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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7421/2022 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 7421/2022 R.G., promosso da:
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Landi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Flaminia Brunelli, elettivamente domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima;
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia;
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi sulle seguenti conclusioni formulate da parte attrice:
“a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
b) Affidarsi i figli minori (c.f.: ) nato a [...] l'[...] e Per_1 C.F._3
(c.f.: ) nata a Venezia il [...] ad [...] i genitori, con Per_2 C.F._4 pagina 1 di 10 fissazione della loro residenza prevalente presso la madre. Disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti i minori spetti separatamente ed autonomamente al genitore con il quale i medesimi si trovino, mentre le decisioni di maggiore importanza, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, vengano prese di comune accordo, disponendo che, in ogni caso, il genitore con il quale i figli minori si trovino assumerà i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse degli stessi, informando tempestivamente l'altro.
c) Prevedere che il diritto/dovere di visita del Sig. si eserciti con le modalità che – tenuto conto della CP_1 suindicata dipendenza, che risulta agli atti a tutt'oggi persistere – dovranno essere determinate previo intervento del Servizio Sociale di Venezia-Mestre e del SerD, che monitoreranno la di lui aderenza alle cure prescritte, riferendo per iscritto entro una periodicità che l'intestato Tribunale Vorrà prevedere, ovvero con le ulteriori e/o diverse modalità individuate sempre dall'Intestato Tribunale (quali, a titolo meramente esemplificativo, la Mediazione familiare, già disposta in corso di causa, al fine di coadiuvare in modo sereno e adulto lo sviluppo della genitorialità delle parti in causa);
In via subordinata, sempre a condizione che la D.U.S. del Sig. Venga debitamente monitorata e CP_1 ferma la stretta e documentata aderenza alle cure prescritte dal SerD di Venezia-Mestre, disporre che il Sig. salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: CP_1
settimana a) il mercoledì con prelievo dei minori da parte del padre presso la residenza degli stessi o altro luogo ove eventualmente espleteranno attività sportiva o ricreativa o centri estivi, dalle ore 16:00 o dal diverso orario compatibile con l'orario di lavoro del Sig. sino alla sera dopo cena (ore 21:00); dal CP_1 venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo la cena (ore 21:00) quando la madre andrà a riprenderli. settimana b) il mercoledì e il venerdì con prelievo dei minori presso la residenza degli stessi o altro luogo ove eventualmente espleteranno attività sportiva o ricreativa o centri estivi, dalle ore 16:00 o dal diverso orario compatibile con l'orario di lavoro del Sig. sino alla sera dopo cena (ore 21:00) quando la madre CP_1 andrà a riprenderli.
Nel caso in cui per motivi di lavoro non sia possibile per il Sig. accogliere i figli per il pernotto nel CP_1 fine settimana di spettanza, disporre che lo stesso prelevi i minori presso la residenza materna o altro luogo indicato dalle ore 10:00 del sabato e della domenica fino alle ore 19:30 (o diverso orario compatibile con l'inizio del turno lavorativo) sempre del sabato e della domenica e sempre salvo diverso accordo tra i coniugi.
Disporre che i weekend ed i giorni infrasettimanali che secondo alternanza sarebbero di spettanza di un genitore, se inclusi nei periodi di ferie/ponti/festività dell'altro, non saranno recuperati e che al rientro del minore da ogni periodo di vacanza si ricominci ad applicare l'alternanza settimanale, ripartendo dal giorno corrispondente della settimana a).
Disporre che qualora un genitore abbia un comprovato impedimento a rimanere con i figli nelle giornate che dovrebbe trascorrere con i minori, privilegi quale sostituto l'altro (il quale sarà facoltizzato e non obbligato alla sostituzione).
Disporre che i genitori concordino inoltre di trascorrere con i figli gli eventuali ulteriori ponti e/o festività nell'arco dell'anno, assicurandone l'alternanza fra i medesimi di anno in anno, applicando, salvo diverso accordo, il seguente regime:
pagina 2 di 10 Durante le vacanze natalizie il padre trascorra con entrambi i figli sette giorni ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1 l'anno successivo (nel 2022 il padre starà con i figli dal 27 dicembre al 1 gennaio).
Durante le vacanze pasquali il padre trascorra con entrambi i figli tre giorni consecutivi, includenti ad anni alterni Pasqua e TT (nel 2023 la madre il padre starà con i figli a Pasqua).
I periodi di carnevale e gli eventuali “ponti” (periodi in cui non vi è scuola) saranno divisi in pari tempo tra i genitori.
Disporre che i genitori possano in qualsiasi momento accordarsi diversamente, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative e che in ogni caso il diritto di visita debba essere esercitato nel rispetto degli impegni, scolastici e non (sportivi, religiosi, ricreativi ecc.) di entrambi i minori.
In relazione ai periodi di vacanza estiva, il padre tenga con sé i figli per due periodi settimanali, anche consecutivi (che potranno iniziare in qualsiasi giorno della settimana), ovvero per l'equivalente numero di giorni (quindici) di cui usufruire anche con ripartizione non su base settimanale;
limitatamente al periodo in cui il Sig. sarà sotto il controllo del SerD, si chiede che non si prevedano periodi di collocamento CP_1 estivi presso il padre fuori Regione, stante la riferita di lui incapacità di organizzare viaggi lunghi e di gestire in autonomia i bambini. I coniugi si dichiareranno reciprocamente i programmi e i luoghi di vacanza possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, ai fini di una migliore reciproca organizzazione.
d) In ordine all'assegno di mantenimento per i figli, tenuto conto dei parametri di cui all'art.337-ter, comma 4, c.c. disporre l'obbligo gravante sul Sig. di versare un contributo, da corrispondersi in favore CP_1 della Sig.ra pari ad €. 300,00 mensili per ed €. 300,00 per (€. 600,00 Parte_1 Per_1 Per_2 complessivi), rivalutabili automaticamente in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con prima rivalutazione, decorso un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie laddove necessarie e documentate, rinviando le parti per l'identificazione e il regime delle stesse a quanto previsto dall'allegato Protocollo di Venezia.
e) Disporre che i coniugi provvedano in separata sede alla divisione delle somme depositate nei rispettivi conti (cointestati o meno), di tutti i beni mobili in comunione e degli eventuali rapporti debitori/creditori (compresa la spartizione al 50% di eventuali rimborsi fiscali relativi ai periodi d'imposta in costanza di matrimonio), non prevedendo alcun mantenimento reciproco, riconoscendosi i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti.
f) Disporre che i coniugi si impegnino a gestire con estrema sensibilità e gradualità l'eventuale inserimento dei nuovi rispettivi compagni nella vita dei figli e nel rispetto delle volontà di questi ultimi e con condotte e atteggiamenti che ne garantiscano comunque il benessere. Prevedere che i coniugi si impegnino reciprocamente ad avere cura e premura di far comprendere ai figli che le eventuali nuove figure non andranno mai a sostituire quelle genitoriali nonché a mantenere un contegno di rispetto e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli e con ciascuno di essi. Disporre Per_3 Per_2
l'impegno dei coniugi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
g) Disporre che i coniugi prestino il reciproco consenso per l'espatrio.
h) Disporre che i coniugi, reciprocamente, si impegnino a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse dei figli minori, così come si impegnino a comunicare reciprocamente i numeri di telefono cellulare per consentire tutte le comunicazioni nell'interesse degli stessi. pagina 3 di 10 In via istruttoria: ordinarsi ex art. 210 c.p.c. la documentazione attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale.
In caso di ex adverso opposizione: spese di lite integralmente rifuse, come per Legge”.
Per parte convenuta:
“- Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, con affidamento dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione del padre come da domanda subordinata di cui al ricorso e alla memoria integrativa della ricorrente (le medesime di cui al ricorso congiunto, rinunciato dalla;
Pt_1
- disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 per ciascun minore oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- disporre che l'assegno unico (e/o altre eventuali forme di sussidio statale a favore dei genitori) venga percepito al 50% da entrambi i genitori;
Per_
- disporre che i cani e siano tenuti e accuditi stabilmente presso il domicilio della Sig.ra Per_4
prevedendo che essi seguano e allorquando i minori stanno con il padre e Pt_1 Per_3 Per_2 disponendo che le spese di mantenimento siano a carico della Sig.ra ad eccezione delle spese mediche Pt_1 straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate, da suddividersi al 50%.
Con rifusione dei compensi e delle spese di lite.”.
***
Con ricorso depositato in data 30.9.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi, oltre alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore.
Rappresentava che le parti avevano iniziato una convivenza, dalla quale erano nati Per_1
(il 8.9.2016) e (il 20.7.2018) e, successivamente, di aver contratto matrimonio Per_2 concordatario a Venezia in data 8.6.2019; che il rapporto matrimoniale era divenuto intollerabile a causa di una radicale incompatibilità caratteriale;
che nel mese di gennaio
2022 l'attrice, previo assenso del marito, si trasferiva altrove con i figli;
che il marito soffre, da molti anni, di una dipendenza da sostanze stupefacenti ed è seguito dal SerD;
che nel mese di maggio 2022 le parti avevano depositato un ricorso per separazione consensuale ma, a causa di alcune condotte pregiudizievoli per i figli tenute dal marito prima dell'udienza presidenziale, l'attrice revocava il consenso alla separazione consensuale e il procedimento veniva abbandonato;
che il convenuto contribuiva solo parzialmente al mantenimento di e e che le modalità di visita dovevano essere determinate Per_1 Per_2 previo intervento e monitoraggio del Servizio Sociale di Venezia-Mestre; che ella era priva di occupazione lavorativa e veniva aiutata economicamente dalla madre, la quale le aveva anche concesso in comodato un'abitazione, mentre il marito lavorava presso una catena di pagina 4 di 10 fast food di Venezia dopo alcune esperienze lavorative nel settore dell'edilizia.
Con memoria difensiva depositata in data 22.2.2023, si costituiva in giudizio CP_1 aderendo solamente alle richieste di separazione personale e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori (con collocamento presso la madre), contestando per il resto tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato.
Esponeva di frequentare e di seguire il programma di disintossicazione elaborato dal SerD
e di aver cessato il consumo di oppiacei, assumendo solo cannabinoidi in via occasionale;
di non aver mai tenuto le condotte pregiudizievoli per i figli minori descritte dalla moglie;
che l'attrice non aveva mai lavorato, né cercato di reperire un'occupazione lavorativa;
di aver sempre prestato lavoro nell'ambito dell'edilizia e che, a causa della pandemia, perdeva il lavoro e rimaneva in disoccupazione per circa un anno e mezzo e, in seguito, di aver reperito solamente lavori precari;
che aveva comunque contribuito al mantenimento dei due figli nella misura di €400,00 mensili e di aver acquistato direttamente beni di prima necessità.
Per quanto concerne il diritto/dovere di visita dei figli minori, parte convenuta chiedeva che le modalità fossero individuate in quelle chieste in via subordinata dall'attrice, mentre in ordine all'obbligo di mantenimento, a fronte dello stato di disoccupazione, concludeva per la previsione di un assegno di mantenimento di €150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 2.3.2023, il Presidente f.f., dopo aver sentito i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza datata 10.3.2023, depositata il 16.3.2023, così disponeva: “Autorizza i coniugi a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza;
Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e con residenza presso la madre;
Conferisce incarico al Servizio Per_1 Persona_6
Sociale del Comune di Venezia di riferire sulle attuali condizioni di vita dei minori, di prendere in carico il nucleo familiare e di predisporre incontri protetti tra il padre ed i figli, stabilendo un calendario provvisorio, relazionando sull'attività svolta entro il 20 settembre 2023; Dispone che il SERD dell' n. 3 Pt_2 continui la presa in carico di relazionando sull'attività svolta entro il 20 settembre 2023; CP_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €400,00 (€200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019”.
Con memoria integrativa depositata in data 28.8.2023 , richiamando e Parte_1 ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo e contestando quanto dedotto da pagina 5 di 10 controparte, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso di sé, che le modalità di visita fossero determinate dai Servizi Sociali, il versamento di una somma mensile di €400,00 a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 22.9.2023, richiamava e CP_1 ribadiva quanto già dedotto in memoria difensiva, concludendo per la pronuncia di separazione giudiziale, con affidamento di e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita come da domanda subordinata avanzata dall'attrice, un contributo al mantenimento del padre nella misura di €150,00 per ciascun figlio in ragione dello stato di disoccupazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico suddiviso tra i genitori nella misura del 50%.
All'udienza del 5.10.2023, il Giudice Istruttore disponeva il diritto di visita del padre in conformità alla relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di Venezia in data
19.9.2023, il prosieguo del monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio, la presa in carico di da parte del . CP_1 Parte_3 Parte_4
Alla successiva udienza del 22.2.2024, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle nuove modalità di visita del padre e il giudice disponeva il prosieguo del monitoraggio del
Servizio Sociale del Comune di Venezia, la continuazione della presa in carico di
[...] da parte del SerD, la predisposizione di un programma di supporto alla genitorialità CP_1 per le parti da parte del Consultorio Familiare dell' e concedeva i termini di cui Parte_4 all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Seguiva il deposito delle memorie e alla successiva udienza del 14.1.2025 le parti insistevano per le rispettive istanze istruttorie, chiedendo il prosieguo degli incarichi dei Servizi in essere.
Con ordinanza depositata in data 16.1.2025, il Giudice ordinava l'esibizione della documentazione reddituale delle parti aggiornata, confermava gli incarichi in essere e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio venivano depositate cinque relazione dal SerD dell n. 3 (in Pt_2 data 22.9.2022, 20.9.2023, 22.2.2024, 4.9.2024 e 15.5.2025), quattro relazioni dei Servizi
Sociali di Venezia-Mestre (in data 20.9.2023, 12.2.2024, 13.9.2024 e 19.9.2025) e due relazioni del Consultorio Familiare dell'Ulss n. 3 relative al percorso di supporto alla genitorialità (il 10.9.2024 e il 20.5.2025).
L'udienza del 26.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa pagina 6 di 10 in decisione con riserva di riferire al collegio previa acquisizione delle conclusioni del P.M., che venivano rassegnate in data 15.9.2025.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica delle parti.
La causa viene ora decisa come segue.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale tra i coniugi, stante l'intollerabile prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata nel 2021 allorquando l'attrice si è trasferita altrove, unitamente ai figli minori, e non vi ha più fatto ritorno.
Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori, va rilevato che entrambi i genitori hanno chiesto l'affidamento condiviso.
A tal proposito, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dai coniugi non emergono circostanze tali da giustificare deroghe alla regola generale dell'affido in via condivisa stabilito dall'art. 337 ter cod. civ. e, pertanto, va stabilito che e siano Per_1 Per_2 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre, con la quale abitano dal 2021.
In ordine all'affidamento dei figli minori, per derogarsi alla regola dell'affido condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio all'applicazione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, nonostante il disturbo da uso di stupefacenti del padre, assuntore di diversi tipi di sostanze sin dall'età adolescenziale, non sono emersi elementi pregiudizievoli per il figlio derivanti dalla frequentazione con il padre, considerato che, dopo un primo periodo di incontri svolti con modalità protette, i Servizi hanno previsto l'ampliamento in via graduale delle visite del padre e, successivamente, hanno disposto che le visite e gli scambi dei minori venissero gestiti in autonomia, come avviene tutt'ora.
Dall'attività espletata dai Servizi nel corso del giudizio emerge come il calendario delle visite predisposto dai Servizi sia sempre stato rispettato dal padre e anche la conflittualità tra i genitori nel tempo sia scemata, in quanto le parti si sono orientate nel senso di anteporre il benessere dei figli ai dissidi personali.
pagina 7 di 10 Nella relazione del Servizio datata 19.9.2025 si legge infatti: “la situazione appare notevolmente migliorata e si ritiene che le preoccupazioni derivanti dalle fragilità del signor (uso di sostanze) e dal CP_1 conflitto tra i due genitori siano notevolmente, anche se non totalmente, rientrate”.
Anche il trattamento posto in essere dal SerD nei confronti del risulta aver CP_1 comportato effetti positivi in ordine alla situazione di abuso di stupefacenti, posto che nel corso del tempo egli ha sostanzialmente azzerato il consumo di oppiacei (ad eccezione di alcune occasionali ricadute in presenza di fattori stressogeni), fermo restando il consumo costante di cannabinoidi (cfr. ultime relazioni del SerD datate 4.9.2024 e 15.5.2025).
Per tali ragioni, va disposto l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre con la quale vivono dal 2021.
In ordine al diritto/dovere di visita del padre, il Collegio ritiene di confermare le attuali modalità di frequentazione, disposte all'udienza del 22.2.2024 con il consenso delle parti, in un'ottica di continuità e di tutela del miglior interesse per i minori.
Pertanto, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui il padre non terrà i figli nel weekend, attualmente il venerdì pomeriggio
(come confermato da entrambe le parti nei propri scritti conclusivi), dall'uscita di scuola sino al mattino successivo.
Inoltre, il padre terrà con sé i figli due settimane durante le vacanze estine, anche non consecutive, i giorni dei compleanni ad anni alterni, metà delle vacanze di Natale e Pasqua, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Tuttavia, stante lo stato di dipendenza del padre e nell'ottica di tutela dei minori, il Collegio ritiene di conferire incarico al Servizio Sociale per lo svolgimento di attività di monitoraggio del nucleo familiare, al fine di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per i figli minori al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., con periodicità semestrale.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, l'attrice attualmente presta attività lavorativa part time a tempo determinato, percepisce uno stipendio mensile netto di circa
€1.150,00 e vive in un appartamento concessole in comodato d'uso dalla di lei famiglia.
Il marito nel corso del giudizio ha reperito una stabile occupazione lavorativa a tempo pieno, alle dipendenze della per cui percepisce una somma mensile Controparte_2 di circa €1.600/1.700,00, e sostiene un canone di €350,00 a titolo di locazione dell'abitazione in cui vive con la nuova compagna.
Entrambi non risultano essere intestatari di altri beni, immobili o mobili registrati.
Pertanto, in ragione delle condizioni reddituali delle parti sopra esposte, delle attuali pagina 8 di 10 esigenze dei figli e dei tempi di permanenza presso i genitori, il collegio ritiene di stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di €500,00 (€250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie riferite agli stessi, le quali devono essere individuate come da protocollo del Tribunale di
Venezia in uso.
L'assegno unico va suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi in ragione dell'affidamento condiviso dei figli e dei tempi di permanenza degli stessi presso il padre, anche se minoritari.
Devono essere dichiarate inammissibili le domande formulate sub lettere e), f) e g) da parte Per_ ricorrente e quella relativa ai i cani e proposta da parte resistente, in quanto Per_4 non rientranti nella sfera cognitiva del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante gli esiti del presente giudizio e, segnatamente, in considerazione della soccombenza reciproca delle stesse.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 8.6.2019, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 32, parte II, serie A, Ufficio 8, dell'anno 2019.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre.
- Dispone che il padre terrà con sé i figli a weekend alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica;
nelle settimane in cui il padre non terrà i figli nel weekend, il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle ore 10:00 del mattino successivo;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
i giorni dei compleanni ad anni alterni;
metà delle vacanze di Natale e Pasqua, con la festività alternata di anno in anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
- Conferisce incarico al Servizio Sociale del Comune di Venezia-Mestre, di svolgere attività di monitoraggio del nucleo familiare, anche prendendo informazioni presso il SerD di
Venezia-Mestre sul programma seguito da segnalando eventuali situazioni di CP_1 pregiudizio per i figli minori, riferendo sull'attività svolta periodicamente al Giudice
Tutelare, ai sensi dell'art. 337 c.c., con periodicità semestrale. pagina 9 di 10 - Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di
€500,00 (€250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
- Dichiara inammissibili le domande formulate sub lettere e), f) e g) da parte ricorrente e Per_ quella relativa ai i cani e proposta da parte resistente. Per_4
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice rel. dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Tania Vettore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Lorenzo Dall'Igna CP_3
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