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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1290/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) e (c.f. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
domiciliati in Indirizzo Telematico;
rappresentati e difesi dall'avv. RUNZA SALVATORE e dall'avv.
DI TOMMASO VALENTINA, giusta procura in atti.
pagina 1 di 18 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA CAPRI, 3 LENTINI;
Controparte_1 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. TREPPICCIONE FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
BASENTO 16/A 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI CESARE giusta CP_2
procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.4.2016 , , in proprio e, Parte_6 Parte_2 Parte_3
unitamente a nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su Controparte_3 [...]
e tutti in proprio e n.q. di eredi di convenivano in Parte_5 Parte_4 Parte_4
giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa l' per fare accertare e Controparte_4
dichiarare le responsabilità dei convenuti per il decesso del congiunto avvenuto in Parte_4
data 07.08.2015.
Gli attori esponevano che:
pagina 2 di 18 - in data 18.6.2015, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale E. Muscatello di Parte_4
Augusta a causa di una dispnea intensa associata a cardiopalmo;
ivi veniva ricoverato presso l'unità di cardiologia, trattato e dimesso;
- al successivo controllo del 24.7.2015 i sanitari predisponevano il ricovero del che veniva Pt_4
sottoposto il 27.7.2015 ad impianto di ICD camerale;
- l'intervento veniva eseguito dal dott. e dopo tre giorni il veniva dimesso;
CP_1 Pt_4
- il successivo controllo era fissato per il 5.8.2015, ma in data 3.8.2015 il andato incontro a Pt_4
marcata astenia accompagnata da dispnea ingravescente, si recava nuovamente al P.S. dello stesso
Ospedale, ove i sanitari constatavano un versamento pericardico diffuso con iniziale compressione dell'atrio destro, presenza di abbondante quota di versamento sieroematico a livello dell'auricola atriale destra nonché presenza di una lesione parietale dell'auricola, per cui il paziente veniva trasferito all'Ospedale Ferrarotto di Catania;
- detta struttura constatava il quadro di tamponamento cardiaco con versamento pleurico e procedeva con urgenza ad intervento chirurgico, così descritto: “Sternotomia in emergenza con paziente in ipotensione grave;
creazione di un tramite in pericardio con decompressione graduale del cuore, con aspirazione di circa 500 cc di sangue venoso. Si completa l'apertura del pericardio. Esplorazione delle camere cardiache. Si nota soluzione di continuo parete inferoapicale del VDX senza segni di sanguinamento attivo. Si applica comunque colla biologica + tabotan. Emostasi. Chiusura del torace con fili d'acciaio n.°2 drenaggi mediastinici + fili PM x VDx”;
- dopo l'intervento il veniva trasferito in gravissime condizioni in terapia intensiva Pt_4
cardiochirurgica con la seguente diagnosi: “Assistenza rianimatoria post-intervento di decaillottage per tamponamento cardiaco post-impianto ICD”;
- seguiva il decesso in data 07.08.2015.
pagina 3 di 18 Gli attori deducevano che la morte di era ascrivibile al negligente operato del Parte_4
personale sanitario intervenuto presso il presidio ospedaliero di Augusta Muscatello e, in particolare, di il quale, secondo la ricostruzione attorea, aveva eseguito l'intervento di Controparte_1
installazione del defibrillatore in data 27.7.2015 non a regola d'arte, determinando una lesione della parete infero-laterale del ventricolo destro del paziente, dalla quale sarebbero derivati eziologicamente il tamponamento cardiaco e la gravissima acidosi lattico-metabolica, che, nonostante l'intervento chirurgico eseguito successivamente in via d'urgenza con drenaggio di liquido ematico dal cavo pericardico, avevano condotto al decesso.
Per tali ragioni, gli attori chiedevano condannarsi e l' Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali discendenti dai suddetti fatti, così come
[...]
quantificati in citazione.
Si costituivano in giudizio l' , chiedendo Controparte_5
l'integrale rigetto delle domande attoree, contestando il diritto al risarcimento del danno richiesto in favore dei nipoti del defunto e ritenendo insussistenti i profili di colpa medica lamentati da parte attrice;
rilevavano, altresì, che l'evento infausto verificatosi non avrebbe potuto essere ricondotto all'intervento di installazione del defibrillatore, da considerarsi indicato rispetto al caso di specie ed eseguito a regola d'arte.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale, il procedimento veniva posto una prima volta in decisione.
Con successiva ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere alla rinnovazione integrale della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 18 Acquisite le risultanze di quest'ultima, la causa veniva nuovamente posta in decisione e decisa con la sentenza n.1106/23, oggetto del presente gravame, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva:
“rigetta le domande proposte dagli attori con la citazione introduttiva del presente giudizio, poiché
infondate per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili le domande degli attori per come tardivamente modificate in seguito alla maturazione delle preclusioni assertive, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, per come in atti già quantificate”.
Con successivo atto tempestivamente notificato , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la citata sentenza della quale Parte_4 Parte_5
hanno chiesto l'integrale riforma, articolando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello: 1) riformare il capo 2.2. della sentenza impugnata e conseguentemente ritenere e dichiarare,
per tutte le ragioni esposte ai motivi sub. 1 del presente atto di appello, che gli eredi del hanno Pt_4
tempestivamente proposto domanda di risarcimento in relazione a tutti gli accadimenti connessi all'intervento chirurgico praticato al loro congiunto il 27.07.2015, e dunque anche con Parte_4
riferimento agli accadimenti del 03.08.2015, in ordine ai quali entrambi gli espletati accertamenti tecnici hanno appurato responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura il malcapitato paziente per come risultante dalle cartelle cliniche depositate in atti;
2) riformare i capi 3, 3.1 e 3.2 della sentenza impugnata e ritenere e dichiarare che la domanda di risarcimento, per tutte le ragioni esposte ai motivi sub. 2 del presente atto di appello, è fondata nel merito, per come confermato in sede di accertamenti tecnici;
3) riformare altresì il capo 4 della sentenza impugnata e conseguentemente ritenere e dichiarare, per i motivi esplicati ai motivi sub. 3 del presente di appello, sussistente il nesso di causa tra la condotta medica del personale sanitario e l'evento mortale in conformità agli pagina 5 di 18 accertamenti tecnici espletati;
4) conseguentemente accogliere tutte le richieste risarcitorie avanzate in primo grado, con la condanna al risarcimento in favore degli appellanti per i danni subiti in ragione del decesso del loro congiunto in conformità alle vigenti tabelle milanesi, complessivamente per Euro
1.068.621,00 o in quella maggiore/minor somma che il Collegio riterrà di giustizia;
5) confermare per il resto i capi della sentenza non oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese (DOC. 11 e 12) e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per chiedere il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 15.1.2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono state dichiarate inammissibili le richieste risarcitorie da essi formulate perché ritenute tardivamente modificate e/o avanzate negli atti conclusivi del giudizio all'esito ed in conseguenza degli accertamenti istruttori ivi espletati, con asserita violazione delle preclusioni di legge.
In particolare, a parere degli appellanti, il Tribunale di Siracusa avrebbe erroneamente interpretato la loro domanda e ritenuto che gli stessi nell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado -
con il conforto della CTP medico legale di parte - e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. avrebbero
“circoscritto le loro censure allo specifico atto di installazione del defibrillatore del 27.07.2015” ad opera del per poi modificare le richieste e/o avanzare nuove domande solo in “limine litis”, CP_1
dopo ed in conformità agli accertamenti peritali, chiedendo, in particolare, affermarsi nella prima e pagina 6 di 18 nella seconda comparsa conclusionale le responsabilità delle parti convenute per il ritardo nella formulazione della diagnosi del tamponamento cardiaco riscontrato nel in occasione Pt_4
dell'accesso al P.S. dell'Ospedale Muscatello di Augusta il 3.8.2015 e/o per le inesattezze relative al trattamento praticato in via consequenziale e/o per il ritardo nel trasferimento del paziente presso altro nosocomio e, dunque per eventi definiti “attinenti alla tempistica dell'operato sanitario” e ritenuti
“ontologicamente differenti rispetto a quelli posti alla base dell'originaria domanda risarcitoria, fondata invece sulla affermazione della non corretta esecuzione materiale di un intervento operatorio”.
A sostegno del loro assunto gli appellanti hanno richiamato gli atti di causa ed, in particolare,
l'originario atto di citazione e la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc da cui emergerebbe in modo chiaro la loro volontà di non restringere il giudizio alla correttezza dell'atto operatorio del 27.7.2015, avendo ipotizzato la responsabilità degli appellati per il fatto nel suo complesso ed avendo censurato esplicitamente “la condotta dei sanitari che ebbero in cura il Sig. presso il presidio ospedaliero Pt_4
di Augusta “Muscatello” e dunque tutti gli accadimenti connessi all'atto operatorio del 27.7.2015,
compresi quelli del 3.8.2015, giorno del nuovo accesso del al P.S. del Muscatello di Augusta e Pt_4
del trasferimento al Ferrarotto di Catania a seguito di versamento pericardico”.
L'assunto non appare condivisibile.
Va, in primo luogo evidenziato che questa Corte ritiene di aderire e condividere quanto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n.2719/23, richiamata anche dal primo Giudice, in materia di onere di allegazione gravante sull'attore dei fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.. Nel citato arresto il Supremo
Collegio ha precisato che “La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è
consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ove ciò non comporti una modificazione della domanda in
pagina 7 di 18 misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
giudizio: Cass., S.U., n. 12310/2015) e, dunque, anche secondo la scansione temporale da tale norma
disciplinata. Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel
rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi
a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che è a presidio dei
principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio (art. 24 Cost.). E tanto vale anche
per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una c.t.u., ove, per l'appunto, si
tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale “ragione della domanda”,
configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come
motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c. (Cass., S.U., n. 3086/2022). Con
specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità
medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta
ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella
specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d.
contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore.
Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (sin da Cass., S.U., n.
577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia,
ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del
danno”; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico (pena, come
detto, la nullità della citazione), quale sia stata la condotta del sanitario che abbia assunto il ruolo di
causa efficiente, sia pure astrattamente, dell'evento lesivo della salute del paziente. Né un onere
siffatto è posto in discussione da Cass. n. 26516/2017, atteso che – sebbene il principio massimato
pagina 8 di 18 evidenzi che “ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario che
l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la
deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio
lamentato” – la motivazione della sentenza (cfr. pp. 4/6) dà conto che, nel caso oggetto di cognizione,
l'onere di allegazione in ordine alla condotta di inadempimento “qualificato” del sanitario (e, dunque,
dei fatti specifici che la sostanziavano, individuati come “condotta omessa” ed “errore commesso”)
era stato assolto [avendo gli attori dedotto che l'inadempimento era consistito: «“nella negligenza e
nell'imperizia nell'espletamento dell'attività professionale specifica richiesta, consistente
nell'effettuazione (corretta) delle ecografie necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto e
nella lettura (altrettanto attenta e scrupolosa) delle stesse”, nonché “b) nella conseguente omessa o
difettosa informazione circa l'esistenza o il rischio concreto di anomalie o patologie del feto”»],
mentre ciò che si è reputato non necessario era che “l'allegazione degli attori concernesse
specificamente l'inadempimento costituito dal mancato riscontro della displasia setto ottica”, ossia di
una specifica patologia del feto e non già di “una (qualsiasi) malformazione grave, in funzione
dell'eventuale scelta abortiva” […] La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse la denunciata
ultrapetizione sulla scorta della seguente motivazione: - la “responsabilità (era) stata già indicata in
citazione come ricollegabile ad una condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei
trattamenti sanitari, fra i quali vi è l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende
ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”; - l'onere dell'attore di
allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della azione risarcitoria “non si spinge
fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità
professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il
fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che
pagina 9 di 18 le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva,
attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato (Cassazione civile,
sez. VI, 26/07/2012, n. 13269)”. Tuttavia, l'atto di citazione era specifico – e, dunque, rispettoso
dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c. - nell'individuare la causa petendi della dedotta responsabilità
della struttura sanitaria, radicandola esclusivamente nell'“errato intervento chirurgico” di
“adenomectomia trans vescicale subito dall'istante in data 27/2/1996”; specificazione che si era
avvalsa di “relazione specialistica […]”, allegata allo stesso atto di citazione. La Corte territoriale ha
dato rilievo particolare a quanto riportato nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, assumendo che
da esse – in quanto richiamanti genericamente la “condotta colposa, imprudente, negligente ed
inefficace dei trattamenti sanitari” – fosse possibile farvi rientrare anche “l'esecuzione dell'intervento
chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua
necessità”. Invero, le conclusioni dell'atto di citazione non sono così generiche come ha inteso il
giudice di appello, giacché anch'esse rinviano specificamente alle “premesse”, precisando che
l'inadempimento dei sanitari (e per essi della è quello relativo alla “sopra descritta Pt_7
fattispecie”, ossia all'errato intervento chirurgico di adenomectomia trans vescicale. Né appare
pertinente il richiamo al precedente del 2012 (Cass. n. 13269/2012), poiché in esso la ritenuta
riconducibilità di fatti non dedotti a quelli allegati, in quanto in essi implicitamente ricompresi – con
conseguente rispetto del principio della domanda –, ha riguardato pur sempre una specificazione della
condotta inadempiente che si correla al “fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico tra la
condotta e l'evento lesivo, che delimita il tema d'indagine” (così la citata Cass. n. 13269/2012), ossia
l'esecuzione dell'intervento chirurgico (in quel caso, l'operazione di ernia). Nella specie, non trova
rilievo, nelle allegazioni di parte ricorrente, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto
al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-
pagina 10 di 18 operatoria, etc.), ma l'alternativa è tra l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di
esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente diverso) di non essersi astenuti ad
intervenire chirurgicamente. Né – come ritenuto dal giudice di appello - è dato affermare, nella
fattispecie, che l'attore, privo di conoscenze scientifiche, non fosse tenuto alla “enucleazione e
indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e
conoscibili soltanto dagli esperti del settore”, giacché, come evidenziato, gli attori […] hanno
specificato il fatto costituivo della responsabilità sanitaria dedotta in giudizio avvalendosi proprio di
relazione specialistica, che hanno allegato all'atto di citazione. In definitiva, l'atto di citazione
individuava espressamente […] i fatti materiali con efficacia causale rispetto al danno lamentato,
siccome integranti l'inadempimento dei sanitari in forza del quale era stata ravvisata la responsabilità
Part civile della , e il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda
risarcitoria sulla base di tale causa petendi, mentre l'aver ritenuto sussistente detta responsabilità (da
escludersi sulla scorta dei fatti allegati, essendosi accertata la correttezza dell'esecuzione
dell'intervento chirurgico) in base a fatti (tratti dalla c.t.u. medico-legale, espletata in corso di
giudizio) concretanti una diversa condotta inadempiente ha determinato una violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Il superiore principio di diritto, elaborato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che occupa, non è stato, per vero, contestato dagli appellanti, secondo i quali “non si può infatti
sostenere per come abbondantemente precisato che nel giudizio di primo grado siano state proposte
domande nuove oltre la chiusura della fase di definizione del thema decidendum;
non si può sostenere
che gli accertamenti peritali abbiano avuto ad oggetto fatti diversi da quelli dedotti dalle parti, anzi i
quesiti stessi posti da entrambi i giudici del primo grado sono stati formulati logicamente proprio sulla
base della domanda attorea!! addirittura il secondo mandato (correttamente) pone sempre l'attenzione
pagina 11 di 18 e l'indagine sull'operato del “personale sanitario”, a riprova e conferma che è pacificamente proprio
questo il thema decidendum che si ricava logicamente e consequenzialmente dall'atto introduttivo!!;
non si può dunque paventare alcun ampliamento del tema d'indagine dopo il maturare delle
preclusioni di legge”.
La censura va rigettata.
Ed invero, una attenta lettura dell'atto di citazione dimostra inconfutabilmente come gli odierni appellanti abbiano allegato, quale fatto fonte di responsabilità degli appellati e causa del decesso di esclusivamente l'atto operatorio del 27.7.2015. In citazione è dato leggere Parte_4
testualmente: “la relativa documentazione medica prodotta, costituita dalle cartelle cliniche del
“Muscatello” di Augusta e del “Ferrarotto” di Catania, costituisce la prova documentale
dell'evidente, colpevole e negligente condotta da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig. Pt_4
presso il presidio ospedaliero di Augusta “Muscatello” ed in particolare del dott. Controparte_1
che eseguì l'intervento del 27.7.2015, dal momento che lo stesso non fu eseguito a regola d'arte e
prova ne fu, a distanza di qualche giorno, la presenza di un versamento pericardico che richiese in
urgenza un intervento a procedura interventistica esplorativa, nel corso del quale si provvedeva al
drenaggio di 500 cc di liquido ematico dal cavo pericardico con riscontro, inoltre, di una lesione della
parete infero-laterale del ventricolo destro che veniva trattata. Si allega al presente atto anche la
circostanziata relazione medico legale del dott. Emerge inconfutabilmente dalle Persona_1
cartelle cliniche la sussistenza di un diretto nesso di derivazione eziologica tra la condotta colposa di
chi operò al “Muscatello” di Augusta in precedenza descritta e l'exitus del potendo ritenere Pt_4
più che plausibile che la condizione di grave scompenso ecodinamico, conseguenza della forma di
cardiomiopatia dilatativa dallo stesso patita sia stata precipitata dalla lesione a carico della parete
infero-laterale del ventricolo destro che determinò un tamponamento cardiaco e successiva gravissima
pagina 12 di 18 acidosi lattico-metabolica, diuresi contratta, emodinamica precaria fino a portare al decesso del sig.
. Parte_4
Nella successiva memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc, deputata ad integrare e/o modificare la domanda,
gli appellanti hanno sostenuto che: “contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti si evince
chiaramente che la lesione della parete infero-apicale subita dal è addebitabile Parte_4
esclusivamente ad una manovra incongrua dell'operatore che eseguì l'impianto di IDC camerale,
determinandone il decesso. A mitigare la colpa non è certo invocabile la sottoscrizione del consenso
informato da parte del paziente prima della sottoposizione ad intervento chirurgico: ciò, infatti, non
allevia ma semmai aggrava la responsabilità del medico che lo ha eseguito, poiché dimostra che, a
prescindere dal fatto che il paziente ne abbia o meno avuto contezza quale possibile conseguenza, negli
interventi dello stesso genere di quello che fu praticato al la perforazione della parete cardiaca Pt_4
è una complicanza prevedibile, e di conseguenza evitabile”.
Solo nella prima comparsa conclusionale del 18.5.2021, gli odierni appellanti hanno censurato “la condotta tenuta in occasione dell'accesso del Buono al Pronto Soccorso in data 3.8.2015 (la decisione di trasferire il paziente presso un presidio ospedaliero con U.O. di cardiochirurgia per l'evidenza di una lesione di continuo attiva della parete cardiaca ventricolare destra di natura iatrogena “è stata tardiva rispetto al momento della diagnosi”)”, evidenziando che “il ritardo colposo nel trasferimento del paziente all' ha avuto un maggiore ruolo nel determinismo del decesso, Controparte_6
quantizzato in aumento dal 40% al 60%”. Considerazioni successivamente reiterate nella seconda comparsa conclusionale del 20.1.2023, in cui si legge che “vi furono sia un ritardo nella diagnosi di versamento pericardico successivo alla lesione cardiaca che un ritardo nel trasferimento ad altro
Cont presidio ospedaliero, colposamente addebitabili all' che hanno irreversibilmente segnato le sorti del destinandolo all'exitus. E tanto basta ad affermarne la responsabilità”. Pt_4
pagina 13 di 18 In tale contesto appare assolutamente incontestabile che gli odierni appellanti, entro i termini preclusivi fissati dal codice di rito, ebbero chiaramente ed esclusivamente ad individuare quale fatto generatore della responsabilità degli appellati l'atto operatorio del 27.7.2015 e ciò anche sulla scorta della consulenza di parte allegata all'atto di citazione.
Le diverse argomentazioni esposte in atto di appello in punto alla naturale ed ovvia estensione delle allegazioni anche agli accadimenti successivi al 27.7.2015 ed, in particolare, a quelli del 3.8.2015, si scontrano inesorabilmente con il tenore letterale degli atti appena sopra trascritti.
Appare, quindi, corretto quanto affermato dal primo Giudice, secondo cui “Le doglianze articolate in
relazione al ritardo nella formulazione della diagnosi di tamponamento cardiaco ed al ritardo nel
trasferimento del paziente, più precisamente, attengono a fatti dispiegatisi a partire dal 3.8.2015 e,
dunque, risalenti ad epoca successiva rispetto sia all'atto di installazione del defibrillatore impiantato
il 27.7.2015 sia all'immediato intervallo post-operatorio.
Inoltre, siffatte censure si traducono in una contestazione che concerne la tempistica dell'operato
sanitario e che si rivela ontologicamente del tutto differente rispetto a quella posta alla base della
originaria domanda risarcitoria, fondata invece sulla affermazione della non corretta esecuzione
materiale di un intervento operatorio.
L'articolazione delle deduzioni relative al ritardo nella formulazione della diagnosi di tamponamento
cardiaco ed al ritardo nel trasferimento del paziente, pertanto, deve considerarsi inammissibile, in
quanto tardivamente avvenuta in seguito alla maturazione di tutte le preclusioni istruttorie.
Deve evidenziarsi che i limiti segnati da queste ultime non possono essere derogati neppure allorché i
nuovi profili di responsabilità sanitaria siamo emersi – come nella specie – all'esito delle operazioni
peritali.
pagina 14 di 18 Per completezza, occorre precisare che, secondo quanto di recente illustrato dal Supremo Collegio,
“quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di
trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti
giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio sia della tardiva proposizione di
domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.,
comma 2), sia delle domande “nuove” proposte oltre la chiusura della fase di definizione del thema
decidendum, sia della tardiva e quindi inammissibile produzione documentale, ponendosi in rilievo che
tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse
pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve
essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della
controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della
domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la
relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la
proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2
n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che
le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a
tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di
acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n.
6762)”.
Nessuna contraddizione si appalesa, quindi, nell'argomentare del primo Giudice, il quale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da Cass. 2719/23, e, di conseguenza, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
pagina 15 di 18 Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui sono state rigettate le richieste di risarcimento ritenendole infondate nel merito.
Sgomberato il campo da equivoci di sorta e ribadito che, tenuto conto di quanto allegato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'unica condotta suscettibile di indagine è
quella posta in essere dagli appellati in occasione dell'atto operatorio del 27.7.2015, anche questo motivo deve essere rigettato.
Ed invero, la seconda CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha chiaramente evidenziato:
1) la necessità dell'intervento eseguito il 27.7.2015; 2) la correttezza dell'operato del 3) il CP_1
rispetto dei protocolli nella fase post operatoria, durante la quale, in presenza di un decorso immediatamente successivo alla installazione del defibrillatore caratterizzato dall'assenza di sintomi di rilievo, non era prescritto alcun esame strumentale (nei giorni compresi tra il 28.7.2015 ed il 30.7.2015
– nel quale venne dimesso – il diario clinico riporta costantemente che il paziente Parte_4
“riferisce discreto benessere” e che il medesimo presentava, all'esito di “EOC”, “attività cardiaca ritmica”, ma “non edemi declivi”); 4) la riconducibilità della perforazione riscontrata alla categoria subacuta, ricorrente allorché essa emerga dopo 24 ore dall'impianto del dispositivo;
5) l'insorgenza di sintomatologia dal giorno successivo alle dimissioni dal ricovero nel quale venne installato il defibrillatore e, dunque, a partire dal 31.7.2015, ben oltre 24 ore dall'impianto ed anzi a distanza di circa quattro giorni dallo stesso.
Per come correttamente affermato dal primo Giudice “In conclusione, dal momento che il quadro
immediatamente successivo all'intervento del 27.7.2015 si presentava privo di elementi di allarme e
dal momento che le Linee Guida non contenevano (e non contengono tuttora) prescrizioni che
impongano di procedere ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli concretamente eseguiti in
pagina 16 di 18 quell'intervallo temporale, nessun intervento diagnostico e terapeutico può dirsi colpevolmente
omesso, secondo gli standard professionali del settore.
Al contempo, in considerazione della non prevenibilità della complicanza della perforazione - ben
evidenziata dai consulenti tecnici d'ufficio -, nessun rimprovero può muoversi nei confronti del
personale sanitario che ebbe in cura il paziente (v. ancora pag. 97 della consulenza tecnica d'ufficio
del 14.5.2022, dove si legge che “nel caso in esame è possibile che, proprio a causa della
conformazione elicoidale della punta dell'elettrocatetere, lo stesso sia penetrato nel piano muscolare
sotto la spinta della dinamica cardiaca con meccanismo di “avvitamento”. Tuttavia tale evento
infausto, per quanto sia noto in letteratura, non risultava in alcun modo prevenibile e andrebbe inteso
come una rara complicanza non addebitabile all'operato dei Sanitari”).
Sempre dal medesimo angolo visuale, il collegio peritale da ultimo nominato ha confermato le
superiori condivisibili conclusioni anche nelle risposte alle osservazioni delle parti”.
Questa Corte condivide la scelta del primo Giudice che ha ritenuto di accogliere le conclusioni rassegnate dal secondo collegio peritale nominato nel corso del giudizio di primo grado sia perché
adeguatamente motivate ed assolutamente immuni da vizi logico-giuridici, sia, soprattutto, perché
basate su una vasta e richiamata letteratura in materia.
Il rigetto dei primi due motivi di appello travolge anche il terzo, con il quale è stata criticata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli appellati e l'evento morte, e ciò in ragione della esclusione di alcun profilo di negligenza nella condotta degli appellati con riferimento all'atto operatorio del 27.7.2015.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1106/23 del Tribunale di Siracusa.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ciascuno degli appellati in €.22.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
22 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1290/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) e (c.f. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
domiciliati in Indirizzo Telematico;
rappresentati e difesi dall'avv. RUNZA SALVATORE e dall'avv.
DI TOMMASO VALENTINA, giusta procura in atti.
pagina 1 di 18 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA CAPRI, 3 LENTINI;
Controparte_1 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. TREPPICCIONE FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
BASENTO 16/A 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI CESARE giusta CP_2
procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.4.2016 , , in proprio e, Parte_6 Parte_2 Parte_3
unitamente a nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su Controparte_3 [...]
e tutti in proprio e n.q. di eredi di convenivano in Parte_5 Parte_4 Parte_4
giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa l' per fare accertare e Controparte_4
dichiarare le responsabilità dei convenuti per il decesso del congiunto avvenuto in Parte_4
data 07.08.2015.
Gli attori esponevano che:
pagina 2 di 18 - in data 18.6.2015, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale E. Muscatello di Parte_4
Augusta a causa di una dispnea intensa associata a cardiopalmo;
ivi veniva ricoverato presso l'unità di cardiologia, trattato e dimesso;
- al successivo controllo del 24.7.2015 i sanitari predisponevano il ricovero del che veniva Pt_4
sottoposto il 27.7.2015 ad impianto di ICD camerale;
- l'intervento veniva eseguito dal dott. e dopo tre giorni il veniva dimesso;
CP_1 Pt_4
- il successivo controllo era fissato per il 5.8.2015, ma in data 3.8.2015 il andato incontro a Pt_4
marcata astenia accompagnata da dispnea ingravescente, si recava nuovamente al P.S. dello stesso
Ospedale, ove i sanitari constatavano un versamento pericardico diffuso con iniziale compressione dell'atrio destro, presenza di abbondante quota di versamento sieroematico a livello dell'auricola atriale destra nonché presenza di una lesione parietale dell'auricola, per cui il paziente veniva trasferito all'Ospedale Ferrarotto di Catania;
- detta struttura constatava il quadro di tamponamento cardiaco con versamento pleurico e procedeva con urgenza ad intervento chirurgico, così descritto: “Sternotomia in emergenza con paziente in ipotensione grave;
creazione di un tramite in pericardio con decompressione graduale del cuore, con aspirazione di circa 500 cc di sangue venoso. Si completa l'apertura del pericardio. Esplorazione delle camere cardiache. Si nota soluzione di continuo parete inferoapicale del VDX senza segni di sanguinamento attivo. Si applica comunque colla biologica + tabotan. Emostasi. Chiusura del torace con fili d'acciaio n.°2 drenaggi mediastinici + fili PM x VDx”;
- dopo l'intervento il veniva trasferito in gravissime condizioni in terapia intensiva Pt_4
cardiochirurgica con la seguente diagnosi: “Assistenza rianimatoria post-intervento di decaillottage per tamponamento cardiaco post-impianto ICD”;
- seguiva il decesso in data 07.08.2015.
pagina 3 di 18 Gli attori deducevano che la morte di era ascrivibile al negligente operato del Parte_4
personale sanitario intervenuto presso il presidio ospedaliero di Augusta Muscatello e, in particolare, di il quale, secondo la ricostruzione attorea, aveva eseguito l'intervento di Controparte_1
installazione del defibrillatore in data 27.7.2015 non a regola d'arte, determinando una lesione della parete infero-laterale del ventricolo destro del paziente, dalla quale sarebbero derivati eziologicamente il tamponamento cardiaco e la gravissima acidosi lattico-metabolica, che, nonostante l'intervento chirurgico eseguito successivamente in via d'urgenza con drenaggio di liquido ematico dal cavo pericardico, avevano condotto al decesso.
Per tali ragioni, gli attori chiedevano condannarsi e l' Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali discendenti dai suddetti fatti, così come
[...]
quantificati in citazione.
Si costituivano in giudizio l' , chiedendo Controparte_5
l'integrale rigetto delle domande attoree, contestando il diritto al risarcimento del danno richiesto in favore dei nipoti del defunto e ritenendo insussistenti i profili di colpa medica lamentati da parte attrice;
rilevavano, altresì, che l'evento infausto verificatosi non avrebbe potuto essere ricondotto all'intervento di installazione del defibrillatore, da considerarsi indicato rispetto al caso di specie ed eseguito a regola d'arte.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale, il procedimento veniva posto una prima volta in decisione.
Con successiva ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere alla rinnovazione integrale della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 18 Acquisite le risultanze di quest'ultima, la causa veniva nuovamente posta in decisione e decisa con la sentenza n.1106/23, oggetto del presente gravame, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva:
“rigetta le domande proposte dagli attori con la citazione introduttiva del presente giudizio, poiché
infondate per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili le domande degli attori per come tardivamente modificate in seguito alla maturazione delle preclusioni assertive, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, per come in atti già quantificate”.
Con successivo atto tempestivamente notificato , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la citata sentenza della quale Parte_4 Parte_5
hanno chiesto l'integrale riforma, articolando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello: 1) riformare il capo 2.2. della sentenza impugnata e conseguentemente ritenere e dichiarare,
per tutte le ragioni esposte ai motivi sub. 1 del presente atto di appello, che gli eredi del hanno Pt_4
tempestivamente proposto domanda di risarcimento in relazione a tutti gli accadimenti connessi all'intervento chirurgico praticato al loro congiunto il 27.07.2015, e dunque anche con Parte_4
riferimento agli accadimenti del 03.08.2015, in ordine ai quali entrambi gli espletati accertamenti tecnici hanno appurato responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura il malcapitato paziente per come risultante dalle cartelle cliniche depositate in atti;
2) riformare i capi 3, 3.1 e 3.2 della sentenza impugnata e ritenere e dichiarare che la domanda di risarcimento, per tutte le ragioni esposte ai motivi sub. 2 del presente atto di appello, è fondata nel merito, per come confermato in sede di accertamenti tecnici;
3) riformare altresì il capo 4 della sentenza impugnata e conseguentemente ritenere e dichiarare, per i motivi esplicati ai motivi sub. 3 del presente di appello, sussistente il nesso di causa tra la condotta medica del personale sanitario e l'evento mortale in conformità agli pagina 5 di 18 accertamenti tecnici espletati;
4) conseguentemente accogliere tutte le richieste risarcitorie avanzate in primo grado, con la condanna al risarcimento in favore degli appellanti per i danni subiti in ragione del decesso del loro congiunto in conformità alle vigenti tabelle milanesi, complessivamente per Euro
1.068.621,00 o in quella maggiore/minor somma che il Collegio riterrà di giustizia;
5) confermare per il resto i capi della sentenza non oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese (DOC. 11 e 12) e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per chiedere il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 15.1.2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono state dichiarate inammissibili le richieste risarcitorie da essi formulate perché ritenute tardivamente modificate e/o avanzate negli atti conclusivi del giudizio all'esito ed in conseguenza degli accertamenti istruttori ivi espletati, con asserita violazione delle preclusioni di legge.
In particolare, a parere degli appellanti, il Tribunale di Siracusa avrebbe erroneamente interpretato la loro domanda e ritenuto che gli stessi nell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado -
con il conforto della CTP medico legale di parte - e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. avrebbero
“circoscritto le loro censure allo specifico atto di installazione del defibrillatore del 27.07.2015” ad opera del per poi modificare le richieste e/o avanzare nuove domande solo in “limine litis”, CP_1
dopo ed in conformità agli accertamenti peritali, chiedendo, in particolare, affermarsi nella prima e pagina 6 di 18 nella seconda comparsa conclusionale le responsabilità delle parti convenute per il ritardo nella formulazione della diagnosi del tamponamento cardiaco riscontrato nel in occasione Pt_4
dell'accesso al P.S. dell'Ospedale Muscatello di Augusta il 3.8.2015 e/o per le inesattezze relative al trattamento praticato in via consequenziale e/o per il ritardo nel trasferimento del paziente presso altro nosocomio e, dunque per eventi definiti “attinenti alla tempistica dell'operato sanitario” e ritenuti
“ontologicamente differenti rispetto a quelli posti alla base dell'originaria domanda risarcitoria, fondata invece sulla affermazione della non corretta esecuzione materiale di un intervento operatorio”.
A sostegno del loro assunto gli appellanti hanno richiamato gli atti di causa ed, in particolare,
l'originario atto di citazione e la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc da cui emergerebbe in modo chiaro la loro volontà di non restringere il giudizio alla correttezza dell'atto operatorio del 27.7.2015, avendo ipotizzato la responsabilità degli appellati per il fatto nel suo complesso ed avendo censurato esplicitamente “la condotta dei sanitari che ebbero in cura il Sig. presso il presidio ospedaliero Pt_4
di Augusta “Muscatello” e dunque tutti gli accadimenti connessi all'atto operatorio del 27.7.2015,
compresi quelli del 3.8.2015, giorno del nuovo accesso del al P.S. del Muscatello di Augusta e Pt_4
del trasferimento al Ferrarotto di Catania a seguito di versamento pericardico”.
L'assunto non appare condivisibile.
Va, in primo luogo evidenziato che questa Corte ritiene di aderire e condividere quanto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n.2719/23, richiamata anche dal primo Giudice, in materia di onere di allegazione gravante sull'attore dei fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.. Nel citato arresto il Supremo
Collegio ha precisato che “La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è
consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ove ciò non comporti una modificazione della domanda in
pagina 7 di 18 misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
giudizio: Cass., S.U., n. 12310/2015) e, dunque, anche secondo la scansione temporale da tale norma
disciplinata. Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel
rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi
a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che è a presidio dei
principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio (art. 24 Cost.). E tanto vale anche
per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una c.t.u., ove, per l'appunto, si
tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale “ragione della domanda”,
configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come
motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c. (Cass., S.U., n. 3086/2022). Con
specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità
medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta
ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella
specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d.
contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore.
Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (sin da Cass., S.U., n.
577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia,
ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del
danno”; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico (pena, come
detto, la nullità della citazione), quale sia stata la condotta del sanitario che abbia assunto il ruolo di
causa efficiente, sia pure astrattamente, dell'evento lesivo della salute del paziente. Né un onere
siffatto è posto in discussione da Cass. n. 26516/2017, atteso che – sebbene il principio massimato
pagina 8 di 18 evidenzi che “ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario che
l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la
deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio
lamentato” – la motivazione della sentenza (cfr. pp. 4/6) dà conto che, nel caso oggetto di cognizione,
l'onere di allegazione in ordine alla condotta di inadempimento “qualificato” del sanitario (e, dunque,
dei fatti specifici che la sostanziavano, individuati come “condotta omessa” ed “errore commesso”)
era stato assolto [avendo gli attori dedotto che l'inadempimento era consistito: «“nella negligenza e
nell'imperizia nell'espletamento dell'attività professionale specifica richiesta, consistente
nell'effettuazione (corretta) delle ecografie necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto e
nella lettura (altrettanto attenta e scrupolosa) delle stesse”, nonché “b) nella conseguente omessa o
difettosa informazione circa l'esistenza o il rischio concreto di anomalie o patologie del feto”»],
mentre ciò che si è reputato non necessario era che “l'allegazione degli attori concernesse
specificamente l'inadempimento costituito dal mancato riscontro della displasia setto ottica”, ossia di
una specifica patologia del feto e non già di “una (qualsiasi) malformazione grave, in funzione
dell'eventuale scelta abortiva” […] La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse la denunciata
ultrapetizione sulla scorta della seguente motivazione: - la “responsabilità (era) stata già indicata in
citazione come ricollegabile ad una condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei
trattamenti sanitari, fra i quali vi è l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende
ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”; - l'onere dell'attore di
allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della azione risarcitoria “non si spinge
fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità
professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il
fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che
pagina 9 di 18 le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva,
attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato (Cassazione civile,
sez. VI, 26/07/2012, n. 13269)”. Tuttavia, l'atto di citazione era specifico – e, dunque, rispettoso
dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c. - nell'individuare la causa petendi della dedotta responsabilità
della struttura sanitaria, radicandola esclusivamente nell'“errato intervento chirurgico” di
“adenomectomia trans vescicale subito dall'istante in data 27/2/1996”; specificazione che si era
avvalsa di “relazione specialistica […]”, allegata allo stesso atto di citazione. La Corte territoriale ha
dato rilievo particolare a quanto riportato nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, assumendo che
da esse – in quanto richiamanti genericamente la “condotta colposa, imprudente, negligente ed
inefficace dei trattamenti sanitari” – fosse possibile farvi rientrare anche “l'esecuzione dell'intervento
chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua
necessità”. Invero, le conclusioni dell'atto di citazione non sono così generiche come ha inteso il
giudice di appello, giacché anch'esse rinviano specificamente alle “premesse”, precisando che
l'inadempimento dei sanitari (e per essi della è quello relativo alla “sopra descritta Pt_7
fattispecie”, ossia all'errato intervento chirurgico di adenomectomia trans vescicale. Né appare
pertinente il richiamo al precedente del 2012 (Cass. n. 13269/2012), poiché in esso la ritenuta
riconducibilità di fatti non dedotti a quelli allegati, in quanto in essi implicitamente ricompresi – con
conseguente rispetto del principio della domanda –, ha riguardato pur sempre una specificazione della
condotta inadempiente che si correla al “fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico tra la
condotta e l'evento lesivo, che delimita il tema d'indagine” (così la citata Cass. n. 13269/2012), ossia
l'esecuzione dell'intervento chirurgico (in quel caso, l'operazione di ernia). Nella specie, non trova
rilievo, nelle allegazioni di parte ricorrente, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto
al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-
pagina 10 di 18 operatoria, etc.), ma l'alternativa è tra l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di
esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente diverso) di non essersi astenuti ad
intervenire chirurgicamente. Né – come ritenuto dal giudice di appello - è dato affermare, nella
fattispecie, che l'attore, privo di conoscenze scientifiche, non fosse tenuto alla “enucleazione e
indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e
conoscibili soltanto dagli esperti del settore”, giacché, come evidenziato, gli attori […] hanno
specificato il fatto costituivo della responsabilità sanitaria dedotta in giudizio avvalendosi proprio di
relazione specialistica, che hanno allegato all'atto di citazione. In definitiva, l'atto di citazione
individuava espressamente […] i fatti materiali con efficacia causale rispetto al danno lamentato,
siccome integranti l'inadempimento dei sanitari in forza del quale era stata ravvisata la responsabilità
Part civile della , e il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda
risarcitoria sulla base di tale causa petendi, mentre l'aver ritenuto sussistente detta responsabilità (da
escludersi sulla scorta dei fatti allegati, essendosi accertata la correttezza dell'esecuzione
dell'intervento chirurgico) in base a fatti (tratti dalla c.t.u. medico-legale, espletata in corso di
giudizio) concretanti una diversa condotta inadempiente ha determinato una violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Il superiore principio di diritto, elaborato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che occupa, non è stato, per vero, contestato dagli appellanti, secondo i quali “non si può infatti
sostenere per come abbondantemente precisato che nel giudizio di primo grado siano state proposte
domande nuove oltre la chiusura della fase di definizione del thema decidendum;
non si può sostenere
che gli accertamenti peritali abbiano avuto ad oggetto fatti diversi da quelli dedotti dalle parti, anzi i
quesiti stessi posti da entrambi i giudici del primo grado sono stati formulati logicamente proprio sulla
base della domanda attorea!! addirittura il secondo mandato (correttamente) pone sempre l'attenzione
pagina 11 di 18 e l'indagine sull'operato del “personale sanitario”, a riprova e conferma che è pacificamente proprio
questo il thema decidendum che si ricava logicamente e consequenzialmente dall'atto introduttivo!!;
non si può dunque paventare alcun ampliamento del tema d'indagine dopo il maturare delle
preclusioni di legge”.
La censura va rigettata.
Ed invero, una attenta lettura dell'atto di citazione dimostra inconfutabilmente come gli odierni appellanti abbiano allegato, quale fatto fonte di responsabilità degli appellati e causa del decesso di esclusivamente l'atto operatorio del 27.7.2015. In citazione è dato leggere Parte_4
testualmente: “la relativa documentazione medica prodotta, costituita dalle cartelle cliniche del
“Muscatello” di Augusta e del “Ferrarotto” di Catania, costituisce la prova documentale
dell'evidente, colpevole e negligente condotta da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig. Pt_4
presso il presidio ospedaliero di Augusta “Muscatello” ed in particolare del dott. Controparte_1
che eseguì l'intervento del 27.7.2015, dal momento che lo stesso non fu eseguito a regola d'arte e
prova ne fu, a distanza di qualche giorno, la presenza di un versamento pericardico che richiese in
urgenza un intervento a procedura interventistica esplorativa, nel corso del quale si provvedeva al
drenaggio di 500 cc di liquido ematico dal cavo pericardico con riscontro, inoltre, di una lesione della
parete infero-laterale del ventricolo destro che veniva trattata. Si allega al presente atto anche la
circostanziata relazione medico legale del dott. Emerge inconfutabilmente dalle Persona_1
cartelle cliniche la sussistenza di un diretto nesso di derivazione eziologica tra la condotta colposa di
chi operò al “Muscatello” di Augusta in precedenza descritta e l'exitus del potendo ritenere Pt_4
più che plausibile che la condizione di grave scompenso ecodinamico, conseguenza della forma di
cardiomiopatia dilatativa dallo stesso patita sia stata precipitata dalla lesione a carico della parete
infero-laterale del ventricolo destro che determinò un tamponamento cardiaco e successiva gravissima
pagina 12 di 18 acidosi lattico-metabolica, diuresi contratta, emodinamica precaria fino a portare al decesso del sig.
. Parte_4
Nella successiva memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc, deputata ad integrare e/o modificare la domanda,
gli appellanti hanno sostenuto che: “contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti si evince
chiaramente che la lesione della parete infero-apicale subita dal è addebitabile Parte_4
esclusivamente ad una manovra incongrua dell'operatore che eseguì l'impianto di IDC camerale,
determinandone il decesso. A mitigare la colpa non è certo invocabile la sottoscrizione del consenso
informato da parte del paziente prima della sottoposizione ad intervento chirurgico: ciò, infatti, non
allevia ma semmai aggrava la responsabilità del medico che lo ha eseguito, poiché dimostra che, a
prescindere dal fatto che il paziente ne abbia o meno avuto contezza quale possibile conseguenza, negli
interventi dello stesso genere di quello che fu praticato al la perforazione della parete cardiaca Pt_4
è una complicanza prevedibile, e di conseguenza evitabile”.
Solo nella prima comparsa conclusionale del 18.5.2021, gli odierni appellanti hanno censurato “la condotta tenuta in occasione dell'accesso del Buono al Pronto Soccorso in data 3.8.2015 (la decisione di trasferire il paziente presso un presidio ospedaliero con U.O. di cardiochirurgia per l'evidenza di una lesione di continuo attiva della parete cardiaca ventricolare destra di natura iatrogena “è stata tardiva rispetto al momento della diagnosi”)”, evidenziando che “il ritardo colposo nel trasferimento del paziente all' ha avuto un maggiore ruolo nel determinismo del decesso, Controparte_6
quantizzato in aumento dal 40% al 60%”. Considerazioni successivamente reiterate nella seconda comparsa conclusionale del 20.1.2023, in cui si legge che “vi furono sia un ritardo nella diagnosi di versamento pericardico successivo alla lesione cardiaca che un ritardo nel trasferimento ad altro
Cont presidio ospedaliero, colposamente addebitabili all' che hanno irreversibilmente segnato le sorti del destinandolo all'exitus. E tanto basta ad affermarne la responsabilità”. Pt_4
pagina 13 di 18 In tale contesto appare assolutamente incontestabile che gli odierni appellanti, entro i termini preclusivi fissati dal codice di rito, ebbero chiaramente ed esclusivamente ad individuare quale fatto generatore della responsabilità degli appellati l'atto operatorio del 27.7.2015 e ciò anche sulla scorta della consulenza di parte allegata all'atto di citazione.
Le diverse argomentazioni esposte in atto di appello in punto alla naturale ed ovvia estensione delle allegazioni anche agli accadimenti successivi al 27.7.2015 ed, in particolare, a quelli del 3.8.2015, si scontrano inesorabilmente con il tenore letterale degli atti appena sopra trascritti.
Appare, quindi, corretto quanto affermato dal primo Giudice, secondo cui “Le doglianze articolate in
relazione al ritardo nella formulazione della diagnosi di tamponamento cardiaco ed al ritardo nel
trasferimento del paziente, più precisamente, attengono a fatti dispiegatisi a partire dal 3.8.2015 e,
dunque, risalenti ad epoca successiva rispetto sia all'atto di installazione del defibrillatore impiantato
il 27.7.2015 sia all'immediato intervallo post-operatorio.
Inoltre, siffatte censure si traducono in una contestazione che concerne la tempistica dell'operato
sanitario e che si rivela ontologicamente del tutto differente rispetto a quella posta alla base della
originaria domanda risarcitoria, fondata invece sulla affermazione della non corretta esecuzione
materiale di un intervento operatorio.
L'articolazione delle deduzioni relative al ritardo nella formulazione della diagnosi di tamponamento
cardiaco ed al ritardo nel trasferimento del paziente, pertanto, deve considerarsi inammissibile, in
quanto tardivamente avvenuta in seguito alla maturazione di tutte le preclusioni istruttorie.
Deve evidenziarsi che i limiti segnati da queste ultime non possono essere derogati neppure allorché i
nuovi profili di responsabilità sanitaria siamo emersi – come nella specie – all'esito delle operazioni
peritali.
pagina 14 di 18 Per completezza, occorre precisare che, secondo quanto di recente illustrato dal Supremo Collegio,
“quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di
trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti
giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio sia della tardiva proposizione di
domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.,
comma 2), sia delle domande “nuove” proposte oltre la chiusura della fase di definizione del thema
decidendum, sia della tardiva e quindi inammissibile produzione documentale, ponendosi in rilievo che
tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse
pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve
essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della
controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della
domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la
relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la
proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2
n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che
le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a
tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di
acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n.
6762)”.
Nessuna contraddizione si appalesa, quindi, nell'argomentare del primo Giudice, il quale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da Cass. 2719/23, e, di conseguenza, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
pagina 15 di 18 Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui sono state rigettate le richieste di risarcimento ritenendole infondate nel merito.
Sgomberato il campo da equivoci di sorta e ribadito che, tenuto conto di quanto allegato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'unica condotta suscettibile di indagine è
quella posta in essere dagli appellati in occasione dell'atto operatorio del 27.7.2015, anche questo motivo deve essere rigettato.
Ed invero, la seconda CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha chiaramente evidenziato:
1) la necessità dell'intervento eseguito il 27.7.2015; 2) la correttezza dell'operato del 3) il CP_1
rispetto dei protocolli nella fase post operatoria, durante la quale, in presenza di un decorso immediatamente successivo alla installazione del defibrillatore caratterizzato dall'assenza di sintomi di rilievo, non era prescritto alcun esame strumentale (nei giorni compresi tra il 28.7.2015 ed il 30.7.2015
– nel quale venne dimesso – il diario clinico riporta costantemente che il paziente Parte_4
“riferisce discreto benessere” e che il medesimo presentava, all'esito di “EOC”, “attività cardiaca ritmica”, ma “non edemi declivi”); 4) la riconducibilità della perforazione riscontrata alla categoria subacuta, ricorrente allorché essa emerga dopo 24 ore dall'impianto del dispositivo;
5) l'insorgenza di sintomatologia dal giorno successivo alle dimissioni dal ricovero nel quale venne installato il defibrillatore e, dunque, a partire dal 31.7.2015, ben oltre 24 ore dall'impianto ed anzi a distanza di circa quattro giorni dallo stesso.
Per come correttamente affermato dal primo Giudice “In conclusione, dal momento che il quadro
immediatamente successivo all'intervento del 27.7.2015 si presentava privo di elementi di allarme e
dal momento che le Linee Guida non contenevano (e non contengono tuttora) prescrizioni che
impongano di procedere ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli concretamente eseguiti in
pagina 16 di 18 quell'intervallo temporale, nessun intervento diagnostico e terapeutico può dirsi colpevolmente
omesso, secondo gli standard professionali del settore.
Al contempo, in considerazione della non prevenibilità della complicanza della perforazione - ben
evidenziata dai consulenti tecnici d'ufficio -, nessun rimprovero può muoversi nei confronti del
personale sanitario che ebbe in cura il paziente (v. ancora pag. 97 della consulenza tecnica d'ufficio
del 14.5.2022, dove si legge che “nel caso in esame è possibile che, proprio a causa della
conformazione elicoidale della punta dell'elettrocatetere, lo stesso sia penetrato nel piano muscolare
sotto la spinta della dinamica cardiaca con meccanismo di “avvitamento”. Tuttavia tale evento
infausto, per quanto sia noto in letteratura, non risultava in alcun modo prevenibile e andrebbe inteso
come una rara complicanza non addebitabile all'operato dei Sanitari”).
Sempre dal medesimo angolo visuale, il collegio peritale da ultimo nominato ha confermato le
superiori condivisibili conclusioni anche nelle risposte alle osservazioni delle parti”.
Questa Corte condivide la scelta del primo Giudice che ha ritenuto di accogliere le conclusioni rassegnate dal secondo collegio peritale nominato nel corso del giudizio di primo grado sia perché
adeguatamente motivate ed assolutamente immuni da vizi logico-giuridici, sia, soprattutto, perché
basate su una vasta e richiamata letteratura in materia.
Il rigetto dei primi due motivi di appello travolge anche il terzo, con il quale è stata criticata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli appellati e l'evento morte, e ciò in ragione della esclusione di alcun profilo di negligenza nella condotta degli appellati con riferimento all'atto operatorio del 27.7.2015.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1106/23 del Tribunale di Siracusa.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ciascuno degli appellati in €.22.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
22 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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