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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2024, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
n. R.G. 8828 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 19 settembre 2024, alle ore 10,30, innanzi al Giudice
Onorario Damiano Camplani, sono comparsi: per l'avv. Andrea Signorini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Mariano Dalla Valle;
per l'avv. Davide Bagarini, collega di studio dell'avv. Fabian. CP_1
L'avv. Signorini precisa le proprie conclusioni così come formulate in atti;
L'avv. Bagarini precisa le proprie conclusioni così come da note conclusive autorizzate 15.07.2024 depositate in pari data.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Signorini, si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa, insistendo per l'accoglimento delle domande ed accezioni ivi formulate;
l'avv. Bagarini si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ed accezioni ivi formulate.
Il Giudice dopo discussione, alle ore 10,51, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice onorario Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 14,46.
Il Giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
pagina 1 di 9 R.G. 8828 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c..
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8828 / 2022 promossa da: persona fisica (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Mariano Dalla Valle (c.f.: ), in San CodiceFiscale_2
Bonifacio (Vr), Via Fogazzaro, n. 13, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 15.12.2022.
- ATTORE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bussolengo (Vr), Via dell'Artigianato, n. 8, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Fabian (c.f.: , in Verona, Vicolo Cieco San Pietro CodiceFiscale_3
Incarnario, n. 7, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'istanza di visibilità del fascicolo telematico 11.01.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Oggetto: contratto di vendita – pagamento del prezzo pagina 2 di 9 ***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU.
16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
pagina 3 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente, visto il credito azionato dall'opposta eccepisce in via pregiudiziale “l'inesistenza/nullità insanabile del decreto opposto” laddove lo stesso ingiunge ad “un'associazione non riconosciuta cessata
(inesistenza della legittimazione passiva) e solo essa!” (pag. 2 atto di oppo.ne); quindi viene eccepita la “nullità/inesistenza della notifica” del decreto opposto in ragione delle modalità della notifica;
nel merito,
l'opponente eccepisce l'erroneità dell'importo ingiunto in decreto laddove alla somma capitale di euro 4.403,24 sono applicati ad un'associazione non riconosciuta interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per euro 1.292,96; infine, parte opponente, ribadisce di non avere ricevuto alcuna notifica, e che quindi “nei suoi confronti il decreto opposto è irrimediabilmente inefficace” anche a mente dell'art. 38 c.c..
In atti l'opponente così conclude:
“in via preliminare:
1)respingersi l'istanza di provvisoria esecutorietà al decreto opposto, se formulata, perché l'opposizione è di pronta soluzione e pure fondata su prova scritta come sopra argomentato.
2)ancora in via preliminare: dichiararsi il decreto opposto inesistente o nullo insanabilmente per le ragioni addotte: innanzitutto perché rivolto a associazione cessata;
3) revocarsi e/o dichiararsi comunque inefficace il decreto opposto per le superiori ragioni;
specificatamente pe Parte_1 nel merito:
4) respingersi le domande di perché infondate in fatto ed in CP_1 diritto: per le ragioni esposte;
la contestazione viene formulata anche per dovere di incarico attesa l'estraneità dell'opponente rispetto al merito della controversia ma sottolineando l'impossibilità fattuale e giuridica di difendersi per una associazione non riconosciuta cessata ed alla quale il decreto è stato notificato in maniera altrettanto irrituale (notifica inesistente o nulla assolutamente):
pagina 4 di 9 4.a) nei confronti di perché privo di legittimazione passiva Parte_1 ed in assenza di alcun rapporto negoziale con inoltre perché il CP_2 decreto non gli è stato notificato;
4.b) nei confronti dell'associazione perché cessata e perché la notifica ad essa del decreto è inesistente o insanabilmente nulla;
4.c) in ogni caso con la contestazione del calcolo degli interessi moratori sugli interessi moratori.
5) spese diritti ed onorari di causa rifusi”.
Richiamati per relationem i contenuti della comparsa di costituzione in cui l'opposta afferma in via preliminare come il decreto ingiuntivo è valido ed efficace ed è stato notificato correttamente sia all'associazione “Verona in
Gioco APS” sia al sig. in qualità di presidente di Parte_1 quest'ultima; per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà ritenersi divenuto definitivo;
quanto alla quantificazione degli interessi, l'opposto ne afferma la correttezza del calcolo, rimandando al giudice l'eventuale ricalcolo.
Nelle note finali l'opponente così conclude:
“1. IN VIA PRELIMINARE:
1.1 Accertata la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 2921/2022, nonché la regolarità delle notifiche nei confronti sia del sig Parte_1 quale presidente dell'associazione Verona in Gioco Aps, sia nei confronti dell'Associazione Verona in Gioco Aps per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi ex art. 647 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2921/2022 nei confronti di quest'ultimo per mancata opposizione nei termini di legge e rigettarsi, quindi, tutte le
1.2 nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1.1, considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2921/2022, R.G. n. 6543/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
pagina 5 di 9 1.3 nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., disporsi in ogni caso ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulle somme non contestate, ossia sulla somma di € 4.403,24, importo dovuto per la fornitura di merce alla Verona in gioco Aps.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2.1 Rigettarsi integralmente le domande avverse, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n.
2921/2022, R.G. n. 6543/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
2.2 accertarsi per le ragioni esposte in narrativa la responsabilità in capo all'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1 e 3 comma c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
3. IN VIA SUBORDINATA:
3.1 Nella denegata, ma non creduta, ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, accertarsi comunque il credito vantato da CP_1 nei confronti di Verona in Gioco APS e del Sig.
[...] Parte_1 condannandoli al pagamento di quanto dovuto, con eventuale ricalcolo degli interessi”.
All'udienza del 05.04.2023 il Giudice rinviava la causa al giorno 28.04.2023 per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa;
a detta udienza, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività; con ordinanza 05.06.2023 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto e assegnava termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'udienza del
10.10.2023 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie, provvedendovi con ordinanza 27.11.2023; alle udienze del 07.02.2024 e del 22.05.2024 venivano assunti i mezzi di prova orali ed infine la causa vneiva rinviata al giorno
11.09.2024 (poi rinviata al giorno 19.09.2024) per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi memorie difensive.
pagina 6 di 9 §§§
I) Sul responsabile civile per le obbligazioni assunte a favore dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” e sulla legittimazione ad agire
Va preliminarmente esaminata la disciplina relativa alle associazioni non riconosciute come “Verona in Gioco APS”, la cui natura di associazione non riconosciuta non è in contestazione.
Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36 e segg. c.c.; in particolare, nel regolare i rapporti nei confronti dei terzi, l'art. 38 c.c. enuncia che: “Per le associazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell'associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”;
l'associazione non riconosciuta gode di una sua soggettività (cfr. Cass. Civ. n.
23401 del 16.11.2015); parte opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” (con sede in Avesa (Vr), Strada del
Casalino, n. 8) e nei confronti del sig. (residente in [...], Parte_1
Via Merano, n. 211) nella di lui qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” (cfr. ricorso monitorio 30.09.2022); parte opposta ho provveduto a notificare l'emesso decreto ingiuntivo ad entrambi;
il sig. ha ricevuto le due distinte notifiche di ricorso e Parte_1 provvedimento monitorio al proprio indirizzo di residenza;
il sig. ha quindi svolto opposizione “semplicemente” Parte_1 personalmente, negando recisamente di avere mai assunto le obbligazioni per cui è causa (cfr. pag. 4 atto di opposizione).
Da quanto sopra, dagli atti di causa e dalle prove assunte, si evince in estrema sintesi che:
1) l'associazione non riconosciuta risponde nei confronti dei terzi con il proprio fondo comune ed in via solidale coloro che hanno agito in nome e per pagina 7 di 9 conto dell'associazione (condotta da circoscriversi alla sola genesi del negozio giuridico e purché altri soggetti non siano intervenuti in una significativa modifica delle condizioni dello stesso);
2) parte opposta ha svolto domande sia in via monitoria che nel giudizio di merito (nella parte in via preliminare, anche in punto regolarità delle notifiche), sia nei confronti dell'associazione non riconosciuta “Verona in
Gioco APS” sia nei confronti del sig. nella di lui qualità di Parte_1
Presidente dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS”;
3) parte opponente si è costituita personalmente svolgendo opposizione ad un provvedimento giudiziale rivolto al fondo comune dell'associazione nonché al presidente della stessa;
per questa ragione, e in relazione alla sola associazione, parte opponente è senz'altro carente di interesse a resistere
(profilo sostanziale) ex art. 100 c.p.c. così come privo di legittimazione ex art. 81 c.p.c. mancandone la prospettazione nell'alveo dell'affermata responsabilità patrimoniale definito da CP_1
4) nel corso della causa, poi, non è emersa prova alcuna che il sig. Parte_1 abbia contratto le obbligazioni i cui crediti sono stati azionati da
[...] in via monitoria (i testi e , escussi CP_1 Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.02.2024, non hanno fornito elementi ulteriori (oltre a quanto già previsto dallo statuto in atti) su chi fosse la persona fisica che effettivamente ha ordinato la merce e quindi quale fosse a persona responsabile in solido con l'associazione delle obbligazioni assunte;
5) infine, va rilevato come nel silenzio dello statuto, non possono trovare applicazione le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute (cfr. Cass. Civ. n. 12528 del 21.05.2018);
6) lette le conclusioni precisate dalle parti.
Per quanto sopra, l'opposizione è accolta limitatamente alla posizione del convenuto sostanziale atteso che non ha Parte_1 CP_1 provato che lo stesso è stato il contraente dei rapporti contrattuali da cui sono sorte le obbligazioni di pagamento del prezzo e per qui è causa.
II) Sulle spese di lite – la complessità della vicenda e in ogni caso pagina 8 di 9 l'affidamento che il sig. ha senz'altro ingenerato in Parte_1 CP_1 circa la solvibilità dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco
[...]
APS” per le obbligazioni insolute (cfr. prove testimoniali verbale d'udienza
07.02.2024), impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) accoglie l'opposizione svolta da;
Parte_1
2) limitatamente alla posizione di revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 2921 del 23.10.2022 pubblicato il 24.10.2022 - r.g.
6543/2023 – Tribunale di Verona – G.I. dr.ssa Silvia Rizzuto;
3) spese di lite come da motivazione.
Verona, così deciso in data 19 settembre 2024
Il giudice onorario Damiano Camplani
firmato digitalmente
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 19 settembre 2024, alle ore 10,30, innanzi al Giudice
Onorario Damiano Camplani, sono comparsi: per l'avv. Andrea Signorini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Mariano Dalla Valle;
per l'avv. Davide Bagarini, collega di studio dell'avv. Fabian. CP_1
L'avv. Signorini precisa le proprie conclusioni così come formulate in atti;
L'avv. Bagarini precisa le proprie conclusioni così come da note conclusive autorizzate 15.07.2024 depositate in pari data.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Signorini, si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa, insistendo per l'accoglimento delle domande ed accezioni ivi formulate;
l'avv. Bagarini si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ed accezioni ivi formulate.
Il Giudice dopo discussione, alle ore 10,51, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice onorario Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 14,46.
Il Giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
pagina 1 di 9 R.G. 8828 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c..
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8828 / 2022 promossa da: persona fisica (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Mariano Dalla Valle (c.f.: ), in San CodiceFiscale_2
Bonifacio (Vr), Via Fogazzaro, n. 13, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 15.12.2022.
- ATTORE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bussolengo (Vr), Via dell'Artigianato, n. 8, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Fabian (c.f.: , in Verona, Vicolo Cieco San Pietro CodiceFiscale_3
Incarnario, n. 7, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'istanza di visibilità del fascicolo telematico 11.01.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Oggetto: contratto di vendita – pagamento del prezzo pagina 2 di 9 ***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU.
16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
pagina 3 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente, visto il credito azionato dall'opposta eccepisce in via pregiudiziale “l'inesistenza/nullità insanabile del decreto opposto” laddove lo stesso ingiunge ad “un'associazione non riconosciuta cessata
(inesistenza della legittimazione passiva) e solo essa!” (pag. 2 atto di oppo.ne); quindi viene eccepita la “nullità/inesistenza della notifica” del decreto opposto in ragione delle modalità della notifica;
nel merito,
l'opponente eccepisce l'erroneità dell'importo ingiunto in decreto laddove alla somma capitale di euro 4.403,24 sono applicati ad un'associazione non riconosciuta interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per euro 1.292,96; infine, parte opponente, ribadisce di non avere ricevuto alcuna notifica, e che quindi “nei suoi confronti il decreto opposto è irrimediabilmente inefficace” anche a mente dell'art. 38 c.c..
In atti l'opponente così conclude:
“in via preliminare:
1)respingersi l'istanza di provvisoria esecutorietà al decreto opposto, se formulata, perché l'opposizione è di pronta soluzione e pure fondata su prova scritta come sopra argomentato.
2)ancora in via preliminare: dichiararsi il decreto opposto inesistente o nullo insanabilmente per le ragioni addotte: innanzitutto perché rivolto a associazione cessata;
3) revocarsi e/o dichiararsi comunque inefficace il decreto opposto per le superiori ragioni;
specificatamente pe Parte_1 nel merito:
4) respingersi le domande di perché infondate in fatto ed in CP_1 diritto: per le ragioni esposte;
la contestazione viene formulata anche per dovere di incarico attesa l'estraneità dell'opponente rispetto al merito della controversia ma sottolineando l'impossibilità fattuale e giuridica di difendersi per una associazione non riconosciuta cessata ed alla quale il decreto è stato notificato in maniera altrettanto irrituale (notifica inesistente o nulla assolutamente):
pagina 4 di 9 4.a) nei confronti di perché privo di legittimazione passiva Parte_1 ed in assenza di alcun rapporto negoziale con inoltre perché il CP_2 decreto non gli è stato notificato;
4.b) nei confronti dell'associazione perché cessata e perché la notifica ad essa del decreto è inesistente o insanabilmente nulla;
4.c) in ogni caso con la contestazione del calcolo degli interessi moratori sugli interessi moratori.
5) spese diritti ed onorari di causa rifusi”.
Richiamati per relationem i contenuti della comparsa di costituzione in cui l'opposta afferma in via preliminare come il decreto ingiuntivo è valido ed efficace ed è stato notificato correttamente sia all'associazione “Verona in
Gioco APS” sia al sig. in qualità di presidente di Parte_1 quest'ultima; per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà ritenersi divenuto definitivo;
quanto alla quantificazione degli interessi, l'opposto ne afferma la correttezza del calcolo, rimandando al giudice l'eventuale ricalcolo.
Nelle note finali l'opponente così conclude:
“1. IN VIA PRELIMINARE:
1.1 Accertata la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 2921/2022, nonché la regolarità delle notifiche nei confronti sia del sig Parte_1 quale presidente dell'associazione Verona in Gioco Aps, sia nei confronti dell'Associazione Verona in Gioco Aps per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi ex art. 647 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2921/2022 nei confronti di quest'ultimo per mancata opposizione nei termini di legge e rigettarsi, quindi, tutte le
1.2 nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1.1, considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2921/2022, R.G. n. 6543/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
pagina 5 di 9 1.3 nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., disporsi in ogni caso ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulle somme non contestate, ossia sulla somma di € 4.403,24, importo dovuto per la fornitura di merce alla Verona in gioco Aps.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2.1 Rigettarsi integralmente le domande avverse, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n.
2921/2022, R.G. n. 6543/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
2.2 accertarsi per le ragioni esposte in narrativa la responsabilità in capo all'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1 e 3 comma c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
3. IN VIA SUBORDINATA:
3.1 Nella denegata, ma non creduta, ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, accertarsi comunque il credito vantato da CP_1 nei confronti di Verona in Gioco APS e del Sig.
[...] Parte_1 condannandoli al pagamento di quanto dovuto, con eventuale ricalcolo degli interessi”.
All'udienza del 05.04.2023 il Giudice rinviava la causa al giorno 28.04.2023 per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa;
a detta udienza, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività; con ordinanza 05.06.2023 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto e assegnava termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'udienza del
10.10.2023 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie, provvedendovi con ordinanza 27.11.2023; alle udienze del 07.02.2024 e del 22.05.2024 venivano assunti i mezzi di prova orali ed infine la causa vneiva rinviata al giorno
11.09.2024 (poi rinviata al giorno 19.09.2024) per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi memorie difensive.
pagina 6 di 9 §§§
I) Sul responsabile civile per le obbligazioni assunte a favore dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” e sulla legittimazione ad agire
Va preliminarmente esaminata la disciplina relativa alle associazioni non riconosciute come “Verona in Gioco APS”, la cui natura di associazione non riconosciuta non è in contestazione.
Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36 e segg. c.c.; in particolare, nel regolare i rapporti nei confronti dei terzi, l'art. 38 c.c. enuncia che: “Per le associazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell'associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”;
l'associazione non riconosciuta gode di una sua soggettività (cfr. Cass. Civ. n.
23401 del 16.11.2015); parte opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” (con sede in Avesa (Vr), Strada del
Casalino, n. 8) e nei confronti del sig. (residente in [...], Parte_1
Via Merano, n. 211) nella di lui qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS” (cfr. ricorso monitorio 30.09.2022); parte opposta ho provveduto a notificare l'emesso decreto ingiuntivo ad entrambi;
il sig. ha ricevuto le due distinte notifiche di ricorso e Parte_1 provvedimento monitorio al proprio indirizzo di residenza;
il sig. ha quindi svolto opposizione “semplicemente” Parte_1 personalmente, negando recisamente di avere mai assunto le obbligazioni per cui è causa (cfr. pag. 4 atto di opposizione).
Da quanto sopra, dagli atti di causa e dalle prove assunte, si evince in estrema sintesi che:
1) l'associazione non riconosciuta risponde nei confronti dei terzi con il proprio fondo comune ed in via solidale coloro che hanno agito in nome e per pagina 7 di 9 conto dell'associazione (condotta da circoscriversi alla sola genesi del negozio giuridico e purché altri soggetti non siano intervenuti in una significativa modifica delle condizioni dello stesso);
2) parte opposta ha svolto domande sia in via monitoria che nel giudizio di merito (nella parte in via preliminare, anche in punto regolarità delle notifiche), sia nei confronti dell'associazione non riconosciuta “Verona in
Gioco APS” sia nei confronti del sig. nella di lui qualità di Parte_1
Presidente dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco APS”;
3) parte opponente si è costituita personalmente svolgendo opposizione ad un provvedimento giudiziale rivolto al fondo comune dell'associazione nonché al presidente della stessa;
per questa ragione, e in relazione alla sola associazione, parte opponente è senz'altro carente di interesse a resistere
(profilo sostanziale) ex art. 100 c.p.c. così come privo di legittimazione ex art. 81 c.p.c. mancandone la prospettazione nell'alveo dell'affermata responsabilità patrimoniale definito da CP_1
4) nel corso della causa, poi, non è emersa prova alcuna che il sig. Parte_1 abbia contratto le obbligazioni i cui crediti sono stati azionati da
[...] in via monitoria (i testi e , escussi CP_1 Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.02.2024, non hanno fornito elementi ulteriori (oltre a quanto già previsto dallo statuto in atti) su chi fosse la persona fisica che effettivamente ha ordinato la merce e quindi quale fosse a persona responsabile in solido con l'associazione delle obbligazioni assunte;
5) infine, va rilevato come nel silenzio dello statuto, non possono trovare applicazione le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute (cfr. Cass. Civ. n. 12528 del 21.05.2018);
6) lette le conclusioni precisate dalle parti.
Per quanto sopra, l'opposizione è accolta limitatamente alla posizione del convenuto sostanziale atteso che non ha Parte_1 CP_1 provato che lo stesso è stato il contraente dei rapporti contrattuali da cui sono sorte le obbligazioni di pagamento del prezzo e per qui è causa.
II) Sulle spese di lite – la complessità della vicenda e in ogni caso pagina 8 di 9 l'affidamento che il sig. ha senz'altro ingenerato in Parte_1 CP_1 circa la solvibilità dell'associazione non riconosciuta “Verona in Gioco
[...]
APS” per le obbligazioni insolute (cfr. prove testimoniali verbale d'udienza
07.02.2024), impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) accoglie l'opposizione svolta da;
Parte_1
2) limitatamente alla posizione di revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 2921 del 23.10.2022 pubblicato il 24.10.2022 - r.g.
6543/2023 – Tribunale di Verona – G.I. dr.ssa Silvia Rizzuto;
3) spese di lite come da motivazione.
Verona, così deciso in data 19 settembre 2024
Il giudice onorario Damiano Camplani
firmato digitalmente
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