TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/09/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Dott. (C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giacomo Doglio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Lanusei, via Piscinas n.
5, elettivamente domiciliata in Tortolì (OG), presso lo studio dell'avv. Luigi Cardia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente
OGGETTO: materia lavoro - diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale medico di Anestesia e Rianimazione presso la Struttura Complessa del Presidio “Nostra Signora della Contr Mercede” di Lanusei, dapprima alle dipendenze di (01.07.2017–31.12.2021) e, per effetto della riforma regionale, in prosecuzione senza soluzione di continuità alle dipendenze della Parte_2
dal 01.01.2022 sino alla cessazione del rapporto, avvenuta il 15.06.2023 per recesso
[...] volontario comunicato il 12.03.2023.
Ha dedotto che l' era subentrata quale datrice di lavoro nei rapporti già facenti capo ad Parte_2
Contr
con conseguente piena legittimazione passiva nel presente giudizio;
l'eventuale integrazione del Contr contraddittorio nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di è stata prospettata pagina 1 di 6 solo in via gradata e per le sole posizioni anteriori al 31.12.2021, reputandola non necessaria poiché il diritto all'indennità si era perfezionato al momento della cessazione (15.06.2023).
Ha allegato di avere maturato alla cessazione un residuo di 57,33 giorni di ferie (12 giorni 2021; 32 giorni 2022; 13,33 giorni 2023, calcolati in 5/12) oltre a 4 giorni di “ferie anestesiologiche” maturati nel 2023, e di non aver potuto fruire integralmente dei riposi per cronica carenza di personale e per l'omessa pianificazione/programmazione aziendale del periodo feriale, non avendo egli, privo di incarichi direttivi, il potere di autoattribuirsi le ferie;
ha inoltre richiamato le ripetute richieste di ferie sempre negate per esigenze di servizio e la diffida del 24.04.2023 con cui aveva domandato la monetizzazione e proposto la compensazione dei residui con il preavviso, ricevendo riscontro negativo il 15.05.2023 per asserite esigenze di servizio legate ai LEA.
A sostegno giuridico della propria domanda ha invocato l'art. 36 Cost., l'art. 7 della dir. 2003/88/CE e la giurisprudenza che tutela il diritto irrinunciabile alle ferie e riconosce l'indennità sostitutiva ove il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore e il datore non provi d'averlo posto in condizione di fruirne (Corte cost. n. 95/2016; CGUE Schultz-Hoff/Stringer, 20.01.2009; Cass. n. 15652/2018, nonché i più recenti arresti richiamati in atti). In conclusione, ha chiesto accertarsi il diritto all'indennità sostitutiva per 57,33 giorni di ferie non godute oltre 4 giorni di ferie anestesiologiche e, per l'effetto, la condanna della al pagamento di € 10.009,01 (ovvero diversa somma Parte_2 maggiore o minore), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con eventuale CTU contabile in caso di contestazione dei conteggi, determinati secondo i parametri retributivi del CCNL (All. 3,
03.11.2005, come aggiornato dal protocollo 11.04.2007). Parte La resistente si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione passiva.
Ha dedotto che il diniego di monetizzazione delle ferie derivava dal dovuto rispetto della normativa cui era tenuta quale ente pubblico (“la normativa di settore vieta di monetizzare le ferie ed i permessi non goduti”) per cui un eventuale pagamento in deroga avrebbe esposto l' agli organi di controllo CP_1 interni ed esterni e ad azione di responsabilità.
In relazione al mancato godimento delle ferie, la resistente ha giustificato i dinieghi con esigenze organizzative e funzionali del servizio, richiamando la necessità di “garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza” in presenza di “grave carenza di dirigenti medici specialisti in Anestesia e
Rianimazione”.
Ha dedotto l'indeterminatezza della domanda, ritenendo generica la pretesa economica del ricorrente;
a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente (in particolare, cartellini presenze 2017–2023 e relazione conteggi, nonché nota aziendale del 15.05.2023), la resistente non ha specificamente pagina 2 di 6 contestato né il numero dei giorni residui indicati (57,33, oltre 4 di ferie “anestesiologiche”) né
l'ammontare richiesto (€ 10.009,01) con puntuali
contro
-conteggi o riscontri amministrativi che pure erano nella sua disponibilità.
La causa è stata istruita con sole prove documentali proprio alla luce della mancata contestazione Parte puntuale della sul numero di giorni e sul quantum richiesto.
***
Il ricorso deve essere accolto per quanto segue.
Sulla normativa e sui principi giurisprudenziali.
Con riferimento alla normativa relativa al diritto alle ferie e alla possibile monetizzazione delle stesse, si deve considerare in primis l'art. 36 della Costituzione, che sancisce la natura fondamentale del riposo annuale e la sua indisponibilità (“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”).
Tale presidio costituzionale sorregge l'intero sistema e impone che il diritto sia effettivo, non meramente teorico.
Nell'ambito del lavoro pubblico, l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012,
n. 135, ha rafforzato la priorità del godimento e ha tentato il contrasto agli abusi della
“monetizzazione”, stabilendo che ferie, riposi e permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi […] anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (salva la diversa disciplina di settore).
La ratio della disposizione è all'evidenza quella di affermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie e reprimere quelle pratiche elusive, senza tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole.
Con riferimento alla normativa di settore, deve richiamarsi l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità (testo
2016-2018, poi confermato nel 2019) che, in chiave sistematica, articola la regola generale sul diritto alle ferie e le eccezioni con possibile monetizzazione delle stesse.
Il comma 9 afferma il principio dell'irrinunciabilità e della non monetizzabilità delle ferie, nonché la necessità di fruizione nel corso dell'anno in coerenza con l'organizzazione del servizio: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili… Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”. La funzione è quella di garantire il riposo effettivo del dipendente tramite la programmazione e il bilanciamento con le esigenze organizzative.
In questo impianto, il comma 10 individua tuttavia l'eccezione tipica, circoscritta e temporalmente collocata alla cessazione del rapporto: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono pagina 3 di 6 monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”; e, quanto al criterio di calcolo, prevede che “Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
La ratio dell'eccezione è risarcire il lavoratore quando il godimento è stato impedito da esigenze datoriali, evitando che la cessazione azzeri il diritto sostanziale;
la monetizzazione, tuttavia, resta il rimedio terminale e non l'alternativa al riposo.
Completa il quadro il comma 11, che disciplina gli effetti di interruzioni o sospensioni delle ferie per motivate esigenze di servizio, riconoscendo il rimborso delle spese documentate (di rientro e di eventuale nuovo viaggio) e quelle relative al periodo non goduto: norma che conferma, anche sul piano rimediale, la prevalenza del godimento effettivo e, solo in via subordinata, la tutela economica quando il datore impone esigenze organizzative tali da incidere sul riposo già programmato.
In chiave sistematica, dunque, l'art. 33 costruisce un percorso unitario:
- primato del godimento (comma 9);
- monetizzazione solo alla cessazione e solo se il mancato godimento dipende da esigenze di servizio, con regole di quantificazione tipizzate (comma 10);
- protezione del lavoratore contro gli effetti pregiudizievoli di interruzioni imposte (comma 11).
Questo assetto si coordina con il divieto generale di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 — volto a prevenire abusi — e con il principio costituzionale di effettività del riposo: le eccezioni si giustificano esclusivamente per non frustrare il diritto quando il godimento è stato impedito da cause non imputabili al lavoratore.
Con riguardo all'applicazione giurisprudenziale del descritto quadro normativo, la Corte costituzionale ha affermato che il diritto alle ferie, presidio dell'art. 36, comma 3, Cost., deve essere effettivo e non può essere sacrificato alla cessazione in danno del lavoratore incolpevole: nella sentenza n. 95/2016 ha ribadito che “la garanzia di un effettivo godimento delle ferie […]” è violata se la cessazione ha vanificato senza compensazione economica il godimento impedito da causa non imputabile;
il divieto legale di monetizzazione ha avuto funzione anti-abuso, senza pregiudicare il lavoratore incolpevole.
Su questa linea, la Corte di Cassazione ha costruito un percorso coerente e progressivo: con la pronuncia n. 13860/2000 ha affermato che, divenuto irreversibile il mancato godimento, “il lavoro in luogo delle ferie […] ha determinato […] l'obbligazione al pagamento […] dell'indennità sostitutiva”, di natura contrattuale, gravando sul datore la prova dell'offerta di fruizione.
Successivamente, la Corte ha ribadito che l'attività resa nei giorni destinati al riposo integra il fatto costitutivo del credito e che “incombe al datore la prova del relativo pagamento” ovvero dell'avere pagina 4 di 6 posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie (Cass. 22751/2004, Cass. 26985/2009 e Cass.
8521/2015).
Tale percorso argomentativo ha preparato gli arresti del 2018: con la pronuncia 15652/2018 la Corte ha puntualizzato che il mero mancato godimento non basta e che alla cessazione l'indennità spetta quando la mancata fruizione non dipende dal lavoratore e il datore non dimostra di averlo posto nelle condizioni effettive di fruirne. Ha poi ricollegato la monetizzazione a “motivazioni inderogabili” (Cass.
20091/2018) arrivando ad esigere l'invito formale alla fruizione (pena l'indennità alla cessazione, Cass.
13613/2020) e ad una un'informazione “accurata e in tempo utile” sulle conseguenze della mancata fruizione (Cass. 18140/2022 e Cass. 21780/2022).
Alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali ricostruiti, il Tribunale ritiene che nel caso in esame ricorrano i presupposti per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva.
Il ricorrente ha documentato di avere reiteratamente chiesto la fruizione delle ferie nel periodo maggio
2021 – dicembre 2022 (13.12.2021 - 8.05.2022 – 30.12.2022) sempre negate per esigenze di servizio
(“in considerazione della ben nota carenza di Dirigenti medici non è possibile per esigenze di servizio accordare le ferie nei tempi e modi richiesti”, doc. 7 ricorrente).
In prossimità della cessazione, il ricorrente aveva diffidato l' chiedendo, in subordine, la CP_1 compensazione con il preavviso;
la resistente ha negato le ferie e la soluzione compensativa motivando con la necessità di garantire i LEA in ragione della carenza di personale, senza tuttavia offrire
contro
- Parte programmazioni concrete per usufruire dei giorni residui indicati (doc. 8 ricorrente, lettera
24.04.2023).
Evidente che la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio e non da colpa del lavoratore, integrando l'eccezione contrattuale di cui sopra (art. 33 CCNL, commi 9-11).
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge e di individuazione giurisprudenziale per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva richiesta.
Con riferimento alla richiesta economica, il ricorrente ha prodotto conteggi analitici dei giorni di ferie e di riposo non goduti - pari a 57,33 giorni di ferie oltre 4 giorni di riposo “anestesiologico”, per un totale di 61,33 giorni - redatti sulla base della documentazione delle presenze in servizio (cartellini e buste paga, doc. 3 e 4 ricorrente); applicando i criteri del CCNL indicati negli atti, ha quantificato il dovuto in € 10.009,01 (doc.6 relazione di parte). La resistente pur avendo a disposizione e Parte_2 potendo agevolmente verificare la medesima documentazione (cartellini 2017-2023, buste paga, richieste ferie e riscontro aziendale), ha contestato in modo del tutto generico le richieste, limitandosi a richiamare il “necessario rispetto della normativa” e il divieto di monetizzazione, senza confutare specificamente né i giorni indicati dal ricorrente né l'ammontare calcolato (ad es. prospettando un pagina 5 di 6 diverso criterio o un errore di computo).
In base al principio di specificità della contestazione - tanto più esigente quanto più puntuale e documentata è la pretesa attorea e, a fortiori, quando il convenuto dispone degli atti idonei a confutarla
- l'inerzia difensiva sulla quantificazione e sui giorni rende le allegazioni non utilmente smentite e, dunque, provate;
orientamento riscontrabile anche nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto dovute le somme proprio in ragione della mancata contestazione specifica del quantum.
Ne consegue che i conteggi del ricorrente debbono ritenersi provati e l'importo richiesto dovuto, ai sensi della disciplina contrattuale richiamata e del quadro normativo applicabile.
Sulle spese di causa.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
Sono liquidate sulla base del DM 147/2022, materia lavoro, cause di valore entro euro 26.000,00, importi del tariffario minimi per la fase di studio e per la fase decisionale atteso che la questione è ormai uniformemente trattata dalla giurisprudenza, medi per la fase di redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
esclusa la fase istruttoria non effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € 10.009,01 (lorda), oltre la Parte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione del rapporto al saldo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori di legge in favore del ricorrente.
Lanusei, 17 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Dott. (C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giacomo Doglio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Lanusei, via Piscinas n.
5, elettivamente domiciliata in Tortolì (OG), presso lo studio dell'avv. Luigi Cardia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente
OGGETTO: materia lavoro - diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale medico di Anestesia e Rianimazione presso la Struttura Complessa del Presidio “Nostra Signora della Contr Mercede” di Lanusei, dapprima alle dipendenze di (01.07.2017–31.12.2021) e, per effetto della riforma regionale, in prosecuzione senza soluzione di continuità alle dipendenze della Parte_2
dal 01.01.2022 sino alla cessazione del rapporto, avvenuta il 15.06.2023 per recesso
[...] volontario comunicato il 12.03.2023.
Ha dedotto che l' era subentrata quale datrice di lavoro nei rapporti già facenti capo ad Parte_2
Contr
con conseguente piena legittimazione passiva nel presente giudizio;
l'eventuale integrazione del Contr contraddittorio nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di è stata prospettata pagina 1 di 6 solo in via gradata e per le sole posizioni anteriori al 31.12.2021, reputandola non necessaria poiché il diritto all'indennità si era perfezionato al momento della cessazione (15.06.2023).
Ha allegato di avere maturato alla cessazione un residuo di 57,33 giorni di ferie (12 giorni 2021; 32 giorni 2022; 13,33 giorni 2023, calcolati in 5/12) oltre a 4 giorni di “ferie anestesiologiche” maturati nel 2023, e di non aver potuto fruire integralmente dei riposi per cronica carenza di personale e per l'omessa pianificazione/programmazione aziendale del periodo feriale, non avendo egli, privo di incarichi direttivi, il potere di autoattribuirsi le ferie;
ha inoltre richiamato le ripetute richieste di ferie sempre negate per esigenze di servizio e la diffida del 24.04.2023 con cui aveva domandato la monetizzazione e proposto la compensazione dei residui con il preavviso, ricevendo riscontro negativo il 15.05.2023 per asserite esigenze di servizio legate ai LEA.
A sostegno giuridico della propria domanda ha invocato l'art. 36 Cost., l'art. 7 della dir. 2003/88/CE e la giurisprudenza che tutela il diritto irrinunciabile alle ferie e riconosce l'indennità sostitutiva ove il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore e il datore non provi d'averlo posto in condizione di fruirne (Corte cost. n. 95/2016; CGUE Schultz-Hoff/Stringer, 20.01.2009; Cass. n. 15652/2018, nonché i più recenti arresti richiamati in atti). In conclusione, ha chiesto accertarsi il diritto all'indennità sostitutiva per 57,33 giorni di ferie non godute oltre 4 giorni di ferie anestesiologiche e, per l'effetto, la condanna della al pagamento di € 10.009,01 (ovvero diversa somma Parte_2 maggiore o minore), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con eventuale CTU contabile in caso di contestazione dei conteggi, determinati secondo i parametri retributivi del CCNL (All. 3,
03.11.2005, come aggiornato dal protocollo 11.04.2007). Parte La resistente si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione passiva.
Ha dedotto che il diniego di monetizzazione delle ferie derivava dal dovuto rispetto della normativa cui era tenuta quale ente pubblico (“la normativa di settore vieta di monetizzare le ferie ed i permessi non goduti”) per cui un eventuale pagamento in deroga avrebbe esposto l' agli organi di controllo CP_1 interni ed esterni e ad azione di responsabilità.
In relazione al mancato godimento delle ferie, la resistente ha giustificato i dinieghi con esigenze organizzative e funzionali del servizio, richiamando la necessità di “garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza” in presenza di “grave carenza di dirigenti medici specialisti in Anestesia e
Rianimazione”.
Ha dedotto l'indeterminatezza della domanda, ritenendo generica la pretesa economica del ricorrente;
a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente (in particolare, cartellini presenze 2017–2023 e relazione conteggi, nonché nota aziendale del 15.05.2023), la resistente non ha specificamente pagina 2 di 6 contestato né il numero dei giorni residui indicati (57,33, oltre 4 di ferie “anestesiologiche”) né
l'ammontare richiesto (€ 10.009,01) con puntuali
contro
-conteggi o riscontri amministrativi che pure erano nella sua disponibilità.
La causa è stata istruita con sole prove documentali proprio alla luce della mancata contestazione Parte puntuale della sul numero di giorni e sul quantum richiesto.
***
Il ricorso deve essere accolto per quanto segue.
Sulla normativa e sui principi giurisprudenziali.
Con riferimento alla normativa relativa al diritto alle ferie e alla possibile monetizzazione delle stesse, si deve considerare in primis l'art. 36 della Costituzione, che sancisce la natura fondamentale del riposo annuale e la sua indisponibilità (“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”).
Tale presidio costituzionale sorregge l'intero sistema e impone che il diritto sia effettivo, non meramente teorico.
Nell'ambito del lavoro pubblico, l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012,
n. 135, ha rafforzato la priorità del godimento e ha tentato il contrasto agli abusi della
“monetizzazione”, stabilendo che ferie, riposi e permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi […] anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (salva la diversa disciplina di settore).
La ratio della disposizione è all'evidenza quella di affermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie e reprimere quelle pratiche elusive, senza tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole.
Con riferimento alla normativa di settore, deve richiamarsi l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità (testo
2016-2018, poi confermato nel 2019) che, in chiave sistematica, articola la regola generale sul diritto alle ferie e le eccezioni con possibile monetizzazione delle stesse.
Il comma 9 afferma il principio dell'irrinunciabilità e della non monetizzabilità delle ferie, nonché la necessità di fruizione nel corso dell'anno in coerenza con l'organizzazione del servizio: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili… Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”. La funzione è quella di garantire il riposo effettivo del dipendente tramite la programmazione e il bilanciamento con le esigenze organizzative.
In questo impianto, il comma 10 individua tuttavia l'eccezione tipica, circoscritta e temporalmente collocata alla cessazione del rapporto: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono pagina 3 di 6 monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”; e, quanto al criterio di calcolo, prevede che “Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
La ratio dell'eccezione è risarcire il lavoratore quando il godimento è stato impedito da esigenze datoriali, evitando che la cessazione azzeri il diritto sostanziale;
la monetizzazione, tuttavia, resta il rimedio terminale e non l'alternativa al riposo.
Completa il quadro il comma 11, che disciplina gli effetti di interruzioni o sospensioni delle ferie per motivate esigenze di servizio, riconoscendo il rimborso delle spese documentate (di rientro e di eventuale nuovo viaggio) e quelle relative al periodo non goduto: norma che conferma, anche sul piano rimediale, la prevalenza del godimento effettivo e, solo in via subordinata, la tutela economica quando il datore impone esigenze organizzative tali da incidere sul riposo già programmato.
In chiave sistematica, dunque, l'art. 33 costruisce un percorso unitario:
- primato del godimento (comma 9);
- monetizzazione solo alla cessazione e solo se il mancato godimento dipende da esigenze di servizio, con regole di quantificazione tipizzate (comma 10);
- protezione del lavoratore contro gli effetti pregiudizievoli di interruzioni imposte (comma 11).
Questo assetto si coordina con il divieto generale di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 — volto a prevenire abusi — e con il principio costituzionale di effettività del riposo: le eccezioni si giustificano esclusivamente per non frustrare il diritto quando il godimento è stato impedito da cause non imputabili al lavoratore.
Con riguardo all'applicazione giurisprudenziale del descritto quadro normativo, la Corte costituzionale ha affermato che il diritto alle ferie, presidio dell'art. 36, comma 3, Cost., deve essere effettivo e non può essere sacrificato alla cessazione in danno del lavoratore incolpevole: nella sentenza n. 95/2016 ha ribadito che “la garanzia di un effettivo godimento delle ferie […]” è violata se la cessazione ha vanificato senza compensazione economica il godimento impedito da causa non imputabile;
il divieto legale di monetizzazione ha avuto funzione anti-abuso, senza pregiudicare il lavoratore incolpevole.
Su questa linea, la Corte di Cassazione ha costruito un percorso coerente e progressivo: con la pronuncia n. 13860/2000 ha affermato che, divenuto irreversibile il mancato godimento, “il lavoro in luogo delle ferie […] ha determinato […] l'obbligazione al pagamento […] dell'indennità sostitutiva”, di natura contrattuale, gravando sul datore la prova dell'offerta di fruizione.
Successivamente, la Corte ha ribadito che l'attività resa nei giorni destinati al riposo integra il fatto costitutivo del credito e che “incombe al datore la prova del relativo pagamento” ovvero dell'avere pagina 4 di 6 posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie (Cass. 22751/2004, Cass. 26985/2009 e Cass.
8521/2015).
Tale percorso argomentativo ha preparato gli arresti del 2018: con la pronuncia 15652/2018 la Corte ha puntualizzato che il mero mancato godimento non basta e che alla cessazione l'indennità spetta quando la mancata fruizione non dipende dal lavoratore e il datore non dimostra di averlo posto nelle condizioni effettive di fruirne. Ha poi ricollegato la monetizzazione a “motivazioni inderogabili” (Cass.
20091/2018) arrivando ad esigere l'invito formale alla fruizione (pena l'indennità alla cessazione, Cass.
13613/2020) e ad una un'informazione “accurata e in tempo utile” sulle conseguenze della mancata fruizione (Cass. 18140/2022 e Cass. 21780/2022).
Alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali ricostruiti, il Tribunale ritiene che nel caso in esame ricorrano i presupposti per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva.
Il ricorrente ha documentato di avere reiteratamente chiesto la fruizione delle ferie nel periodo maggio
2021 – dicembre 2022 (13.12.2021 - 8.05.2022 – 30.12.2022) sempre negate per esigenze di servizio
(“in considerazione della ben nota carenza di Dirigenti medici non è possibile per esigenze di servizio accordare le ferie nei tempi e modi richiesti”, doc. 7 ricorrente).
In prossimità della cessazione, il ricorrente aveva diffidato l' chiedendo, in subordine, la CP_1 compensazione con il preavviso;
la resistente ha negato le ferie e la soluzione compensativa motivando con la necessità di garantire i LEA in ragione della carenza di personale, senza tuttavia offrire
contro
- Parte programmazioni concrete per usufruire dei giorni residui indicati (doc. 8 ricorrente, lettera
24.04.2023).
Evidente che la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio e non da colpa del lavoratore, integrando l'eccezione contrattuale di cui sopra (art. 33 CCNL, commi 9-11).
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge e di individuazione giurisprudenziale per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva richiesta.
Con riferimento alla richiesta economica, il ricorrente ha prodotto conteggi analitici dei giorni di ferie e di riposo non goduti - pari a 57,33 giorni di ferie oltre 4 giorni di riposo “anestesiologico”, per un totale di 61,33 giorni - redatti sulla base della documentazione delle presenze in servizio (cartellini e buste paga, doc. 3 e 4 ricorrente); applicando i criteri del CCNL indicati negli atti, ha quantificato il dovuto in € 10.009,01 (doc.6 relazione di parte). La resistente pur avendo a disposizione e Parte_2 potendo agevolmente verificare la medesima documentazione (cartellini 2017-2023, buste paga, richieste ferie e riscontro aziendale), ha contestato in modo del tutto generico le richieste, limitandosi a richiamare il “necessario rispetto della normativa” e il divieto di monetizzazione, senza confutare specificamente né i giorni indicati dal ricorrente né l'ammontare calcolato (ad es. prospettando un pagina 5 di 6 diverso criterio o un errore di computo).
In base al principio di specificità della contestazione - tanto più esigente quanto più puntuale e documentata è la pretesa attorea e, a fortiori, quando il convenuto dispone degli atti idonei a confutarla
- l'inerzia difensiva sulla quantificazione e sui giorni rende le allegazioni non utilmente smentite e, dunque, provate;
orientamento riscontrabile anche nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto dovute le somme proprio in ragione della mancata contestazione specifica del quantum.
Ne consegue che i conteggi del ricorrente debbono ritenersi provati e l'importo richiesto dovuto, ai sensi della disciplina contrattuale richiamata e del quadro normativo applicabile.
Sulle spese di causa.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
Sono liquidate sulla base del DM 147/2022, materia lavoro, cause di valore entro euro 26.000,00, importi del tariffario minimi per la fase di studio e per la fase decisionale atteso che la questione è ormai uniformemente trattata dalla giurisprudenza, medi per la fase di redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
esclusa la fase istruttoria non effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € 10.009,01 (lorda), oltre la Parte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione del rapporto al saldo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori di legge in favore del ricorrente.
Lanusei, 17 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6