. In via principale, accertati i diritti di parte attrice, emettere sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura privata del CP_1
20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di
pagina 1 di 10 obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
2. In subordine, condannare il sig. alla restituzione degli importi versati dalla CP_1 sig.ra e meglio specificati in premessa per la somma complessiva ad oggi Parte_1 maturata di euro 164.231,48 e/o quella cifra maggiore o minore che sarà individuata nel corso dell'istruttoria della presente controversia;
3. In ogni caso, condannare il sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre CP_1 diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore in funzione anticipataria.”.
per il convenuto
In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
In via preliminare;
Accertata la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4)Cpc dichiarare nullo e non produttivo di giudice effetti l'atto di citazione notificato per i motivi dedotti in narrativa.
In via principale, incidentale: il signor intende proporre querela di falso ai sensi CP_1 dell'art. 2702 c.c al fine di fare dichiarare la falsità materiale del contenuto del documento n. 3 datato 20.02.2020, la stessa provenienza delle dichiarazioni, allegato all'atto di citazione depositato dalla signora nel giudizio qui incardinato: con conseguente esclusione Parte_1 di detto documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla signora nel Parte_1 presente giudizio.
Nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, rigettare, poiché infondate in fatto e diritto le domande di parte attrice per i motivi tutti esposti.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, a qualsiasi titolo, dovesse ritenere non meritevoli di accoglimento le eccezioni tutte qui formulate, rideterminare l'importo eventualmente dovuto per effetto di quanto spettante al signor per le somme CP_1 versate sul c/c/ mutuo disponendo la compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito nella misura in cui verranno accertate.
In ogni caso, con rifusione di spese oltre IVA e CAP.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1
l'Intestato Tribunale chiedendo, in via principale, l'emissione di sentenza CP_1
d'esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. degli obblighi assunti dal sig. con CP_1 la sottoscrizione della scrittura privata del 20.2.2020 con conseguente trasferimento in favore della medesima della proprietà degli immobili oggetto della scrittura, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze. In subordine, chiedeva la condanna di al CP_1 pagamento degli importi versati dall'attrice pari a complessivi € 164.231,48 e/o quella cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione dei costi sostenuti in relazione agli immobili. A sostegno della domanda affermava di avere intrattenuto una relazione sentimentale con che in ragione del rapporto di fiducia tra le parti lo stesso si era reso disponibile ad CP_1 acquistare all'asta il compendio immobiliare meglio identificato in atti con l'impegno a volturare a semplice richiesta all'attrice e/o ai suoi familiari i quali non potevano risultare intestatari per ragioni personali;
che il signor in quanto fiduciario risultava intestatario di una quota della società CP_1
Saint James s.r.l. di proprietà di;
che in data 20 febbraio 2020 il signor Parte_1 CP_1 sottoscriveva scrittura privata contenente un riconoscimento di debito e l'impegno a volturare i beni;
che nell'attesa di poter stipulare il rogito le parti avevano sottoscritto un contratto di comodato della durata di 25 anni in favore della signora che il signor abitava presso la Caserma dei Pt_1 CP_1
Carabinieri di Piazzale Tebaldo dove lavorava occupando saltuariamente gli immobili in ragione della relazione sentimentale. L'attrice illustrava i pagamenti effettuati dalla stessa e dai familiari per la ristrutturazione dell'immobile e dava atto del fallimento delle trattative con l'ex compagno per addivenire ad un accordo.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese attoree e, in via CP_1 pregiudiziale, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. In via preliminare, chiedeva di accertare la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4) cpc e, pertanto, dichiarare nullo l'atto di citazione;
in via principale, incidentale, proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 2702 cc al fine di fare dichiarare la falsità materiale del contenuto del documento n. 3 datato 20.02.2020, depositato dall'attrice, con conseguente esclusione di detto documento dal presente giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento elle pretese attoree, chiedeva di rideterminare l'importo eventualmente dovuto sulla scorta delle somme versate dal convenuto, disponendo la compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito accertate in corso di causa.
In sintesi, lo stesso negava di essersi prestato a interporsi fittiziamente per l'acquisto pagina 3 di 10 dell'immobile e, quindi, di avere sottoscritto la scrittura privata;
affermava che le parti, copia di fatto dal 2012 sino al marzo 2020, avevano inteso unire le forze per acquistare un immobile da adibire a casa familiare;
che egli aveva consegnato all'ex compagna dei fogli firmati in bianco che erano stati riempiti dalla Contestava in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2932 c.c. Pt_1 osservando come la scrittura fosse intitolata “contratto di comodato gratuito e riconoscimento di debito”
e come nemmeno fossero identificati i beni di cui si chiedeva il trasferimento coattivo.
Alla prima udienza il Giudice assegnava alle parti termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e fissava nuova udienza per la verifica dell'esito della mediazione.
Concluso il procedimento di mediazione con esito negativo, con decreto del 27.10.2022, il Giudice fissava l'udienza, per le formalità di cui agli artt. 221 c.p.c. ss previsti a pena di nullità, assegnando termine alla parte convenuta per il deposito di querela di falso.
In data 13.3.2023 il difensore del convenuto provvedeva a depositare atto di querela di falso avverso il documento “Allegato C) contratto di comodato gratuito di immobile e contestuale riconoscimento di debito del 20/02/2020”, sostenendo che il riempimento del documento fosse avvenuto absque pactis, chiedendo dichiararsi la falsità dello stesso e, per l'effetto, escludere la valenza probatoria di tale allegazione.
Con memoria autorizzata del 22.05.2023 la difesa attorea si opponeva alle richieste di parte convenuta e chiedeva di dichiarare la querela di falso improponibile ed improcedibile e, per l'effetto, di condannare il convenuto alle spese di giudizio.
Acquisito l'originale del documento dall'Agenzia delle Entrate, notiziato il P.M, all'udienza del 7 dicembre 2023, alla presenza del Cancelliere, venivano esperite le formalità di cui all'art. 223 c.c.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice dichiarava ammissibile la querela di falso e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 31.1.2025, il Giudice, rimetteva al Collegio la causa per la decisione sia in relazione al procedimento di querela di falso sia in relazione al merito, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
Il fascicolo veniva trasmesso al P.M. che apponeva il relativo visto.
***
Il documento oggetto di querela di falso è costituito dalla scrittura privata denominata “contratto di comodato gratuito di immobile e contestuale riconoscimento di debito del 20/02/2020”
L'intera scrittura è composta da 57 righe su un'unica facciata, con un carattere minuscolo.
La scrittura privata reca la data del 20 febbraio 2020, senza tuttavia specificare il luogo.
La scrittura de qua non è divisa in articoli, e prosegue in un unico paragrafo senza mai andare a capo. pagina 4 di 10 Risulta apposta la firma di non contestata. CP_1
Il contenuto del documento è etereogeneo in quanto vengono in rilievo diversi atti e negozi giuridici:
- la ricognizione di patto fiduciario da parte del signor avente ad oggetto il compendio CP_1 immobiliare sito nel comune di Verolavecchia al Foglio 18 Mappate 13 sub 67-72-77-17-26-37 e relative pertinenze con impegno a trasferire i beni a semplice richiesta con accollo del mutuo 1;
- il contratto di comodato gratuito avente ad oggetto gli stessi beni per una durata di 25 anni a favore della signora Contratto che -nelle intese delle parti- viene stipulato “nell' attesa Pt_1 della stipula dell'atto notarile di passaggio ed intestazione degli immobili con subentro nel mutuo in atto” 2;
- il riconoscimento di debito da parte del signor di euro 120.000,00 corrispondente al CP_1 costo degli interventi di ristrutturazione finanziati dalla signora e dai suoi familiari. Pt_1
Riconoscimento che nelle intenzioni delle parti viene fatto nell' attesa della stipula dell'atto notarile di passaggio ed intestazione degli immobili a tutela della signora Pt_2
- l'impegno da parte della signora alla corresponsione a favore del signor Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 10.000 a saldo e stralcio di ogni pretesa4 . 1 “Il sig. dichiara che nell'anno 2018 ha acquistato con accensione di mutuo ipotecario. in nome e per conto CP_1 della sig.ra ( come fiduciario) il compendio immobiliare sito nel comune di Verolavecchia al Foglio 18 Parte_1 Mappate 13 sub 67.72-77.17.26.37 e relative pertinenze [….]è reso disponibile a fare il fiduciario … impegnandosi a volturare,a semplice richiesta, alla sig.ra o a suoi familiari l'intestazione degli immobili con il relativo subentro nel Pt_1 mutuo ipotecario(cessione con accollo del mutuo). [….] Lo stesso sig. dichiara di essere disponibile ad andare da CP_1 un notato di fiducia della sig. per sottoscrivere un atto notarile di vendita degli immobili con accollo del mutuo,il Pt_1 tutto in favore della sig sottolineando … di essere a conoscenza che é già stato preso appuntamento per la Pt_1 sottoscrizione di tale atto presso il notaio di EZ per il mese di marzo 2020.” Persona_1 - La cessione da parte di ella quota della società Saint James al medesimo intestata.5 CP_1
Il convenuto ritiene che la scrittura sarebbe stata realizzata mediante il riempimento abusivo absque pactis. di un foglio firmato in bianco dal medesimo consegnato all'attrice. Assume che in ragione del rapporto sentimentale egli aveva concesso ampia delega operativa all'attrice, sottoscrivendo alcuni fogli in bianco e consegnandoli alla medesima per la partecipazione all'asta.
Sostiene che non avrebbe mai potuto partecipare alla formazione dell'atto in quanto in data
20.02.2020 aveva prestato attività lavorativa presso il Comando Provinciale di Piazza Tebaldo
Brusato in Brescia, come da ordine di Servizio n. 183/02-220, sicché non sarebbe stato possibile per lo stesso sottoscrivere tale documento, contestualmente all'attrice, presso la città di EZ. Inoltre la scrittura privata oggetto di querela non presentava alcun riferimento a una data fissata per il rogito, né identificava esattamente, dal punto di vista catastale, ciò che le parti avrebbero voluto trasferire, né venivano indicate le modalità, il prezzo e gli obblighi assunti da parte acquirente. Lamenta che il contenuto del documento si presentava in più parti contraddittorio laddove veniva richiamato il contratto di comodato e il contestuale contratto preliminare di compravendita;
nonché dove si richiamava l'appuntamento per la sottoscrizione di tale atto presso il notaio Persona_1 di EZ per il mese di marzo 2020”), mentre il documento veniva registrato in data successiva, nel maggio 2020 (circa tre mesi dopo) in assenza di sollecito o diffida a presentarsi innanzi al Notaio.
Evidenzia che la falsità del documento emergerebbe dalle caratteristiche grafiche del testo cosi descritte “l'intera scrittura è composta da 57 righe su un'unica facciata, con un carattere minuscolo a prova di lente di ingrandimento, probabilmente di valore 8…. la firma del (visivamente CP_1 abnorme rispetto al testo) risulta vergata a 2 centimetri dall'ultima riga, ovvero – stante la pregressa impaginazione del documento – a ben 6 righe dalla dicitura “Letto, firmato, sottoscritto, capito ed accettato dalle parti”.
***
Come è noto, la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in tutto o in parte in bianco postula il rimedio della querela di falso qualora si verta in tema di riempimento absque pactis, ossia non autorizzato dal sottoscrittore con separato patto;
al contrario l'esperimento della querela di falso non è necessario allorché si deduce il riempimento contra pacta, ossia difforme da quello contenuto nell'accordo precedentemente intervenuto, in quanto in tale ipotesi la denunzia è diretta a far valere una mera mancanza di corrispondenza tra quello che risulta dichiarato e ciò che si voleva dichiarare, per una disfunzione del previsto processo di formazione della dichiarazione stessa. Deve tuttavia precisarsi che
somma gli verrà consegnata esclusivamente nel giorno dell'atto notarile di passaggio intestazioni e accollo mutuo degli immobili a favore della sig.ra . Pt_1 5 “Il signor dichiara altresì di cedere la sua quota della società Saint AM. CP_1 pagina 6 di 10 ricorre l'ipotesi del riempimento absque pactis anche quando, pur sussistendo un patto di riempimento, la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione (Cass. 18059/2007; 308/2002). Invero il patto di riempimento che attenga ad un negozio completamente diverso da quello che emerge dalla scrittura impugnata, impedisce di ricondurre la dichiarazione all'accordo, sicché si integra un'ipotesi di riempimento absque pactis.
Nel caso di specie, il querelante deduce che il patto riguardava la predisposizione, con i fogli consegnati dal medesimo alla signora di non meglio precisata “documentazione per la Pt_1 partecipazione all'asta” (cfr pag. 6 della comparsa ) e non della scrittura privata avente ad oggetto plurimi negozi e riconoscimenti di debito.
E' quindi pacifico che si verta nell'ipotesi di riempimento absque pactis, mancando ogni collegamento tra il patto circa l'utilizzo del foglio firmato in bianco e il contenuto del documento.
In caso di riempimento “absque pactis” (o sine pactis) l'onere probatorio che, pur nell'autenticità della sottoscrizione, grava sul sottoscrittore inerisce la falsità materiale del documento e, come la
Suprema Corte ha precisato “ [il sottoscrittore] ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis”” (Cass.
18.2.2004, n. 3155, m. 570241), ossia il riempimento sia non solo successivo ma anche abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso”.
Ritiene il Collegio che la prova non sia stata raggiunta.
Il querelante, infatti, non ha dimostrato di avere consegnato alla signora un foglio o più Pt_1 fogli firmati in bianco. Circostanza – va precisato- espressamente contestata dalla stessa che ha affermato che la sottoscrizione era stata apposta in presenza della stessa e di altre persone.
Nessun mezzo di prova è stato sul punto articolato dal querelante.
Nemmeno ha provato di avere consegnato dei fogli in bianco per degli specifici utilizzi (le pratiche inerenti all'asta), nemmeno in via indiziaria.
L'attrice per contro ha prodotto come documento n.1 la domanda di partecipazione all'asta dove risulta apposta la firma di ( cfr doc. 1 attore). Tale firma è apposta perfettamente CP_1 sopra il rigo dopo la dicitura in fede il che rende altamente improbabile che sia stata apposta su un foglio in bianco.
Va rilevato che nella querela di falso non sono stati articolati capitoli di prova idonei allo scopo, tenuto conto che i capitoli di prova dedotti6 riguardano la presenza del querelante il giorno 20.2.2020 in 6 Si chiede l'ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dall'espressione “vero che”:
1. ha redatto l'ordine di servizio 183/02-220, relativo al turno di lavoro del Nucleo Operativo radiomobile del Comando Carabinieri di pagina 7 di 10 Caserma alle ore 17.00 (due ore prima del turno di inizio delle ore 19.00).
Come già osservato nell'ordinanza del 21 dicembre 2023 tali prove “anche laddove confermate, non appaiono decisive”. Ben avrebbe potuto difatti lo stesso sottoscrivere il documento prima delle
17.00. Né risulta che la scrittura fosse stata sottoscritta ad EZ (dove è stata registrata in data successiva). Circostanza che quindi assume valenza neutra nel contesto dei fatti.
Nemmeno tale lacuna probatoria può essere superata con una CTU finalizzata a stabilire una discrasia temporale tra la datazione della parte dattiloscritta con quella a penna.
Gli unici elementi su cui si fonda la querela attengono all'anomalia della stessa dal punto di vista grafico.
Osserva il Collegio che se effettivamente il testo risulta per così dire compresso, essendo stato utilizzato un carattere piccolo e non essendoci spazi, è il contenuto del testo che risulta estremamente dettagliato. In altri termini, se l'attrice avesse voluto ottenere un riconoscimento da parte del convenuto al fine di impegnarlo ad un trasferimento dei beni non sarebbe stato necessario redigere una scrittura tanto complessa. L'intenzione delle parti va ricostruita tenendo conto della fine della relazione sentimentale tra le parti e del venire meno del rapporto di fiducia. E' quindi plausibile che la signora avesse voluto ottenere dall'ex compagno un riconoscimento di tutti gli esborsi economici Pt_1 effettuati dalla stessa e dai suoi famigliari in relazione agli immobili per cui è causa e, dunque, della intestazione fiduciaria, regolando anche la situazione nell'attesa della stipulazione del rogito del bene, attraverso la stipulazione del contratto di comodato in favore della signora In proposito, si Pt_1 osserva come il contratto di comodato lungi dell'essere incompatibile con il negozio fiduciario, appare ad esso strumentale andando a attribuire al fiduciante il godimento del bene (o meglio di stabilire un titolo formale per il godimento), nell'attesa di formalizzare il trasferimento.
Tale impostazione trova conforto nell'ampia documentazione allegata dall'attrice che attesta i pagamenti effettuati in relazione all'immobile.
In conclusione, il querelante non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a suo carico e, segnatamente, in ordine alla circostanza che la firma fosse stata apposta su foglio non ancora riempito.
La querela di falso va pertanto rigettata e, ai sensi dell'art. 226 c.c. deve essere ordinata la restituzione del documento, disposta la menzione della sentenza sull'originale a cura del Cancelliere, nonché il querelante deve essere condannato al pagamento della pena pecuniaria di euro 20.
***
BRESCIA di Piazza Tebaldo Brusato del 20.02.2020; 2. il Signor a prestato il turno di lavoro relativo all'ordine CP_1 di servizio 183/02-220, che prevedeva il turno dalle 19.00 alle 01.00; 3. il signor i è presentato presso il CP_1 Comando provinciale di BRESCIA in Piazza Tebaldo Brusato due ore prima dell'inizio dell'ordine di servizio n. 183/02- 220, ovvero alle ore 17.00 circa;
4. il signor n data 19.02.2020 ha effettuato medesimo turno di notte, ovvero CP_1 19.00 – 01.00, presentandosi presso il Comando provinciale di Brescia in Piazza Tebaldo Brusato due ore prima dell'inizio. pagina 8 di 10 Ritiene il Collegio che stante il rigetto della denuncia querela e il conseguente accertamento della validità del documento possa essere deciso il merito.
La domanda proposta in via principale dall'attrice attiene alla richiesta di emissione di sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura CP_1 privata del 20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.
La Suprema Corte ha chiarito che “Il rimedio previsto dall'articolo 2932 del codice civile, al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege. Sussiste, pertanto, la possibilità di ricorrere al meccanismo che l'articolo 2932 del codice civile per ottenere in forma specifica la esecuzione dell'obbligo che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum di ritrasferire al fiduciante -
o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità.” (cfr Cass., n.14524/2022; Cass SU
6459/2020).
Nella scrittura privata del 20/02/2020 le parti danno atto che il signor era da ritenersi CP_1 fiduciario e che lo stesso si impegnava a ritrasferire i beni.
Ritiene il Collegio che dalla scrittura privata risulti l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dati catastali: trattasi del compendio immobiliare sito nel comune di Verolavecchia identificato al Foglio 18 Mappate 13 sub 67-72-77-17-26- 37 e relative pertinenze condominiali.
La domanda svolta da parte attrice avente ad oggetto la richiesta di “emettere sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura CP_1 privata del 20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze” non può dirsi nulla, essendo i beni immobili individuati nella scrittura privata.
Tali riferimenti catastali coincidono con quelli del decreto di trasferimento in cui tali beni risultano più compiutamente descritti (all. A atto di citazione).
Nella predetta scrittura privata, dichiarata valida ed efficace, si impegna Parte_1 all'accollo del mutuo e al versamento dell'importo di euro 10.000 al signor Obbligazioni CP_1 che non possono essere oggetto di statuizione da parte del Tribunale non essendo oggetto di specifica richiesta.
La domanda svolta in subordine dall'attrice è assorbita dall'accoglimento della domanda svolta in pagina 9 di 10 via principale.
Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda dell'attore e in subordine “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, a qualsiasi titolo, dovesse ritenere non meritevoli di accoglimento le eccezioni tutte qui formulate, rideterminare l'importo eventualmente dovuto per effetto di quanto spettante al signor per le somme versate sul c/c/ mutuo disponendo la CP_1 compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito nella misura in cui verranno accertate”.
Non costa lo svolgimento di domande riconvenzionali non essendosi il convenuto costituito nei venti giorni precedenti all'udienza.
La domanda svolta dal convenuto in via subordinata, al di là della genericità, non può trovare accoglimento in difetto dei presupposti per operare una compensazione d'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 10.860 (valore indeterminabile- parametri medi), oltre accessori e anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la querela di falso
Dispone che la Cancelleria faccia menzione sull'originale della scrittura privata del 20-2-2020 della sentenza.
Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00
Visto l'art. 2932 c.c.
in esecuzione della scrittura privata del 20-9-2020 dispone il trasferimento dei beni immobili siti nel comune di Verolavecchia identificati al Foglio 18 Mappale 13 sub 67-72-77-17-26- 37 e relative pertinenze condominiali da a . CP_1 Parte_1
Ordina al Conservatore la trascrizione della predetta sentenza con esonero di responsabilità in capo al medesimo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 come in parte motiva da corrispondere al procuratore che si è dichiarato antistario.
Brescia, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Elisabetta Arrigoni Raffaele Del Porto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Il sig. nell'attesa di effettuare tutte le pratiche notarili di passaggio di immobili alla sig. sottoscrive ora CP_1 Pt_1 con la stessa sig.ra un contratto di comodato gratuito, per la durata di anni 25 ( venticinque). Pt_1 3 Il sig. attesta inoltre che gli immobili oggetto di tale scrittura siano stati ristrutturati,….attraverso opere CP_1
….pagate esclusivamente dalla sig. e/o dai di lei famiGari,in forza dell'accordo per il quale il sig.
Pt_1 CP_1 risultava solo mero detentore degli immobili, ma in realtà gli stessi sono stati acquistati e sistemati con le forze economiche della sig. Per questa motivazione.a maggior tutela della sig. lo stesso sig. sottoscrive in questa
Pt_1 Pt_1 CP_1 scrittura un riconoscimento di debito nei confronti della stessa per un Importo li 120.000,00 euro ( centoventimilaeuro/00), somma derivante da tutte le migliorie effettuate su tali immobili e/o dai pagamenti che la sig.ra …. Il sig.
Pt_1 CP_1 dichiara inoltre che ai fini del recupero del 50%, sugli oneri di ristrutturazione la sig. e i familiari, appostavano i
Pt_1 soldi occorrenti tramite bonifico bancario sul di lui conte aperto presso la banca iper di Cremona […..] Nell' c con subentro nel mutuo in atto( immobili già in possesso dall'acquisto da parte della sig. ,ll sig. sottolinea di
Pt_1 CP_1 essere debitore nei confronti della sig. dell'impasto di 120.000,00 euro( centoventimilaeuro/00), a tale somma
Pt_1 riconosce che ammontano tutte le migliorie/ristrutturazioni/ pagamenti che la stessa sig. ha effettuato per tali
Pt_1 immobili ( vedi fatture…..)[…] 4 “La signora si obbliga unicamente a liquidare al sig. a titolo di spese e di quanto altro resosi Pt_1 CP_1 necessario, l'importo forfetario di 10.000,00 euro saldo e stralcio di qualunque pretesa ricollegabile e per questo Io stesso sig. accetta tale somma senza nulla piu pretendere dichiarandosi fin da adesso integralmeate soddisfatto. Tale CP_1 pagina 5 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Elisabetta Sampaolesi Giudice dott. Elisabetta Arrigoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12711/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COCCI Parte_1 C.F._1
UMBERTO, del Foro di EZ, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scaratti
Irene del Foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), alla Via Codagli n. 1,
ATTRICE contro
c.f. ), con il patrocinio dell' CP_1 C.F._2 Controparte_2
stabilito presso il Foro di Milano, e dell'avv. Marina B. Pozzi del Foro di Milano, ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'abogado sito in Milano, alla via B. Lanino CP_2
n.6,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice
1. In via principale, accertati i diritti di parte attrice, emettere sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura privata del CP_1
20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di
pagina 1 di 10 obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
2. In subordine, condannare il sig. alla restituzione degli importi versati dalla CP_1 sig.ra e meglio specificati in premessa per la somma complessiva ad oggi Parte_1 maturata di euro 164.231,48 e/o quella cifra maggiore o minore che sarà individuata nel corso dell'istruttoria della presente controversia;
3. In ogni caso, condannare il sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre CP_1 diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore in funzione anticipataria.”.
per il convenuto
In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
In via preliminare;
Accertata la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4)Cpc dichiarare nullo e non produttivo di giudice effetti l'atto di citazione notificato per i motivi dedotti in narrativa.
In via principale, incidentale: il signor intende proporre querela di falso ai sensi CP_1 dell'art. 2702 c.c al fine di fare dichiarare la falsità materiale del contenuto del documento n. 3 datato 20.02.2020, la stessa provenienza delle dichiarazioni, allegato all'atto di citazione depositato dalla signora nel giudizio qui incardinato: con conseguente esclusione Parte_1 di detto documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla signora nel Parte_1 presente giudizio.
Nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, rigettare, poiché infondate in fatto e diritto le domande di parte attrice per i motivi tutti esposti.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, a qualsiasi titolo, dovesse ritenere non meritevoli di accoglimento le eccezioni tutte qui formulate, rideterminare l'importo eventualmente dovuto per effetto di quanto spettante al signor per le somme CP_1 versate sul c/c/ mutuo disponendo la compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito nella misura in cui verranno accertate.
In ogni caso, con rifusione di spese oltre IVA e CAP.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1
l'Intestato Tribunale chiedendo, in via principale, l'emissione di sentenza CP_1
d'esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. degli obblighi assunti dal sig. con CP_1 la sottoscrizione della scrittura privata del 20.2.2020 con conseguente trasferimento in favore della medesima della proprietà degli immobili oggetto della scrittura, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze. In subordine, chiedeva la condanna di al CP_1 pagamento degli importi versati dall'attrice pari a complessivi € 164.231,48 e/o quella cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione dei costi sostenuti in relazione agli immobili. A sostegno della domanda affermava di avere intrattenuto una relazione sentimentale con che in ragione del rapporto di fiducia tra le parti lo stesso si era reso disponibile ad CP_1 acquistare all'asta il compendio immobiliare meglio identificato in atti con l'impegno a volturare a semplice richiesta all'attrice e/o ai suoi familiari i quali non potevano risultare intestatari per ragioni personali;
che il signor in quanto fiduciario risultava intestatario di una quota della società CP_1
Saint James s.r.l. di proprietà di;
che in data 20 febbraio 2020 il signor Parte_1 CP_1 sottoscriveva scrittura privata contenente un riconoscimento di debito e l'impegno a volturare i beni;
che nell'attesa di poter stipulare il rogito le parti avevano sottoscritto un contratto di comodato della durata di 25 anni in favore della signora che il signor abitava presso la Caserma dei Pt_1 CP_1
Carabinieri di Piazzale Tebaldo dove lavorava occupando saltuariamente gli immobili in ragione della relazione sentimentale. L'attrice illustrava i pagamenti effettuati dalla stessa e dai familiari per la ristrutturazione dell'immobile e dava atto del fallimento delle trattative con l'ex compagno per addivenire ad un accordo.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese attoree e, in via CP_1 pregiudiziale, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. In via preliminare, chiedeva di accertare la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4) cpc e, pertanto, dichiarare nullo l'atto di citazione;
in via principale, incidentale, proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 2702 cc al fine di fare dichiarare la falsità materiale del contenuto del documento n. 3 datato 20.02.2020, depositato dall'attrice, con conseguente esclusione di detto documento dal presente giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento elle pretese attoree, chiedeva di rideterminare l'importo eventualmente dovuto sulla scorta delle somme versate dal convenuto, disponendo la compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito accertate in corso di causa.
In sintesi, lo stesso negava di essersi prestato a interporsi fittiziamente per l'acquisto pagina 3 di 10 dell'immobile e, quindi, di avere sottoscritto la scrittura privata;
affermava che le parti, copia di fatto dal 2012 sino al marzo 2020, avevano inteso unire le forze per acquistare un immobile da adibire a casa familiare;
che egli aveva consegnato all'ex compagna dei fogli firmati in bianco che erano stati riempiti dalla Contestava in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2932 c.c. Pt_1 osservando come la scrittura fosse intitolata “contratto di comodato gratuito e riconoscimento di debito”
e come nemmeno fossero identificati i beni di cui si chiedeva il trasferimento coattivo.
Alla prima udienza il Giudice assegnava alle parti termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e fissava nuova udienza per la verifica dell'esito della mediazione.
Concluso il procedimento di mediazione con esito negativo, con decreto del 27.10.2022, il Giudice fissava l'udienza, per le formalità di cui agli artt. 221 c.p.c. ss previsti a pena di nullità, assegnando termine alla parte convenuta per il deposito di querela di falso.
In data 13.3.2023 il difensore del convenuto provvedeva a depositare atto di querela di falso avverso il documento “Allegato C) contratto di comodato gratuito di immobile e contestuale riconoscimento di debito del 20/02/2020”, sostenendo che il riempimento del documento fosse avvenuto absque pactis, chiedendo dichiararsi la falsità dello stesso e, per l'effetto, escludere la valenza probatoria di tale allegazione.
Con memoria autorizzata del 22.05.2023 la difesa attorea si opponeva alle richieste di parte convenuta e chiedeva di dichiarare la querela di falso improponibile ed improcedibile e, per l'effetto, di condannare il convenuto alle spese di giudizio.
Acquisito l'originale del documento dall'Agenzia delle Entrate, notiziato il P.M, all'udienza del 7 dicembre 2023, alla presenza del Cancelliere, venivano esperite le formalità di cui all'art. 223 c.c.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice dichiarava ammissibile la querela di falso e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 31.1.2025, il Giudice, rimetteva al Collegio la causa per la decisione sia in relazione al procedimento di querela di falso sia in relazione al merito, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
Il fascicolo veniva trasmesso al P.M. che apponeva il relativo visto.
***
Il documento oggetto di querela di falso è costituito dalla scrittura privata denominata “contratto di comodato gratuito di immobile e contestuale riconoscimento di debito del 20/02/2020”
L'intera scrittura è composta da 57 righe su un'unica facciata, con un carattere minuscolo.
La scrittura privata reca la data del 20 febbraio 2020, senza tuttavia specificare il luogo.
La scrittura de qua non è divisa in articoli, e prosegue in un unico paragrafo senza mai andare a capo. pagina 4 di 10 Risulta apposta la firma di non contestata. CP_1
Il contenuto del documento è etereogeneo in quanto vengono in rilievo diversi atti e negozi giuridici:
- la ricognizione di patto fiduciario da parte del signor avente ad oggetto il compendio CP_1 immobiliare sito nel comune di Verolavecchia al Foglio 18 Mappate 13 sub 67-72-77-17-26-37 e relative pertinenze con impegno a trasferire i beni a semplice richiesta con accollo del mutuo 1;
- il contratto di comodato gratuito avente ad oggetto gli stessi beni per una durata di 25 anni a favore della signora Contratto che -nelle intese delle parti- viene stipulato “nell' attesa Pt_1 della stipula dell'atto notarile di passaggio ed intestazione degli immobili con subentro nel mutuo in atto” 2;
- il riconoscimento di debito da parte del signor di euro 120.000,00 corrispondente al CP_1 costo degli interventi di ristrutturazione finanziati dalla signora e dai suoi familiari. Pt_1
Riconoscimento che nelle intenzioni delle parti viene fatto nell' attesa della stipula dell'atto notarile di passaggio ed intestazione degli immobili a tutela della signora Pt_2
- l'impegno da parte della signora alla corresponsione a favore del signor Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 10.000 a saldo e stralcio di ogni pretesa4 . 1 “Il sig. dichiara che nell'anno 2018 ha acquistato con accensione di mutuo ipotecario. in nome e per conto CP_1 della sig.ra ( come fiduciario) il compendio immobiliare sito nel comune di Verolavecchia al Foglio 18 Parte_1 Mappate 13 sub 67.72-77.17.26.37 e relative pertinenze [….]è reso disponibile a fare il fiduciario … impegnandosi a volturare,a semplice richiesta, alla sig.ra o a suoi familiari l'intestazione degli immobili con il relativo subentro nel Pt_1 mutuo ipotecario(cessione con accollo del mutuo). [….] Lo stesso sig. dichiara di essere disponibile ad andare da CP_1 un notato di fiducia della sig. per sottoscrivere un atto notarile di vendita degli immobili con accollo del mutuo,il Pt_1 tutto in favore della sig sottolineando … di essere a conoscenza che é già stato preso appuntamento per la Pt_1 sottoscrizione di tale atto presso il notaio di EZ per il mese di marzo 2020.” Persona_1 - La cessione da parte di ella quota della società Saint James al medesimo intestata.5 CP_1
Il convenuto ritiene che la scrittura sarebbe stata realizzata mediante il riempimento abusivo absque pactis. di un foglio firmato in bianco dal medesimo consegnato all'attrice. Assume che in ragione del rapporto sentimentale egli aveva concesso ampia delega operativa all'attrice, sottoscrivendo alcuni fogli in bianco e consegnandoli alla medesima per la partecipazione all'asta.
Sostiene che non avrebbe mai potuto partecipare alla formazione dell'atto in quanto in data
20.02.2020 aveva prestato attività lavorativa presso il Comando Provinciale di Piazza Tebaldo
Brusato in Brescia, come da ordine di Servizio n. 183/02-220, sicché non sarebbe stato possibile per lo stesso sottoscrivere tale documento, contestualmente all'attrice, presso la città di EZ. Inoltre la scrittura privata oggetto di querela non presentava alcun riferimento a una data fissata per il rogito, né identificava esattamente, dal punto di vista catastale, ciò che le parti avrebbero voluto trasferire, né venivano indicate le modalità, il prezzo e gli obblighi assunti da parte acquirente. Lamenta che il contenuto del documento si presentava in più parti contraddittorio laddove veniva richiamato il contratto di comodato e il contestuale contratto preliminare di compravendita;
nonché dove si richiamava l'appuntamento per la sottoscrizione di tale atto presso il notaio Persona_1 di EZ per il mese di marzo 2020”), mentre il documento veniva registrato in data successiva, nel maggio 2020 (circa tre mesi dopo) in assenza di sollecito o diffida a presentarsi innanzi al Notaio.
Evidenzia che la falsità del documento emergerebbe dalle caratteristiche grafiche del testo cosi descritte “l'intera scrittura è composta da 57 righe su un'unica facciata, con un carattere minuscolo a prova di lente di ingrandimento, probabilmente di valore 8…. la firma del (visivamente CP_1 abnorme rispetto al testo) risulta vergata a 2 centimetri dall'ultima riga, ovvero – stante la pregressa impaginazione del documento – a ben 6 righe dalla dicitura “Letto, firmato, sottoscritto, capito ed accettato dalle parti”.
***
Come è noto, la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in tutto o in parte in bianco postula il rimedio della querela di falso qualora si verta in tema di riempimento absque pactis, ossia non autorizzato dal sottoscrittore con separato patto;
al contrario l'esperimento della querela di falso non è necessario allorché si deduce il riempimento contra pacta, ossia difforme da quello contenuto nell'accordo precedentemente intervenuto, in quanto in tale ipotesi la denunzia è diretta a far valere una mera mancanza di corrispondenza tra quello che risulta dichiarato e ciò che si voleva dichiarare, per una disfunzione del previsto processo di formazione della dichiarazione stessa. Deve tuttavia precisarsi che
somma gli verrà consegnata esclusivamente nel giorno dell'atto notarile di passaggio intestazioni e accollo mutuo degli immobili a favore della sig.ra . Pt_1 5 “Il signor dichiara altresì di cedere la sua quota della società Saint AM. CP_1 pagina 6 di 10 ricorre l'ipotesi del riempimento absque pactis anche quando, pur sussistendo un patto di riempimento, la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione (Cass. 18059/2007; 308/2002). Invero il patto di riempimento che attenga ad un negozio completamente diverso da quello che emerge dalla scrittura impugnata, impedisce di ricondurre la dichiarazione all'accordo, sicché si integra un'ipotesi di riempimento absque pactis.
Nel caso di specie, il querelante deduce che il patto riguardava la predisposizione, con i fogli consegnati dal medesimo alla signora di non meglio precisata “documentazione per la Pt_1 partecipazione all'asta” (cfr pag. 6 della comparsa ) e non della scrittura privata avente ad oggetto plurimi negozi e riconoscimenti di debito.
E' quindi pacifico che si verta nell'ipotesi di riempimento absque pactis, mancando ogni collegamento tra il patto circa l'utilizzo del foglio firmato in bianco e il contenuto del documento.
In caso di riempimento “absque pactis” (o sine pactis) l'onere probatorio che, pur nell'autenticità della sottoscrizione, grava sul sottoscrittore inerisce la falsità materiale del documento e, come la
Suprema Corte ha precisato “ [il sottoscrittore] ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis”” (Cass.
18.2.2004, n. 3155, m. 570241), ossia il riempimento sia non solo successivo ma anche abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso”.
Ritiene il Collegio che la prova non sia stata raggiunta.
Il querelante, infatti, non ha dimostrato di avere consegnato alla signora un foglio o più Pt_1 fogli firmati in bianco. Circostanza – va precisato- espressamente contestata dalla stessa che ha affermato che la sottoscrizione era stata apposta in presenza della stessa e di altre persone.
Nessun mezzo di prova è stato sul punto articolato dal querelante.
Nemmeno ha provato di avere consegnato dei fogli in bianco per degli specifici utilizzi (le pratiche inerenti all'asta), nemmeno in via indiziaria.
L'attrice per contro ha prodotto come documento n.1 la domanda di partecipazione all'asta dove risulta apposta la firma di ( cfr doc. 1 attore). Tale firma è apposta perfettamente CP_1 sopra il rigo dopo la dicitura in fede il che rende altamente improbabile che sia stata apposta su un foglio in bianco.
Va rilevato che nella querela di falso non sono stati articolati capitoli di prova idonei allo scopo, tenuto conto che i capitoli di prova dedotti6 riguardano la presenza del querelante il giorno 20.2.2020 in 6 Si chiede l'ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dall'espressione “vero che”:
1. ha redatto l'ordine di servizio 183/02-220, relativo al turno di lavoro del Nucleo Operativo radiomobile del Comando Carabinieri di pagina 7 di 10 Caserma alle ore 17.00 (due ore prima del turno di inizio delle ore 19.00).
Come già osservato nell'ordinanza del 21 dicembre 2023 tali prove “anche laddove confermate, non appaiono decisive”. Ben avrebbe potuto difatti lo stesso sottoscrivere il documento prima delle
17.00. Né risulta che la scrittura fosse stata sottoscritta ad EZ (dove è stata registrata in data successiva). Circostanza che quindi assume valenza neutra nel contesto dei fatti.
Nemmeno tale lacuna probatoria può essere superata con una CTU finalizzata a stabilire una discrasia temporale tra la datazione della parte dattiloscritta con quella a penna.
Gli unici elementi su cui si fonda la querela attengono all'anomalia della stessa dal punto di vista grafico.
Osserva il Collegio che se effettivamente il testo risulta per così dire compresso, essendo stato utilizzato un carattere piccolo e non essendoci spazi, è il contenuto del testo che risulta estremamente dettagliato. In altri termini, se l'attrice avesse voluto ottenere un riconoscimento da parte del convenuto al fine di impegnarlo ad un trasferimento dei beni non sarebbe stato necessario redigere una scrittura tanto complessa. L'intenzione delle parti va ricostruita tenendo conto della fine della relazione sentimentale tra le parti e del venire meno del rapporto di fiducia. E' quindi plausibile che la signora avesse voluto ottenere dall'ex compagno un riconoscimento di tutti gli esborsi economici Pt_1 effettuati dalla stessa e dai suoi famigliari in relazione agli immobili per cui è causa e, dunque, della intestazione fiduciaria, regolando anche la situazione nell'attesa della stipulazione del rogito del bene, attraverso la stipulazione del contratto di comodato in favore della signora In proposito, si Pt_1 osserva come il contratto di comodato lungi dell'essere incompatibile con il negozio fiduciario, appare ad esso strumentale andando a attribuire al fiduciante il godimento del bene (o meglio di stabilire un titolo formale per il godimento), nell'attesa di formalizzare il trasferimento.
Tale impostazione trova conforto nell'ampia documentazione allegata dall'attrice che attesta i pagamenti effettuati in relazione all'immobile.
In conclusione, il querelante non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a suo carico e, segnatamente, in ordine alla circostanza che la firma fosse stata apposta su foglio non ancora riempito.
La querela di falso va pertanto rigettata e, ai sensi dell'art. 226 c.c. deve essere ordinata la restituzione del documento, disposta la menzione della sentenza sull'originale a cura del Cancelliere, nonché il querelante deve essere condannato al pagamento della pena pecuniaria di euro 20.
***
BRESCIA di Piazza Tebaldo Brusato del 20.02.2020; 2. il Signor a prestato il turno di lavoro relativo all'ordine CP_1 di servizio 183/02-220, che prevedeva il turno dalle 19.00 alle 01.00; 3. il signor i è presentato presso il CP_1 Comando provinciale di BRESCIA in Piazza Tebaldo Brusato due ore prima dell'inizio dell'ordine di servizio n. 183/02- 220, ovvero alle ore 17.00 circa;
4. il signor n data 19.02.2020 ha effettuato medesimo turno di notte, ovvero CP_1 19.00 – 01.00, presentandosi presso il Comando provinciale di Brescia in Piazza Tebaldo Brusato due ore prima dell'inizio. pagina 8 di 10 Ritiene il Collegio che stante il rigetto della denuncia querela e il conseguente accertamento della validità del documento possa essere deciso il merito.
La domanda proposta in via principale dall'attrice attiene alla richiesta di emissione di sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura CP_1 privata del 20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.
La Suprema Corte ha chiarito che “Il rimedio previsto dall'articolo 2932 del codice civile, al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege. Sussiste, pertanto, la possibilità di ricorrere al meccanismo che l'articolo 2932 del codice civile per ottenere in forma specifica la esecuzione dell'obbligo che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum di ritrasferire al fiduciante -
o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità.” (cfr Cass., n.14524/2022; Cass SU
6459/2020).
Nella scrittura privata del 20/02/2020 le parti danno atto che il signor era da ritenersi CP_1 fiduciario e che lo stesso si impegnava a ritrasferire i beni.
Ritiene il Collegio che dalla scrittura privata risulti l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dati catastali: trattasi del compendio immobiliare sito nel comune di Verolavecchia identificato al Foglio 18 Mappate 13 sub 67-72-77-17-26- 37 e relative pertinenze condominiali.
La domanda svolta da parte attrice avente ad oggetto la richiesta di “emettere sentenza d'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal sig. nel contratto/scrittura CP_1 privata del 20/02/2020 e di conseguenza trasferire a parte attrice la proprietà degli immobili oggetto di obbligo di contratto, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze” non può dirsi nulla, essendo i beni immobili individuati nella scrittura privata.
Tali riferimenti catastali coincidono con quelli del decreto di trasferimento in cui tali beni risultano più compiutamente descritti (all. A atto di citazione).
Nella predetta scrittura privata, dichiarata valida ed efficace, si impegna Parte_1 all'accollo del mutuo e al versamento dell'importo di euro 10.000 al signor Obbligazioni CP_1 che non possono essere oggetto di statuizione da parte del Tribunale non essendo oggetto di specifica richiesta.
La domanda svolta in subordine dall'attrice è assorbita dall'accoglimento della domanda svolta in pagina 9 di 10 via principale.
Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda dell'attore e in subordine “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, a qualsiasi titolo, dovesse ritenere non meritevoli di accoglimento le eccezioni tutte qui formulate, rideterminare l'importo eventualmente dovuto per effetto di quanto spettante al signor per le somme versate sul c/c/ mutuo disponendo la CP_1 compensazione giudiziale tra le reciproche poste di credito nella misura in cui verranno accertate”.
Non costa lo svolgimento di domande riconvenzionali non essendosi il convenuto costituito nei venti giorni precedenti all'udienza.
La domanda svolta dal convenuto in via subordinata, al di là della genericità, non può trovare accoglimento in difetto dei presupposti per operare una compensazione d'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 10.860 (valore indeterminabile- parametri medi), oltre accessori e anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la querela di falso
Dispone che la Cancelleria faccia menzione sull'originale della scrittura privata del 20-2-2020 della sentenza.
Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00
Visto l'art. 2932 c.c.
in esecuzione della scrittura privata del 20-9-2020 dispone il trasferimento dei beni immobili siti nel comune di Verolavecchia identificati al Foglio 18 Mappale 13 sub 67-72-77-17-26- 37 e relative pertinenze condominiali da a . CP_1 Parte_1
Ordina al Conservatore la trascrizione della predetta sentenza con esonero di responsabilità in capo al medesimo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 come in parte motiva da corrispondere al procuratore che si è dichiarato antistario.
Brescia, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Elisabetta Arrigoni Raffaele Del Porto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Il sig. nell'attesa di effettuare tutte le pratiche notarili di passaggio di immobili alla sig. sottoscrive ora CP_1 Pt_1 con la stessa sig.ra un contratto di comodato gratuito, per la durata di anni 25 ( venticinque). Pt_1 3 Il sig. attesta inoltre che gli immobili oggetto di tale scrittura siano stati ristrutturati,….attraverso opere CP_1
….pagate esclusivamente dalla sig. e/o dai di lei famiGari,in forza dell'accordo per il quale il sig.
Pt_1 CP_1 risultava solo mero detentore degli immobili, ma in realtà gli stessi sono stati acquistati e sistemati con le forze economiche della sig. Per questa motivazione.a maggior tutela della sig. lo stesso sig. sottoscrive in questa
Pt_1 Pt_1 CP_1 scrittura un riconoscimento di debito nei confronti della stessa per un Importo li 120.000,00 euro ( centoventimilaeuro/00), somma derivante da tutte le migliorie effettuate su tali immobili e/o dai pagamenti che la sig.ra …. Il sig.
Pt_1 CP_1 dichiara inoltre che ai fini del recupero del 50%, sugli oneri di ristrutturazione la sig. e i familiari, appostavano i
Pt_1 soldi occorrenti tramite bonifico bancario sul di lui conte aperto presso la banca iper di Cremona […..] Nell' c con subentro nel mutuo in atto( immobili già in possesso dall'acquisto da parte della sig. ,ll sig. sottolinea di
Pt_1 CP_1 essere debitore nei confronti della sig. dell'impasto di 120.000,00 euro( centoventimilaeuro/00), a tale somma
Pt_1 riconosce che ammontano tutte le migliorie/ristrutturazioni/ pagamenti che la stessa sig. ha effettuato per tali
Pt_1 immobili ( vedi fatture…..)[…] 4 “La signora si obbliga unicamente a liquidare al sig. a titolo di spese e di quanto altro resosi Pt_1 CP_1 necessario, l'importo forfetario di 10.000,00 euro saldo e stralcio di qualunque pretesa ricollegabile e per questo Io stesso sig. accetta tale somma senza nulla piu pretendere dichiarandosi fin da adesso integralmeate soddisfatto. Tale CP_1 pagina 5 di 10