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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
CC AN, RE
BERARDI AN MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2321/2020 depositato il 22/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1456/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 29/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010603129 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020603127 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'uffico si riporta ai motivi di appello ed alle succesive produzioni difensive in atti e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi e ne chiede l'accoglimento. In subordine all'annullamento richiesto, chiede l'annullamento dell'accertamento relativamente alla parte eccedente la quota conferita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 in qualità di socio accomandante della società Società_1 s.a.s. fino all'anno 2013, proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 1D7010603129/2017, inerente Irpef 2012. e n. TD7020603127/2017 inerente IRAP
2012), con il quale è stato rettificato il reddito, a seguito della rettifica del reddito della società Società_1 s.a.s., con la determinazione di maggiori imposte per 1RPEF, relative all'anno 2012, per un totale di curo 1.674.373,61, comprensivo di sanzioni e interessi, e per un importo di euro 159.199.00 oltre interessi e sanzioni. per IRAP 2012. Al riguardo il ricorrente eccepiva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi : 1) inesistenza o nullità della notifica, per vizi della relata e difetto di qualifica e di competenza del messo notificatore;
2) decadenza dal potere impositivo, con violazione dell'art. 43 del d.P.
R. n. 600/1973: 3) difetto di motivazione, per mancanza delle ragioni giuridiche e dei presupposti fattuali, mancata allegazione del p.v.c. richiamato per relationem, mancanza di prova;
4) violazione del contraddittorio per mancato avviso delle operazioni di verifica alla società ed omessa notifica del verbale;
5) insussistenza dei presupposti per l'accertamento parziale ex art. 41 bis d.P.R. 600/1973: 6) infondatezza della pretesa. per mancanza di violazione dell'art. 109 TU1R da parte della società. in quanto la cessione dell'immobile è nulla per violazione della normativa urbanistica e comunque l'effetto traslativo era sottoposto a condizione sospensiva, realizzatasi nel 2013. e la plusvalenza è stata correttamente dichiarata dalla società nella dichiarazione Unico 2014 (periodo d'imposta 2013); in subordine, eccepiva l'erronea attribuzione al ricorrente della quota del 54%, perché con precedente atto pubblico del 19.3.2013 i soci Società_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5 e Resistente_1 avevano espresso mutuo consenso allo "scioglimento- del precedente contratto di cessione di quote del 2.10.2009. sicché le quote erano tornate ad essere quelle già stabilite con atto pubblico dell' 1.6.2009 (21% Società_1, 30% Nominativo_3. 7% Nominativo_6. 3% Nominativo_5 e 39% Resistente_1); 7) illegittimità delle sanzioni per assenza di colpevolezza del socio accomandante e, in subordine. richiesta di riduzione delle sanzioni dal 90 al 60% della maggior imposta accertata. ex art.
1. comma secondo, del d. 1gs. 471/1997. Si costituiva l'Agenzia
Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria che con memoria contestava punto per punto i motivi e le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, deducendo che: 1) la notifica è avvenuta a mezzo posta, sicché non è applicabile l'art. 60 DPR
600/1973 ma l'art. 14 della legge 890/82 e, comunque. qualunque vizio risulta sanato per raggiungimento dello scopo;
2) conseguente infondatezza della censura di decadenza, in quanto la notifica si è perfezionata il 7.11.2017; 3) e 4) intervenuta notifica del p.v.c. della G.d.F. del 22.5.2017, con allegato p.v.c. già notificato al liquidatore della società, il cui contenuto è comunque riprodotto all'interno dell'atto impugnato. che contiene quindi tutte le ragioni di fatto e di diritto idonee a consentire l'esercizio del contraddittorio;
5) sussistenza dei requisiti ex art. 41 bis in quanto gli elementi di conoscenza dell'oggettiva esistenza del Maggior reddito provengono da indagine della G.d.F., criticamente valutata dall'ufficio impositore;
6) il contratto di compravendita immobiliare. sottoscritto nell'anno 2012. non è mai stato dichiarato nullo e prevede espressamente che "il trasferimento della proprietà viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente ano", sicchè - in applicazione del principio di competenza. di cui all'art. 86 del TU1R — la plusvalenza doveva essere dichiarata nel 2012, mentre l'eventuale dichiarazione nell'esercizio successivo potrebbe dar luogo solo al rimborso dell'imposta eventualmente corrisposta (o all'utilizzo in compensazione). Quanto alla contestazione sulla misura della quota sociale. deduce che la qualità di socio va individuata al 31 dicembre di ogni anno e un atto successivo non può assumere efficacia retroattiva nei confronti dell'Erario, per elementari principi di certezza giuridica;
7; le sanzioni sono quelle più favorevoli al ricorrente che, quale socio accomandante. risponde per colpa per mancato esercizio del potere di controllo e, comunque, ha partecipato al fatto generatore della pretesa fiscale. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.1456/2020 depositata in data 29.03.2020 la CTP di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso annullando totalmente l'accertamento TD7010603129/2017. inerente IRPEF 2012, e rideterminando le sanzioni complessivamente dovute in relazione all'atto n. TD7020603127/2017, inerente IRAP 2012, in euro
91.421,50. Spese compensate. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei sei seguenti motivi: a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 42 DPR 600/73 E 7 L. 212/00 con riferimento alla statuizione di nullità dell'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017, notificato nei confronti del signor Resistente_1, inerente IRPEF 2012, laddove ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto di motivazione dell'atto impositivo;
b) violazione e falsa applicazione articolo 7 del d.lgs 18 dicembre 1997,
n. 472 comma 4. Errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa sotto il profilo della effettiva misura della sanzione irrogata dall'Ufficio e conseguente violazione e omessa applicazione degli articoli 3, 7, 12,
17 DLGS 471/97. Ha concluso per l'accoglimento dell'atto di appello. Si è costituito l'appellato il quale oltre a contestare i motivi di appello ha proposto appello incidentale sui punti in cui è rimasto soccombente, rilevando l'errore in judicando sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che al momento in cui ha ricevuto l'avviso di accertamento non era più socio e di conseguenza non aveva potuto prendere atto della relativa documentazione della società. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale. Con memoria depositata in data 5.12.2025, l'appellato ha ribadito che l'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017, relativo ad Irpef 2012 personale è stato oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197 del 2022, regolarmente perfezionatasi, e non è pertanto più oggetto del contendere. Mentre rimane in contenzioso l'avviso di accertamento emessa nei confronti della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto della documentata domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma
186 e ss, legge 197/2022 relativamente all'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017 nonché della prova di avvenuto pagamento della prima rata del debito fiscale oltre alla presenza della dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale relativamente assenza di opposizione di controparte, il Collegio ritiene integrata l'ipotesi di legge per l'estinzione del giudizio.
In ordine al motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla riduzione delle sanzioni, la Corte osserva.
La sentenza impugnata sul punto è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. Principio di proporzionalità, inteso quale misura o limite del giusto esercizio del pubblico potere che fonda le sue radici nel passato, ma che nei tempi recenti è stato teorizzato in ambito penalistico per poi affermarsi nei diversi rami del diritto, fino ad assurgere a principio centrale in tutti gli stati dell'unione europea attraverso la sentenza
CGUE, 8 marzo 2022, C-205/2020; sez. III, 8 giugno 2023, C-545/2021. Nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità, quale bilanciamento dei contrapposti valori in gioco e canone di valutazione dell'azione amministrativa lo si trovava nell'art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità- come anche nell'art. 1 comma
1 della legge 241/1990 ma è con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, operata in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, del testo della legge n. 212 del 2000 che è stato inserito l'art. 10-ter, rubricato “Principio di proporzionalità nel procedimento” e volto a codificare espressamente tale principio nel nostro ordinamento. L'art. 10-ter dello Statuto afferma oggi, al comma 1, che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità”; prosegue, al comma 2, dicendo che “In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitando i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo” e conclude, al comma 3, affermando che il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, assurgendo a principio generale dell'ordinamento tributario e, al tempo stesso, a criterio di interpretazione delle norme tributarie, o più correttamente, di valutazione teleologica della norma, il cui mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione comporta la disapplicazione della norma ovvero la sua esclusione d'efficacia nel caso concreto che avviene con sentenza dal parte del giudice. D'altra parte, nel caso in cui non si rispettasse tale criterio, viene ad incrinarsi il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al concessionario o ente impositore, di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente, traducendosi nel principio per cui l'interesse finanziario dello Stato deve essere certamente perseguito ma recando, agli interessi dei contribuenti, il minor danno possibile. Pertanto, sul punto il motivo va rigettato.
Come va rigettato anche l'appello incidentale formulato dal contribuente in quanto le argomentazioni formulate sono da ritenersi infondate, superate dalla motivazione espressa dalla sentenza di primo grado.
In conclusione, l'appello sia principale che quello incidentale merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. La particolare complessità della materia di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 7 definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara relativamente all'avviso di accertamento n.
TD7010603129/2017, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma
194, legge197/2022. Conferma la sentenza nel resto con rigetto dell'appello principale e incidentale. Spese compensate.
Cosi deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il relatore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
CC AN, RE
BERARDI AN MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2321/2020 depositato il 22/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1456/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 29/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010603129 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020603127 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'uffico si riporta ai motivi di appello ed alle succesive produzioni difensive in atti e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi e ne chiede l'accoglimento. In subordine all'annullamento richiesto, chiede l'annullamento dell'accertamento relativamente alla parte eccedente la quota conferita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 in qualità di socio accomandante della società Società_1 s.a.s. fino all'anno 2013, proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 1D7010603129/2017, inerente Irpef 2012. e n. TD7020603127/2017 inerente IRAP
2012), con il quale è stato rettificato il reddito, a seguito della rettifica del reddito della società Società_1 s.a.s., con la determinazione di maggiori imposte per 1RPEF, relative all'anno 2012, per un totale di curo 1.674.373,61, comprensivo di sanzioni e interessi, e per un importo di euro 159.199.00 oltre interessi e sanzioni. per IRAP 2012. Al riguardo il ricorrente eccepiva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi : 1) inesistenza o nullità della notifica, per vizi della relata e difetto di qualifica e di competenza del messo notificatore;
2) decadenza dal potere impositivo, con violazione dell'art. 43 del d.P.
R. n. 600/1973: 3) difetto di motivazione, per mancanza delle ragioni giuridiche e dei presupposti fattuali, mancata allegazione del p.v.c. richiamato per relationem, mancanza di prova;
4) violazione del contraddittorio per mancato avviso delle operazioni di verifica alla società ed omessa notifica del verbale;
5) insussistenza dei presupposti per l'accertamento parziale ex art. 41 bis d.P.R. 600/1973: 6) infondatezza della pretesa. per mancanza di violazione dell'art. 109 TU1R da parte della società. in quanto la cessione dell'immobile è nulla per violazione della normativa urbanistica e comunque l'effetto traslativo era sottoposto a condizione sospensiva, realizzatasi nel 2013. e la plusvalenza è stata correttamente dichiarata dalla società nella dichiarazione Unico 2014 (periodo d'imposta 2013); in subordine, eccepiva l'erronea attribuzione al ricorrente della quota del 54%, perché con precedente atto pubblico del 19.3.2013 i soci Società_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5 e Resistente_1 avevano espresso mutuo consenso allo "scioglimento- del precedente contratto di cessione di quote del 2.10.2009. sicché le quote erano tornate ad essere quelle già stabilite con atto pubblico dell' 1.6.2009 (21% Società_1, 30% Nominativo_3. 7% Nominativo_6. 3% Nominativo_5 e 39% Resistente_1); 7) illegittimità delle sanzioni per assenza di colpevolezza del socio accomandante e, in subordine. richiesta di riduzione delle sanzioni dal 90 al 60% della maggior imposta accertata. ex art.
1. comma secondo, del d. 1gs. 471/1997. Si costituiva l'Agenzia
Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria che con memoria contestava punto per punto i motivi e le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, deducendo che: 1) la notifica è avvenuta a mezzo posta, sicché non è applicabile l'art. 60 DPR
600/1973 ma l'art. 14 della legge 890/82 e, comunque. qualunque vizio risulta sanato per raggiungimento dello scopo;
2) conseguente infondatezza della censura di decadenza, in quanto la notifica si è perfezionata il 7.11.2017; 3) e 4) intervenuta notifica del p.v.c. della G.d.F. del 22.5.2017, con allegato p.v.c. già notificato al liquidatore della società, il cui contenuto è comunque riprodotto all'interno dell'atto impugnato. che contiene quindi tutte le ragioni di fatto e di diritto idonee a consentire l'esercizio del contraddittorio;
5) sussistenza dei requisiti ex art. 41 bis in quanto gli elementi di conoscenza dell'oggettiva esistenza del Maggior reddito provengono da indagine della G.d.F., criticamente valutata dall'ufficio impositore;
6) il contratto di compravendita immobiliare. sottoscritto nell'anno 2012. non è mai stato dichiarato nullo e prevede espressamente che "il trasferimento della proprietà viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente ano", sicchè - in applicazione del principio di competenza. di cui all'art. 86 del TU1R — la plusvalenza doveva essere dichiarata nel 2012, mentre l'eventuale dichiarazione nell'esercizio successivo potrebbe dar luogo solo al rimborso dell'imposta eventualmente corrisposta (o all'utilizzo in compensazione). Quanto alla contestazione sulla misura della quota sociale. deduce che la qualità di socio va individuata al 31 dicembre di ogni anno e un atto successivo non può assumere efficacia retroattiva nei confronti dell'Erario, per elementari principi di certezza giuridica;
7; le sanzioni sono quelle più favorevoli al ricorrente che, quale socio accomandante. risponde per colpa per mancato esercizio del potere di controllo e, comunque, ha partecipato al fatto generatore della pretesa fiscale. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.1456/2020 depositata in data 29.03.2020 la CTP di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso annullando totalmente l'accertamento TD7010603129/2017. inerente IRPEF 2012, e rideterminando le sanzioni complessivamente dovute in relazione all'atto n. TD7020603127/2017, inerente IRAP 2012, in euro
91.421,50. Spese compensate. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei sei seguenti motivi: a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 42 DPR 600/73 E 7 L. 212/00 con riferimento alla statuizione di nullità dell'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017, notificato nei confronti del signor Resistente_1, inerente IRPEF 2012, laddove ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto di motivazione dell'atto impositivo;
b) violazione e falsa applicazione articolo 7 del d.lgs 18 dicembre 1997,
n. 472 comma 4. Errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa sotto il profilo della effettiva misura della sanzione irrogata dall'Ufficio e conseguente violazione e omessa applicazione degli articoli 3, 7, 12,
17 DLGS 471/97. Ha concluso per l'accoglimento dell'atto di appello. Si è costituito l'appellato il quale oltre a contestare i motivi di appello ha proposto appello incidentale sui punti in cui è rimasto soccombente, rilevando l'errore in judicando sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che al momento in cui ha ricevuto l'avviso di accertamento non era più socio e di conseguenza non aveva potuto prendere atto della relativa documentazione della società. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale. Con memoria depositata in data 5.12.2025, l'appellato ha ribadito che l'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017, relativo ad Irpef 2012 personale è stato oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197 del 2022, regolarmente perfezionatasi, e non è pertanto più oggetto del contendere. Mentre rimane in contenzioso l'avviso di accertamento emessa nei confronti della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto della documentata domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma
186 e ss, legge 197/2022 relativamente all'avviso di accertamento n. TD7010603129/2017 nonché della prova di avvenuto pagamento della prima rata del debito fiscale oltre alla presenza della dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale relativamente assenza di opposizione di controparte, il Collegio ritiene integrata l'ipotesi di legge per l'estinzione del giudizio.
In ordine al motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla riduzione delle sanzioni, la Corte osserva.
La sentenza impugnata sul punto è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. Principio di proporzionalità, inteso quale misura o limite del giusto esercizio del pubblico potere che fonda le sue radici nel passato, ma che nei tempi recenti è stato teorizzato in ambito penalistico per poi affermarsi nei diversi rami del diritto, fino ad assurgere a principio centrale in tutti gli stati dell'unione europea attraverso la sentenza
CGUE, 8 marzo 2022, C-205/2020; sez. III, 8 giugno 2023, C-545/2021. Nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità, quale bilanciamento dei contrapposti valori in gioco e canone di valutazione dell'azione amministrativa lo si trovava nell'art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità- come anche nell'art. 1 comma
1 della legge 241/1990 ma è con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, operata in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, del testo della legge n. 212 del 2000 che è stato inserito l'art. 10-ter, rubricato “Principio di proporzionalità nel procedimento” e volto a codificare espressamente tale principio nel nostro ordinamento. L'art. 10-ter dello Statuto afferma oggi, al comma 1, che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità”; prosegue, al comma 2, dicendo che “In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitando i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo” e conclude, al comma 3, affermando che il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, assurgendo a principio generale dell'ordinamento tributario e, al tempo stesso, a criterio di interpretazione delle norme tributarie, o più correttamente, di valutazione teleologica della norma, il cui mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione comporta la disapplicazione della norma ovvero la sua esclusione d'efficacia nel caso concreto che avviene con sentenza dal parte del giudice. D'altra parte, nel caso in cui non si rispettasse tale criterio, viene ad incrinarsi il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al concessionario o ente impositore, di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente, traducendosi nel principio per cui l'interesse finanziario dello Stato deve essere certamente perseguito ma recando, agli interessi dei contribuenti, il minor danno possibile. Pertanto, sul punto il motivo va rigettato.
Come va rigettato anche l'appello incidentale formulato dal contribuente in quanto le argomentazioni formulate sono da ritenersi infondate, superate dalla motivazione espressa dalla sentenza di primo grado.
In conclusione, l'appello sia principale che quello incidentale merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. La particolare complessità della materia di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 7 definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara relativamente all'avviso di accertamento n.
TD7010603129/2017, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma
194, legge197/2022. Conferma la sentenza nel resto con rigetto dell'appello principale e incidentale. Spese compensate.
Cosi deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il relatore Il Presidente