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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3375/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3375/2015 promossa da
C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
nonché
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), quali eredi di Parte_2 C.F._2 Pt_1
[...]
con l'avv. GIULIANA ROMUALDI.
INTERVENUTI
ATTORI contro
(P.IVA , con l'Avv. ANASTASIO Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLO PUGLIESE
1 CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore esponendo che:
• in data 15.12.2005, gli attori-entrambi in possesso della sola licenza elementare- hanno acquistato presso l'Ufficio Postale di Montepescali
(GR), due quote del fondo immobiliare denominato “EL” per un controvalore di euro 5.000,00, versando il relativo importo sul libretto di deposito n.18683968 (cfr. doc. n. 1);
• tali fondi, di durata decennale (entrambi, infatti, con scadenza finale al
15.12.2015), erano stati prospettati dall'addetto dell'Ufficio postale come del tutto sicuri, sicché gli attori si erano determinati, appunto, a sottoscrivere i relativi moduli per l'acquisto di due quote del già menzionato fondo, per un valore complessivo del valore di € 5.000,00, come si è già detto;
• gli investimenti però, sebbene collocati come prodotti del tutto sicuri, nel corso degli anni avevano perso quasi totalmente il loro valore iniziale, tanto che al momento dell'introduzione del presente giudizio nel 2015 il loro controvalore sarebbe stato poco superiore a 1.000,00 euro, con conseguente notevole danno per gli attori;
2 • solo a seguito del reclamo presentato nel 2015 gli attori avevano appreso che nel prospetto informativo loro consegnato all'epoca della sottoscrizione dei fondi erano state descritte le caratteristiche del prodotto e dei rischi connessi all'investimento, dapprima invece rappresentato dall'ufficio preposto come investimento sicuro (cfr. doc.
6);
• nonostante il prodotto finanziario fosse infatti inadeguato per tipologia e oggetto rispetto alle caratteristiche degli utenti, la convenuta non aveva segnalato ai clienti l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento
Consob;
• aveva, dunque, violato sia l'art. 21 che l'art. 29 del Controparte_1
suddetto Regolamento, con conseguente nullità del contratto di acquisto dei fondi per violazione di norme di natura imperativa o, in subordine
(qualora la violazione dei doveri di informazione fosse riconducibile alla fase precedente o coincidente con quella della stipula del contratto), annullabilità del contratto stesso per responsabilità precontrattuale della banca o, ancora, risoluzione del contratto (qualora la suddetta violazione fosse invece da intendersi riferita alla fase esecutiva del contratto); con conseguente risarcimento dei danni.
, costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ha instato, in via preliminare, per l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, sempre in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale;
nel merito, per il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che:
3 • gli attori erano ben consapevoli del grado di rischio degli investimenti ordinati, come risultante dal modulo di sottoscrizione e dal prospetto informativo loro consegnato, nel quale erano indicate le caratteristiche del prodotto, la durata e la dettagliata descrizione dei rischi connessi all'investimento, non sussistendo in ogni caso all'epoca della sottoscrizione degli investimenti gli obblighi informativi introdotti nel
2009 dalla direttiva MIFID di classificazione degli investitori, inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, bensì unicamente il
D.Lvo n. 58/1998 e il relativo regolamento di attuazione n. CP_2
11522/1998, così come successivamente modificati ed integrati, rispettivamente, dal D.Lvo 164/2007 e n. 16736/2008;
• in particolare, nei moduli di sottoscrizione degli ordini era chiaramente indicata la natura dell'operazione (come fondo di investimento di tipo chiuso), nel modulo di richiesta del servizio di custodia e amministrazione degli investimenti era disciplinata dettagliatamente l'attività relativa ai servizi di investimento ed inoltre, nel prospetto informativo e nel relativo regolamento consegnato ai clienti, era chiaramente indicato il rischio dell'investimento (cfr. doc. da n.3 a n. 8);
• ed inoltre aveva sempre fornito adeguata e costante informazione CP_1
ai clienti sull'andamento dei titoli, inviando loro con cadenza semestrale gli estratti conto del deposito titoli contenenti l'effettivo andamento delle quotazioni, nonché l'indicazione dei dividendi accreditati sul libretto postale, documentazione mai contestata dagli attori (cfr. doc. n
9);
• in ogni caso, non vi è alcuna prova dei danni lamentati dagli attori, del
4 tutto generiche essendo le allegazioni sul punto.
Deceduto nelle more del giudizio si sono costituite in Parte_1
prosecuzione con comparsa di intervento volontario del 5.4.2016 la stessa
(moglie del de cuius e già attrice in proprio), nonché Parte_2
(figlia del de cuius), di cui la convenuta ha contestato la Parte_3
legittimazione attiva per mancata prova della (sua) qualità di erede di
Parte_1
In sede di memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno altresì dedotto l'annullabilità del contratto di acquisto delle quote del fondo di investimento deducendo per la prima volta la sussistenza del vizio del consenso, sotto il profilo dell'errore.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 18.6.2024 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto di n. 2 quote del Fondo Immobiliare EL per complessivi euro
5.000,00 in capitale stipulato il 15.12.2005 dal SI. e dalla Parte_1
SI.ra ; Parte_2
In via subordinata: dichiarare l'annullamento del contratto sopra indicato, ovvero dichiararne la risoluzione.
5 Condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede a Roma, Via Europa n. 175, alla restituzione della somma di € 5.000,00 in capitale, € 825,00 per rivalutazione monetaria dal
15.12.2005, € 1.002,05 per interessi legali calcolati da tale data al
31.10.2015 e così in totale € 6.827,05, oltre interessi legali sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via preliminare, respingere le avverse domande, perché inammissibili/improcedibili;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare Parte_3
l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
nel merito, fatte salve le richieste avanzate in via preliminare, respingersi le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata e salvo gravame, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare la condotta colposa degli attori e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da e, comunque, decurtare lo stesso degli Controparte_1
eventuali dividendi percepiti da controparte.
Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge.
6 Con ogni salvezza istruttoria nei successivi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Ciò premesso deve in primo luogo rilevarsi, in via preliminare, che gli attori hanno documentato di avere preventivamente assolto, prima dell'introduzione del giudizio, all'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, avendo infatti prodotto documentazione attestante il reclamo presentato innanzi alla Camera di Conciliazione-
Consob e la relativa attestazione di mancata adesione da parte di
[...]
(cfr. doc. n 7 e n. 8.). CP_1
Sotto il profilo della tutela processuale, infatti, il D.Lgs. n. 179/2007 ha istituito procedure di conciliazione e di arbitrato specifiche presso la per le controversie tra i risparmiatori e gli investitori ed ancorché CP_2
l'assetto normativo in materia sia mutato a seguito dell'emanazione del
D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, può ritenersi che i due decreti legislativi si pongano in rapporto da legge speciale (il D.Lgs. n. 179/2007)
a legge generale (il D.Lgs. n. 28/2010).
Ed infatti l'ambito di applicazione del secondo decreto è ben più ampio del primo, riferendosi infatti alle controversie in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n.
28/2010).
7 Ne consegue che il rapporto fra i due procedimenti di conciliazione- mediazione è da considerarsi alternativo, così come espressamente previsto dall'articolo 5 comma 1 bis del D.Lvo n 28/2010, laddove prevede che chi intende esercitare un'azione “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazione, per le materie ivi regolate”.
Nelle materie specifiche (intermediazione finanziaria) coperte dal D.Lgs. n.
179/2007, l'investitore ha dunque una facoltà di scelta: avvalersi del procedimento di conciliazione speciale previsto da tale decreto oppure avvalersi del procedimento di mediazione generale previsto dal D.Lgs. n.
28/2010.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio, di matrice giurisprudenziale. della cosiddetta “ragione più liquida”, che consente di pervenire al rigetto delle domande per i motivi che di seguito si andranno ad evidenziare, pretermettendo la disamina delle ulteriori questioni preliminari in ordine alla titolarità attiva del rapporto in capo a Parte_3
(in tali termini dovendosi riqualificare l' eccezione di difetto di
[...]
legittimazione attiva svolta dalla convenuta), nonché alla prescrizione dei diritti azionati in giudizio sempre eccepita dalla convenuta.
Come noto, il suddetto principio, imponendo un approccio interpretativo
8 con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. SS.UU n. 12002 del 2014 nonché più di recente, tra le altre, Cass. n. 20557/2020, sebbene in una prospettiva più limitata del principio alle sole questioni di merito).
Tanto premesso, giova rilevare ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti di acquisto delle quote del Fondo EL e, quindi, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, gli attori lamentano l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi informativi cui la stessa è tenuta ai sensi degli artt. 21 e 29 del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob n. 11522/1998.
Per contro, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
9 prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
Ne consegue che -avendo la parte attrice lamentato la mancanza di informazione solo ed esclusivamente con riferimento all' operazione di acquisto dei titoli del Fondo EL (operazione che deve assumersi come effettuata successivamente alla stipula del contratto quadro, relativamente al quale però gli attori non hanno svolto alcuna doglianza) - la dedotta responsabilità omissiva delle deve qualificarsi come di CP_1
natura contrattuale e non precontrattuale, trattandosi di violazione asseritamente compiuta in esecuzione di un rapporto già perfezionatosi e relativamente al quale, giova ribadire, nessuna doglianza o eccezione è stata svolta dagli attori.
Passando, quindi, ad esaminare le domande, deve in primo luogo escludersi che dalla dedotta violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario derivi la nullità del contratto di acquisto dei fondi.
Ed infatti, come si è già detto, per consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto deve ritenersi che l'eventuale violazione di tali obblighi non è causa di nullità del contratto posto in essere (cfr. Cass. SS. UU. n.
10 26724/07 la quale, dopo aver ricordato che sia il D.lgs 58/98 che il
Regolamento Consob 11522/98 prevedono, per quanto qui di interesse, degli obblighi di comportamento, con l'osservanza di una diligenza qualificata, ribadisce il Giudice che detti obblighi “…si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso…” e che la violazione degli stessi comporta, sempre secondo la citata sentenza, nel primo caso “…una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto…”, mentre nel caso di “…violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione… (si ha) ... un vero e proprio inadempimento (o un non esatto adempimento) contrattuale: giacché questi doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione in corso…”.
In conclusione, va ribadito che la violazione delle norme richiamate (artt.
21, 23 e ss D.lgs 58/98 e artt. 28 e 29 Reg. 11522/98), in quanto CP_2
norme di condotta, non è mai di per sé causa di nullità del contratto (né di quello quadro né tantomeno dei successivi ordini di investimento).
Ne consegue che l'eventuale inadempimento di detti obblighi comportamentali da parte dell'intermediario potrebbe in ipotesi portare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, alla risoluzione del contratto
11 quadro di intermediazione finanziaria e/o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata (risoluzione, quella dei secondi, ammessa dal più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità rispetto al più risalente orientamento che limitava, invece, il rimedio della risoluzione solo al contratto quadro, ritenendo che gli ordini di investimento fossero meramente attuativi del primo, ancorché di natura negoziale), ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Passando alla domanda di risoluzione, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti.
Ed invero, gli inadempimenti dedotti –quand'anche accertati- non potrebbero considerarsi di gravità tale da giustificare la risoluzione degli ordini di investimento per cui è causa, atteso che l'art. 1455 c.c. prevede la non scarsa importanza, con riguardo all'interesse dell'altra parte, per fondare la risoluzione. Sul punto è sufficiente osservare che il contratto in questione ( stipulato nel 2005), ha avuto regolare esecuzione fino al 2015
(dunque per un decennio), senza che vi sia stata alcuna doglianza da parte degli attori, i quali hanno invece lamentato un inadempimento agli obblighi informativi gravanti sulla convenuta solo in prossimità della scadenza dei titoli nel 2015 (con il reclamo del 19.3.2015 in atti), scadenza poi prorogata al 2018.
Tra l'altro gli attori hanno ricevuto costante informazione sull'andamento dei titoli da parte di in occasione dell'invio degli estratti conto CP_1
semestrali, contenenti l'effettivo andamento delle quotazioni e l'indicazione dei dividendi accreditati sul libretto postale, senza muovere
12 alcuna contestazione sul punto (cfr. doc n. 9).
Ed in particolare, dall'analisi degli estratti conto in atti si evince che il fondo EL ha avuto sin da subito un andamento fluttuante e che, quantomeno già a partire dal 2008, avesse un controvalore già sensibilmente inferiore alla somma investita (cfr. doc. n. 9 cit.).
Le suindicate circostanze costituiscono evidenti indici sintomatici del fatto che gli attori fossero a conoscenza delle caratteristiche del prodotto acquistato tanto che, giova ribadire, alcuna contestazione in merito al decremento del controvalore dello stesso è stato mosso per quasi un decennio ed avendo anzi i medesimi, come si dirà appresso, concluso con altri investimenti. CP_1
Va dunque rigettata la domanda di risoluzione del contratto di investimento che qui ci occupa e, con essa, anche la consequenziale domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, che infatti non è stata proposta anche in via autonoma rispetto a quella di risoluzione come consente il disposto come consente il disposto di cui all'art. 1453 c.c. che, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
In ogni caso, fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo, la stessa risulterebbe in ogni caso essere priva di fondamento.
Ed invero, gli attori hanno dedotto l'inadempimento delle alla c.d. CP_1
suitability rule, in base alla quale essa avrebbe dovuto informarli della non adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza che essa sarebbe
13 responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b
(che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
In attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (art. 28, 1° comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 dispone che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma).
Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli
14 intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione … possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (art. 29, 3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.
Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta all'intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta regolarmente sottoscritto dai risparmiatori, in data 15.12.2005 (cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice), il modulo di sottoscrizione e del fondo comune di investimento denominato
(EL), nonché altresì prestato specifico consenso alla negoziazione dello stesso, pur essendo a conoscenza del fatto che si trattava di un “titolo
a rischio e di operazione non adeguata a situazione finanziaria, obiettivo, esperienza e per propensione al rischio”. Risulta, infatti, specificamente sottoscritta l'autorizzazione a procedere comunque (cfr. doc n. 1 e n. 2 cit.).
15 Risulta, poi, depositato in atti da parte di , il contratto di mandato per CP_1
il servizio di custodia e amministrazione dei fondi sul libretto postale intestato agli originari attori ( anch'esso debitamente sottoscritto da entrambi), la scheda informazioni tra intermediari e investitori sottoscritta il medesimo giorno 15.12.2005 (doc. 5 e doc. n 8 di parte convenuta), in ottemperanza al disposto dell'art. 28, 1° comma, lett. a), del Regolamento
CONSOB, documento dal quale si evince (esaminando le apposite caselle barrate con il segno “X” riferibili agli attori, i quali non ne hanno disconosciuto la paternità), che:
- gli obiettivi di investimento erano quelli di ottenere una rivalutazione del capitale anche in forma contenuta e non già quella relativa alla mera protezione del capitale;
- di non saper quale fosse l'andamento dei rendimenti nell'anno passato;
- la disponibilità a far durare gli investimenti più di cinque anni e, se dopo tre mesi l'investimento avesse manifestato un andamento negativo, la disponibilità ad aspettare per vedere come evolvesse la situazione;
- l'investimento passato in polizze vita sulle quali avrebbero investito di nuovo al fine di costruire un piano di investimento sicuro e al fine di far crescere il capitale in linea con l'andamento dei mercati finanziari.
È stato, quindi, prodotto il prospetto informativo del Fondo EL ed il relativo Regolamento, nei quali vengono descritti i rischi generici ed i rischi specifici dell'operazione che la partecipazione al fondo
16 comportava.
Orbene, essendo gli attori orientati verso investimenti che potessero assicurare una rivalutazione -ancorché moderata- in ordine al cui andamento si erano riservati ogni valutazione in corso di rapporto ed avendo autorizzato specificamente tale tipo di investimento, pur essendo a conoscenza della tipologia di rischio, non appaiono sussistenti elementi per poter ritenere che l'investimento in questione fosse inadeguato, ovvero che i risparmiatori non siano stati informati sulle conseguenze dell'operazione.
Peraltro, non può non evidenziarsi che dall'estratto conto titoli prodotto dalle risulta che gli attori, oltre alle quote del Fondo EL, CP_1
hanno acquistato, dopo i titoli per cui è causa, anche altri strumenti finanziari (quali Unic Re 3; Reload 3).
Le predette circostanze inducono dunque a ritenere che sia stato dato adempimento agli obblighi informativi gravanti sulla convenuta, avendo infatti ricevuto un ordine relativo ad un'operazione in relazione alla CP_1
quale i risparmiatori avevano rilasciato espressa autorizzazione di procedere comunque, nonostante la rischiosità del titolo.
In considerazione di ciò, non può ritenersi che agli attori non siano state fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa in quanto già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento, conclusioni ulteriormente rafforzate sia dal fatto che durante lo svolgimento del rapporto non vi è stata da parte loro, giova ribadire, alcuna doglianza in
17 merito all'oscillazione di valore dei fondi se non solo in occasione della scadenza (a distanza di quasi dieci anni dalla stipula), sia in relazione al fatto che gli stessi attori, mostrando una rinnovata fiducia verso lo stesso istituto, hanno dato corso ad ulteriori investimenti, circostanza quest'ultima tra l'altro non rappresentata dagli stessi in giudizio e da valutarsi quale ulteriore argomento di prova.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni in merito all'asserita annullabilità del contratto sotto il profilo dell'errore, peraltro per la prima svolta solo in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 c.p.c.
A fronte di tale quadro documentale le suindicate conclusioni non possono essere inficiate dall'esito della testimonianza resa da
[...]
direttrice della filiale di Montepescali di all'epoca dei Tes_1 CP_1
fatti, essendo del tutto plausibile che la teste non si ricordasse (così come dalla stessa chiarito in udienza), dello specifico episodio a distanza di quattordici anni dai fatti (cfr. verbale di udienza del 22.5.2019).
In conclusione, in virtù di quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.ma con riduzione al minimo della fase istruttoria in considerazione della natura prevalentemente documentale della causa e della limitazione dell'istruttoria orale all'esame di un solo teste.
18
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande.
2) CONDANNA le convenute, in solido, alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta, in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3375/2015 promossa da
C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
nonché
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), quali eredi di Parte_2 C.F._2 Pt_1
[...]
con l'avv. GIULIANA ROMUALDI.
INTERVENUTI
ATTORI contro
(P.IVA , con l'Avv. ANASTASIO Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLO PUGLIESE
1 CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore esponendo che:
• in data 15.12.2005, gli attori-entrambi in possesso della sola licenza elementare- hanno acquistato presso l'Ufficio Postale di Montepescali
(GR), due quote del fondo immobiliare denominato “EL” per un controvalore di euro 5.000,00, versando il relativo importo sul libretto di deposito n.18683968 (cfr. doc. n. 1);
• tali fondi, di durata decennale (entrambi, infatti, con scadenza finale al
15.12.2015), erano stati prospettati dall'addetto dell'Ufficio postale come del tutto sicuri, sicché gli attori si erano determinati, appunto, a sottoscrivere i relativi moduli per l'acquisto di due quote del già menzionato fondo, per un valore complessivo del valore di € 5.000,00, come si è già detto;
• gli investimenti però, sebbene collocati come prodotti del tutto sicuri, nel corso degli anni avevano perso quasi totalmente il loro valore iniziale, tanto che al momento dell'introduzione del presente giudizio nel 2015 il loro controvalore sarebbe stato poco superiore a 1.000,00 euro, con conseguente notevole danno per gli attori;
2 • solo a seguito del reclamo presentato nel 2015 gli attori avevano appreso che nel prospetto informativo loro consegnato all'epoca della sottoscrizione dei fondi erano state descritte le caratteristiche del prodotto e dei rischi connessi all'investimento, dapprima invece rappresentato dall'ufficio preposto come investimento sicuro (cfr. doc.
6);
• nonostante il prodotto finanziario fosse infatti inadeguato per tipologia e oggetto rispetto alle caratteristiche degli utenti, la convenuta non aveva segnalato ai clienti l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento
Consob;
• aveva, dunque, violato sia l'art. 21 che l'art. 29 del Controparte_1
suddetto Regolamento, con conseguente nullità del contratto di acquisto dei fondi per violazione di norme di natura imperativa o, in subordine
(qualora la violazione dei doveri di informazione fosse riconducibile alla fase precedente o coincidente con quella della stipula del contratto), annullabilità del contratto stesso per responsabilità precontrattuale della banca o, ancora, risoluzione del contratto (qualora la suddetta violazione fosse invece da intendersi riferita alla fase esecutiva del contratto); con conseguente risarcimento dei danni.
, costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ha instato, in via preliminare, per l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, sempre in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale;
nel merito, per il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che:
3 • gli attori erano ben consapevoli del grado di rischio degli investimenti ordinati, come risultante dal modulo di sottoscrizione e dal prospetto informativo loro consegnato, nel quale erano indicate le caratteristiche del prodotto, la durata e la dettagliata descrizione dei rischi connessi all'investimento, non sussistendo in ogni caso all'epoca della sottoscrizione degli investimenti gli obblighi informativi introdotti nel
2009 dalla direttiva MIFID di classificazione degli investitori, inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, bensì unicamente il
D.Lvo n. 58/1998 e il relativo regolamento di attuazione n. CP_2
11522/1998, così come successivamente modificati ed integrati, rispettivamente, dal D.Lvo 164/2007 e n. 16736/2008;
• in particolare, nei moduli di sottoscrizione degli ordini era chiaramente indicata la natura dell'operazione (come fondo di investimento di tipo chiuso), nel modulo di richiesta del servizio di custodia e amministrazione degli investimenti era disciplinata dettagliatamente l'attività relativa ai servizi di investimento ed inoltre, nel prospetto informativo e nel relativo regolamento consegnato ai clienti, era chiaramente indicato il rischio dell'investimento (cfr. doc. da n.3 a n. 8);
• ed inoltre aveva sempre fornito adeguata e costante informazione CP_1
ai clienti sull'andamento dei titoli, inviando loro con cadenza semestrale gli estratti conto del deposito titoli contenenti l'effettivo andamento delle quotazioni, nonché l'indicazione dei dividendi accreditati sul libretto postale, documentazione mai contestata dagli attori (cfr. doc. n
9);
• in ogni caso, non vi è alcuna prova dei danni lamentati dagli attori, del
4 tutto generiche essendo le allegazioni sul punto.
Deceduto nelle more del giudizio si sono costituite in Parte_1
prosecuzione con comparsa di intervento volontario del 5.4.2016 la stessa
(moglie del de cuius e già attrice in proprio), nonché Parte_2
(figlia del de cuius), di cui la convenuta ha contestato la Parte_3
legittimazione attiva per mancata prova della (sua) qualità di erede di
Parte_1
In sede di memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno altresì dedotto l'annullabilità del contratto di acquisto delle quote del fondo di investimento deducendo per la prima volta la sussistenza del vizio del consenso, sotto il profilo dell'errore.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 18.6.2024 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto di n. 2 quote del Fondo Immobiliare EL per complessivi euro
5.000,00 in capitale stipulato il 15.12.2005 dal SI. e dalla Parte_1
SI.ra ; Parte_2
In via subordinata: dichiarare l'annullamento del contratto sopra indicato, ovvero dichiararne la risoluzione.
5 Condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede a Roma, Via Europa n. 175, alla restituzione della somma di € 5.000,00 in capitale, € 825,00 per rivalutazione monetaria dal
15.12.2005, € 1.002,05 per interessi legali calcolati da tale data al
31.10.2015 e così in totale € 6.827,05, oltre interessi legali sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via preliminare, respingere le avverse domande, perché inammissibili/improcedibili;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare Parte_3
l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
nel merito, fatte salve le richieste avanzate in via preliminare, respingersi le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata e salvo gravame, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare la condotta colposa degli attori e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da e, comunque, decurtare lo stesso degli Controparte_1
eventuali dividendi percepiti da controparte.
Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge.
6 Con ogni salvezza istruttoria nei successivi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Ciò premesso deve in primo luogo rilevarsi, in via preliminare, che gli attori hanno documentato di avere preventivamente assolto, prima dell'introduzione del giudizio, all'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, avendo infatti prodotto documentazione attestante il reclamo presentato innanzi alla Camera di Conciliazione-
Consob e la relativa attestazione di mancata adesione da parte di
[...]
(cfr. doc. n 7 e n. 8.). CP_1
Sotto il profilo della tutela processuale, infatti, il D.Lgs. n. 179/2007 ha istituito procedure di conciliazione e di arbitrato specifiche presso la per le controversie tra i risparmiatori e gli investitori ed ancorché CP_2
l'assetto normativo in materia sia mutato a seguito dell'emanazione del
D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, può ritenersi che i due decreti legislativi si pongano in rapporto da legge speciale (il D.Lgs. n. 179/2007)
a legge generale (il D.Lgs. n. 28/2010).
Ed infatti l'ambito di applicazione del secondo decreto è ben più ampio del primo, riferendosi infatti alle controversie in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n.
28/2010).
7 Ne consegue che il rapporto fra i due procedimenti di conciliazione- mediazione è da considerarsi alternativo, così come espressamente previsto dall'articolo 5 comma 1 bis del D.Lvo n 28/2010, laddove prevede che chi intende esercitare un'azione “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazione, per le materie ivi regolate”.
Nelle materie specifiche (intermediazione finanziaria) coperte dal D.Lgs. n.
179/2007, l'investitore ha dunque una facoltà di scelta: avvalersi del procedimento di conciliazione speciale previsto da tale decreto oppure avvalersi del procedimento di mediazione generale previsto dal D.Lgs. n.
28/2010.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio, di matrice giurisprudenziale. della cosiddetta “ragione più liquida”, che consente di pervenire al rigetto delle domande per i motivi che di seguito si andranno ad evidenziare, pretermettendo la disamina delle ulteriori questioni preliminari in ordine alla titolarità attiva del rapporto in capo a Parte_3
(in tali termini dovendosi riqualificare l' eccezione di difetto di
[...]
legittimazione attiva svolta dalla convenuta), nonché alla prescrizione dei diritti azionati in giudizio sempre eccepita dalla convenuta.
Come noto, il suddetto principio, imponendo un approccio interpretativo
8 con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. SS.UU n. 12002 del 2014 nonché più di recente, tra le altre, Cass. n. 20557/2020, sebbene in una prospettiva più limitata del principio alle sole questioni di merito).
Tanto premesso, giova rilevare ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti di acquisto delle quote del Fondo EL e, quindi, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, gli attori lamentano l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi informativi cui la stessa è tenuta ai sensi degli artt. 21 e 29 del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob n. 11522/1998.
Per contro, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
9 prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
Ne consegue che -avendo la parte attrice lamentato la mancanza di informazione solo ed esclusivamente con riferimento all' operazione di acquisto dei titoli del Fondo EL (operazione che deve assumersi come effettuata successivamente alla stipula del contratto quadro, relativamente al quale però gli attori non hanno svolto alcuna doglianza) - la dedotta responsabilità omissiva delle deve qualificarsi come di CP_1
natura contrattuale e non precontrattuale, trattandosi di violazione asseritamente compiuta in esecuzione di un rapporto già perfezionatosi e relativamente al quale, giova ribadire, nessuna doglianza o eccezione è stata svolta dagli attori.
Passando, quindi, ad esaminare le domande, deve in primo luogo escludersi che dalla dedotta violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario derivi la nullità del contratto di acquisto dei fondi.
Ed infatti, come si è già detto, per consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto deve ritenersi che l'eventuale violazione di tali obblighi non è causa di nullità del contratto posto in essere (cfr. Cass. SS. UU. n.
10 26724/07 la quale, dopo aver ricordato che sia il D.lgs 58/98 che il
Regolamento Consob 11522/98 prevedono, per quanto qui di interesse, degli obblighi di comportamento, con l'osservanza di una diligenza qualificata, ribadisce il Giudice che detti obblighi “…si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso…” e che la violazione degli stessi comporta, sempre secondo la citata sentenza, nel primo caso “…una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto…”, mentre nel caso di “…violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione… (si ha) ... un vero e proprio inadempimento (o un non esatto adempimento) contrattuale: giacché questi doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione in corso…”.
In conclusione, va ribadito che la violazione delle norme richiamate (artt.
21, 23 e ss D.lgs 58/98 e artt. 28 e 29 Reg. 11522/98), in quanto CP_2
norme di condotta, non è mai di per sé causa di nullità del contratto (né di quello quadro né tantomeno dei successivi ordini di investimento).
Ne consegue che l'eventuale inadempimento di detti obblighi comportamentali da parte dell'intermediario potrebbe in ipotesi portare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, alla risoluzione del contratto
11 quadro di intermediazione finanziaria e/o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata (risoluzione, quella dei secondi, ammessa dal più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità rispetto al più risalente orientamento che limitava, invece, il rimedio della risoluzione solo al contratto quadro, ritenendo che gli ordini di investimento fossero meramente attuativi del primo, ancorché di natura negoziale), ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Passando alla domanda di risoluzione, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti.
Ed invero, gli inadempimenti dedotti –quand'anche accertati- non potrebbero considerarsi di gravità tale da giustificare la risoluzione degli ordini di investimento per cui è causa, atteso che l'art. 1455 c.c. prevede la non scarsa importanza, con riguardo all'interesse dell'altra parte, per fondare la risoluzione. Sul punto è sufficiente osservare che il contratto in questione ( stipulato nel 2005), ha avuto regolare esecuzione fino al 2015
(dunque per un decennio), senza che vi sia stata alcuna doglianza da parte degli attori, i quali hanno invece lamentato un inadempimento agli obblighi informativi gravanti sulla convenuta solo in prossimità della scadenza dei titoli nel 2015 (con il reclamo del 19.3.2015 in atti), scadenza poi prorogata al 2018.
Tra l'altro gli attori hanno ricevuto costante informazione sull'andamento dei titoli da parte di in occasione dell'invio degli estratti conto CP_1
semestrali, contenenti l'effettivo andamento delle quotazioni e l'indicazione dei dividendi accreditati sul libretto postale, senza muovere
12 alcuna contestazione sul punto (cfr. doc n. 9).
Ed in particolare, dall'analisi degli estratti conto in atti si evince che il fondo EL ha avuto sin da subito un andamento fluttuante e che, quantomeno già a partire dal 2008, avesse un controvalore già sensibilmente inferiore alla somma investita (cfr. doc. n. 9 cit.).
Le suindicate circostanze costituiscono evidenti indici sintomatici del fatto che gli attori fossero a conoscenza delle caratteristiche del prodotto acquistato tanto che, giova ribadire, alcuna contestazione in merito al decremento del controvalore dello stesso è stato mosso per quasi un decennio ed avendo anzi i medesimi, come si dirà appresso, concluso con altri investimenti. CP_1
Va dunque rigettata la domanda di risoluzione del contratto di investimento che qui ci occupa e, con essa, anche la consequenziale domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, che infatti non è stata proposta anche in via autonoma rispetto a quella di risoluzione come consente il disposto come consente il disposto di cui all'art. 1453 c.c. che, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
In ogni caso, fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo, la stessa risulterebbe in ogni caso essere priva di fondamento.
Ed invero, gli attori hanno dedotto l'inadempimento delle alla c.d. CP_1
suitability rule, in base alla quale essa avrebbe dovuto informarli della non adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza che essa sarebbe
13 responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b
(che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
In attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (art. 28, 1° comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 dispone che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma).
Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli
14 intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione … possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (art. 29, 3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.
Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta all'intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta regolarmente sottoscritto dai risparmiatori, in data 15.12.2005 (cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice), il modulo di sottoscrizione e del fondo comune di investimento denominato
(EL), nonché altresì prestato specifico consenso alla negoziazione dello stesso, pur essendo a conoscenza del fatto che si trattava di un “titolo
a rischio e di operazione non adeguata a situazione finanziaria, obiettivo, esperienza e per propensione al rischio”. Risulta, infatti, specificamente sottoscritta l'autorizzazione a procedere comunque (cfr. doc n. 1 e n. 2 cit.).
15 Risulta, poi, depositato in atti da parte di , il contratto di mandato per CP_1
il servizio di custodia e amministrazione dei fondi sul libretto postale intestato agli originari attori ( anch'esso debitamente sottoscritto da entrambi), la scheda informazioni tra intermediari e investitori sottoscritta il medesimo giorno 15.12.2005 (doc. 5 e doc. n 8 di parte convenuta), in ottemperanza al disposto dell'art. 28, 1° comma, lett. a), del Regolamento
CONSOB, documento dal quale si evince (esaminando le apposite caselle barrate con il segno “X” riferibili agli attori, i quali non ne hanno disconosciuto la paternità), che:
- gli obiettivi di investimento erano quelli di ottenere una rivalutazione del capitale anche in forma contenuta e non già quella relativa alla mera protezione del capitale;
- di non saper quale fosse l'andamento dei rendimenti nell'anno passato;
- la disponibilità a far durare gli investimenti più di cinque anni e, se dopo tre mesi l'investimento avesse manifestato un andamento negativo, la disponibilità ad aspettare per vedere come evolvesse la situazione;
- l'investimento passato in polizze vita sulle quali avrebbero investito di nuovo al fine di costruire un piano di investimento sicuro e al fine di far crescere il capitale in linea con l'andamento dei mercati finanziari.
È stato, quindi, prodotto il prospetto informativo del Fondo EL ed il relativo Regolamento, nei quali vengono descritti i rischi generici ed i rischi specifici dell'operazione che la partecipazione al fondo
16 comportava.
Orbene, essendo gli attori orientati verso investimenti che potessero assicurare una rivalutazione -ancorché moderata- in ordine al cui andamento si erano riservati ogni valutazione in corso di rapporto ed avendo autorizzato specificamente tale tipo di investimento, pur essendo a conoscenza della tipologia di rischio, non appaiono sussistenti elementi per poter ritenere che l'investimento in questione fosse inadeguato, ovvero che i risparmiatori non siano stati informati sulle conseguenze dell'operazione.
Peraltro, non può non evidenziarsi che dall'estratto conto titoli prodotto dalle risulta che gli attori, oltre alle quote del Fondo EL, CP_1
hanno acquistato, dopo i titoli per cui è causa, anche altri strumenti finanziari (quali Unic Re 3; Reload 3).
Le predette circostanze inducono dunque a ritenere che sia stato dato adempimento agli obblighi informativi gravanti sulla convenuta, avendo infatti ricevuto un ordine relativo ad un'operazione in relazione alla CP_1
quale i risparmiatori avevano rilasciato espressa autorizzazione di procedere comunque, nonostante la rischiosità del titolo.
In considerazione di ciò, non può ritenersi che agli attori non siano state fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa in quanto già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento, conclusioni ulteriormente rafforzate sia dal fatto che durante lo svolgimento del rapporto non vi è stata da parte loro, giova ribadire, alcuna doglianza in
17 merito all'oscillazione di valore dei fondi se non solo in occasione della scadenza (a distanza di quasi dieci anni dalla stipula), sia in relazione al fatto che gli stessi attori, mostrando una rinnovata fiducia verso lo stesso istituto, hanno dato corso ad ulteriori investimenti, circostanza quest'ultima tra l'altro non rappresentata dagli stessi in giudizio e da valutarsi quale ulteriore argomento di prova.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni in merito all'asserita annullabilità del contratto sotto il profilo dell'errore, peraltro per la prima svolta solo in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 c.p.c.
A fronte di tale quadro documentale le suindicate conclusioni non possono essere inficiate dall'esito della testimonianza resa da
[...]
direttrice della filiale di Montepescali di all'epoca dei Tes_1 CP_1
fatti, essendo del tutto plausibile che la teste non si ricordasse (così come dalla stessa chiarito in udienza), dello specifico episodio a distanza di quattordici anni dai fatti (cfr. verbale di udienza del 22.5.2019).
In conclusione, in virtù di quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.ma con riduzione al minimo della fase istruttoria in considerazione della natura prevalentemente documentale della causa e della limitazione dell'istruttoria orale all'esame di un solo teste.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande.
2) CONDANNA le convenute, in solido, alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta, in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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