Articolo 38 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 37Articolo 39
Versione
29 marzo 1973
Art. 38.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971,
risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1971 (articolo 34)........ L. 3.714.795.774 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 36)........... " 237.404.434
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Residui passivi al 31 dicembre 1971... L. 3.952.200.208
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Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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