CA
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/08/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 33 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27/2/2025 da
(C.F. e P.IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv.Giampiero Belligoli ed elettivamente domiciliata in Trieste presso l'Avv.Alessandra Marin in forza di procura alle liti a margine del ricorso d'appello, trasmessa per via telematica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentato e difeso dagli Avv.Paolo Bonetti e Luca Iero in forza rispettivamente di pro- cura generale Rep.80974/Racc.21569 di data 21/7/2015 del Notaio dott. di Per_1
Roma e di procura generale Rep.37875/Racc.7313 di data 22/3/2024 del Notaio dott. di Fiumicino Per_2
- appellato - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.335/2024 del Tribunale di Udine - accertamento negativo di debito contributivo.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/7/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, sez. lavoro, contrariis reiectis in via principale = riformare per quanto di ragione la sentenza n. 108/2024 del Tribunale di Udine resa inter partes e, previo accertamento della piena legittimità del comportamento tenuto dall'appellante in relazione ai fatti contestati, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in ricorso, l'insussistenza di alcun obbligo a carico della società ricorrente relativo al versamento delle somme richieste e/o dei contributi pre- videnziali ed assicurativi, interessi e sanzioni pretesi in riferimento alla posizione del dipendente dott. così come precisati nelle diffide ad adempiere impugnate;
Per_3
- in ogni caso voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste riformare per quanto di ragione la sentenza n. 108/2024 del Tribunale di Udine resa inter partes e accogliere il presente ricorso in appello per i motivi esposti nel presente atto revocando e/o an- nullando e/o dichiarando illegittimi e/o inefficaci le diffide ad adempiere impugnate, con accertamento della piena legittimità del comportamento tenuto dalla società ap- pellante in relazione ai fatti contestati;
= accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi immediatamente rilasciato il c.d. DURC da parte dell' . In CP_1
via subordinata = ridurre le somme richieste nelle diffide ad adempiere impugnate, sulla base delle eccezioni e deduzioni svolte in ricorso e/o comunque al diverso mino- re o maggiore periodo accertato in corso di causa e/o infine ridurre le somme richieste di giustizia;
= solo per completezza defensionale voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Trieste, con riferimento alle parti in cui le diffide in contestazione risultassero infon- date ed incongrue, rideterminare l'imponibile base di calcolo per quantificare i contri- buti eventualmente dovuti in base alle risultanze di causa, anche alla luce delle ecce- zioni formulate in ricorso;
= nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della do- manda principale, accertare e dichiarare l'erroneità degli importi descritti nelle diffide ad adempiere a titolo evasione contributiva, rimodulando gli stessi come omessa con-
Pag.2 tribuzione e in ogni caso, riducendo le pretese nelle diverse e minori somme sopra indicate o ritenute di giustizia in ragione delle esposte evidenze probatorie e/o delle eccezioni svolte. In ogni caso spese, compensi, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi rifusi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: = si offrono in comunicazione, mediante deposito, oltre al duplicato informatico della sentenza n. 335/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Udine, dott.ssa
Alessia Bisceglia, in data 22.10.2024 (RGL 888/22), pubblicata in data 23.10.2024,
i seguenti ulteriori documenti: all. E - missiva inviata all' a mezzo pec in data CP_1
26.2.2025. - Si chiede, senza con ciò invertire alcun onere probatorio, prova per te- stimoni sulle circostanze dedotte nella parte in FATTO del ricorso introduttivo di I° grado, numerate progressivamente da 1) a 18) da intendersi qui trascritte precedute dalla formula “Vero che” ed epurate di eventuali giudizi o elementi valutativi. - Ci si riserva di articolare nuovi mezzi di prova orale, di produrre documenti e formulare ogni altra istanza e/o deduzione dopo che l'ente previdenziale si sarà costituito, con concessione di specifico termine a difesa. - Si chiede sin d'ora abilitazione alla prova contraria, con i medesimi testi sopra indicati, sui capitoli di prova che saranno formu- lati dall' con riserva di ogni eccezione. - Si indicano a testimoni, con riserva CP_1
d'altri, sia per la prova diretta che per quella contraria, i sigg.ri: – Testimone_1
dott. – dott.ssa – dott. - dott.ssa Per_3 Testimone_2 Persona_4
di Mestre - TO VA. - Si chiede l'escussione del teste Persona_5 Testimone_3
[.
e della testimone in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dalla Testimone_1
teste e/o in subordine, che venga disposto il confronto tra i te- Testimone_4
stimoni escussi e il sig. TO VA. - Si chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Ap- pello ordini all' di fornire informazioni sulla data di decorrenza della pensione CP_1
della sig.ra (CF nata il [...] a Parte_3 C.F._1
NA AR (UD) e sulla tipologia della stessa.
Per l'appellato: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto le relative richieste sono tardive
Pag.3 e, come tali, inammissibili. In via istruttoria si produce il fascicolo di primo grado, nonché 1) PEC inviate all'avvocato di controparte con richiesta delle spese di primo grado;
2) visura camerale 3) visura camerale . Pt_1 Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 20/12/2022 Parte_1
esponeva che il 30/9/2021 l' l'aveva diffidata al pagamento dei contributi sulla CP_1
Per_ retribuzione corrisposta al dipendente oltre il massimale di legge e ciò Pt_4
con riferimento agli anni dal 2015 al 2019; che ulteriori diffide riguardo agli anni
2020 e 2021 le erano state inoltrate il 6/4/2022 ed il 19/9/2022; e che da ciò era de- rivato il mancato rilascio del DURC, necessario per lo svolgimento della sua attività
d'impresa, svolta quasi esclusivamente nei confronti di Enti Pubblici.
Per_
Affermava la società ricorrente che il dott. , dopo un periodo di lavoro a termine, era stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/3/1990; che
Per_ ad aprile 2005 il dott. , dopo essersi consultato con l'Ufficio del personale, aveva esercitato l'opzione prevista dall'art.1 comma 23 della legge 335/95, possedendo i necessari requisiti;
che l'apposito modulo AP09 era stato compilato dal suddetto CP_1
Per_ Ufficio interno, sottoscritto dal dott. alla presenza della sua segretaria personale sig.ra e infine consegnato alla sede dai responsabili dell'Ufficio; che Tes_1 CP_1
la copia del documento, con il timbro di ricevuto dell'Istituto previdenziale, era stata conservata nei faldoni relativi al personale del 2005; che questi faldoni, trascorsi i dieci anni di conservazione previsti dalla normativa vigente, erano stati eliminati;
che dal 2005 i contributi erano stati versati non sull'intera retribuzione erogata al dott. Pt_5
[.
ma solo sulla parte entro il massimale, essendo stato così impostato il gestionale in uso per l'elaborazione dei cedolini paga;
che a seguito della presentazione di domanda di concordato preventivo la dott.ssa incaricata di redigere i prospetti paga, Tes_2
Per_ aveva chiesto al dott. e da lui ottenuto conferma dell'avvenuto esercizio dell'op- zione;
che a partire dal 2005 l' aveva sempre emesso DURC regolari, avendo CP_1
verificato la correttezza dei contributi pagati a seguito della suddetta opzione;
che
Pag.4 dopo la domanda di concordato, presentata il 30/12/2016, l' aveva inviato una CP_1
lista delle pendenze al 12/12/2018, nella quale nulla era stato inserito riguardo alla
Per_ posizione del dott. , in relazione alla quale l'Istituto aveva chiesto solo alcune differenze attinenti alla contribuzione minore, cui era stato erroneamente applicato il massimale;
che queste differenze erano state prontamente saldate;
e che solo a partire dal settembre 2021 l' aveva preteso il pagamento di contributi sulla retribuzione CP_1
eccedente il massimale.
Ciò premesso in fatto la eccepiva in via preliminare la prescrizione dei Pt_1
Per_ contributi pretesi dall' e, nel merito, deduceva che il dott. aveva validamen- CP_1
te esercitato l'opzione prevista dall'art.1 comma 23 della legge 335/95 per cui essa aveva correttamente pagato i contributi sulla sola parte di retribuzione entro il massi- male;
che il documento contenente l'opzione non era stato inviato per via telematica, non essendo all'epoca ancora operativo questo sistema di trasmissione, ma consegna- to a mani presso la competente sede dell' e da quel momento aveva prodotto i CP_1
suoi effetti ex art.1334 c.c.; che l'esistenza del documento poteva essere dimostrata per tesi ex artt.2724 n. 3 e 2725 comma 2 c.c., avendolo essa perduto senza colpa do- po averlo conservato per oltre 15 anni;
che l'avvenuto esercizio dell'opzione era del resto confermato dal comportamento concludente tenuto dall' per molti anni e CP_1
anche in epoca recente.
In subordine la società ricorrente chiedeva l'appliazione delle sanzioni in mi- sura ridotta ai sensi dell'art.116 comma 15 della legge 388/2000, non essendovi stata da parte sua alcuna condotta fraudolenta.
Costituendosi in giudizio l' replicava che non risultava l'esercizio del- CP_1
l'opzione da parte del lavoratore nè la trasmissione del relativo modello da parte del datore di lavoro;
che sin dal 2006 aveva adottato la prassi di denunciare le re- Pt_1
Per_ tribuzioni corrisposte al dott. solo fino alla concorrenza del massimale, facendo risultare il lavoratore nei mesi successivi come dipendente "non retribuito" e sottra- endo così al controllo dell'Istituto la retribuzione oltre il massimale;
che era onere di dimostrare l'esistenza dell'opzione e la sua effettiva consegna alla sede , Pt_1 CP_1
Pag.5 essendo peraltro non credibile che non fosse stato conservato un documento così rile- vante;
che solo il 21/9/2021 aveva denunciato le retribuzioni originariamente Pt_1
non dichiarate, qualificandole correttamente come retribuzioni eccedenti il massima- le;
che di conseguenza erano state quantificate e richieste le differenze contributive, nei limiti della prescrizione quinquennale (e cioè a partire da ottobre 2015); che non vi era stato alcun comportamento concludente;
e che le sanzioni civili erano state cor- rettamente calcolate secondo il regime della evasione.
Con sentenza emessa il 22/10/2024 il Tribunale di Udine respingeva il ricorso che era onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'invocato parziale Pt_1
esonero contributivo;
che l'istruttoria svolta non aveva confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla società ricorrente;
che l'art.2220 c.c. riguarda solo le scritture contabili e non anche la documentazione relativa ai dipendenti;
che comunque nes- suno dei testi aveva confermato la prassi di eliminare alla scadenza dei dieci anni do- cumenti come quello oggetto di controversia;
che in particolare la teste Tes_1
non aveva confermato nè l'esistenza del documento contenente l'opzione, nè il fatto
Per_ che il dott. l'avesse sottoscritto e che fosse poi stato depositato all' ; che non CP_1
era fondata la pretesa di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
e che neppure era configurabile un comportamento concludente dell' . CP_1
1. Con il primo motivo di impugnazione censura la decisione del Tribuna- Pt_1
le di Udine perchè non ha attribuito valore al legittimo affidamento da essa ri- posto nel comportamento concludente dell' , incompatibile con la volontà CP_1
Per_ di far valere pretese contributive connesse alla posizione del dott. e per- ciò idoneo a dimostrare in modo inequivoco l'avvenuta acquisizione da parte dell' dell'opzione correttamente esercitata dal suo dipendente nel 2005. CP_1
1.1. Il comportamento concludente non è altro che una modalità implicita di mani- festazione di una volontà negoziale: esso quindi presuppone, per avere effica- cia, che il soggetto che lo compie abbia il potere di disporre della situazione giuridica cui si riferisce.
Pag.6 In concreto questa condizione non sussisteva: la facoltà di opzione ex art.1 comma 23 della legge 335/95 è un atto proprio ed esclusivo del lavoratore assicurato (e quindi la convinzione dell' riguardo al fatto che tale facoltà CP_1
sia stata esercitata, e le conseguenti condotte dell' , non hanno alcuna CP_1
rilevanza ovvero non possono sostituire, o dimostrare, la volontà dell'unico soggetto legittimato a compiere l'atto); quanto al credito avente ad oggetto i contributi previdenziali, esso è pacificamente indisponibile da parte dell' CP_1
(derivando da un regime pubblico e obbligatorio).
Sul piano sostanziale quindi la condotta tenuta dall' , e l'interpretazione CP_1
che ad essa abbia attribuito non hanno alcun valore. Pt_1
1.2. Sul piano probatorio richiama la condotta dell' come riconosci- Pt_1 CP_1
mento dell'esistenza e della ricezione del documento contenente la dichiara-
Per_ zione del dott. di optare per il sistema contributivo o come indizio del-
l'avvenuto deposito di questo documento presso un qualche ufficio dell'Istitu- to.
1.2.1. Si deve però escludere che il comportamento tenuto dall' possa avere CP_1
una sorta di efficacia confessoria dell'avvenuto esercizio dell'opzione: a que- sto scopo manca infatti il requisito prescritto dall'art.2731 c.c. e cioè la capa- cità dell'Istituto di disporre del diritto cui il fatto confessato si riferisce.
1.2.2. Quanto al valore indiziario del suddetto comportamento - a parte il tema della ammissibilità di questo mezzo di prova ai sensi dell'art.2724 c.c., di cui si trat- terà più avanti - va osservato che mancano in concreto i requisiti prescritti dal-
l'art.2729 c.c.
L' ha infatti allegato (senza mai essere smentito dalla controparte) che CP_1
per molti anni non inserì, nelle apposite denunce mensili (Emens e poi Pt_1
Per_
, tutte le retribuzioni erogate al dott. , ma dichiarò solo quelle CP_3
corrisposte fino al raggiungimento del massimale, omettendo quelle eccedenti e successive (che pertanto non vennero assoggettate ad alcuna contribuzione, neppure quella c.d. minore); in sintesi ha fatto apparire come non retri- Pt_1
Pag.7 buiti i mesi di novembre e dicembre degli anni 2006 e 2007, i mesi da luglio a dicembre degli anni 2008 e 2009, i mesi da giugno a dicembre degli anni
2010 e 2011, i mesi da maggio a dicembre degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,
i mesi da aprile a dicembre del 2016 e i mesi di giugno e luglio del 2017 (come si legge a pag.8 della memoria difensiva dell' in primo grado). CP_1
Il fatto che l' per lungo tempo non abbia contestato a l'omesso ver- CP_1 Pt_1
Per_ samento di parte dei contributi attinenti alla posizione del dott. non è per- ciò interpretabile come manifestazione - assolutamente univoca (e cioè in- compatibile con qualunque altra) - della (pretesa) intenzione dell' di ri- CP_1
conoscere l'avvenuto esercizio da parte del lavoratore dell'opzione per il regi- me contributivo, ben potendo ciò essere dipeso dalla mancata denuncia da parte di SALP delle retribuzioni eccedenti il massimale (per cui l' non CP_1
aveva conoscenza nè di queste retribuzioni nè della relativa omissione contri- butiva e quindi non aveva ragione nè di avanzare pretese nè di emettere dei
DURC negativi).
E' poi vero che a partire da agosto 2017 (a seguito dell'intervento dello studio
Per_
le retribuzioni del dott. vennero correttamente dichiarate e Tes_2
che però l' attese il settembre 2021 per iniziare a chiedere il pagamento CP_1
delle conseguenti differenze contributive (maturate a partire da ottobre 2015): anche questo però è un comportamento ambiguo, potendo essere dipeso da un mero ritardo dell' nel far valere i suoi crediti piuttosto che dalla vo- CP_1
lontà di riconoscere la correttezza della posizione di (tanto più che que- Pt_1
st'ultima solo a settembre 2021 provvide a integrare le precedenti denunce mensili, dichiarando le retribuzioni omesse da ottobre a dicembre 2015, da aprile a dicembre 2016 e da maggio a luglio 2017, come risulta dalle ricevute degli di variazione, allegato 22 alla memoria difensiva di primo CP_3
grado)1.
CP_ 1 E la teste ha altresì riferito che la richiesta rivolta da all riguardava solo il pe- Tes_2 Pt_1 riodo fino al 31 dicembre 2016 e pertanto quello in cui SALP ancora non dichiarava le retribuzioni CP_ eccedenti il massimale: "so che SALP ha fatto richiesta a circa la situazione debitoria questo in CP_ vista del concordato perché la risposta di è stata messa a confronto con la ricostruzione che
Pag.8 1.3. Il primo motivo di appello è perciò infondato e va respinto.
2. Con il secondo motivo di appello censura la decisione del Tribunale di Pt_1
Udine affermando che il Giudice erroneamente ha ritenuto inapplicabile l'art. 2724 n.3 c.c. e comunque ha male interpretato le risultanze dell'istruttoria svolta.
2.1. Gli atti unilaterali recettizi sono soggetti ex art.1324 c.c. alla medesima disci- plina dettata per i contratti e quindi - per quelli che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem (come è certamente per l'opzione ex art.1 comma 23 della legge 335/95) - anche a quella dettata dagli artt.2725 e 2724
n.3 c.c., in forza dei quali la prova per testi (e quella per presunzioni, stante il rinvio operato dall'art.2729 c.c.) è ammessa quando il soggetto interessato ab- bia perduto senza sua colpa il documento idoneo a dimostrare il compimento del negozio.
Era perciò onere di dimostrare l'esistenza del documento2 (e cioè della Pt_1
Per_ dichiarazione del dott. di optare per il regime contributivo, munita del timbro di ricevuta dell' , trattandosi di atto recettizio), la perdita del do- CP_1
cumento stesso3 e l'assenza di colpa (provando che "la condotta nella conser- vazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e carat- terizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particola- rità del caso")4.
2.1.1. In concreto la stessa ha allegato di aver eliminato il documento di cui Pt_1
si discute (assieme ad altri relativi al personale e risalenti nel tempo) essendo trascorso il periodo di conservazione obbligatoria ai sensi dell'art.2220 c.c.
Se così è stato, si è trattato di una condotta (non importa se voluta o casuale) tutt'altro che esente da negligenza e imprudenza, sia perchè il documento con-
avevamo fatto noi per il periodo, che io ricordi, o meglio è corretto dire la situazione al 31/12/16 perché la nostra ricostruzione copriva i mesi da settembre 2016 a dicembre 2016". 2 Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24100 del 17/11/2011 3 Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4398 del 21/07/1979 4 così in massima Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24100 del 17/11/2011; conformi Sez. 2, Sentenza n. 43 del 05/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 2017 del 01/03/1994.
Pag.9 Per_ tenente l'opzione del dott. per il regime contributivo (e il timbro di rice- vuta dell' ) non era qualificabile come scrittura contabile di SALP e quin- CP_1
di non era per sua natura soggetto al limite temporale di conservazione previ- sto dalla norma sopra citata;
sia perchè il valido esercizio dell'opzione era un elemento essenziale e costitutivo del (parziale) esonero contributivo invocato da la quale aveva pertanto l'interesse, e l'onere5, di conservare il relativo Pt_1
documento per tutta la durata dell'esonero stesso.
2.1.2. Quanto appena detto sarebbe già di per sè sufficiente ad escludere l'ammissi- bilità della prova testimoniale o per presunzioni dell'effettivo esercizio del-
l'opzione oggetto di controversia.
Solo per completezza va detto che l'istruttoria orale svolta dal Giudice di pri- mo grado non ha confermato nè l'originaria esistenza del documento che la società appellante afferma di aver perduto nè la sua avvenuta distruzione.
La teste (e cioè colei che, secondo la ricostruzione di sa- Tes_1 Pt_1
Per_ rebbe stata presente alla firma dell'apposito modulo da parte del dott. ) ha
Per_ confermato solo di aver sentito il dott. parlare in ufficio della sua inten- zione di optare per il regime contributivo, dare ordine alla sig.ra di Tes_4
preparare i necessari documenti e poi chiederle (e ottenere da questa) confer- ma dell'avvenuto completamento della procedura, ma ha anche precisato di non aver visto "il documento" (e cioè il modulo contenente l'opzione) e di non
Per_ ricordare se all'epoca vide il sottoscriverlo6; e ancora ha dichiarato di non sapere se vennero eliminati dei documenti riguardanti il personale, rite- nendo comunque la cosa improbabile ("non so se i documenti del personale venivano buttati via periodicamente, ma non penso perchè veniva conservato tutto in archivio;
infatti, nei traslochi abbiamo spostato tantissima carta").
La teste ha dichiarato di aver cessato definitivamente di lavorare in Tes_4
SALP il 31 dicembre 2004 e pertanto di non sapere se ad aprile 2005 il dott.
Per_
effettuò l'opzione per il regime contributivo;
e nulla ha riferito a propo- sito della dedotta dismissione del modulo di cui si discute (e, del resto, Pt_1
ha affermato di aver fatto ciò dopo la scadenza del termine decennale di con- servazione e quindi con ogni probabilità ben dopo il pensionamento della la- voratrice).
E' possibile che la sig.ra abbia ricordato male (se non addirittura Tes_4
mentito) e che ad aprile 2005 fosse ancora in servizio (circostanza questa di cui peraltro avrebbe dovuto essere al corrente fin dall'inizio, non es- Pt_1
sendo credibile che in azienda non sia rimasta alcuna traccia della data di ces- sazione del rapporto di lavoro); in ogni caso, anche ammettendo che la teste non abbia detto la verità, l'unico dato che dalla sua reticente deposizione si potrebbe ricavare è la conferma indiretta (o meglio la non smentita) delle di-
Per_ chiarazioni della teste e quindi del fatto che il dott. diede or- Tes_1
dine di predisporre i documenti occorrenti per l'opzione e che la sig.ra Pt_8
[.
gli confermò (in epoca imprecisata) di aver eseguito tale ordine e completa-
Per_ to la procedura: ma ciò evidentemente non prova con certezza che il dott. sottoscrisse il modulo di opzione e tanto meno che la sig.ra lo conse- Tes_4
gnò all' (passaggio questo necessario, trattandosi di una dichiarazione CP_1
recettizia).
Quanto appena detto vale anche per la deposizione del teste costui ha Tes_5
risposto "non ricordo" o "non so" a gran parte dei capitoli di prova (e in parti- colare ai capitoli 5, 6, 6 ter, 6 quater, 7, 8, 9, 11 bis) e pare difficile credere che - essendo stato responsabile dell'Ufficio del personale di succeden- Pt_1
do in questa funzione alla madre sig.ra - non fosse più in grado, nel Tes_4
Pag.11 momento in cui è stato interrogato dal Giudice, di ricordare praticamente nulla della vicenda dell'opzione; ancora una volta però va detto che la reticenza del teste non è sufficiente a dimostrare (in positivo) i fatti allegati da (anche Pt_1
perchè la società non ha mai dedotto che fu il sig. a predisporre il mo- Tes_5
Per_ dulo di opzione, a farlo sottoscrivere al dott. e infine a consegnarlo al-
l' ). CP_1
E infine si deve osservare che anche il teste come la teste , Tes_5 Tes_1
non ha ricordato alcuna distruzione di documenti custoditi presso l'ufficio per- sonale di ("c'erano dei docx classici che contenevano le varie pratiche, Pt_1
ora non ricordo se erano assieme o divisi per dipendente;
quando io ho finito di lavorare [nel 2017, n.d.r.] non so come siano stati conservati i fascicoli del personale;
non ricordo di aver buttato via, mentre ero in SALP, documenti del personale").
Nulla fine ha aggiunto la deposizione della teste che si limitò a Tes_6
Per_ chiedere al sig. e al dott. notizie sull'avvenuta opzione, riceven- Tes_5
done da loro conferma, e non eseguì alcun controllo documentale;
e pertanto da queste dichiarazioni non si può ricavare alcuna prova certa riguardo alle effettiva esistenza del documento oggetto di controversia, alla consegna di es- so ad un ignoto sportello dell' (in data rimasta peraltro sconosciuta) e al- CP_1
la successiva distruzione o smarrimento del documento stesso.
2.2. Anche il secondo motivo di appello proposto da va quindi respinto. Pt_1 3. Con il terzo motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribuna- Pt_1
le di Udine nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione riguar- do ai contributi anteriori al 30/11/2015 e cioè quelli relativi al mese di ottobre
2015, scaduti il 15 novembre;
e ciò sulla base del presupposto che le diffide del 27/11/2021 siano state recapitale il 30/11/2021 (come si legge a pag.40 del ricorso d'appello).
3.1. Si tratta però di un dato privo di supporto probatorio.
Sul punto si deve infatti osservare che a pag.2 dell'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado ha espressamente dedotto che l' le inoltrò la Pt_1 CP_1
diffida relativa all'anno 2015 mediante PEC del 30/9/2021; e in effetti il docu- mento prodotto dalla società ricorrente (allegato 10 al fascicolo di parte) porta la data del 27 settembre (e non novembre) 2021 e non vi è alcun elemento da cui si possa ricavare che esso sia stato consegnato alla società destinataria non il 30 settembre (come scritto nel ricorso di primo grado) ma il 30 novembre.
3.2. L'invio dell' contenente i dati retributivi e contributivi del mese di CP_3
ottobre 2015 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 novembre di quel-
l'anno8; il termine di prescrizione va quindi fatto decorrere dall'1 dicembre e pertanto - alla data di inizio della sospensione disposta dall'art.37 c. 2 del d.l.
18/2020 (23 febbraio 2020) - erano trascorsi 4 anni e 84 giorni;
riprendendo il computo del termine a partire dall'1 luglio 2020, fino alla successiva sospen- sione disposta dall'art.11 comma 9 del d.l. 183/2020 (31 dicembre 2020) sono trascorsi ulteriori 183 giorni (e quindi per il compimento dei 5 anni ne manca- vano ancora 98); cessata la nuova sospensione, il termine ha ripreso a decor- rere dall'1 luglio 2021 e quindi sarebbe scaduto il 6 ottobre 2021; di conse- guenza la diffida del 30 settembre 2021 è tempestiva ed ha validamente interrotto il corso della prescrizione dei contributi di ottobre 2015. 4. L'ultima censura formulata dal riguarda il regime sanzionatorio: la so- Pt_1
cietà appellante chiede infatti che le sia applicato quello previsto dall'art.116 comma 15 lettera a) della legge 388/2000 o in subordine quello dell'art.116 comma 8 lettera a).
4.1. La prima ipotesi va però esclusa: la norma cui fa riferimento SALP presup- pone infatti - oltre al pagamento dei contributi omessi9 (che non vi è stato) - un'incertezza oggettiva (mentre la società appellante allega una sua convin-
Per_ zione soggettiva in ordine all'avvenuta opzione da parte del dott. ) e so- prattutto richiede che questa incertezza derivi da "contrastanti ovvero soprav- venuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrati- ve sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa", mentre invece nel caso in esame viene dedotta - a sostegno della richiesta di applicazione della sanzione ridotta - una semplice inerzia (e cioè il mero silenzio) dell' . CP_1
4.2. Allo stesso modo va esclusa la seconda ipotesi, che si verifica quando il man- cato o ritardato pagamento riguardi premi "il cui ammontare è rilevabile dal- le denunce e/o registrazioni obbligatorie"; norma questa che da tempo la giu- risprudenza di legittimità interpreta nel senso che «l'omessa o infedele denun- cia mensile all (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di la- CP_1
voro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbliga- toria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art.
116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fatti- specie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima nor- ma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provve- duto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri oc- cultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere
l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifi- co fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infe- delmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta» (co- sì in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28966 del 27/12/2011).
In concreto è certo che per molti anni, invece di dichiarare all' Pt_1 CP_1
Per_ tutte le retribuzioni erogate al dott. (evidenziando quelle oltre il massi- male con l'apposito codice), ha scelto di denunciarne solo una parte (ovvero solo quelle relative ad alcuni mesi dell'anno), facendo poi comparire il dipen- dente, nei mesi successivi, come non retribuito;
e solo a seguito dell'intervento di un terzo (e cioè della dott.ssa ha abbandonato questa prassi inde- Tes_2
bita.
L'omessa dichiarazione di parte delle retribuzioni non è quindi dipesa da un errore commesso in buona fede, ma da una precisa scelta di finalizzata Pt_1
a non farle comparire come (potenziale) imponibile previdenziale (ed è irrile- vante il motivo di questa scelta, ovvero l'erronea convinzione della società - peraltro non incolpevole, vista la mancata diligente conservazione del docu- mento necessario a dimostrare l'opzione - di non dovere i relativi contributi).
5. L'appello proposto da va quindi integralmente respinto. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro Parte_1
la sentenza del Tribunale di Udine n.335/2024 di data 22/10/2024; condanna la so- cietà appellante a rifondere all' anche le spese di lite di questo grado di giudizio, CP_1
che liquida in complessivi Euro 13.745,00 oltre accessori di legge;
dà atto della sussi- stenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater
Pag.15 del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 10/7/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
La Presidente
(dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 essendo pacificamente compito del datore di lavoro dimostrare il possesso dei requisiti necessari per beneficiare di un determinato sgravio contributivo: in questo senso Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018; Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018; Sez. L, Sentenza n. 13011 del 24/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 16639 del 22/07/2014; Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010; Sez. L, Sentenza n. 5137 del 09/03/2006 e altre. 6 teste "so che ha esercitato questa opzione all'epoca e cioè quando ha scelto, Tes_2 Per_3 Per_ nel periodo 2005, ma non saprei dire con precisione mese e periodo;
lo so perchp ne aveva par-
Per_ lato con noi in ufficio...io ho sentito che ha dato disposizioni di predisporre quanto necessario per formalizzare e comunicare la sua scelta...la ha preparato i documenti che come al solito Pt_6 ha preparato lei, io non ho visto il documento pechè erano compiti che svolgeva lei...non ho visto il
Per_ documento che ha predisposto la , non mi ricordo se ho visto firmare il documen- Tes_4
Per_ to...preciso che io non ho visto documenti relativi alla pratica della opzione del dottor , non ho
Per_ ricordo. Questo non rientrava nelle mie mansioni. adr: ricorso che si era assicurato che fosse stata fatta la procedura completa;
con la responsabile dell'ufficio personale,coziero, non ricordo quanto, è ricordo che la ha confermato di aver eseguito le disposizioni." Pt_7
Pag.10 7 teste "A quel punto abbiamo chiesto come mai a e lui ci ha detto Tes_2 Testimone_7 che il lavoratore aveva già raggiunto il massimale contributivo annuo e quindi si era "arrestato" o "bloccato" il calcolo dei contributi, avendo fatto l'opzione per il regime contributivo...Io non ho visto documenti relativi all'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte di però Parte_9 ho avuto la possibilità di parlare con nel febbraio 2017 chiedendo conferma a lui se aveva Parte_9 optato per il regime contributivo, essendo al tempo anche il legale rappresentante di e lui mi Pt_1 ha confermato che aveva fatto l'opzione per il contributivo... Preciso che io e la mia collaboratrice non abbiamo fatto verifiche sul passato ma ci siamo basate sulla documentazione presente in azienda elaborata da con collaboratrici dipendenti di che avevano messo a dispo- Testimone_7 Pt_1 sizione diversi tabulati per la ricostruzione debitoria dei lavoratori... preciso che non ho verificato CP_ Per_ presso se era stato esercitato il diritto di opzione da non solo perché avevo avuto conferma dal responsabile del personale ma anche perché me lo aveva confermato Testimone_7 [...]
che era anche il legale rappresentante di e quindi non avevo motivo di dubitare... Non Pt_9 Pt_1 ho mai avuto necessità di vedere il fascicolo personale di perché non era necessario per i miei Pt_9 adempimenti"
Pag.12 8 E anzi, se si considera che il massimale ex art.2 comma 18 della legge 335/95 è per sua natura annuale (e non è frazionabile mensilmente), avrebbe avuto tempo per integrare il flusso (di- Pt_1 CP_3 chiarando le retribuzioni del 2015 precedentemente omesse) fino alla denuncia di competenza di gen- CP_ naio 2016 (come si ricava dalla circolare n.209 del 30/12/2015).
Pag.13 9 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17970 del 03/06/2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4077 del 01/03/2016; Sez. L, Sentenza n. 23615 del 20/12/2004.
Pag.14