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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1952/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1952/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'avv. PRINZI NUNZIATINA RITA
e
Parte 2 nata il [...] a [...]
rappresentata e difesa dall'avv. MANFREDI ALIDA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti: Persona 1"1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Persona 2 e Persona_3 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione con impegno alla collaborazione reciproca e alla comunicazione delle informazioni e questioni rilevanti riguardanti i figli, con facoltà di entrambi i genitori di partecipare agli eventi (sportivi, scolastici, ecc.), sempre ed indipendentemente dai tempi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro;
2) disporre il collocamento paritario dei tre figli minori presso ciascuno dei genitori negli esatti termini che seguono (salvi diversi e più ampi accordi e con residenza anagrafica presso la madre): nella prima settimana i minori staranno con la madre dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, con il padre dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso di scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro di scuola;
nella settimana successiva i minori staranno con il padre dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso di scuola, con la madre dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso di scuola e con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a scuola. Inoltre, i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori con l'alternanza annuale dei periodi;
il regime dell'alternanza verrà applicato anche alle festività infrasettimanali e al giorno dei compleanni;
quanto alle vacanze estive,
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori tre/quattro settimane anche non consecutive, nell'esatto periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e con sospensione del regime di visita ordinario;
3) disporre il versamento da parte del padre alla madre per il mantenimento ordinario dei figli - a decorrere dal mese di luglio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese- della somma complessiva mensile di € 390,00 (pari ad € 130,00 per ciascun figlio) con l'aggiornamento annuale Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio;
con particolare riguardo alle spese sanitarie per le quali il padre riceverà il rimborso da parte dell'ente Fasdac, ferma la ripartizione al 50%, all'atto del rimborso il padre rifonderà alla madre il 50% di quanto rimborsato;
4) disporre l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con impegno del marito a rilasciarla entro il 28 giugno 2025. Il marito porterà con sé, oltre ai propri effetti personali, la camera da letto matrimoniale completa di letto, comodini, cassettiera, materasso e la TV LCD, con riserva dei coniugi di individuare - di comune accordo- altri beni presenti nella casa famigliare che potranno essere asportati dal marito;
5) dare atto che il mutuo ipotecario che grava sulla casa familiare continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A tal fine ciascuna parte si impegna a versare sul conto cointestato Intesa San Paolo n. 00157/1000/00061837 la propria quota della rata di mutuo entro il giorno 20 del mese precedente alla scadenza della rata;
6) dare atto che le spese afferenti alla casa famigliare assegnata alla moglie saranno a carico di quest'ultima ad eccezione delle spese di carattere straordinario che rimarranno a carico di entrambi i coniugi;
7) dare atto che il conto corrente Fineco Bank n. 000002643902, cointestato ai coniugi, dovrà essere estinto entro il mese di settembre 2025;
8) dare atto che il cane CP_1 rimarrà nella casa già familiare e che le relative spese saranno a carico del marito, che si occuperà della sua gestione quando la moglie si assenterà da casa per una o più notti;
9) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale;
10) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nato ad [...] il [...] e da Parte 2 nata a Parte 1
GENOVA (GE) il 02/12/1981, celebrato in Sestri Levante in data 27/08/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 44, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1952/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'avv. PRINZI NUNZIATINA RITA
e
Parte 2 nata il [...] a [...]
rappresentata e difesa dall'avv. MANFREDI ALIDA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti: Persona 1"1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Persona 2 e Persona_3 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione con impegno alla collaborazione reciproca e alla comunicazione delle informazioni e questioni rilevanti riguardanti i figli, con facoltà di entrambi i genitori di partecipare agli eventi (sportivi, scolastici, ecc.), sempre ed indipendentemente dai tempi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro;
2) disporre il collocamento paritario dei tre figli minori presso ciascuno dei genitori negli esatti termini che seguono (salvi diversi e più ampi accordi e con residenza anagrafica presso la madre): nella prima settimana i minori staranno con la madre dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, con il padre dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso di scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro di scuola;
nella settimana successiva i minori staranno con il padre dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso di scuola, con la madre dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso di scuola e con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a scuola. Inoltre, i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori con l'alternanza annuale dei periodi;
il regime dell'alternanza verrà applicato anche alle festività infrasettimanali e al giorno dei compleanni;
quanto alle vacanze estive,
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori tre/quattro settimane anche non consecutive, nell'esatto periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e con sospensione del regime di visita ordinario;
3) disporre il versamento da parte del padre alla madre per il mantenimento ordinario dei figli - a decorrere dal mese di luglio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese- della somma complessiva mensile di € 390,00 (pari ad € 130,00 per ciascun figlio) con l'aggiornamento annuale Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio;
con particolare riguardo alle spese sanitarie per le quali il padre riceverà il rimborso da parte dell'ente Fasdac, ferma la ripartizione al 50%, all'atto del rimborso il padre rifonderà alla madre il 50% di quanto rimborsato;
4) disporre l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con impegno del marito a rilasciarla entro il 28 giugno 2025. Il marito porterà con sé, oltre ai propri effetti personali, la camera da letto matrimoniale completa di letto, comodini, cassettiera, materasso e la TV LCD, con riserva dei coniugi di individuare - di comune accordo- altri beni presenti nella casa famigliare che potranno essere asportati dal marito;
5) dare atto che il mutuo ipotecario che grava sulla casa familiare continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A tal fine ciascuna parte si impegna a versare sul conto cointestato Intesa San Paolo n. 00157/1000/00061837 la propria quota della rata di mutuo entro il giorno 20 del mese precedente alla scadenza della rata;
6) dare atto che le spese afferenti alla casa famigliare assegnata alla moglie saranno a carico di quest'ultima ad eccezione delle spese di carattere straordinario che rimarranno a carico di entrambi i coniugi;
7) dare atto che il conto corrente Fineco Bank n. 000002643902, cointestato ai coniugi, dovrà essere estinto entro il mese di settembre 2025;
8) dare atto che il cane CP_1 rimarrà nella casa già familiare e che le relative spese saranno a carico del marito, che si occuperà della sua gestione quando la moglie si assenterà da casa per una o più notti;
9) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale;
10) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nato ad [...] il [...] e da Parte 2 nata a Parte 1
GENOVA (GE) il 02/12/1981, celebrato in Sestri Levante in data 27/08/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 44, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.