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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8565/2020 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
, e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nichil, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, giusta mandato Controparte_1
in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 23.04.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 09.11.2020, , e , sia in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio che in qualità di eredi di (nata a [...], il [...], rispettivamente moglie e Persona_1
madre degli attori), convenivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali Parte_4
e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa tenuta dal personale medico impiegato presso il P.O. di tra il 27.03.2025 e il 27.04.2025. Per_2 CP_1
In particolare , deducevano che: in data 27.03.2017 si era recata presso il Pronto Persona_1
Soccorso del P.O. di , lamentando fortissimi dolori addominali e diarrea;
in pari data, al Per_2 CP_1 termine di esami strumentali, la stessa era stata ricoverata nel reparto di medicina interna, per ulteriori accertamenti, per poi essere dimessa in data 19.04.2017, con prescrizione di terapia farmacologica;
nei giorni 25.04.2017 e 26.04.2027, poiché i dolori persistevano, la si era recata nuovamente _1
al Pronto Soccorso del P.O. di , per poi essere dimessa in giornata, con prescrizione di Per_2 CP_1 proseguire la terapia farmacologica e sottoporsi a un consulto neurologico;
in data 31.05.2017 la si era recata presso la clinica Città di Lecce, ove, dopo consulto medico, era stata sottoposta _1
ad angiotac dei vasi addominali e tale indagine aveva rivelato una “stenosi preocclusiva a livello dell'origine del tripode celiaco e occlusione dell'arteria mesenterica superiore con rivascolarizzazione a valle del livello del 3° medio”; in occasione dell'accesso del 05.06.2017 presso il Pronto Soccorso del
P.O. di , ove la si era recata per l'aggravarsi della sintomatologia addominale, Per_2 CP_1 _1
i sanitari, anche alla luce del referto dell'angiotac, avevano disposto il ricovero presso il reparto di chirurgia vascolare dell' di Tricase;
nel corso della degenza, in data 08.06.2017, la CP_2 _1
era stata sottoposta ad un intervento di disostruzione dei vasi occlusi, ma senza successo;
pertanto, in data 14.06.2017, la medesima paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico laparotomico, ma, dopo due giorni in rianimazione, era deceduta (16.06.2025).
Conseguentemente, dopo aver infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità e la condanna di per tutti i danni Parte_4
sofferti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della condotta negligente e imperita del personale medico ivi impiegato, che avrebbe comportato un significativo ritardo nella formulazione della diagnosi corretta e nella individuazione del trattamento adeguato alla patologia della , _1
effettuato quando ormai le sue condizioni generali erano state compromesse in maniera irreparabile.
Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando Controparte_1 la domanda sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e consulenza medico- legale d'ufficio.
All'udienza del 23.04.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria. Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che
“Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
20547 del 30/09/2014).
La Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha successivamente riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, così dando valore legale al chiaro orientamento giurisprudenziale sopra menzionato.
Nel caso che occupa, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo, è emerso che la diagnosi di ischemia intestinale, il cui aggravamento ha condotto al decesso di _1
, fu conseguita con notevole ritardo, addebitabile al personale medico in servizio presso la
[...] convenuta.
Invero, secondo l'analisi condotta dai dott.ri e e che si fa propria, “già all'epoca del I Per_3 Per_4
ricovero presso l'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale V. Fazzi di [la ] era, CP_1 _1
necessariamente, portatrice delle alterazioni vascolari riscontrate con l'esame Tc del 31.5.2017”, dovendosi, per converso, escludere che l'occlusione della arteria mesenterica superiore e la subocclusione del tripode siano insorte solo in un secondo momento, considerato che il dolore post- prandiale, descritto sin dall'inizio dalla paziente, è un sintomo tipico ed ineluttabilmente caratteristico di un quadro di ischemia, soprattutto in un soggetto che non abbia mai presentato in precedenza episodi di dolore addominale insorto acutamente. Alla luce di tali premesse, i medesimi consulenti hanno esaminato la condotta dei sanitari che entrarono in contatto con la presso l'ospedale di , prima in data 27.03.2017 _1 Per_2 CP_1
(sino al 19.04.2017) e poi nei giorni 25 e 26.04.2017, precisando quanto segue.
Quanto al primo accesso e al conseguente ricovero “non riteniamo di poter evidenziare la ricorrenza di particolari criticità: la paziente dopo la visita fu correttamente ricoverata nel locale reparto di Medicina
Interna ove fu sottoposta agli accertamenti ritenuti opportuni e dove è stata formulata una diagnosi associata ad una adeguata terapia farmacologica. In particolare nel corso del ricovero un esame TAC dell'addome, eseguito 15.4.2017, non aveva mostrato segni di patologia di interesse vascolare, riferendo assenza di ispessimenti patologici dell'intestino e, a parte la presenza di un nodulo a carico del surrene destro e la presenza di espanso ipodenso di 22 mm a carico dell'annesso di destra (per il quale fu eseguita una consulenza ginecologica), null'altro era descritto a carico degli organi addominali, a parte la presenza di calcificazioni parietali aortiche e iliache”; ciò in quanto “l'esame TAC con il mezzo di contrasto era stato eseguito senza alcuna scansione che mettesse in luce la canalizzazione dei vasi splancnici”, impedendo ai sanitari di “esprimere un valido parere dai risultati della TAC eseguita il 15.4.2017 e, pertanto, nulla può essere loro addebitato in questa fase dell'iter clinico, successiva al primo accesso presso il Pronto Soccorso di ”. CP_1
Viceversa, si ritiene che l'operato del personale medico in occasione della valutazione espressa il
25.04.2017 fu connotato da “inadeguatezza assistenziale”: “In questa occasione la paziente riferì la persistenza del dolore post-prandiale, tale da impedirle di alimentarsi. Tutto ciò era stato comunicato al medico di guardia e dallo stesso riportato sul certificato di accesso al pronto soccorso (vedi referto allegato)”. “La presenza e persistenza di dolore post-prandiale ben doveva suggerire, quindi,
l'esecuzione di un esame angioTC o di una arteriografia, che avrebbero garantito il perfezionamento diagnostico”, invece, tali sintomi furono negligentemente attribuiti a problematiche neurologiche o, addirittura, psichiatriche, in concreto mai riscontrate, e, al contempo, fu confermata la validità della terapia farmacologica in corso, pur in assenza di miglioramenti, con l'aggiunta di farmaci antidepressivi.
È evidente, pertanto, il colpevole ritardo nel conseguimento della diagnosi e nell'individuazione del corretto trattamento terapeutico, riconducibile alla condotta appena descritta, poiché “una valutazione anamnestica adeguata, espressione di buona pratica clinica, avrebbe garantito
l'acquisizione di elementi clinici anche solo di sospetto che, mediante un successivo valido approccio multidisciplinare alle problematiche offerte dalla paziente, da parte di un gastroenterologo ed un chirurgo vascolare, avrebbe consentito di anticipare l'esecuzione del trattamento terapeutico più adeguato, rappresentato da quello regolarmente eseguito presso l'ospedale Panico di Tricase, anche se, purtroppo, con estremo ritardo”. Fermo ciò, si ribadisce che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
Ebbene, al quesito posto ai consulenti “se sussista relazione eziologica, secondo un criterio di maggiore probabilità (più probabile che non) sulla base di esplicitate leggi scientifiche-statistiche tra l'evento lesivo (decesso della paziente in data 16.6.2017) e la condotta dei sanitari interessati e se l'evento letale non si sarebbe verificato ove fosse stata posta in essere la condotta corretta e doverosa o dagli stessi non tenuta”, è stato risposto che “una diagnosi tempestiva avrebbe consentito maggiori chance di sopravvivenza della paziente”.
Tale conclusione appare coerente con l'illustrazione della ischemia intestinale operata nella prima parte dell'elaborato peritale e che descrive tale patologia, nella fase cronica, come “subdola, a lenta progressione”, difficilmente diagnosticabile se non con metodiche invasive di secondo livello (angio-
TAC, Arteriografia) e suscettibile di evolvere improvvisamente in fase acuta, la cui mortalità cresce sino a raggiunge il 70-100% dei casi.
I dati innanzi riportati spiegano la riferita impossibilità di affermare con certezza “tenuto conto delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti con questa patologia, che anche se la paziente fosse stata operata con anticipo avrebbe superato l'intervento chirurgico”, pur nella ribadita convinzione che “la presenza e persistenza di dolore post-prandiale ben dovevano suggerire l'esecuzione di un esame angioTAC o di una arteriografia, esami che avrebbero garantito il perfezionamento diagnostico. Ciò avrebbe fornito alla paziente maggiori chances di successo terapeutico e, probabilmente, evitato
l'instaurarsi della catena di eventi sfavorevoli che in ultima analisi hanno portato al decesso della paziente.”.
Le risultanze della consulenza d'ufficio impongono di chiarire cosa debba intendersi giuridicamente con il termine “chance”.
Si richiama sul punto il recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.6.2020, n.
12928) che ha qualificato la perdita di chance come “il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, precisando che “la chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance sia ontologicamente diversa da quella in cui l'evento è rappresentato dalla morte del paziente, cui consegue la richiesta di risarcimento del danno terminale e del danno da perdita del rapporto parentale. Poiché gli attori hanno articolato la domanda allegando più fatti costitutivi, con richiesta di molteplici voci di danno, alcune delle quali tra loro incompatibili, è dirimente qualificare i fatti individuando l'ipotesi ricorrente, nel caso di specie, tra quelle enucleate dalla Suprema Corte (sent. 11.11.2019, n.
28993) e di seguito riportate:
“A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato
a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative):
l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché' allegato
e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e., tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
Alla luce della citata pronuncia, che è conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che nel caso in esame ricorra l'ipotesi sub E): i consulenti hanno, infatti, chiarito che l'errore dei sanitari della ha determinato un considerevole ritardo nella Parte_5
diagnosi della patologia, che è progredita, aggravando le condizioni generali di salute della paziente, e compromettendo, pertanto, le possibilità (o chance) di successo terapeutico. Invero, come precisato dai CTU, l'intervento presso l'ospedale di Tricase fu eseguito quando il quadro clinico stava già virando da una fase cronica ad una fase di ischemia acuta, circostanza che, unitamente al calo ponderale della paziente di 20 kg (rispetto ai 5 kg riferiti al momento del primo accesso presso l'ospedale , Per_2
certamente influenzò la scelta della tecnica chirurgica (laparotomica, più invasiva, anziché endovascolare, meno invasiva), così come la capacità di risposta dell'organismo all'operazione subita
(dalla cartella clinica risulta che la morì due giorni dopo l'operazione per “shock e disfunzione _1
multiorgano”).
Per contro, non ricorre l'ipotesi sub B), in cui la morte del paziente si pone come diretta conseguenza della condotta dei sanitari, atteso che, come si evince dall'elaborato peritale e dalla documentazione medica allegata, un intervento tempestivo non avrebbe comunque garantito la sopravvivenza della
, a causa della gravità della malattia e delle generali condizioni di salute della paziente. _1
Del resto, anche il CTP degli attori, dott. con parere datato 20.06.2018, si era Persona_5
espresso in termini di chance, pur senza menzionarla espressamente: “La prognosi [ndr, di sopravvivenza della paziente affetta da ischemia intestinale] è ovviamente in funzione e condizionata dalla precocità diagnostica e dalla tempestività del trattamento. Sollecito riconoscimento e precoce trattamento sono fattori determinanti per ridurre il tasso di mortalità. La prognosi peggiora con il trascorrere del tempo e la percentuale dei casi fatali aumenta progressivamente… Le forme cliniche possono assumere caratteri di grave acuzie o di cronicità con difficoltà diagnostiche se asintomatiche
o paucisintomatiche e conseguenze prognostiche tanto migliori tanto più precoce è la diagnosi. Appare evidente che il riconoscimento precoce dei pazienti con ischemia intestinale, insieme con l'esecuzione dei test diagnostici e soprattutto delle indagini di immagine al fine di identificare queste lesioni prima che insorga l'infarto intestinale, rappresenta l'unico modo per ridurre l'incidenza di mortalità.”.
Accertato, pertanto, il nesso di causalità sussistente tra la condotta colposa dei sanitari di e le CP_1 minori possibilità di sopravvivenza della , senza che parte convenuta abbia dimostrato _1
l'esistenza di alcuna causa, imprevedibile ed inevitabile, dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della propria prestazione (si veda, da ultimo, Cass. 21/10/2024, n.27142, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria), può passare ad esaminarsi il quantum debeatur.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili
e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.” (Cass. 26851/2023; Cass. 35998/2023). In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto con il de cuius (cd. danno da perdita del rapporto parentale), qualora la condotta medica colposa ne abbia causato la morte o, comunque, ne abbia abbreviato la vita.
Conseguentemente, avendo accertato il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, dovranno essere rigettate tutte le domande relative ad altre voci di danno non patrimoniale, in quanto incompatibili, poichè correlate all'esistenza (non provata nel caso di specie) di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura.
Va rigettata, altresì, la domanda relativa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, per altro formulata in maniera generica, priva di adeguata allegazione e riscontro probatorio.
Sul piano della liquidazione del pregiudizio in esame, valga puntualizzare che il danno da perdita di chance, non essendo "tabellato”, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute),
è da liquidarsi in via equitativa "e non necessariamente quale frazione del danno finale” (cfr. Cass.
28993/19), dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza", non essendo, per contro, parametrabile, sia pure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (in motivazione, Cass. civ., Sez. III, Ord.
05/02/2025, n. 2861). È, invece, da ritenersi più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%, in relazione all'età della stessa al momento del fatto, e applica a tale importo l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta;
tale ultima percentuale, muovendo necessariamente dai riferimenti statistici forniti dai consulenti tecnici, dovrà essere individuata prudenzialmente, tenendo conto solo di quanto effettivamente emerso nel corso del processo, in applicazione dell'art. 2697 c.c.
Nel caso in esame, considerato che “anche in strutture di eccellenza per il trattamento di tale patologia ed in presenza di una corretta diagnosi la sopravvivenza è pari indicativamente al 20-50% a seconda delle caratteristiche dell'infarto” (pag. 9 perizia tecnica d'ufficio); che, inoltre, al momento del secondo accesso della presso il pronto soccorso di (ovvero in data 25.04.2025, in cui si colloca _1 CP_1
la condotta colposa dei sanitari) l'ischemia era ancora nella fase cronica, benchè avanzata (se è vero che l'acuzie intervenne in prossimità del ricovero a Tricase); che, d'altra parte, la paziente, non più giovane, era già affetta da ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon e duodenite erosiva;
allora l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta dovrà comprensibilmente attestarsi in corrispondenza del valore più basso (20%) della forbice individuata dai consulenti sulla base della letteratura e della statistica di settore.
In conclusione, partendo dalla somma di € 898.013,00 - spettante secondo le tabelle di Milano 2024 al danneggiato di 76 anni (compiuti) a cui sia stato riconosciuto un danno biologico permanente pari al
100% - e applicando l'aliquota del 20% - pari alla possibilità di verificazione della chance perduta, come sopra individuata – si ottiene l'importo di € 179.602,60 che costituisce la liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza sofferto dalla defunta in conseguenza della Persona_1
condotta colposa tenuta dai sanitari dell' in occasione dell'accesso della paziente al Parte_5 pronto soccorso del 25.04.2025, cui consegue la condanna della convenuta al risarcimento di tale danno nei confronti degli odierni attori, iure hereditatis.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate fino alla data dell'evento lesivo (25.04.2017) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 25.04.2017 fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, pronunciando in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09.11.2020 da , e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 nei confronti di , così provvede: Parte_4
1) condanna l' al pagamento in favore degli attori, ciascuno in proporzione della rispettiva Parte_4
quota ereditaria, della complessiva somma di euro € 179.602,60; tale somma va devalutata fino alla data dell'evento lesivo (25.04.2017) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 25.04.2017 fino al soddisfo;
2) condanna l' al rimborso, in favore degli attori, delle spese e competenze del presente Parte_4 giudizio, liquidate in euro 518,00 per spese ed in euro 14.103,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Antonio Nichil.
3) Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dell' e dichiara il diritto degli Parte_4
attori di ripetere le somme eventualmente anticipate.
Così deciso in Lecce il 16.07.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8565/2020 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
, e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nichil, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, giusta mandato Controparte_1
in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 23.04.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 09.11.2020, , e , sia in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio che in qualità di eredi di (nata a [...], il [...], rispettivamente moglie e Persona_1
madre degli attori), convenivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali Parte_4
e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa tenuta dal personale medico impiegato presso il P.O. di tra il 27.03.2025 e il 27.04.2025. Per_2 CP_1
In particolare , deducevano che: in data 27.03.2017 si era recata presso il Pronto Persona_1
Soccorso del P.O. di , lamentando fortissimi dolori addominali e diarrea;
in pari data, al Per_2 CP_1 termine di esami strumentali, la stessa era stata ricoverata nel reparto di medicina interna, per ulteriori accertamenti, per poi essere dimessa in data 19.04.2017, con prescrizione di terapia farmacologica;
nei giorni 25.04.2017 e 26.04.2027, poiché i dolori persistevano, la si era recata nuovamente _1
al Pronto Soccorso del P.O. di , per poi essere dimessa in giornata, con prescrizione di Per_2 CP_1 proseguire la terapia farmacologica e sottoporsi a un consulto neurologico;
in data 31.05.2017 la si era recata presso la clinica Città di Lecce, ove, dopo consulto medico, era stata sottoposta _1
ad angiotac dei vasi addominali e tale indagine aveva rivelato una “stenosi preocclusiva a livello dell'origine del tripode celiaco e occlusione dell'arteria mesenterica superiore con rivascolarizzazione a valle del livello del 3° medio”; in occasione dell'accesso del 05.06.2017 presso il Pronto Soccorso del
P.O. di , ove la si era recata per l'aggravarsi della sintomatologia addominale, Per_2 CP_1 _1
i sanitari, anche alla luce del referto dell'angiotac, avevano disposto il ricovero presso il reparto di chirurgia vascolare dell' di Tricase;
nel corso della degenza, in data 08.06.2017, la CP_2 _1
era stata sottoposta ad un intervento di disostruzione dei vasi occlusi, ma senza successo;
pertanto, in data 14.06.2017, la medesima paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico laparotomico, ma, dopo due giorni in rianimazione, era deceduta (16.06.2025).
Conseguentemente, dopo aver infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità e la condanna di per tutti i danni Parte_4
sofferti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della condotta negligente e imperita del personale medico ivi impiegato, che avrebbe comportato un significativo ritardo nella formulazione della diagnosi corretta e nella individuazione del trattamento adeguato alla patologia della , _1
effettuato quando ormai le sue condizioni generali erano state compromesse in maniera irreparabile.
Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando Controparte_1 la domanda sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e consulenza medico- legale d'ufficio.
All'udienza del 23.04.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria. Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che
“Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
20547 del 30/09/2014).
La Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha successivamente riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, così dando valore legale al chiaro orientamento giurisprudenziale sopra menzionato.
Nel caso che occupa, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo, è emerso che la diagnosi di ischemia intestinale, il cui aggravamento ha condotto al decesso di _1
, fu conseguita con notevole ritardo, addebitabile al personale medico in servizio presso la
[...] convenuta.
Invero, secondo l'analisi condotta dai dott.ri e e che si fa propria, “già all'epoca del I Per_3 Per_4
ricovero presso l'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale V. Fazzi di [la ] era, CP_1 _1
necessariamente, portatrice delle alterazioni vascolari riscontrate con l'esame Tc del 31.5.2017”, dovendosi, per converso, escludere che l'occlusione della arteria mesenterica superiore e la subocclusione del tripode siano insorte solo in un secondo momento, considerato che il dolore post- prandiale, descritto sin dall'inizio dalla paziente, è un sintomo tipico ed ineluttabilmente caratteristico di un quadro di ischemia, soprattutto in un soggetto che non abbia mai presentato in precedenza episodi di dolore addominale insorto acutamente. Alla luce di tali premesse, i medesimi consulenti hanno esaminato la condotta dei sanitari che entrarono in contatto con la presso l'ospedale di , prima in data 27.03.2017 _1 Per_2 CP_1
(sino al 19.04.2017) e poi nei giorni 25 e 26.04.2017, precisando quanto segue.
Quanto al primo accesso e al conseguente ricovero “non riteniamo di poter evidenziare la ricorrenza di particolari criticità: la paziente dopo la visita fu correttamente ricoverata nel locale reparto di Medicina
Interna ove fu sottoposta agli accertamenti ritenuti opportuni e dove è stata formulata una diagnosi associata ad una adeguata terapia farmacologica. In particolare nel corso del ricovero un esame TAC dell'addome, eseguito 15.4.2017, non aveva mostrato segni di patologia di interesse vascolare, riferendo assenza di ispessimenti patologici dell'intestino e, a parte la presenza di un nodulo a carico del surrene destro e la presenza di espanso ipodenso di 22 mm a carico dell'annesso di destra (per il quale fu eseguita una consulenza ginecologica), null'altro era descritto a carico degli organi addominali, a parte la presenza di calcificazioni parietali aortiche e iliache”; ciò in quanto “l'esame TAC con il mezzo di contrasto era stato eseguito senza alcuna scansione che mettesse in luce la canalizzazione dei vasi splancnici”, impedendo ai sanitari di “esprimere un valido parere dai risultati della TAC eseguita il 15.4.2017 e, pertanto, nulla può essere loro addebitato in questa fase dell'iter clinico, successiva al primo accesso presso il Pronto Soccorso di ”. CP_1
Viceversa, si ritiene che l'operato del personale medico in occasione della valutazione espressa il
25.04.2017 fu connotato da “inadeguatezza assistenziale”: “In questa occasione la paziente riferì la persistenza del dolore post-prandiale, tale da impedirle di alimentarsi. Tutto ciò era stato comunicato al medico di guardia e dallo stesso riportato sul certificato di accesso al pronto soccorso (vedi referto allegato)”. “La presenza e persistenza di dolore post-prandiale ben doveva suggerire, quindi,
l'esecuzione di un esame angioTC o di una arteriografia, che avrebbero garantito il perfezionamento diagnostico”, invece, tali sintomi furono negligentemente attribuiti a problematiche neurologiche o, addirittura, psichiatriche, in concreto mai riscontrate, e, al contempo, fu confermata la validità della terapia farmacologica in corso, pur in assenza di miglioramenti, con l'aggiunta di farmaci antidepressivi.
È evidente, pertanto, il colpevole ritardo nel conseguimento della diagnosi e nell'individuazione del corretto trattamento terapeutico, riconducibile alla condotta appena descritta, poiché “una valutazione anamnestica adeguata, espressione di buona pratica clinica, avrebbe garantito
l'acquisizione di elementi clinici anche solo di sospetto che, mediante un successivo valido approccio multidisciplinare alle problematiche offerte dalla paziente, da parte di un gastroenterologo ed un chirurgo vascolare, avrebbe consentito di anticipare l'esecuzione del trattamento terapeutico più adeguato, rappresentato da quello regolarmente eseguito presso l'ospedale Panico di Tricase, anche se, purtroppo, con estremo ritardo”. Fermo ciò, si ribadisce che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
Ebbene, al quesito posto ai consulenti “se sussista relazione eziologica, secondo un criterio di maggiore probabilità (più probabile che non) sulla base di esplicitate leggi scientifiche-statistiche tra l'evento lesivo (decesso della paziente in data 16.6.2017) e la condotta dei sanitari interessati e se l'evento letale non si sarebbe verificato ove fosse stata posta in essere la condotta corretta e doverosa o dagli stessi non tenuta”, è stato risposto che “una diagnosi tempestiva avrebbe consentito maggiori chance di sopravvivenza della paziente”.
Tale conclusione appare coerente con l'illustrazione della ischemia intestinale operata nella prima parte dell'elaborato peritale e che descrive tale patologia, nella fase cronica, come “subdola, a lenta progressione”, difficilmente diagnosticabile se non con metodiche invasive di secondo livello (angio-
TAC, Arteriografia) e suscettibile di evolvere improvvisamente in fase acuta, la cui mortalità cresce sino a raggiunge il 70-100% dei casi.
I dati innanzi riportati spiegano la riferita impossibilità di affermare con certezza “tenuto conto delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti con questa patologia, che anche se la paziente fosse stata operata con anticipo avrebbe superato l'intervento chirurgico”, pur nella ribadita convinzione che “la presenza e persistenza di dolore post-prandiale ben dovevano suggerire l'esecuzione di un esame angioTAC o di una arteriografia, esami che avrebbero garantito il perfezionamento diagnostico. Ciò avrebbe fornito alla paziente maggiori chances di successo terapeutico e, probabilmente, evitato
l'instaurarsi della catena di eventi sfavorevoli che in ultima analisi hanno portato al decesso della paziente.”.
Le risultanze della consulenza d'ufficio impongono di chiarire cosa debba intendersi giuridicamente con il termine “chance”.
Si richiama sul punto il recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.6.2020, n.
12928) che ha qualificato la perdita di chance come “il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, precisando che “la chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance sia ontologicamente diversa da quella in cui l'evento è rappresentato dalla morte del paziente, cui consegue la richiesta di risarcimento del danno terminale e del danno da perdita del rapporto parentale. Poiché gli attori hanno articolato la domanda allegando più fatti costitutivi, con richiesta di molteplici voci di danno, alcune delle quali tra loro incompatibili, è dirimente qualificare i fatti individuando l'ipotesi ricorrente, nel caso di specie, tra quelle enucleate dalla Suprema Corte (sent. 11.11.2019, n.
28993) e di seguito riportate:
“A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato
a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative):
l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché' allegato
e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e., tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
Alla luce della citata pronuncia, che è conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che nel caso in esame ricorra l'ipotesi sub E): i consulenti hanno, infatti, chiarito che l'errore dei sanitari della ha determinato un considerevole ritardo nella Parte_5
diagnosi della patologia, che è progredita, aggravando le condizioni generali di salute della paziente, e compromettendo, pertanto, le possibilità (o chance) di successo terapeutico. Invero, come precisato dai CTU, l'intervento presso l'ospedale di Tricase fu eseguito quando il quadro clinico stava già virando da una fase cronica ad una fase di ischemia acuta, circostanza che, unitamente al calo ponderale della paziente di 20 kg (rispetto ai 5 kg riferiti al momento del primo accesso presso l'ospedale , Per_2
certamente influenzò la scelta della tecnica chirurgica (laparotomica, più invasiva, anziché endovascolare, meno invasiva), così come la capacità di risposta dell'organismo all'operazione subita
(dalla cartella clinica risulta che la morì due giorni dopo l'operazione per “shock e disfunzione _1
multiorgano”).
Per contro, non ricorre l'ipotesi sub B), in cui la morte del paziente si pone come diretta conseguenza della condotta dei sanitari, atteso che, come si evince dall'elaborato peritale e dalla documentazione medica allegata, un intervento tempestivo non avrebbe comunque garantito la sopravvivenza della
, a causa della gravità della malattia e delle generali condizioni di salute della paziente. _1
Del resto, anche il CTP degli attori, dott. con parere datato 20.06.2018, si era Persona_5
espresso in termini di chance, pur senza menzionarla espressamente: “La prognosi [ndr, di sopravvivenza della paziente affetta da ischemia intestinale] è ovviamente in funzione e condizionata dalla precocità diagnostica e dalla tempestività del trattamento. Sollecito riconoscimento e precoce trattamento sono fattori determinanti per ridurre il tasso di mortalità. La prognosi peggiora con il trascorrere del tempo e la percentuale dei casi fatali aumenta progressivamente… Le forme cliniche possono assumere caratteri di grave acuzie o di cronicità con difficoltà diagnostiche se asintomatiche
o paucisintomatiche e conseguenze prognostiche tanto migliori tanto più precoce è la diagnosi. Appare evidente che il riconoscimento precoce dei pazienti con ischemia intestinale, insieme con l'esecuzione dei test diagnostici e soprattutto delle indagini di immagine al fine di identificare queste lesioni prima che insorga l'infarto intestinale, rappresenta l'unico modo per ridurre l'incidenza di mortalità.”.
Accertato, pertanto, il nesso di causalità sussistente tra la condotta colposa dei sanitari di e le CP_1 minori possibilità di sopravvivenza della , senza che parte convenuta abbia dimostrato _1
l'esistenza di alcuna causa, imprevedibile ed inevitabile, dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della propria prestazione (si veda, da ultimo, Cass. 21/10/2024, n.27142, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria), può passare ad esaminarsi il quantum debeatur.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili
e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.” (Cass. 26851/2023; Cass. 35998/2023). In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto con il de cuius (cd. danno da perdita del rapporto parentale), qualora la condotta medica colposa ne abbia causato la morte o, comunque, ne abbia abbreviato la vita.
Conseguentemente, avendo accertato il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, dovranno essere rigettate tutte le domande relative ad altre voci di danno non patrimoniale, in quanto incompatibili, poichè correlate all'esistenza (non provata nel caso di specie) di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura.
Va rigettata, altresì, la domanda relativa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, per altro formulata in maniera generica, priva di adeguata allegazione e riscontro probatorio.
Sul piano della liquidazione del pregiudizio in esame, valga puntualizzare che il danno da perdita di chance, non essendo "tabellato”, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute),
è da liquidarsi in via equitativa "e non necessariamente quale frazione del danno finale” (cfr. Cass.
28993/19), dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza", non essendo, per contro, parametrabile, sia pure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (in motivazione, Cass. civ., Sez. III, Ord.
05/02/2025, n. 2861). È, invece, da ritenersi più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%, in relazione all'età della stessa al momento del fatto, e applica a tale importo l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta;
tale ultima percentuale, muovendo necessariamente dai riferimenti statistici forniti dai consulenti tecnici, dovrà essere individuata prudenzialmente, tenendo conto solo di quanto effettivamente emerso nel corso del processo, in applicazione dell'art. 2697 c.c.
Nel caso in esame, considerato che “anche in strutture di eccellenza per il trattamento di tale patologia ed in presenza di una corretta diagnosi la sopravvivenza è pari indicativamente al 20-50% a seconda delle caratteristiche dell'infarto” (pag. 9 perizia tecnica d'ufficio); che, inoltre, al momento del secondo accesso della presso il pronto soccorso di (ovvero in data 25.04.2025, in cui si colloca _1 CP_1
la condotta colposa dei sanitari) l'ischemia era ancora nella fase cronica, benchè avanzata (se è vero che l'acuzie intervenne in prossimità del ricovero a Tricase); che, d'altra parte, la paziente, non più giovane, era già affetta da ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon e duodenite erosiva;
allora l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta dovrà comprensibilmente attestarsi in corrispondenza del valore più basso (20%) della forbice individuata dai consulenti sulla base della letteratura e della statistica di settore.
In conclusione, partendo dalla somma di € 898.013,00 - spettante secondo le tabelle di Milano 2024 al danneggiato di 76 anni (compiuti) a cui sia stato riconosciuto un danno biologico permanente pari al
100% - e applicando l'aliquota del 20% - pari alla possibilità di verificazione della chance perduta, come sopra individuata – si ottiene l'importo di € 179.602,60 che costituisce la liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza sofferto dalla defunta in conseguenza della Persona_1
condotta colposa tenuta dai sanitari dell' in occasione dell'accesso della paziente al Parte_5 pronto soccorso del 25.04.2025, cui consegue la condanna della convenuta al risarcimento di tale danno nei confronti degli odierni attori, iure hereditatis.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate fino alla data dell'evento lesivo (25.04.2017) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 25.04.2017 fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, pronunciando in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09.11.2020 da , e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 nei confronti di , così provvede: Parte_4
1) condanna l' al pagamento in favore degli attori, ciascuno in proporzione della rispettiva Parte_4
quota ereditaria, della complessiva somma di euro € 179.602,60; tale somma va devalutata fino alla data dell'evento lesivo (25.04.2017) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 25.04.2017 fino al soddisfo;
2) condanna l' al rimborso, in favore degli attori, delle spese e competenze del presente Parte_4 giudizio, liquidate in euro 518,00 per spese ed in euro 14.103,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Antonio Nichil.
3) Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dell' e dichiara il diritto degli Parte_4
attori di ripetere le somme eventualmente anticipate.
Così deciso in Lecce il 16.07.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.