Art. 96.
Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39 , nel decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 14 , e nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524 , che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39 , nel decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 14 , e nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524 , che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.