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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio Alla udienza del 24/9/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20929/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo;
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Rizzo, Antonella Negri, Andrea Biondi e Martino Ranieri. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.11.2023, l' istante chiedeva :” accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lei spettanti così come quantificate in ricorso, e per l'effetto condannarsi la al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 10.548,58, ovvero quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, condannarsi, altresì, la suddetta società al pagamento in proprio favore della somma di € 871,78, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente dal 19.09.2011 all'08.01.2020”. Esponeva che il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza
,con sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, aveva dichiarato il proprio diritto ad essere inquadrata nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a far data dal novantesimo giorno successivo all'inizio del rapporto di lavoro e aveva condannato la società resistente al pagamento delle differenze retributive da lei maturate, e da quantificarsi in separato giudizio, a far data dal 19.9.2011. Deduceva , tuttavia, che la società resistente non le aveva ancora corrisposto quanto dovuto. Evidenziava che, da una analisi delle proprie buste paga e dai conteggi della Consulente Tecnica da ella nominata, , la società convenuta, per il periodo intercorrente dal 19.09.2011 all'08.01.2020 le avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 11.420,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Specificava che la somma di € 6.775,30 fosse a lei dovuta a titolo di retribuzione, così come previsto dai Ccnl di categoria, mentre la somma di € 616,76 fosse relativa alla tredicesima mensilità, così come statuito dall'art. 42 del Ccnl di categoria, e che la somma di € 66,95 fosse dovuta a titolo di festività non goduta, così come previsto dall'art. 28 del medesimo Ccnl. Asseriva, altresì, di essere creditrice, nei confronti della società resistente, della somma di € 29,97 a titolo di lavoro straordinario 50%, nonchè € 58,49 a titolo di lavoro straordinario al 25%, nonché di € 27,87 a titolo di lavoro straordinario al 30%, nonché di € 1.555,89 a titolo di lavoro suppl. 20%, nonché di € 46,13 a titolo di lavoro suppl. 24%, così come previsto dall'art. 30 del Ccnl di categoria. Evidenziava parimenti di essere creditrice, nei confronti della medesima società, della somma di € 962,74 a titolo di ferie non godute, ex art. 31 del Ccnl di categoria, e della somma di € 16,23 a titolo di permessi non retribuiti, nonché di € 235,55 a titolo di ore di malattia così come previsto dall'art.32 del Ccnl di categoria e della somma di € 23,27 a titolo di E.R.S., ex così come stabilito dall'art. 42 del Ccnl di categoria. Dichiarava infine che, alla luce di tali differenze retributive, la somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, relativa al periodo intercorrente a far data dal 19.09.2011 all'08.01.2020, dovesse essere pari ad € 871,78.
In data 21.6.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, chiedeva in via preliminare la sospensione del presente giudizio, attesa la pendenza del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di Appello della sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, emessa dal giudice del lavoro dott. Ruoppolo, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, in particolare dei conteggi effettuati in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e pertanto merita integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la quantificazione del diritto già accertato nel precedente giudizio recante il n. rg 24064/2021, nella sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, emessa dal giudice del lavoro dott. Ruoppolo, in cui veniva riconosciuto il diritto dell'istante al corretto inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a far data dal novantesimo giorno successivo all'inizio del proprio rapporto di lavoro con la società resistente e dunque dal 19.9.2011. Non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio sull' an debeatur, attualmente pendente in appello, così come richiesto dalla società resistente nei propri atti difensivi. La contemporanea pendenza del giudizio sull' ”an debeatur” e di quello sul “quantum”, infatti, costituisce una ipotesi di pregiudizialità in senso logico, per cui è prevista esclusivamente una sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., poiché, in assenza di sospensione concordata, laddove vi sia una riforma dell' an debeatur ne conseguirebbe l' automatica caducazione della sentenza sul “quantum”. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,: “La sospensione del processo sul quantum in pendenza del giudizio sull'an è stata a lungo controversa fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14060 del 26 luglio 2004, ha affermato che, poiché l'art. 295 cod. proc. civ., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum", fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum" anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. Le successive pronunce di questa Corte si sono uniformate a tale principio al quale anche questo collegio intende uniformarsi.” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14274/14) Inoltre, in data 28.2.2025, la sentenza n 4038/23 è stata confermata con pronuncia n590/25 della Corte di Appello Lavoro .
Occorre, altresì, precisare che la controversia in esame ha natura documentale, risultando per tabulas, alla luce delle buste paga allegate dalla ricorrente e delle previsioni del CCNL di categoria applicabile, che la stessa abbia prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto stipulato con la società ricorrente con un inquadramento inferiore, in particolare dal 19.09.2011 con inquadramento nel livello 2 e dal 1.5.2012 al all'08.01.2020 nel livello 3 del CCNL Telecomunicazioni, percependo dunque una retribuzione non adeguata alla prestazione da lei svolta in concreto. Inoltre, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito prova contraria e non ha contestato in modo specifico i conteggi effettuati dalla ricorrente. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente in merito alle somme a lei spettanti riportate in ricorso.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la debenza delle somme richieste dalla ricorrente alla società resistente, la domanda va quindi accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza
PQM
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_2 complessiva di euro 11.420,36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la pagamento delle Controparte_2 spese di lite, che liq rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 24/9/2025. il Giudice Dottsa. Maria Lucantonio
Il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio Alla udienza del 24/9/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20929/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo;
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Rizzo, Antonella Negri, Andrea Biondi e Martino Ranieri. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.11.2023, l' istante chiedeva :” accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lei spettanti così come quantificate in ricorso, e per l'effetto condannarsi la al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 10.548,58, ovvero quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, condannarsi, altresì, la suddetta società al pagamento in proprio favore della somma di € 871,78, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente dal 19.09.2011 all'08.01.2020”. Esponeva che il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza
,con sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, aveva dichiarato il proprio diritto ad essere inquadrata nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a far data dal novantesimo giorno successivo all'inizio del rapporto di lavoro e aveva condannato la società resistente al pagamento delle differenze retributive da lei maturate, e da quantificarsi in separato giudizio, a far data dal 19.9.2011. Deduceva , tuttavia, che la società resistente non le aveva ancora corrisposto quanto dovuto. Evidenziava che, da una analisi delle proprie buste paga e dai conteggi della Consulente Tecnica da ella nominata, , la società convenuta, per il periodo intercorrente dal 19.09.2011 all'08.01.2020 le avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 11.420,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Specificava che la somma di € 6.775,30 fosse a lei dovuta a titolo di retribuzione, così come previsto dai Ccnl di categoria, mentre la somma di € 616,76 fosse relativa alla tredicesima mensilità, così come statuito dall'art. 42 del Ccnl di categoria, e che la somma di € 66,95 fosse dovuta a titolo di festività non goduta, così come previsto dall'art. 28 del medesimo Ccnl. Asseriva, altresì, di essere creditrice, nei confronti della società resistente, della somma di € 29,97 a titolo di lavoro straordinario 50%, nonchè € 58,49 a titolo di lavoro straordinario al 25%, nonché di € 27,87 a titolo di lavoro straordinario al 30%, nonché di € 1.555,89 a titolo di lavoro suppl. 20%, nonché di € 46,13 a titolo di lavoro suppl. 24%, così come previsto dall'art. 30 del Ccnl di categoria. Evidenziava parimenti di essere creditrice, nei confronti della medesima società, della somma di € 962,74 a titolo di ferie non godute, ex art. 31 del Ccnl di categoria, e della somma di € 16,23 a titolo di permessi non retribuiti, nonché di € 235,55 a titolo di ore di malattia così come previsto dall'art.32 del Ccnl di categoria e della somma di € 23,27 a titolo di E.R.S., ex così come stabilito dall'art. 42 del Ccnl di categoria. Dichiarava infine che, alla luce di tali differenze retributive, la somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, relativa al periodo intercorrente a far data dal 19.09.2011 all'08.01.2020, dovesse essere pari ad € 871,78.
In data 21.6.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, chiedeva in via preliminare la sospensione del presente giudizio, attesa la pendenza del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di Appello della sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, emessa dal giudice del lavoro dott. Ruoppolo, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, in particolare dei conteggi effettuati in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e pertanto merita integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la quantificazione del diritto già accertato nel precedente giudizio recante il n. rg 24064/2021, nella sentenza n. 4038/2023 del 14.06.2023, emessa dal giudice del lavoro dott. Ruoppolo, in cui veniva riconosciuto il diritto dell'istante al corretto inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a far data dal novantesimo giorno successivo all'inizio del proprio rapporto di lavoro con la società resistente e dunque dal 19.9.2011. Non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio sull' an debeatur, attualmente pendente in appello, così come richiesto dalla società resistente nei propri atti difensivi. La contemporanea pendenza del giudizio sull' ”an debeatur” e di quello sul “quantum”, infatti, costituisce una ipotesi di pregiudizialità in senso logico, per cui è prevista esclusivamente una sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., poiché, in assenza di sospensione concordata, laddove vi sia una riforma dell' an debeatur ne conseguirebbe l' automatica caducazione della sentenza sul “quantum”. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,: “La sospensione del processo sul quantum in pendenza del giudizio sull'an è stata a lungo controversa fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14060 del 26 luglio 2004, ha affermato che, poiché l'art. 295 cod. proc. civ., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum", fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum" anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. Le successive pronunce di questa Corte si sono uniformate a tale principio al quale anche questo collegio intende uniformarsi.” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14274/14) Inoltre, in data 28.2.2025, la sentenza n 4038/23 è stata confermata con pronuncia n590/25 della Corte di Appello Lavoro .
Occorre, altresì, precisare che la controversia in esame ha natura documentale, risultando per tabulas, alla luce delle buste paga allegate dalla ricorrente e delle previsioni del CCNL di categoria applicabile, che la stessa abbia prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto stipulato con la società ricorrente con un inquadramento inferiore, in particolare dal 19.09.2011 con inquadramento nel livello 2 e dal 1.5.2012 al all'08.01.2020 nel livello 3 del CCNL Telecomunicazioni, percependo dunque una retribuzione non adeguata alla prestazione da lei svolta in concreto. Inoltre, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito prova contraria e non ha contestato in modo specifico i conteggi effettuati dalla ricorrente. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente in merito alle somme a lei spettanti riportate in ricorso.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la debenza delle somme richieste dalla ricorrente alla società resistente, la domanda va quindi accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza
PQM
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_2 complessiva di euro 11.420,36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la pagamento delle Controparte_2 spese di lite, che liq rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 24/9/2025. il Giudice Dottsa. Maria Lucantonio