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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 241/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
Resistente in riassunzione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 1961/2014 del 30 maggio 2014, che nel resto conferma, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della indennità di mansione informatica per il periodo non coperto da prescrizione come indicato in motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 241/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
Resistente in riassunzione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 1961/2014 del 30 maggio 2014, che nel resto conferma, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della indennità di mansione informatica per il periodo non coperto da prescrizione come indicato in motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
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