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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/08/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del giudice Leila Nadir Sersale,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Renzetti e Walter Renzetti C.F._2
attori
nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michelangiolo Panebarco
convenuta
(C.F. ) CP_2 C.F._3
convenuta (contumace)
conclusioni:
Per e “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta Parte_1 Parte_2
nella causazione del sinistro de quo;
b) accertare e dichiarare, incidenter tantum, la Controparte_2 rilevanza penale della condotta colposa della Sig.ra ex art. 590 c.p.; per l'effetto, ➢ in favore CP_2
di c) condannare , in solido con “ ” in persona del suo l.r.p.t, al Parte_1 CP_2 Controparte_3
risarcimento, quale danno non patrimoniale, biologico e morale, della somma di € 7.341,07, o quella diversa
somma ritenuta di giustizia, al netto degli acconti ricevuti, oltre alla personalizzazione del danno da
determinarsi in via equitativa nonché il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa da determinarsi anch'esso in via equitativa oltre al rimborso delle spese legali stragiudiziali da 1 R.G. n. 292/2023
liquidarsi in via equitativa;
somme tutte da maggiorare degli interessi legali dal dì del sinistro alla notifica
dell'atto di citazione oltre agli interessi al tasso legale di cui all' art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effetti-vo e della rivalutazione monetaria;
➢ in favore di d) condannare Parte_2
in solido con “ ” in per-sona del suo l.r.p.t, al risarcimento a titolo di danno CP_2 Controparte_4
non patrimoniale da determinarsi in € 94.701,24 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre al
rimborso delle spese legali stragiudiziali da liquidarsi in via equitativa;
somma da maggiorare degli interessi
legali dal dì del sinistro alla notifica dell'atto di citazione ed interessi al tasso lega-le di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo e della rivalutazione;
➢ In ogni caso, e) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite, (anche in
riferimento alla fase di negoziazione assistita), da aumentare nella misura del 30% in base all'art. 4 com-ma
2 del D.M. 55/2014, nonché tutte le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc (legali, CTU e CTP) oltre
accessori nonché al rimborso delle spese stragiudiziali;
il tutto oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge da
distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc;
f) autorizzare la registrazione a
debito della sentenza ex art. 59 lett. d) DPR 131/1986 e indicando nei convenuti la parte nei cui nei
confronti l'imposta dovrà essere recuperata. g) provvedere alla trasmissione, ex art. 148 comma 10 del Codice
delle Assicurazioni, di copia della sentenza all'IVASS ( per gli opportuni accertamenti Email_1
relativi all'osservanza delle disposizioni del CDA.”
Per “Affinchè piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo:-in tesi: ritenere equo e Controparte_1
satisfattivo il complessivo importo di euro 388.835,93 corrisposto dalla compagnia in favore di Parte_1
e per l'effetto, dichiarare la compagnia null'altro tenuta a corrispon-dere in favore della stessa né in favore
del Sig. , in conseguenza del sinistro di cui è causa, rigettando ogni ulteriore pretesa a Parte_2
qualsiasi titolo formulata dagli attori;
-in denegata ipotesi, ridimensionare le pretese avversarie nei li-miti del
giusto e del provato al netto degli importi corrisposti dalla compagnia in conseguenza del sinistro di cui è
causa e complessivamente ammontanti ad euro 388.835,93 da rivalutarsi dalla data del pagamento. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e il coniuge hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e rispettivamente quali CP_2 Controparte_1
proprietaria e conducente (la prima) e compagnia assicuratrice dell'autovettura targata DY 573 XN
2 R.G. n. 292/2023
(la seconda), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso l'8 gennaio 2020.
A fondamento delle domande, gli attori hanno allegato che:
i. in data 8 gennaio 2020, , percorrendo Via Giotto (Arezzo) alla guida della propria CP_2
autovettura assicurata con ha investito che stava Controparte_1 Parte_1
attraversando a piedi le strisce pedonali. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale,
che ha redatto verbale relativo al sinistro e sanzionato per violazione dell'art. 191 CP_2
comma 1 e 4 cod. strada;
ii. a causa del sinistro stradale, è rimasta gravemente ferita tanto da essere Parte_1
trasportata al P.S. di Arezzo ove le è stata diagnosticata “frattura plurifammentraria di bacino”; data la gravità delle lesioni, la stessa è stata trasportata prezzo l Pt_1 Controparte_5
, dove è stata sottoposta a diversi esami clinici e strumentali e ricoverata
[...]
presso la dello stesso presidio, ove sono state riscontrate Controparte_6
“frattura emisacro sn, branca ileo-pubica dx, branche ileo ed ischio-pubiche sn, frattura processo traverso sn
di L., Frattura bimalleolare caviglia sn” come descritto nella cartella clinica in atti;
iii. la stessa è rimasta ricoverata presso la struttura ospedaliera di Siena sino al 20 gennaio Pt_1
2020, quando è stata dimessa con la seguente diagnosi “Frattura emisacro sn, branco ileo-pubica dx,
branche ileo ed ischio-pubiche sn Frattura processo trasverso sn di L.
5. Frattura bimalleolare cavigli sn.
Motivo del ricovero: intervento chirurgico Decorso clinico e trattamen-ti: intervento di riduzione incruenta e
sintesi percutanea in data 17.01. Procedure diagnostiche ed interventi effettuati durante il ricovero:
Riduzione incruenta di frattura della Ti-bia e della fibula con fissazione interna eseguito in data 17.01.2020
Indicazioni alla dimissione: riposo a letto con divieto assoluto di carico e di assumere la posizione seduta…
omissis”;
iv. sono seguiti diversi esami e visite mediche e solo in data 19 febbraio 2021 il medico curante ha attestato l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti;
nel dettaglio, dalla lettura della perizia a firma del prof. si ricava un periodo di inabilità temporanea assoluta di 4 mesi, con Per_1
successiva inabilità temporanea parziale al 75% per il restante periodo certificato ed un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 60% (come da perizia di parte in atti);
v. coniuge convivente della a causa del sinistro ha visto stravolgere la Parte_2 Pt_1
propria vita per assistere la moglie, costretta a stare ferma distesa immobile nel letto per molti mesi, essendo impossibilitata a muoversi e assisterla tutto il giorno nonché accompagnarla nelle
3 R.G. n. 292/2023
numerose visite mediche. Lo stesso ha dovuto cessare una vita di relazione con gli amici Parte_3
date le gravi condizioni di salute della moglie ed ha dovuto rinunciare a qualsiasi attività di svago con il coniuge (a titolo di mero esempio passeggiate, serate danzanti ecc.);
vi. in data 16 gennaio 2020, è stato chiesto alla compagnia il risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti a seguito del sinistro. La Compagnia ha inviato in favore della dapprima (il 26 Pt_1
settembre 2020) la somma di € 11.000,00 e, successivamente (il 25 gennaio 2022), la somma di €
245.696,43, somme trattenute quali acconti sul maggiore avere;
vii. in data 4 aprile 2022, ha depositato ricorso per accertamento preventivo ex art. Parte_1
696 bis c.p.c. (rubricato al n. 992/2022 R.G.), per la valutazione delle lesioni subite e l'accertamento della congruità delle spese sostenute in conseguenza del sinistro. Il ctu dott. ha Persona_2
accertato che dal sinistro sono derivate alla lesioni che hanno provocato un periodo di Pt_1
inabilità temporanea assoluta di 120 giorni, con successiva inabilità temporanea parziale al 75%
per giorni 150 e inabilità temporanea parziale al 60% per giorni 50 ed un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 47%;
viii. a causa delle gravi lesioni fisiche subite nel sinistro de quo, la ha subito anche danni Pt_1
patrimoniali, derivanti dall'assoluta impossibilità di poter continuare a svolgere l'attività
lavorativa nel settore dell'intermediazione immobiliare (esercitata sino al sinistro); ai danni in questione, alle spese mediche e alle spese legali per la fase stragiudiziale, vanno aggiunte le spese sostenute per il procedimento per a.t.p.;
ix. nonostante gli esiti del suddetto procedimento per a.t.p., non ha provveduto Controparte_1
a risarcire integramente la né ha provveduto a versare alcunché in favore di Pt_1 Parte_2
Tutto ciò premesso, e il coniuge hanno instaurato il presente giudizio Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità di in ordine al sinistro CP_2
stradale dell'8 gennaio 2020 e della responsabilità solidale di – la Controparte_1
condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con riconoscimento della c.d. personalizzazione) subiti da vittima Parte_1
materiale delle lesioni, e dei c.d. danni riflessi subiti dal di lei coniuge, Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo che:
i. l'importo di € 256.696,43 – corrisposto dopo il sinistro in base alle risultanze della propria perizia di parte – e di € 82.139,50, offerti il 16 maggio 2023, a mezzo assegno in esito all'infruttuosa
4 R.G. n. 292/2023
negoziazione assistita tenutasi dopo il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., per un totale di €
338.835,93 – sono sufficienti a costituire integrale risarcimento per tutti i danni patiti dalla Pt_1
ii. la richiesta tanto del risarcimento del danno biologico quanto di quello del danno morale costituisce un'illegittima duplicazione risarcitoria, dovendosi intendere il danno patrimoniale quale categoria unitaria, avendo peraltro il c.t.u. nella propria relazione precisato che l'attività di dedicarsi a camminate era preclusa alla solo per il periodo di inabilità temporanea e che Pt_1
nella propria quantificazione del danno biologico egli ha tenuto conto anche del danno psichico patito;
iii. stante quanto precede, alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno può ritenersi dovuta;
iv. nessun risarcimento del danno patrimoniale è dovuto in quanto il criterio del triplo della pensione sociale non può essere utilizzato per sopperire ad un reddito che si presenti ab origine di minima entità; in ogni caso, la c.t.u. ha accertato l'idoneità dell'attrice a mansioni impiegatizie;
v. manca la prova del danno patito dallo non essendo sufficiente la mera qualità di Parte_2
coniuge a giustificare la pretesa risarcitoria, richiedendosi invece una più approfondita verifica sull'intensità del legame affettivo e su come le conseguenze del sinistro che ha coinvolto la Pt_1
abbiano inciso sulla vita del marito e sulla sua relazione con la moglie.
3. La convenuta , al quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, non si è CP_2
costituita in giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita su base documentale, nonché mediante acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 992/2022, Tribunale di Arezzo).
5. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 luglio 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n.
164/2024.
*****
6. e il coniuge hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere Parte_1 Parte_2
– previo accertamento della responsabilità di in ordine al sinistro stradale dell'8 CP_2
gennaio 2020 e della responsabilità solidale di – la condanna di queste Controparte_1
ultime (rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo targato DY573XN, la prima, e compagnia assicurativa del suddetto veicolo, la seconda) al risarcimento di tutti i danni
5 R.G. n. 292/2023
patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro e dei c.d. danni Parte_1
riflessi subiti dal coniuge di quest'ultima, a causa del medesimo sinistro. Parte_2
7. La dinamica del sinistro – che ha visto investire con la propria autovettura CP_2
targata DY573XN intenta ad attraversare le strisce pedonali in via Giotto, in Arezzo Parte_1
– è pacifica e comunque provata dal rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della
Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 – parte attrice).
8. Ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice.
, conducente e proprietaria del veicolo, è responsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_2
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale parte attrice ha azione ex art. 144 d. lgs. n. 209
del 2005., risponde in solido con la propria assicurata.
9. L'accertamento del danno alla salute subito da in conseguenza del sinistro va Parte_1
eseguito alla luce della consulenza tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito nel presente giudizio. Le risultanze di tale consulenza meritano di essere recepite nella presente statuizione in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate.
Il c.t.u. dott. ha accertato che “nell'incidente in questione ha riportato Persona_2 Parte_1
frattura instabile del bacino per frattura della branca ileopubica destra, frattura branca ileo ed ischiopubica
sinistra, frattura emisacro sinistro e frattura processo trasverso di L5 con associato danno radicolare
rappresentato da una paralisi dello sciatico-popliteo esterno sinistro ed interno;
- frattura bimalleolare
caviglia sinistra. In data 17.01.2020 la frattura bimalleolare della caviglia sinistra è stata trattata mediante
intervento di osteosintesi del malleolo mediale con 2 viti. La frattura del bacino è stata invece trattata
mediante riposo assoluto a letto per circa 60 giorni;
a questo è seguito un lungo periodo di riabilitazione,
utilizzando inizialmente il deambulatore e successivamente i bastoni canadesi, caratterizzato dal recupero
graduale del carico. Il danno radicolare è stato invece trattato mediante terapia medica e lo stato del nervo è
stato monitorato mediante esame E.M.G. che ha evidenziato solo un parziale e modesto recupero dello CP_7
e di sinistra. L'evoluzione delle lesioni ha portato a menomazioni di carattere permanente. La donna ha CP_8
poi sviluppato, dopo un iniziale quadro più grave, che ha reso necessario intervento di personale a domicilio,
una sindrome psichiatrica, definibile oggi come Disturbo dell'adattamento con umore depresso” (pag. 26
della relazione).
In ordine alla durata della inabilità temporanea, il ctu ha concluso nei seguenti termini: “la
temporanea inabilità può essere così ripartita, 120 giorni di totale inabilità, giorni 150 al 75 % e giorni 50 al
6 R.G. n. 292/2023
60 %. La donna, come aspetto dinamico relazionale, stando all'anamnesi, vedeva per tale periodo preclusa
l'attività quotidiana cui era dedita, ovvero le camminate al mattino”.
In ordine al danno permanente, si legge nella relazione che “i postumi di carattere permanente sono
valutabili nella misura del 47 % (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni-Linee guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffré Milano 2016), e, portando il
discorso sugli aspetti dinamico relazionali, l'attività, sempre restando all'anamnesi, di dedicarsi
quotidianamente a camminate è preclusa, in modo permanente (Fedeli, Cannovo-Valutazione degli aspetti
dinamico relazionali personali del danno alla persona: proposta metodologica-Rivista Italiana di Medicina
Legale, volume 2, pag. 393-403, 2022, Giuffré editore, Milano)” (pag. 26 e 27 della relazione).
10. Per quanto attiene al quantum, può dunque affermarsi che, in conseguenza del sinistro, a Pt_1
siano derivate: a) un'invalidità temporanea totale (ITT al 100%) pari a 120 giorni;
b)
[...]
un'invalidità temporanea parziale (ITP al 75 %) pari a 150 giorni;
c) un'ulteriore invalidità
temporanea parziale (ITP al 60%) pari a 50 giorni;
d) un danno biologico permanente valutabile nel
47% del totale.
Per la valutazione equitativa del danno biologico indicato dal ctu, si ritiene adeguato ricorrere, ex
art. 1226 cod. civ., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione, nella versione aggiornata al 2024. Non possono, invece, trovare applicazione le tabelle allegate al d.P.R. 12/2025
in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore».
Deve precisarsi che va riconosciuto l'aumento del 50% (stabilito in misura fissa per le invalidità
superiori al 35%) per la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) da parte delle anzidette Tabelle,
corrispondendo all'id quod plerumque accidit che conseguenze lesive quali quelle subite dalla odierna attrice siano idonee sul piano causale a provocare significativi riflessi negativi nella sfera soggettiva della persona interessata (v., sul punto Cass. n. 23146/2019).
Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione al danno biologico richiesta dalla parte attrice, che il Tribunale considera equo stimare nell'1%, risultando allegato e dimostrato che il danno subito abbia determinato nella attrice stessa conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita della parte lesa in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore
7 R.G. n. 292/2023
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021). Ed invero, a seguito del sinistro, è precluso all'attrice di praticare le camminate che prima svolgeva insieme al marito, almeno 2-3 volte al mese (cfr. verbale
udienza 14 maggio 2025, teste e teste , della cui credibilità non vi è Testimone_1 Testimone_2
ragione di dubitare), nonché di avere contatti sociali con amici (cfr. teste , verbale Testimone_2
cit.).
Dunque, nel caso di specie, applicando le anzidette Tabelle di Milano e considerando l'età della al momento del sinistro (59 anni), si arriva alla liquidazione del danno non patrimoniale Pt_1
nella misura di € 385.076,76, comprensivo dell'incremento per la c.d. personalizzazione al danno biologico.
Dall'importo come sopra liquidato devono detrarsi gli acconti ricevuti. In presenza di acconti,
come chiarito dalla Cassazione, occorre mantenere, nella loro decurtazione, termini omogenei di calcolo. Nel caso di specie, si deve, quindi, procedere a devalutare tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto (8 gennaio 2020), rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 1712 del
1995; ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo della parte danneggiata. Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale (v. anche Corte app. Firenze, n. 1326/2025).
Procedendo nei suddetti termini:
i. l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato alla data del sinistro, è pari ad € 326.059,92;
ii. gli acconti, devalutati dalle date dei rispettivi pagamenti alla data del sinistro, ammontano complessivamente ad € 316.424,83;
iii. sottraendo all'importo sub i. l'importo sub. ii si ha un residuo credito pari ad € 9.635,09.
iv. sull'importo da ultimo indicato devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così l'importo di €
12.479,99. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
11. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, merita di essere riconosciuto l'importo di € 7.391,43,
per le spese mediche documentate (doc.059) e ritenute congrue dal ctu nel proprio elaborato peritale (pag. 28 relazione).
8 R.G. n. 292/2023
Le restanti voci, riguardanti il giudizio di a.t.p., sono qualificabili in termini di «spese giudiziali»,
che vanno allocate «in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito
dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito» (cfr. Cass. n. 9735/2020, Cass. n. 26478/2024).
Secondo l'indirizzo interpretativo maggiormente persuasivo, già condiviso da questo Tribunale
(Trib. Arezzo n. 167/2025), il procedimento per a.t.p. costituisce, invero, una parentesi processuale che anticipa la fase di cognizione, giungendo a un risultato istruttorio che, se non sufficiente a comporre la lite in via conciliativa, è destinato a essere posto a fondamento del giudizio di merito.
Il suo carattere strumentale rispetto al giudizio di cognizione lo rende non dissimile da un giudizio cautelare, le cui spese (salvo che per l'ipotesi di cautelare c.d. anticipatorio) vengono regolate solo nel giudizio di cognizione, secondo il principio della soccombenza. Le spese in questione verranno,
dunque, trattate nel paragrafo dedicato alla statuizione sulle spese di lite.
Salvo quanto si dirà nel proseguo per le spese di lite, il danno patrimoniale subito dalla parte attrice ammonta, dunque, ad € 7.391,43.
12. Non risulta possibile riconoscere il danno da perdita della capacità lavorativa. La consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha, invero, accertato che “stante le lesioni
in oggetto alla donna è preclusa a livello massimale ogni attività che implichi spostamenti medio-lunghi, ma
può svolgere lavoro impiegatizio (intendendosi lavoro in posizione seduta, con spostamenti all'interno
dell'ufficio sede di lavoro ( Guida alla valutazione medico-legale del Testimone_3 Testimone_4
danno alla capacità lavorativa nel risarcimento del danno secondo la teoria quantistica;
Giuffrè editore,
Milano 2011) quindi, percentualizzando la donna al 100 % non può eseguire attività implicanti spostamenti
apprezzabili, mentre è idonea a lavorare come impiegata e/o in posizione seduta con brevi spostamenti nei
locali di lavoro” (pag. 27 della relazione).
Considerata l'accertata idoneità lavorativa a mansioni impiegatizie della le domande di Pt_1
parte attrice relative al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa devono essere rigettate.
13. È possibile ora procedere all'esame del danno c.d. riflesso lamentato dal coniuge della Pt_1
Parte_2
ha chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, in particolare, il CP_9
danno per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e per la sofferenza psicologica derivante dalle gravissime lesioni subite dalla moglie a causa del sinistro sopra riportato.
9 R.G. n. 292/2023
Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro familiare per fatto illecito altrui, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse, ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto (cfr. Cass. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite da un individuo da cui derivino gravi postumi invalidanti a cui conseguano circostanze che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita
(con apprezzabile mutamento peggiorativo) e/o danni di natura morale ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il risarcimento del danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in una sofferenza d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare
(cfr. Cass. n. 4571/2023).
14. Tanto chiarito, deve senz'altro concludersi, in base all'id quod plerumque accidit, nonché alle prove testimoniali (cfr. verbale udienza 14 maggio 2025), che il coniuge convivente Parte_2
abbia subìto, a causa delle gravissime lesioni permanenti riportate dalla moglie, uno stravolgimento delle sue abitudini di vita oltre che una intensa sofferenza morale.
15. In merito alla quantificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno c.d.
riflesso deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un sistema che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela, la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, facendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (2023, ultime disponibili) che tengono conto degli indici indicati dalla
Cassazione (cfr. Cass. n. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del
danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far
10 R.G. n. 292/2023
riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le
tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
In ragione delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle circostanze del fatto concreto, si ritiene di poter procedere a quantificare il risarcimento del danno del congiunto della vittima materiale dell'illecito tenendo conto del grado di invalidità della vittima materiale così come accertato dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra illustrato;
dell'età
della vittima primaria al momento dell'illecito (59 anni); dell'età della vittima secondaria sempre al momento dell'illecito (anni 64); iv. del rapporto di coniugio e dell'assenza di altri soggetti in grado di coadiuvare nell'assistenza. Parte_2
Si ha, dunque:
i. punti 20 per il rapporto di coniugio;
ii. numero di soggetti tenuti all'assistenza per un coefficiente pari ad 1,00;
iii. punti 5 in base all'età della vittima primaria (59 anni) e punti 3 in base all'età del parente da risarcire (46 anni), entrambi calcolati al momento dell'illecito;
iv. percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (47%).
E dunque: 20+5+3, moltiplicato per 1,00 = 28 punti.
Il valore del punto aggiornato, secondo le Tabelle, è pari, nel massimo, ad € 6.948,00 (3474 per danno morale soggettivo ed € 3474 per danno da alterazione delle relazioni di vita).
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come sopra ricostruite, risulta congruo riconoscere un valore di punto di € 4.500,00 (di cui € 2.000,00 per danno morale ed € 2.500,00 per danno da alterazione delle relazioni di vita), da cui deriva – considerando i parametri sopra indicati – l'importo di € 59.220,00 (28 x 4.500,00 x 47%).
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta illecito (gennaio 2020); sull'importo che ne deriva (€ 50.143,95) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così la somma di € 64.949,73. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
15. In conclusione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire Pt_1
per € 12.479,99, ed € 7.391,43, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data
[...]
di pubblicazione della presente sentenza al saldo e a risarcire per € 64.949,73, oltre Parte_2
11 R.G. n. 292/2023
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale.
16. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, per le ragioni sopra esposte devono trovare liquidazione anzitutto le spese legali della fase di a.t.p. Devono, inoltre, essere liquidate le spese relative alla fase della negoziazione assistita espletata ante causam, stante la natura e la finalità del procedimento in questione. Devono infine essere liquidate le spese di lite concernenti il presente giudizio di cognizione. In tutti i casi, deve aversi riguardo al danno concretamente riconosciuto
(art. 5 del d.m. n. 55/2014). Per la fase di a.t.p., risulta congruo attestarsi sui medi tabellari (€
3.827,00); anche per le fasi di attivazione e negoziazione relative alla negoziazione assistita deve essere liquidata sulla base dei valori medi (€ 3024,00); si ritiene, infine, di fare applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio (€
14.103,00, oltre maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e oltre alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT). Si provvede alla distrazione in favore degli avv.ti Giacomo Renzetti e Walter Renzetti, dichiaratisi antistatari.
Le convenute devono, inoltre, essere condannate a rifondere alla parte attrice anche le spese sostenute per il c.t.p. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 992/2022 R.G. (€ 3.660,00,
cfr. doc. 61 e 62). Devono, infine, essere poste definitivamente a carico di e CP_2 [...]
in solido tra loro, le spese della c.t.u. espletata nel suddetto procedimento ex Controparte_1
art. 696-bis c.p.c., come liquidate con decreto n. cronol. 681/2023 del 20 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale dell'8 gennaio CP_2
2020 e ai conseguenti danni subiti da e nonché la responsabilità Parte_1 Parte_2
solidale di Controparte_1
b) conseguentemente, condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento degli anzidetti danni, che liquida come segue:
i. € 12.479,99, a titolo di danno non patrimoniale ed € 7.391,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
12 R.G. n. 292/2023
ii. € 64.949,73, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di a titolo di danno non patrimoniale;
Parte_2
c) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_2 Controparte_1
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., del procedimento di negoziazione assistita e del presente giudizio, che liquida rispettivamente in € 3.827,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
€ 3024,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
€ 22.564,80, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giacomo Renzetti e
Walter Renzetti, ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna e in solido tra loro, a rifondere alla parte CP_2 Controparte_1
attrice le spese di c.t.p. sostenute nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 992/2022 R.G.,
liquidate in € 3.660,00;
e) pone definitivamente a carico di e in solido tra loro, le CP_2 Controparte_1
spese della ctu espletata nel suddetto procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate con decreto n. cronol. 681/2023 del 20 gennaio 2023.
Così deciso in Arezzo, in data 8 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del giudice Leila Nadir Sersale,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Renzetti e Walter Renzetti C.F._2
attori
nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michelangiolo Panebarco
convenuta
(C.F. ) CP_2 C.F._3
convenuta (contumace)
conclusioni:
Per e “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta Parte_1 Parte_2
nella causazione del sinistro de quo;
b) accertare e dichiarare, incidenter tantum, la Controparte_2 rilevanza penale della condotta colposa della Sig.ra ex art. 590 c.p.; per l'effetto, ➢ in favore CP_2
di c) condannare , in solido con “ ” in persona del suo l.r.p.t, al Parte_1 CP_2 Controparte_3
risarcimento, quale danno non patrimoniale, biologico e morale, della somma di € 7.341,07, o quella diversa
somma ritenuta di giustizia, al netto degli acconti ricevuti, oltre alla personalizzazione del danno da
determinarsi in via equitativa nonché il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa da determinarsi anch'esso in via equitativa oltre al rimborso delle spese legali stragiudiziali da 1 R.G. n. 292/2023
liquidarsi in via equitativa;
somme tutte da maggiorare degli interessi legali dal dì del sinistro alla notifica
dell'atto di citazione oltre agli interessi al tasso legale di cui all' art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effetti-vo e della rivalutazione monetaria;
➢ in favore di d) condannare Parte_2
in solido con “ ” in per-sona del suo l.r.p.t, al risarcimento a titolo di danno CP_2 Controparte_4
non patrimoniale da determinarsi in € 94.701,24 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre al
rimborso delle spese legali stragiudiziali da liquidarsi in via equitativa;
somma da maggiorare degli interessi
legali dal dì del sinistro alla notifica dell'atto di citazione ed interessi al tasso lega-le di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo e della rivalutazione;
➢ In ogni caso, e) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite, (anche in
riferimento alla fase di negoziazione assistita), da aumentare nella misura del 30% in base all'art. 4 com-ma
2 del D.M. 55/2014, nonché tutte le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc (legali, CTU e CTP) oltre
accessori nonché al rimborso delle spese stragiudiziali;
il tutto oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge da
distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc;
f) autorizzare la registrazione a
debito della sentenza ex art. 59 lett. d) DPR 131/1986 e indicando nei convenuti la parte nei cui nei
confronti l'imposta dovrà essere recuperata. g) provvedere alla trasmissione, ex art. 148 comma 10 del Codice
delle Assicurazioni, di copia della sentenza all'IVASS ( per gli opportuni accertamenti Email_1
relativi all'osservanza delle disposizioni del CDA.”
Per “Affinchè piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo:-in tesi: ritenere equo e Controparte_1
satisfattivo il complessivo importo di euro 388.835,93 corrisposto dalla compagnia in favore di Parte_1
e per l'effetto, dichiarare la compagnia null'altro tenuta a corrispon-dere in favore della stessa né in favore
del Sig. , in conseguenza del sinistro di cui è causa, rigettando ogni ulteriore pretesa a Parte_2
qualsiasi titolo formulata dagli attori;
-in denegata ipotesi, ridimensionare le pretese avversarie nei li-miti del
giusto e del provato al netto degli importi corrisposti dalla compagnia in conseguenza del sinistro di cui è
causa e complessivamente ammontanti ad euro 388.835,93 da rivalutarsi dalla data del pagamento. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e il coniuge hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e rispettivamente quali CP_2 Controparte_1
proprietaria e conducente (la prima) e compagnia assicuratrice dell'autovettura targata DY 573 XN
2 R.G. n. 292/2023
(la seconda), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso l'8 gennaio 2020.
A fondamento delle domande, gli attori hanno allegato che:
i. in data 8 gennaio 2020, , percorrendo Via Giotto (Arezzo) alla guida della propria CP_2
autovettura assicurata con ha investito che stava Controparte_1 Parte_1
attraversando a piedi le strisce pedonali. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale,
che ha redatto verbale relativo al sinistro e sanzionato per violazione dell'art. 191 CP_2
comma 1 e 4 cod. strada;
ii. a causa del sinistro stradale, è rimasta gravemente ferita tanto da essere Parte_1
trasportata al P.S. di Arezzo ove le è stata diagnosticata “frattura plurifammentraria di bacino”; data la gravità delle lesioni, la stessa è stata trasportata prezzo l Pt_1 Controparte_5
, dove è stata sottoposta a diversi esami clinici e strumentali e ricoverata
[...]
presso la dello stesso presidio, ove sono state riscontrate Controparte_6
“frattura emisacro sn, branca ileo-pubica dx, branche ileo ed ischio-pubiche sn, frattura processo traverso sn
di L., Frattura bimalleolare caviglia sn” come descritto nella cartella clinica in atti;
iii. la stessa è rimasta ricoverata presso la struttura ospedaliera di Siena sino al 20 gennaio Pt_1
2020, quando è stata dimessa con la seguente diagnosi “Frattura emisacro sn, branco ileo-pubica dx,
branche ileo ed ischio-pubiche sn Frattura processo trasverso sn di L.
5. Frattura bimalleolare cavigli sn.
Motivo del ricovero: intervento chirurgico Decorso clinico e trattamen-ti: intervento di riduzione incruenta e
sintesi percutanea in data 17.01. Procedure diagnostiche ed interventi effettuati durante il ricovero:
Riduzione incruenta di frattura della Ti-bia e della fibula con fissazione interna eseguito in data 17.01.2020
Indicazioni alla dimissione: riposo a letto con divieto assoluto di carico e di assumere la posizione seduta…
omissis”;
iv. sono seguiti diversi esami e visite mediche e solo in data 19 febbraio 2021 il medico curante ha attestato l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti;
nel dettaglio, dalla lettura della perizia a firma del prof. si ricava un periodo di inabilità temporanea assoluta di 4 mesi, con Per_1
successiva inabilità temporanea parziale al 75% per il restante periodo certificato ed un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 60% (come da perizia di parte in atti);
v. coniuge convivente della a causa del sinistro ha visto stravolgere la Parte_2 Pt_1
propria vita per assistere la moglie, costretta a stare ferma distesa immobile nel letto per molti mesi, essendo impossibilitata a muoversi e assisterla tutto il giorno nonché accompagnarla nelle
3 R.G. n. 292/2023
numerose visite mediche. Lo stesso ha dovuto cessare una vita di relazione con gli amici Parte_3
date le gravi condizioni di salute della moglie ed ha dovuto rinunciare a qualsiasi attività di svago con il coniuge (a titolo di mero esempio passeggiate, serate danzanti ecc.);
vi. in data 16 gennaio 2020, è stato chiesto alla compagnia il risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti a seguito del sinistro. La Compagnia ha inviato in favore della dapprima (il 26 Pt_1
settembre 2020) la somma di € 11.000,00 e, successivamente (il 25 gennaio 2022), la somma di €
245.696,43, somme trattenute quali acconti sul maggiore avere;
vii. in data 4 aprile 2022, ha depositato ricorso per accertamento preventivo ex art. Parte_1
696 bis c.p.c. (rubricato al n. 992/2022 R.G.), per la valutazione delle lesioni subite e l'accertamento della congruità delle spese sostenute in conseguenza del sinistro. Il ctu dott. ha Persona_2
accertato che dal sinistro sono derivate alla lesioni che hanno provocato un periodo di Pt_1
inabilità temporanea assoluta di 120 giorni, con successiva inabilità temporanea parziale al 75%
per giorni 150 e inabilità temporanea parziale al 60% per giorni 50 ed un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 47%;
viii. a causa delle gravi lesioni fisiche subite nel sinistro de quo, la ha subito anche danni Pt_1
patrimoniali, derivanti dall'assoluta impossibilità di poter continuare a svolgere l'attività
lavorativa nel settore dell'intermediazione immobiliare (esercitata sino al sinistro); ai danni in questione, alle spese mediche e alle spese legali per la fase stragiudiziale, vanno aggiunte le spese sostenute per il procedimento per a.t.p.;
ix. nonostante gli esiti del suddetto procedimento per a.t.p., non ha provveduto Controparte_1
a risarcire integramente la né ha provveduto a versare alcunché in favore di Pt_1 Parte_2
Tutto ciò premesso, e il coniuge hanno instaurato il presente giudizio Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità di in ordine al sinistro CP_2
stradale dell'8 gennaio 2020 e della responsabilità solidale di – la Controparte_1
condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con riconoscimento della c.d. personalizzazione) subiti da vittima Parte_1
materiale delle lesioni, e dei c.d. danni riflessi subiti dal di lei coniuge, Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo che:
i. l'importo di € 256.696,43 – corrisposto dopo il sinistro in base alle risultanze della propria perizia di parte – e di € 82.139,50, offerti il 16 maggio 2023, a mezzo assegno in esito all'infruttuosa
4 R.G. n. 292/2023
negoziazione assistita tenutasi dopo il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., per un totale di €
338.835,93 – sono sufficienti a costituire integrale risarcimento per tutti i danni patiti dalla Pt_1
ii. la richiesta tanto del risarcimento del danno biologico quanto di quello del danno morale costituisce un'illegittima duplicazione risarcitoria, dovendosi intendere il danno patrimoniale quale categoria unitaria, avendo peraltro il c.t.u. nella propria relazione precisato che l'attività di dedicarsi a camminate era preclusa alla solo per il periodo di inabilità temporanea e che Pt_1
nella propria quantificazione del danno biologico egli ha tenuto conto anche del danno psichico patito;
iii. stante quanto precede, alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno può ritenersi dovuta;
iv. nessun risarcimento del danno patrimoniale è dovuto in quanto il criterio del triplo della pensione sociale non può essere utilizzato per sopperire ad un reddito che si presenti ab origine di minima entità; in ogni caso, la c.t.u. ha accertato l'idoneità dell'attrice a mansioni impiegatizie;
v. manca la prova del danno patito dallo non essendo sufficiente la mera qualità di Parte_2
coniuge a giustificare la pretesa risarcitoria, richiedendosi invece una più approfondita verifica sull'intensità del legame affettivo e su come le conseguenze del sinistro che ha coinvolto la Pt_1
abbiano inciso sulla vita del marito e sulla sua relazione con la moglie.
3. La convenuta , al quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, non si è CP_2
costituita in giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita su base documentale, nonché mediante acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 992/2022, Tribunale di Arezzo).
5. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 luglio 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n.
164/2024.
*****
6. e il coniuge hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere Parte_1 Parte_2
– previo accertamento della responsabilità di in ordine al sinistro stradale dell'8 CP_2
gennaio 2020 e della responsabilità solidale di – la condanna di queste Controparte_1
ultime (rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo targato DY573XN, la prima, e compagnia assicurativa del suddetto veicolo, la seconda) al risarcimento di tutti i danni
5 R.G. n. 292/2023
patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro e dei c.d. danni Parte_1
riflessi subiti dal coniuge di quest'ultima, a causa del medesimo sinistro. Parte_2
7. La dinamica del sinistro – che ha visto investire con la propria autovettura CP_2
targata DY573XN intenta ad attraversare le strisce pedonali in via Giotto, in Arezzo Parte_1
– è pacifica e comunque provata dal rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della
Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 – parte attrice).
8. Ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice.
, conducente e proprietaria del veicolo, è responsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_2
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale parte attrice ha azione ex art. 144 d. lgs. n. 209
del 2005., risponde in solido con la propria assicurata.
9. L'accertamento del danno alla salute subito da in conseguenza del sinistro va Parte_1
eseguito alla luce della consulenza tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito nel presente giudizio. Le risultanze di tale consulenza meritano di essere recepite nella presente statuizione in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate.
Il c.t.u. dott. ha accertato che “nell'incidente in questione ha riportato Persona_2 Parte_1
frattura instabile del bacino per frattura della branca ileopubica destra, frattura branca ileo ed ischiopubica
sinistra, frattura emisacro sinistro e frattura processo trasverso di L5 con associato danno radicolare
rappresentato da una paralisi dello sciatico-popliteo esterno sinistro ed interno;
- frattura bimalleolare
caviglia sinistra. In data 17.01.2020 la frattura bimalleolare della caviglia sinistra è stata trattata mediante
intervento di osteosintesi del malleolo mediale con 2 viti. La frattura del bacino è stata invece trattata
mediante riposo assoluto a letto per circa 60 giorni;
a questo è seguito un lungo periodo di riabilitazione,
utilizzando inizialmente il deambulatore e successivamente i bastoni canadesi, caratterizzato dal recupero
graduale del carico. Il danno radicolare è stato invece trattato mediante terapia medica e lo stato del nervo è
stato monitorato mediante esame E.M.G. che ha evidenziato solo un parziale e modesto recupero dello CP_7
e di sinistra. L'evoluzione delle lesioni ha portato a menomazioni di carattere permanente. La donna ha CP_8
poi sviluppato, dopo un iniziale quadro più grave, che ha reso necessario intervento di personale a domicilio,
una sindrome psichiatrica, definibile oggi come Disturbo dell'adattamento con umore depresso” (pag. 26
della relazione).
In ordine alla durata della inabilità temporanea, il ctu ha concluso nei seguenti termini: “la
temporanea inabilità può essere così ripartita, 120 giorni di totale inabilità, giorni 150 al 75 % e giorni 50 al
6 R.G. n. 292/2023
60 %. La donna, come aspetto dinamico relazionale, stando all'anamnesi, vedeva per tale periodo preclusa
l'attività quotidiana cui era dedita, ovvero le camminate al mattino”.
In ordine al danno permanente, si legge nella relazione che “i postumi di carattere permanente sono
valutabili nella misura del 47 % (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni-Linee guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffré Milano 2016), e, portando il
discorso sugli aspetti dinamico relazionali, l'attività, sempre restando all'anamnesi, di dedicarsi
quotidianamente a camminate è preclusa, in modo permanente (Fedeli, Cannovo-Valutazione degli aspetti
dinamico relazionali personali del danno alla persona: proposta metodologica-Rivista Italiana di Medicina
Legale, volume 2, pag. 393-403, 2022, Giuffré editore, Milano)” (pag. 26 e 27 della relazione).
10. Per quanto attiene al quantum, può dunque affermarsi che, in conseguenza del sinistro, a Pt_1
siano derivate: a) un'invalidità temporanea totale (ITT al 100%) pari a 120 giorni;
b)
[...]
un'invalidità temporanea parziale (ITP al 75 %) pari a 150 giorni;
c) un'ulteriore invalidità
temporanea parziale (ITP al 60%) pari a 50 giorni;
d) un danno biologico permanente valutabile nel
47% del totale.
Per la valutazione equitativa del danno biologico indicato dal ctu, si ritiene adeguato ricorrere, ex
art. 1226 cod. civ., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione, nella versione aggiornata al 2024. Non possono, invece, trovare applicazione le tabelle allegate al d.P.R. 12/2025
in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore».
Deve precisarsi che va riconosciuto l'aumento del 50% (stabilito in misura fissa per le invalidità
superiori al 35%) per la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) da parte delle anzidette Tabelle,
corrispondendo all'id quod plerumque accidit che conseguenze lesive quali quelle subite dalla odierna attrice siano idonee sul piano causale a provocare significativi riflessi negativi nella sfera soggettiva della persona interessata (v., sul punto Cass. n. 23146/2019).
Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione al danno biologico richiesta dalla parte attrice, che il Tribunale considera equo stimare nell'1%, risultando allegato e dimostrato che il danno subito abbia determinato nella attrice stessa conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita della parte lesa in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore
7 R.G. n. 292/2023
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021). Ed invero, a seguito del sinistro, è precluso all'attrice di praticare le camminate che prima svolgeva insieme al marito, almeno 2-3 volte al mese (cfr. verbale
udienza 14 maggio 2025, teste e teste , della cui credibilità non vi è Testimone_1 Testimone_2
ragione di dubitare), nonché di avere contatti sociali con amici (cfr. teste , verbale Testimone_2
cit.).
Dunque, nel caso di specie, applicando le anzidette Tabelle di Milano e considerando l'età della al momento del sinistro (59 anni), si arriva alla liquidazione del danno non patrimoniale Pt_1
nella misura di € 385.076,76, comprensivo dell'incremento per la c.d. personalizzazione al danno biologico.
Dall'importo come sopra liquidato devono detrarsi gli acconti ricevuti. In presenza di acconti,
come chiarito dalla Cassazione, occorre mantenere, nella loro decurtazione, termini omogenei di calcolo. Nel caso di specie, si deve, quindi, procedere a devalutare tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto (8 gennaio 2020), rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 1712 del
1995; ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo della parte danneggiata. Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale (v. anche Corte app. Firenze, n. 1326/2025).
Procedendo nei suddetti termini:
i. l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato alla data del sinistro, è pari ad € 326.059,92;
ii. gli acconti, devalutati dalle date dei rispettivi pagamenti alla data del sinistro, ammontano complessivamente ad € 316.424,83;
iii. sottraendo all'importo sub i. l'importo sub. ii si ha un residuo credito pari ad € 9.635,09.
iv. sull'importo da ultimo indicato devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così l'importo di €
12.479,99. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
11. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, merita di essere riconosciuto l'importo di € 7.391,43,
per le spese mediche documentate (doc.059) e ritenute congrue dal ctu nel proprio elaborato peritale (pag. 28 relazione).
8 R.G. n. 292/2023
Le restanti voci, riguardanti il giudizio di a.t.p., sono qualificabili in termini di «spese giudiziali»,
che vanno allocate «in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito
dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito» (cfr. Cass. n. 9735/2020, Cass. n. 26478/2024).
Secondo l'indirizzo interpretativo maggiormente persuasivo, già condiviso da questo Tribunale
(Trib. Arezzo n. 167/2025), il procedimento per a.t.p. costituisce, invero, una parentesi processuale che anticipa la fase di cognizione, giungendo a un risultato istruttorio che, se non sufficiente a comporre la lite in via conciliativa, è destinato a essere posto a fondamento del giudizio di merito.
Il suo carattere strumentale rispetto al giudizio di cognizione lo rende non dissimile da un giudizio cautelare, le cui spese (salvo che per l'ipotesi di cautelare c.d. anticipatorio) vengono regolate solo nel giudizio di cognizione, secondo il principio della soccombenza. Le spese in questione verranno,
dunque, trattate nel paragrafo dedicato alla statuizione sulle spese di lite.
Salvo quanto si dirà nel proseguo per le spese di lite, il danno patrimoniale subito dalla parte attrice ammonta, dunque, ad € 7.391,43.
12. Non risulta possibile riconoscere il danno da perdita della capacità lavorativa. La consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha, invero, accertato che “stante le lesioni
in oggetto alla donna è preclusa a livello massimale ogni attività che implichi spostamenti medio-lunghi, ma
può svolgere lavoro impiegatizio (intendendosi lavoro in posizione seduta, con spostamenti all'interno
dell'ufficio sede di lavoro ( Guida alla valutazione medico-legale del Testimone_3 Testimone_4
danno alla capacità lavorativa nel risarcimento del danno secondo la teoria quantistica;
Giuffrè editore,
Milano 2011) quindi, percentualizzando la donna al 100 % non può eseguire attività implicanti spostamenti
apprezzabili, mentre è idonea a lavorare come impiegata e/o in posizione seduta con brevi spostamenti nei
locali di lavoro” (pag. 27 della relazione).
Considerata l'accertata idoneità lavorativa a mansioni impiegatizie della le domande di Pt_1
parte attrice relative al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa devono essere rigettate.
13. È possibile ora procedere all'esame del danno c.d. riflesso lamentato dal coniuge della Pt_1
Parte_2
ha chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, in particolare, il CP_9
danno per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e per la sofferenza psicologica derivante dalle gravissime lesioni subite dalla moglie a causa del sinistro sopra riportato.
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Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro familiare per fatto illecito altrui, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse, ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto (cfr. Cass. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite da un individuo da cui derivino gravi postumi invalidanti a cui conseguano circostanze che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita
(con apprezzabile mutamento peggiorativo) e/o danni di natura morale ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il risarcimento del danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in una sofferenza d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare
(cfr. Cass. n. 4571/2023).
14. Tanto chiarito, deve senz'altro concludersi, in base all'id quod plerumque accidit, nonché alle prove testimoniali (cfr. verbale udienza 14 maggio 2025), che il coniuge convivente Parte_2
abbia subìto, a causa delle gravissime lesioni permanenti riportate dalla moglie, uno stravolgimento delle sue abitudini di vita oltre che una intensa sofferenza morale.
15. In merito alla quantificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno c.d.
riflesso deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un sistema che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela, la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, facendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (2023, ultime disponibili) che tengono conto degli indici indicati dalla
Cassazione (cfr. Cass. n. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del
danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far
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riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le
tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
In ragione delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle circostanze del fatto concreto, si ritiene di poter procedere a quantificare il risarcimento del danno del congiunto della vittima materiale dell'illecito tenendo conto del grado di invalidità della vittima materiale così come accertato dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra illustrato;
dell'età
della vittima primaria al momento dell'illecito (59 anni); dell'età della vittima secondaria sempre al momento dell'illecito (anni 64); iv. del rapporto di coniugio e dell'assenza di altri soggetti in grado di coadiuvare nell'assistenza. Parte_2
Si ha, dunque:
i. punti 20 per il rapporto di coniugio;
ii. numero di soggetti tenuti all'assistenza per un coefficiente pari ad 1,00;
iii. punti 5 in base all'età della vittima primaria (59 anni) e punti 3 in base all'età del parente da risarcire (46 anni), entrambi calcolati al momento dell'illecito;
iv. percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (47%).
E dunque: 20+5+3, moltiplicato per 1,00 = 28 punti.
Il valore del punto aggiornato, secondo le Tabelle, è pari, nel massimo, ad € 6.948,00 (3474 per danno morale soggettivo ed € 3474 per danno da alterazione delle relazioni di vita).
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come sopra ricostruite, risulta congruo riconoscere un valore di punto di € 4.500,00 (di cui € 2.000,00 per danno morale ed € 2.500,00 per danno da alterazione delle relazioni di vita), da cui deriva – considerando i parametri sopra indicati – l'importo di € 59.220,00 (28 x 4.500,00 x 47%).
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta illecito (gennaio 2020); sull'importo che ne deriva (€ 50.143,95) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così la somma di € 64.949,73. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
15. In conclusione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire Pt_1
per € 12.479,99, ed € 7.391,43, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data
[...]
di pubblicazione della presente sentenza al saldo e a risarcire per € 64.949,73, oltre Parte_2
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interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale.
16. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, per le ragioni sopra esposte devono trovare liquidazione anzitutto le spese legali della fase di a.t.p. Devono, inoltre, essere liquidate le spese relative alla fase della negoziazione assistita espletata ante causam, stante la natura e la finalità del procedimento in questione. Devono infine essere liquidate le spese di lite concernenti il presente giudizio di cognizione. In tutti i casi, deve aversi riguardo al danno concretamente riconosciuto
(art. 5 del d.m. n. 55/2014). Per la fase di a.t.p., risulta congruo attestarsi sui medi tabellari (€
3.827,00); anche per le fasi di attivazione e negoziazione relative alla negoziazione assistita deve essere liquidata sulla base dei valori medi (€ 3024,00); si ritiene, infine, di fare applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio (€
14.103,00, oltre maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e oltre alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT). Si provvede alla distrazione in favore degli avv.ti Giacomo Renzetti e Walter Renzetti, dichiaratisi antistatari.
Le convenute devono, inoltre, essere condannate a rifondere alla parte attrice anche le spese sostenute per il c.t.p. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 992/2022 R.G. (€ 3.660,00,
cfr. doc. 61 e 62). Devono, infine, essere poste definitivamente a carico di e CP_2 [...]
in solido tra loro, le spese della c.t.u. espletata nel suddetto procedimento ex Controparte_1
art. 696-bis c.p.c., come liquidate con decreto n. cronol. 681/2023 del 20 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale dell'8 gennaio CP_2
2020 e ai conseguenti danni subiti da e nonché la responsabilità Parte_1 Parte_2
solidale di Controparte_1
b) conseguentemente, condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento degli anzidetti danni, che liquida come segue:
i. € 12.479,99, a titolo di danno non patrimoniale ed € 7.391,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
12 R.G. n. 292/2023
ii. € 64.949,73, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di a titolo di danno non patrimoniale;
Parte_2
c) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_2 Controparte_1
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., del procedimento di negoziazione assistita e del presente giudizio, che liquida rispettivamente in € 3.827,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
€ 3024,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
€ 22.564,80, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giacomo Renzetti e
Walter Renzetti, ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna e in solido tra loro, a rifondere alla parte CP_2 Controparte_1
attrice le spese di c.t.p. sostenute nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 992/2022 R.G.,
liquidate in € 3.660,00;
e) pone definitivamente a carico di e in solido tra loro, le CP_2 Controparte_1
spese della ctu espletata nel suddetto procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate con decreto n. cronol. 681/2023 del 20 gennaio 2023.
Così deciso in Arezzo, in data 8 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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