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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MI De RI Presidente
2) dott. IN GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
E rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 dall'Avvocato GALLETTA GIOVANNI
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE BERNOCCHI e MARCO CP_1
DI LO
-Appellato - All'udienza del 16/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1093/2023 del 30.03.2023 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto, soltanto con riferimento alla posizione della lavoratrice la domanda, proposta dalla società Parte_3 Parte_4
di accertamento negativo del debito contributivo il cui pagamento le era stato
[...] chiesto dall' sulla base degli esiti del verbale unico d'accertamento e CP_1 notificazione N.2020-002 LAV del 28/02/2020, con cui gli organi ispettivi della Guardia di Finanza, Tenenza di Corleone, avevano accertato l'occupazione irregolare di tre dipendenti, e Parte_3 Persona_1 Per_2
.
[...]
In particolare, il Tribunale ha osservato che la fede privilegiata che assisteva il verbale ispettivo poteva dispiegarsi unicamente quanto all'accertamento dell'occupazione irregolare di e , direttamente Persona_1 Persona_2 rinvenute, dagli agenti verbalizzanti, intente a svolgere attività di lavoro;
non così
1 per la quale, assente al momento dell'accesso ispettivo, aveva Parte_3 altresì dichiarato, sia in sede ispettiva che giudiziaria, di aver svolto occasionalmente qualche prestazione lavorativa a titolo gratuito in virtù del rapporto di amicizia che la legava alla titolare dell'impresa; di tal che, riteneva il giudice adìto, non apparivano sufficienti a dimostrare il presupposto contributivo (irregolare impiego della ) “La mera, vaga e non circostanziata indicazione della stessa come lavorante Parte_3 presso il bar, non confermata da null'altro, le inattendibili denuncia e testimonianza di CP_2
e, soprattutto, il mancato rinvenimento sul luogo di lavoro da parte dei verbalizzanti”.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_4
per la sua riforma parziale.
[...]
L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 16/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'assenza di prova, che era onere dell' fornire, del carattere CP_1 subordinato del rapporto di lavoro accertato tra la stessa società, da un parte, e e;
lamenta, ancora, che il Tribunale aveva Persona_1 Persona_2 ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria a ciò diretta, enfatizzando l'efficacia probatoria del verbale ispettivo (“La prova del potere datoriale deve viceversa ritenersi ininfluente relativamente ai fatti di causa, allorquando si rilevi da parte degli ispettori verbalizzanti la presenza specifica sul luogo di lavoro, in atteggiamento lavorativo e in una posizione professionale inequivocabilmente subordinata alla proprietà dell'azienda quale, appunto, la banconista di un bar”), il quale, tuttavia, in punto di valutazione della natura dell'attività prestata dalle suddette lavoratrici, non poteva ritenersi assistito da fede privilegiata; soggiunge che la tesi dell' risultava, piuttosto, sconfessata dal CP_3 contenuto delle deposizioni testimoniali delle testi , e , Per_2 Per_1 Parte_3 dalle quali non era emerso alcun elemento che confermasse la sussistenza dell'eterodirezione, avendo al più dimostrato l'esistenza di rapporti occasionali. L'appello non può essere accolto. Vanno anzitutto ribaditi i principi regolanti l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento - principi peraltro ricordati proprio dall'appellante - secondo cui:
“I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
2 invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (ex multis, da ultimo v. Cass n. 23252/2024). Ebbene, con riferimento alla posizione della lavoratrice , i Persona_2 verbalizzanti hanno attestato di averla vista “dietro il bancone”, “utilizzando i macchinari inerenti l'attività di bar caffetteria, confacente a servire la clientela”. Rispetto a tale costatazione, la cui veridicità è assistita da fede privilegiata, in quanto fatto caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, le dichiarazioni rese in modo estemporaneo dalla agli ispettori (a mente delle quali la stessa Per_2 avrebbe lavorato per la società sottoposta a controllo dal 3.06.2019, con un orario di lavoro che andava dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alla chiusura, senza alcun giorno di riposo e per un compenso di € 20,00 al giorno), risultano di mera conferma dello svolgimento di un'attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellante, resa evidente già dal carattere delle mansioni svolte e dalle modalità con cui gli agenti operanti le avevano viste svolgere. Deve, a tal proposito, certamente convenirsi in ordine al principio secondo cui l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione); in tale opera di qualificazione del rapporto svolge, inoltre, un ruolo di non secondaria importanza la natura delle mansioni svolte, atteso che alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009); in particolare, considerando il lavoro di
“banconista/cameriera” che la era all'evidenza intenta a svolgere all'atto Per_2 dell'accesso ispettivo, vengono immediatamente in rilievo, quali indici di subordinazione direttamente apprezzati dai verbalizzanti, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, l'utilizzo di beni strumentali dell'impresa.
3 A tali elementi, ed a conferma del carattere subordinato del rapporto, si sono poi aggiunti gli altri indici - riferiti dalla sia, nell'immediatezza, ai Per_2 verbalizzanti, sia, in sede processuale, nel corso della sua deposizione testimoniale - del tutto convergenti nel senso già apprezzato direttamente dagli ispettori, relativi alla continuità del rapporto, all'osservanza di un orario predeterminato, all'erogazione della retribuzione a cadenze fisse. Ritiene, dunque, la Corte che la dedotta inattendibilità della teste in relazione alla circostanza che la stessa – in sede di assunzione della prova testimoniale - fosse in possesso del verbale delle dichiarazioni a suo tempo rese alla Guardia di Finanza, non sia dirimente ai fini della decisione, atteso che, quand'anche si dovesse dubitare della genuinità della sua deposizione testimoniale (siccome “aiutata” dalla consultazione di tale verbale), la sussistenza del rapporto di lavoro contestato dall' resterebbe in ogni caso confermata sia dalle circostanze cadute sotto la CP_1 diretta percezione dei verbalizzanti che dalle dichiarazioni rese dalla in sede Per_2 di accesso ispettivo, della cui spontaneità non v'è ragione di dubitare, anche in considerazione dell'effetto a sorpresa dell'accertamento in parola. In ordine, poi, all'asserito contrasto tra quanto dichiarato dalla teste ed il suo concomitante impegno nel servizio civile volontario, occorre evidenziare che, come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Campofiorito, ente utilizzatore di tale servizio, la ebbe a prestarlo nel periodo dal 20.02.2019 al 20.08.2019 - e Per_2 non invece, come dalla stessa dichiarato, sino ad aprile 2019 (v. deposizione testimoniale) - con l'osservanza di un orario dalle 8,00 alle 14,00; ebbene, nonostante la non esattezza, sul punto, di quanto dichiarato dalla teste, va rilevato che l'orario che la stessa ha riferito di aver osservato presso la società appellante (dalle 6,30 alle 13,30 o, alternativamente, dalle ore 14,00 fino a chiusura esercizio, alle ore 21.00), appare compatibile con il suddetto contestuale servizio civile laddove, per il periodo di coincidenza dei due impegni lavorativi (dal 30.05.2019 al 20.08.2019), la stessa abbia prestato il solo turno pomeridiano. Deve, ancora, ritenersi che la circostanza della permanenza della in Per_2
Marocco dal 30.11.2019 al 5.12.2019, ed a Bologna dal 24 al 27 gennaio 2020 - tempestivamente documentata mediante la produzione delle fotografie ad essa relative, estratte dal profilo istagram della , allegate al ricorso introduttivo, è in Per_2 grado di dimostrare soltanto la sua assenza dal lavoro per quelle specifiche giornate
- e, dunque, semmai, l'inattendibilità dell'asserzione secondo cui la non Per_2 avrebbe mai goduto di alcun giorno di riposo -, non già l'insussistenza tout court del rapporto dedotto in giudizio, confermato, peraltro, anche dalla teste . Per_1
4 Venendo alla posizione di la cui presenza al lavoro è Persona_1 stata parimenti direttamente apprezzata dagli ispettori, è la stessa appellante che, riportando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dalla lavoratrice, ne conferma il contenuto: esse, invero, rivelano ex actis la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in nero, tale dovendosi qualificare il c.d. periodo di prova dalla stessa espletato, ed asseritamente ancora in corso all'atto dell'accesso ispettivo (così ha dichiarato la : “Lavoro per l'azienda da un Per_1 Parte_4 paio di anni;
prima ho fatto un periodo di prova per poi vedere se rimanere o meno. Io stessa poiché ero indecisa avevo chiesto di non mettermi in regola. Non lavoravo tutta la settimana, andavo a giorni alterni quando ne avevano bisogno. Poi è arrivata la Guardia di Finanza e sono stata assunta”). In ordine alla dedotta diversa decorrenza riferita dalla in sede Per_1 testimoniale rispetto a quanto in precedenza dalla stessa dichiarato agli ispettori (cui aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare dal 1°.07.2019, “a prestazione”, per circa 120 giorni), non si ravvisa, invero, alcuna discrasia tra le due diverse dichiarazioni: infatti, in entrambe le occasioni la ha riferito coerentemente di aver Per_1 prestato attività di lavoro, a chiamata, prima del “periodo di prova” (in corso da circa una settimana all'atto dell'accesso ispettivo), precisando che era solita andare al lavoro a giorni alterni “quando ne avevano bisogno”; inoltre, in sede ispettiva, la stessa aveva aggiunto: “non ho lavorato nei mesi di ottobre e novembre e nei restanti mesi ho lavorato al bisogno, una decina di giorni al mese”; alla luce di tale convergenza, la sussistenza del rapporto di lavoro con la decorrenza e la consistenza accertata dagli ispettori (che hanno tenuto conto, nella determinazione della durata del rapporto, di quanto sopra riportato) non può che essere confermata. Pertanto l'appello va respinto, atteso che le brevi sospensioni delle prestazioni di entrambe le lavoratrici, così come rilevate in atti, non incidono sulla continuità del rapporto di lavoro oggetto di accertamento e, soprattutto, sull'obbligazione contributiva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.l. n. 338/1989 conv. nella L. n. 389/1989 (“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”), per cui l'imponibile si determina sul 'dovuto' e non su quanto 'di fatto erogato'; con la conseguenza che nei casi in cui la retribuzione sia inferiore a quella individuata dalle fonti collettive, per effetto di assenze del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa frutto di un accordo tra le parti derivante da una
5 libera scelta del datore di lavoro, e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione), la contribuzione è comunque dovuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1093/2023 resa il 30.03.2023 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a pagare all' le spese di lite che liquida in € 5.000,00 CP_1 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN GR MI De RI
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