Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Valeria Monti, dopo l'assegnazione del termine per note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha emesso la presente
ORDINANZA
Viste le note depositate dalla parte costituita;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza.
Mantova, 15.4.2025
Il giudice
Dott. Valeria Monti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA
in persona della Dott.ssa Valeria Monti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2386 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra Parte 1 col proc dom. avv. Sara Magotti
APPELLANTE -
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 1
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza del 14.04.2025, parte appellante ha presentato le seguenti conclusioni: "In via principale: dichiarata la nullità della sentenza n. 533/2023 del Giudice di Pace di Pt 1 per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in riforma della medesima, respingere integralmente il ricorso promosso in primo grado da CP 1
[...] -e, per l'effetto, confermata la violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada - rif. art. 41, comma 11, C.d.S., contestata con il verbale n. V/10647D/2022 Prot. 5459/2022 del
23.02.2022 della Polizia Locale del وcondannare Controparte_1 a pagare a Parte 1 favore del la sanzione comminata con il medesimo verbale. In via subordinata: Parte 1
nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della sentenza n. 533/2023 del Giudice di Pace di Pt 1 per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ogni modo, in riforma della medesima, respingere integralmente il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1 e, per l'effetto, confermata la violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada - rif. art. 41, comma 11, C.d.S., contestata con il verbale n. V/10647D/2022 Prot. 5459/2022 del 23.02.2022 della Polizia Locale del Parte 1
[...] condannare Controparte_1 a pagare a favore del la sanzione Parte 1
comminata con il medesimo verbale. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado."
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Parte 1 ha proposto tempestivo appello, fondato su tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta da CP 1
[...] avverso il verbale di accertamento di infrazione stradale n. V/10647D/2022 Prot. 5459/2022
وcon il quale si contestava al del 23.02.2022, della Polizia locale del Parte 1
Parte_2 F5D31 M65AZ1 targato EY631LD la violazione dell'art. conducente del veicolo
146, comma 3, del Codice della Strada - rif. art. 41, comma 11, C.d.S., poiché il giorno 23.02.2022, alle ore 11.24, “... in Str Circonvallazione sud intersezione con Viale Pompilio direzione Dosso del 66 Corso nel Comune di Pt 1 superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione. ...".
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la nullità della decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha affermato che "...Preliminarmente svolto integrale richiamo alle evenienze, deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del presente giudizio, va osservato come nella fattispecie in esito all'istruttoria in difetto d'ulteriori emergenze e, per converso,
- -
evincendosi dalla documentazione versata in atti, la prova delle dirimenti circostanze asserite dalla parte resistente, delle esposte eccezioni ricorrenti non può ritenersi la fondatezza. Sicché
l'opposizione - per tali motivi da valutarsi assorbenti ...- può trovare solo parziale accoglimento", trattandosi di motivazione apparente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “... l'opposizione - per tali motivi da valutarsi assorbenti 66
...- può trovare solo parziale accoglimento". L'appellante ritiene che il primo giudice abbia omesso di applicare l'art. 146 co. 3 con riferimento all'art. 41 comma 11 CDS in modo erroneo.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha applicato la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 146, C.d.S. per chi non osserva i comportamenti prescritti dalla segnaletica stradale, in quanto meno onerosa di quella prevista dal comma 3 dell'art. 146, ritenendo che la pronuncia sia viziata per eccesso di potere. Ha evidenziato, innanzitutto, che il comma 2 e il comma 3 dell'art. 146 sanzionano due ipotesi diverse e, rispettivamente, quella (meno grave) della mancata osservanza di quanto prescrive la segnaletica stradale e quella (ovviamente, più grave) del mancato rispetto del divieto di oltrepassare la linea d'arresto in presenza di lanterna semaforica che proietta la luce rossa, sicché in presenza dell'osservanza più grave viene esclusa quella meno grave. Ha poi sottolineato che il Giudice di Pace non avrebbe potuto sostituirsi alla
Polizia Locale contestando la violazione di una norma diversa e applicando la relativa sanzione;
ma avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il verbale impugnato, e in questo la sentenza sarebbe viziata per eccesso di potere.
L'appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito.
Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
La pronuncia di primo grado è certamente affetta da nullità per motivazione apparente. La formula proposta dal giudice di primo grado, riportata nell'atto di appello, è di fatto priva di significato alcuno, posto che afferma che la fondatezza della domanda di parte ricorrente deriva dal fatto che le circostanze dedotte dalla stessa sono provate. Non c'è quindi alcuna valutazione delle prove e non è dato sapere su cosa il giudice abbia fondato il proprio convincimento.
Essendo radicalmente nulla la sentenza di primo grado, va rivalutato il merito della controversia.
Nella fattispecie concreta è risultato provato che il ricorrente si trovasse su una strada con più corsie di marcia. Risulta altresì provato che lo stesso era incanalato nella corsia riservata a chi deve svoltare a sinistra, la cui lanterna semaforica aveva luce rossa. Tale circostanza non solo costituisce il presupposto della motivazione del giudizio di primo grado e deve quindi ritenersi accertata dal giudice di prima cure, ma emerge in modo chiaro dalla documentazione fotografica prodotta in atti dall'appellante (cfr. Copia fascicolo primo grado Polizia Locale del Pt 1 Parte 1 , in cui in tutte fotografie prodotte si vede che l'autoveicolo condotto dall'appellato si trova sin dall'inizio incanalato nella corsia destinata alla svolta a sinistra e da quella corsia supera la linea di arresto.
Accertato dunque che lo stesso si trovava nella corsia destinata alla svolta a sinistra, ciò che rileva è che nonostante il semaforo di tale corsia proiettasse la luce rossa, il ricorrente, conducente il veicolo, non si è fermato alla striscia di arresto ma ha proseguito la marcia. Con tale condotta,
l'odierno appellato, ha violato sia l'art. 146, comma 3, in relazione all'art. 41, comma 11, CDS, il quale dispone che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, e contestualmente anche quanto disposto dall'art. 41, comma 12, secondo periodo, nella parte in cui dispone che in presenza di lanterne semaforiche veicolari di corsia i conducenti devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11del medesimo articolo.
Deve infatti condividersi l'orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza e accolto univocamente da
Codesto Tribunale ormai da anni, espresso da Cass. 27.4.2016 n. 8412, secondo cui le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, conseguendone che, se esiste una corsia munita di segnaletica orizzontale e destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.
Le lanterne semaforiche di corsia sono infatti apposte nelle strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione
(v. art. 147 del d.p.r. 495/1992) laddove l'art. 41 co. 11 del d. lgs. 285/1992 stabilisce che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto o, comunque, non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni, mentre il comma successivo prescrive che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce e che, di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui al comma 11 (quanto al periodo di accensione della luce rossa). È poi del tutto evidente che, se non si vuole frustrare la finalità della norma, non si può dare rilevanza al proposito del conducente di procedere verso la direzione consentita dalla freccia del semaforo anche ove si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra.
Una tale soluzione comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio con il rischio del verificarsi di incidenti;
inoltre si opterebbe per una interpretazione della norma eccessivamente complessa, rendendo obiettivamente difficile la rilevazione dell'infrazione, in contrasto con l'esigenza che le regole di guida siano chiare e facilmente percepibili e che altrettanto agevole sia poi la rilevazione di eventuali infrazioni. Per lo stesso motivo l'accertamento della infrazione non può certo dipendere dalla circostanza dell'effettiva e concreta turbativa del traffico veicolare, circostanza peraltro non richiesta dalle norme citate.
Va pertanto accolto anche il secondo motivo, che assorbe il terzo.
È doveroso osservare che nonostante sia ormai noto l'orientamento unanime della giurisprudenza tutta e di questo Tribunale, il Giudice di Pasce di rimane fermo sulla propria posizione Pt 1
senza addurre alcuna nuova e diversa motivazione, rispetto a quelle ormai da anni respinte perché contrarie alla legge.
Dalla soccombenza complessiva dell'appellato deriva la condanna alle spese di lite di primo e secondo grado, che si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di nuove questioni giuridiche da trattare rispetto all'orientamento ormai pacifico, della giurisprudenza tutta e di questo Tribunale in particolare sul punto, e stante la non opposizione dell'appellato in questo grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada n.
V/10647D/2022 Prot. 5459/2022, che conferma integralmente e, conseguentemente, lo condanna a
Parte_1 la sanzione comminata dal predetto verbale;
pagare al condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
-
dall'appellante che liquida in complessivi euro 173,00, oltre IVA e CPA di legge, per il primo grado e in euro 332,00 oltre IVA e CPA come per legge, per il secondo.
Mantova, il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Monti